Codice Civile: Art. 2222 e ss.
Codice Civile: Art. 2222 e ss.
Art. 2222. CONTRATTO D'OPERA
1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Art. 2223.
PRESTAZIONE DELLA MATERIA
1. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.
Art. 2224.
ESECUZIONE DELL'OPERA
1. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2225. CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Art. 2226.
DIFFORMITA` E VIZI DELL'OPERA
1. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.
Art. 2227.
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
1. Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Art. 2228.
IMPOSSIBILITA` SOPRAVVENUTA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA
1. Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.