Contract
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATIZZAZIONE DELLE PARTI COMUNI DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE ENPAM SITI IN MILANO E PROVINCIA
CIG 7344546F14
Tra
ENPAM REAL ESTATE S.r.l. (di seguito, per brevità, “Enpam RE”) con sede in Xxxx - Xxx Xxxxxx 00 - Codice Fiscale n. 07347921004 nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di mandataria e società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, giusta procura speciale Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Roma del 12.05.2011, repertorio n. 30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx 0 in data 17.05.2011 al n. 18088 Serie 1T;
e
la Ditta …………….(di seguito, per brevità, anche “Ditta”) con sede in……………………………–
Codice Fiscale ……………………..- iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………al n.…………….., nella persona del Legale Rappresentante ,
(di seguito, congiuntamente, “Parti”)
Premesso che
1. Enpam RE ha indetto una gara pubblica, pubblicata sulla GUUE in data ,
finalizzata all'individuazione dell'affidatario del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione Enpam siti in Milano e Provincia, CIG 7344546F14 (di seguito, per brevità, “Appalto”);
2. con Decisione di Spesa del Presidente di Enpam RE del 08.01.2018, è stato nominato l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx quale Responsabile Unico del Procedimento;
3. all’esito della predetta gara, con Determinazione del Presidente n.……………………., la Ditta è stata dichiarata aggiudicataria definitiva del predetto appalto;
4. sono stati positivamente conclusi i controlli di legge in capo alla predetta Ditta;
5. la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto (di seguito, per brevità, "Contratto") che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
6. la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dell’Appalto e, in ogni caso, dichiara che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell’offerta e, in particolare, dichiara di: (i) disporre di capacità tecniche, professionali ed organizzative, nonché dei capitali necessari e/o idonei per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e dei requisiti generali richiesti dalla legge; (ii) possedere i mezzi, le attrezzature, i macchinari e gli impianti idonei per l’esercizio delle attività affidate in conformità alle vigenti norme in tema di sicurezza e di manutenzione; (iii) avere alle proprie dipendenze personale esperto nel settore delle attività esercitate, in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale e fisica per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché all’uopo adeguatamente formato e addestrato; (iv) di aver preso cognizione
di tutte le condizioni esistenti e aver verificato accuratamente lo stato dei luoghi e le condizioni delle aree ove andrà svolto l’Appalto nonché di tutte le circostanze che possano, direttamente oppure indirettamente, avere influenza sullo svolgimento delle attività e prestazioni affidate; (v) conoscere appieno la natura ed entità delle attività affidate e di averne valutato tutti gli aspetti e modalità esecutive; (vi) aver considerato tutte le condizioni e circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo contrattuale che dichiara essere remunerativo e di propria convenienza; (vii) assumere il compimento delle attività affidate con organizzazione dei mezzi e del personale necessari allo scopo e gestione a proprio rischio; (viii) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, con gli obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente e con la normativa di sicurezza;
(ix) avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita da Enpam RE e di considerarla completa ed esauriente; (x) essere a conoscenza degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per l’esecuzione dei servizi affidati nonché delle condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dell’Appalto, del mercato e della mano d’opera; (xi) aver preso visione dei DUVRI e di considerarli completi e conformi all’esecuzione dell’Appalto, ai sensi della normativa sulla sicurezza, e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei costi derivanti dalle possibili interferenze nonché di aver valutato i costi in essi riportati giudicandoli adeguati agli apprestamenti di sicurezza da prevedere ed adottare durante le attività da svolgersi in base alla normativa vigente in materia; (xii) poter regolarmente esercitare le attività oggetto del presente Contratto essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e permessi necessari – come previsti dalla legge applicabile a ciascuna delle attività oggetto del presente Contratto – per il loro svolgimento.
7. Si allegano al presente Contratto i seguenti documenti, i quali, sottoscritti o siglati dalle Parti (in seguito indicati come Allegati), ne fanno parte integrante:
- Allegato A: Capitolato Speciale (di seguito, per brevità, "Capitolato");
- Allegato B: DUVRI;
- Allegato C: Codice Etico della Fondazione Enpam;
- Allegato D: Offerta tecnica presentata in gara dalla Ditta;
- Allegato E: Offerta economica presentata in gara dalla Ditta;
- Allegato F: Polizze di Assicurazione della Ditta;
- Allegato G: Garanzia definitiva.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.1 Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’intera documentazione della procedura di gara.
1.2 Le Parti, in ogni caso, danno atto della prevalenza del presente Contratto rispetto agli allegati sopra richiamati o ad ogni altro documento.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Forma oggetto del presente contratto lo svolgimento del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione Enpam siti
in Milano e Provincia, indicati all’interno dell’Allegato 1 al Capitolato Speciale (“Elenco complessi – Orari - Importi”) e, in particolare, delle aree indicate nell’Allegato 4 al medesimo Capitolato (“Sviluppo superfici”).
L’esecuzione dell’Appalto si intende riferito complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) relative alle aree indicate nell’Allegato 4 al Capitolato (“Sviluppo superfici”) ed alla globalità delle prestazioni indicate nell’Allegato 2 al Capitolato (“Elenco Prestazioni”).
2.2 Al fine di garantire il massimo grado di pulizia e di igiene, la Ditta dovrà attenersi ai trattamenti di pulizia previsti nei documenti di gara, fornendo, con onere a proprio carico, i prodotti e le attrezzature necessarie che dovranno essere conformi alle specifiche tecniche previste dai documenti di gara e dalla normativa in vigore.
2.3 La Ditta deve svolgere l’Appalto a regola d’arte e assicurare, altresì, la rigorosa osservanza delle condizioni, modalità, periodicità, articolazione dell’Appalto previste dai documenti di gara. In particolare la Ditta si impegna a svolgere l’Appalto in conformità con quanto stabilito dalla documentazione di gara e nella propria offerta, comprensivo quindi delle migliorie avanzate nell’offerta medesima.
2.4 Nell’ambito dell’esecuzione dell’Appalto la Ditta si dovrà conformare alle istruzioni e agli ordini impartiti da Enpam RE, dal Direttore dell’esecuzione del contratto, indicato all’art. 27 del presente Contratto e da ogni altro soggetto eventualmente a ciò delegato da Enpam RE.
2.5 La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento alle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita dell’Appalto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente Contratto e nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza, quindi, non ne limita né riduce comunque la responsabilità gravante sulla Ditta per l’esecuzione dell’Appalto.
2.6 La Ditta dà atto di essere in perfetta conoscenza delle prestazioni, delle condizioni particolari, e dell’ubicazione, dell’estensione e dell’utilizzo dei locali o zone ove dovrà svolgersi l’Appalto. Ne consegue che nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi evenienza dovesse insorgere nel corso di validità del presente Contratto, in relazione ad una pretesa od eventuale imperfetta acquisizione di tutti gli elementi che possono influire sull’esecuzione dell’Appalto.
2.7 La Ditta deve provvedere ad un proprio piano di autoverifica, nelle modalità indicate nell’Offerta presentata, a garanzia dell’Appalto, al quale dovrà conformarsi per tutta la durata dell’Appalto stesso.
2.8 Prima dell’inizio dell’Appalto, la Ditta deve consegnare la documentazione completa delle schede tecniche di tutti i prodotti presentati in gara, con i relativi certificati di analisi e schede di sicurezza, in conformità alla normativa vigente, specificando per ciascun prodotto le attività di utilizzo. La Ditta si impegna, altresì, a non sostituire le tipologie dei prodotti se non autorizzata da Enpam RE.
2.9 Enpam RE si impegna a mettere a disposizione della Ditta, ove possibile, spazi non arredati ad uso magazzino per la custodia e deposito delle macchine, attrezzature varie e prodotti necessari, la cui tipologia ed ubicazione verrà comunicata alla Ditta prima dell’inizio dell’Appalto.
Detti locali saranno tutti contrassegnati con il nome della Ditta al fine di individuarne l’appartenenza. Eventuali lavori di manutenzione ordinaria dei suddetti locali rimangono a totale carico della Ditta. In ogni caso, Xxxxx RE non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti in essi depositati o, in generale, utilizzati nell’ambito dello
svolgimento dell’Appalto.
2.9 Enpam RE si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nel luogo di deposito attrezzature e materiali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza dell’incaricato della Ditta. La Ditta è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà di Enpam RE.
2.10 Le eventuali prestazioni e gli interventi che si rendessero necessari oltre a quanto previsto nell’Appalto, dovranno essere comunicati dalla Ditta ad Enpam RE; gli stessi potranno essere eseguiti dalla Ditta esclusivamente previa approvazione del preventivo di spesa da parte di Enpam RE.
2.11 Nell’esecuzione dell’Appalto la Ditta non potrà ricevere ordini che da Enpam RE o da persona all’uopo delegata.
2.12 La perfetta e regolare esecuzione del Contratto sarà costantemente verificata da Enpam RE o da persona all’uopo delegata.
ART. 3 – IMPORTO
3.1 Il corrispettivo complessivo dovuto alla Ditta per l’esatto e puntuale adempimento delle attività oggetto del Contratto è pari ad € oltre IVA ed è così composto:
a) € ….. (euro …../…), oltre IVA, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, di cui: i) € …… (euro
…./..), oltre IVA, per il servizio di pulizia; ii) € ….. (euro …./…), oltre IVA, per i servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione; iii) € …… (…./…), oltre IVA, per la redazione del Piano di igiene; iv) € 83.637,74 (ottantatremilaseicentotrentasette/74), oltre IVA, per somme a disposizione della Stazione Appaltante. Detto importo (non soggetto a ribasso d’asta) costituisce il corrispettivo contrattuale massimo per tale voce di spesa, che sarà progressivamente eroso secondo la tariffa unitaria oraria applicata in fase esecutiva;
v) € 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA, per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (importo non soggetto a ribasso d’asta);
b) € …… (euro ……/…), oltre IVA, per l’eventuale estensione temporale di massimo 12 (dodici) mesi, di cui: i) € …… (euro …../…), oltre IVA, per il servizio di pulizia; ii) € …..
(euro……/….), oltre IVA, per i servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione; iii)
€ 36.818,87 (euro trentaseimilaottocentodiciotto/87), oltre IVA, per somme messe a disposizione della Stazione Appaltante. Detto importo (non soggetto a ribasso d’asta) costituisce il corrispettivo contrattuale massimo per tale voce di spesa, che sarà progressivamente eroso secondo la tariffa unitaria oraria applicata in fase esecutiva; iv) € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre IVA, per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (importo non soggetto a ribasso d’asta).
3.2 Si specifica che gli oneri della sicurezza sopra individuati, non sono stati oggetto di specifica contrattazione, non sono soggetti a ribasso e rappresentano esclusivamente la valorizzazione economica degli oneri rappresentati nei DUVRI predisposti ai sensi di legge.
I suddetti oneri non comprendono il costo dei diversi obblighi ai quali la Ditta è ordinariamente tenuta ai sensi di legge e di Contratto, quali gli oneri di sicurezza aziendali, compresi e compensati integralmente nel corrispettivo del Contratto.
3.3 Il predetto corrispettivo è da considerarsi quale importo a corpo e si riferisce a tutte le attività indicate nel Contratto, nel Capitolato, nell’Offerta avanzata e nei documenti di gara, per procedere all’esecuzione delle attività affidate a perfetta regola d'arte e a norma di legge, nonché secondo le modalità, prescrizioni e tempistiche riportate nel Contratto e nei documenti di gara e, pertanto,
compensa gli oneri, le responsabilità, le alee, e ogni altro onere o rischio che gravi o possa gravare sulla Ditta per l’esecuzione dell’Appalto, anche se non espressamente stabilito nel Contratto, anche in relazione alle condizioni ambientali, al reperimento e impiego della mano d’opera, o comunque inerenti all’esecuzione del Contratto o all’adempimento delle obbligazioni qui assunte.
A titolo esemplificativo il predetto importo si intende omnicomprensivo dei seguenti oneri:
- tutti i materiali necessari all’esecuzione dell’Appalto;
- provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisionali, attrezzature ed ogni spesa per fornire i dipendenti di attrezzi ed utensili del mestiere;
- i macchinari, la strumentazione nonché gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all’esecuzione dell’Appalto;
- ogni onere e spesa per formazione, qualificazione e certificazione del personale;
- le spese per forniture o trasporti, compresi i costi derivanti dalla movimentazione del personale e di tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’Appalto;
- spese amministrative e di gestione del Contratto e gli oneri relativi alla conduzione dell’affidamento;
- le spese generali della Ditta;
- spese per soccorso e gli oneri per l'osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nelle norme e nei documenti in materia di sicurezza nonché delle norme sull’igiene e rispetto ambientale;
- garanzie ed assicurazioni richieste dalla legge o dal presente Contratto;
- lo smaltimento rifiuti;
- qualsiasi diritto, percentuale o quota spettante ad organismi, enti, o altro;
- l’eventuale immagazzinamento dei materiali e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività affidate;
- tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione del presente Contratto e del Capitolato e dall’osservazione di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità.
3.4 Il suddetto corrispettivo è da considerarsi fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità e non sarà, quindi, soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto assumendo espressamente la Ditta ogni alea relativa ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto previsto dalla lex specialis di gara e dalla normativa di settore vigente. Di conseguenza la Ditta non può, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennità di qualsiasi natura o compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla presentazione dell’offerta fino alla conclusione del Contratto.
3.5 Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta riconosce la remuneratività ed onnicomprensività del corrispettivo e, pertanto, si impegna a non avanzare richieste risarcitorie, pretese o reclami, per qualsivoglia motivo, relativamente alla remuneratività ed onnicomprensività dello stesso.
3.6 La Ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Enpam RE e/o da terzi autorizzati.
3.7 Considerato che le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato nonché alle norme ed alle prescrizioni tecniche e di sicurezza in
vigore e quelle che dovessero essere successivamente emanate, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Enpam RE, assumendosene ogni relativa alea.
ART. 4 – DURATA
4.1 Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’Appalto.
Le specifiche tempistiche per l’esecuzione dell’Appalto sono disciplinate nel presente Contratto e nel Capitolato nell’ambito della descrizione dell’Appalto stesso.
4.2 Alla scadenza del predetto termine Enpam RE si riserva la facoltà di estendere l’Appalto per un ulteriore periodo sino a 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni del presente Contratto e, in particolare per il corrispettivo di cui al precedente art. 3.1, lett. b).
4.3 Al fine di esercitare la predetta facoltà Xxxxx RE provvederà ad inviare alla Ditta, tramite raccomandata a/r, entro 30 giorni dal termine originario dell’Appalto, espressa comunicazione contenente la richiesta di estensione del Servizio.
ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 Il corrispettivo d’appalto di cui al precedente art. 4 verrà erogato da Enpam RE secondo quanto stabilito all’art 27 del Capitolato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
5.2 La fattura potrà essere emessa dalla Ditta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, a partire dal mese successivo rispetto al quale è stato svolto l’Appalto e dovrà essere conforme alle specifiche previste dall’art. 22 del presente Contratto.
5.3 Sull’importo netto spettante alla Ditta, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 verranno operate le ritenute di legge che verranno svincolate nei termini e con le modalità stabilite dalla predetta norma.
5.4 Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante accreditamento sul conto corrente indicato in fattura anche in relazione a quanto indicato al successivo art. 22. Le spese del bonifico sono a carico di Enpam RE che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore della Ditta.
5.4 Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà contenere il riferimento al Contratto, al Complesso, al CIG, e dovrà essere intestata e spedita ad Enpam RE nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.
La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Enpam RE, le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5.5 Per i termini di pagamento si applica quanto previsto dalla normativa in vigore. Nel caso in cui la data in cui debba essere effettuato il pagamento del corrispettivo sia un giorno festivo, si prenderà a riferimento il giorno lavorativo immediatamente successivo.
5.6 In ipotesi di applicazione di penali o in presenza di danni in capo a Enpam RE derivanti da inadempimenti imputabili alla Ditta, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:
1) dalle altre fatture che verranno successivamente emesse;
2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell’importo prescritto.
5.7 I pagamenti avverranno previa attestazione di insussistenza delle condizioni normativamente previste per il blocco del pagamento, la verifica della regolarità contributiva e retributiva nonché prova dell’avvenuto pagamento nei confronti dei subappaltatori e subfornitori.
5.8 Ogni importo eventualmente trasferito in eccesso rispetto a quanto dovuto, di volta in volta, da Enpam RE alla Ditta sarà restituito da quest’ultima ad Enpam RE entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta da parte di Enpam RE.
ART. 6 – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONI
6.1 Vengono riconosciute cause di sospensione per forza maggiore le seguenti:
- calamità naturali;
- guerre, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio;
- provvedimenti di autorità aventi un impatto diretto sull’esecuzione dell’Appalto e non dipendenti da cause imputabili alla Ditta o ad un suo subaffidatario;
- scioperi nazionali di categoria, documentati dalle autorità competenti, che rendano impossibile l’esecuzione dell’Appalto, salvo quanto disposto dal Capitolato.
6.3 Il ricorrere durante l'esecuzione dell’Appalto di una o più delle predette circostanze di forza maggiore deve essere denunciato immediatamente dalla Ditta e, in ogni caso, non oltre 2 (due) giorni dalla sua conoscenza del verificarsi dall’evento.
6.4 In ipotesi di sospensione delle attività, Enpam RE, non procederà al pagamento degli importi dovuti per l’esecuzione dell’Appalto per i giorni di sospensione, procedendo a detrarre dal corrispettivo dovuto esclusivamente l’incidenza dei predetti giorni di fermo mentre nessuna penale sarà attribuita alla Ditta per la sospensione dell’Appalto o per le conseguenze dalla stessa derivanti.
6.5 Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti di Xxxxx RE non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o l’insorgenza di inadempienze nell’esecuzione dell’Appalto. ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO – VERIFICHE DI CONFORMITÁ
7.1 Le attività contrattuali saranno soggette al rilascio del certificato di verifica di conformità volto ad attestare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7.2 Fermo quanto previsto nell’art. 17 del Capitolato, Enpam RE si riserva di provvedere ad eseguire verifiche di conformità nel corso dell’esecuzione del Contratto e, in particolare, si riserva di controllare e verificare secondo le modalità indicate nel Capitolato la corretta osservanza da parte della Ditta di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del presente Contratto.
La Ditta si obbliga, pertanto, a consentire a Enpam RE di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche in contradditorio.
7.3 Le predette attività di controllo svolte da Enpam RE non comportano, anche ove le stesse si concludessero positivamente, alcuna limitazione delle responsabilità della Ditta per difetti ed inconvenienti successivamente riscontrati nel corso dell’esecuzione del Contratto.
7.4 In caso di inadempimento da parte della Ditta agli obblighi di cui al presente articolo Enpam RE, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ART. 8 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA DITTA
8.1 La Ditta si obbliga ad eseguire le attività affidate con la miglior diligenza e perizia, a regola d’arte e, comunque, adottando tutte le cautele, i provvedimenti, le protezioni e quant’altro necessario ed opportuno, a suo giudizio, per assicurare lo svolgimento delle attività affidate nell’assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, assumendo ogni responsabilità, nei confronti di Enpam RE che farà salvo, anche di fronte a terzi, per qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla esecuzione dell’Appalto.
Qualora venga riscontrata, durante il corso dell’esecuzione del Contratto, l’esecuzione di attività realizzate con modalità non conformi alle prescrizioni, Enpam RE si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta l’interruzione o la ripetizione delle attività contestate secondo le modalità prescritte e senza oneri aggiuntivi in capo a Enpam RE.
8.2 La Ditta dovrà espletare le attività affidate obbligandosi a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale presenti nei documenti di gara, nonché le direttive impartite da Enpam RE o dalle Autorità competenti.
In particolare la Ditta si impegna a:
- garantire il coordinamento e la supervisione di tutte le attività;
- assicurare la massima tempestività nell’adempimento di quanto previsto con il presente Contratto, la regolarità nell’esecuzione della prestazione ed il rigoroso rispetto dei termini contrattuali e della normativa vigente in materia;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti relative alla gestione dell’Appalto, assicurando la qualità delle proprie prestazioni;
- individuare, per lo svolgimento dell’Appalto, un gruppo costante di persone di fiducia, idonee in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, di comprovata moralità ed in possesso di competenze e professionalità adeguate nella quantità sufficiente a garantire l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto di gara nei tempi contrattualmente stabiliti. Il personale, nello svolgimento dell’Appalto, dovrà mantenere un contegno irreprensibile, indossare idonea divisa ed essere fornito di tesserino di identificazione riportante fotografia, nome e cognome, nominativo della Ditta di appartenenza, numero di matricola. Il personale, nello svolgimento dell’Appalto, dovrà comportarsi con assoluta riservatezza e dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento delle attività che si svolgono nel complesso, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti;
- impiegare, nell’esecuzione dell’Appalto, esclusivamente proprio personale dipendente, purché in possesso di tutti i requisiti e licenze necessarie allo svolgimento dell’Appalto;
- sostituire con immediatezza il personale non gradito ad Enpam RE;
- garantire la “continuità operativa”, organizzandosi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di garantire sempre e comunque un nucleo operativo in grado di adempiere nel rispetto del livello qualitativo richiesto alle prestazioni pianificate;
- osservare e rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che dovessero essere impartite da Enpam RE;
- comunicare per iscritto ad Enpam RE eventuali sostituzioni del personale addetto, con preavviso di minimo 7 (sette) giorni salvaguardando comunque Enpam RE da ogni eventuale problematica nascente dalla sostituzione e sostenendo a proprio carico l’eventuale periodo di affiancamento necessario all’acquisizione delle relative conoscenze;
- dare immediata comunicazione ad Enpam RE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto e riscontrare ogni richiesta avanzata da Enpam RE entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa;
- consentire ad Enpam RE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- comunicare tempestivamente ad Enpam RE le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre ad Enpam RE qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’Appalto;
- manlevare e tenere indenne Enpam RE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nel Capitolato e nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
8.3 Nessuna modifica potrà essere introdotta dalla Ditta nella prestazione dell’Appalto rispetto a quanto previsto nel Contratto e nei documenti di gara, se non a seguito di autorizzazione scritta di Enpam RE.
8.4 La Ditta si obbliga a presentare tutta la reportistica e la documentazione richiesta dal Capitolato nei tempi ivi previsti (es. Piano di Lavoro, Piano di Igiene, Piano di Formazione del Personale, Piano Gestionale del Servizio, ecc).
ART. 9 – ACCOLLO DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ
9.1 Per ogni attività svolta dalla Ditta, Enpam RE rimane sollevata, nei termini di legge, da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per violazione di diritti reali o di diversa natura, così come da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dalla Ditta in esecuzione del Contratto.
9.2 La Ditta si assume ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione del Contratto con l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia, di prevenzione infortuni e di sicurezza e salute sul lavoro e di adottare i provvedimenti e le cautele atte a garantire, durante l'esecuzione del Contratto, la vita e l'incolumità delle persone sia dipendenti che estranee, nonché ad evitare danni alle cose di Enpam RE e di terzi.
Ogni responsabilità in caso di danni per qualsiasi violazione di legge e/o infortuni nell’esecuzione del Contratto ricadrà pertanto sulla Ditta, restandone del tutto indenne Enpam RE.
In particolare, con riferimento agli obblighi di responsabilità solidale previsti all’art. 26 comma 4 (Obblighi connessi ai contratti di appalto) del D.lgs. n. 81/2008, la Ditta si impegna a garantire e manlevare Enpam RE dagli obblighi solidali di risarcimento dei danni non indennizzabili ad opera dell’INAIL (c.d. danni differenziali) eventualmente liquidati a suoi lavoratori e/o dipendenti e/o a lavoratori e/o dipendenti dei subappaltatori e/o dei fornitori.
9.3 La Ditta si impegna a manlevare e tenere indenne a prima richiesta Enpam RE relativamente a qualsiasi pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, lodo arbitrale, sentenza ed a qualsiasi
responsabilità che possa comunque ed in qualsiasi momento sorgere (ivi comprese tasse e spese legali) per effetto o in connessione con il presente Contratto ovvero con qualsivoglia inadempimento della Ditta o di un suo subaffidatario.
9.4 La Ditta si assume, inoltre, l’impegno di manlevare immediatamente e incondizionatamente Enpam RE da qualsiasi azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti di Xxxxx RE stessa in relazione al Contratto o ai subaffidamenti; tale impegno include l'obbligo della Ditta di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da soggetto ai danni di Xxxxx RE in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA
10.1 La Ditta, a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 garanzia fidejussoria definitiva di Euro: ……………. pari al
…………….% dell’importo contrattuale a mezzo di polizza fidejussoria n emessa
da…………….. in data……………, allegata al presente Contratto, che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944, comma 2 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Enpam RE.
10.2 Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Ditta. Resta espressamente inteso che Xxxxx RE ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
10.3 La cauzione definitiva opera a partire dalla data di decorrenza del Contratto e deve permanere per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
10.4 La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Ditta all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10.5 Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta, Enpam RE avrà diritto di escutere la suddetta cauzione trattenendo dall’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti della Ditta, senza che la stessa possa avanzare opposizione alcuna.
In particolare in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze della Ditta, Enpam RE si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'intera somma costituente il deposito cauzionale.
10.6 Enpam RE può richiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Enpam RE.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta fermo il diritto di Enpam RE a procedere alla risoluzione in danno.
10.7 È salvo in ogni caso l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente ed il diritto al risarcimento del maggior danno.
10.8 In ipotesi di mancato pagamento dei premi dovuti per il mantenimento della predetta garanzia, Xxxxx RE si riserva di procedere al relativo pagamento ed alla successiva compensazione con quanto dalla stessa dovuto a titolo di corrispettivo nei confronti della Ditta, fermo il diritto di procedere alla risoluzione in danno.
11. ASSICURAZIONE
11.1 In considerazione della esclusione, in capo a Enpam RE, di ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla Ditta, ai suoi beni ed ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, nonché al personale o a beni e cose di Enpam RE, in conseguenza dell’esecuzione dell'Appalto oggetto del presente Contratto, la Ditta assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all’atto della firma del contratto produce apposita polizza assicurativa R.C.T., n.………….., stipulata con …………………in data …………….. per la copertura specifica dei rischi derivanti dall’esecuzione dell’Appalto, per un massimale per ogni singolo sinistro non inferiore a € ……………. (……………../00), valida per l’intera durata dell’affidamento. Viene allegata alla suddetta polizza dichiarazione dell’istituto assicuratore che specifica che la copertura dei rischi per danni derivanti dall’esecuzione dell’Appalto di cui alla predetta polizza si riferisce anche al presente affidamento.
11.2 Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda il massimale sopraindicato ovvero preveda franchigie, la Ditta è da considerarsi quale responsabile esclusiva sia nei confronti di Xxxxx RE che dei terzi e, pertanto, provvederà a manlevare e tenere indenne Enpam RE stessa da ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
11.3 In ipotesi di mancato pagamento dei premi dovuti per il mantenimento della predetta assicurazione, Enpam RE si riserva di procedere al relativo pagamento ed alla successiva compensazione con quanto dalla stessa dovuto a titolo di corrispettivo nei confronti della Ditta, fermo il diritto di procedere alla risoluzione in danno.
ART. 12 - VARIANTI
12.1 Enpam RE si riserva di variare i servizi oggetto dell’Appalto in aumento o in diminuzione per un importo pari al 20% di quello offerto.
12.2 Nel caso di variazione in aumento, le prestazioni integrative verranno eseguite con le stesse modalità, condizioni e prezzi di aggiudicazione.
12.3 In caso di diminuzione delle prestazioni, la Ditta non avrà diritto ad alcun compenso o indennità ulteriore rispetto al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. Enpam RE si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento dell’Appalto per gli Immobili non compresi nell'Allegato 1 al Capitolato, senza obbligo alcuno nei confronti della Ditta.
12.4 La Ditta si obbliga ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di prestazioni per sopraggiunte necessità, rinunziando sin d’ora a richiedere risarcimenti o indennizzi a seguito di tali modifiche, fatti salvi i corrispettivi per le eventuali ulteriori attività espletate.
12.5 Considerato che il corrispettivo a base di gara è indicato a corpo, ai fini del computo dei corrispettivi risultanti a seguito delle predette varianti, le parti concordano di utilizzare a tale fine le
l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica allegate al presente Contratto.
12.6 Nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere all’individuazione di un corrispettivo attraverso i predetti documenti si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, i quali sono soggetti al ribasso d’asta presentato dalla Ditta.
ART. 13 - PENALI
13.1 Qualora per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta l’Appalto non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato e nell’offerta presentata dalla Ditta, Enpam RE applicherà le penali previste nel Capitolato (art. 19), previa contestazione scritta dell’inadempienza trasmessa via fax o e-mail ai sensi del successivo comma.
13.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali, saranno contestati alla Ditta per iscritto da Enpam RE.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Enpam RE, la Ditta dovrà comunicare per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad Enpam RE nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, ad insindacabile giudizio della medesima Enpam RE, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla Ditta le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, previa comunicazione scritta alla Ditta.
13.3 Qualora gli inadempimenti riscontrati abbiano comportato, nel complesso, l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del Contratto, Enpam RE si riserva di procedere alla risoluzione ipso jure del Contratto con conseguente diritto a pretendere il risarcimento del danno sofferto, oltre le penali suddette.
13.4 Enpam RE potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 10 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Ditta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13.5 Enpam RE potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto; la Ditta prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto di Enpam RE a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
13.7 Qualora la Ditta, a seguito di diffida, persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni, Enpam RE è legittimata a far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio e ad acquistare il materiale occorrente a spese della Ditta, rivalendosi sui corrispettivi maturati dalla Ditta, o sulla cauzione di cui all’art. 10 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Ditta e, ove rilevi, a suo insindacabile giudizio la gravità dell’inadempimento potrà procedere alla risoluzione in danno della Ditta del Contratto.
13.8 L’applicazione delle penali non preclude ad Enpam RE la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla Ditta, al fine di una risoluzione del contratto di cui al successivo art. 14, senza alcun indennizzo per la Ditta.
ART. 14 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
14.1 Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente, nonché l’applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, la Ditta accetta espressamente che il Contratto sarà automaticamente risolto di diritto, anche ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta di Enpam RE, da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nelle seguenti ipotesi:
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali nonché violazione grave, a giudizio insindacabile di Enpam RE, degli obblighi contrattuali da parte della Ditta; a tal fine si specifica che verrà considerato quale grave inadempimento anche un inesatto adempimento contrattuale ove lo stesso causi un danno patrimoniale o sanzioni a carico di Enpam RE e/o ritardi nel rispetto delle scadenze di legge;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Enpam RE;
- cessazione dell'attività da parte della Ditta;
- impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Xxxxx, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile;
- in caso in cui l’applicazione delle penalità abbia superato il 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto;
- cessione totale o parziale del Contratto da parte della Ditta;
- azione giudiziaria per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nei confronti di Xxxxx RE per causa della Ditta;
- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti della Ditta o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata da Enpam RE e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile di Enpam RE, da parte della Ditta o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- in ipotesi di non sussistenza ovvero del venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara o per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste, nonché in ipotesi di modifica di fatto della organizzazione d'impresa della Ditta, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il presente contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte della Ditta o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 5 giorni totali;
- sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte della Ditta o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 2 giorni consecutivi;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano alla Ditta di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del
Contratto ovvero mancata informativa a Enpam RE in ordine ai subcontratti stipulati;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010.
14.2 Enpam RE, a seguito della risoluzione del presente Contratto provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto sul corrispettivo dei servizi e delle forniture già eseguite fino al momento della risoluzione stessa nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o ad applicare una penale equivalente, provvedendo al pagamento del dovuto ed allo svincolo della garanzia residua solo dopo il compimento delle attività e del pagamento nei confronti dei terzi incaricati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Resta, in ogni caso, fermo il diritto di Enpam RE di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti per effetto della risoluzione del Contratto, ivi incluso l'eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato da Enpam RE a terzi per l'effettuazione dell’Appalto, gli oneri per l’individuazione di un nuovo affidatario dell’Appalto, nonché il risarcimento dei danni derivanti da ogni e qualsivoglia problematica derivante dalla risoluzione operata. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto alla Ditta per il mancato utile.
14.3 Inoltre, anche qualora non proceda alla risoluzione del Contratto, Xxxxx RE ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività affidate con il presente Contratto, non eseguite dalla Ditta in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standard previsti dal Contratto, imputando allo stesso ogni onere subito.
14.4 In caso di risoluzione contrattuale Enpam RE per il completamento dell’appalto, può stipulare un nuovo contratto ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo interpello progressivo dei concorrenti che seguono nella originaria graduatoria di gara, salvo necessità di procedere mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti da Enpam RE rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.
ART. 15 – RECESSO
15.1 La Ditta non è titolata in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti di Xxxxx RE.
15.2 Enpam RE si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata a/r.
In caso di recesso da parte di Enpam RE, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.
15.3 Enpam RE è in facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni del
recesso per:
- giusta causa, congruamente motivata;
- mutamenti di carattere organizzativo interessanti Enpam RE che abbiano incidenza sull’esecuzione dell’Appalto;
- cessione – o, in ogni caso, perdita del diritto di proprietà o del possesso - di uno o più Immobili interessati dall’esecuzione dell’Appalto indicati nell’Allegato 1 al Capitolato (“Elenco complessi - Orari - Importi”)
- fallimento o di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta salvo l’ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis della Legge Fallimentare, in presenza dei presupposti previsti nella predetta norma;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile di Xxxxx RE, il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
In tale ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d’ora concordano che la Ditta, in deroga a quanto previsto in materia, avrà esclusivamente diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
15.4 Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dalla Ditta.
Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Enpam RE.
ART. 16 – SUBAPPALTOI
[da inserire se l’Affidatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
16.1 Considerato che all’atto dell’offerta l’Affidatario non ha inteso fare ricorso al subappalto, l’Affidatario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto pena la risoluzione di diritto dello stesso.
[da inserire se l’Affidatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
16.1 L’Affidatario ricorrerà al subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta ed all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
16.2 Anche in ipotesi di subappalto o subaffidamento la Ditta è comunque il soggetto responsabile, nei confronti di Xxxxx RE, delle attività e/o forniture eventualmente subappaltate ad altri soggetti rimanendo l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxxx RE, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata e, conseguentemente, si obbliga a manlevare e tenere indenne Enpam RE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
16.3 Enpam RE non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite ed è, pertanto, fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
16.4 In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo da parte della Ditta o di un
suo subappaltatore, la Enpam RE può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e ferme le sanzioni penali previste dalla normativa in vigore.
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E DI TUTELA DEI DIPENDENTI
17.1 Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Enpam RE e gli operatori addetti all’Appalto, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest’ultima.
17.2 La Ditta si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.
17.3 La Ditta per l'assunzione della manodopera occorrente per l'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri subappaltatori e subaffidatatari la normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro e si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri subappaltatori e subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche se la Ditta non aderisce alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, nonché tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
17.4 La Ditta si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
17.5 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
17.6 La Ditta, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si impegna ad applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.
17.7 E’ fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell’affidamento soggetti diversi dai dipendenti della Ditta o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L’inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e, ad insindacabile giudizio di Xxxxx RE, la risoluzione del Contratto.
17.8 La Ditta si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto dallo stesso e dai subaffidatari nello svolgimento delle attività di cui al Contratto siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge vigente, in modo che venga esclusa, sin d'ora, ogni responsabilità di Xxxxx RE, che la Ditta dichiara espressamente di manlevare in relazione alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dei predetti obblighi.
Dalle dichiarazioni rese risulta che la Ditta è ottemperante alle norme di cui alla Legge 12.03.1999,
n. 68 e, con la stipula del presente contratto, si impegna a ottemperare alla predetta normativa per tutta la durata dell’Appalto.
17.9 Prima dell’attivazione dell’Appalto, la Ditta è obbligata a fornire ad Enpam RE una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. medesimo circa il numero dei dipendenti occupati nell'appalto con elenco nominativo degli stessi.
Ogni variazione relativa alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata ad Enpam RE, che si riserva peraltro il diritto di verificare l'esattezza della dichiarazione mediante presa visione del libro matricola dei dipendenti della Ditta, debitamente vistato, ovvero di documentazione equipollente.
17.10 La Ditta si obbliga a dimostrare, a fronte di qualsiasi richiesta di Xxxxx RE, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
17.11 Enpam RE si riserva di procedere, in ogni momento e, in ogni caso, in sede di emissione della fattura da parte della Ditta, alla verifica della regolarità contributiva della Ditta, attraverso verifica di regolarità del DURC dello stesso, nonché delle eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie e per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco.
17.12 La Ditta dovrà presentare ogni qualvolta richiesto da Enpam RE tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e comunque del personale, che s’intende impegnare nell’appalto, anche se saltuariamente.
17.13 I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva della Ditta, così come attestata dal DURC e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l’inadempienza senza che la Ditta possa avanzare alcuna eccezione nonché richiesta di qualsivoglia risarcimento o indennizzo per il mancato pagamento né la maturazione di interessi o altro.
17.14 Quanto alla regolarità contributiva della Ditta ed ai relativi adempimenti, operano le prescrizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e all’art. 31 del D.L. n. 69/2013.
ART18 - SICUREZZA SUL LAVORO E INTERFERENZE
18.1 La Ditta, per quanto di propria competenza, si impegna a osservare rigorosamente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene ambientale e sicurezza sul lavoro inerenti l’esecuzione dell’Appalto, avendo cura di adempiere pienamente agli obblighi posti a proprio carico e provvedendo ad attuare tutte le azioni e le misure che secondo l'esperienza e la tecnica si ritengono necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, con particolare riferimento:
- al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., regolamenti di attuazione e circolari amministrative, per quanto afferenti al tipo di attività affidate;
- alle norme di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato speciale;
- a tutte le cautele e prescrizioni dettate dai DUVRI e dal documento di valutazione dei rischi specifici di Enpam RE, pienamente conosciuto dalla Ditta e da ritenersi parte integrante del presente Contratto;
- alle disposizioni particolari eventualmente impartite in merito da Enpam RE e dai soggetti dalla stessa delegati in coerenza con le leggi.
18.2 Nel quadro della piena osservanza delle norme di prevenzione dai rischi connessi alle attività oggetto del Contratto e, in particolare, in adempimento di quanto disposto dal TU di cui al D.lgs. n.81/2008, la Ditta farà sì che il personale proprio o dei subaffidatari, osservi le prescrizioni
antinfortunistiche e di sicurezza e le precauzioni necessarie per salvaguardare la vita e l’incolumità dei lavoratori stessi, di eventuali altri dipendenti di Enpam RE e di altri fornitori o terzi.
A titolo esemplificativo, la Ditta si impegna a:
- far sì che tutto il proprio personale e il personale dei propri subaffidatari sia munito di tesserino di riconoscimento (riportante nome, cognome, qualifica, xxxxxxxxx e impresa di appartenenza) da esibirsi a richiesta di ogni delegato di Xxxxx RE;
- portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e dei subaffidatari tutti i rischi rilevati nell'area dove deve svolgersi l’Appalto;
- emanare le disposizioni di sicurezza che dovranno essere adottate e vigilare sulla loro puntuale applicazione da parte del proprio personale nonché di quello dei propri subaffidatari;
- fornire ad Enpam RE notizie e dati inerenti agli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli delle eventuali imprese subappaltatrici e/o ausiliarie od eventuali lavoratori in distacco;
- procedere alla nomina di tutti i soggetti imposti dal TU di cui al D.Lgs. n.81/2008, fermo restando che Enpam RE potrà, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei predetti soggetti, giustificandone la richiesta;
- consentire a ogni soggetto delegato da Enpam RE di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto della normativa vigente, nonché di richiedere ogni notizia od informazione alla Ditta circa l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e dalle norme di legge;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e quelli dei subaffidatari siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
- curare che tutte le macchine, attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati, siano in regola con le prescrizioni vigenti ed allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme e sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- partecipare a tutte le riunioni indette al fine di assicurare il coordinamento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- predisporre un idoneo Documento di Valutazione dei Rischi che riporti le misure di prevenzione e protezione atte a far fronte alle problematiche sussistenti nel corso dell’esecuzione dell’Appalto che dovrà essere lasciato a disposizione delle autorità competenti;
- redigere i Piani di Sicurezza previsti dalla normativa applicabile;
- assicurare che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli altri soggetti addetti alla sicurezza nominati dalla Ditta avranno cura di verificare che il personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- organizzare, a propria cura, spese e responsabilità, un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori a norma di legge nonché designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza nonché provvedere a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra.
18.3 La Ditta è resa edotta della circostanza per cui l’Appalto è interessato da interferenze, come indicate nel Capitolato Speciale e nei DUVRI, che dichiara di accettare integralmente, ed ha facoltà
di presentare proposte di integrazione ai DUVRI stessi qualora, sulla base della propria esperienza, ritenga di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, ferma l’invariabilità del corrispettivo stabilito in Contratto.
A tal fine la Ditta si impegna a collaborare fattivamente, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso aggiuntivo, con i soggetti incaricati della rimozione di tali interferenze attraverso tutti gli accorgimenti necessari alla eliminazione delle interferenze stesse autonomamente e su richiesta di Enpam RE.
Nel caso in cui alla risoluzione delle interferenze provveda altro soggetto, la Ditta dovrà coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dell'esecuzione dell’Appalto con quelle del soggetto incaricato ed assicurare allo stesso ogni assistenza e supporto, nonché svolgere ogni attività che si rendesse all'uopo necessaria e/o utile, attività queste da ritenersi integralmente comprese e compensate dal corrispettivo di Contratto.
18.4 La Ditta dovrà comunicare a Enpam RE, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere e eseguire attività di prevenzione antinfortunistica; eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere tempestivamente comunicate.
Enpam RE, da parte sua, designerà un referente aziendale per la sicurezza.
18.5 In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza del lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, Enpam RE si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dell’esecuzione del Contratto, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 19 - TUTELA DELL’AMBIENTE
19.1 La Ditta si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel DM del 24 Maggio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012 (“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene”).
19.2 La Ditta è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri subappaltatori e subffidatari la normativa vigente e le disposizioni di Contratto in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento, di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti di imballaggi, di inquinamento acustico ambientale e di inquinamento atmosferico, assumendo la piena e totale responsabilità per qualsiasi illecito conseguente alla propria attività o all’attività dei propri subappaltatori o subaffidatari.
19.3 La Ditta si impegna a gestire i rifiuti di imballaggi ed i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dalla propria attività e dai propri mezzi d'opera sia provvedendo al loro deposito temporaneo nelle apposite aree a ciò destinate sia provvedendo, in qualità di produttore/detentore del rifiuto, all'avvio al loro recupero o smaltimento.
La gestione dei rifiuti da parte della Ditta dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le leggi applicabili, vigenti o che entrino in vigore in corso di rapporto, nonché delle prescrizioni di Enpam RE, degli Enti competenti e degli organi di controllo, gravando sulla Ditta medesima tutti gli oneri anche economici che ne derivano, eventualmente consegnando, ove necessario, ad Enpam RE e agli enti competenti copia di tutta la documentazione amministrativa che dimostri la regolarità della gestione.
19.4 La Ditta si impegna, nel caso in cui la propria attività, o l’attività di un subaffidatario, determini o causi inquinamento dell'atmosfera, delle acque, del suolo o del sottosuolo, a porre in essere,
previo avviso agli enti competenti, ad Enpam RE ogni attività ed ogni adempimento necessario ad eliminare la sorgente inquinante e a bonificare e ripristinare i siti inquinati, anche sulla base delle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti, manlevando Enpam RE da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per lo stesso.
ART. 20 - MODIFICHE SOCIETARIE
20.1 Ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, è fatto obbligo alla Ditta, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a Enpam RE se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%.
Tale obbligo dovrà essere imposto anche ad eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie.
20.2 Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di Enpam RE fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nonché dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, e non abbia documentato il possesso dei requisiti come normativamente prescritto.
20.3 Nei sessanta giorni successivi Enpam RE potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero non sussistano i requisiti previsti dalla legge e dalle norme di gara per l’esecuzione dell’Appalto.
ART. 21 - RISERVATEZZA E BREVETTI INDUSTRIALI
21.1 La Ditta assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
21.2 Qualora venga promossa nei confronti di Xxxxx RE azione giudiziaria da parte di terzi, la Xxxxx manterrà e terrà indenne Xxxxx RE assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziarie e legali, manlevandolo integralmente. In questa ipotesi, Xxxxx RE è tenuta ad informare prontamente per iscrittola Ditta delle suddette iniziative giudiziarie.
21.3 Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxx RE, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.
21.4 La Ditta, nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalga nello svolgimento della propria attività, ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione
delle prestazioni contrattualmente stabilite.
In particolare la Ditta si impegna a: (i) non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione riguardante Enpam RE, senza il permesso scritto della stessa Enpam RE, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto; (ii) non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante Enpam RE, senza permesso scritto; (iii) proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante Enpam RE con almeno lo stesso grado diligenza e vigilanza con cui protegge le proprie e dovendo, altresì, rispettare il livello di riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa.
21.5 La Ditta è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Enpam RE ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte della Ditta, di tutti i danni derivanti.
21.6 L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall'inadempimento della Ditta o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto da Enpam RE o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo
21.7 La Ditta potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.
21.8 La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia della Ditta che del proprio personale, comporterà l’automatica risoluzione del Contratto.
ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
22.1 La Ditta si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente ai propri subaffidatari, per quanto di sua competenza, la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
22.2 Ove la Ditta abbia notizia dell'inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione a Enpam RE ed alla Prefettura territorialmente competente.
22.3 La Ditta si obbliga altresì ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l'impegno per il subaffidatario ovvero per il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria a darne immediata comunicazione a Enpam RE ed alla Prefettura territorialmente competente, nonché l’automatica risoluzione del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
22.4 Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,la Ditta, come meglio di seguito descritto, si obbliga ad utilizzare esclusivamente un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da
effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto il CIG.
22.5 In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge n.136/2010, si determinerà, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010, la risoluzione del Contratto e, conseguentemente,la Ditta, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata, non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato ed incorrerà nelle sanzioni normativamente previste, oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Enpam RE.
22.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti: Intestatario del conto: Conto Corrente n.: Istituto: filiale n. - , IBAN: .
Persone delegate ad operare sul conto: …….
La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
22.7 Ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2016, recante “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, la Ditta, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Ditta mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Ditta medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, la Ditta sarà tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei corrispettivi del Contratto e le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.
22.8 Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 - CODICE ETICO
23.1 La Ditta si impegna all'integrale rispetto delle regole di organizzazione e di comportamento contenute nel Codice Etico della Fondazione Enpam, allegato al presente Contratto, che si intende pienamente conosciuto dalla Ditta stessa.
Inoltre la Ditta dichiara di conoscere perfettamente il contenuto del D.lgs. n. 231/2001 e si impegna ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti di Enpam RE che di soggetti terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, ai sensi del Decreto medesimo ed a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di Xxxxxxxxx.
23.2 L'inosservanza da parte della Ditta e di chiunque presti attività per la stessa, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico è considerata quale grave inadempimento
e motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Enpam RE.
ART. 24 - ANTIMAFIA
24.1 La Ditta dichiara che nei confronti dei propri amministratori, direttori tecnici, membri del collegio sindacale, socio di maggioranza (nelle società con un numero dei soci pari o inferiore a 4), socio (in caso di società unipersonale), dell’organismo di vigilanza e dei familiari conviventi degli stessi soggetti, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e si impegna a comunicare tempestivamente a Enpam RE ogni variazione dei componenti degli organi sociali
24.2 Ferma la verifica già svolta, e conclusasi in senso positivo, dei controlli antimafia sulla Ditta, Enpam RE si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sulla Ditta o sui subaffidatari dello stesso.
24.3 La Ditta si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia.
A tal fine si impegna, tra l’altro, a:
- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza;
- comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria;
- fornire a Enpam RE le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari, chela Xxxxx si impegna a reperire, con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia, nonché al rispetto, da parte degli stessi, della predetta disciplina di cui al D.lgs. n. 159/2011.
24.4 La Ditta presta inoltre il proprio consenso, anche ai fini del D.lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti autorità per le verifiche in materia antimafia, provvedendo ad informare tutti gli eventuali subaffidatari della predetta trasmissione di dati alle competenti autorità in materia di prevenzione antimafia.
ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
25.1 Il presente Contratto non può essere ceduto da parte della Ditta. Sono fatte le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
25.2 La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto è consentita nei confronti di banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore e nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte di Xxxxx RE, manifestato, ai sensi del comma 13 del predetto articolo.
25.3 Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Enpam RE. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge
n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto alla Ditta di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
25.4 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Xxxxx RE di opporre al
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla Ditta cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta.
25.5 La Ditta, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Ditta medesima riportando il medesimo CIG.
25.6 In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Enpam RE al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
ART. 26 - TRASPARENZA
26.1 La Ditta espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
27.1 Enpam RE elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto come segue:
ENPAM REAL ESTATE S.r.l., Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, Fax: 00.00000000, PEC:
Quale RUP Enpam RE ha proceduto a nominare l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, tel. 00.00000.000, fax 00.00000.000, e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Quale Direttore dell’Esecuzione nomina:
- Arch. Xxxxx Xxxxxxxx, anche con funzioni di coordinamento, per i complessi:
- Complesso 02 – Milano – Xxxxx Xxxxxx 00/00
- Xxxxxxxxx 00 – Milano – Xxx Xxxxxxxx 00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx 00
- X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxx, per i complessi:
- Complesso 08 – Milano – Via Lorenteggio 257
- Complesso 15 – Assago – Milanofiori – Palazzo E
- Complesso 16 – Basiglio – Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx 0 – 2 - 3
- Complesso 17 – Basiglio – Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxx 0 – 5 – 6 – 7
- Complesso 18 – Corsico – Xxx Xx Xxxxxxxx 00
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, per i complessi:
- Complesso 04 – Milano – Xxx Xxxxx 00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxx 00/00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxx 00 - Via Tertulliano 101
- Complesso 14 – Milano – Xxx Xxxxxxx 00 - Via Tertulliano 102
- Complesso 19 – Vimodrone – Xxx XX Xxxxxxx 0 - X.xx Xxxxxxxxxx
- Geom. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, per i complessi:
- Complesso 01 – Milano – Xxx Xxxxxxx 0
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx 00/00 – Xxx Xxxxx 0
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxx 00
- Xxxxxxxxx 00 – Milano – Xxx Xxxxxxx 0
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx 00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx 00/00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxx 0
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxx 00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxx 00
- Xxxxxxxxx 00 – Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx 0
La Ditta elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto come segue: ……………………….
Quale Responsabile del servizio, da considerarsi quale referente responsabile nei confronti di Xxxxx RE con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Ditta, nomina il sig. ……………………...
27.2 Le Parti si impegnano, qualora le persone nominate non potessero più svolgere, per qualunque ragione, tali funzioni, a sostituirle immediatamente con persone aventi capacità e qualifiche analoghe.
In ogni caso i soggetti nominati dalla Ditta non potranno essere revocati e/o sostituiti senza l'esplicito consenso di Enpam RE.
27.3 La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio o il soggetto preposto avrà l'onere di darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax all'altra parte, considerandosi fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata valido il domicilio sopra indicato.
27.4 Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al presente Contratto dovrà essere effettuata tra le Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati per iscritto con congruo preavviso, per fax confermato da lettera raccomandata o a mezzo corriere.
ART. 28 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
28.1 Per ogni controversia nascente da o in relazione al presente Contratto, ai suoi allegati e a sue modifiche o integrazioni, alla loro validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o al recesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. E' escluso, in ogni caso, il ricorso alla competenza arbitrale.
28.2 In ogni caso, anche in ipotesi di controversia insorta tra le Parti, la Ditta si impegna a non procedere in alcun modo ad una interruzione o sospensione delle attività di cui al Contratto rinunciando, tra l’altro, sin d’ora, alla applicazione dell’art. 1460 c.c..
ART. 29 - SPESE
29.1 Sono a carico della Ditta tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula del Contratto, comprese quelle tributarie, di bollo, di copia e di registrazione del presente atto.
29.2 La Ditta dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la Ditta è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico della Ditta.
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
30.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., con la sottoscrizione del Contratto le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il presente atto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
30.2 Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del Contratto, per le medesime finalità. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
30.3 Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- la Ditta ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Sig. …..
ART. 31 - LEGGE APPLICABILE
31.1 La Ditta è tenuta al rispetto, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione del Contratto:
- del D.lgs. n. 50/2016 e del relativo Regolamento D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nonché del Codice Civile;
- delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene, prevenzione infortuni;
- delle norme di prevenzione e protezione dagli incendi;
- delle norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché di formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l’Appalto e dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità;
- della normativa vigente che disciplina la domanda e l'offerta di lavoro obbligandosi ad osservare ed a far osservare ai propri subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- di tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale e di tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni di pubblici Enti, Organismi e Autorità (inclusi VV.F., I.S.P.E.S.L., A.S.S.L.) applicabili all’esecuzione del Contratto;
- della normativa vigente e le disposizioni di contratto in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento, di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti di imballaggi, di inquinamento acustico ambientale e di inquinamento atmosferico, nonché delle prescrizioni degli enti competenti, assumendo la piena e totale responsabilità per qualsiasi
illecito conseguente alla propria attività o all’attività dei subaffidatari;
- della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- del D.lgs. n. 159/2011, per quanto applicabile, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- del D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto D.lgs. n. 231/2001, nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti di Enpam RE che di soggetti terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato, ai sensi del Decreto medesimo;
- delle disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.
31.2 Per quanto non disciplinato nel presente Contratto si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.
ART. 32 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
32.1 Il presente Contratto attiene a prestazioni soggette ad IVA ed è esente da registrazione sino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa giusta il disposto dell’art. 40 del citato testo normativo. Le spese di registrazione saranno a carico della Ditta.
32.2 Sono a carico della Ditta tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per Xxxxx.
ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI
33.1 Ogni eventuale modifica, integrazione od emendamento al presente Contratto dovrà essere stipulata per iscritto a pena di nullità.
Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Contratto le Parti si impegnano, sin d'ora, a modificare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.
33.2 L’eventuale tolleranza di una parte all’inadempimento dell’altra parte ad una o più delle disposizioni del Contratto, non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di tale parte ai diritti ad essa derivanti dal presente Contratto.
33.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia contrattuale. In caso di contrasti le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti, manifestata per iscritto.
Roma,
LA DITTA ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Pur essendo il presente Contratto espressione della libera volontà negoziale, e pur essendo state contrattate le singole clausole, che quindi non sono state convenute sulle basi di moduli o formulari
predisposti da una sola delle parti, entrambe le Parti dichiarano per mero tuziorismo, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31
LA DITTA ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
Il Presidente
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx