ACCORDO
Allegato B)
Schema di
ACCORDO
in materia di politiche attive del lavoro e di funzionamento dei servizi per il lavoro nel Comune di
ex art. 15 Legge 7/8/1990 n. 241 TRA
La Regione Umbria con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, P.IVA 01212820540, in persona del…………………….. domiciliato per la sua carica in ...
........., il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta Regionale n..... del .............., con la quale si è altresì approvato il presente atto;
E
l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx, C.F./P.IVA 03630270548, in persona del Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, C.F…………….. ………. domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene in qualità di legale rappresentante ai sensi dell’art. 18 della l. r. 1/2018 e ai sensi della D.G.R. n. ……….del…….che ha approvato il presente atto;
E
il Comune di , con sede legale in …………………….., rappresentato dal Sindaco pro-tempore, …………………..C.F.: ………… autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n.… ..del…..
VISTI
- la Legge n. 56 del 28/2/1987, il cui art. 3 recante “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate” prevede che “I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dai comuni stessi”;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e i successivi decreti attuativi, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha dettato nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il D.L. n. 4 del 28/1/2019 “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, convertito in legge n. 26 del 28/3/2019 e, in particolare, l’art. 12 recante disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e che prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal D.M. n. 59 del 22/5/2020;
- la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito “ARPAL Umbria”, quale ente strumentale della Regione Umbria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale;
- la D.G.R. n. 1311 del 27.12.2019, di approvazione del “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/06/2019”;
- la D.G.R. 715 del 5.8.2020 ad oggetto “Piano di attuazione regionale del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego di cui al DM 74 del 28 giugno 2019. Adeguamento ai contenuti del DM n. 59 del 22/05/2020”;
RICHIAMATE
- La nota di ARPAL Umbria, prot. n. del , con la quale veniva richiesta all’Amministrazione Comunale di la disponibilità di locali
idonei da adibire al Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di , con l’invito a formulare una proposta finalizzata all’individuazione di una nuova sede ovvero alla ristrutturazione/adeguamento della sede attuale;
- La nota prot.
del
con la quale il Comune
di ha comunicato formalmente l’indisponibilità di una sede di
proprietà comunale idonea ad ospitare la nuova sede del CPI di con caratteristiche dimensionali e logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia e ha altresì comunicato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sottoscrivere un accordo che preveda l’acquisizione da parte del Comune di una sede ove allocare gli uffici del CPI di (ipotesi di trasferimento sede)
- La nota prot.
del
con la quale il Comune
di ha comunicato formalmente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale, al fine di rendere i locali del Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di idonei alle esigenze dell’Agenzia, a sottoscrivere un accordo che preveda la ristrutturazione dell’immobile già in uso di proprietà pubblica/lavori di ammodernamento dei locali e adeguamento degli impianti (ipotesi di ristrutturazione/adeguamento sede attuale)
- Le comunicazioni prot. tra ARPAL e l’amministrazione Comunale di
propedeutiche alla stipulazione del presente accordo;
DATO ATTO CHE
è stata accertata l’indisponibilità, da parte del Comune di , di locali idonei già di proprietà comunale ovvero richiedenti interventi edilizi di mero ammodernamento con caratteristiche dimensionali e logistiche rispondente alle esigenze dell’Agenzia (ipotesi di trasferimento della sede dei CPI ad altro immobile nelle quali si prevede un contributo della Regione Umbria a titolo di compartecipazione ai costi per l’acquisto ovvero per interventi di ristrutturazione di notevole entità)
Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti
CONVENGONO
Di riconoscere che:
- lo sviluppo della rete dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati;
- a tal fine occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare il Centro per l’Impiego di /Sportello del
Lavoro di di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per
l’erogazione di tutti i servizi previsti;
- il notevole incremento del numero di operatori nel Centro per l’Impiego, conseguente all’attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l’esigenza di dotarsi di una nuova e/o più adeguata sede che permetta all’offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;
- la nuova sede dovrà avere una superficie utile adeguata, che può essere stimata in mq, e dovrà presentare le necessarie caratteristiche con particolare riguardo alla raggiungibilità con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza (ipotesi di nuova sede).
Articolo 1 Finalità e oggetto
1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro di
a) di una nuova sede, in sostituzione di quella attualmente utilizzata e in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest’ultima rispetto alle esigenze funzionali connesse all’erogazione dei servizi, secondo quanto previsto nel citato Piano
Straordinario di Potenziamento, presso i locali di
trasferimento sede);
(ipotesi di
b) di una sede più adeguata, rispondente alle nuove esigenze funzionali connesse all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Straordinario di Potenziamento, tramite la ristrutturazione/ampliamento dei locali in via (ipotesi di ristrutturazione/ampliamento della sede attuale);
c) di una sede più adeguata, rispondente all’esigenza di qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro ivi erogati, tramite l’ammodernamento/adeguamento degli impianti all’interno dei locali già in uso di via (ipotesi di ammodernamento sede attuale).
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente accordo disciplina e regola i rapporti tra le amministrazioni di cui in premessa per la realizzazione del progetto di
adeguamento della sede del CPI di in attuazione del Piano straordinario di potenziamento di cui al D.M. 74/2019.
Articolo 2
Impegni a carico del Comune di
1. Il Comune di si impegna a fornire all’Agenzia una sede idonea per il CPI/Sportello del Lavoro di mediante :
a) acquisto di un immobile avente le caratteristiche dimensionali e logistiche rispondenti alle esigenze di ARPAL Umbria e successiva messa a diposizione dello stesso a titolo gratuito (ipotesi di acquisto nuova sede);
b) messa a disposizione a titolo gratuito dell’immobile di proprietà sito in a seguito dei lavori di ristrutturazione/ampliamento/ammodernamento dei locali (ipotesi di ristrutturazione/ampliamento/ammodernamento della sede attuale);
2. La costituzione di un diritto reale d’uso/comodato d’uso gratuito dell’immobile a favore di ARPAL Umbria verrà formalizzata con apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti.
3. Il Comune s’impegna, inoltre, ad eseguire sull’immobile individuato gli eventuali lavori di ristrutturazione e adeguamento, concordati con la Regione e l’Agenzia, necessari a rendere i locali idonei all’erogazione dei servizi del Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro, secondo quanto previsto dal documento/progetto di fattibilità tecnica ed economica allegata al presente Accordo.
4. Il documento/progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’acquisto e ai lavori di adeguamento sull’immobile, predisposto dal Comune in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite da ARPAL, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico.
5. Le modifiche al progetto iniziale, nel corso del successivo sviluppo della progettazione, sono consentite previa valutazione e acquisizione dell’assenso formale da parte della Regione e dell’Agenzia.
6. Relativamente ai lavori di ristrutturazione e adeguamento di cui al comma 3, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, il Comune si impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a svolgere la gara d’appalto, la direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori.
7. Il Comune, prima di procedere all’approvazione del progetto esecutivo nonché all’affidamento dei lavori, dovrà consentire alla Regione e all’Agenzia di svolgere le
attività di verifica e controllo preventive sul progetto o documento di fattibilità tecnica ed economica.
8. Il Comune, terminate le opere di adeguamento concordate in sede di progettazione, formalizzerà alla Regione e all’Agenzia apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa in disponibilità degli spazi da destinare a sede del Centro per l’impiego/Sportello del Lavoro. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di cui al comma 2 dell’art. 5.
9. Il Comune si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte della Regione Umbria del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell’intervento. La rendicontazione delle spese sostenute avviene per stati di avanzamento dei lavori e saldo finale, da trasmettersi, da parte del Comune a
10. Il Comune, prima della consegna della sede adibita a Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro, sarà chiamato a sottoscrivere con ARPAL apposita scrittura privata, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell’immobile, alla quale devono essere allegate tutte le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant’altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede.
11. Tramite la scrittura privata di cui sopra il Comune s’impegna, in particolare, a garantire l’utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte dell’Agenzia per un periodo minimo di anni , decorrenti dall’avvenuto trasferimento del CPI nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti.
Articolo 3
Impegni a carico della Xxxxxxx Xxxxxx
0. Xx Xxxxxxx Xxxxxx s’impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario fino ad un massimo di € secondo i parametri e criteri previsti dalla D.G.R. a titolo di compartecipazione ai costi per l’acquisto/ristrutturazione/ammodernamento dell’immobile attraverso le risorse previste dal Piano straordinario di Potenziamento di cui alla D.G.R. n. 715 del 05/08/2020.
Il contributo sarà sostenuto dalla Regione Umbria attraverso le risorse a valere sull’articolo 2, comma 1, lettera a), articolo 3, comma 1 ed allegato B al DM n. 74/2019 e articolo 2, comma 1 lettera b), articolo 3 comma 2 e allegato C al DM n. 74/2019 e sarà determinato in base ai parametri e criteri di cui alla D.G.R. , previa
verifica di congruità della spesa e avendo acquisiti i pareri, previsti dal DM citato, dei rispettivi Collegi dei Revisori.
2. La Regione Umbria s’impegna a corrispondere al Comune il contributo finanziario come sopra determinato in complessive tre rate:
a) la prima di € ……………. (…………………….), a titolo di acconto e pari al 50% dell’importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
b) la seconda di € ……………. (…………………….), a titolo di acconto e pari al 25% dell’importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall’esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta ai sensi dell’art. 2, comma 8;
c) la terza di € ……………. (… ) a titolo di saldo ammonterà alla differenza
tra il costo complessivamente sostenuto per l’intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all’art. 5, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b) e verrà versata entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione alla Regione del certificato di ultimazione dei lavori e previa verifica della conformità del progetto realizzato.
Articolo 4
Impegni a carico dell’Agenzia
1. L’Agenzia collaborerà con l’Amministrazione comunale alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l’assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico/progettuali inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di individuare le vie di esodo, le dotazioni dei presidi antincendio, la segnaletica di emergenza ed i sistemi di protezione attiva e passiva (rilevazione fumi, antintrusione etc..)
2. I rapporti tra le parti, il titolo di occupazione dell’immobile e le modalità di gestione saranno regolati dall’apposita scrittura privata che ARPAL e il Comune di
si impegnano a sottoscrivere di cui all’art. 2 .
Art. 5
Termini per la realizzazione degli interventi
1. Il Comune di si impegna a iniziare i lavori di
ristrutturazione/ampliamento/ammodernamento della sede del CPI/Sportello del Lavoro oggetto del presente accordo entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione del
progetto esecutivo dell’accordo medesimo e a concluderli entro due (2) anni dal loro inizio.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel “certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia contratti pubblici di appalto e da trasmettere alla Regione Umbria e ARPAL, unitamente a formale comunicazione recante la messa in disponibilità degli spazi da destinare a sede del Centro per l’Impiego/Sportello del Lavoro.
3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
a) approvazione della progettazione esecutiva entro il
b) realizzazione nel del ….% circa delle attività progettuali e relativo budget di spesa;
c) realizzazione nel del ….% circa delle attività progettuali e relativo budget di spesa.
4. In caso di mancato raggiungimento della suddetta quota di realizzazione progettuale al
, si procede all’adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento al
delle mancate spese sostenute.
5. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.
Art. 6 Spese ammissibili
1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dal e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al
o al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e pagate, per:
a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 direzione lavori, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.) fino ad un massimo del 15% dell’importo di spesa di cui alla lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
b) spese relative ai lavori di adeguamento della sede del CPI di elencati nel documento/progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti;
c) oneri per la sicurezza.
Art. 7
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell’articolo 3, la Regione Umbria provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell’art. 2, comma 8.
Art. 8
Varianti in corso di realizzazione
1. Nell’ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto/documento di fattibilità tecnico ed economica allegato al presente accordo, l’erogazione degli importi superiori è condizionata alla previa approvazione delle modifiche progettuali da parte della Regione Umbria e ARPAL.
Art. 9 Inadempimento
1. In caso di inadempimento da parte del Comune di agli obblighi assunti in relazione ai lavori adeguamento oggetto del presente accordo, la Regione Umbria contesta l’inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine.
2. Decorso inutilmente il termine, la Regione Umbria revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:
a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
c) dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
3. In caso di revoca del contributo, il Comune deve restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento.
Art. 10
Collaudo e certificazione di regolare esecuzione dei lavori
1. La stazione appaltante provvede alla nomina, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, del soggetto incaricato delle attività di collaudo delle opere realizzate. Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori e il relativo certificato va trasmesso tempestivamente alla Regione Umbria.
2. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro è sempre facoltà del Comune sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolazione esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori è consentita alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Il certificato di regolare esecuzione, eventualmente adottato ai sensi dei commi 2 e 3, è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e va trasmesso tempestivamente alla Regione.
Art. 11 Durata dell’accordo
1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte di ARPAL Umbria, come ultimo firmatario e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Regione Umbria ARPAL Umbria Comune di