ART.1
ART.1
1. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti d’ impiego a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1 comma 4, 3° alinea del CCNL del comparto Ministeri applicherà con gli eventuali adattamenti resi necessari dalla peculiarità del rapporto, i seguenti articoli del CCNL del comparto Ministeri :
Art.2 : Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Art.3 : Obiettivi e strumenti
Art.4 : Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato Art.5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art.6 : Composizione delle delegazioni Art.7 : Informazione
Art.8 : Esame
Art.9 : Pari opportunità Art.10 : Consultazione
Art.11 : Forme di partecipazione
Art.12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti
Art. 23 : Doveri del dipendente
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari Art. 25 : Codice disciplinare
Art. 26 : Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Art. 27 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
2. Il Ministero degli Affari Esteri, nella stipulazione dei contratti di cui al comma precedente, applicherà inoltre le norme di cui agli articoli seguenti del presente accordo, che modificano gli articoli del CCNL di comparto dei Ministeri, indicati tra parentesi nella titolazione, per adattare la regolamentazione dei singoli istituti alle particolari condizioni di impiego del personale destinatario dell’accordo .
3. Nel testo, il Ministero Affari Esteri è indicato come “amministrazione”; il personale destinatario dell’accordo è indicato come “categoria”
ART.2
Il contratto individuale di lavoro (Art. 14 CCNL Ministeri)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo iniziale;
d) sede di servizio.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del vigente contratto collet- tivo anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalla normativa sinora vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai rapporti contrattuali di la-voro a tempo indeterminato in atto, per i quali restano comunque salve tutte le clausole non modificate da tali disposizioni.
ART. 3
Ferie
(Art. 16 CCNL Ministeri)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Sono fatti salvi, per i rapporti contrattuali in atto all’entrata in vigore della legge
n. 662 del 23/12/1996, gli aumenti di sei e di dodici giornate previste all’art. 163, comma 1, del DPR n.18/1967, rispettivamente per le sedi disagiate e particolarmente disagiate.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. Conseguentemente, gli aumenti di ferie di cui all’art. 163 , comma 1 , del DPR n. 18 del 1967 sono ridotti, rispettivamente, a cinque e a dieci giorni.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o nel periodo corrispondente nell' emisfero australe.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale , il dipendente dovrà fruire delle ferie eventualmente residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
ART. 4
Festività (Art. 17 CCNL Ministeri)
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche nonchè gli altri giorni festivi del calendario delle festività osservate dal personale di ruolo in servizio nella sede in cui il dipendente presta la sua opera; una di tali ulteriori festività viene computata tra i giorni di ferie di cui al precedente art. 3.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n.516 e dell’ 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il Sabato sono recuperate la Domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
ART. 5
Permessi retribuiti (Art. 18 del CCNL)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione .
6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del rag- giungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART. 6
Permessi brevi
(Art. 20 del CCNL Ministeri)
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
ART. 7
Assenze per malattia (Art. 21 del CCNL Ministeri)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta, in casi particolarmente gravi può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.
3. Prima di concedere l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a seguito di ac- certamento delle condizioni di salute da parte dell’ amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto
5. I periodi di assenza per malattia salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile , per i primi 45 giorni di assenza;
b) quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono mese di assenza;
c) 90% della retribuzione di cui alla lettera “b” per i successivi 3 mesi di assenza ;
d) 50% della retribuzione di cui alla lettera “b” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato me- dico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia.
11. Il dipendente, che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a ri- chiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’ amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti.
16. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle as- senze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza tra le mansioni formalmente contemplate dai contratti individuali e quelle effettivamente svolte.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che l’applicazione del presente accordo ai dipendenti di nazionalità italiana degli Istituti italiani di cultura all’estero può avvenire esclusivamente nelle fattispecie di rapporti contrattuali sicuramente regolati dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, restando escluso che l’applicazione dell’accordo stesso possa comportare la trasformazione di rapporti in atto a legge locale in rapporti a legge italiana
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente contratto saranno definiti dall’Amministrazione previo confronto con le XX.XX: a livello nazionale decentrato