CONVENZIONE
ALLEGATO A
CONVENZIONE
COMUNE DI PESARO E
PER SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO A FAVORE DI MINORI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO DIURNO--------------------------------------------------
Reg. n. del /
L’anno 2021 il giorno del mese di nel Palazzo Comunale di Pesaro, presso gli Uffici del Servizio Politiche Sociali siti in Xxx Xxxxxx x. 0,
XXXXXXXX CHE
⮚ con determinazione n. 1218 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’ “Elenco comunale aperto istituito con Avviso pubblico del , dei soggetti autorizzati alla gestione dei Centri diurni per
minori e loro famiglie in situazione di disagio sociale in carico ai servizi sociali territoriali, fra cui risulta il
servizio
con sede in
in autorizzati con atto n.
------- ai sensi della legge n. 9/2003 nella forma prevista dall’ art. 7, c. 6, lett. b, della citata legge, di cui
titolare ;
⮚ il predetto Ente
, con atto approvato il
, con sede in
Registrato
, si è costituita presso
è iscritto );
⮚ il servizio -------------------------------- accoglie di norma, minori nella fascia d’età dai cinque ai quattordici anni, non coperta da altre strutture presenti nella Città;
con determinazione n. 1218 del 31/05/2021 esecutiva ai sensi di legge, in attuazione dell’obiettivo di Peg macroattività N. 131, iscritto al CdC 150 e assegnato al Responsabile del Servizio Politiche Sociali o suo delegato: Accoglienza e inserimento di minori presso Centri Educativi Diurni (con assegnazione di risorse al cap. S. 12011.03.02019 – CdC 150) Obiettivo “rinnovo elenco aperto e convenzione a seguito di avviso pubblico aperto”; è stato approvato lo schema di convenzione, al fine di assicurare il servizio diurno domiciliare ai minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale che necessitano di un luogo in cui favorire la crescita armonica del minore e supportare le responsabilità genitoriali con un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) individuato per la tipologia di bisogno e di utenza specifica, in ;
TRA
- L’Amministrazione Comunale di Pesaro, in persona del Responsabile U.O. “Gestione attività di Servizio Sociale Professionale” dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, che agisce in nome e per conto dell’Ente predetto, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, domiciliata, ai fini del presente atto presso il Comune di Pesaro – Piazza del Popolo, n. 1 - C.F. .00272430414, di seguito “Amministrazione”;
E
- ------------------------------------ ed inserita/o nell’Elenco comunale aperto dei soggetti autorizzati alla gestione di Centri Diurni per minori e loro famiglie, istituito con Avviso del 31 maggio 2021, nella persona -----------------------------
------------------, la quale agisce in nome e per conto di ------------------------------- in qualità di Presidente e legale
rappresentante della stessa, con sede legale in -------------------------------------
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Con il presente atto redatto in duplice originale.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 – ( Oggetto – Dichiarazioni )
1.Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e ---------
---------------------------------, la quale garantisce, l'accoglienza di minori residenti a Pesaro, in situazione di disagio socio-familiare, presso il Centro
2. dichiara che i locali in cui vengono svolte le attività sono idonei agli scopi sociali ed educativi prefissi e conformi alle vigenti normative in materia di urbanistica, sicurezza e igiene.
3. Ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e così come modificato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 28 del 2015, l’ente tramite il suo Rappresentante Legale come sopra generalizzato, dichiara di avere acquisito il certificato penale del casellario giudiziale di tutto il personale impegnato nei servizi, che attesta l'assenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600- ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L’ente dovrà poter dimostrare in qualunque momento su richiesta dell'Amministrazione di avere regolarmente adempiuto a tale obbligo per il quale è in ogni caso, unico responsabile.
Art. 2 – ( Finalità )
0.Xx presente atto intende realizzare direttamente e concretamente le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di co-progettualità e collaborazione tra pubblico e privato sociale, attraverso:
⮚ il riconoscimento e la valorizzazione degli interventi di solidarietà sociale realizzati dall’Ente a favore di minori in situazione di disagio e loro famiglie;
⮚ la condivisione in merito alle finalità e modalità di gestione dei minori inseriti presso il Centro.
Art. 3 – ( Durata - Proroga )
0.Xx presente Convenzione, è efficace fino al 30 giugno 2023, con possibilità di proroga o rinnovo ai sensi della vigente normativa, previa adozione di apposito atto formale.
Art. 4 - (Descrizione del Servizio – Finalità - Modalità di gestione )
4.1 Descrizione -
Il Centro Diurno realizzato nella forma ex art. 7, c. 6, lett. b) LR 13/5/2003 n. 9: si colloca nella rete dei servizi socio- assistenziali a carattere domiciliare, da attivare per particolari momenti di problematicità familiare all’interno di un progetto socio educativo volto a sostenere i diritti dei minori e le responsabilità genitoriali.
4.2 Finalità
Il servizio ha la finalità di rimuovere i fattori del disagio e di favorire la crescita armonica del minore supportando le figure parentali nello svolgimento delle funzioni genitoriali.
L’obiettivo da perseguire è la realizzazione di un ambito all’interno del quale sia possibile affrontare e superare le problematiche che hanno reso necessario l’intervento di supporto affinché il minore sia aiutato nella crescita armonica della sua personalità.
Gli interventi rivolti ai minori devono essere intesi esclusivamente come strumenti di aiuto e supporto affiancando ed integrando quelli propri dei genitori, non indebolendo l’autorevolezza genitoriale ma eventualmente e per quanto possibile, sostenendola tendendo a farla emergere nella sua completezza e globalità.
Tra le finalità da perseguire, il Centro intende proporsi anche quale punto di riferimento e di confronto con l’Istituzione locale per monitorare la situazione del territorio al fine di saper interpretare e rispondere tempestivamente alle esigenze in continua evoluzione della società attuale.
4.3. Destinatari
Il servizio è rivolto in particolare a bambini e pre-adolescenti nella fascia d’età compresa di norma, tra 5 e 14 anni residenti nel Comune di Pesaro e alle loro figure genitoriali.
I minori da inserire, pur non presentando problematiche gravi tali da richiedere l’allontanamento dalla famiglia di origine, sono segnalati su specifica valutazione del Servizio Sociale Professionale per non avere nel proprio nucleo, un supporto educativo adeguato.
4.4 Progetto Educativo Individualizzato
Per ogni minore inserito si persegue la realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) condiviso con l’Assistente Sociale che ha in carico il minore e la sua famiglia e che effettua la valutazione del bisogno, sia all’ingresso che in itinere in modo da poter valutare, attraverso fasi intermedie e verifiche anche in loco, l’attuazione del Progetto Individualizzato in termini di appropriatezza ed efficacia in relazione agli obiettivi prefissati.
Il P.E.I. è formalizzato su apposita modulistica condivisa con il Servizio Sociale Professionale del Comune di Pesaro. Il Progetto Educativo Individualizzato è volto ad educare il bambino o la bambina:
• alla crescita dell'autonomia personale
• alla relazione responsabile tra i coetanei
• all'accettazione di sé
• alla progettualità
• alla capacità di stabilire un rapporto significativo con la figura adulta.
4.5 Sede, autorizzazione e prestazioni
Sede
Il Centro ------------------------ ha sede in Pesaro --------------------------- in locali in disponibilità dell’Ente a titolo ------------
.
Autorizzazione
L’Ente è stato autorizzato con atto n. del.------------------------
Prestazioni
Il sostegno al minore e alla sua famiglia si realizza attraverso le seguenti modalità e prestazioni:
a) sostegno socio educativo attraverso modalità di tipo familiare volto a permettere al minore di sperimentare:
• la condivisione di momenti legati alla convivenza familiare;
• una positiva esperienza dei codici materni e paterni all’interno delle relazioni interpersonali;
• tempi e modalità idonei a favorire l’avvicendamento di momenti sia personali che di gruppo;
b) attività di accompagnamento e sostegno allo studio;
c) laboratori con attività ludico – creative e didattiche quali a titolo di esempio:
•
d) momenti organizzati ed occasioni non formali di confronto con i genitori volti a rafforzare i ruoli genitoriali;
e) servizio di trasporto quando eventualmente richiesto dal Servizio Sociale Professionale e nelle modalità dallo stesso indicate;
Nell'ottica di una presa in carico coordinata e integrata del minore e del relativo nucleo familiare di appartenenza, il servizio opera in stretta sinergia con l'Assistente Sociale Referente del caso oltre che con la Scuola.
4.6 Orario –Calendario attività
Le attività si svolgono durante tutto l’anno con apertura pomeridiana per almeno tre ore al giorno per almeno cinque giorni alla settimana di norma dal lunedì al venerdì tranne richiesta motivata dell’Assistente Sociale Referente del minore, di allargamento della fascia pomeridiana o di apertura antimeridiana e/o nella giornata di sabato.
I periodi di sospensione programmata del servizio non potranno superare 30 giorni lavorativi annuali preventivamente comunicati alla Referente dell’Area Minori.
4.7 Ammissione
L’Ente si impegna a garantire la continuità educativa per i minori inviati dal Servizio Sociale Professionale del Comune anche dietro segnalazione del Servizio Specialistico dell’ASUR - Area Vasta n. 1, previo accordo con l’Assistente Sociale del Comune di Pesaro Referente dei Centri diurni.
Qualora ci siano famiglie che vogliono usufruire del Centro ------------------------ all’interno della presente convenzione, e che non sono in carico né al Servizio Sociale Professionale Comunale né ai Servizi Specialistici dell’ASUR - Area Vasta n. 1, il Referente del Centro e il Coordinatore del Centro, o sua persona delegata, effettueranno un colloquio di chiarificazione rispetto alla comprensione del disagio al fine di valutare la situazione familiare, il bisogno del minore ed eventualmente definire un accesso al servizio sempre coinvolgendo il servizio sociale territoriale.
Fermo restando quanto previsto al primo capoverso del presente punto, la tempistica dell’accoglienza dei bambini non potrà prescindere dalla necessità di mantenere un equilibrio all’interno del Centro; a tal fine si terrà conto della situazione complessiva affinché l’inserimento di nuovi bambini non generi conflitti relazionali.
4.8 Gruppo di monitoraggio e programmazione
Al fine di valutare periodicamente l’andamento del servizio e dei singoli progetti educativi è costituito un gruppo di monitoraggio e di programmazione formato da:
per l’Ente:
- Presidente o suo delegato
- Coordinatore del Centro
- Educatore del Centro
per il Comune di Pesaro – Servizio Politiche Sociali :
- Assistente Sociale Referente per i Centri diurni o Referente Area minori
- Assistente/i Sociale/i referenti dei singoli casi in carico
- Eventuale psicologo ( se il caso è in carico anche al servizio sanitario)
Tale gruppo si riunisce convocato dai Referenti dell'Amministrazione comunale o su richiesta delle parti nel caso di necessità, con il compito di:
- verificare l’andamento complessivo del servizio
- verificare l’andamento dei progetti individualizzati dei minori inseriti attraverso la convenzione
- analizzare i bisogni che emergono
- proporre interventi ed azioni innovative, anche in collegamento con altre Istituzioni Pubbliche.
4.9 Indicatori di efficacia
Per un adeguato monitoraggio del servizio, è previsto l’utilizzo dei seguenti indicatori, documentati attraverso apposita modulistica redatta secondo la tempistica stabilita dal gruppo di monitoraggio:
Indicatori di efficacia:
⮚ superamento delle difficoltà emozionali e relazionali
⮚ superamento delle difficoltà di apprendimento
⮚ superamento delle difficoltà dell’autonomia personale e sociale
⮚ migliore socializzazione
⮚ migliore reciprocità relazionale
⮚ armonico sviluppo affettivo
Indicatori di efficienza:
⮚ numero di bambini accolti rispetto alle richieste dei servizi
⮚ tempo di permanenza del minore nel centro (tenuto conto della specifica situazione del minore e la reattività della sua risposta alla proposta educativa del Centro e del superamento delle difficoltà della famiglia d’origine).
La valutazione verrà effettuata in modo congiunto fra Servizio pubblico inviante e figure specialistiche appartenenti all’Associazione al fine di monitorare nel tempo l’efficacia del progetto educativo.
Art. 5 – ( Équipe del Centro – Requisiti del personale)
1. Il Centro è gestito
2.L’attività di Coordinatore è svolta ----------------------------, con i seguenti titoli formativi -----------------------------------
0.Xx Coordinatore si avvarrà dell’ausilio di figure specialistiche (neuropsichiatra infantile e psicologo) che interverranno in modo specifico sia nell’ambito educativo - relazionale, per rendere agevole e costruttivo il rapporto con i minori, che nella individuazione dei laboratori da attivare per le attività creative e manuali. Il Coordinatore e le figure specialistiche saranno coadiuvate nel loro compito da un adeguato numero di educatori e volontari che garantiranno una presenza continuativa in funzione del numero e delle situazioni personali dei minori accolti. Il Coordinatore può svolgere direttamente anche funzioni educative a supporto degli educatori titolari.
4.Le attività di laboratorio saranno svolte da esperti dei singoli settori.
5. E’ prevista la possibile presenza di personale volontario, in servizio civile e tirocinante nel rispetto della specifica normativa di riferimento.
6. Gli educatori impiegati nel servizio dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1° o 2 ° o 3° e successive modifiche, del Regolamento Regione Marche n. 13/2004 oppure di quanto previsto all’articolo 7 comma 6 lettera B della L.R. n. 9/2003, laddove si parla testualmente di “persone o famiglie individuate dall’Ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa”.
7. Tutto il personale effettua le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio, e mantiene una condotta irreprensibile nei confronti degli ospiti.
0.Xx personale dipendente dell’Ente, i volontari, i tirocinanti e qualunque altro operatore a qualunque titolo
utilizzato presso il Centro, è tenuto a mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale.
9. Lo svolgimento di tale attività non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Pesaro.
Art. 6 - ( Servizi di supporto )
0.Xx servizio di pulizia e altri servizi di supporto, necessari al buon andamento della struttura e all’ottimale raggiungimento delle finalità perseguite, sono garantiti da parte dell’Ente, nelle forme autonomamente decise dalla stessa nel pieno rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla vigente normativa per detti servizi.
Art. 7 – ( Impegni dell’Amministrazione Comunale )
1.L’Amministrazione, a fronte dei minori inseriti si impegna ad erogare -------------------------
0.Xx finanziamento sarà liquidato previa presentazione di regolare documentazione------------------------------
3. Ai fini della liquidazione, la documentazione di cui sopra, dovrà essere confermata dalla verifica di conformità del servizio resa sotto forma di Verbale redatto dal Servizio Sociale Professionale attraverso la Referente dell’Area Minori (o Referente dei Centri diurni) e dal visto del Responsabile del Procedimento.
Art. 8 – ( Obblighi e Responsabilità dell’Ente )
1. Restano fermi e ad esclusivo carico dell’Ente in quanto unica Titolare del servizio:
a) il rispetto e l’applicazione integrale delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che fanno capo all’Associazione in quanto Datore di Lavoro, a prescindere dalla presente convenzione;
b) al rispetto, per gli operatori, di tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l’attività per gli operatori nonché il rispetto di tutti gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà mai essere configurato;
c) alla sottoscrizione di apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura di qualsiasi danno o infortunio che possa derivare a chiunque, dall’espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, comprese tutte le attività svolte all’esterno del Centro, prevedendo anche la copertura del rischio in itinere. Anche eventuali polizze – auto dovranno avere una copertura con massimali adeguati. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati agli utenti e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle prestazioni erogate, con espressa liberazione del Comune di Pesaro da ogni responsabilità;
d) al rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali nei termini presentati al successivo articolo 10, in quanto Titolare del trattamento, a prescindere dalla presente convenzione.
2.L’Ente si impegna a:
a) garantire la puntuale ed idonea esecuzione del servizio nei termini della convenzione;
b) svolgere il servizio in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 9/2003 e s.m.i. e regolamenti attuativi;
c) limitare il più possibile il turn over del personale al fine di mantenere standard elevati di qualità del servizio;
d) a redigere un registro presenze giornaliero dei minori frequentanti e a permetterne l’accesso all’Amministrazione in qualunque momento, in caso di controllo;
e) impegnarsi a far sottoscrivere, al momento dell’inserimento di ogni minore, agli esercenti la responsabilità genitoriale, modulistica triage per escludere la presenza di sintomi da covid – 19 e garantire, se il servizio sarà svolto in presenza, l’osservanza di tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa nazionale e regionale;
f) coinvolgere attraverso un’adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
g) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario e/ o in servizio civile e/o tirocinante;
h) comunicare tempestivamente al Referente dell’Area Minori o al Referente per i Centri diurni dell’Amministrazione, eventuali chiusure del servizio, programmate o impreviste.
3. Le parti danno atto che la piena e totale responsabilità della struttura e del servizio oggetto della presente convenzione è ad esclusivo carico dell’ ente quale unica titolare del servizio stesso.
4. L’Ente solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. In ogni caso l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività nei confronti di utenti, di operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari e figure similari, di terzi e di chiunque altro anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione; pertanto anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire, non fosse adeguato, sarà sempre e comunque l’Associazione a risponderne integralmente.
Art. 9 - ( Verifiche e controlli )
1.L’Amministrazione si riserva ad effettuare verifiche a scadenza periodica o disposte in qualsiasi momento dal sottoscritto responsabile o dal Referente dell’Area Minori o Referente per i Centri Diurni, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto rispetto degli obblighi posti in capo all’Ente;
ART. 10 – SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Non è ammesso subappalto per i servizi oggetto di convenzione pena la risoluzione del contratto.
2. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec o tramite Raccomandata AR, all’ Ente Gestore nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Pesaro con deliberazione della Giunta comunale n. 199 del 17.12.2013;
b) mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nel caso in cui le transazioni previste dal citato articolo 3, siano state eseguite senza avvalersi da Banche o Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni;
2. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il rapporto convenzionale, previa comunicazione all’ Ente Gestore, nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:
a) mancato rispetto degli obblighi sanciti con la presente convenzione;
b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’ Ente Gestore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
d) subappalto dei servizi oggetto di convenzione;
e) revoca del provvedimento di autorizzazione della struttura ospitante;
f) cancellazione dall’Elenco degli Operatori qualificati, ai sensi del paragrafo “Validità dell’iscrizione In Elenco
- Cancellazione” dell’Avviso pubblico;
g) venir meno dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. L’Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento, notificato all’ Ente Gestore, fatto salvo il risarcimento dei danni. La risoluzione dà diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell’ Ente Gestore.
ART. 12 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI.
1. L’ Ente Gestore dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con l’oggetto della presente convenzione, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 ed approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Pesaro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 17.12.2013 e reperibile sul sito istituzionale del Comune xxx.xxxxxx.xx.xx Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione disposizioni/atti-generali.
2. L’ Ente Gestore si impegna, attraverso il Responsabile nominato per il presente contratto, a vigilare affinché gli impegni assunti con la presente clausola siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti.
3. In caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici la convenzione può essere risolta con le modalità di cui al precedente articolo.
ART. 13 – COMPORTAMENTO ANTICORRUZIONE
1. Le parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché assumono l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L’ Ente Gestore si impegna, attraverso il Responsabile nominato per il presente contratto, a vigilare affinché gli impegni assunti con la presente clausola siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti.
ART. 14 - ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art, 53. comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l’ Ente Gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell’ Ente, nei confronti dell’ Ente Gestore medesimo.
ART. 15 - DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E/O DI CAUSE DI ASTENSIONE E/O DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA FIRMA DEL CONTRATTO.
1. La rappresentante legale per l’Amministrazione, la quale sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, dichiara che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:
⮚ non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni e del combinato disposto di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 e degli articoli 5 e 6 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti adottato dal Comune di Pesaro con deliberazione G.C. n. 199 del 17.12.2013;
⮚ non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI DELLE PERSONE ACCOLTE
1. L’ Ente Gestore ha l’obbligo di trattare i dati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza assumendo il ruolo attribuito dalla disciplina organizzativa stabilita dal Comune di Pesaro in analogia con quanto previsto nel caso di esternalizzazione di servizi e nel rispetto delle modalità di trattamento ivi previsto, anche con riferimento alla cancellazione dei dati, previa verifica della compatibilità di tale operazione rispetto agli obblighi
che incombono direttamente sull’ Ente Gestore in quanto Titolare autorizzato dell’esercizio di attività di accoglienza.
2. L’ Ente Gestore è comunque obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto anche in seguito all’uscita dell’ospite o successivamente alla scadenza della presente convenzione qualora l’immediata cancellazione dei dati sia impedita dagli obblighi dell’ Ente Gestore in qualità di Titolare autorizzato dell’esercizio di attività di accoglienza.
ART. 17 - CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Pesaro.
ART. 18 - NORME APPLICABILI – RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti, al Codice Civile, alle Leggi di Contabilità generale dello Stato, alle norme in materia di igiene e sanità ed alle ulteriori normative in quanto applicabili.
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI – REGISTRAZIONE – BOLLO
1. L’ Ente Gestore è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali legali e fiscali dovute secondo le leggi e i regolamenti in vigore.
2. Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 1, lett. b), della Tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico del soggetto che ne chiede la registrazione.
3. Il presente atto è
( ) esente dall’imposta di xxxxx, ai sensi dell’articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 aggiunto dall’articolo 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in qualità di Onlus rivestiva dall’ Ente gestore stesso;
( ) soggetto a imposta di bollo.
TRATTAMENTO DATI:
Le parti danno atto che contestualmente alla sottoscrizione del presente atto hanno fornito reciprocamente ed in maniera esaustiva, l’informativa inerente il trattamento dei dati con riferimento a tutti gli elementi previsti e si impegnano ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in segno di accettazione
Per l’Amministrazione Comunale Per l’Ente