COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO - ANNO 2018
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Ai sensi e per gli effetti:
- dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche ed integrazioni;
- della deliberazione della Giunta dell’Unione Reno Galliera n. 91 del 14/11/2017;
l’Unione Reno Galliera indice un Bando Pubblico a favore dei cittadini del Comune di Castel Maggiore per la concessione di contributi economici per il pagamento di canoni di locazione dovuti per l’anno 2018, a residenti titolari di contratti di affitto registrati.
Gli interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda on line in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma del D.P.R.n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”ai fini dell’attestazione delle condizioni del nucleo familiare.
La domanda dovrà essere compilata on-line collegandosi al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/ servizi-socioscolastici a partire da Lunedì 17 Dicembre 2018, con scadenza Giovedì 17 Gennaio 2019, secondo le seguenti modalità:
1. DESTINATARI E REQUISITI
L'avente diritto al contributo è il componente del nucleo ai fini Isee, intestatario del contratto di locazione e residente nell'alloggio oggetto del contratto: pertanto sarà colui che deve presentare la domanda al fine della concessione del beneficio.
A) CITTADINANZA
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i cittadini che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
A.1) Cittadinanza italiana
oppure
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
oppure
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) n.
oppure
A.3.1) permesso di soggiorno validato n. ;
A.3.2) in caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo presso la Questura (prima dell'erogazione del contributo l’Unione Reno Galliera provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo);
B) RESIDENZA
B.1) Residenza anagrafica nel Comune di Castel Maggiore, nonché nell’alloggio oggetto della domanda;
B.2) per i soli cittadini extracomunitari:
B.2.1 xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxx) anni nel territorio nazionale, oppure
B.2.2 residenza da almeno 5 (cinque) anni nella Regione Xxxxxx-Romagna.
La residenza deve essere continuativa e non frazionata nel tempo. 1
I requisiti di cui ai punti A.), B.), C.) è sufficiente siano posseduti dal solo soggetto che presenta la domanda di contributo.
C) TITOLARITA’ DI CONTRATTO PER UN ALLOGGIO AD USO ABITATIVO
C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
C.2) In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate saranno ammessi a contributo solo i contratti con la relativa imposta pagata. In tal caso, si provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l’erogazione del contributo.
Si rammenta che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando;
- sono soggetti a registrazione e possono essere presentati anche i contratti di sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite;
- è ammissibile l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente; il contratto di sublocazione deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;
Si precisa inoltre che:
- non sono ammissibili i contratti ad “uso foresteria”;
- non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1, Legge n. 431/98);
C.3) Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, (con esclusione della clausola della proprietà differita). La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
Si rammenta che:
- l'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 stabilisce un principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro. Pertanto in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.
C.4) Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni;
C.4.1) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e della Leg- ge n. 359/92 (“patti in deroga”);
C.4.2) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune di residenza oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;
D) CAUSA DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
D.1) assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
D.2) titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
D.3) assegnazione di contributi continuativi nell’anno 2018 da parte del SST (Servizio Sociale Territoriale) aventi finalità di sostegno al canone di locazione;
E) LE SEGUENTI CONDIZIONI NON SONO CAUSA DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO:
E.1) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
E.2) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
E.3) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
E.4) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato, in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex Convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
F) ULTERIORI CAUSE OSTATIVE
Il nucleo richiedente non deve essere beneficiario per l’anno 2018:
F.1) di un contributo per “l’emergenza abitativa” di cui all’art. 13, comma 1, Legge Regionale n. 14 del 23 dicembre 2010, come sostituito dall’art. 29, Legge Regionale n. 10 del 26 luglio 2011 e dell’art. 12, Legge Regionale n. 21 del 22 dicembre 2011 e pertanto con riferimento a contributi concessi, nell’ambito dei finanziamenti delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2051 del 27 dicembre 2011, n. 817 del 18 giugno 2012 e n. 1709 del 25 novembre 2013 (Progetto distrettuale “Emergenza abitativa”) per:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) favorire gli inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo del pagamento del canone di locazione;
c) favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione;
F.2) di un contributo del Fondo per la “Morosità Incolpevole” (destinato agli inquilini morosi incolpevoli), di cui all’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
F.3) di un contributo destinato ai soggetti sottoposti a procedure di rilascio esecutivo per finita locazione, di cui alla Legge n. 9/2007, art. 1, comma 1, e all’allegato B della Delibera della Giunta Regionale dell'Xxxxxx- Romagna 6 Agosto 2015 n. 1214.
G) SITUAZIONE ECONOMICA
G.1) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, con scadenza 15/01/2019.
Valore ISEE 2018 “ordinario” : superiore a Euro 3.000,00- e inferiore a Euro 10.000,00-.
I requisiti relativi alla situazione economica di cui alla lettera G) sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall’I.N.P.S. o dall’Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE.
G.1.2) In caso di impossibilità ad ottenere la attestazione ISEE entro la data della scadenza del bando, la domanda sarà accolta solo dichiarando la avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):
Inps _______________________________________
G.2) per i nuclei composti di soli pensionati (anziani) oltre 65 anni il valore ISEE 2018 – ISEE “ordinario”- potrà essere inferiore al limite di Euro 3.000,00- e rilasciato con attestazione ISEE prot. n. INPS- ISEE-2018- rilasciata in data
G.2.1) In caso di impossibilità ad ottenere la attestazione ISEE entro la data della scadenza del bando, la domanda sarà accolta solo dichiarando la avvenuta presentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):
Inps _______________________________________
I requisiti di cui al paragrafo 1. “DESTINATARI E REQUISITI” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e s.m.i..
Si precisa che ai soli fini del presente Xxxxx non sono efficaci e non saranno tenute in considerazione eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.
H) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno 2017 e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di Castel Maggiore, sia ad alloggi situati in un altro Comune della Regione Xxxxxx-Romagna anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.
Nel caso di contratto cessato in corso d’anno, al quale faccia seguito la stipula di un nuovo contratto di locazione con residenza in altro Comune della Regione Xxxxxx-Romagna, i richiedenti interessati devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto.
Nel caso di contratto con data di scadenza successiva al termine di chiusura del bando, verrà calcolata l’incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2018 provvedendo, anteriormente all’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell’incidenza, dell’avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, l’Ente procederà a ricalcolare l’incidenza del canone sul valore ISE e quindi l’importo del contributo.
2. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata on-line dal Lunedì 17 Dicembre 2018 al Giovedì 17 Gennaio 2019.
La domanda dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, on line sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.
Per chi non è in grado di operare direttamente è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di Castel Maggiore per l’assistenza alla compilazione della domanda, con documento d’identità valido.
L’iscrizione on-line prevede l’accreditamento in fedERa (con un livello di affidabilità MEDIO) che può essere effettuato possedendo una linea telefonica mobile (cellulare) e un indirizzo di posta elettronica.
Il Bando è disponibile a partire dal Lunedì 17 Dicembre 2018 a Giovedi 17 Gennaio 2019 presso:
. Sito Internet dell’Unione Reno Galliera (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) Servizi on-line/Servizi sociali e scolastici,
· Sito Internet del Comune di Castel Maggiore (xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx),
· Sportello Socio-Scolastico Presidio Territoriale di Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00; recapiti telefonici: 051 0000 000- 000 – 747 nei seguenti orari:
lun - merc – giov - ven dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,00.
Alla domanda (trattandosi di autocertificazione) non dovrà essere allegata alcuna documentazione. Successivamente e, per quanti in graduatoria utile, per ottenere il contributo, verrà richiesta specifica documentazione al fine di comprovare quanto dichiarato.
3. GRADUATORIA - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO – CANONE DI LOCAZIONE
Le domande valide verranno collocate in graduatoria secondo l’ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE.
In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
Sono escluse le domande con valore ISEE inferiore a Euro 3.000,00- e valore superiore a Euro 10.000,00 – ; fanno eccezione le domande presentate da nuclei di soli anziani pensionati (oltre 65 anni).
Sono escluse le domande i cui richiedenti hanno beneficiato dell’erogazione di contributi nell’anno 2018 da parte del SST (Servizio Sociale Territoriale) aventi finalità di sostegno al canone di locazione;
In caso di domande col medesimo valore ISEE ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più elevato.
Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.
La pubblicazione della graduatoria sul sito (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) e sul sito (www.comune.castel- xxxxxxxx.xx.xx), costituirà formale comunicazione dell’esito dell’istruttoria.
Per le richieste ammesse a contributo è prevista la comunicazione ai diretti interessati con l’elenco dei documenti da presentare.
L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento del fondo disponibile.
Il contributo erogato è pari ad un massimo di tre mensilità del canone di locazione, per un importo, comunque, non superiore ad Euro 2.100,00 complessivi e fino ad esaurimento del fondo disponibile.
La liquidazione sarà disposta previa verifica, attraverso esibizione delle ricevute, del pagamento dell’affitto dovuto. In caso di ritardo nel pagamento del canone, il contributo corrispondente nel limite
massimo di tre mensilità verrà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, possono essere presentate due distinte richieste per le quali sarà riconoscibile l’entità di un solo contributo (€ 2.100,00 massimi): il contributo sarà erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.
Qualora il contratto di locazione scada prima dell'erogazione del contributo, il richiedente deve produrre tempestivamente copia del nuovo contratto o del rinnovo di quello in essere.
4. DECESSO
In caso di decesso dell’avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell’intestatario della domanda sia accertato d’ufficio prima dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.
5. CONTROLLI
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d’istruttoria, l’Unione Reno Galliera può chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.
L’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.
Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Xxxxxx-Romagna n. 1214/2015 e la Legge n. 431 del 9/12/1998 ed in particolare l'art. 11, nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo, l’Ufficio Politiche Abitative, prima dell’erogazione del contributo, procederà ad accertare che il Servizio Sociale Territoriale sia a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente.
Si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).
6. ALTRE DISPOSIZIONI
Il procedimento viene avviato in data 17 Dicembre 2018 ai sensi del Regolamento del procedimento amministrativo e dell’Amministrazione digitale dell’Unione Reno Galliera approvato con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 16.03.2010, modificato con deliberazione del Consiglio n. 8 dell’11/02/2014.
La liquidazione del contributo agli aventi diritto sarà effettuata nel 2019; entro il 30 luglio 2019
Nel caso di morosità, il contributo integrativo destinato al conduttore potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello Socio-Scolastico del Comune di Castel Maggiore.
San Xxxxxx in Casale, 12 dicembre 2018