Tra
accordo per attività di collaborazione nell’ambito della chirurgia pediatrica
Tra
L’Azienda Ospedaliera di Sassari, di seguito denominata “AOU di Sassari”, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, x. 00, codice fiscale e P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Legale Rappresentante
e
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona di seguito denominata “AOUI-VR”, con sede legale in Verona, Piazzale Xxxxxxxx Xxxxxxx, n. 1, codice fiscale e P.IVA 03901420236, nella persona del Direttore Generale, Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, in qualità di Legale Rappresentante
PREMESSO CHE:
- l’art. 15 c.1 della Legge 241 del 1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
- l’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell’A.O.U. di Sassari rientra nella “rete formativa” della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Verona;
- l’AOU di Sassari ha manifestato l’interesse alla stipula di un accordo per garantire supporto alle proprie Strutture al fine di erogare prestazioni professionali nella disciplina di Chirurgia Pediatrica;
- AOUI-VR, tramite alcuni specialisti nella disciplina di Chirurgia Pediatrica, è disponibile alla stipula di apposito accordo al fine di garantire le prestazioni richieste;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
La collaborazione che con il presente accordo si avvia, oltre a supportare l’attività istituzionale dell’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell’A.O.U. di Sassari, consente di implementare la formazione dei medici in formazione specialistica che costituiscono un supporto importante delle attività cliniche assistenziali di entrambe le Aziende.
L’oggetto dell’accordo è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate a favore dell’AOU di Sassari dai Dirigenti Medici dell’AOUI-VR afferenti all’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica.
Art. 2 - MODALITA’ PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici afferenti all’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dell’AOUI a tal fine individuati, all’interno dell'impegno di servizio, nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l’attività istituzionale di competenza, senza ostacolare l’articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie da parte del personale nei periodi contrattualmente previsti.
L’AOUI-VR si impegna a mettere a disposizione dell’AOU di Sassari un proprio Dirigente Medico, specialista in chirurgia pediatrica per garantire di norma 1 accesso al mese della durata di norma di 7 giorni (fatte salve diverse programmazioni settimanali per particolari necessità). Il Dirigente
Medico individuato dall’AOUI-VR, durante gli accessi, dovrà effettuare sia l’attività di consulenza sia l’eventuale attività chirurgica, garantendo la propria disponibilità per le reperibilità, i turni notturni e le festività.
Gli accessi saranno concordati tra i Direttori delle due Strutture di Chirurgia Pediatrica al fine di definire le modalità operative tra le Strutture coinvolte delle rispettive Aziende.
Art. 3 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE
L’AOU di Xxxxxxx corrisponderà all’AOUI-VR una somma pari ad € 300,00 onnicomprensivi a giornata oltre il rimborso delle spese di viaggio che dovrà essere debitamente documentato.
Il personale interessato dal presente accordo può fruire della mensa interna alle stesse condizioni riservate ai dipendenti dell’AOU di Sassari.
L’AOU di Xxxxxxx trasmetterà all’U.O.S. Gestione Clienti dell’AOUI il riepilogo mensile degli accessi effettuati dai dirigenti medici dell’AOUI presso la stessa, comprensivi di nominativi, giornate ed orari di accesso.
Il riepilogo dovrà essere trasmesso all’U.O.S. Gestione Clienti entro trenta giorni dalla conclusione del mese di riferimento delle prestazioni stesse.
L’AOUI-VR provvederà all’emissione della relativa fattura mensile per l’attività oggetto del presente accordo.
I pagamenti verranno effettuati dall’AOU di Sassari dietro presentazione di relativa fattura emessa dall’AOUI-VR.
L’AOU di Sassari si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante girofondi sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia intestato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona avente IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Art. 4 - ONERI ASSICURATIVI
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi ed infortuni sono a carico dell’AOU di Sassari, restano ferme a carico dei professionisti le polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia.
ART. 5 - DURATA E RECESSO
Il presente accordo decorre dal 22.05.2022 per la durata di tre mesi eventualmente prorogabili nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali. Il rinnovo tacito non è consentito.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l’AOUI-VR avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti convengono che AOU di Sassari, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell’AOUI quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le
necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.
Art. 7 – NORME DI RADIOPROTEZIONE
L’AOU di Xxxxxxx si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, l’AOU di Sassari deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI-VR per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e si obbliga a comunicare all’AOUI l’eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.
Art. 8 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Verona. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso a cura della parte interessata, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R.
n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto dell’accordo.
Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Il presente atto, composto da n. 3 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx