AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1037 del 1-8-2018
O G G E T T O
Approvazione accordo contrattuale temporaneo per la gestione del Centro Diurno "Xxxxxx e Golia" per il periodo 1/08/2018-31/12/2018.
Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT) Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1218
Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio, d’intesa con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, riferisce quanto segue:
“In questi anni, l’Associazione DiaKonia Onlus, strumento operativo della Caritas Vicentina, grazie alla lunga esperienza nell’ambito degli interventi a bassa soglia, ha portato, con il progetto “Davide & Golia”, ad importanti risultati, segnando un significativo snodo della programmazione verso progetti innovativi.
Su questa esperienza e al fine di aprire nuovi fronti di assistenza nell’ambito della salute mentale, è stata interessata e coinvolta la Regione del Veneto che, con delibera n.752 del 14 maggio 2015, ha autorizzato l’Azienda Ulss 6 “Vicenza” (ora AULSS 8 “Berica”) alla realizzazione del progetto sperimentale di durata biennale (2016 – 2017) denominato “Xxxxxx e Golia Centro Diurno Innovativo Sperimentale per la salute mentale”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale a r.l. “M25” che opera come emanazione di Caritas Vicentina, al fine di sperimentare forme più leggere di Centro Diurno e di individuare le relative tariffe da sottoporre alla Regione Veneto al termine della sperimentazione.
Con la medesima delibera n. 752/2015 la Regione del Veneto ha assegnato un finanziamento complessivo di 200.000 euro, impegnando l’Azienda e la Cooperativa Sociale M25 a realizzare la sperimentazione e consentire alla Giunta Regionale di effettuare sulla base degli esiti raggiunti le opportune valutazioni, al fine di definire una nuova unità di offerta diurna nell’ambito della salute mentale da sviluppare in maniera uniforme e omogenea nell’intero territorio regionale.
Con delibera del Direttore Generale n. 903 del 17/12/2015 è stato, pertanto, approvato l’accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale “M25” per la realizzazione del progetto sperimentale in argomento per gli anni 2016-2017.
Detto accordo è stato successivamente prorogato fino al 31 luglio 2018 (delibera n. 1688 del 14/12/2017 e delibera n. 944 dell’11/07/2018), stante la disponibilità economica residua e la necessità di concludere le azioni progettuali avviate.
La Cooperativa “M25” ha, nel frattempo, presentato formale richiesta di accreditamento istituzionale alla Regione Veneto per n. 10 posti di Centro Diurno psichiatrico e, a questo riguardo, in data 19/07/2018, è avvenuta la visita di accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale, superata con esito positivo dalla Cooperativa Sociale M25.
A tal proposito si rileva che il Centro Diurno sito in Xxx Xxxxxxx, x. 00 x Xxxxxxx rientra nella rete dei servizi della programmazione attuativa locale nell’ambito dell’area della salute mentale, come evidenziato nella nota a firma del Direttore Generale di data 9 aprile 2018 prot. 36908 ed è stato autorizzato all’esercizio con decreto regionale n. 153/2016 per n. 10 utenti.
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 1438/2017, si legittima il ricorso alla prosecuzione delle attività del Centro Diurno mediante stipula di accordo contrattuale temporaneo, a decorrere dal 1° agosto 2018 nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di accreditamento, condizione necessaria per la predisposizione di un nuovo accordo contrattuale, dando atto che i costi previsti per l’attività intensiva del centro diurno, stimati in euro 56.190,00 fino al 31.12.2018, trovano copertura nel conto (55.04.310) .
Inoltre, considerata la scadenza dell’accordo contrattuale relativo alla sperimentazione di cui alla DGRV 752/2015, si rende necessario garantire la continuità, per un periodo di circa tre mesi, delle attività inserite nei “percorsi assistenziali leggeri” di livello intermedio socio-sanitario e di livello lieve di risocializzazione che, come evidenziato nella proposta del Direttore f.f. della U.O.C. Psichiatria 2 (prot. 79034 del 1/8/2018), hanno dimostrato una notevole efficacia in rapporto al costo, oltre che una possibilità creativa di percorsi socio-riabilitativi.
Per la prosecuzione di queste attività il costo stimato è pari ad euro 20.000,00 (iva incl) e lo stesso trova copertura nel residuo finanziamento del progetto “Xxxxxx e Xxxxx-anni 2016/2017.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per le motivazione riportate in premessa, l’allegato accordo contrattuale temporaneo tra l’Azienda Ulss 8 “Berica” e la Cooperativa Sociale M25, con sede legale a Vicenza, Via Vecchia Ferriera, n. 22-P. IVA 03802670244- per la gestione dei x.xx 10 posti del Centro Diurno psichiatrico “Xxxxxx e Golia” a decorrere dal 1° agosto 2018, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di accreditamento, condizione necessaria per la predisposizione di un nuovo accordo contrattuale, dando atto che i costi previsti per l’attività intensiva del centro diurno, stimati in euro 56.190,00 fino al 31.12.2018 trovano copertura nel conto 55.04.310 (Allegato 1);
2. di prendere atto che, in seguito alla delibera regionale di accreditamento del Centro Diurno psichiatrico “Xxxxxx e Golia”, si procederà alla stipula di un nuovo accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale M25;
3. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la prosecuzione, per un periodo di circa tre mesi, delle attività, gestite dalla Cooperativa Sociale “M25”, inserite nei “percorsi assistenziali leggeri” di livello intermedio socio-sanitario e di livello lieve di risocializzazione che, come evidenziato nella proposta del Direttore f.f. della U.O.C. Psichiatria 2, hanno dimostrato una notevole efficacia in rapporto al costo, oltre che una possibilità creativa di percorsi socio-riabilitativi, dando atto che la spesa per queste attività, pari a complessivi euro 20.000,00 (iva incl), verrà coperta dal finanziamento residuo del progetto sperimentale “Xxxxxx e Golia anni 2016-2017;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle attività oggetto dell’Accordo Contrattuale, rappresentando gli esiti raggiunti;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda;
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 2-8-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 2-8-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Allegato 1
ACCORDO CONTRATTUALE TEMPORANEO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DENOMINATO “XXXXXX e GOLIA”
TRA
L'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” (di seguito Azienda Ulss) con sede legale a Xxxxxxx (XX) xxxxx Xxxxxxx, 00, Codice fiscale 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Ulss
E
La Cooperativa Sociale “M25” con sede legale a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 Codice Fiscale/Partita Iva 03802670244, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO
-che con delibera Ulss n. 903 del 17/12/2015 è stato approvato l’accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale “M25” per la realizzazione del progetto sperimentale “Xxxxxx e Golia-Centro Diurno innovativo sperimentale per la salute mentale” per il biennio 2016/2017, finanziato dalla Regione Veneto;
-che detto accordo è stato prorogato fino al 31 luglio 2018 con delibera Ulss n. 1688/2017 e con delibera n. 944/2018;
-che la sperimentazione del Centro Diurno “Xxxxxx e Golia” si è conclusa positivamente;
-che allo scopo di garantire la continuità del servizio, si rende necessario procedere alla stipula di un accordo contrattuale temporaneo, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, per la prosecuzione delle attività del Centro Diurno “Davide e Golia”, gestito dalla Cooperativa Sociale “M25”, nelle more del riconoscimento dell’accreditamento istituzionale che consentirà la stipula di un nuovo accordo contrattuale con detta Cooperativa;
-che il Centro Diurno “Xxxxxx e Golia” è autorizzato all’esercizio con decreto regionale n. 153/2016 per n. 10 utenti e che lo stesso rientra nella rete dei servizi della programmazione attuativa locale nell’ambito dell’area della salute mentale;
-che la Cooperativa Sociale “M25” ha presentato formale richiesta di accreditamento istituzionale alla Regione Veneto e che in data 19/07/2018 è avvenuta la visita di accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento, superata con esito positivo
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 OGGETTO
Presso il Centro Diurno “Davide e Golia” vengono erogate prestazioni sanitarie, rientranti nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni e attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Art. 2
OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
Il soggetto gestore:
• garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
• garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
• garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
• garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS della Regione Veneto e del Ministero competente;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti
Art. 3
OBBLIGHI DELL’AZIENDA ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx.
L’Azienda Ulss garantisce il rispetto le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti.
Art. 4
REMUNERAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La retta applicata nel Centro Diurno è interamente a carico del Servizio Sanitario (ULSS) ed è fissata in euro 56,33 al giorno, importo che rispetta le regole tariffarie stabilite previste dalla Regione del Veneto.
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 5
DURATA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale ha carattere temporaneo e avrà validità dal 1° agosto al 31 dicembre 2018.
Successivamente al riconoscimento dell’accreditamento del Centro Diurno “Xxxxxx e Golia” si procederà all’approvazione di un nuovo accordo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 1438/2017.
Art. 6
EVENTI MODIFICATIVI E CAUSE DI RISOLUZIONE DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il soggetto gestore accetta che:
• l’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
• ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto gestore previamente accertato dall’Azienda ULSS;
• accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
• accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto gestore e ai relativi titolari di partecipazioni.
.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre di analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 7
ADEGUAMENTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE A DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art.8 PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.
In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente (d. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 2016/679), allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti
Art. 9 CONTROVERSIE
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.
Art. 10 REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 11 NORMA DI RINVIO
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto, Vicenza,
PER LA COOPERATIVA SOCIALE M25
IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
PER L’AZIENDA ULSS 8
“Berica”
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx