Contract
DELIBERAZIONE N. 468 DEL 20/04/2021 | |
OGGETTO: ACCORDO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SA- PIENZA SULL'ATTIVITA' DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI TRASFERIMENTO TECNOLO- GICO. | |
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . | STRUTTURA PROPONENTE UOC A.A.G.G. e Legale Il Dirigente Responsabile Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € . | |
- Utilizzato: € . | |
- Residuo: € . | |
Autorizzazione n°: . | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | |
X’Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Proposta n° DL-252-2021 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 19/04/2021 | Data 16/04/2021 |
IL DIRETTORE SANITARIO Xxxxxx Xxxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 04/03/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxx Xxxxxxx data 04/03/2021 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - allegato pagine 9 accordo IFO/SAPIENZA attività scientifica |
Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato con delibera 1254 del 02.12.2020 ed integrato con delibera n.46 del 21.01.2021;
Premesso che l’art. 8 comma 5) del D.lgs. 288/2003, avente ad oggetto il riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, prevede la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità;
che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” svolge, per le proprie fi- nalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta forma- zione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legisla- zione vigente;
che è interesse degli IFO e della predetta Università avviare forme integrative di collaborazione sul piano della ricerca scientifica e delle attività traslaziona- li connesse ad esse, della didattica e dell’alta formazione sia a livello naziona- le che internazionale;
che le indicate attività di collaborazione possono investire ambiti di sviluppo di attività di ricerca in tutti i campi di comune interesse, cooperazione nella promozione e nell’avvio di nuovi corsi didattici, sviluppo di attività traslazio- nali congiunte;
Considerato che in data 12.02.2021 gli IFO e l’Università degli Studi di Roma “La Sapien- za” hanno sottoscritto un Accordo sull'Attività Didattica, Scientifica e di Tra- sferimento Tecnologico allo scopo di promuovere progetti comuni in materia di didattica, ricerca, innovazione scientifica e l’attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenute
congiuntamente di comune interesse, mettendo a disposizione materiali, at- trezzature, personale e risorse finanziarie;
Visto che per lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca sopracitata, gli IFO e l’Università possono stipulare appositi accordi attuativi e promuovere la valo- rizzazione dei risultati, il trasferimento tecnologico e l’innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
Rilevato che nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione gli IFO e l’Università si impegnano sinergicamente ad offrire il supporto nei se- guenti ambiti: svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali, xxxxxx xxxxxxxxx, dottorati di ricerca, scuole di specializza- zione, corsi di alta formazione e master; cofinanziamento di borse di dottorato e di assegni di ricerca; finanziamento di professori straordinari; cofinanzia- mento di programmi di ricerca svolti da dottorandi; messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni; organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali; accesso al personale dell’Università e degli IFO alle rispettive biblioteche; attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzione;
che è intenzione degli IFO e dell’Università promuovere forme di più stretta collaborazione nel campo della didattica, della ricerca e dell'assistenza anche attraverso l’utilizzo di professori di I e II fascia e di professori straordinari; l’interesse per le Parti di finanziare progetti di ricerca eventualmente anche attraverso l'istituzione di laboratori congiunti, rinviando ad eventuali ulteriori accordi attuativi che ne definiscano modalità di costituzione e finalità e che prevedano le procedure per l’eventuale brevettazione dei risultati della ricer- ca;
Ritenuto opportuno procedere al recepimento dell’Accordo di cui trattasi;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stre- gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- procedere al recepimento dell’Accordo sull'Attività Didattica, Scientifica e di Trasferi- mento Tecnologico tra gli IFO e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, secondo l’allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che l’Accordo in parola avrà la durata di tre anni decorrenti dal 12.02.2021.
La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deli- berazione.
Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;
In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del 23.11.2016.
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “ACCORDO TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA SULL'ATTIVITA' DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI TRASFERIMENTO TECNOLO-
GICO. ” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
ACCORDO SULL'ATTIVITA' DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TRA
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IRCCS Regina Xxxxx e San Gallicano, di seguito riportati come “IFO”, con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, PARTITA IVA 01033011006, CODICE FISCALE 02153140583 in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale DR. XXXXXXXXX XXXX XX XXXXX, nato a Roma il 02/05/1951, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede degli IFO
E
L’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxx CODICE FISCALE 80209930587 PARTITA IVA 02133771002, in persona del suo Legale
Rappresentante la Rettrice PROF.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXX, nato a Roma il 06/08/1962, elettivamente domiciliato presso la sede della Sapienza Università di Roma
(IFO e Università di seguito congiuntamente denominati Parti)
Premesso
1. che l’art. 8 comma 5) del D. Lgs 288/2003, avente ad oggetto il riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, prevede la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità;
2. che l’art. 8 del vigente Atto Aziendale degli IFO, approvato con delibera n. 232 del 14/04/2015, definisce come missione dell’IRCSS “l’integrazione, in un legame strategico, con la Regione Lazio, il Ministero della Salute, con gli altri Enti pubblici di ricerca e con altre strutture che operano negli specifici campi, in una logica di completamento di ruoli e di continuità assistenziale”;
3. che l’Università svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
4. che è interesse dell’Università e degli IFO avviare forme integrative di collaborazione sul piano della ricerca scientifica e delle attività traslazionali connesse ad esse, della didattica e dell’alta formazione sia a livello nazionale che internazionale;
5. che le indicate attività di collaborazione possono investire i seguenti ambiti:
- sviluppo di attività di ricerca in tutti i campi di comune interesse;
- cooperazione nella promozione e nell’avvio di nuovi corsi didattici;
- sviluppo di attività traslazionali congiunte, connesse con le attività di ricerca;
- attività di didattica nelle aree di comune interesse e competenza;
6. che l’Università e l’IFO, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, hanno obiettivi condivisi per favorire lo sviluppo di programmi nell’alta formazione e nella ricerca di eccellenza.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 Scopo dell'accordo
L’Università e gli IFO, nell'ambito delle attività di cui all'Allegato A, intendono instaurare rapporti di collaborazione, promuovendo iniziative e progetti comuni in materia di didattica e ricerca, innovazione scientifica e trasferimento tecnologico, con particolare attenzione alle tematiche di cui all'art. 3.
Le Parti, secondo le rispettive normative e per quanto di reciproca competenza, si impegnano a:
• promuovere attività di ricerca di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
• promuovere l’attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenute congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
• svolgere attività didattica, di ricerca, attraverso la stipula di appositi accordi attuativi e promuovere la valorizzazione dei risultati, il trasferimento tecnologico e l’innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale.
Art. 3 Didattica e Formazione
Nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione gli IFO e l’Università si impegnano sinergicamente ad offrire il supporto per attività quali:
a) svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali, xxxxxx xxxxxxxxx, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di alta formazione e master;
b) cofinanziamento di borse di dottorato e di assegni di ricerca;
c) finanziamento di professori straordinari secondo quanto previsto dalla Legge 230/2005;
d) cofinanziamento di programmi di ricerca svolti da dottorandi secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010;
e) messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne delle parti;
f) svolgimento di esercitazioni per gli studenti iscritti ai corsi di cui alla lettera a);
g) organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
h) organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
i) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l’Università e gli IFO aderiscono;
j) organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
k) organizzazione di testimonianze e di interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti sia dell’Università sia degli IFO;
l) accesso, al personale dell’Università e degli IFO alle rispettive biblioteche, con la possibilità di consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
m) attività di tirocinio e formazione regolate da apposite convenzione stipulate sulla base della legge 196/1997;
n) collaborazione del proprio personale scientifico nelle attività formative e di ricerca.
Nel caso di reclutamento di dottorandi le cui borse sono cofinanziate dagli IFO, l’Università si impegna a far svolgere l’attività formativa dei dottorandi presso le strutture degli IFO con tutoraggio da parte di idoneo personale degli IFO e/o dell’Università.
Le due Istituzioni esprimono la volontà di promuovere forme di più stretta collaborazione nel campo della didattica, della ricerca e dell'assistenza anche attraverso l’utilizzo di professori di I e II fascia e di professori straordinari su temi riportati nell’allegato B al presente atto, nei limiti dei poteri degli IFO, posti dalla normativa nazionale e regionale, e nelle forme consentite dal Protocollo d’Intesa di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00208 del 08/06/2016. In questo senso le due Istituzioni potranno procedere all’individuazione dei professori universitari di I e II fascia e i professori straordinari che potranno operare presso gli IFO secondo le modalità previste dall’eventuale accordo di cui all’art. 2, comma 4 del richiamato Protocollo di Intesa.
Art. 4
Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico
Le parti, partendo dalla comune valutazione che l’attività di ricerca scientifica costituisce elemento caratterizzante strategico, si impegnano a favorire la più stretta collaborazione ed integrazione in questo campo. Al fine di valorizzare la ricerca scientifica e ottimizzare i risultati, le Parti si impegnano, anche attraverso la costituzione di team di ricerca integrati e trasversali, a sviluppare programmi di ricerca comuni e/o a partecipare a progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali nonché a qualsiasi altra iniziativa congiunta che, tramite il potenziamento delle risorse, potrà portare a risultati di maggiore qualificazione.
Gli Enti si riservano di finanziare progetti di ricerca eventualmente anche attraverso l'istituzione di laboratori congiunti, rinviando ad eventuali ulteriori accordi attuativi che ne definiscano modalità di costituzione e finalità e che prevedano le procedure per l’eventuale brevettazione dei risultati della ricerca.
Al fine di favorire il trasferimento tecnologico, le Parti intendono sviluppare in partnership iniziative congiunte anche al fine dell’utilizzazione industriale dei prodotti della ricerca derivanti dalla comune collaborazione.
Articolo 5 Comitato di valutazione
È istituito un Comitato di valutazione di durata triennale, rinnovabile, composto da due rappresentanti dell’Università designati dal Rettore e due rappresentanti dell’Istituto designati dal Direttore Generale Il Comitato di valutazione dovrà annualmente elaborare una relazione riassuntiva delle attività svolte nel corso dell’anno da sottoporre al Rettore e al Direttore Generale dell’Istituto.
Art. 6 Efficacia dell'Accordo
Il presente Accordo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere risolto da una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Art. 7 Tutela della privacy
Gli IFO e l’Università si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso o detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, gli IFO e l’Università, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo.
Art. 8 Integrazioni e modifiche
Le parti firmatarie potranno modificare e/o integrare, di comune accordo con apposito atto scritto, le presenti disposizioni, tenuto conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.
Art. 9
Proprietà scientifica ed Intellettuale
Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e degli IFO, coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 10 Riservatezza
Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 11 Sicurezza
Il personale dell'Università comunque operante presso gli IFO e quello degli IFO comunque operante presso l’Università resta, ai fini giuridici, sotto la giurisdizione del proprio datore di lavoro con l’espresso obbligo per questi di provvedere, ove non compreso nelle coperture previdenziali ed assicurative proprie dello stato giuridico di ciascuna Parte, alla copertura di ogni rischio connesso alle attività specifiche, facendosi carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa del proprio personale, anche quello eventualmente non strutturato ed in formazione, per gli eventuali rischi derivanti dalla permanenza nei locali delle Parti ospitanti, manlevando queste ultime da qualsiasi responsabilità ed onere.
Il personale non strutturato ed in formazione opererà sotto stretto tutoraggio del responsabile strutturato di ogni singola ricerca scientifica e/o progetto come concordato tra le Parti.
Il personale delle Parti che opererà presso le sedi dell’altra Parte, per lo svolgimento delle citate attività di collaborazione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso. In particolare, gli stessi soggetti dovranno essere edotti dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.
Articolo 12 Controversie
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Articolo 13 Codice Etico
L’IFO e l’Università dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici, che sono resi disponibili a richiesta, ai cui principi etico- comportamentali si conformeranno nell’esecuzione del presente Accordo.
IFO inoltre prende atto che l’Università ha adottato un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Università stessa, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet di Ateneo.
Art. 14
Norma finale e di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Istituti Fisioterapici Ospitalieri Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxxxx Xxxx di Meana
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ALLEGATO A
TEMATICHE DI COLLABORAZIONE STRATEGICA
Le attività di cui all'Accordo sull'Attività Scientifica e Trasferimento Tecnologico verteranno sulle seguenti tematiche:
1. Genomica, proteomica e metabolomica dei tumori e malattie infiammatorie cronico recidivanti;
2. Bioinformatica e big data analysis;
3. Chimica farmaceutica e riposizionamento di farmaci;
4. Immunoterapia dei tumori e di patologie autoimmuni;
5. Bioingegneria, Nanotecnologie e Intelligenza Artificiale;
6. Medicina rigenerativa;
7. Ulteriori tematiche inerenti alle discipline di riconoscimento degli IRCCS.
ALLEGATO B
AREE DI COLLEGAMENTO TRA ASSISTENZA, DIDATTICA E RICERCA
La collaborazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo avverrà nelle seguenti aree:
1. Oncologia Medica;
2. Chirurgia Otorinolaringoiatrica;
3. Chirurgia Urologica;
4. Dermatologia;
5. Ulteriori aree di interesse reciproco in ambito clinico e chirurgico specialistico, previo parere della Regione Lazio.
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