Obbligazioni a 5 anni emesse da THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
I° Collocamento 2005
FASCICOLO ILLUSTRATIVO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Goldman Sachs 2005/2010 “Reload BancoPosta I° collocamento 2005 a 5 anni” legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali»
Obbligazioni a 5 anni emesse da THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
e collocate in esclusiva da Poste Italiane S.p.A. Collocamento dal 12 gennaio al 12 marzo 2005.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo (in particolare il capitolo “Avvertenze per l’investitore” della Nota Integrativa al Documento Informativo sull’Emittente) disponibile presso gli Uffici Postali o sul sito xxx.xxxxx.xx.
«Goldman Sachs 2005/2010 “Reload BancoPosta I collocamento 2005 a 5 anni”
legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali» Codice ISIN: XS0208904796
Al fine di conoscere il rendimento offerto dal presente Prestito Obbligazionario si raccomanda di leggere attentamente gli Articoli 8 (“Interessi annuali fissi”) e 9 (“Interessi Aggiuntivi Eventuali soggetti al verificarsi dell’Evento Azionario”)
del Regolamento delle Obbligazioni ed il Paragrafo IIId - Esemplificazioni.
Per il significato dei termini riportati in corsivo nel presente Xxxxxxxxx Illustrativo si invita a leggere la “Legenda” in calce allo stesso.
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE.
1. Denominazione e forma giuridica.
L’emittente è denominato THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. (di seguito l’“Emittente” o “Goldman Sachs”) ed è stato costituito ed opera, sotto forma di corporation, ai sensi della General Corporation Law dello stato del Delaware.
Le azioni dell’Emittente sono quotate presso la New York Stock Exchange dal maggio 1999.
2. Sede sociale e sede amministrativa.
La sede legale dell’Emittente è ubicata nello stato del Delaware, c/o CT Corporation System Trust Center, 0000 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 00000, X.X.X.
I principali uffici amministrativi sono situati a 00 Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, Xxx Xxxx 00000, X.X.X.
3. Estremi di iscrizione.
L’Emittente è iscritto presso la segreteria di stato (Secretary of State) dello stato del Delaware al n. 2923466. L’Emittente non è iscritto presso il Registro delle Imprese italiano.
4. Ammontare del capitale sociale.
Il capitale sociale dell’Emittente è denominato in dollari statuniten- si (USD) e i rendiconti d’esercizio sono predisposti in tale valuta. Alla data dell’1 ottobre 2004, il numero di azioni ordinarie in circo- lazione dell’Emittente era pari a n. 484.186.156 azioni ordinarie, ciascuna con valore nominale pari a USD 0,01.
5. Rating dell’Emittente.
Goldman Sachs ha ottenuto i seguenti rating per il proprio debito a lungo termine alla data del 27 agosto 2004:
- Xxxxx’x Investors Service: Aa3
- Fitch Ltd.: AA-
- Standard & Poor’s: A+
6. Indirizzo telematico.
Per ulteriori informazioni relative all’Emittente, si prega di leggere il Prospetto Informativo disponibile presso gli Uffici Postali o sul sito xxx.xxxxx.xx.
II - INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO.
1. Denominazione e forma giuridica.
Il Responsabile del collocamento è una società per azioni deno- minata Poste Italiane S.p.A. con codice ABI 07601.
2. Sede legale.
Poste Italiane S.p.A. ha sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxx 000 - 00000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n°97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006.
3. Capitale Sociale e Riserve Legali.
Il capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2003) è di Euro 1.306.110.000,00, riserve legali Euro 26.940.380,00 a seguito della delibera assembleare dell’11 giugno 2004.
4. Indirizzo telematico.
5. Conflitto di interesse.
Poste Italiane S.p.A. ha un interesse in conflitto percependo da “Goldman Sachs” una commissione di collocamento di cui al Paragrafo IIIc, punto 1 - Valutazione delle componenti del titolo al 16 dicembre 2004 del presente Fascicolo Illustrativo.
III - INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI.
IIIa - MODALITÀ E CONDIZIONI DI COLLOCAMENTO.
Le prenotazioni per l’acquisto delle obbligazioni «Goldman Sachs 2005/2010 “Reload BancoPosta I collocamento 2005 a 5 anni» lega- te all’andamento di quattro Indici azionari internazionali" (di seguito anche le “Obbligazioni” e, ciascuna, l’“Obbligazione”) si potranno effet- tuare, compilando e firmando la relativa scheda, presso gli sportelli abi- litati delle Poste Italiane S.p.A., dal 12 gennaio al 12 marzo 2005 al prez- zo di Euro 1.000 per Obbligazione. Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti e non possono essere offerte o ven- dute a cittadini o residenti negli Stati Uniti, o a soggetti sottoposti alla legislazione fiscale statunitense.
Le adesioni potranno altresì essere effettuate per via telematica fino al 3 marzo 2005, compilando la scheda di prenotazione disponibile su apposita sezione del sito internet di Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx); tale opportunità è riservata ai soli correntisti postali (detentori di deposito tito- li presso Poste Italiane S.p.A.) che siano abilitati al servizio BancoPosta on-line ed alla funzione Prenotazione Titoli. Non potranno in nessun caso prenotare le Obbligazioni i correntisti postali abilitati al servizio BancoPosta on-line che siano cittadini o residenti negli Stati Uniti o sog- getti passivi di imposta negli Stati Uniti ovvero che, al momento dell’in- vio della scheda di prenotazione on-line, siano fisicamente presenti negli Stati Uniti.
Per prenotare le Obbligazioni è necessario essere titolari di un conto cor- rente BancoPosta, ovvero di un libretto postale nominativo, nonché di un deposito titoli.
Le prenotazioni, accettate per importi nominali di Euro 1.000 o multipli, saran- no soddisfatte nei limiti dei quantitativi disponibili presso Poste Italiane S.p.A. Le prenotazioni effettuate presso gli Uffici Postali possono essere revo- cate sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile presso gli Uffici Postali, entro i tre giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscri- zione della scheda di prenotazione e, comunque, non oltre la data di chiusura del periodo di collocamento.
Le prenotazioni effettuate per via telematica possono essere revocate entro i sette giorni di calendario decorrenti dalla data di effettuazione della prenotazione.
Al momento della ricezione della prenotazione delle Obbligazioni ed al fine di garantire la disponibilità dei fondi necessari a tale prenotazione, Poste Italiane provvede ad apporre sul conto di regolamento relativo un
vincolo di indisponibilità, pari all’importo nominale prenotato, fino alla data di regolamento della prenotazione. L’importo su cui è apposto il vincolo di indisponibilità rimane fruttifero fino alla stessa data di regolamento.
Il collocamento sarà chiuso anticipatamente al raggiungimento di un ammontare pari ad Euro 750 milioni di valore nominale delle Obbligazioni collocate. Poste Italiane, inoltre, si riserva di chiudere anticipatamente il col- locamento (al raggiungimento di un’ammontare pari a 400 milioni di euro di valore nominale delle Obbligazioni collocate) ovvero di prorogarne il perio- do, a suo insindacabile giudizio, non oltre il 17 marzo 2005, mediante avvi- so effettuato almeno su uno dei principali quotidiani economici nazionali.
Il pagamento delle Obbligazioni sottoscritte dovrà essere effettuato per valuta 22 marzo 2005. Per ogni prenotazione soddisfatta Poste Italiane invierà apposita Nota Informativa attestante l’avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di collocamento, si prega di leggere il Prospetto Informativo disponibile presso gli Uffici Postali o sul sito xxx.xxxxx.xx.
Procedura di reclamo.
Eventuali reclami riguardanti l’operatività di Poste Italiane S.p.A. nel- l’attività di collocamento delle Obbligazioni devono essere inviati - in forma scritta - unicamente a “Poste Italiane S.p.A., Revisione Interna, Xxxxx Xxxxxx 000 - 00000 Xxxx”, oppure trasmessi, stesso destinata- rio, a mezzo fax al n. 00 0000 0000. Entro i successivi 90 giorni, in con- formità a quanto previsto dalla normativa Consob in materia, l’esito del reclamo sarà comunicato al cliente per iscritto.
IIIb - REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.
Il Regolamento del Prestito Obbligazionario qui di seguito riportato è conforme a quello contenuto nel Prospetto Informativo - Nota Integrativa, così come integrato dall’avviso integrativo pubblicato in data 5 gennaio 2005 ai sensi dell’Articolo 9 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
Art. 1 - Importo, tagli e titoli.
Il prestito obbligazionario «Goldman Sachs 2005/2010 “Reload BancoPosta I collocamento 2005 a 5 anni” legato all’andamento di quattro Indici azionari internazionali», di valore nominale fino ad Euro 450.000.000 (comprensivo dell’ammontare fino ad un massimo di Euro
50.000.000 a seguito dell’esercizio da parte di Poste Italiane S.p.A., in data 12 marzo 2005 o prima, di un’opzione per aumentare l’importo nominale complessivo del prestito obbligazionario offerto) ovvero fino ad Euro 800.000.000 (comprensivo dell’importo di Euro 50.000.000 che sarà destinato all’assegnazione delle Obbligazioni prenotate prima della chiusura anticipata dell’Offerta ovvero l’ultimo giorno dell’Offerta ed eccedenti la quota di Euro 750.000.000) in caso di aumento delle obbligazioni offerte in sottoscrizione al pubblico deciso concordemente da The Goldman Sachs Group, Inc. (l’Emittente) e Poste Italiane
S.p.A. entro il 4 marzo 2005 (il Prestito Obbligazionario o il Prestito), è costituito da un numero massimo di 450.000, ovvero 800.000 in caso di aumento dell’offerta, obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le Obbligazioni o, in generale, l’Obbligazione)1.
Art. 2 - Regime di circolazione.
Le Obbligazioni sono emesse al di fuori dei confini della Repubblica Italiana.
Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emessi in forma di, e rappresen- tati inizialmente da, una obbligazione temporanea globale al portatore, che potrà essere scambiata, a certe condizioni, con una obbligazione globale permanente al portatore (insieme con l’obbligazione temporanea globale al portatore l’Obbligazione Globale) così come descritto in det- taglio nelle disposizioni contenute nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni.
Inoltre, l’obbligazione globale permanente al portatore potrà essere scambiata, a certe condizioni, con obbligazioni al portatore in forma defi- nitiva (le Obbligazioni Definitive) così come descritto in dettaglio nelle disposizioni contenute nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Le Obbligazioni non possono essere scambiate con titoli nominativi. Ulteriori dettagli inerenti il meccanismo di scambio saranno contenuti
nelle disposizioni contenute nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. In caso di difformità o incoerenze tra le disposizioni con- tenute nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni da una parte ed il presente Regolamento e l’accordo di agenzia stipulato in data 26 novembre 1990, come modificato, (l’Accordo di Agenzia) tra l’Emittente e The Bank of New York (l’Agente per il Pagamento) dal- l’altra, prevarranno le disposizioni contenute nei certificati rappresenta- tivi delle Obbligazioni. I termini usati nel presente Regolamento non altrove definiti ma definiti nelle disposizioni contenute nei certificati rap- presentativi delle Obbligazioni o nell’Accordo di Agenzia si intendono definiti nel presente Regolamento come da tali disposizioni.
Xxxxx restando quanto stabilito qui di seguito, la titolarità giuridica e la proprietà delle Obbligazioni passeranno con la semplice consegna dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni. L’Emittente e l’Agente per il Pagamento, come di seguito definito, salvo diversa disposizione norma- tiva di volta in volta applicabile considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qual- sivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il proprietario legale della stessa a tutti i fini, salvo quanto dis- posto in relazione all’Obbligazione Globale dal paragrafo che segue.
Fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate dall’Obbligazione Globale, che dovrà essere detenuta da un depo- sitario comune di Euroclear Bank S.A./N.V., in qualità di operatore dell’Euroclear System (Euroclear) e Clearstream Banking, société anonyme, Lussemburgo (Clearstream, Luxembourg), per conto di Euroclear e Clearstream, Luxembourg, ogni soggetto (diverso da Euroclear o Clearstream, Luxembourg) che in quel momento risulti, secondo le registrazioni di Euroclear o di Clearstream, Luxembourg, come avente diritto a pagamenti in relazione alle Obbligazioni (così come risultanti da qualsivoglia certificato o docu- mento emesso da Euroclear o Clearstream, Luxembourg da con- siderarsi vincolante a tutti gli effetti, salvo in caso di errore manife- sto) sarà trattato dall’Emittente e dall’Agente per il Pagamento come legittimo ed esclusivo titolare dell’importo medesimo.
Le Obbligazioni, fino a quando rappresentate dall’Obbligazione Globale, saranno, in ogni caso, trasferibili solo in conformità con le regole e le procedure di Euroclear e Clearstream, Luxembourg al momento in vigore ed applicabili.
Art. 3 - Prezzo e data di emissione.
Le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al prezzo di Euro
1.000 per ogni Obbligazione di pari valore nominale, in data 22 marzo 2005.
Art. 4 - Durata e godimento.
La durata del Prestito è di cinque anni, a partire dalla data di emissione, vale a dire dal 22 marzo 2005 (la Data di Emissione) fino al 22 marzo 2010 (la Data di Rimborso) (incluso).
Art. 5 - Agente per il Calcolo.
L’Agente per il Calcolo per il Prestito Obbligazionario xxxx Xxxxxxx Sachs International (l’Agente per il Calcolo).
Art. 6 - Date di Pagamento degli Interessi.
Le Obbligazioni frutteranno interessi annuali fissi (gli Interessi) che com- prendono una Cedola a Tasso Fisso (come definita all’Articolo 8) e, subor- dinatamente al verificarsi dell’Evento Azionario (come definito all’Articolo 9), una Cedola Aggiuntiva Eventuale (come definita all’Articolo 9) che saranno corrisposti in data 22 marzo 2006, 22 marzo 2007, 22 marzo 2008, 22 marzo 2009 e 22 marzo 2010 (ciascuna una Data di Pagamento).
Il pagamento degli Interessi maturati dalle Obbligazioni con riferimento a ciascuna Data di Pagamento includerà gli interessi maturati fino al giorno precedente tale data. Gli Interessi saranno convenzionalmente calcolati in base a un anno di 360 giorni costituito da dodici mesi di 30 giorni ciascuno. Qualora la Data di Pagamento non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), il pagamento verrà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx Bancario successivo, senza che l’investitore abbia dirit- to ad interessi aggiuntivi.
Per Giorno Lavorativo Bancario si intende un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e a Londra, e nel quale il Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System è aperto.
1L’ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e il numero delle Obbligazioni saranno comunicati mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quoti- diano a diffusione nazionale entro 5 giorni dalla chiusura dell’offerta delle Obbligazioni.
Art. 7 - Interessi.
Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso, come indicato al suc- cessivo Articolo 8, ed un eventuale rendimento aggiuntivo legato all’andamento di quattro indici azionari internazionali, come indi- cato al successivo Articolo 9.
Art. 8 - Interessi annuali fissi.
Le Obbligazioni pagheranno una cedola annua lorda a tasso fisso (la Cedola a Tasso Fisso) pari al 3,00% del valore nominale dell’Obbligazione in data 22 marzo 2006 e 22 marzo 2007 e pari allo 0,40% del valore nominale dell’Obbligazione in data 22 marzo 2008, 22 marzo 2009 e 22 marzo 2010.
Cedole a Tasso Fisso
Xxxx | Xxxxxx a tasso fisso |
2006 | 3,00% |
2007 | 3,00% |
2008 | 0,40% |
2009 | 0,40% |
2010 | 0,40% |
La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è, a differenza di quanto avviene per gli Interessi di cui al successivo Articolo 9, indipendente da qualsivoglia evento che interessi gli Indici (come definiti al successivo Articolo 9).
Art. 9 - Interessi Aggiuntivi Eventuali soggetti al verificarsi dell’Evento Azionario.
In data 22 marzo 2008, 22 marzo 2009 e 22 marzo 2010, le Obbligazioni potranno fruttare una cedola aggiuntiva annuale, di impor- to indicato nelle successive tabelle (la Cedola Aggiuntiva Eventuale) nel caso in cui si verifichi l’Evento Azionario di seguito definito.
L’Evento Azionario è costituito dal verificarsi, in un Anno di Riferimento (come di seguito definito) e relativamente a ciascuno degli indici azionari Dow Xxxxx Euro STOXX 50SM, Standard & Poor’s 500, Nikkei 225, SMI (gli Indici e, ciascuno separatamen- te, l’Indice) della seguente condizione:
Spott,i
≥ 90%
zione a tasso fisso che corrisponde un interesse fisso complessivo annuo pari al 4,00% (comprensivo della Cedola a Tasso Fisso dello 0,40% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale del 3,60%) per ciascuno degli Anni di Riferimento 2008, 2009 e 2010. In caso l’Evento Azionario si verifichi nell’Anno di Riferimento 2008, non si rende più necessaria la verifica dell’Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi. Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Azionario non si dovesse veri- ficare in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2008, l’Obbligazione corrisponderà, per l’Anno di Riferimento 2008, solo la Cedola a Tasso Fisso dello 0,40%. In tale caso, si procederà alla verifica dell’Evento Azionario in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2009.
Qualora l’Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2009, l’Obbligazione corrisponderà per l’Anno di Riferimento 2009 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 7,40% e per l’Anno di Riferimento 2010 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 3,60% del valore nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso dello 0,40%, come indicato nella seguente tabella.
Cedole Aggiuntive Eventuali (se l’Evento Azionario si verifica nell’Anno di Riferimento 2009):
Xxxx | Xxxxxx Aggiuntiva Eventuale |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 7,40% |
2010 | 3,60% |
Qualora l’Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2009, l’Obbligazione si trasforma in una obbligazione a tasso fisso che corrisponde un interesse fisso complessivo annuo pari al 7,80% (comprensivo della Cedola a Tasso Fisso dello 0,40% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale del 7,40%) per l’Anno di Riferimento 2009 e un interesse fisso complessivo annuo pari al 4,00% (com- prensivo della Cedola a Tasso Fisso dello 0,40% e della Cedola Aggiuntiva Eventuale del 3,60%) per l’Anno di Riferimento 2010. Nel caso in cui l’Evento Azionario si verifichi nell’Anno di Riferimento 2009, non si rende più necessaria la verifica dell’Evento Azionario nell’Anno
ove:
Spot0,i
di Riferimento successivo.
Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Azionario non si dovesse verifica-
Spott,i = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento (come di seguito definiti) dell’Indice i-esimo, rilevati in data 3 marzo, 4 marzo, 5 marzo e 6 marzo (ciascuna la Data di Osservazione) del t-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);
Spot0,i = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell’Indice i- esimo (come di seguito definito) rilevati in data 22 marzo 2005, 23 marzo 2005, 24 marzo 2005 e 25 marzo 2005 (la Data di Osservazione Iniziale);
i = l’i-esimo Indice, indicando con i=1 il Dow Xxxxx Euro STOXX 50SM, i=2 lo Standard & Poor’s 500, i=3 il Nikkei 225, i=4 lo SMI;
t = anno 2008, 2009 e 2010 (ciascuno l’Anno di Riferimento).
Per Valore di Riferimento si intende, per ciascuno dei quattro Indici, il valore di chiusura pubblicato dallo Sponsor (come di segui- to definito) alla Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Osservazione.
Qualora l’Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2008, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,40%, l’Obbligazione corrisponderà per ciascun Anno di Riferimento (2008, 2009 e 2010) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 3,60% del valore nominale come indicato nella seguente tabella:
Cedole Aggiuntive Eventuali (se l’Evento Azionario si verifica nell’Anno di Riferimento 2008):
Xxxx | Xxxxxx Aggiuntiva Eventuale |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 3,60% |
2009 | 3,60% |
2010 | 3,60% |
Qualora l’Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2008, l’Obbligazione si trasforma, dunque, in una obbliga-
re in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2009, l’Obbligazione cor- risponderà, per l’Anno di Riferimento 2009, soltanto la Cedola a Tasso Fisso dello 0,40%. In tale secondo caso, si procederà alla verifica dell’Evento Azionario in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2010. Qualora l’Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2010, l’Obbligazione corrisponderà per tale Anno di Riferimento una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari all’11,30% del valo- re nominale in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso dello 0,40%, come indicato nella seguente tabella:
Cedole Aggiuntive Eventuali (se l’Evento Azionario si verifica nell’Anno di Riferimento 2010):
Xxxx | Xxxxxx Aggiuntiva Eventuale |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 11,30% |
Nel caso in cui, al contrario, l’Evento Azionario non si dovesse verifica- re in corrispondenza dell’Anno di Riferimento 2010, l’Obbligazione pagherà soltanto la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,40% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.
Cedole Aggiuntive Eventuali (se l’Evento Azionario non si verifica):
Xxxx | Xxxxxx Aggiuntiva Eventuale |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
Qualora una Data di Osservazione Iniziale relativa ad un determina- to Indice non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell’Indice (Data di Osservazione Iniziale Differita), detta Data di Osservazione Iniziale Differita si intenderà posticipata con riferimento a tale Indice al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data che non sia già una Data di Osservazione Iniziale con riferimento a tale Indice. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Iniziale per alcuno degli Indici potrà essere posticipata oltre il 6 aprile 2005 (incluso). Qualora una Data di Osservazione per un Indice non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell’Indice (Data di Osservazione da Differire), detta Data di Osservazione da Differire si intenderà posticipata per quell’Indice al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data che non sia già una Data di Osservazione con riferimento a tale Indice. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione, per ciascun Indice, potrà essere posticipata oltre il 19 marzo (incluso) del relativo Anno di Riferimento. Se una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione è differita consecutivamente al 6 aprile 2005 nel caso di una Data di Osservazione Iniziale o al 19 marzo del relativo Anno di Riferimento nel caso di una Data di Osservazione, l’Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del relativo Indice a tale data a sua insindacabile discrezione utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nel successivo Articolo 11.
Per Giorno di Negoziazione si intende un giorno in cui ciascuno Sponsor (come di seguito definito) calcola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice (oppure lo avrebbe calcolato e pub- blicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, come di seguito disciplinato).
Per Sponsor si intende:
- con riferimento al Dow Xxxxx Euro STOXX 50SM Index (ad oggi rile- vabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" e sul cir- cuito Reuters con il codice ".STOXX50E"): STOXX Limited;
- con riferimento allo Standard & Poor’s 500 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SPX"): la Standard & Poor’s Corporation, una divi- sione di McGraw-Xxxx, Inc.;
- con riferimento al Nikkei 225 (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index" e sul circuito Reuters con il codice ".N225"): Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento allo SMI (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index" e sul circuito Reuters con il codice ".SSMI"): Xxxxxxxxx Börse SWX (Swiss Exchange).
I valori degli Indici sono ad oggi reperibili anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Gli Sponsor non danno alcuna garanzia in merito all’accuratezza e completezza dell’Indice che pubblicano e non sono responsabili per eventuali errori, omissioni del rispettivo Indice e dei dati in esso inclusi né sono responsabili per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell’Indice. Gli Sponsor non hanno alcuna obbli- gazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti dei sot- toscrittori e successivi acquirenti delle Obbligazioni (i portatori delle Obbligazioni) o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno diretto o indiretto che i portatori delle Obbligazioni od altri terzi possano subire. L’utilizzo degli Indici da parte dell’Agente per il Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dei relativi Sponsor della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, e non costituisce una sollecitazione all’investimento nelle Obbligazioni da parte dei relativi Sponsor.
Art. 10 - Modalità di pagamento.
(a)Fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate dall’Obbligazione Globale, il pagamento degli Interessi ed il rim- borso del capitale saranno corrisposti dall’Emittente (fermo restan- do quanto stabilito di seguito) solo dietro presentazione o conse- gna delle cedole o della Obbligazione Globale, a seconda dei casi, presso l’ufficio specificato dell’Agente per il Pagamento (come in seguito definito) al di fuori degli Stati Uniti d’America. L’Agente per
il Pagamento provvederà ad annotare il pagamento sull’Obbligazione Globale, a tal fine presentata o consegnata, distin- guendo di volta in volta se questo sia stato corrisposto a titolo di capitale o a titolo di interessi, e tale annotazione rappresenterà prova inconfutabile dell’avvenuto pagamento cui essa si riferisce.
(b)Ciascun pagamento dovuto mentre le Obbligazioni sono rappre- sentate dall’Obbligazione Globale in forma temporanea potrà esse- re effettuato soltanto previa presentazione della certificazione nella forma richiesta ai sensi dell’Accordo di Agenzia per tale fine, che attesti che il titolare o i titolari delle Obbligazioni (i) non siano United States Persons; (ii) non siano controllate straniere di una istituzio- ne finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o non siano United States Persons che hanno acquista- to le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detengono le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finan- ziaria alla data di certificazione. In questi casi, l’istituzione finanzia- ria deve fornire una certificazione all’Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale isti- tuzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell’Internal Revenue Code del 1986, come modificato successivamente e dei relativi regolamenti dello United States Treasury; o (iii) sono istituzioni finanziarie che detengono con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello United States Treasury alle Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7); fermo restando che un’istituzione finanziaria del tipo descritto nella clau- sola (iii) che precede (che sia ricompresa o meno nei tipi descritti nelle precedenti clausole (i) e (ii)) deve certificare che non ha acqui- stato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indi- rettamente a una United States Person o ad una persona all’inter- no degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.2
(c)Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale per le Obbligazioni Definitive saranno corrisposti (fermo restando quan- to stabilito di seguito) solo dietro presentazione o consegna delle cedole o delle Obbligazioni Definitive, a seconda dei casi, presso l’ufficio specificato dell’Agente per il Pagamento al di fuori degli Stati Uniti d’America. Ciascuna Obbligazione Definitiva deve essere presentata per il pagamento unitamente a tutte le cedole non scadute pertinenti alla stessa; l’ammontare delle cedole non scadute e non presentate per il pagamento verrà corrispondente- mente detratto dalla somma dovuta per il pagamento.
(d)Ciascun portatore dell’Obbligazione Globale ovvero delle Obbligazioni Definitive, a seconda dei casi, è l’unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento relativo alle proprie Obbligazioni e l’Emittente sarà liberato esclusivamente con rife- rimento alle somme corrisposte a, ovvero dietro ordine di, tale soggetto. Fin tanto che le Obbligazioni saranno rappresentate dall’Obbligazione Globale, ogni soggetto, che secondo le regi- strazioni di Euroclear o Clearstream, Luxembourg risulti sotto- scrittore di un particolare ammontare nominale rappresentato dall’Obbligazione Globale, deve rivolgersi esclusivamente al depositario comune di Euroclear o Clearstream, Luxembourg, ed ai loro partecipanti, diretti o indiretti, mediante i quali il sotto- scrittore gestisce il proprio interesse nell’Obbligazione Globale, al fine di ottenere il versamento della quota di propria pertinen- za degli Interessi che l’Emittente ha pagato al, ovvero dietro ordi- ne del, portatore dell’Obbligazione Globale. Nessuna persona diversa dal portatore dell’Obbligazione Globale avrà alcuna pre- tesa nei confronti dell’Emittente in relazione a qualsiasi paga- mento dovuto sull’Obbligazione Globale.
Art. 11 - Eventi di turbativa del mercato.
Qualora si verifichi o permanga un Evento di Turbativa del Mercato (come di seguito definito) con riferimento ad un Indice (l’Indice Condizionato) in occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di una Data di Osservazione (ciascuna tale Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione di seguito anche definita Data di Osservazione Originaria), detta Data di Osservazione Originaria si
2 L’espressione United States Person utilizzata in questo Articolo 10 comprende (1) ogni cittadino o residente degli Stati Uniti, (2) una società o partnership, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una partnership ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia, (3) un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o (4) un trust se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell’amministrazione del suddetto trust o se una o più United States Person ha l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust stesso.
intenderà differita in relazione a quell’Indice al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non si verifichi o non si protragga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione, a seconda dei casi, con riferimento a tale Indice. Ad ogni modo, nes- suna Data di Osservazione Originaria potrà essere posticipata per più di 8 Giorni di Negoziazione e comunque in nessun caso oltre il 6 aprile 2005 (incluso), per una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 19 marzo (incluso) del rispettivo Anno di Riferimento, per una Data di Osservazione. Qualora una Data di Osservazione Originaria sia differita consecutivamente per oltre 8 Giorni di Negoziazione oltre il
6 aprile 2005 (incluso), per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 19 marzo (incluso) del rispettivo Anno di Riferimento, per quanto riguarda una Data di Osservazione, tali giorni saranno comunque considerati rispettivamente “Data di Osservazione Iniziale” e “Data di Osservazione” (Data di Osservazione Differita). In tal caso l’Agente per il Calcolo in rela- zione all’Indice Condizionato, determinerà il Valore di Riferimento di tale Indice alla Data di Osservazione Differita, a sua insindacabile discrezione, applicando la formula e il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi dell’Evento di Turbativa del Mercato e utilizzan- do i prezzi o le quotazioni di ciascuna Azione (come in seguito defi- nita) componente l’Indice al momento della chiusura dell’Indice alla Data di Osservazione Differita (o, se un evento che ha causato il verificarsi dell’Evento di Turbativa del Mercato si è verificato con rife- rimento a una o più Azioni componenti l’Indice in tale data, valutan- do in buona fede il valore di tali Azioni al momento della chiusura di tale Indice alla Data di Osservazione Differita).
Per Evento di Turbativa del Mercato s’intende:
il verificarsi, con riferimento a uno o più dei titoli compresi nell’Indice (le Azioni o i Titoli dell’Indice), di uno dei seguenti eventi nella relativa borsa:
(a)una sospensione, assenza o materiale limitazione delle nego- ziazioni di Titoli dell’Indice che costituiscono il 20% o più in termini di ponderazione dell’Indice nei rispettivi mercati prima- ri, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l’ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, come determinata dall’Agente per il Calcolo a sua insindacabile discrezione;
(b)una sospensione, assenza o materiale limitazione delle nego- ziazioni in opzioni o contratti futures relativi all’Indice o a Titoli dell’Indice che costituiscono il 20% o più, in termini di ponde- razione, dell’Indice, se disponibili nei rispettivi mercati primari per tali contratti, e in ogni caso per più di due ore di negozia- zione o durante l’ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, come determina- ta dall’Agente per il Calcolo a sua insindacabile discrezione;
(c)ogni evento che turba o danneggia la capacità dei soggetti che generalmente partecipano al mercato di effettuare transazioni o di ottenere prezzi di mercato relativamente a Titoli dell’Indice che costituiscono, in termini di ponderazione, il 20% o più dell’Indice, o opzioni o contratti futures relativi all’Indice o a Titoli dell’Indice che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell’Indice come determinati dall’Agente per il Calcolo a sua insindacabile discrezione; o
(d)la chiusura anticipata in un qualsiasi giorno lavorativo di una borsa ove siano quotati Titoli dell’Indice che costituiscono il 20% o più del valore dell’Indice prima del regolare orario di chiusura di tale borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale borsa almeno un’ora prima dell’evento che si verifica per primo tra (1) l’effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale borsa in tale giorno lavorativo e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della borsa di ordini da eseguire su tale borsa alla chiusura del giorno lavorativo,
e, in ciascuna delle situazioni elencate alle lettere (a), (b), (c) o (d), l’Agente per il Calcolo abbia determinato a sua insindacabile discre- zione che l’evento potrebbe interferire materialmente con la capaci- tà da parte dell’Emittente ovvero di sue controllate ovvero di soggetti che si trovino in una situazione similare di liberarsi totalmente o di una parte sostanziale della copertura effettuata o che potrebbe essere effettuata con riferimento a questa Azione.
Una decisione di interrompere in maniera permanente la negoziazio- ne delle opzioni o dei contratti futures relativi all’Indice o a qualsiasi dei Titoli dell’Indice non costituisce un Evento di Turbativa del Mercato.
Una assenza di negoziazioni nel mercato primario dei titoli in cui un Titolo dell’Indice, o su cui opzioni o contratti futures relativi all’Indice o ad un Titolo dell’Indice sono negoziati non include i tempi in cui tale mercato è chiuso alle negoziazioni per circostanze ordinarie.
Una sospensione o limitazione alle negoziazioni di un Indice o di opzioni o contratti futures relativi all’Indice o ai Titoli dell’Indice, se disponibili, sul mercato primario per tale Titolo dell’Indice o tali con- tratti, in virtù di:
(i) una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti sta- biliti dal mercato,
(ii) uno sbilanciamento di ordini relativi a quel Titolo dell’Indice o ai suddetti contratti, o
(iii)una disparità nei prezzi di offerta e di domanda relativi al Titolo dell’Indice o ai suddetti contratti,
costituirà una sospensione o materiale limitazione alle negoziazioni in quel Titolo dell’Indice o ai suddetti contratti in tale mercato primario. Per borsa s’intende, in relazione a ciascun Indice, ogni borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo Sponsor, in cui le azioni componenti l’Indice sono principalmente negoziate.
Art. 12 - Altri eventi inerenti gli Indici.
Qualora, ad una delle Date di Osservazione:
a)uno o più degli Indici (i) non venga calcolato o pubblicato dal relativo Sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da un altro ente che sostituisce lo Sponsor (il Sostituto dello Sponsor) appro- vato dall’Agente per il Calcolo; o (ii) venga sostituito da un altro Indice (l’Indice Successore) che, secondo la valutazione dell’Agente per il Calcolo, applichi la stessa formula e lo stesso metodo precedentemente utilizzato per il calcolo dell’Indice; gli Interessi saranno calcolati sulla base, rispettivamente, nel caso (i), dell’Indice così calcolato e pubblicato dal Sostituto dello Sponsor o, nel caso (ii), dell’Indice Successore;
b) (i) la formula o il metodo di calcolo di uno o più Indici siano stati oggetto di modifiche sostanziali o uno o più degli Indici sia stato oggetto di cambiamenti sostanziali in qualsiasi altro modo (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o meto- do per calcolare l’Indice nel caso di cambiamenti degli stru- menti finanziari o delle ponderazioni degli strumenti finanziari costituenti l’Indice o nel caso di altri eventi di routine) da parte del relativo Sponsor; (ii) uno o più Indici vengano cancellati e non esistano Indici Successori o (iii) né lo Sponsor né il Sostituto dello Sponsor calcolino e pubblichino il valore dell’Indice; l’Agente per il Calcolo calcolerà l’interesse determi- nando così il valore di quel determinato Indice, sulla base della formula e del metodo di calcolo usato alla data più recente prima dei cambiamenti o del mancato calcolo e pubblicazione dell’Indice, ma usando esclusivamente le Azioni che erano incluse nel determinato Indice prima dei detti cambiamenti.
Qualora il valore di chiusura di uno o più Indici utilizzati dall’Agente per il Calcolo ai fini della determinazione degli Interessi venga modi- ficato e le correzioni siano pubblicate dallo Sponsor o da un Sostituto dello Sponsor, l’Agente per il Calcolo calcolerà o calcolerà nuova- mente gli Interessi facendo riferimento al modificato livello dell’Indice. L’Agente per il Calcolo non terrà conto di eventuali correzioni pubbli- cate dallo Sponsor, o da un Sostituto dello Sponsor, posteriormente al 6 aprile 2005 in relazione alle Date di Osservazione Iniziale e al 19 marzo di ogni Anno di Riferimento in relazione alle Date di Osservazione.
Art. 13 - Rimborso del prestito.
Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari, in un’unica solu- zione, alla Data di Rimborso.
Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Rimborso. Qualora la Data di Rimborso del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi.
Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell’Emittente.
Art. 14 - Termini di prescrizione.
I diritti dei portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto con- cerne gli Interessi, decorsi 5 anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla Data di Scadenza.
Art. 15 - Servizio del prestito.
Il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avranno luogo per il tramite di Euroclear e Clearstream, Luxembourg fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate in forma di Obbligazione Globale, e saranno effettuati mediante accre- dito o bonifico su un conto denominato in Euro (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indi- cato da ciascun sottoscrittore di un particolare ammontare nominale rappresentato dall’Obbligazione Globale.
Nel caso in cui il pagamento degli Interessi e il rimborso delle Obbligazioni riguardi le Obbligazioni Definitive, tali pagamenti avranno luogo per il tramite dell’Agente per il Pagamento e saranno effettuati mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro (o qual- siasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato da ciascun sottoscrittore delle Obbligazioni.
I pagamenti di cui sopra saranno soggetti, in tutti i casi, alla normati- va fiscale o alle altre leggi e regolamenti applicabili agli stessi, ferme restando le disposizioni di cui all’Articolo 17 che segue.
Art. 16 - Quotazione.
L’Emittente, non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente, richiederà a Borsa Italiana S.p.A. l’ammissione alla quota- zione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) o in un altro mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Art. 17 - Agente per il Pagamento.
Ai fini del presente Regolamento e dei pagamenti dovuti ai portatori delle Obbligazioni, per Agente per il Pagamento si intende The Bank of New York, con sede in 00xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX, Xxxxx Xxxxx che agirà anche in qualità di depositario comune per conto di Euroclear e Clearstream, Luxembourg.
L’Emittente farà in modo che, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, vi sia un soggetto autorizzato che agisca in qualità di Agente per il Pagamento. L’Agente per il Pagamento dovrà avere almeno un ufficio o un’agenzia in Europa, presso cui le Obbligazioni possano essere presentate o consegnate per ricevere i pagamenti e dove le notifiche o le richieste inerenti le presenti Obbligazioni pos- sano essere effettuate. L’Emittente potrà in qualsiasi momento revo- care la nomina dell’Agente per il Pagamento. Né le dimissioni, né la revoca dell’Agente per il Pagamento avranno effetto (ad eccezione del caso di insolvenza, nel qual caso la revoca sarà efficace con effet- to immediato) fino a quando non sarà nominato un successore.
Art. 18 - Regime fiscale.
L’Emittente dedurrà o tratterrà dai pagamenti descritti nel preceden- te Articolo 15 ogni ammontare che sia necessario dedurre o trattene- re ai sensi delle leggi o dei regolamenti applicabili in materia fiscale e, pertanto, non corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni alcun ammontare aggiuntivo che possa rendersi necessario per assicurare che tali pagamenti non siano inferiori alle somme dovute ed esigibili in forza del presente Regolamento prima che tali deduzioni o tratte- nute siano effettuate.
• Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modifica- to ed integrato - l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all’articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
• Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituisco- no redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come suc- cessivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50%. Le plu- svalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabili- ti dall’articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 e dei regimi
opzionali di cui all’articolo 6 (risparmio amministrato) e all’articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97.
Art. 19 - Eventi di Inadempimento.
Nel caso in cui si verifichi:
a) un inadempimento all’obbligo di rimborsare il capitale delle Obbligazioni quando dovuto; ovvero
b) un inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi maturati sulle Obbligazioni per un periodo di 30 giorni successivi alla rilevante Data di Pagamento; ovvero
c) un inadempimento di una prestazione a carico dell’Emittente o una violazione di ogni altro impegno o accordo contenuto nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni ovvero nell’Accordo di Agenzia, che si protragga per un periodo di 60 giorni suc- cessivi alla data in cui i portatori delle Obbligazioni che rappre- sentino almeno il 10% dell’importo nominale delle Obbligazioni in quel momento non rimborsato abbiano inviato all’Emittente e all’Agente per il Pagamento una diffida scritta ad adempiere, intimante all’Emittente di rimediare a tale inadempimento o vio- lazione e contenente la dicitura "Comunicazione di Inadempimento"; ovvero
d) l’emanazione, da parte di un tribunale competente, di (i) un decreto ovvero un’ingiunzione nei confronti dell’Emittente in un procedimento involontario ai sensi della disciplina del diritto sta- tunitense applicabile, federale o statale, in materia di fallimento, insolvenza, riorganizzazione o simile ovvero (ii) un decreto ovvero un ordine che dichiari l’Emittente insolvente o in falli- mento, ovvero approvi come validamente presentata una richie- sta di riorganizzazione, accordo o concordato preventivo pre- sentato dall’Emittente o nei confronti dell’Emittente ai sensi del diritto statunitense applicabile, federale o statale, ovvero che nomini un custode, un commissario liquidatore, un assegnata- rio, un trustee o altri simili ufficiali giudiziari nei confronti dell’Emittente o di una porzione sostanziale delle sue proprietà, ovvero che ordini la liquidazione o lo scioglimento dell’Emittente, e uno di tali eventuali decreti o ordini sia rimasto valido ed effi- cace per un periodo di 60 giorni consecutivi; ovvero
e)l’instaurazione da parte dell’Emittente di una procedura volonta- ria di liquidazione ai sensi della disciplina del diritto statunitense applicabile, federale o statale, in materia di fallimento, insolven- za, riorganizzazione o simile ovvero qualunque altra procedura finalizzata alla dichiarazione di insolvenza o fallimento, ovvero il consenso dell’Emittente all’emanazione di un decreto o di un’in- giunzione nei confronti dell’Emittente nell’ambito di una procedu- ra involontaria ai sensi della disciplina del diritto statunitense appli- cabile, federale o statale, in materia di fallimento, insolvenza, rior- ganizzazione o simile ovvero all’instaurazione di una procedura di insolvenza o di fallimento nei confronti dell’Emittente, ovvero la presentazione da parte dell’Emittente di una richiesta, risposta o consenso per procedere ad una riorganizzazione o per essere ammesso ai benefici di una procedura ai sensi di tale disciplina del diritto statunitense applicabile, federale o statale, ovvero il con- senso da parte dell’Emittente al deposito di una simile richiesta o alla nomina o al subentro di un commissario liquidatore, asse- gnatario, trustee o altri simili ufficiali giudiziari nei confronti dell’Emittente o di una parte sostanziale delle sue proprietà, ovve- ro la cessione dei propri beni ai creditori, ovvero una iniziativa dell’Emittente che agevoli una qualunque tra le azioni elencate;
ciascun portatore delle Obbligazioni potrà, a propria discrezione, dichiarare che l’importo nominale delle Obbligazioni sia immediata- mente dovuto ed esigibile inviando una comunicazione scritta all’Emittente e all’Agente per il Pagamento presso le rispettive sedi sociali e, salvo che l’Emittente non abbia rimediato agli eventuali ina- dempimenti prima della ricezione di tale comunicazione scritta, l’im- porto nominale delle Obbligazioni diverrà e sarà immediatamente dovuto ed esigibile.
Art. 20 - Clausola di Negative Pledge.
L’Emittente non creerà, assumerà, incorrerà o garantirà alcun debito per prestiti garantiti da pegno, vincolo o altre simili garanzie (ad ecce- zione delle Garanzie Permesse come in seguito definite) a valere sulle partecipazioni azionarie dell’Emittente o di una Società Controllata aventi diritti di voto o di partecipazione agli utili in
Goldman, Sachs & Co. (GS&Co.), una partnership dello stato di New York, o in ogni altra entità che sia una Società Controllata e che suc- ceda a GS&Co. a seguito di un’operazione di fusione, consolida- mento o cessione di tutte o sostanzialmente tutte le attività di GS&Co., ma solo fino a quando tale Entità continui ad essere una Società Controllata ed un successore di GS&Co. (ovvero in qualun- que Società Controllata che sia titolare di partecipazioni azionarie in GS&Co., direttamente o indirettamente), salvo che l’Emittente non garantisca le Obbligazioni con lo stesso ordine di priorità di (ovvero, a discrezione dell’Emittente, con privilegio avente precedenza rispet- to a) tale debito garantito.
Il termine Garanzie Permesse include ogni pegno, privilegio e altra garanzia che il consiglio di amministrazione dell’Emittente (o un qua- lunque comitato appositamente delegato dal consiglio di amministra- zione dell’Emittente) decida che non diminuisca o limiti sostanzial- mente il valore o il controllo, alla data di una simile determinazione, delle partecipazioni azionarie detenute dall’Emittente o da una Società Controllata aventi diritti di voto o di partecipazione agli utili in GS&Co. (ovvero in qualunque Società Controllata che detenga simi- li partecipazioni in GS&Co., direttamente o indirettamente).
Il termine Società Controllata include qualunque entità in cui l’Emittente ovvero uno o più altre Società Controllate detenga, diret- tamente o indirettamente, alla data della determinazione sopra indi- cata, la maggioranza dei diritti di voto relativi alla totalità delle parte- cipazioni azionarie in circolazione. A tale fine, diritto di voto signifi- ca il diritto a votare per l’elezione ordinaria degli amministratori (ovve- ro, nel caso in cui l’Entità non sia una società di capitali, la nomina o l’approvazione della nomina di soggetti aventi una simile qualifica) sia in ogni circostanza sia anche solo fino a quando nessuna classe privilegiata abbia un simile diritto di voto per particolari motivi.
Entità significa ogni persona fisica, società di capitali, joint venture, trust, associazione non riconosciuta o governo o qualunque agenzia governativa o ente locale.
Art. 21 - Impegni dell’Emittente.
L’Emittente si impegna nei confronti dei portatori delle Obbligazioni a non fondersi, anche per incorporazione, con nessuna altra Entità o a non cedere, trasferire o affittare la sostanziale totalità delle proprie attività e proprietà a nessuna altra Entità, e a non consentire a nessuna altra Entità di fondersi, anche per incorporazione, con l’Emittente salvo che:
(i) nel caso in cui l’Emittente si fonda, anche per incorporazione, con un’altra Entità o ceda, trasferisca o affitti la sostanziale totalità delle proprie attività e proprietà ad un’altra Entità, l’Entità risultante dall’o- perazione di fusione, anche per incorporazione, ovvero l’acquirente, il conferitario o l’affittuario della sostanziale totalità delle attività e pro- prietà dell’Emittente sia una società di capitali o di persone o un trust validamente costituito ed operante in base alle leggi statunitensi o di altri Paesi che si assuma espressamente, tramite una modifica all’Accordo di Agenzia, eseguita e consegnata all’Agente per il Pagamento, secondo modalità soddisfacenti per lo stesso Agente per il Pagamento, l’obbligo di pagare gli Interessi e di rimborsare il capita- le delle Obbligazioni puntualmente alle date prestabilite e l’adempi- mento e l’osservanza di ogni altro impegno assunto in base al pre- sente Regolamento dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni;
(ii) immediatamente dopo aver perfezionato una tale operazione e aver considerato ogni debito che diventi un’obbligazione dell’Emittente o di una Società Controllata per effetto di tale ope- razione come se fosse stata contratta dall’Emittente o da tale Società Controllata, non si verifichi un inadempimento (come defi- nito all’Articolo 19) e non si verifichi e perduri un evento che, a seguito di notifica o del decorso del tempo o in entrambi i casi, costituisca un inadempimento;
(iii) nel caso in cui, a seguito del perfezionamento di tale operazione di fusione, anche per incorporazione, o di tale cessione, trasferimen- to o affitto, le proprietà o le attività dell’Emittente diventino oggetto di pegno, vincolo o altra forma di garanzia, che non sia una Garanzia Permessa ai sensi dell’Articolo 20, l’Emittente, ovvero l’Entità risultan- te dall’operazione di fusione, anche per incorporazione, a seconda dei casi, abbia adottato tutte le misure necessarie a garantire le Obbligazioni con lo stesso ordine di priorità di (ovvero con privile- gio avente precedenza rispetto a) tutto il debito così garantito; e
(iv) l’Emittente abbia consegnato all’Agente per il Pagamento un
certificato debitamente sottoscritto da un rappresentante autorizza- to ed il parere di un consulente legale, che attestino che tale ope- razione di fusione, anche per incorporazione, cessione, trasferi- mento o affitto e, ove applicabile, tale modifica all’Accordo di Agenzia, rispetta quanto previsto al presente Articolo 21 e che ogni altra condizione sospensiva prevista nel presente Regolamento con riferimento a tale operazione si sia verificata.
A seguito di qualsiasi tra tali operazioni di fusione, anche per incorpo- razione, ovvero cessione, trasferimento o affitto della sostanziale tota- lità delle attività e delle proprietà dell’Emittente secondo le disposizio- ni del presente Articolo 21, l’Entità risultante da tale fusione, anche per incorporazione, o a beneficio della quale sia stata effettuata tale ces- sione, trasferimento o affitto succederà e si sostituirà all’Emittente e potrà esercitare ogni diritto e facoltà dell’Emittente in base all’Accordo di Agenzia ed alle Obbligazioni con gli stessi effetti che si avrebbero se tale Entità fosse stata indicata nell’Accordo di Agenzia e nelle Obbligazioni in qualità di Emittente e successivamente, fatto salvo il caso di affitto, l’Entità preesistente a tali operazioni sarà sollevata da ogni obbligo ed impegno contemplato dalle Obbligazioni o dall’Accordo di Agenzia.
Art. 22 - Assemblea dei portatori delle Obbligazioni.
La disciplina relativa alla convocazione ed alla valida costituzione dell’assemblea dei portatori delle Obbligazioni, nonché alle maggio- ranze richieste per l’adozione delle delibere di tale assemblea è con- tenuta nell’Accordo di Agenzia e sarà descritta con maggiore detta- glio nelle disposizioni contenute nei certificati rappresentativi delle Obbligazioni.
Una delibera validamente adottata da una qualsiasi assemblea dei portatori delle Obbligazioni sarà vincolante per tutti i portatori delle Obbligazioni, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati o meno presenti all’assemblea.
Art. 23 - Legge applicabile.
Le Obbligazioni sono emesse al di fuori dei confini della Repubblica Italiana. Le Obbligazioni sono regolate dal diritto italiano.
Art. 24 - Varie.
Le clausole di annullamento e di annullamento degli impegni, previ- ste alla Sezione 15 dell’Accordo di Agenzia, non si applicano alle pre- senti Obbligazioni.
Tutte le comunicazioni ai portatori delle Obbligazioni saranno valida- mente effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni trasmesse dai portatori delle Obbligazioni dovran- no essere formulate per iscritto e depositate, presso l’Agente per il Pagamento. Fino a quando le Obbligazioni saranno in forma di Obbligazione Globale, detenuta dal depositario comune per conto di Euroclear e Clearstream, Luxembourg, le comunicazioni potranno essere effettuate per il tramite di comunicazioni a Euroclear e Clearstream, Luxembourg che provvederanno a loro volta alla tra- smissione ai portatori delle Obbligazioni; inoltre ove le Obbligazioni siano quotate presso altro mercato regolamentato e le regole di tale mercato lo richiedano, le comunicazioni saranno altresì effettuate in conformità alle regole di tale mercato regolamentato. Una tale comu- nicazione sarà considerata data ai portatori delle Obbligazioni nel settimo giorno in cui detta comunicazione è stata data a Euroclear e Clearstream, Luxembourg.
Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d’America. Né la Securities and Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l’approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull’ac- curatezza o inaccuratezza del presente Regolamento.
Qualunque soggetto sottoposto alla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America che sia un portatore delle Obbligazioni sarà sogget- to alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’Internal Revenue Code.
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DOW XXXXX EURO STOXX 50SM È UN MARCHIO DI DOW XXXXX & COMPANY, INC.
S&P®, STANDARD & POOR’S® E S&P 500® SONO MARCHI REGI- STRATI DI STANDARD AND POOR’S RATING GROUP.
NIKKEI 225 È UN MARCHIO REGISTRATO DI NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC.
SMI® (SWISS MARKET INDEX) È UN MARCHIO REGISTRATO DI SWX SWISS EXCHANGE.
LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE APPROVATE PER QUAN- TO RIGUARDA LA LORO LEGALITÀ O ADEGUATEZZA DA DOW XXXXX & COMPANY, STANDARD & POOR’S RATING GROUP, NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. O SWX SWISS EXCHANGE.
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DOW XXXXX & COMPANY, STANDARD & POOR’S RATING GROUP, NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. O SWX SWISS EXCHANGE NON RENDONO ALCUNA GARANZIA E NON ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA’ CON RIFERIMENTO ALLE OBBLIGAZIONI.
IIIc - ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI
IL PRESENTE PARAGRAFO CONTIENE ALCUNE INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI RELATIVI ALL’INVESTIMENTO. PER UNA DETTAGLIATA ESPOSIZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’INVESTI- MENTO SI VEDA IL CAPITOLO AVVERTENZE PER L’INVESTITO- RE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL DOCUMENTO INFORMATIVO SULL’EMITTENTE RELATIVA ALLE OBBLIGAZIONI.
Fatti salvi i rischi propri dell’Emittente (la presenza di rischi relativi all’Emittente è comune a tutte le Obbligazioni), le Obbligazioni attribui- scono al sottoscrittore la certezza del rimborso a scadenza del capitale investito ed il pagamento annuale di una Cedola a Tasso Fisso. Attribuiscono al sottoscrittore, inoltre, la possibilità di ottenere, dal terzo anno in poi, il pagamento di una Cedola Aggiuntiva Eventuale annuale la cui entità dipende dall’andamento di quattro Indici azionari internazionali e dal verificarsi dell’Evento Azionario (come definito nel Regolamento del Prestito Obbligazionario qui riportato al paragrafo IIIb di cui sopra).
L’investimento nelle Obbligazioni comporta, pertanto, i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari a tasso fisso, collegati alle flut- tuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari che si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti dei titoli in modo tanto più accentua- to quanto più è lunga la loro vita residua.
L’investimento nei titoli oggetto dell’emissione comporta, inoltre, negli ultimi tre anni, un rischio associato all’andamento dei quattro Indici azio- nari internazionali: questa circostanza fa sì che la Cedola Aggiuntiva Eventuale dei titoli in esame negli ultimi tre anni non può essere prede- terminata, riflettendo gli elementi di rischiosità tipici di un investimento azionario. Così, per come esplicitato nel Paragrafo IIId - Esemplificazioni, nella peggiore delle ipotesi la Cedola a Tasso Fisso sarà comunque pari al 3,00% lordo del valore nominale per i primi due anni e allo 0,40% lordo del valore nominale dal terzo al quinto anno, cui corrisponde un rendimento effettivo annuo lordo, in capitalizzazione com- posta, del 1,4627% (rendimento effettivo annuo lordo minimo garantito). I titoli del presente prestito sono scomponibili, sotto il profilo finanzia- rio, in una componente obbligazionaria e in una componente derivati- va implicita; di seguito descritti.
1. Valutazione delle componenti del titolo al 4 gennaio 2005.
Valore componente obbligazionaria: | 91,43% |
Valore componente derivativa: | 5,57% |
Prezzo netto per l’Emittente: | 97,00% |
Commissione media attesa di collocamento: | 3,00% |
Prezzo di emissione: | 100,00% |
Per ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni, si prega di leggere il Prospetto Informativo disponibile presso gli Uffici
Postali o sul sito xxx.xxxxx.xx.
IIId - ESEMPLIFICAZIONI
L’Obbligazione pagherà per ciascuno dei primi due anni una Cedola a Tasso Fisso pari al 3,00% lordo del valore nominale sottoscritto. Per ciascuno dei successivi tre anni (dal terzo al quinto) l’Obbligazione pagherà una Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,40% lordo e una Cedola Aggiuntiva Eventuale legata al verificarsi dell’Evento Azionario (si veda art. 8 e 9 del Regolamento del Prestito Obbligazionario).
Si riportano qui di seguito tutti i quattro scenari che si possono realizzare ordinati dal meno favorevole al più favorevole tenendo conto del rendimento effettivo lordo a scadenza dell’Obbligazione:
1 - La situazione meno favorevole per il sottoscrittore. La situazione meno favorevole per il sottoscrittore si manifesta se l’Evento Azionario non si verifica né al terzo anno, né al quarto anno, né al quinto anno: gli Interessi totali corrisposti al sotto- scrittore, in tale circostanza, saranno dati dalle sole Cedole a Tasso Fisso annuali.
Il rendimento effettivo lordo del titolo, in capitalizzazione compo- sta, in questo caso è pari al 1,4627%.
Il rendimento effettivo netto del titolo, in capitalizzazione compo- sta, in questo caso è pari al 1,2774%.
L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:
Xxxxxx a Tasso Fisso | Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario) | Interessi complessivi annui | ||
Anno Primo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Secondo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Terzo | 0,40% | L’Evento Azionario non si verifica | 0,00% | 0,40% |
Anno Quarto | 0,40% | L’Evento Azionario non si verifica | 0,00% | 0,40% |
Anno Quinto | 0,40% | L’Evento Azionario non si verifica | 0,00% | 0,40% |
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA | Solo fissi: 7,20% | Solo aggiuntivi: 0,00% | Complessivi: 7,20% |
2 - Una situazione intermedia per il sottoscrittore. Se l’Evento Azionario si verifica al terzo anno gli Interessi totali corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalle Cedole a Tasso Fisso annuali e dalle Cedole Aggiuntive Eventuali annuali.
Il rendimento effettivo lordo del titolo, in capitalizzazione compo- sta, in questo caso è pari al 3,5788%.
Il rendimento effettivo netto del titolo, in capitalizzazione compo- sta, in questo caso è pari al 3,1337%.
L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella
Cedola a Tasso Fisso | Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario) | Interessi complessivi annui | ||
Anno Primo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Secondo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Terzo | 0,40% | L’Evento Azionario si verifica | 3,60% | 4,00% |
Anno Quarto | 0,40% | L’Evento Azionario non è rilevante | 3,60% | 4,00% |
Anno Quinto | 0,40% | L’Evento Azionario non è rilevante | 3,60% | 4,00% |
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA | Solo fissi: 7,20% | Solo aggiuntivi: 10,80% | Complessivi: 18,00% |
3 - Una situazione intermedia per il sottoscrittore. Se l’Evento Azionario non si verifica al terzo anno e si verifica al quarto anno, gli Interessi totali corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalle Cedole a Tasso Fisso annuali e dalle Cedole Aggiuntive Eventuali annuali.
Il rendimento effettivo lordo del titolo, in capitalizzazione composta, in questo caso è pari al 3,5923%.
Il rendimento effettivo netto del titolo, in capitalizzazione composta, in questo caso è pari al 3,1483%.
L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:
4 - La situazione più favorevole per il sottoscrittore. Se l’Evento Azionario non si verifica né al terzo anno, né al quarto anno e si verifica al quinto anno, gli Interessi totali corrisposti al sot- toscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalle Cedole a Tasso Fisso annuali e da una Cedola Aggiuntiva Eventuale annuale com- plessiva pari al 11,30% lordo.
Il rendimento effettivo lordo del titolo, in capitalizzazione composta, in questo caso è pari al 3,5985%.
Il rendimento effettivo netto del titolo, in capitalizzazione composta, in questo caso è pari al 3,1591%.
L’esempio di cui sopra trova conferma nella seguente Tabella:
Xxxxxx a Tasso Fisso | Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario) | Interessi complessivi annui | ||
Anno Primo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Secondo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Terzo | 0,40% | L’Evento Azionario non si verifica | 0,00% | 0,40% |
Anno Quarto | 0,40% | L’Evento Azionario si verifica | 7,40% | 7,80% |
Anno Quinto | 0,40% | L’Evento Azionario non è rilevante | 3,60% | 4,00% |
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA | Solo fissi: 7,20% | Solo aggiuntivi: 11,00% | Complessivi: 18,20% |
Cedola a Tasso Fisso | Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda (soggetta al verificarsi dell’Evento Azionario) | Interessi complessivi annui | ||
Anno Primo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Secondo | 3,00% | L’Evento Azionario non è rilevante | Non Prevista | 3,00% |
Anno Terzo | 0,40% | L’Evento Azionario non si verifica | 0,00% | 0,40% |
Anno Quarto | 0,40% | L’Evento Azionario non si verifica | 0,00% | 0,40% |
Anno Quinto | 0,40% | L’Evento Azionario si verifica | 11,30% | 11,70% |
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA | Solo fissi: 7,20% | Solo aggiuntivi: 11,30% | Complessivi: 18,50% |
Per ulteriori informazioni relative al rendimento delle Obbligazioni, si prega di leggere il Prospetto Informativo disponibile presso gli Uffici Postali o sul sito xxx.xxxxx.xx.
LEGENDA
- Per Rating si intende il giudizio, espresso attraverso combinazioni di lettere o cifre ( ad es.: AAA; A1; BB; B2), sulla capacità dell’Emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sull’idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato, rilasciato da società indipendenti da grup- pi industriali, commerciali e finanziari.
- Per Agente per il Calcolo si intende il soggetto incaricato di effettuare le rile- vazioni ed i calcoli per il computo degli Interessi.
- Per TARGET acronimo di Trans-European Automated Real Time Gross- Settlement Express Transfer (Trasferimento espresso transeuropeo automa- tizzato dei regolamenti lordi in tempo reale) si intende il nuovo sistema euro- peo dei pagamenti interbancari all’ingrosso, attivo a partire dal 1999, che si compone dei sistemi nazionali dei pagamenti (RTGS, Real-Time Gross Settlement System) negli Stati dell’area dell’Euro e di un collegamento sovra- nazionale (sistema interlinking).
- Per rendimento effettivo del titolo si intende, il tasso di interesse medio che
porta il valore attuale dei flussi futuri di un investimento allo stesso valore del costo necessario ad operare quel dato investimento. Nel caso dell’investitore in Obbligazioni, si tratta di rendere equivalenti il prezzo pagato per l’obbligazione ai flussi futuri attualizzati da essa generati.
- Per Rimborso alla pari si intende la modalità di rimborso che comporta il rim- borso a scadenza di un ammontare pari al valore nominale del titolo. Ad esem- pio, se il valore nominale del titolo è pari a euro 1.000, l’ammontare rimborsa- to a scadenza sarà pari ad euro 1.000.
- Per Capitalizzazione Composta si intende il regime di capitalizzazione per cui l’interesse maturato nel periodo di capitalizzazione viene aggiunto al capitale e produce anch’esso Interessi nei periodi successivi.