DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro Generale N. 524
137
Registro Struttura N.
del 09/03/2021
05/03/2021
del
OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, di una procedura ricorso al MEPA, per la Fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di noleggio di n. 1 Macchina Affrancatrice Postale occorrente alla U.O.C. Affari Generali della ASL importo a bae d'asta complessivo di € 11.160,00 iva esclusa - CIG: YC030D76A1 | di gara, tramite un servizio di ROMA, per un |
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | |
Centro di Costo: BD0101 | L'Estensore: XXXXXX DE XXXXXXXX |
Il presente Atto non contiene dati sensibili | |
L'Atto non comporta impegno di spesa | |
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Il Responsabile del Procedimento UOC ACQUISIZIONE BENI E DIPARTIMENTO TECNICO SERVIZI PATRIMONIALE XXXXXXXX XXXXXXXXXXX Dott.ssa XXXXXXXX XXXXXX Xxx. XXXXX XXXXXXXXXX | |
Il presente provvedimento si compone di n.39 pagine di cui n.36 pagine di allegati |
Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
VISTA la circolare nr. 4 del 18/03/2016 con la quale la Direzione Aziendale autorizza ad adottare determinazioni dirigenziali per l’acquisto di beni e servizi nel limite massimo dell’importo di € 40.000,00 IVA esclusa;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina gli affidamenti di forniture di valore
inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 22/01/2019, inerente l’Avviso del 10/012019 “REGOLAMENTO SUI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INDEROGABILI;
VISTA la nota prot. 11411 del 25/01/2021 (Alleg. A), con cui il Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali ha richiesto la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 Macchina Affrancatrice Postale, occorrente al servizio spedizioni della ASL ROMA 1;
RAVVISATO che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);
RILEVATO che tale fornitura è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che sarà rivolto invito ai fornitori abilitati al bando di riferimento “BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”;
che, per la natura dei beni che costituiscono oggetto della procedura in trattazione, che presentano “caratteristiche standardizzate” è opportuno prevedere, quale criterio selettivo di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di una gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 Macchina Affrancatrice Postale, per un importo presunto complessivo a base d’asta pari a € 11.160,00 iva esclusa, con invito a tutti i fornitori iscritti per il bando di cui trattasi e procedendo all'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di cui al combinato disposto degli artt. 36, c.9 bis e art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI gli allegati sotto elencati (Alleg. B):
DISCIPLINARE DI GARA, con i seguenti allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione; Allegato 2 – Capitolato Tecnico; Allegato 3 – Schema Offerta Economica; Allegato 4 – Patto di integrità;
Allegato 5 – Informativa privacy; Allegato 6 – Contratto Privacy;
ASL Roma 1
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxx xxx.xxxxxxx0.xx
x.xxx 13664791004
che contengono le norme e le condizioni che disciplinano l'esperimento della gara ed il successivo rapporto contrattuale;
VERIFICATO che come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché alle disposizioni impartite dall’Autorità di Xxxxxxxxx si è ottemperato alla generazione del relativo CIG: YC030D76A1;
ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:
di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA, finalizzata alla fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 Macchina Affrancatrice Postale occorrente alla U.O.C. Affari Generali della ASL ROMA 1, per un importo presunto complessivo a base d’asta pari a € 11.160,00 iva esclusa – CIG: YC030D76A1;
di aggiudicare la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati nel Capitolato Tecnico;
di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la documentazione da allegare alla RDO composta da:
DISCIPLINARE DI GARA (Alleg. B), con i seguenti allegati:
Allegato 1 – Domanda di partecipazione; Allegato 2 – Capitolato Tecnico; Allegato 3 – Schema Offerta Economica; Allegato 4 – Patto di integrità;
Allegato 5 – Informativa privacy; Allegato 6 – Contratto Privacy;
di invitare tutti gli operatori abilitati al bando di riferimento “BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” individuati sul sistema MEPA;
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.
La struttura proponente provvederà all’attuazione della presente determina curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.
Il Direttore U.O.C. Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Tecnico – Patrimoniale
Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
2
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1
DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 Documenti di gara 3
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 3
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
4.1 DURATA 4
4.2 OPZIONI PROROGHE TECNICHE RINNOVI 4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 4
6. REQUISITI GENERALI 5
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 5
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 5
7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 5
7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 5
8. AVVALIMENTO 6
9. SUBAPPALTO. 6
10. GARANZIA PROVVISORIA 6
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA 6
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 6
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 6
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 7
14.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 8
15. OFFERTA TECNICA 8
16. OFFERTA ECONOMICA 8
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 9
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 9
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 9
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 9
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 10
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 10
1. PREMESSE
Il presente Disciplinare regola lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 macchina affrancatrice postale, occorrente alla ASL ROMA 1.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA).
Il luogo di svolgimento della fornitura è il Comune di Roma [codice NUTS ITI43]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (in seguito “Codice”), è il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
• Allegato 1 – Domanda di partecipazione
• Allegato 2 – Capitolato Tecnico
• Allegato 3 – Schema Offerta Economica
• Allegato 4 – Patto di integrità
• Allegato 5 – Informativa Privacy
• Allegato 6 – Contratto Privacy
In riferimento agli allegati 5 e 6, “Informativa Privacy” e “Contratto Privacy”, sono da inviare solo in caso di
aggiudicazione.
La documentazione di gara è disponibile tramite MEPA e sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx sezione
“Gare e Appalti – RDO”.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite il MEPA, entro le ore 12:00 del giorno indicato nella RDO.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all’ASL Roma 1 in un’unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite MEPA. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, comprese quelle rese ai sensi dell’art. 76 del Codice, verranno effettuate attraverso il MEPA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha per oggetto la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 macchina affrancatrice postale – CIG: YC030D76A1 – importo complessivo € 11.160,00 iva esclusa, unico lotto;
L’articolo offerto dovrà essere corrispondente a quanto descritto nel Capitolato Tecnico.
Il prodotto oggetto della fornitura deve essere conforme alle normative nazionali e/o comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e a tutti quelli che venissero emanati in corso di contratto.
L’articolo deve essere altresì conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza.
L’operatore economico con la sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite per l’intera durata del contratto e, comunque, sino alla concorrenza massima del valore fissato a base d’asta.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
4.2 OPZIONI PROROGHE TECNICHE RINNOVI
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei seguenti casi: al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre l’importo a base di gara fino alla concorrenza di un quinto, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara . In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Xxxxxx, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Non previsto.
9. SUBAPPALTO.
Non previsto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Non prevista.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema “Acquisti in rete PA” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nella RDO.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non dovuto.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
− la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La società concorrente dovrà allegare, nella sezione tipo di richiesta AMMINISTRATIVA, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione firmata digitalmente;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
− in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005;
− in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti
tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SISTEMA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da
segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
L’ASL ROMA 1 si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
L’ASL ROMA 1 si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che l’ASL ROMA 1 non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
15. OFFERTA TECNICA
L’ Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Scheda tecnica del produttore redatta in lingua italiana da cui si evincono i requisiti tecnici minimi richiesti. Non saranno ammesse offerte che rechino schede tecniche del prodotto offerto in lingua diversa dall’italiano pena esclusione dalla procedura di gara; sono ammesse unicamente le traduzioni giurate di schede tecniche originarie in lingua straniera;
b) Dichiarazione che il prodotto offerto è conforme a quanto richiesto nello schema offerta economica e che presentino le certificazioni necessarie e obbligatorie vigenti di qualità e sicurezza previste per la singola tipologia di prodotto.
16. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere predisposta secondo il modello Schema Offerta Economica allegato al presente disciplinare di gara, in particolare:
− i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a quattro (4);
− i quantitativi resi disponibili;
− il valore complessivo dell’offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2);
− i prezzi devono essere indicati Iva esenti, ai sensi di quanto disposto dal c. d. Decreto Rilancio;
− i prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica;
− non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
− la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Commissione di gara procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà in una o più sedute
riservate all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Ai sensi dell’art. 1,co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, il RUP procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs 50/2016.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara con i successivi adempimenti.
La verifica in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 6-bis del predetto codice viene attivata dal Responsabile dell’ammissione su un campione significativo di operatori economici.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs 159/2011 dalla consultazione della banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8
del codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del codice. il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Si rimanda a quanto previsto nell’Allegato Privacy.
ALLEGATO 1
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a , nato/a a , Prov. , il , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di e legale rappresentante della , con sede in , Prov. , via , n. , CAP , codice fiscale n. e partita IVA n. , presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,
− ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
− ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all’acquisizione della fornitura triennale,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 Macchina Affrancatrice Postale, occorrente alla ASL ROMA 1;
DICHIARA
che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:
❑ impresa singola
❑ consorzio stabile
❑ consorzio tra imprese artigiane
❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
❑ GEIE
❑ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
❑ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale x xxxx)
x (xxxxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
x (xxxxxxxx)
x (xxxxxxxx) per i seguenti Lotti n. /; /; /;
e altresì,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016, nonché di fornire a tale proposito i seguenti chiarimenti:
;
2) di:
❑ indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017,
ovvero
❑ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
;
3) di essere iscritta nel Registro delle Imprese di , al n. , tenuto dalla C.C.1.A.A di ;
4) che l’Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione del Servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.Lgs 81/2008;
5) Che l’impresa non si trova nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e
s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico;
6) EVENTUALI REQUISITI TECNICI O ECONOMICI O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ non previsti;
7) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9) di accettare il patto d’integrità allegato alla documentazione di gara;
10) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11) non prevista la presa visione dei luoghi;
12) di:
❑ autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
ovvero
❑ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, nelle parti e secondo le motivazioni riportate in apposita dichiarazione denominata “segreti tecnici e commerciali” allegata all’offerta tecnica.
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
14) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare , rilasciati dal Tribunale di
, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
15) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
ovvero
❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
16) [in caso di Rete d’Impresa]
❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero
❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Xxxx] e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
17) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti
al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:
Impresa Servizi % Impresa Servizi % Impresa Servizi % Impresa Servizi %
18) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica1] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:
19) L’impresa:
❑ fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali, come di seguito individuati:
e relativamente ai seguenti requisiti oggetto di avvalimento:
allegando alla presente, per ciascuna impresa ausiliaria, una Domanda di partecipazione distinta, dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 89, commi 1 e 7, d.lgs. 50/2016 e copia del contratto di avvalimento, sottoscritta dai soggetti interessati;
ovvero
❑ non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali;
1 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.
20) L’impresa:
❑ intende subappaltare parte del contratto a terzi, in relazione alle seguenti prestazioni e quote,
espresse in percentuale, sull’importo contrattuale:
%
%
%
ovvero
❑ Non intende subappaltare parte del contratto a terzi:
, lì
Il Documento deve essere firmato digitalmente
ALLEGATO A
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Residenza | Codice fiscale | Carica rivestita |
ALLEGATO B
Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause
di esclusione.
Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate:
Ufficio di , città , Prov. , via , n. , CAP tel. , e-mail , PEC .
Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:
Provincia di , Ufficio , con sede xx , xxx , x. , XXX , xxx. , xxx , e-mail , PEC .
, lì
Il Documento deve essere firmato digitalmente
ALLEGATO 2
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI UNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1
CAPITOLATO TECNICO
Procedura negoziata tramite MEPA, per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni uno, di un servizio di noleggio di n.1 Macchina Affrancatrice Postale
PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 Macchina Affrancatrice Postale, per le esigenze della ASL ROMA I. La fornitura, nel periodo di efficacia contrattuale, sarà regolata dalle norme del presente capitolato d’oneri. La fornitura è divisa in un unico lotto.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
La macchina affrancatrice postale, dotata di apposita cartuccia di stampa per la messa in funzione ed il collaudo, dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Velocità (lavorazione a lotti) | Fino a 150 lettere al minuto |
Velocità di pesata in linea (bilancia dinamica) | Fino a 90 lpm |
Pannello di controllo | Touchscreen a colori da 10,5” |
Spessore massimo della busta | 1,58 cm |
Erogatore nastro | Automatiche |
Memorie di stampa | 9 |
Slogan pubblicitari | 8 standart/2 aperti |
Pesatura differenziale | Standart |
Massimo busta | 8,9 cm x 12,7 cm |
Rendicontazione e controllo account | Standart – 50 reparti |
Piattaforme di pesatura | 3 e 5 kg |
Bilancia dinamica | Sì |
La ditta aggiudicataria dovrà migrare i fondi prepagati, presenti nell’attuale macchina affrancatrice in
dotazione (NEOPOST IS480), presso la nuova macchina.
IMPORTO
L'importo complessivo triennale posto a base d'asta è pari a € 11.160,00 iva esclusa – annuo € 3.720,00 iva esclusa.
DECORRENZA E DURATA
Il rapporto di noleggio dell’apparecchiatura decorre, a tutti gli effetti contrattuali, dal momento dell’installazione e messa in funzione ed avrà una durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi.
CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Nel canone di noleggio dovrà essere inclusa sia la manutenzione ordinaria, attraverso visite programmate in ragione di almeno due visite all’anno, sia straordinaria comprensive entrambe di pezzi di ricambio, dei materiali di consumo, dell’aggiornamento tecnologico e tutto ciò che si dovesse rendere necessario per il loro perfetto funzionamento. Inoltre, la ditta si impegna ad intervenire entro e non oltre le 24 ore dalla chiamata di assistenza tecnica senza limiti sia nel numero che nella durata, per ripristinare le apparecchiature e riportarle in perfetto stato di efficienza. La ditta aggiudicataria garantirà, con apposita dichiarazione, l'atossicità dei materiali utilizzati nella manutenzione delle macchine. Durante tutto il periodo
Procedura negoziata tramite MEPA, per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni uno, di un servizio di noleggio di n.1 Macchina Affrancatrice Postale
di noleggio, questa Amministrazione avrà la facoltà di richiedere alla ditta appaltatrice, la sostituzione, completamente gratuita, dell’apparecchiatura fornita che dovesse presentare vizi o difetti di fabbricazione, oltre al suo cattivo funzionamento che sarà stabilito da questa Amministrazione, dandone comunicazione scritta alla ditta fornitrice. La sostituzione gratuita dell'apparecchiatura dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione scritta, con apparecchiatura dello stesso modello o con analoghe prestazioni tecniche, sempre nuova di fabbrica. Nei giorni occorrenti per la sostituzione dell'apparecchiatura sarà sospeso il canone di noleggio per la macchina non funzionante ed addebitate le maggiori spese che dovessero risultare per la spedizione della corrispondenza.
CONSEGNA
La fornitura dell’affrancatrice postale dovrà essere eseguita entro e non oltre 20 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo a quello di avvenuta aggiudicazione. L’affrancatrice postale, giusta dichiarazione esplicita della ditta, dovrà essere nuova di fabbrica e mai usata, corredata delle certificazioni di qualità previste dalla normativa e di manuale informativo. L'accertamento da parte di questa Amministrazione che l’apparecchiatura non corrisponda alle caratteristiche richieste, comporta la risoluzione ipso facto del contratto, con accollo delle eventuali spese derivanti dal mancato rispetto delle condizioni pattuite dalla ditta inadempiente. L'accertamento della merce consegnata e della sua conformità alle richieste di cui al presente Capitolato sarà effettuata dal DEC preposto. Nel caso in cui le prestazioni tecniche minime richieste e qualitative del prodotto consegnato, non corrispondessero a quelle descritte in offerta, questa Amministrazione disporrà la restituzione degli stessi alla ditta fornitrice e la loro sostituzione con oneri a completo carico della stessa. In caso di mancata consegna nel termine massimo suddetto l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio, applicherà a carico del fornitore una penale pari al 1% (uno per cento) del canone mensile dell'apparecchiatura interessata, per ogni giorno di ritardo.
INSTALLAZIONE
Le operazioni di installazione, da effettuarsi presso i locali della U.O.C. Affari Generali – Ufficio Protocollo II° piano – Borgo Santo Spirito 3 – 00000 Xxxx, comprensivo di messa a punto e collaudo. Le spese di installazione e di trasporto, sono esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.
ALLEGATO N. 3
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Procedura negoziata per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1
Affrancatrice Postale.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato a ( ), il (luogo) (prov.) (data)
residente a ( ), Via , n. (luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente con xxxx xxxxxx xx ( ),
Xxx , x. , XXX , Xxx , (xxxxx) (xxxx.) (indirizzo)
Fax , e-mail , Codice Fiscale
Partita IVA
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
DICHIARA
− che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine
ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
− che in caso di indicazione dell’offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a quattro per i prezzi unitari e due per il valore complessivo, saranno considerate rispettivamente le prime quattro e due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
− che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere,
saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere;
− che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito richiesta, debitamente compilata;
− che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;
− che l’Iva applicata è %.
ALLEGATO 5
Procedura negoziata per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un servizio di noleggio di n. 1 Affrancatrice Postale.
FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 AFFRANCATRICE POSTALE - CIG: YC030D76A1 | ||||
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE | Area compilata dal FORNITORE | |||
DESCRIZIONE | Marca | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto | Canone Annuale (IVA esclusa) | Canone Triennale (IVA esclusa) |
L’offerta economica è compresa dell’assistenza tecnica così come riportata nel Capitolato Tecnico |
Allegato 3 - Schema Offerta Economica Pagina 4 di 4
ALLEGATO N. 4
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1
PATTO D’INTEGRITÀ
Questo documento costituisce parte integrante del bando.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione dell’appalto.
Il personale e i collaboratori dell’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Il Fornitore in particolare dichiara:
− di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
− di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i
rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ad indicare all’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
− che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare
o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione
alla gara e nella formulazione dell’ offerta;
− di impegnarsi a segnalare all’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1 a qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Azienda Sanitaria Locale ROMA 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
− esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per
maggior danno;
− risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro di ROMA.
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ALLEGATO N. 5
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), PER LA FORNITURA TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE, OCCORRENTE ALLA ASL ROMA 1
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Privacy
Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.
I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con
questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
Modalità e logica del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0,
00000 - Xxxx
Titolare del trattamento
In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la
normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati
Diritti
L’aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l’Azienda Sanitaria Locale Roma
1 è Titolare del Trattamento. Se l’aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l’aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l’aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28
Nomina del responsabile del trattamento
Informativa privacy Pagina 2 di 2
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
p. 1/5
(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)
TRA
Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come “GDPR”), è l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Xxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx;
E
il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore………………………………………………………………………………………….. in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all’esecuzione Delibera
di riferimento n. ………………………………………………………………………..
Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche “Titolare”) e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come “responsabile del trattamento” e, in breve, “RdT” e, altresì, “Fornitore”).
Art. 1
Designazione del responsabile del trattamento
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del
presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento e/o comunque funzionali all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all’estero) ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 2
Accettazione della designazione da parte del Fornitore
1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere – nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come “dati”):
a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente Accordo;
1
b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l’intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell’Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all’art. 7 del presente Accordo;
- nell’evenienza indicata nell’art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell’art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Art. 3
Istruzioni sul trattamento dei dati
1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
a) informare il Titolare qualora ritenga che un’istruzione impartitagli da quest’ultimo violi il GDPR o altre
disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
c) adottare tutte le misure di cui all’art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall’Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0000000000; xxx@xxxxxxx0.xx);
d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia princìpi del trattamento di cui all’art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presìdi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all’esecuzione dell’attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
- tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall’atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
n) fornire agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all’eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall’art. 30, paragrafo 5,
del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all’estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all’estero, conformemente a quanto previsto dall’art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.
Art. 4
Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall’art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno
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essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l’adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.
Art. 5
Diritti del Titolare
1. Il Titolare ha diritto:
a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all’estero;
d. all’immediata restituzione dei dati personali alla conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all’obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l’interoperabilità e la portabilità dei dati.
Art. 6
Istanze degli interessati
1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all’esercizio
dei loro diritti, esso dovrà:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell’Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).
Art. 7
Manleva e responsabilità per violazione di dati personali
1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.
2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che
l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all’art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.
Art. 8
Durata
1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell’attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell’Unione europea.
2. Qualora l’attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l’autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.
Art. 9
Rinunce
1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.
Art. 10
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono valevoli le definizioni ed i princìpi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.
Luogo e data ………………………………
Il responsabile del trattamento Il titolare del trattamento Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxxx
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