Regolamento Swiss Chambers’ Arbitration Institution (« SCAI ») che agisce quale autorità di nomina nelle procedure arbitrali UNCITRAL o nelle altre procedure ad hoc (“il Regolamento”)
Regolamento Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution (« SCAI ») che agisce quale autorità di nomina nelle procedure arbitrali UNCITRAL o nelle altre procedure ad hoc (“il Regolamento”)
1. Disposizioni generali
1.1 Quando indicato nella clausola d’arbitrato o a seguito di un accordo tra le parti, o da una decisione del Segretariato Generale della Corte permanente d’arbitrato dell’AIA o conformemente ad altri accordi, SCAI viene insignito del potere di nomina sulla base dell’accordo tra le parti e/o del Regolamento d’arbitrato UNCITRAL .
1.2 Il presente Regolamento viene applicato anche nei casi in cui un’autorità designata all’interno di SCAI1 o di una delle Camere di Commercio e dell’Industria che aderiscono alle Swiss Rules of International Arbitration2, viene designata quale autorità di nomina conformemente ad un accordo tra le parti o alla decisione del Segretariato Generale permanente della Corte d’arbitrato dell’AIA. Tutti i riferimenti a SCAI presenti in questo Regolamento includono l’insieme di queste autorità.
1.3 Quando SCAI viene autorizzato o designato ad agire in veste di autorità di nomina secondo gli articoli 1(1) e 1(2), la Corte arbitrale (la “Corte”) condurrà questa compito secondo il Regolamento interno3
1.4 Quando è sollecitata ad intervenire conformemente a questo Regolamento, la Corte procede se ritiene dimostrata l’esistenza di un accordo o di uno strumento che la autorizza a procedere in qualità di autorità di nomina e ad adempiere al servizio richiesto.
1.5 SCAI propone i servizi seguenti quando agisce in qualità di autorità di nomina:
- nomina degli arbitri (Art. 3);
- decisione in caso di richiesta di ricusa o revoca di un arbitro e nuova designazione (Art. 4);
- assistenza nella determinazione degli onorari degli arbitri, partecipazione alla verifica dei costi e delle spese, consigli circa il calcolo dei depositi e pagamenti intermedi (Art.5).
1.6 Se indicato nella clausola d’arbitrato, nell’accordo successivo tra le parti, o in altro modo, la Corte può, d’accordo con le parti, fornire altri servizi oltre a quelli specificatamente indicati in precedenza.
1.7 La motivazione delle decisioni della Corte sotto l'egida del presente Regolamento non verrà comunicata.
1 Il Presidente della Corte d’arbitrato, un membro del Segretariato della Corte d’arbitrato o un membro di comitato, o Direttore di SCAI
2 Attualmente le Camere di Commercio e dell’Industria di Basilea, Berna, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Zurigo
3 Il Regolamento è disponibile sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
2. Richiesta a SCAI di agire quale autorità di nomina
2.1 Nei casi previsti dall’Art. 1 del presente Regolamento, la parte che richiede che SCAI agisca quale autorità di nomina, deve notificare la propria richiesta (“Richiesta”) presso uno dei Segretariati della Corte d’arbitrato elencati nell’appendice A delle Swiss Rules of International Arbitration. Il Segretariato notificherà alla controparte o alle controparti la Richiesta con la relativa data di ricezione.
2.2 La Richiesta deve contenere tutte le informazioni che la parte richiedente ritiene utili al fine di permettere alla Corte di procedere alla nomina richiesta.
2.3 La Richiesta, completa degli allegati, è depositata in un numero di esemplari pari a quello delle altre controparti, più un esemplare per ogni arbitro e uno per il Segretariato. Al momento dell’inoltro della Richiesta, la parte richiedente deve allegare la conferma dell’avvenuto pagamento su uno dei conti pertinenti, tramite cheque o versamento, dell’emolumento di registrazione di CHF 4’500. Se la Richiesta è incompleta o se le copie o gli allegati non sono presentati in numero sufficiente, il Segretariato può invitare la parte richiedente a porvi rimedio entro un termine congruo. In caso di mancata ottemperanza del termine, il dossier viene archiviato senza pregiudizio in diritto per la parte richiedente di ripresentare successivamente la propria Richiesta.
3. Nomina degli arbitri
3.1 Quando SCAI agisce quale autorità di nomina di un arbitro unico o di un Presidente del Tribunale arbitrale, la Corte procede alla nomina seguendo il sistema di liste definito nel Regolamento d’arbitrato UNCITRAL, a meno che le parti non siano d’accordo di non applicare questa procedura o che l’autorità di nomina non decida nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento che l’uso del sistema di liste non convenga al caso in oggetto. Se procede alla nomina, la Corte deve fondarsi su elementi che garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro scelto e prendere in considerazione l'opportunità di nominare un arbitro di una nazionalità diversa da quella delle parti.
3.2 Quando procede a una nomina per conto di una parte inottemperante, la Corte può esercitare il suo potere di apprezzamento.
3.3 In caso di attori e/o di convenuti multipli, salvo accordo contrario, gli attori multipli, insieme, e/o i convenuti multipli insieme, nominano ciascuno un arbitro. In caso di difetto di una tale nomina congiunta e se tutte le parti sono nell’incapacità di accordarsi su un altro metodo di costituzione del Tribunale Arbitrale, la Corte, su domanda di una delle parti, procede alla costituzione del Tribunale arbitrale e nomina uno degli arbitri quale Presidente del Tribunale.
3.4 Quando nomina un arbitro in sostituzione, la Corte segue la procedura indicata nei paragrafi precedenti.
3.5 Prima della sua nomina l’arbitro designato firma una dichiarazione di accettazione e una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e segnala tutte le circostanze suscettibili di far sorgere legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza agli occhi delle parti.
4. Xxxxxx e altri motivi di sostituzione dell’arbitro
4.1 Quando una delle parti o un membro del Tribunale arbitrale presenta una domanda di ricusa o di revoca di un arbitro, la Corte si pronuncia unicamente dopo che il Segretariato ha dato all’arbitro in questione, alle altri parti e agli altri membri del Tribunale arbitrale, l’opportunità di presentare le proprie osservazioni in forma scritta entro un termine ragionevole. Queste osservazioni saranno trasmesse alle parti e agli arbitri prima di essere rese note alla Corte.
4.2 Al momento della nomina di un arbitro sostitutivo, la Corte segue la procedura di cui all'articolo 3, a meno che, su richiesta di una delle parti, la Corte decida, dopo aver dato l'opportunità alle parti e agli arbitri di esprimere le proprie osservazioni, e in circostanze eccezionali, di (a) nominare direttamente l'arbitro sostitutivo, oppure (b) dopo la fine dei dibattimenti, autorizza i restanti arbitri in carica a proseguire nell’arbitrato, emettendo ogni decisone o lodo.
5. Onorari e spese degli arbitri
5.1 Gli onorari e le spese del Tribunale arbitrale vengono calcolate e addebitate alle parti in base alle pertinenti disposizioni del regolamento o delle procedure applicabili. Gli onorari degli arbitri vengono fatturati nella valuta del conto di deposito aperto tra il Tribunale arbitrale e le parti.
5.2 Qualora gli onorari del Tribunale arbitrale debbano essere riferiti a un determinato schema tariffario, il tribunale arbitrale farà riferimento all’Appendice B delle Swiss Rules of International Arbitration in vigore alla data della richiesta d’arbitrato presentata dalla parte attrice.
5.3 Nei casi dove gli onorari del Tribunale arbitrale debbano essere determinati su base oraria, i medesimi saranno fissati in base a una tariffa oraria compresa tra CHF 300 e CHF 650. In casi eccezionali, la tariffa oraria potrà essere superiore a quanto indicato, a condizione che (i) gli onorari del Tribunale arbitrale siano fissati dalla Corte previa consultazione degli arbitri e (ii) le parti diano il loro esplicito accordo.
5.4 Per la determinazione dei costi del Tribunale arbitrale, il regolamento e le procedure applicabili vengono completate da quanto indicato nelle “linee guida” per gli arbitri di SCAI in vigore al momento della data d’inizio dell’arbitrato.
5.5 I costi possono essere soggetti all’IVA al tasso in vigore.
6. Costi di servizio
I costi amministrativi di SCAI per i servizi forniti secondo questo Regolamento, vengono calcolati discrezionalmente da SCAI in funzione dei servizi resi e del valore della controversia. Questi costi amministrativi sono da sommare al pagamento dell’emolumento di registrazione iniziale (non rimborsabile) e devono essere proporzionati ai servizi specificamente richiesti, non superando un importo massimo di CHF 10’000 per singolo servizio.
7. Esclusione di responsabilità
La Swiss Chamber’s Arbitration Institution, i membri del suo Consiglio d’Amministrazione e della sua direzione, i membri della Corte e del Segretariato, le singole camere e il loro personale, gli arbitri, non sono responsabili per atti od omissioni relativi ad servizio reso sotto l’egida di questo Regolamento, eccezion fatta dei casi in cui l’atto o l’omissione in questione siano attribuibili ad un illecito intenzionale o a grave negligenza.
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