VERBALE DI ACCORDO
Addì, 20 Maggio 1998
VERBALE DI ACCORDO
tra
la FIAT AUTO SpA e la TNT Production Logistics assistite dall'Unione Industriale di Torino
e
le XX.XX. FIM, FIOM, UILM, FISMIC Nazionali, Territoriali con le RSU dell'Ente Servizi Logistici Comu- ni, degli stabilimenti di Mirafiori Meccanica, Mirafiori Presse, dello Stabilimento comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria e dell’Unità Operativa di Rivalta Meccanica.
Nell'ambito di un sistema di relazioni sindacali orientato a definire modelli stabili di interlocuzione e ad am- pliare le sedi di dialogo nell'ottica della partecipazione al fine di affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo le parti si sono incontrate sviluppando un'approfondita analisi degli aspetti inerenti i proget- ti di outsourcing finalizzati al miglioramento costante della capacità competitiva che interessa il settore auto.
Tali progetti sono volti a stabilire assetti organizzativi e rapporti tra partner che costituiscano fattori struttura- li di successo in un contesto ove la competizione tra i produttori automobilistici si è fatta, negli ultimi anni, sempre più serrata, anche a fronte di un mercato sempre più complesso ed esigente.
Detta complessità è incrementata anche dai processi di globalizzazione che portano più concorrenti a con- frontarsi sugli stessi mercati a livello mondiale.
A fronte di ciò le aziende automobilistiche hanno, a livello generale, intrapreso pesanti interventi mirati al rafforzamento degli asset competitivi.
Fiat Auto ha illustrato le logiche che presiedono ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione collegati ai trasferimenti di rami d'azienda intrapresi in coerenza con il disegno strategico aziendale volto al rafforza- mento della competitività.
*****
Nell'ambito del succitato sistema di relazioni sindacali, già nel corso di una serie di incontri avviati dal mese di settembre del 1997, Fiat Auto ha presentato il piano di razionalizzazione delle attività di logistica indu- striale degli stabilimenti dell'area torinese che sono confluite nell'Ente "Servizi Logistici Comuni" presente negli Stabilimenti di Mirafiori Meccanica, Mirafiori Presse, nello Stabilimento Comprensoriale di Rivalta e Mirafiori Carrozzeria e nell'Unità Operativa di Rivalta Meccanica.
Successivamente è stato individuato nella TNT Production Logistics il partner a cui affidare le attività sud- dette.
Tale Società è stata presentata alle XX.XX. in una specifica riunione del 12.3 u.s. ed in tale contesto sono stati programmati una serie di successivi incontri volti a definire congiuntamente le modalità di trasferimento del ramo d'azienda "Servizi Logistici Comuni" e gli opportuni interventi di armonizzazione dei trattamenti retri- butivi e normativi che verranno applicati ai lavoratori interessati al momento del passaggio da Fiat Auto a TNT Production Logistics.
*****
Le Parti, convenendo sull'importanza del progetto che investe l’ambito dell'attività di logistica industriale, vista l'importanza dello stesso in termini di organizzazione e di integrazione delle attività all'interno del pro- cesso produttivo e considerata, infine, la peculiarità del rapporto di partnership che ne deriverà, hanno con- venuto di proseguire, nell'ambito di un Osservatorio specifico di tipo interaziendale, gli incontri anche suc- cessivamente alla realizzazione del trasferimento del ramo d'azienda.
Sulla prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio si effettuerà una verifica entro il primo semestre dell'anno 2000.
L'Osservatorio sarà composto:
per la Fiat Auto e per la TNT Production Logistics, dai rispettivi responsabili delle Relazioni Industriali e dai responsabili del personale delle unità produttive interessate al progetto;
per parte sindacale, dai responsabili delle segreterie Nazionali e territoriali delle XX.XX. firmatarie e da una RSU di ciascuna Società per ogni Organizzazione sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle ri- spettive Segreterie Territoriali.
All’Osservatorio sono attribuite le seguenti competenze:
approfondimento anche In via preventiva delle tematiche inerenti la complessiva evoluzione del nuovo im- pianto organizzativo;
monitoraggio di problematiche afferenti la materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
Gli incontri avranno luogo normalmente a cadenza semestrale, il primo incontro dell’Osservatorio avrà luogo nel corso del mese di dicembre 1998.
Qualora si verificassero particolari condizioni che lo rendano necessario potranno essere preventivamente richiesti, da ciascuna delle Parti firmatarie la presente intesa, per il tramite dell'Unione Industriale di Torino, appositi incontri di verifica.
Le Parti, inoltre, qualora intervenissero nel periodo intercorrente tra la data dell'esame congiunto di cui all'art. 47 L. 428/90 e la data di cessione del ramo d'azienda condizioni che modifichino in modo rilevante l'organizzazione dell'Ente “Servizi Logistici Comuni” si impegnano ad incontrarsi al fine di verificarne le eventuali ricadute sulla realizzazione del progetto.
*****
FIAT AUTO e TNT Production Logistics convengono con le XX.XX. FIM. FIOM, UILM, FISMIC, congiun- tamente agli adempimenti degli obblighi ed alle responsabilità derivanti dalle vigenti normative in materia di trasferimenti di ramo d'azienda, di riconoscere i1 carattere essenziale e strategico del complesso di attività e relative risorse umane che formano il ramo d'azienda oggetto del trasferimento a TNT Production Logistics e di ribadire il carattere di indispensabilità, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema nell'attuale processo industriale di Fiat Auto, nella continuità dell'apporto delle suddette attività e degli addetti coinvolti.
Addì, 20 Maggio 1998
Verbale di Accordo Tra
la TNT Production Logistics S.r.l., assistita dall'Unione Industriale di Torino
e
le XX.XX. Fim, Fiom, Uilm, Fismic Nazionali e Territoriali con la partecipazione delle R.S.U.
Le parti, in relazione alla procedura di trasferimento di ramo d’azienda da Fiat Auto S.p.A. a TNT Production Logistics S.r.l., già oggetto della riunione del 20 Maggio 1998 che ha esaurito la procedura di cui all'art. 47, 1° e 2° comma, legge 428/90 nell'ambito della quale sono state illustrate le logiche societa- rio-organizzative che stanno alla base di tale operazione, si sono incontrate per definire, nel rispetto di quan- to previsto dall'art. 2112 del Codice Civile, l'armonizzazione della situazione retributiva e normativa del per- sonale di Fiat Auto che, a far data dal 1/10/98 sarà trasferito alla Società TNT - Production Logistics, ed hanno convenuto quanto segue.
PARTE PRIMA
TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI
1. C. C. N. L. 4
2. PREMIO DI PRODUZIONE
3. 14^ EROGAZIONE
4. INDENNITÀ DI MENSA
S. PAGA DI POSTO
6. PREMIO SPECIALE E PREMIO DI MANSIONE
7. INCENTIVO DI RENDIMENTO
S. MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
9. RIPOSO PER ADDETTI AL 3° TURNO
10. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
11. PREMIO AZIENDALE DI ANZIANITÀ
12. INDENNITÀ SPECIALE DI PREMIO DI FEDELTÀ
13. BORSE DI STUDIO PER FIGLI DEI DIPENDENTI
14. FACILITAZIONI SCOLASTICHE PER I DIPENDENTI
15. CURE TERMALI
16. FESTIVITÀ OPERAI
17. ORARIO FLESSIBILE
18. PERMESSI
19. SPETTANZA/FRUIZIONE/MATURAZIONE FERIE QUADRI IMPIEGATI E INTERMEDI
20. MATURAZIONE FERIE OPERAI
21. CALENDARIO FERIE
22. PRO BIENNALE
23. PROGRAMMAZIONE DEI PERMESSI RIDUZIONE ORARIO (P.R.O.)
24. PRO EX PUNTO 2 - PROTOCOLLO l° SETTEMBRE 1983
25. RETRIBUZIONE: SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
26. SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE - COSTO BUONO PASTO
27. INDENNITÀ DI CANCELLERIA, ABITI LAVORO, DIARIA DI ATTESA E QUOTA A PARTE ACC. 9/3/74
28. PREMIO DI RISULTATO
29. ASSISTENZA STRAORDINARIA
30. TEMPISTICHE PAGAMENTO T.F.R.
31. INDUMENTI DI LAVORO ALLEGATI
PARTE SECONDA RAPPORTI SINDACALI
1. DIRITTI SINDACALI
2. SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
PARTE PRIMA
1. C.C.N.L.
TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sarà quello per i lavoratori addetti all’industria metalmec- canica privata ed alla installazione di impianti.
2. PREMIO DI PRODUZIONE
Il premio di produzione sarà corrisposto con i seguenti importi per categoria/livello:
CATEGORIE/LIVELLI | LIRE/MESE | LIRE/ORA |
1^ 2^ | 51.877 | 299,87 |
3^ | 53.877 | 311,43 |
4^ 5^ 5^ super | 56.377 | 325,88 |
6 7^ | 63.377 |
3. 14^ EROGAZIONE
Nel mese di luglio di ogni anno sarà corrisposto l’importo di 14^ erogazione maturato nei 12 mesi precedenti (1^ luglio - 30 giugno), secondo i seguenti valori:
categorie/livelli | importo |
1^ - 5^ S | £ 980.000 |
6^ | £ 1.060.000 |
7^ | £ 1.120.000 |
Ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra, oltre alle giornate lavorate o retribuite, saranno anche considerate utili le assenze dal lavoro per malattia, donazione sangue, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale che abbiano dato luogo a pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e di integrazioni a carico dell'azienda.
4. INDENNITÀ DI MENSA
L'indennità di mensa, nella misura di £. 172 giornaliere, sarà erogata per i giorni in cui il dipendente non usu- fruisce del servizio di ristorazione aziendale.
Ai fini della determinazione dell'effettiva partecipazione alla ristorazione aziendale, per la corresponsione dell'indennità in oggetto, si terrà conto del numero di pasti/buoni pasto acquistati.
L'indennità di mensa sarà corrisposta per ogni giorno lavorato non coperto da pasto (secondo quanto sopra precisato) nonché per ferie, festività, PIR, PRO, gratifica natalizia o 13^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso.
5. PAGA DI POSTO
L'indennità "paga di posto" sarà corrisposta agli operai per lo svolgimento dell'attività e secondo gli importi indicati nella tabella allegata (all. 1).
L'indennità "paga di posto" deve intendersi assegnata esclusivamente per le ore in cui l'operaio è addetto alle attività specificate nel suddetto allegato.
6. PREMIO SPECIALE, PREMIO DI MANSIONE, PREMIO LAM
Il premio speciale, il premio di mansione ed il premio LAM saranno riconosciuti alle figure professionali, per le aree e nelle misure indicate nella tabella allegata (all. 2).
Il premio speciale ed il premio LAM devono essere corrisposti per le sole ore di effettiva prestazione lavora- tiva sulle aree interessate.
7. REGOLAMENTAZIONE DELL'INCENTIVO DI RENDIMENTO
I lavoratori aventi diritto alla retribuzione ad incentivo sono quelli previsti dal punto 1 dell'articolo 11 Disci- plina Speciale Parte 1 CCNL.
L’importo dell'incentivo di rendimento é quello previsto dal CCNL vigente.
Per i restanti lavoratori l'importo dell'incentivo di rendimento sarà pari allo 80% di quello relativo ad un la- voratore di terza categoria retribuito ad incentivo. Resta inteso l'assorbimento dall'incentivo di rendimento di
L. 6000 mensili di cui all'accordo Fiat del 9/3/1974.
In definitiva, gli importi in quota oraria da applicare, al netto della detrazione di cui al comma precedente, sono quelli che si ottengono dalla tabella seguente (validità dal 01/10/1998)
Incentivi di Rendimento
categoria | Importi in L. /ora | |
Lavoratori ad incentivo | 1 | 94.62 |
2 | 108.85 | |
3 | 131.25 | |
4 | 142.72 | |
5 | 161.89 | |
Lavoratori non incentivati | 2 | 98.06 |
3 | ||
4 | ||
5 |
8. MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno applicate secondo i valori e i criteri di imputazione indicati nella tabella allegata (all. 3)
Le maggiorazioni per lavoro notturno sono calcolate anche sull'intervallo refezione fruito e retribuito.
Le suddette percentuali di maggiorazione notturna costituiscono un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL e sono comprensive dell'incidenza delle relative maggiorazioni su tutti gli attuali istituti di legge e di contratto. Nell'ipotesi che future regolamentazioni contrattuali e/o di legge introducano altre clausole riguardanti la materia, il trattamento definito come sopra verrà assorbito fino a concorrenza ovvero integralmente sostituito dalle nuove disposizioni.
9. RIPOSO PER ADDETTI AL 3° TURNO
I lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotazione o sul terzo turno fisso avranno la possibilità, ferme re- stando le esigenze tecniche e organizzative, di fruire di un riposo corrispondente ad un turno di 8 ore ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati.
A tal fine sarà effettuato, in occasione dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sul terzo turno, un accantonamento di una quota di retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni.
Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta maturato, di una giornata di riposo.
I lavoratori potranno richiedere la fruizione di detto riposo, una volta maturato, e nel caso di mancata frui- zione entro tre mesi dalla maturazione, si provvederà ad erogare il relativo importo con il primo prospetto paga/stipendio utile successivo alla scadenza del periodo.
L’assenza contemporanea dei lavoratori per i riposi in oggetto non potrà superare il 3% dell'organico del re- parto di appartenenza.
Tali riposi non potranno essere cumulativi, né allocati in giornate immediatamente precedenti o seguenti fe- stività e/o ferie, e dovranno altresì essere richiesti cori un preavviso di almeno 48 ore.
10. TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
L'integrazione dell'indennità di malattia - di cui agli artt. 19, Disc. Spec. parte prima, e 14 Disc. Spec. parte terza del CCNL metalmeccanico privato vigente - sarà computata fino all'80% della retribuzione globale per i periodi di malattia contrattualmente previsti a metà retribuzione.
A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, verrà comunicata la situazione individuale, ai fini del trattamento economico, relativa ai periodi di malattia degli ultimi 36 mesi. Tale comunicazione verrà, di norma, fornita nel mese di febbraio di ciascun anno.
11. PREMIO AZIENDALE DI ANZIANITÀ
Ad ogni lavoratore sarà corrisposta al compimento del 25°, 30°, 35°, 40° e 45° anno di anzianità di servizio un importo corrispondente ad una mensilità
Dopo il compimento del 30° anno di anzianità verranno liquidati i ratei maturati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
12. INDENNITÀ SPECIALE DI PREMIO DI FEDELTÀ
Ai dipendenti dimissionari, che abbiano maturato un’anzianità aziendale di 30 anni di servizio (29 anni 6 mesi e i giorno) e che lasciata la Società non prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi, sarà ricono- sciuta una indennità speciale di premio di fedeltà in misura pari all'indennità contrattuale sostitutiva del pre- avviso.
L'indennità speciale di Premio di Fedeltà non verrà riconosciuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per licenziamento disciplinare.
13. BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI DIPENDENTI
In materia di borse di studio per i figli dei dipendenti sarà applicato il trattamento previsto in allegato (all. 4).
14. FACILITAZIONI SCOLASTICHE PER I DIPENDENTI
Per i lavoratori studenti dì cui all'art. 30, disciplina generale - sezione terza del vigente CCNL metalmeccani- co privato saranno applicati in materia di facilitazioni scolastiche i trattamenti previsti in allegato (all. 5).
15. CURE TERMALI
Ai dipendenti viene riconosciuto il seguente trattamento aziendale in materia di cure termali.
Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e in periodi concordati con la Direzio- ne aziendale, i dipendenti, previa richiesta scritta ed esibizione di idonea documentazione giustificativa, pos- sono fruire di permessi retribuiti per un periodo consecutivo sino ad un massimo di 10 giorni lavorativi all'anno per lo svolgimento di cure idrotermali, con esclusione pertanto dalle cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche (sabbiature).
Al personale operaio per i suddetti permessi viene applicato il seguente trattamento economico:
- 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni lavorativi compresi nei primi 6 giorni di calendario di assenza;
- 65% della retribuzione media giornaliera per tutti i giorni lavorativi successivi fino al decimo.
Tra il periodo di assenza per cure termali e i periodi di ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni.
La fruizione di permessi per cure termali sarà gestita, in concorso con gli altri permessi retribuiti, nell'ambito delle percentuali previste dalla nota aggiuntiva al protocollo sottoscritto il 1°. 9.1983, stipulata con il CCNL 18.1.87, il CCNL 14.12.90 ed il CCNL 5.7.1994, allegata all'art. 5 Disciplina generale - sezione terza del vigente CCNL metalmeccanico privato.
I dipendenti interessati si accollano l'onere delle spese di viaggio per l'andata ed il ritorno e devono provve- dere direttamente a scegliere e prenotare l'albergo di loro gradimento.
I dipendenti devono altresì pagare le spese di soggiorno direttamente all'albergatore e riceveranno successi- vamente un concorso spese a carico dell'azienda, il cui importo viene fissato ogni anno dall’azienda stessa
Per ottenere il concorso spese aziendale il dipendente interessato deve presentare, entro 10 giorni dal rientro dalle cure, la fattura o ricevuta fiscale in originale, unitamente alla fotocopia del modulo di autorizzazione dell'A.S.L. con l’indicazione del periodo di cura registrato dallo stabilimento termale e dallo stesso convali- dato con timbro e visto.
I suddetti trattamenti aziendali in materia di cure termali vengono applicati sempreché il dipendente interes- xxxx non ne abbia fruito per più di tre periodi annuali di cura negli ultimi cinque anni.
16. FESTIVITÀ OPERAI
Per gli operai il trattamento retributivo delle festività cadenti dal lunedì al venerdì sarà pari a 7.76 ore (6.67 ore + 1.09 ore).
17. ORARIO FLESSIBILE
Per impiegati e quadri, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, l'inizio dell'attività lavorativa, nell'ambito dell'intervallo temporale di entrata dalle ore 8 alle ore 9, sarà cal- colato a decorrere dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile.
Nelle aree non collegate ai reparti di produzione della società Fiat Auto, in cui lavorano impiegati che utiliz- zano l'orano flessibile, per gli operai ivi operanti si darà corso ad una verifica per esaminare la possibilità, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, di estendere totalmente o parzialmente agli operai stessi l’orario flessibile praticato dagli impiegati.
18. PERMESSI
L'Azienda consentirà a impiegati e quadri di fruire di permessi individuali non retribuiti per esigenze di ca- rattere personale, sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze tecniche, orga- nizzative e produttive dei servizi e uffici interessati, nei casi e per la durata sottoindicati:
- Pubblicazioni matrimoniali massimo 4 ore
- Trasloco non coincidente con matrimonio 1 giorno
- Intervento chirurgico (coniuge, figli, genitori) 1 giorno
- Nascita figlio 1 giorno
- Funerale (parenti ed affini sino al 2° grado) tempo occorrente (max 1 giorno)
- Matrimonio (figli, fratelli, genitori) 1 giorno
- Visite di leva 2 giorni
Per la concessione dei permessi in oggetto il dipendente interessato dovrà farne richiesta al proprio responsa- bile diretto con congruo anticipo e dovrà altresì fornire tempestivamente all’azienda idonea documentazione giustificativa atta a comprovare e certificare le ragioni della richiesta del permesso.
Le ore perdute per effetto dei permessi di cui sopra potranno essere recuperate dal dipendente interessato a regime normale entro le due settimane successive alla fruizione del permesso per i permessi di durata sino a 4 ore e entro le quattro settimane successive alla fruizione per i permessi 1 di durata superiore alle 4 ore.
19. SPETTANZA/FRUIZIONE/MATURAZIONE FERIE QUADRI IMPIEGATI E INTERMEDI
La spettanza di ferie per quadri, impiegati ed intermedi sarà la seguente:
per anzianità di servizio fino a 10 armi compiuti 20 giorni per anzianità di servizio oltre 10 e fino a 18 anni compiuti 25 giorni per anzianità di servizio oltre 18 anni compiuti 30 giorni
Per i lavoratori con una spettanza di 25 e 30 giorni il conteggio dei giorni fruiti terrà conto anche dei sabati compresi nel periodo feriale continuativo.
La maturazione delle spettanze ferie avverrà con riferimento al periodo gennaio/dicembre di ciascun anno.
20. MATURAZIONE FERIE OPERAI
Il periodo di maturazione ferie per gli operai sarà dal 16/8 al 15/8 dell'anno successivo.
21. CALENDARIO FERIE
Le parti convengono di verificare la possibilità di definire in relazione alle diverse esigenze tecni- co/organizzative e produttive i periodi di chiusura estiva per le ferie e per le fermate di fine anno, rispettiva- mente ad aprile e settembre di ogni anno.
22. PRO BIENNALE
Al fine di consentire la completa fruizione mediante permessi retribuiti a gruppi di 8 ore del 50 per cento del- le 40 ore di riduzione di orario in ragione di anno di servizio, prevista per i lavoratori turnisti al punto 1.2 del Protocollo 1/9/1983 inserito nell'art. 5 Disciplina Generale Sez. III del vigente CCNL metalmeccanico priva- to si darà luogo al godimento di tale riduzione di orario di 20 ore secondo le seguenti modalità:
- a cadenza annua utilizzo di 2 PRO (16 ore) con accantonamento e riporto all'anno successivo delle restanti 4 ore;
- a cadenza biennale utilizzo di un ulteriore permesso retribuito, in aggiunta ai due PRO annuali, che deriva dalla somma delle 4 ore accantonate e riportate dall'anno precedente con le 4 ore residuali dell'anno in corso.
Il mancato godimento del PRO biennale nell’anno previsto di fruizione darà luogo al trattamento retributivo stabilito dalle vigenti norme contrattuali regolanti la materia.
23. PROGRAMMAZIONE DEI PERMESSI RIDUZIONE ORARIO (P.R.O.)
I lavoratori avranno la possibilità di programmare, su base trimestrale, l'utilizzo di un gruppo di 8 ore di Permessi per Riduzione Orario di lavoro, previsti dal Protocollo 1° settembre 1983, nonché dalla Nota ag- giuntiva al citato Protocollo - e stipulata con il CCNL 18 gennaio 1987, il CCNL 14 dicembre 1990 ed il CCNL 5 luglio 1994 -, allegati all'articolo 5, Disciplina Generale, Sezione Terza, del CCNL vigente
Resta, fin d'ora, inteso che le fruizioni dei Permessi sopra considerati non dovranno comportare un'assenza superiore al 4% dei lavoratori normalmente addetti all’Unità organizzativa (reparto, ufficio) di riferimento.
Le parli riconfermano che per quanto riguarda la fruizione complessiva dei permessi, di cui al richiamato art. 5, Disciplina Generale, Sezione Terza, del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato, valgono le disposizioni in esso contenute.
24. PRO EX PUNTO 2 - PROTOCOLLO l° SETTEMBRE 1983
In ordine all'applicazione della riduzione d'orario di 8 ore prevista dal punto 2 - comma 2 - del protocollo 1°' settembre 1983 allegato all'art. 5 - disciplina generale - sezione terza - del vigente CCNL metalmeccanico privato, saranno applicati i seguenti criteri di riferimento:
- il permesso individuale retribuito di 8 ore maturerà in ragione d'anno per i lavoratori addetti alla produzione e manutenzione e ai relativi servizi di supporto degli stabilimenti produttivi;
- rimangono pertanto esclusi tutti i lavoratori che svolgono attività nelle funzioni amministrative e di servizio dei reparti operativi (Amministrazione, Personale e Organizzazione, Servizi Generali, Sistemi Acquisti) e i lavoratori di tutte le funzioni degli Enti Centrali della società.
25. RETRIBUZIONE: SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Con riferimento all'art. 13 Disciplina Speciale, Parte Pruina del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato le spettanze retributive degli operai verranno corrisposte,
in un'unica soluzione mensile con le modalità qui di seguito riportate.
1) La retribuzione mensile viene determinata ed erogata stilla base delle ore teoriche lavorative di ciascun mese (giorni lavorativi per 8 ore) e delle ore afferenti eventuali festività cadenti nel mese (7,76 se cadenti da lunedì a venerdì, 6,67 se cadenti di sabato o domenica).
2) Le voci retributive utili per la determinazione della spettanza mensile di cui al punto 1), sono le seguenti:
- paga oraria (minimo tabellare più eventuale superminimo),
- ex indennità di contingenza,
- aumenti periodici di anzianità e scatti congelati,
- premio di produzione,
- premio di mansione.
Inoltre vengono corrisposti a teorico mensilmente i seguenti importi:
- quota fissa nuovo PPG,
- EDR - prot. 31/7/92,
- premio di risultato (quota mensile),
- assegno nucleo familiare.
3) Con la erogazione della retribuzione, calcolata come sopra indicato, si intendono liquidate, oltre alle ore dì lavoro ordinano prestato ed alle festività, anche le eventuali giornate di ferie ed ex festività di cui all'art. 5, Disciplina Generale, Parte Terza del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato, fruite nel mese, i permessi retribuiti a carico Azienda, i giorni di carenza in caso di malattia e infortunio non superiori a tre giorni.
4) Alla fine del mese successivo, in occasione della retribuzione del nuovo mese determinata come sopra, vengono liquidati sulla base dei risultati e delle prestazioni effettive riscontrate nel mese precedente l'in- centivo di rendimento, i compensi per lavoro straordinario, notturno, per paga di posto, indennità mensa ecc.
Vengono del pari operate le detrazioni per retribuzione non dovuta e liquidate le erogazioni autorizzate per conto Istituti con le eventuali integrazioni a carico Azienda.
5) Il pagamento delle spettanze retributive avverrà con l'utilizzazione di un prospetto di paga dove su un lato vengono riportate, relativamente al mese precedente a quello cui detto prospetto si riferisce, le ore di effettivo lavoro ordinano e straordinario, le ore di maggiorazione notturna e/o di straordinario, le ore di assenza retribuita a carico dell'Azienda (esempio: PIR, PRO, ferie, festività ecc.) e quelle di assenza par- zialmente e totalmente a carico degli Istituti Assicuratori, le ore di assenza non retribuita, i dati relativi all’assegno nucleo familiare maturando nel mese, alle detrazioni mensili per l'IRPEF, nonché l'indicazio- ne di quanto maturato per ferie, PRO e PIR e di quanto già fruito.
Sull'altro lato verranno invece riportati, oltre ai dati anagrafici e di identificazione del lavoratore, tutte le causali di pagamento (sia come numero dì ore, che di quota oraria e competenze) a consuntivo relative al mese precedente, l'importo teorico della retribuzione del mese precedente e quello del mese in corso, nonché le causali e gli importi di trattenuta relativi ai due mesi considerati.
6) Per quanto riguarda le assenze per malattia e maternità, l'Azienda continuerà ad anticipare le quote a ca- rico degli Istituti Assicurativi Nazionali secondo le modalità previste. Dal pari si procederà ad anticipare per i casi di infortunio sul lavoro le quote a carico dell'Istituto, secondo le modalità previste da apposita convenzione con l’INAIL.
7) Le ferie vengono retribuite con le competenze del mese di fruizione e, conseguentemente, le parti con- fermano che con il presente accordo si intende superato quanto previsto dall'art. 14 penultimo com- ma - Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato.
8) Le spettanze retributive verranno corrisposte all’ultimo giorno, dal lunedì al giovedì, di ciascun mese. Quando tale termine cade di venerdì o nel caso in cui il primo giorno del mese successivo sia festivo, il pagamento viene effettuato nel giorno immediatamente precedente.
26. SERVIZIO RISTORAZIONE AZIENDALE - COSTO BUONO PASTO
La Società TNT Production Logistics garantirà l'attuale servizio di ristorazione aziendale con apposite con- venzioni – contratti con le aziende gestori del servizio.
Il prezzo dei pasti per i dipendenti sarà uguale a quello applicato ai dipendenti di Fiat Auto S.p.A. in relazio- ne al tipo di ristorazione aziendale esistente negli stabilimenti interessati.
27. INDENNITÀ DI CANCELLERIA, ABITI LAVORO, DIARIA DI ATTESA e QUOTA A PARTE ACC. 9/3/74
Per il personale proveniente da Fiat Auto S.p.A., limitatamente agli emolumenti di cui al presente paragrafo effettivamente percepiti presso quest'ultima società, gli importi dell'indennità di cancelleria, dell'indennità abiti lavoro, diaria di attesa e della Quota a Parte Acc. 9/3/74 saranno inseriti, secondo i valori indicati in allegato (all. 6), nella voce paga oraria/stipendio dei dipendenti interessati come superminimo individuale non assorbibile.
28. PREMIO DI RISULTATO
Le Parti concordano che per gli anni 1998 e 1999 il Premio di Risultato continuerà ad essere erogato sia co- me importi sia come scadenze sia come modalità, secondo i criteri utilizzati per il Premio di Risultato di Fiat Auto S.p.A. (accordo 18 marzo 1996) suddiviso nelle seguenti voci:
28.1. QUOTA FISSA NUOVO PPG
La quota fissa nuovo PPG verrà erogata mensilmente secondo gli importi di seguito indicati:
Categorie/Livelli Importo
1° - 4° L. 80.000
5° L. 85.500
5°s – 6° L. 92.000
7° L. 104.000
28.2. PREMIO DI RISULTATO
Sarà erogata una quota mensile di L. 80.000 lorde (uguale per tutti ì livelli) ricavata all’interno del valore globale, anticipata per i mesi da gennaio a giugno e posticipata per i mesi da luglio a dicem- bre.
28.3. PREMIO DI RISULTATO (CONGUAGLIO)
Con la retribuzione afferente il mese di luglio verrà effettuato il conguaglio pari alla differenza tra il valore globale del PDR risultante nell'anno ed il valore totale delle 12 quote mensilizzate.
Le Parti si danno atto che la definizione di cui sopra ha natura transitoria e pertanto le stesse dovranno ridefi- nire il Premio di Risultato, a partire dall'1/1/2000, utilizzando indici/indicatori/parametri propri della Società TNT Production Logistics.
29. ASSISTENZA STRAORDINARIA
TNT Production Logistics garantirà, anche tramite apposite polizze assicurative, interventi di assistenza stra- ordinaria per tutti i dipendenti occupati in Torino e provincia, sia per eventi diretti sia per eventi occorsi ai familiari a loro carico, mediante sussidi straordinari e/o concorsi spese che potranno essere concessi, tenuto conto delle circostanze obiettive, delle condizioni di disagio dei richiedenti, degli eventuali rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle tariffe applicate da Istituti specializzati, Cliniche, Ospedali, Centri Diagnostici.
La politica dei rimborsi, modalità, termini, seguirà, in via analogica, quella praticata da FIAT Auto S.p.A. ai propri dipendenti, secondo la prassi in atto.
Detti sussidi e/o concorsi spese riguarderanno, in via esemplificativa eventi relativi a: trasporti in ambulanza, viaggi e pernottamenti in ricoveri ospedalieri, terapie speciali, apparecchi ortopedici, sanitari, ecc. visite spe- cialistiche, esami specialistici, ricoveri ospedalieri, onorari chirurgici, decesso familiari a carico.
30. TEMPISTICHE PAGAMENTO T.F.R.
Premesso che:
- le modalità di corresponsione delle spettanze retributive sono regolamentate come previsto al paragrafo “Retribuzione - scadenze e modalità di pagamento",
- con le innovazioni introdotte dalla legge 297/1982 e dal D.P.R. 917/1986 il sistema di calcolo delle spet- tanze lorde e nette a titolo di trattamento di fine rapporto richiede tempi tecnici di elaborazione più lun-
ghi rispetto a quanto richiesto dalla previgente normativa, anche in relazione ai tempi di pubblicazione dell'indice mensile del costo della vita necessari o per il calcolo del TFR,
- la dizione “all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro” (art. 26, 6 e 20 della Disciplina Speciale, ri- spettivamente parte prima, seconda e terza, del Vigente C.C.N.L. per l’industria metalmeccanica privata) deve necessariamente essere interpretata tenendo conto dei criteri tecnici suddetti.
si conviene quanto segue:
1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo,
2) la Società provvederà a corrispondere il trattamento di fine rapporto entro l'ultimo giorno del mese suc- cessivo quello di risoluzione del rapporto di lavoro;
3) nel caso in cui il termine suddetto non venisse rispettato, la Società riconoscerà, sugli importi netti matu- rati dal lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto, gli interessi legali calcolati in pro-rata dal gior- no successivo a quello di cui al punto 2 e sino alla data di effettiva corresponsione di tali importi.
31. INDUMENTI DI LAVORO
Le parti convengono che agli addetti alle attività lavorative vengano forniti indumenti di lavoro secondo le seguenti modalità e tempistiche:
a) lavoratori che operano in ambienti chiusi grembiule/tuta: 2 ogni 18 mesi
magliette: 3 ogni 18 mesi
b) lavoratori che operano prevalentemente ambienti esterni
in aggiunta a quanto previsto al punto a) verrà fornita con cadenza triennale:
1 giacca a vento
2 paia mutande lunghe 2 maglie intime
2 paia di calze 1 berretto
3 paia guanti di lana
Verranno verificate le dotazioni relative a specifiche lavorazioni, anche in considerazione delle esigenze an- tinfortunistiche.
a) PAGA DI POSTO
Carrellisti L. 10/ora
b) PREMIO SPECIALE
Addetti trasporto materiali con carrello presso la Meccanica L. 15/ora Addetti trasporto materiali con carrello presso la Carrozzeria e Xxxxxx X 00/xxx
c) PREMIO DI MANSIONE
Operatori indiretti L. 48/ora
Operatori servizi generali L. 33,60/ora
d) PREMIO LAM (Mirafiori Meccanica)
addetti collegati alla lavorazione L. 35/ora
All. 1
All. 2
ALL. 3
TABELLA PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO, FESTIVO E COMPENSATIVO
FERIALE | MAGGIORAZIONE ORDINARIA NOTTURNO | STRAORDINARI O DIURNO | STRAORDINARIO NOTTURNO | ||||||||||
NON A TURNI | 1° TURNO | 2° TURNO | 3° TURNO | PRIME 2 ORE | ORE SUCCE SS. | NON A TURNI | 1° E 2° TURNO | 3° TURNO | |||||
FINO ALLE 22 | OLTRE LE 22 | SENZA REF. | CON REFEZ. | PRIME 2 ORE | ORE SUCCE SS. | PRIME 2 ORE | ORE SUCCE SS. | ||||||
25 | 35 | 20 | 24,40 | 27,50 | 60,50 | 25 | 35 | 55 | 45 | 50 | 55 | 60 |
SABATO | PRESENZA NON SUPERIORE A 2 ORE | |||
DI | ORE | ORE NOTTURNE | ||
XXXXXXX XXXXXX (6° | DIURNE | NON A TURNI | 1° E 2° TURNO | 3° TURNO |
GIORNO) | ||||
25 | 55 | 45 | 55 |
PRESENZA SUPERIORE A 2 ORE | |||||
ORE DIURN E | ORE NOTTURNE | 3° TURNO | |||
NON A TURNI | 1° TURNO | 2° TURNO | PRIME 2 ORE | ORE SUCCE SS. | |
50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 |
FESTIVO | DIURNO | |||
PRIME 2 ORE | ORE SUCCESSIVE | |||
NON A TURNI | A TURNI | NON A TURNI | A TURNI | |
65 | 65 | 65 | 65 |
MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO NOTTURNO | |||||
PRIME 2 ORE | ORE SUCCESSIVE | ||||
NON A TURNI | 1° E 2° TURNO | 3° TURNO | NON A TURNI | 1° E 2° TURNO | 3° TURNO |
70 | 65 | 75 | 85 | 75 | 85 |
FESTIVO CON | MAGGIORAZIONE ORDINARIA – DIURNO | |||
RIPOSO COMPEN SATIVO | PRIME 2 ORE | ORE SUCCESSI VE | ||
NON A TURNI | 1° TURNO | 2° TURNO | ||
30 | 30 | 30 | 55 |
MAGG. ORD. - NOTTURNO | MAGG. STRAORD. - NOTTURNO | ||||
PRIME 2 ORE | ORE SUCCESSIVE | ||||
NON A TURNI | 1° TURNO | 2° TURNO | NON A TURNI | 1° TURNO | 2° TURNO |
55 | 60,50 | 72,70 | 75 | 70 | 80 |
CRITERI DI IMPUTAZIONE
DECORRENZA ORARIO GIORNALIERO | DECORRENZA LAVORO NOTTURNO | |||
A TURNI | NON A TURNI | A TURNI | NON A TURNI | |
ORARIO RIGIDO | ORARIO FLESSIBILE | |||
DALL'ORA DI INIZIO 1° TURNO DI STAB. | DALLA MEZZANOTTE | DALLE 12 ORE SUCCESSIVE ALL’INIZIO DEL 1° TURNO | DALLE 12 ORE SUCCESSIVE ALL’INIZIO DELL’ORARIO | DALLE 21 ALLE 6 |
All. 4
a) BORSE DI STUDIO PER FIGLI DI DIPENDENTI
L'Azienda mette a concorso borse di studio a favore dei figli dei dipendenti per corsi di istruzione media e universitaria sotto specificati.
a) Istituto Professionale Industriale o per il Commercio
Borse di studio da L. 150.000 - per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente. Borse di studio da L. 100.000 - per inedia di votazione da 7 a 7.9/10 riportata nell'anno precedente.
b) Istituto Tecnico Industriale - Istituto Tecnico per Xxxxxx Xxxxxxx
Borse di studio da L. 250.000 - per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente. Borse di studio da L 150.000 - per media di votazione dà 7 a 7.9/10 nell'anno precedente.
c) Istituto Tecnico Commerciale e Istituto Tecnico Femminile
Borse di studio da L. 150.000 - per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente.
Borse di studio da L. 100.000 - per media di votazione da 7 a 7.9 /10 riportata nell'anno precedente.
d) Liceo Classico e Scientifico
Borse di studio da L. 250.000 - per media di votazione di 8/10 riportata nell'anno precedente. Borse di studio da L. 150.000 - per media di votazione da 7 a 7.9/10 riportata nell'anno precedente.
e) Università
1) Facoltà di Ingegneria
Borse di studio da L. 450.000 - per media di votazione di 27/30 riportata del precedente anno accademi- co.
Borse di studio da L 300.000 - per media di votazione di 24/30 riportata nel precedente anno accademi- co.
2) Facoltà di Economia e Commercio, Matematica, Informatica, Giurisprudenza, Fisica, Chimica e Scuola di Amministrazione Industriale dell'Università di Torino
Borse di studio da L. 350.000 - per media di votazione di 27/30 riportata nel precedente anno accademi- co.
Borse di studio da L. 250.000 - per media di votazione di 24/30 riportata nel precedente anno accademi- co.
I dipendenti che intendono concorrere all’assegnazione delle borse di studio per i propri figli debbono avere un'anzianità aziendale non inferiore a un anno, alla data del termine utile di presentazione della domanda, ed essere in forza all'Azienda al momento della erogazione della borsa.
Per le scuole medie le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola presso cui lo studente è iscritto, certificato che riporti le votazioni conseguite nell'anno prece- dente (suddivise quando possibile, per materie o esami) e l'iscrizione al corso attualmente frequentato.
Per le Facoltà Universitarie sono richieste: un certificato di iscrizione all'anno accademico sul quale siano riportati gli esami sostenuti nel decorso anno accademico con l'indicazione delle votazioni conseguite e delle date alle quali i singoli esami sono stati sostenuti. A richiesta dovrà essere presentalo anche il piano di studi approvato dalla Facoltà.
Le borse di studio relative alle scuole di istruzione media sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri, che non siano ripetenti ed abbiano riportato nella sessione estiva la votazione media di cui sopra.
Le borse di studio relative alle Facoltà Universitarie sopra specificate sono messe a concorso per tutti i figli degli operai, intermedi, impiegati e quadri, che non siano fuori corso e che abbiano superato almeno quattro esami o tutti i residui nelle sessioni previste per l’anno accademico.
Per concorrere alle borse di studio di importo maggiore oltre alla votazione media e 27/30 è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 24/30, per concorrere a quelle di importo minore, oltre alla votazio- ne media di 24/30 è richiesto che in nessun esame la votazione sia inferiore a 21/30.
A queste borse di studio possono concorrere esclusivamente i dipendenti con figli a proprio carico frequen- tanti scuole pubbliche.
All. 5
a) LAVORATORI STUDENTI
a) Premi di frequenza scolastica per dipendenti
Ad ogni dipendente che abbia terminato ottenendo la promozione alla classe successiva o il diploma, corsi di istruzione media o universitaria sotto specificati, l'Azienda assegnerà Premi di frequenza nelle misure appresso indicate.
I. Scuote Professionali e Scuole Medie
1) licenza scuola media | L. | 20.000 |
2) corsi professionali per operai | L. | 20.000 |
3) corsi per disegnatori | L. | 20.000 |
4) istituto tecnico industriale | L. | 50 000 |
5) istituto tecnico commerciale e femminile | L. | 35.000 |
6) istituto tecnico per geometri | L. | 35.000 |
7) liceo classico o scientifico | L. | 40.000 |
Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti la cui anzianità azienda e sia inferiore ad un anno alla data prevista per la presentazione delle domande o che non siano più in forza al momento della erogazione dei premi. Sono pure esclusi i ripetenti.
II. Facoltà universitarie
1) facoltà di ingegneria | L. | 100.000 |
2) facoltà di chimica | L. | 100.000 |
3) facoltà di fisica | L. | 90.000 |
4) facoltà di matematica | L. | 80.000 |
5) facoltà di economia e commercio | L. | 80.000 |
6) scuola di amministrazione industriale dell'Università di Torino | L. | 80.000 |
Per concorrere a questi premi, i dipendenti iscritti alle facoltà universitarie previste dovranno avere sostenuto e superato almeno quattro esami nell'anno accademico o tutti i residui e dovranno avere ri- portato una votazione media non inferiore al 21/30; nei confronti degli studenti universitari fuori corso (sino a due anni) la misura dei premi sarà pari alla metà degli importi sopra indicati, purché gli interessati abbiano sostenuto cori la stessa votazione media almeno tre esami o tutti i residui.
Qualora gli anni fuori corso siano superiori a due, l’Azienda si riserva di esaminare i singoli casi. Sono esclusi dai benefici di cui sopra i dipendenti con anzianità aziendale inferiore ad un anno alla data fissata per la presentazione della domanda o che non siano più in forza al momento della eroga- zione dei premi.
b) Autodidatti
Ai dipendenti che compiono gli studi per conto proprio o in scuole private e che sostengono favore- volmente prove di esame riconosciute agli effetti di legge, ad avvenuta promozione, saranno estesi i premi di cui al punto a), naturalmente dello stesso ammontare ed alle stesse condizioni.
Le domande dovranno essere corredate da un certificato in carta libera della segreteria della scuola o della facoltà universitaria presso cui lo studente è stato iscrtto, certificato che nporti le votazioni conseguite. In particolare i certificati universitari dovranno indicare per ciascun esame la data alla quale è stato sostenuto nell'anno accademico.
c) Xxxxxxxx retribuiti per esami
I permessi retribuiti per sostenere prove di esame - di cui all'ari 30 Disciplina Generale - Sezione Terza - del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato - sono stabiliti per il giorno dell'esame e per i due giorni precedenti, se lavorativi (anche nel casi di esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico).
d) Xxxxxxxx non retribuiti
Durante l'anno scolastico verranno concessi ai lavoratori di cui all'art 30 Disciplina Generale - Se- zione Terza - del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato, permessi non retribuiti usufruibili anche a scaglioni o frazioni di ore nell'arco dell’anno scolastico da concedersi tenendo conto delle necessità del lavoratore compatibilmente con le esigenze di lavoro l'Azienda, entro i seguenti limiti massimi:
- Istituti universitari: 30 giorni (240 ore)
- Scuole medie superiori: 20 giorni (160 ore)
- Scuole medie inferiori: 15 giorni (120 ore) e) Rimborso libri di testo
È previsto il rimborso dei libri di testo ufficialmente adottati dalle diverse direzioni scolastiche, su presentazione di regolare fattura e sempreché ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 - Disciplina Generale - Sezione Terza - del vigente C.C.N.L. metalmeccanico privato.
All. 6
Indennità cancelleria: | operai | L. 50/mese | |
quadri/impiegati/intermedi | L. 100/mese | ||
Indennità abiti lavoro: | operai | /ora | |
Indennità diaria di attesa: | operai | L. 20/ora o | |
L. 41 /ora | |||
quadri/impiegati | L. 3.600/mese | ||
L. 7.100/mese | |||
Quota a parte Accordo 9/3/74: | intermedi | 4° liv. | L. 6.100/mese |
5° liv. | L. 22.200/mese | ||
impiegati | 5° liv. | L 12.275/mese | |
6° liv. | L. 10.200/mese | ||
6° liv./capo | L 12.700/mese |
PARTE SECONDA
1. DIRITTI SINDACALI
RAPPORTI SINDACALI
1.1. STRUTTURA DI RAPPRESENTANZA
1.1.1. Rappresentanze Sindacati
Nell'ambito di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metal- meccanica e dell'installazione di impianti del 5 luglio 1994, le Parti si danno atto che per le rappresentanze dei lavoratori in azienda riconoscono la validità dei principi stabiliti dal Proto- collo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e da quanto definito nell'Accor- do interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993 e sottoscritto dalla Fismic-metalmeccanici, nonché nell’intesa tra Federmeccanica - As- sistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil per la costituzione delle rappresentanze sindacali unita- rie del 2 febbraio 1994.
1.1.2. Esperti Sindacali
TNT Production Logistics riconosce, per le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi sindacali FIAT in materia, la possibilità di nominare Esperti sindacali.
Il numero massimo di Xxxxxxx per ognuna delle sopracitate Organizzazioni Sindacali è pari a:
- 1 Esperto in caso di un numero di occupati compresi tra 16 e 200 dipendenti;
- 1 Esperto ogni 300 o frazione di 300 dipendenti sino a 3.000 dipendenti occupati.
- 1 Esperto ogni 500 o frazione di 500 dipendenti in aggiunta al numero di cui al punto pre- cedente in caso di un numero di occupati superiore a 3000.
Gli Esperti vengono designati ed il relativo nominativo viene comunicato all'Azienda - per il tramite dell'Unione Industriale competente - dagli organismi territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi FIAT disciplinanti la materia in oggetto.
La designazione, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto «1.1.3 Rappresentanze Sin- dacali - fase transitoria», avviene, di norma, in concomitanza con l'individuazione dei compo- nenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Per l'espletamento delle loro funzioni, gli Esperti usufruiscono del monte-ore per permessi sindacali retribuiti spettanti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi FIAT in ma- teria, secondo le modalità previste nel successivo punto «1.1.4. Permessi per motivi sindaca- li - Monte-ore».
In ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele previsti dalla Legge 300/1970 in te- ma di Dirigenti di Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché i diritti previsti dall'Accordo interconfederale 20.12.1993 e dall'Accordo di Categoria (Metalmeccanici) del 2.2.1994 in te- ma di Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1.1.3. Rappresentanze Sindacali - fase transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge, per contratto e per accordi alle Rappresentanze Sindacali e agli Esperti di cui al punto precedente, continuano ad essere esercitate, per un periodo transitorio e sino a nuove elezioni, dalle attuali R.S.U. ed E- sperti appartenenti all'ente Servizi Logistici Comuni di Fiat Auto alla data del trasferimento del ramo d'azienda alla Società TNT Production Logistics. Le Parti si danno atto che le pros- sime elezioni delle R.S.U. saranno effettuate sulla base dell'assetto organizzativo di TNT Production Logistics (ossia siti di Mirafiori e Rivalta).
1.1.4. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Le Parli fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626, all'Accordo interconfederale 22.6.1995 e a quanto riportato nel successivo punto “2.3. Com- missione Ambiente e Sicurezza”.
1.2. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SINDACALE
2.1 Assemblea
Le Parti convengono che l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n° 300, si svolgerà ai sensi dell'art. 1, Disciplina Generale, Sezione seconda del vigente C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica.
In applicazione di quanto previsto nei commi 3) e 5) del citato art. 1, le Parti convengono di incontrarsi per trovare concordemente idonee soluzioni al fine di non pregiudicare il normale e corretto svolgimento dell'attività lavorativa sia di FIAT AUTO che di TNT Production Logi- stics, nonché garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
1.2.2. Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'ari. 2- Disciplina Generale. Sezione seconda del vi- gente C.C.N.L. dell’industria metalmeccanica.
1.2.3. Locali ad uso delle R.S.U.
Per lo svolgimento dell’attività sindacale TNT Production Logistics renderà disponibile alle
R.S.U. un idoneo locale per ciascuna unita di servizio (Mirafiori Carrozzeria, Mirafiori Mec- canica, Mirafiori Presse, Rivalta), secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto.
1.2.4. Permessi per motivi sindacali - Monte-ore
Fatto salvo quanto previsto dalle Legge 300/1970 e dal C.C.N.L. vigente in tema di permessi per motivi sindacali, a FIM, FIOM, UILM, FISMIC, firmatarie degli Accordi FIAT che stabi- liscono, per le stesse, condizioni di miglior favore in materia viene attribuito un monte-ore sindacale, da utilizzarsi nell'anno di riferimento, secondo le seguenti modalità.
1. Il monte-ore è definito in un'ora per dipendente per ciascuna delle 4 Organizzazioni Sin- dacali firmatarie con riferimento all'organico (operai, impiegati e quadri non in prova) in forza ed in servizio attivo alla TNT Production Logistics al 31 dicembre dell'anno prece- dente quello di utilizzo.
2. Dalla cifra così ottenuta, sarà detratta la quota da destinarsi - nella misura di otto ore men- sili previste dall'art. 23), penultimo comma, della Legge 300/1970 - a tutti i componenti delle R.S.U. (facendo riferimento al loro numero previsto al punto 3, Parie Prima, dell'Ac- cordo interconfederale 20.12.1993), che sarà fruita su base mensile nei limiti della spet- tanza individuale progressivamente maturata.
3. Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo provvederanno ad assegnare la parte residua di ore nel rispetto della propria capienza (che dovrà essere comunicata alla Direzione del Personale della TNT Production Logistics) ai componenti della R.S.U. ed Esperti (che in detta parte residua trovano la garanzia per la loro attività sindacale in conformità a quanto riportato nei precedenti punti 1.1.1 e 1.1.2) per lo svolgimento di attività di Organizzazione.
4. Elezioni delle R.S.U./R.L.S.: le citate ore da destinarsi all'attività di Organizzazione, di cui al punto precedente, potranno essere eccezionalmente utilizzate per lo svolgimento delle operazioni connesse all'elezione delle R.S.U. (Accordo Interconfederale 20.12.1993) e degli R.L.S. (Accordo interconfederale 22.6.1995). I soggetti abilitati a godere del ri- chiamato beneficio, in conformità ai principi contenuti al punto 6 dell'Allegato 8 (Accordo per la costituzione delle R.S.U.) al C.C.N.L. 5.7.1994, sono i seguenti:
Membri della Commissione Elettorale Scrutatori
Componenti il seggio elettorale
Componenti del Comitato dei Garanti, qualora in forza alla TNT Production Logistics.
5. Monte ore legale complessivo dei componenti della R.S.U.: le Parti confermano che a formare la misura delle ore di cui all'art. 23, penultimo comma, della Legge 300/1970 - di cui al precedente punto 2) -, a favore dei componenti della R.S.U. della Società TNT Production Logistics, e per tutta la durata del loro mandato, contribuiscono in modo pari- tetico con quote provenienti dal monte ore di competenza, le Organizzazioni Sindacali firmatarie di Accordi di miglior favore (rispetto alla disciplina di legge) in tema di per-
messi sindacali retribuiti e che partecipino alle elezioni per la costituzione/rinnovo delle R.S.U.
1.2.5. Permessi per motivi sindacali - Utilizzo
Il lavoratore R.S.U./R.L.S. o Esperto che intende esercitare il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 23), Legge 100/1970 e di cui al precedente punto 1.2.4, per le diverse attività di rappresentanza sindacate dei lavoratori, ivi compresa l'attività delle Commissioni, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio Responsabile, di regola 24 ore prima, mediante l'utilizzo del modulo di cui all'allegato 1.
Nei casi in cui l'utilizzazione del permesso sia necessaria con termine di preavviso inferiore alle 24 ore, la comunicazione di cui sopra deve contenere l'indicazione del motivo specifico, per cui l’intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso.
L'Azienda rilascia copia della suddetta comunicazione, nominativa e contenente l'indicazione di massima dei termini di validità (ora di inizio e di presumibile fine), siglata dal Responsabile aziendale, quale permesso scritto.
Qualora sia omessa l'indicazione del luogo dove il richiedente intende recarsi, si intende che il richiedente stesso può assolvere gli impegni connessi con la sua specifica attività sindacale re- candosi a tale scopo nel locale destinato alle attività di rappresentanza sindacale, con esclusio- ne di ogni ambiente dove si svolge attività di lavoro.
Nei casi in cui, per l’espletamento di specifiche funzioni di rappresentanza di cui sopra, il ri- chiedente debba recarsi in ambienti dove si svolge attività di lavoro, tali ambienti saranno specificati sia nella preventiva comunicazione del richiedente, sia nel permesso rilasciato dall'Azienda.
Per i permessi da fruire all'esterno con specifica richiesta, l'Azienda rilascia anche autorizza- zione all'uscita.
1.2.6. Versamento dei contributi sindacati
La TNT Production Logistics provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta con le modalità e nelle forme previste dall'art. 6, Disciplina Generale, Sezione seconda del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria metal- meccanica, a favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del citato C.C.N.L.
2. SISTEMA DI PARTECIPAZIONE
Le Parti si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali.
A tal proposito le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare un sistema di relazioni sinda- cali di tipo partecipativo diretto ad ampliare i momenti e le sedi di dialogo al fine di affrontare i pro- blemi di comune interesse assumendo la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo.
A questo scopo, anche in considerazione dei positivi risultati delle esperienze che si sono realizzate nelle unità produttive della società Fiat Auto nell'ambito delle quali opererà la TNT Production Lo- gistics, Le Parti concordano di definire un sistema strutturato di organismi partecipativi a composi- zione mista con compiti - di volta in volta - informativi, consultivi e/o propositivi.
Tali organismi, in funzione degli ambiti di competenza, assumono la seguente articolazione: Comitati, operanti a livello aziendale, con competenze di informazione, consultazione e proposta su tematiche attinenti alla gestione delle problematiche emergenti a livello societario.
Commissioni, operanti a livello di sito di Mirafiori (Unità di servizio logistico di Mirafiori Carroz- zeria, Mirafiori Meccanica e Mirafiori Presse), e di sito di Rivalta, con competenze attinenti alle re- altà operative riferimento.
I componenti degli organismi di partecipazione sono individuati in funzione delle competenze e dei livelli di responsabilità necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai singoli organismi e sa- ranno designati dalle rispettive Segreterie delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente ac- cordo secondo le modalità previste per ogni singolo livello, le quali provvederanno a comunicare all'Azienda, per il tramite della competente Unione Industriale, i relativi nominativi. La partecipa-
zione non è delegabile, in casi valutati congiuntamente dalle Parti potranno essere nominati compo- nenti supplenti.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni che saranno loro fornite con il vincolo espresso della riservatezza nonché, ovviamente, al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del loro incarico.
2.1. COMITATO CONSULTIVO
Il Comitato sarà composto:
- per parte aziendale dal Responsabile del Personale del Gruppo TNT e di TNT Production Logistics e dai rispettivi responsabili delle Relazioni Industriali e Sindacali, nonché da un rappresentante dell'Unione Industriale;
- per parte sindacale, da due rappresentanti per Organizzazione Sindacale firmataria del pre- sente Accordo, designati dalle Segreterie Nazionali, nell’ambito delle rispettive strutture nazionali e/o territoriali.
In tale sede verranno approfonditi i temi relativi all’andamento ed a prospettive della Società, con particolare riguardo a:
- scenario e posizionamento competitivo;
- strategie di sviluppo dell'Azienda (prodotto, processo, ecc.)
Nell'ambito delle riunioni del Comitato Consultivo, una volta all'anno, verranno anche fornite informazioni sulle assunzioni effettuate per tipologia di contratto (a tempo indeterminato, C.F.L., a termine, part-time, temporaneo). Inoltre verrà consegnata alle rappresentanze dei la- voratori la tabella con la statistica aggregata della media mensile dei superminimi individuali per livello divisi tra operai ed impiegati. In considerazione della riservatezza di queste infor- mazioni, la diffusione e l'uso delle stesse è consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del codice civile.
In tale sede l'Azienda illustrerà, annualmente, l’andamento degli, indicatori della Società uti- lizzati per il calcolo del Premio di Risultato e degli aggregati di indicatori analizzati nell'ambi- to della "Commissione Organizzazione e Formazione", anche allo scopo di verificarne la com- plessiva evoluzione e di valutare iniziative idonee al miglioramento degli stessi.
Il Comitato si riunirà di norma semestralmente. Le riunioni sulla base di un ordine del giorno, definito nell'ambito delle materie di competenza del Comitato di Consultazione e oggetto di preventivo esame delle Parti. In tale occasione, le Parti valuteranno la possibilità di predispor- re, a cura della Direzione Aziendale, l'opportuna documentazione.
Incaso di eventi eccezionali, le Parti potranno richiedere una riunione straordinaria.
2.2. COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Le Parti, nel ribadire la volontà comune di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuo- vere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne e uomini nel la- voro, anche in considerazione dei positivi risultati della esperienza del Comitato Pari Opportunità di Fiat Auto, convengono di costituire il Comitato Pari Opportunità della Società TNT Production Logistics.
Il Comitato sarà composto:
- per parte aziendale, da Rappresentanti del Personale del Gruppo TNT e di TNT Production Logistics;
- per parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, designato dalle rispettive Segreterie Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali nazionali, territoriali, R.S.U. o Esperti.
Nell’ambito del Comitato sarà anche consegnato ed esaminato il Rapporto sulla situazione dell'oc- cupazione maschile e femminile di cui all’art. 9, Legge 125/1991, che verrà anche trasmesso alle
R.S.U. secondo quanto previsto dalla Legge e dal C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica vigente.
A questo organismo di partecipazione verranno anche attribuite funzioni consultive con compiti specifici di:
- Studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere atteg- giamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità (anche in rapporto a quanto previsto dall'art. 1 Legge 125/1991), nonché a promuoverne la realizzazione anche in rapporto alle attività delle altre Commissioni previste dal presente Accordo;
- Monitorare e supportare le eventuali indicazioni di intervento di azioni positive;
- Esaminare le cause di eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in Azienda dei principi di parità di cui all'art. 4, commi l° e 2°, Legge 125/1991.
In relazione a quest'ultimo punto il Comitato Pari opportunità svolgerà anche funzioni di preventi- va composizione delle controversie collettive relative alla parità donna/uomo e, pertanto, le Parti firmatarie si impegnano, prima dì adire altre forme di tutela, ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione delle R.S.U. eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestiva- mente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
2.3. COMMISSIONE AMBIENTE E SICUREZZA
Le Parti fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 - in materia di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - ed alla normativa derivante da Accordi collettivi a tutti i livelli di contrattazione, per confermare l’impegno a perseguire, nella logica della partecipazione, l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavorato- ri sul luogo di lavoro.
Pertanto, esse ritengono di armonizzare la citata normativa in materia di sicurezza prevedendo l'i- stituzione degli R.L.S. nel sito di Mirafiori e nel sito di Rivalta con le seguenti modalità:
SITI FINO A 1000 DIPENDENTI.
In queste realtà il numero degli RLS è pari a:
- 1 rappresentante nei siti con numero di dipendenti sino a 200;
- 3 rappresentanti nei siti con numero di dipendenti da 201 a 500;
- 4 rappresentanti nei siti con numero di dipendenti da 501 a 1000;
Nelle ipotesi riguardanti i siti con un numero di addetti fra 501 e 1000, si istituirà la Commissione Ambiente e Sicurezza, e i componenti la citata Commissione che rivestono, quindi, la qualità di
R.L.S. saranno individuati con le seguenti modalità:
- 3 eletti RSU ed R.L.S. dai lavoratori, secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giu- gno 1995 e dal D.Lgs. 626 /1994;
- 1 designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali territoriali tra i canditati alla carica di
R.L.S. eletti nell'ambito delle RSU delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. SITI CON OLTRE 1000 DIPENDENTI:
Le parti convengono di istituire in tutti i siti con oltre 1000 dipendenti, le commissioni Prevenzione e Sicurezza del Lavoro attribuendo alla componente in rappresentanza dei lavoratori tutte le attribu- zioni previste dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e dell'accordo interconfederale 22 Giu- gno 1995 (e sue applicazioni a livello territoriale) in capo al R.L.S.
Da parte aziendale, la composizione della Commissione sarà articolata nella seguente maniera:
- Responsabile del Personale di TNT Production Logistics.
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di TNT Production Logistics.
Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare in sede di commissione, alle specifiche riunioni potranno partecipare i Responsabili Aziendali competenti, che la direzione Aziendale riterrà opportuno, nonché il medico competente, nei casi previsti dal D.Lgs. 626/1994.
Da parte sindacale, i componenti della citata Commissione, i quali rivestono la qualità di R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e che appartengono, esclusivamente, alle Rappre- sentanze Sindacali Unitarie, cosi come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, sa- ranno in numero pari a 8 e saranno individuati secondo le seguenti modalità:
- 6 xxxxxx R.S.U. ed R.L.S. dai lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 e dall'Accordo Interconfederale 22.6.1995;
- 2 designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali tra i candidati alla cari- ca di R.L.S., eletti nell'ambito delle R.S.U. nelle liste delle Organizzazioni Sindacali firmata- rie del presente accordo.
Per l’espletamento dei propri compiti, è riconosciuto al R.L.S. il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
- 40 ore annue per ogni Rappresentante, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, secondo quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995;
- per l'espletamento degli adempimenti definiti dalle lettere b), e), d), g), i) ed l) di cui al 1° comma dell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario;
- per l’espletamento delle attività previste dal presente Accordo, ed ulteriori rispetto agli adem- pimenti previsti del D.Lgs. 626/1994, utilizzazione, ove previsto, del monte ore assegnato, in quanto R.S.U. dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Oltre alle attribuzioni spettanti al R.L.S. in base a quanto stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, alle Commissioni Ambiente e Sicurezza sono conferite competenze specifiche di consultazione e di proposta, quali:
- definizione congiunta di programmi di informazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in ma- teria di prevenzione, da realizzarsi operativamente a cura dell'Azienda, in particolare allo scopo di elaborare un'adeguata informazione a norma dell'art, 21, 1° comma del D.Lgs. 626/1994.
- verifiche congiunte circa le modalità ed i programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi generali e specifici collegabili all'attività lavorativa, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche dei mezzi di lavoro;
- comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai rischi suddetti;
- informazioni, con cadenza mensile, sugli eventi infortunistici con particolare riferimento a: numero degli infortuni, ripartiti tra franchigie e denuncie:
- statistiche per causale di accadimento, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei in- terventi preventivi;
- valutazione circa la situazione dei presidi sanitari e tipo di servizio previsto;
- consultazione della documentazione aziendale relativa ai mezzi di protezione individuale e veri- fica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;
- illustrazione dei dispositivi di protezione, sia di carattere specifico che generale;
- informazione, in termini di sintesi statistica, della situazione delle visite periodiche di legge.
Gli argomenti trattati nell'ambito della Commissione saranno oggetto di verbale, di volta In volta, ri- portato in apposito registro da conservarsi a cura dell'Azienda.
È da intendersi che, in ordine dei dati forniti dall'Azienda ed alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività di Commissione, i componenti della stessa sono tenuti alla assoluta riservatezza, nel ri- spetto di quanto previsto al riguardo dalle normative di legge e di contratto vigenti.
***
In fase transitoria gli R.L.S. saranno individuati secondo quanto disposto dall'Accordo Interconfede- rale 22 giugno 1995 al punto 1.2 “Procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza".
I nominativi degli R.L.S. saranno comunicati all'Azienda per il tramite dell'Unione Industriale, con quanto concordato nei paragrafi precedenti, le Parti si danno atto di aver adempiuto, a tutti gli effetti, a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 19.9.1994, n° 626, in materia di individuazione del Rappre- sentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2.4. COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE
Nel sito di Mirafiori e nel sito di Rivalta, verranno Istituite le Commissioni Organizzazione e For- mazione per l'analisi delle ricadute, prodotte dai nuovi assetti tecnologici e organizzativi, sui lavo- ratori interessati.
La Commissione sarà composta:
- per parte aziendale, dal Responsabile del Personale di TNT Production Logistics, dai Respon- sabili delle diverse unità di servizio logistico;
- per parte sindacale, da due R.S.U. o Esperti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.
La Commissione opererà con le seguenti finalità:
- ottimizzazione del posto di lavoro, relativamente a:
a) aspetto ergonomico
b) funzionalità delle attrezzature e degli impianti
c) razionalizzazione delle attività lavorative
- ottimizzazione della prestazione lavorativa attraverso l'esame del quadro informativo a disposi- zione dei lavoratori sulla prestazione lavorativa;
- evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento.
Nell'ambito della Commissione verranno preventivamente esaminate le informazioni relative alle innovazioni di processo e di prodotto di FIAT Auto che abbiano un impatto sull'attività dei lavora- tori di TNT Production Logistics.
La Commissione si occuperà anche, in termini propositivi, degli strumenti di coinvolgimento fina- lizzati a curare e garantire lo sviluppo delle iniziative collegate ai piani di qualità totale, con parti- colare riguardo a quelle che prevedono un diretto coinvolgimento dei lavoratori.
In relazione a particolari esigenze di riqualificazione e formazione professionale (es. in caso di in- terventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza, adozione di nuove tecnologie) la Commissione avrà competenza di esaminare:
- le iniziative di riqualificazione e formazione professionale, da effettuare in caso di interventi di riorganizzazione e riconversione di particolare rilevanza;
- le azioni formative collegate all’innovazione tecnologica.
Le parti convengono inoltre che, in considerazione delle peculiarità delle diverse Unita di Servizio, potrà essere istituita a tale livello una commissione che opererà con le stesse finalità e competenze della commissione di organizzazione e formazione a livello di sito.
La commissione sarà composta per parte aziendale un responsabile del Personale di sito e da due responsabili dell'Unità di Servizio, in rappresentanza dei lavoratori da 1 RSU/Esperto per ogni Or- ganizzazione Sindacale firmataria del presente accordo designati dalle rispettive Segreterie Territo- riali.
2.5. COMMISSIONE SERVIZI AZIENDALI
Le Parti individuano nel servizi aziendali un'area di comune interesse, nella quale esercitare, prio- ritariamente, rapporti partecipativi. A tal fine nelle Unità Organizzative Comprensorio di Mirafiori e Sito di Rivalta, viene istituita la Commissione Servizi Aziendali che avrà competenza sulle seguenti materie.
a) Ristorazione aziendale.
Per quanto riguarda la ristorazione aziendale, la Commissione avrà facoltà di espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribu- zione degli alimenti.
Tutti i componenti della Commissione - autorizzati ad accedere ai locali destinati alla conser- vazione, preparazione e distribuzione di cibi e bevande - dovranno essere muniti di apposito certificato sanitario.
La Commissione esaminerà i menù e potrà proporre eventuali variazioni, ferme restando le compatibilità generali del servizio erogato nell'ambito delle realtà produttive di FIAT Auto.
A tale Commissione viene attribuito il compito di verificare la funzionalità del servizio.
b) Trasporti.
La Commissione verificherà la congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori e, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà proporre iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
c) Servizi di pubblica utilità.
La Commissione potrà verificare la possibilità di portare all'interno delle Unità di Servizio, punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici, compatibilmente con la presenza di analoghi servizi nelle Unità produttive di Fiat Auto e con la possibilità di allocazione fisica di detti servizi.
La Commissione sarà composta:
- per parte aziendale, da due rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale di TNT Production Logistics,
- per parte sindacale, da due RSU/Esperti per ogni Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa, designata dalle rispettive Segreterie Territoriali.
All. 1
Permesso Sindacale | Ente/Stabilimento …………………….. | |
Data................ ............. ore .............. Il Signor ................................ .. .Ente/Ute ... …………………...... n° id. aziendale ……………. Comunica di voler fruire di un permesso in qualità di: RSU RLS per lo svolgimento dei relativi compiti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Dalle ore ................ .. . alle ore .................... del giorno ........... ........... Per recarsi ........................................................ ...... ...... ...... ............................. Motivo per cui la comunicazione è effettuata con termine ridotto di preavviso ..........................................................…………………………………………. | ||
Firma del Dipendente ……………………………………………….. | Visto - Firma del Responsabile Aziendale ………………………………………… |