ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI STRUTTURA AUTONOMA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI FIRENZE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Sommario
Articolo 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA 4
Requisiti obbligatori della piattaforma (software) 4
Infrastruttura tecnologica di dispiegamento 6
Articolo 2 – FASI, TEMPI, ELEMENTI DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO 8
Articolo 3 – PIANO DI PROGETTO DEFINITIVO 9
Articolo 4 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 10
Articolo 5 – SERVIZI DELLA FASE DI ESERCIZIO 10
Condizioni generali del servizio 10
Assistenza applicativa o supporto agli utenti 11
Forniture aggiuntive di manutenzione evolutiva (MEV) 15
Articolo 6 – PERSONALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE 15
Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
Articolo 8 – VERIFICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 17
Verifiche del DEC in corso di esecuzione 17
Stati di avanzamento ed emissione del relativo certificato di regolare esecuzione 17
SAL relativi alle annualità di esercizio 2023 e 2024 18
Articolo 9 – DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO 19
Articolo 10 – DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 19
Articolo 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 19
Articolo 12 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 19
Articolo 13 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 20
Articolo 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 20
Polizza a garanzia della rata di saldo 21
Articolo 15 – REQUISITI DEI FIDEIUSSORI 21
Xxxx di applicazione delle penali 22
Richiami in corso d’opera e casi di immediata applicazione di penali 23
Articolo 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 24
Tutela previdenziale e assicurativa 24
Verifica della regolarità del rapporto di lavoro 25
Articolo 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 25
Articolo 21 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
Articolo 22 – SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI, COTTIMI 26
Articolo 23 – REVISIONE PREZZI 27
Articolo 24 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 27
Articolo 25 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010 28
Articolo 26 – SPESE CONTRATTUALI 28
Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 28
Vengono qui definite in ordine alfabetico alcune abbreviazioni o sigle utilizzate nel seguito del presente capitolato, anche introdotte appositamente:
- AgID: Agenzia per l’Italia Digitale;
- Codice: Il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- CRE: Certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP;
- CSP: Cloud Service Provider;
- DEC: direttore dell'esecuzione del contratto;
- Decreto: Il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- Deliverable di progetto: componenti, moduli, specifiche implementazioni e, comunque, parti applicative che il fornitore deve produrre appositamente per personalizzare la piattaforma (sinonimi: sistema, applicazione), ovverosia adeguarla ai requisiti del presente capitolato;
- DSI: Direzione Sistemi Informativi del Comune di Firenze;
- DURC: documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS.
- IaaS: modalità di erogazione di servizi cloud Infrastructure as a Service;
- MAC: manutenzione adeguativa e correttiva;
- MEV: manutenzione evolutiva;
- PO: Posizione Organizzativa, unità organizzativa del Comune, subordinata a un dirigente;
- PPD: Piano di progetto definitivo;
- RUP: responsabile unico del procedimento;
- RGPD: regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, anche noto come regolamento generale sulla protezione dei dati personali o, con acronimo inglese, GDPR;
- SaaS: modalità di erogazione di servizi cloud Software as a Service;
- SACC: Struttura Autonoma del Consiglio Comunale di Firenze;
- SAL: stato avanzamento lavori (nello specifico, punto di verifica delle prestazioni);
- Sistema, piattaforma, applicazione: in questo contesto sinonimi che indicano il software oggetto della fornitura. Di volta in volta nel seguito è specificato se con tali termini si intende il software offerto inizialmente dal fornitore ovvero la sua versione finale, ovverosia quella personalizzata, cioè integrata dei deliverable di progetto;
- SLA: service level agreement, ital. accordo sui livelli di servizio.
Altre abbreviazioni e sigle, di uso corrente, sono altresì utilizzate nel seguito di questo capitolato.
Gli allegati al presente capitolato, contenenti raccomandazione e prescrizioni in ordine all’esecuzione della fornitura, sono i seguenti:
• “Allegato 1 - specifiche funzionali.pdf”: descrive le caratteristiche funzionali della piattaforma;
• “Allegato 2 - specifiche HW e SW attuale sistema di voto.pdf”: descrive le apparecchiature di sala presenti, nel caso in cui il fornitore abbia indicato in offerta tecnica che intende mantenere le dotazioni presenti;
• “Allegato 3 - Linee Guida attività tecniche.pdf”: descrive salienti aspetti tecnici di interesse, specifici del Comune di Firenze - DSI, cui fare riferimento in particolare riguardo a documentazione, gestione dei file di log applicativo e test in fase di sviluppo;
• “Allegato 4 - Linee guida interoperabilità interne.pdf”: fornisce indicazioni in merito all’interoperabilità del sistema con altri sistemi tramite API.
• “Allegato 5 - infrastruttura di dispiegamento.pdf”: contiene una descrizione dell’infrastruttura informatica che ospiterà il sistema oggetto di fornitura, nel caso di scelta dell’opzione dispiegamento in modalità IaaS.
Articolo 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Requisiti obbligatori della piattaforma (software)
L’oggetto della fornitura è una piattaforma (nel seguito anche sistema o applicazione) di gestione informatizzata delle sedute del Consiglio Comunale, nonché delle sedute delle commissioni consiliari. Le caratteristiche obbligatorie della piattaforma, attinenti alla produzione del verbale, alla parte gestionale e a quella documentale, sono descritte nell’Allegato 1 al presente capitolato.
Qui di seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, due caratteristiche fondamentali:
- La piattaforma deve consentire alla SACC di gestire le sedute sia in presenza (presso il Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio o le altre sedi deputate), sia da remoto, sia in modalità mista (ovverosia parte in remoto parte in presenza).
- Essa si deve interfacciare con il sistema Attico (gestione dei provvedimenti amministrativi dell’Ente e degli atti del Consiglio Comunale) attraverso l’implementazione di specifiche funzionalità di cooperazione applicativa.
Costituisce altresì requisito obbligatorio la conformità del sistema alle vigenti norme di legge, linee guida AgID, standard tecnici, anche interni all’ente, applicabili in materia di:
i. trattamento dei dati personali, per come normato dallo RGPD, con particolare riferimento ai principi di privacy by default e privacy by design;
ii. interoperabilità, secondo le regole contenute nelle linee guida emanate in attuazione dell’articolo 73 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Si vedano in proposito:
• “Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni”, adottate da AgID ai sensi della lettera b) comma 3-bis articolo 73 del CAD1, per come anche declinate dall’“Allegato 3 - Linee Guida attività tecniche.pdf”;
• “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici”, adottate da AgID ai sensi della lettera b) comma 3-bis articolo 73 e dell’articolo 51 del CAD2;
iii. formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, secondo le relative linee guida di AgID3;
iv. trasparenza, di cui al D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
v. accessibilità, di cui alla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004;
vi. sicurezza informatica, a proposito della quale è richiesta la conformità ai livelli minimi di sicurezza previsti per le pubbliche amministrazioni. Si rimanda altresì alle linee guida AgID per lo sviluppo di software sicuro4;
vii. qualità di prodotto e qualità nell’uso del software di cui allo standard ISO/IEC 25010.
Per quanto riguarda: l’autenticazione degli utenti dell’applicazione (esclusi quelli che dovranno essere riconosciuti de visu), aspetti inerenti all’interoperabilità, processi di rilascio e riuso, file di log applicativo, test in fase di sviluppo e distribuzione, varrà quanto sarà concordato con la DSI e definito nel PPD, ad ogni modo sulla base di quanto contenuto negli allegati 3 e 4.
Nel caso in cui la piattaforma offerta non consista in software sviluppato per conto di altre pubbliche amministrazioni e del cui riuso il fornitore si fa tramite, o software libero o a codice sorgente aperto, rispetto ai quali il fornitore eroga, in fase di avviamento, tutti i servizi necessari alla sua messa in esercizio presso l’ente, la piattaforma stessa è fornita in licenza d’uso illimitata, ovverosia senza limiti rispetto al numero di postazioni e utenti dell’ente che possono utilizzarla, e permanente, ovverosia non soggetta a limiti di tempo.
Ciò significa che, in caso di dispiegamento in cloud SaaS, al termine del contratto cessano – salvo rinnovo, comunque non automatico – i servizi di assistenza e manutenzione, nonché l’utilizzo del datacenter del CSP indicato in offerta dal fornitore, ma non cessa il diritto dell’ente all’utilizzo del sistema. L’ente avrà dunque, a fine contratto, il diritto di migrare gratuitamente e utilizzare la piattaforma su una propria infrastruttura tecnologica.
È ammessa la possibilità di utilizzare componenti software, middleware, framework e librerie prodotte da terze parti, integrate nel sistema stesso, nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
• Piena responsabilità della ditta aggiudicataria per quanto attiene il corretto funzionamento di tali componenti;
• Compresa nel prezzo della fornitura, la cessione all’ente della loro licenza d’uso, se prevista. Tale licenza d’uso sarà illimitata e permanente, rispettando numero e tipologia di utenze.
1 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxx/xxxxx_xxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xx.xxx
2
3 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxx/xxxxx_xxxxx_xxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx
4 xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxx-xx/xxxxx-xxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxx
N.B. Per tutte le componenti software, middleware, framework e librerie prodotte da terze parti, integrate nel o utilizzate dal sistema, che dovessero rivelarsi, successivamente all’aggiudicazione, indispensabili per assicurare una qualsiasi tra le funzionalità del sistema a regime, ma che non siano stati espressamente e preventivamente indicati come tali nell’offerta tecnica, i relativi costi, nonché quelli ricorrenti per la loro manutenzione, saranno a totale carico del fornitore.
Le apparecchiature di sala (telecamere, sistema digitale per conferenze, etc.) da fornire saranno quelle indicate nell’offerta tecnica del fornitore, che sceglierà una delle seguenti due opzioni, tra loro alternative:
A. Riutilizzo delle apparecchiature esistenti, ovverosia quelle descritte nell’Allegato 2. In tal caso l’appaltatore ne assicurerà il collegamento alla piattaforma e la piena funzionalità, eventualmente fornendo – compreso nel prezzo della fornitura – ogni componente di raccordo che si renda necessario a tale scopo.
B. Sostituzione delle apparecchiature attualmente presenti con apparecchiature nuove. In tal caso, esse dovranno essere fornite in quantità almeno pari alle prime ed avere almeno pari caratteristiche funzionali, prestazionali, di affidabilità e sicurezza. È prevista anche la possibilità di riutilizzo parziale delle apparecchiature esistenti.
In ogni caso (mantenimento apparecchiature esistenti vs. fornitura totale o parziale di nuove), la fornitura comprende l’assistenza e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature stesse per tutto il periodo di esercizio.
È compresa nella fornitura in oggetto, oltre ai servizi di cui al paragrafo precedente, l’erogazione dei seguenti:
1. Servizi professionali di personalizzazione, installazione, configurazione, formazione e supporto in fase di avviamento. Nello specifico, per personalizzazione si intende la produzione, rilascio, e supporto al test dei deliverable di progetto.
2. Servizi di supporto agli utenti, manutenzione ordinaria (MAC), gestione del sistema, manutenzione adeguativa ed eventuali MEV, in fase di esercizio.
Infrastruttura tecnologica di dispiegamento
L’infrastruttura finale di dispiegamento è quella indicata nell’offerta tecnica del fornitore. Per essa, come indicato in Lettera di invito, esistono due scenari possibili:
A. Dispiegamento su macchina virtuale collocata all’interno dell’infrastruttura sulla quale è dispiegata il sistema informativo comunale, ovverosia il datacenter dell’Amministrazione, e che consta di un private cloud presso il TiX di Regione Toscana. Si veda in proposito l’allegato 5. Entro breve verrà attuata la migrazione, mediante un’operazione di lift and shift, di tale datacenter verso il Sistema Cloud Toscana (SCT), che prevede l’erogazione di servizi cloud in modalità IaaS. Al termine di tale migrazione, lo scenario di dispiegamento di cui alla presente lettera A. è quello presso lo SCT.
B. Dispiegamento in cloud SaaS presso CSP certificato da AgID. In tal caso, i servizi cloud e le attività finalizzate a garantire continuità di servizio, sicurezza e adeguati prestazioni sono ricompresi nel servizio di cui all’art. 5, paragrafo “Gestione del sistema”.
In ogni caso è obbligatoria la predisposizione di un ambiente di stage, uno di test e uno di produzione, da tenere allineati. I primi due possono anche coincidere.
Con documentazione si intende sia la documentazione tecnica sia quella operativa del sistema.
La documentazione dovrà essere fornita in formato elettronico e dovrà includere, per quanto applicabile:
- Modello E-R di alto livello, corredato da una descrizione più fine della struttura e dello schema della base dati. Tale descrizione deve essere finalizzata a consentire al personale incaricato dall'amministrazione l'estrazione consapevole e lo sfruttamento ottimale dei dati contenuti negli archivi;
- Specifiche funzionali generali, di dettaglio ed implementative, inclusive della descrizione del modello dell’applicazione e dei flussi di lavoro (es. mediante impiego di diagrammi UML, quali Activity Diagram nella forma di swimlanes) e, comunque, dei documenti di analisi e di progetto elaborati nelle forme consuete dalla ditta aggiudicataria, ivi inclusa la documentazione inerente i casi di test;
- Documentazione, contestualizzata in base all’infrastruttura tecnologica di dispiegamento, relativa alle componenti hw e sw (middleware, etc.) costituenti o necessarie per la funzionalità della piattaforma, nonché la descrizione delle procedure di installazione da zero dell’intera piattaforma o di sue singoli componenti, di ripopolamento della base dati da archivi esterni e di ripristino da backup, ad uso degli utenti informatici o di tecnici ICT;
- Guida ad uso degli utenti amministratori (p. es. per l’attribuzione dei profili utente), inclusa l’illustrazione dei parametri di configurazione del sistema, delle modalità di modifica dei rispettivi valori e dei relativi effetti attesi sul sistema;
- Manuale ad uso degli utenti gestionali. Al fine di fornire le necessarie conoscenze sul sistema anche agli utenti non partecipanti alle attività addestrative (per esempio quelli che subentreranno nel tempo nell’esercizio dell’Applicazione), la ditta aggiudicataria fornirà un apposito video tutorial quale guida all'utilizzo del sistema. Inoltre, la guida sarà disponibile all'interno dell’applicazione, cioè integrata come aiuto in linea, preferibilmente sensibile al contesto, e producibile anche come manualistica cartacea;
- In caso di fornitura di nuove apparecchiature di sala, manuali tecnici e operativi ad esse relativi.
L’ente potrà riprodurre senza limiti la guida utente e pubblicarla sui propri siti interni, ferma restando la piena responsabilità del fornitore per quanto attiene la riproduzione di contenuti di terze parti.
La documentazione dovrà essere in lingua italiana, salvo i manuali sistemistici e tecnici dei sottosistemi o del middleware utilizzato che potranno essere in inglese.
Fa parte dei servizi di assistenza la produzione di documentazione aggiornata a ogni rilascio di modifiche e implementazioni significative della piattaforma.
Si applica altresì, per quanto non indicato nel presente paragrafo, quanto al par. 2.4 dell’Allegato 3.
Ai sensi dell’art. 69 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale) l’ente è titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per esso.
La presente clausola si applica alle parti appositamente sviluppate per l’ente committente, ovverosia ai cosiddetti deliverable di progetto. L’appaltatore si obbliga in tal caso a fornire all’ente, secondo le modalità concordate nel PPD, il codice sorgente di tali deliverable, completo della relativa documentazione. In tal caso la documentazione includerà anche la descrizione delle dipendenze funzionali e tecniche dalle componenti la cui proprietà intellettuale è del fornitore. Detto codice verrà rilasciato nel repertorio pubblico stabilito da AgID sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze.
Articolo 2 – FASI, TEMPI, ELEMENTI DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO
Le prestazioni dell'appalto sono suddivise in due fasi:
- la prima fase, detta di avviamento, consiste nell’esecuzione di tutte le attività necessarie a personalizzare, installare e configurare il sistema oggetto della fornitura, nonché quelle finalizzate all’addestramento operativo degli utenti. La fase di avviamento si conforma ai dettagli per essa stabiliti nel PPD.
- La seconda fase è detta di esercizio. In essa il fornitore erogherà i servizi di assistenza applicativa e MAC, e, eventualmente, le integrazioni applicative richieste come attività MEV. Anche tale fase si conforma ai dettagli applicabili, stabiliti nel PPD. I servizi specifici della fase di esercizio e le relative condizioni di operazione sono descritti più dettagliatamente al successivo art. 5.
La tempistica di massima del progetto è articolata come segue:
a) Predisposizione del PPD, di cui al successivo art. 3, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data della comunicazione della proposta di aggiudicazione.
b) Il tempo massimo per l’esecuzione delle attività della fase di avviamento è pari a 90 (novanta) giornate solari a decorrere dalla data di aggiudicazione, fatta salva l’eventuale proposta migliorativa avanzata dal fornitore in sede di offerta tecnica (parametro TPI_SUB); il rispetto di tale scadenza, in quanto obbligazione del fornitore, è soggetto a penali come disposto dall’art. 17 x.xx 1 del presente capitolato.
c) Una volta conclusa e verificata con esito positivo la fase di avviamento, avrà inizio quella di esercizio. Essa e il contratto stesso cesseranno, salvo proroghe disposte dal RUP, il 31/12/2024.
Eventuali proroghe (rinvio di una o più scadenze) possono essere decise dal committente, e comunicate per iscritto dal RUP all’appaltatore, in casi di particolare necessità o impedimento del committente stesso a eseguire attività di sua competenza necessarie ai fini dell’appalto.
Il contratto contiene come suoi elementi essenziali:
- il presente capitolato speciale d’appalto;
- gli allegati 1, 3 e 4; l’allegato 2 solo nel caso di riutilizzo delle apparecchiature di sala esistenti;
- il “Piano di progetto definitivo” (PPD) di cui all’art. 3;
- l’offerta del fornitore.
Tutto ciò nel rispetto delle norme del Codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del RGDP, del CCNL di settore e in generale della normativa nazionale e regionale di settore, nonché delle fonti regolamentari adottate in materia da questa stazione appaltante e che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Il corrispettivo complessivo della fornitura di cui al presente appalto è di € (euro) oltre
IVA nei termini di legge. Non si prevedono costi inerenti alla sicurezza sul lavoro (L. 81/2008).
Detto corrispettivo comprende il costo delle forniture e dei servizi elencati all’Art. 1, per come specificati e alle condizioni del presente capitolato e dei documenti in esso riferiti.
Articolo 3 – PIANO DI PROGETTO DEFINITIVO
Il “Piano di Progetto Definitivo” (nel seguito PPD) contiene il cronoprogramma della fornitura e dettagli importanti inerenti alle sue modalità di esecuzione.
Base per l’elaborazione del PPD è il “Piano di Progetto” presentato dal fornitore in sede di offerta tecnica, modificato e integrato in base alle indicazioni di dettaglio che verranno fornite dall’Ente e/o concordate con il fornitore nel corso di appositi incontri, da svolgersi entro i 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione della proposta di aggiudicazione. Il primo di tali incontri avrà luogo il giorno successivo a quello della proposta di aggiudicazione e in esso si stabilirà, tra l’altro, il calendario degli incontri successivi. Nell’ultimo incontro il PPD sarà sottoscritto da entrambe le Parti, nelle persone del RUP e del DEC per quanto riguarda l’Ente, e del referente commerciale e del capo-progetto per quanto riguarda il fornitore.
Nel PPD verranno precisate, senza variarne entità o natura, le modalità di prestazione dei servizi previsti dall’appalto, allo scopo di adeguarle alla struttura e alle caratteristiche dell’ente. In particolare, si definiranno:
a) gli orari di massima per eseguire certi interventi o determinati compiti (per es. quelli inerenti all’allineamento tra ambiente di test e ambiente di produzione), tenendo conto che – sempre per esigenze dell’ente – tali orari possono variare in corso di esecuzione dell’appalto;
b) precisazioni e affinamento di dettaglio dei requisiti dell’applicazione di cui all’Allegato 1;
c) più precisa definizione degli aspetti tecnici inerenti all’autenticazione, riguardo a: accesso tramite SPID, CIE o CNS; collegamento con l’Active Directory dell’ente; utilizzo del servizio di single sign-on per gli utenti applicativi; eventuale Multi-Factor Authentication;
d) più precisa definizione degli aspetti tecnici inerenti a: ciclo di rilascio, riuso, metodi di condivisione della documentazione, gestione dei file di log applicativo, test in fase di sviluppo, eventuale distribuzione tramite procedure automatiche: vale, a proposito dei punti appena elencati, quanto contenuto nell’allegato 3;
e) più precisa definizione degli aspetti tecnici inerenti all’interoperabilità, a proposito dei quali è da vedere l’allegato 4;
f) decisioni in merito al dispiegamento, nel caso in cui l’offerta del fornitore preveda il dispiegamento presso l’infrastruttura dell’ente: valgono in tal caso le indicazioni dell’allegato 5;
g) decisioni in merito ai valori dei parametri di configurazione e all’impostazione delle relative informazioni;
h) modalità di fornitura del codice sorgente, se dovuto, e della documentazione;
i) forniture e servizi complementari previsti in offerta relativamente alle apparecchiature di sala, nel caso non ne sia prevista la loro integrale sostituzione;
j) attività e richieste di altro genere del fornitore (esempi: in merito alla logistica, o all’accesso ai locali), necessarie per l’erogazione dei servizi, e che il fornitore in offerta ha previsto a carico all’ente, in quanto nell’esclusiva disponibilità di quest’ultimo;
k) suddivisione dell’importo complessivo della fornitura tra quota fornitura e quota servizi (vd. art. 9VOE della lettera di invito).
La definizione del PPD non deve dare né luogo né pretesto a richieste di variazione del prezzo aggiudicato della fornitura. Eventuali riserve del fornitore devono essere formulate per iscritto e allegate al PPD. Il RUP valuterà se accettarle e, eventualmente, considerarle come MEV da commissionare, se ricorrono le condizioni ed entro i limiti di cui all’art. 12.
Articolo 4 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipula del contratto è contestuale all’aggiudicazione, ovverosia ad esecutività della determinazione dirigenziale con la quale, preso atto del risultato della gara e della relativa proposta di aggiudicazione, si approva altresì il PPD. L’efficacia dell’aggiudicazione è condizionata, pertanto, non solo dalla verifica del possesso di tutti i requisiti, ma anche dalla sottoscrizione del PPD.
La stazione appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicataria, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di agire per il risarcimento del danno, qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta, anche in ordine agli adempimenti RGPD;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, D.P.R. 445/2000;
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;
f) mancato inizio del servizio da parte dell’impresa aggiudicataria, qualora esso non dipenda da cause di forza maggiore o non sia dovuto a ritardi degli adempimenti, previsti nel PPD, della stazione appaltante.
In tali casi la stazione appaltante avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.
Articolo 5 – SERVIZI DELLA FASE DI ESERCIZIO
Condizioni generali del servizio
i) L’erogazione del servizio è prevista tutti i giorni lavorativi dell’anno, con esclusione di una settimana estiva in concomitanza con le vacanze del Consiglio Comunale. Nella comunicazione del fermo il fornitore indica comunque un numero di telefono cellulare di un suo tecnico
reperibile.
ii) Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì con orario almeno 9 – 17, fatte salve le necessità di prolungamento dell’orario del servizio stesso nei giorni di svolgimento del Consiglio Comunale, che verranno comunicati, tramite ticket e con congruo preavviso, dagli utenti appositamente autorizzati dal RUP. Negli altri casi, gli orari degli interventi presso le sedi d’uso verranno preventivamente concordati con i referenti dell'ente. Vale l’eventuale proposta migliorativa avanzata dal fornitore in sede di offerta tecnica (parametro SLA_MIG_1).
iii) I referenti dell’ente, oltre alle operazioni di inserimento ticket disponibili agli utenti autorizzati, avranno la possibilità di consultare in lettura la totalità dei ticket inerenti al Comune di Firenze e potranno generare ed estrarre report significativi, atti sia a misurare il grado di efficienza e di efficacia del fornitore nel rispondere alle segnalazioni degli utenti, con ciò verificando il rispetto degli SLA, sia a monitorare il ricorso al servizio di assistenza da parte dell’utenza comunale.
iv) Gli specialisti del fornitore concorderanno le modalità di effettuazione con il personale incaricato dal RUP e opereranno preferibilmente tramite collegamento remoto in VPN ma, qualora necessario e in caso di urgenza, a giudizio insindacabile del DEC o del RUP (che ne daranno, per quanto possibile, congruo preavviso), l’intervento deve essere effettuato di presenza nelle sedi comunali, nel rispetto della normativa di sicurezza (non è tuttavia necessario il DUVRI, poiché non sussistono rischi di interferenza) e di prevenzione sanitaria.
v) L’installazione degli aggiornamenti del software, a qualunque titolo prodotti è a carico del fornitore e avverrà con le modalità specificate nell’allegato 3. In particolare, il fornitore si impegna a rilasciare e installare sempre deliverable opportunamente testati in beta-test dal suo personale, salvo diversamente stabilito dal DEC durante l’esecuzione del contratto. L’ente effettuerà comunque le verifiche contrattualmente previste.
Assistenza applicativa o supporto agli utenti
Il servizio consiste nell’attività di help desk, punto di accesso unificato per:
i. ottenere tutte le informazioni necessarie a supportare gli utenti nell’utilizzo della piattaforma e delle apparecchiature e nella fruizione dei servizi, secondo le modalità previste nei manuali d’uso;
ii. segnalare eventuali problemi;
iii. richiedere interventi manutentivi;
iv. richiedere prolungamenti dell’orario di erogazione dei servizi.
Il fornitore esegue una pluralità di compiti di assistenza applicativa e supporto agli utenti. Per l’espletamento del servizio vale quanto segue:
• I numeri telefonici aziendali dei tecnici individuati dal fornitore sono comunicati al RUP e al DEC, che potranno a loro volta, in caso di necessità, comunicarli ai propri collaboratori o ad utenti evoluti della piattaforma, previo avviso al fornitore.
• Gli utenti possono rivolgersi al fornitore tramite e-mail oppure apertura diretta di un ticket sul sistema di ticketing oppure, solo gli abilitati, chiamata telefonica negli orari contrattualmente definiti.
• Le richieste di prolungamento dell’orario di erogazione dei servizi vanno poste dal personale autorizzato dell’ente con un preavviso minimo di 24 ore solari.
• Il fornitore si impegna a garantire la presenza di suo personale presso le sedi d’uso, nelle giornate e negli orari richiesti, quando tale presenza sia motivatamente richiesta da un utente autorizzato. Il DEC è comunque l’unica figura preposta a decidere in ultima istanza: i) la priorità nel caso di più richieste concomitanti; ii) l’effettiva necessità di intervento, nel caso di richieste segnalate come sovrabbondanti dal fornitore.
• Per l'erogazione del servizio in questione, il fornitore si avvarrà del personale di cui all’art. 6, par. “Personale dell’appaltatore”. Detto personale dovrà rendersi reperibile durante gli orari di servizio contrattualmente definiti.
• Al termine dell’intervento gli incaricati del fornitore inseriranno la chiusura del ticket sul sistema eventualmente utilizzato (Mantis o GLPI), chiusura che sarà sottoposta a convalida da parte del personale preposto dell’ente. La nota di chiusura riporterà una descrizione sintetica ma significativa degli interventi effettuati.
Per manutenzione correttiva si intendono tutte le operazioni volte al mantenimento della continuità delle prestazioni di servizio del sistema, attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti di ogni suo eventuale difetto o malfunzionamento.
La manutenzione correttiva è normalmente innescata da una segnalazione (ticket) di impedimento all’esecuzione dell’applicazione o di una sua funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento o risultato del software applicativo e quello atteso, per esempio come output di dati, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente.
Il malfunzionamento potrebbe dunque riguardare un errore di esecuzione di una funzionalità, oppure un mancato raggiungimento di un obiettivo di performance riguardante la capacità o la disponibilità delle funzionalità applicative o di un obiettivo di risultato riguardante i dati attesi da una determinata elaborazione o la composizione di un documento che deve essere gestito tramite la piattaforma.
I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo, sono risolti dal servizio di manutenzione correttiva con la riparazione del codice sorgente.
Qualora per l’esecuzione dell’intervento sia stimata dal fornitore la necessità di un fermo del sistema informativo o di sua parte o funzionalità, è necessaria l’autorizzazione del DEC. In ogni caso le modalità di esecuzione devono essere concordate con il personale tecnico dell’ente. I tempi massimi di presa in carico, di risposta e di risoluzione sono indicati nella tabella sottostante, fatti salvi quelli risultanti dall’eventuale proposta migliorativa avanzata dal fornitore in sede di offerta tecnica (parametro SLA_MIG_2):
Tabella degli SLA
Tipologia | Tempo di presa in carico | Tempo di risposta |
1. L’intera applicazione è indisponibile agli utenti | 1 | 2 |
2. Funzionalità critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti | 4 | 8 |
3. Funzionalità non critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti | 8 | 16 |
4. Funzionalità non critiche dell’applicazione sono indisponibili, ma non c’è immediato impatto sull’operatività degli utenti | 12 | 48 |
5. Richiesta di assistenza generica o di chiarimenti | 16 | 48 |
I tempi di gestione della richiesta vengono così definiti:
o Presa in carico: è espressa in ore lavorative dal momento della richiesta (sottoposizione del ticket);
o Risposta: è espressa in ore lavorative dal momento della presa in carico (passaggio di stato del ticket) e consiste nella comunicazione all’ente di una diagnosi di massima ed una previsione del tempo necessario per la risoluzione del problema, che consisterà nell’individuazione del problema e nella relativa rimozione, salvo la dimostrazione, a carico dell’azienda, di oggettiva impossibilità di una sua risoluzione, a meno di non apportare significative modifiche, anche di carattere strutturale, alla piattaforma. Solo in quest’ultimo caso è ammessa la possibilità di suggerire una soluzione alternativa per aggirare il problema, che comunque dovrà essere temporanea.
Per i ticket di tipologia 1 e 2, la risoluzione del problema o l’applicazione di una patch temporanea dovrà avvenire entro al massimo due giorni solari (48 ore consecutive) decorrenti dalla comunicazione della diagnosi, fatta salva l’eventuale proposta migliorativa avanzata dal fornitore in sede di offerta tecnica (parametro MAN_COR).
Nel caso di malfunzionamenti le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma a errori tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (per esempio uso improprio delle funzioni, ecc.), il servizio di manutenzione correttiva dovrà comunque assicurare un valido supporto all’attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, la cui soluzione è demandata ad altre strutture.
Sono parte integrante della manutenzione correttiva le seguenti attività:
• rilascio della soluzione modificata negli ambienti di collaudo ed esercizio secondo le politiche di sicurezza definite dal committente;
• supporto alla verifica di conformità della manutenzione effettuata;
• contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta soluzione del malfunzionamento;
• ripristino basi dati difettate dall’errore.
A seguito di ogni attività di manutenzione correttiva, il fornitore è tenuto ad aggiornare la documentazione del sistema informativo e la lista oggetti software.
Il fornitore si obbliga alla costante ricerca della migliore efficienza possibile del sistema. Allo scopo di sostenerne la qualità e conservarne i livelli prestazionali, il fornitore dunque effettuerà il servizio di gestione sistemistica, per l'ottimizzazione e la messa a punto periodica delle prestazioni del sistema (c.d. “fine tuning”). Per gestione del sistema si intende, quindi, l'insieme organizzato di attività messe in atto dal fornitore per garantire preventivamente e proattivamente la continuità
operativa e la sicurezza, senza degradazione delle normali prestazioni e della disponibilità dell'applicazione nei confronti degli utenti.
Nel caso di erogazione dell’applicazione in cloud come SaaS (di cui all’ipotesi B. del paragrafo “Infrastruttura tecnologica di dispiegamento” dell’art. 1), sono comprese nel servizio in oggetto i servizi cloud e le attività finalizzate a garantire continuità di servizio, sicurezza e adeguate prestazioni: es. backup, disaster recovery, risorse hardware.
La ditta aggiudicataria curerà i seguenti aspetti, sempre sotto il controllo e la supervisione del personale tecnico dell'amministrazione e fornendogli rapporti e statistiche sull'andamento delle prestazioni rispettando una cadenza concordata:
• Monitoraggio del database dedicato/locale che ospita dati e documenti della piattaforma, le procedure e gli script di salvataggio dei dati ed i relativi ripristini.
• Cura della perfetta efficienza dei componenti, del middleware e del framework impiegati dall’applicazione, con applicazione dei relativi aggiornamenti.
• Verifica periodica dei programmi, dei moduli applicativi, delle relative modifiche e delle personalizzazioni, anche per quello che riguarda gli aspetti di sicurezza.
Nel caso in cui l’infrastruttura tecnologica di riferimento 'Amministrazione curerà invece i seguenti aspetti:
• Funzionamento a livello hardware e del sistema operativo dei server e degli altri apparati coinvolti, qualora l’infrastruttura tecnologica di dispiegamento sia nella disponibilità dell’ente.
• Quotidiana esecuzione dei backup del database e dei sistemi software coinvolti.
• Gestione degli utenti e relative autorizzazioni.
Prima di effettuare ogni intervento, l’aggiudicatario informerà il DEC e ne otterrà il parere favorevole.
Questo servizio comprende l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza della piattaforma all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo e al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente) e include, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
• adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base;
• adeguamenti necessari per innalzamento di versioni dei pacchetti software utilizzati;
• adeguamenti intesi all’introduzione di nuove modalità di gestione del sistema;
• adeguamenti a fronte di migrazioni di piattaforma, anche verso cloud in modalità SaaS, se già non previsto contrattualmente, o diverso gestore cloud, qualora l’ente decida di avvalersi di uno diverso da quello contrattualmente stabilito;
• modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alla piattaforma (ad esempio cambiamento di titoli sulle maschere, ecc.);
• ogni altra tipologia di intervento finalizzata a una migliore fruizione del software applicativo in esercizio;
• adeguamento delle tabelle di sistema.
Il fornitore dovrà garantire l’aggiornamento della piattaforma ogniqualvolta vengano rilasciati nuove release o pacchetti, ecc. garantendone il corretto funzionamento. A seguito dell’aggiornamento, l’amministrazione svolgerà sessioni di verifica ad hoc del sistema informativo.
Gli ambienti di stage/ test e produzione devono essere periodicamente allineati, con periodicità disposta dal DEC.
In ogni caso, prima dell’effettuazione di un intervento di manutenzione adeguativa è necessaria l’autorizzazione del DEC e le modalità di esecuzione devono essere concordate con il personale tecnico dell’ente.
Forniture aggiuntive di manutenzione evolutiva (MEV)
Si tratta in questo paragrafo della fornitura ad hoc di moduli software riguardanti parti e aspetti non presenti o non completamente sviluppati, ovvero modifiche importanti di uno o più parti del sistema.
Anche questi interventi possono essere richiesti esclusivamente dal RUP o dal DEC e le modalità di esecuzione concordate con il personale tecnico dell’amministrazione.
Il successivo art. 12 stabilisce i casi e i limiti entro i quali è possibile procedere a modifiche contrattuali, per l’esecuzione di MEV, senza necessità di svolgere una nuova procedura di affidamento.
Lo sviluppo di una richiesta di ulteriori prestazioni si articola nelle seguenti attività:
• Approfondimento dei requisiti utente e analisi di dettaglio. Al termine di questa attività, il fornitore comunica al RUP e al DEC la stima delle giornate lavorative ritenute necessarie. Il primo, sentito il DEC, decide se avallare o no l’esecuzione e tale numero di giornate lavorative. Se la valutazione è positiva, acquisisce l’offerta formale del fornitore e procede con la determinazione di affidamento.
Nel caso di risposta positiva del RUP:
• Realizzazione, per quanto possibile nel rispetto degli standard tecnici dell’Ente.
• Test e rilascio delle nuove funzionalità, compreso il supporto alla messa in esercizio.
• Supporto alle verifiche tecnico/funzionali, consistente in:
o predisposizione dell’ambiente di collaudo, di testing proceduralizzato e della relativa documentazione (definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del software di base, caricamento degli script di test ecc.) ed esecuzione dei test proceduralizzati;
o supporto alle attività di verifica e risoluzione tempestiva dei malfunzionamenti riscontrati;
o passaggio di conoscenza alle strutture preposte relativamente alle funzionalità nuove o modificate in seguito all’intervento.
• Redazione e/o aggiornamento della documentazione.
Articolo 6 – PERSONALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
Le figure di riferimento dell’ente nei confronti del fornitore sono di seguito identificate:
- Il RUP, designato dal committente ai sensi dell’art. 31 del Codice, nella persona del dirigente del
Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della DSI.
- Il DEC, designato dal committente ai sensi del Codice e, in particolare, in ottemperanza alle linee guida ANAC n. 3, art. 10 comma 2 lett. b., stante che la presente fornitura risulta particolarmente complessa sotto il profilo tecnologico, è il responsabile della PO “Progetti di innovazione del sistema informativo”, appartenente al Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche della DSI. Il DEC, nel suo agire, si conformerà alle disposizioni del Decreto (vd., in particolare, dall'art. 17 e seguenti del Decreto medesimo).
Il personale della predetta PO, oltre alle operazioni di inserimento ticket normalmente disponibili agli utenti, avrà la possibilità di consultare in lettura la totalità dei ticket inerenti il Comune di Firenze e potranno generare ed estrarre rapporti significativi, atti sia a misurare il grado di efficienza e di efficacia dell’Azienda nel rispondere alle segnalazioni degli utenti, con ciò verificando il rispetto degli SLA, sia a monitorare il ricorso al servizio di assistenza da parte dell’utenza comunale.
I dirigenti e i responsabili della SACC comunicano direttamente con il personale operativo del fornitore per lo svolgimento delle attività quotidiane in fase di esercizio, ma ogni richiesta onerosa deve essere autorizzata dal RUP; richieste non onerose, ma comunque di un certo impatto, possono essere autorizzate dal DEC.
Gli utenti autorizzati pongono le richieste attraverso il sistema di ticketing.
L’ente comunicherà tempestivamente al referente commerciale del fornitore ogni variazione in merito alle figure di riferimento.
Il referente commerciale è la figura cui si rapportano il RUP e il DEC per tutte le comunicazioni inerenti ai rapporti contrattuali e di natura non strettamente tecnico-operativa.
Il numero e la qualifica delle unità di personale da impiegare nei ruoli operativi nell’appalto sono indicati dal fornitore. Fra di essi vi è il capo-progetto. Le unità che, nei relativi curricula, fossero state indicate in forma anonima, dalla data di stipula del contratto dovranno essere identificate personalmente. L’ente gestirà i relativi dati personali nel pieno rispetto delle disposizioni dello RGPD e ai soli fini dell’esecuzione del contratto.
Ogni risorsa impiegata dovrà possedere, oltre agli eventuali titoli di studio specificati nei curricula, una specifica esperienza professionale nei settori del software applicativo, delle basi dati e della system integration.
Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP e al DEC della cessazione di ogni unità e a sostituirla nel più breve tempo possibile con una dalle caratteristiche analoghe. In caso di mancato adempimento si applicano le penali di cui all’articolo 17 comma 3.
Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Contestualmente alla stipula del contratto, il RUP, nella sua qualità di sub-titolare del trattamento dei dati personali gestiti dall’applicazione, nominerà il fornitore responsabile esterno del trattamento di tali dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). L’atto di nomina recherà le opportune istruzioni, da osservare scrupolosamente.
Prima della stipula, l’appaltatore darà indicazione dei nominativi e degli ambiti di operatività dei suoi tecnici che dovranno essere nominati, da parte del RUP / sub-titolare del trattamento, “Amministratori di sistema”, in ottemperanza al provvedimento del Garante Privacy “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27/11/2008.
Articolo 8 – VERIFICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Verifiche del DEC in corso di esecuzione
Nel corso dell’intera durata contrattuale il DEC eserciterà, ai sensi dell’art. 18 del Decreto, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. Il comma 2 dell’articolo 18 del Decreto specifica le attività di controllo del DEC, in ordine alle quali, e specificamente di quelle di cui alla lett. f) del comma, il DEC stesso si avvale delle strutture amministrative dell’ente per gli aspetti di loro specifica competenza. I controlli attinenti al profilo della lett. f) attengono a quanto segue:
- regolare impiego della manodopera, ivi inclusa la verifica della rispondenza del personale effettivamente impiegato dal fornitore a quanto indicato in sede di offerta;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del Decreto, il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Stati di avanzamento ed emissione del relativo certificato di regolare esecuzione
Tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il RUP, avvalendosi del DEC e dell’altro personale tecnico dell’ente, svolgerà i SAL (ovverosia sessioni di lavoro volte a certificare lo stato di avanzamento della fornitura), finalizzati (salvo accertamento contrario) all’emissione del CRE ai sensi dell’art. 102 co. 2 del Codice. Detti SAL avranno luogo al termine:
- della fase di avviamento, che si conclude dopo un numero di giornate lavorative al più pari al valore del parametro TPI_SUB contrattualmente stabilito;
- del primo anno solare di esercizio, che si conclude il 31/12/2023;
- del secondo anno di esercizio, che si conclude il 31/12/2024.
Essi verranno svolti con la compresenza del personale tecnico del fornitore e di quello dell’ente.
Apposito verbale terrà traccia dei controlli svolti. Ogni verbale è compilato dai tecnici dell’ente, sottoscritto dal RUP e, per presa visione, dal fornitore. In esito alla sottoscrizione di ciascun verbale, relativo al periodo contrattuale di volta in volta sottoposto a verifica di conformità, il RUP emetterà, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, il CRE, attestante che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
Per quanto concerne la fase di avviamento, il fornitore dà comunicazione di aver concluso le attività attinenti a tale fase. Il relativo SAL viene avviato entro due giorni dalla comunicazione e, in ogni caso e inderogabilmente, alla scadenza del numero di giornate lavorative, a decorrere dalla data dell’ordine, pari al valore del parametro TPI_SUB.
In questo SAL vengono verificate:
- la completezza e adeguatezza del sistema, implementato con le eventuali personalizzazioni, rispetto ai requisiti del presente capitolato e dei relativi allegati;
- completezza e adeguatezza della documentazione;
- la funzionalità delle apparecchiature di sala, siano esse state fornite ex novo oppure si riutilizzino quelle esistenti;
- qualità dei servizi di addestramento professionale e supporto all’avviamento erogati.
Se il SAL ha esito negativo, detta fase non si può considerare conclusa. Il RUP dispone la ripetizione del SAL per una data successiva, da stabilire sentito il fornitore. I SAL vengono eventualmente ripetuti in date successive, fino ad accertamento della conformità. A conformità finalmente accertata, si applica la penale di cui all’art. 16 x.xx 1 per i ritardi fino ad allora subiti, ovvero – se ricorre la casistica – si risolve il contratto ai sensi dell’art. 19.
SAL relativi alle annualità di esercizio 2023 e 2024
I SAL successivi sono da effettuarsi entro il 31 gennaio successivo alla fine di ciascuno dei due anni di esercizio contrattualmente stabiliti. Esse consisteranno nel controllo che il fornitore, durante il trascorso esercizio, si sia puntualmente attenuto alle pattuizioni contrattuali, con riguardo particolare agli SLA. In ogni caso, verranno verificati i seguenti aspetti, anche in riferimento, laddove applicabile, a quanto definito nel PPD:
a) efficienza nella ricezione e nella successiva gestione delle segnalazioni;
b) giorni complessivi di presenza presso le sedi di espletamento del servizio;
c) orari giornalieri di erogazione del servizio di assistenza applicativa, compresi gli eventuali prolungamenti di orario;
d) tempi di risoluzione nel caso di richieste di interventi di manutenzione correttiva, ivi incluse le richieste inerente a malfunzionamenti del servizio SaaS nel caso in cui sia stata attivata tale modalità;
e) tempestiva, corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione adeguativa;
f) rispetto dei requisiti specifici dei servizi di cui all’art. 5.
Il SAL consisterà, nello specifico, nei seguenti controlli:
a) esame del registro dei ticket dell’annualità precedente, con riscontro delle difformità nei tempi di presa in carico, risposta e risoluzione rispetto ai ticket stessi.
b) tutti gli altri aspetti – qualitativi e di altro genere – che non possono, singolarmente, essere oggetto di specifici e puntuali ticket, verranno desunti anche dalle comunicazioni del DEC inviate in corso di esecuzione del contratto, come stabilito al paragrafo “Verifiche del DEC in corso di esecuzione”.
Se i SAL hanno esito negativo, si applica la penale di cui all’art. 17 p.ti 2 o 3 del presente capitolato, per un importo massimo del 10% dell’importo della fornitura.
Articolo 9 – DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'ente per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Capitolato Speciale d'appalto – Allegati – PPD – Offerta del fornitore.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al RUP e al DEC.
Articolo 10 – DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore non ha obbligo di domicilio nel territorio comunale. I suoi tecnici, in caso di necessità, devono tuttavia poter raggiungere la sede indicata dal DEC o dal RUP nei casi di cui al punto iv) del par. “Condizioni generali del servizio” del precedente art. 5.
Articolo 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
Articolo 12 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall’appaltatore, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Il RUP può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 co. 1 del Codice, nei seguenti casi:
a) Scelta, ai sensi della lett. a) del comma sopracitato, di un CSP diverso da quello presso il quale, nel caso di dispiegamento in modalità SaaS, la piattaforma è contrattualmente attestata. La decisione, in tal caso, deve essere motivata da comprovate cause tecniche, economiche o di altro genere. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ripetuti malfunzionamenti del data-center del
CSP contrattualizzato, risparmi ottenibili nei collegamenti al data-center o nei canoni applicati dal nuovo CSP o migliori condizioni di servizio, di sicurezza o di natura tecnologica da esso applicate.
b) Ai sensi della lett. b) del sopracitato comma, per servizi supplementari, incluse le MEV, da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente maggiorazione dei costi.
c) Ai sensi della lett. c) del sopracitato comma, qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Articolo 13 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del Codice. Il DEC si conforma all’art. 23 del Decreto.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Articolo 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D. lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall’art 103 comma 5, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell’importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
Polizza a garanzia della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Articolo 15 – REQUISITI DEI FIDEIUSSORI
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
L’amministrazione procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui all’art. 8 del presente capitolato.
Il pagamento in favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. Il fornitore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.
Il corrispettivo pattuito verrà fatturato successivamente alla data di sottoscrizione del contratto ed erogato in diverse tranche con le modalità di seguito indicate:
a) 1/3 (un terzo) dell’importo contrattuale all’effettiva conclusione della fase di avviamento;
b) 1/3 (un terzo) alla verifica positiva dei servizi erogati nel primo anno di esercizio (2023);
c) 1/3 (un terzo) alla verifica positiva dei servizi erogati nel secondo anno di esercizio (2024).
Le fatture dovranno avere formato digitale, più precisamente un tracciato xml e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). A tal fine si comunica il codice univoco della scrivente Direzione: D9IDV3.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi del contratto, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. In relazione all’IVA, va inoltre riportata la dizione “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972”, così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment: in assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate.
Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, in generale, alle verifiche di legge.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs, 50/2016, il committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del C.R.E. e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.
Casi di applicazione delle penali
Le penali, in conformità a quanto indicato dal D.P.R. 207/2010 e dal Codice, saranno applicate nei seguenti casi:
1. Xxxxxxx non imputabile al committente rispetto ai tempi fissati dal contratto per quanto attiene alla fase di avviamento.
Atteso che:
• la data di conclusione prevista contrattualmente è calcolata in base alla seguente formula: data_conclusione = data_ordine + min (TPI_SUB, 100) + 2, dove l’ultimo addendo è per
tener conto dei 2 giorni intercorrenti dalla data_conclusione a quella di effettuazione del primo SAL;
• la data effettiva di conclusione (data_effettiva) è quella in cui il RUP, anche dopo la ripetizione di più SAL, verbalizza la conformità relativamente alla fase di avviamento;
il ritardo è dato dalla seguente formula: ritardo = data_effettiva – data_conclusione.
La penale equivale allo 1‰ del prezzo complessivo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. Mancato rispetto delle grandezze e degli elementi contrattuali per come rilevabile dall’esame dei ticket dell’anno precedente. Indipendentemente dall’entità dello scostamento in termini di maggior tempo impiegato per la presa in carico, risposta o risoluzione rispetto agli SLA di cui alla tabella dell’art. 5 paragrafo “Manutenzione correttiva”, si calcola uno scostamento. Ogni punto percentuale di scostamenti rispetto al numero totale di ticket sottoposti nell’anno in esame determina l’applicazione di una penale pari allo 0,1% del prezzo complessivo della fornitura.
3. A parte i casi particolari di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’art. 19, nei casi di carente o difforme erogazione delle prestazioni rispetto a quanto pattuito contrattualmente nonché mancato rispetto degli altri obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, sia segnalate dal DEC in ordine ai profili di controllo sottoposti alla sua valutazione (vd. art. 18 co. 2 del Decreto), sia rilevate indipendentemente dal RUP durante l’esecuzione del contratto. Sono inclusi in tali profili di valutazione il rispetto dei requisiti dei servizi di cui all’art. 5 e ogni altra prescrizione obbligatoria del presente capitolato e del PPD. Ogni carenza o difformità dà luogo all’applicazione di una penale la cui entità è stabilita dal RUP in misura variabile dallo 0,1 (zero virgola uno) all’1 percento del prezzo complessivo della fornitura, in base alla sua gravità e rilevanza.
I casi rilevati a seguito dello svolgimento dei SAL sono soggetti ad immediata applicazione della penale, calcolata con le modalità esposte ai precedenti punti da 1 a 3.
Richiami in corso d’opera e casi di immediata applicazione di penali
In corso di esecuzione del contratto, per quanto riguarda le casistiche dei punti 2 e 3, il RUP può inviare, qualora lo ritenga necessario anche sulla base di puntuale segnalazione del DEC, immediatamente (ovverosia senza attendere lo svolgimento del prossimo SAL), una comunicazione formale di richiamo all’azienda affidataria con l’indicazione delle criticità e carenze rilevate. Entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data del richiamo, l’azienda deve superare, laddove fattibile, tali criticità e carenze; o, altrimenti, predisporre un piano per il loro superamento, da sottoporre al RUP che stabilisce entro quando tale piano dovrà essere attuato, ivi compresa l’effettuazione dei relativi test. Superato tale termine, in presenza comunque di criticità e carenze, il RUP invierà una seconda comunicazione di richiamo ed applicherà contestualmente, per ogni giorno lavorativo trascorso dalla data da lui stabilita senza apprezzabili miglioramenti a riguardo delle situazioni segnalate, una penale dello 0,5% dell’importo dell’appalto, cumulativa su tutti gli elementi contestati.
In ogni caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili al fornitore, in grado di causare un danno grave e certo all’ente, quale l’impossibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale, verrà immediatamente applicata una penale giornaliera pari all’1% dell’importo dell’appalto, fino a risoluzione del problema riscontrato.
Al perdurare dei problemi oltre i 15 gg. dall’applicazione della penale, l’Ente potrà continuare ad applicare la penale stessa o procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che comunque, superato il limite del 10% dell’importo del canone, si procederà alla risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi di cui all’art. 19 del capitolato.
Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.
Articolo 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’appaltatore è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
L'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del SAL anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
In caso di ritardo della ditta appaltatrice nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del Codice, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore.
Tutela previdenziale e assicurativa
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’avvio delle prestazioni di cui al presente capitolato, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.
Verifica della regolarità del rapporto di lavoro
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
Articolo 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del Codice.
In tutti i casi di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del Codice.
Sono altresì cause di risoluzione:
1) L’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
2) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108 Codice). In caso di DURC negativo per due volte consecutive il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, propone la risoluzione del contratto dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108 del Codice);
3) Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108 del Codice);
4) Nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
5) Negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.
Nei casi di risoluzione di cui ai precedenti commi nn. 2) e 3) l’amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto, l’amministrazione pone a carico dell’appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i servizi ad altra impresa, salva la facoltà di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura originaria di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi.
Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
Per il calcolo del decimo dell’importo si applica il comma 2 dell’art. 109 del Codice.
Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si applica il comma 3 dell’art. 109 del Codice.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria trattativa, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Articolo 22 – SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI, COTTIMI
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del Codice, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’affidatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) Tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
b) All'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare o concedere in cottimo;
c) Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del Codice.
Il comma 3 dell’art. 105 citato elenca le categorie di servizi, che per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.
Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.
Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza, retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’affidatario ha l’obbligo di presentare bozza del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, salva la riduzione del termine a 15 giorni nel caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.00 euro.
Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvi i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice.
Articolo 23 – REVISIONE PREZZI
La revisione dei prezzi è motivatamente ammessa, in conformità con le previsioni in merito del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con l. 25 del 28 marzo 2022.
Articolo 24 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture e prestazioni di servizio oggetto dell’appalto e in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
È suo obbligo adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.
L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. L’amministrazione sarà esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti.
Articolo 25 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010
L’appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, “Piano straordinario contro le mafie”, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento.
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
L’appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Articolo 26 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari sono a carico dell’aggiudicatario.
Articolo 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie intendendosi Firenze.
È escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice.
Il dirigente e RUP Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx
XXXXXXXXX XXXXX
Comune di Firenze 02.11.2022
09:16:34
GMT+01:00