CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.
xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxx (XX)
e
AZIENDA: con
sede legale nel comune di: Indirizzo:
Tel. e con sede operativa nel Comune di: indirizzo:
Fax. Indirizzo:
Cell. rappresentata da:
P.IVA C.F.
Associazioni di categoria di riferimento: email:
PREMESSO
✓ che il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 c.m.i. disciplina la gestione dei rifiuti stabilendo che la gestione degli stessi costituisce e attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e con- trolli efficaci;
✓ che in Provincia di Pordenone esiste una multiforme realtà, costituita da numerose aziende agricole ed artigiane terzisti , nella maggior parte dei casi di piccole dimensioni che producono rifiuti agricoli , anche pericolosi, pe i quali esiste un’oggettiva difficoltà nel provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, la quale, di converso, prevede agevolazioni e semplificazioni amministrative per le aziende i cui rifiuti vengono conferiti/avviati al servizio pubblico;
✓ che i rifiuti speciali, provenienti da attività agricole, nel rispetto della convenzione facente parte integrante del suddetto documento e della normativa vigente, possono essere temporaneamente depositati presso le sedi di produzione;
✓ che i rifiuti provenienti da attività agricole, in quanto rifiuti speciali (anche pericolosi), vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica (art. 184, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 152/2006 c.m.i.) e che i medesimi rifiuti possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione (art. 188 D.lgs. n. 152/2006 c.m.i.);
✓ che la normativa sui rifiuti (art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 c.m.i.) prevede modalità semplificate per i produttori di rifiuti agricoli nell’ipotesi di convenzionamento tra con il Gestore del servizio pubblico o di raccolta dei rifiuti urbani;
✓ che l’Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole sottoscritto in data dicembre 2004 tra Amministrazione provinciale, le aziende incaricate dello svolgimento dei servizi ambientali (raccolta rifiuti) e le Organizzazioni Professionali Agricole, prevede la costituzione di un servizio pubblico per la gestione dei rifiuti di provenienza agricola, precisando le connesse semplificazioni amministrative in tema di registro di carico e scarico e formulari;
✓ che, il servizio di che trattasi (gestione dei rifiuti agricoli) avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e sarà regolato da una convenzione specifica oltre che da una proposta economica che GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA sottoporrà a tutte le aziende interessate, il cui elenco, sarà messo a disposizione del comune di riferimento;
L’Utente, avvalendosi dei servizi di cui alla presente convenzione, è esonerato dall’obbligo del MUD limitatamente ai rifiuti rientranti nella presente convenzione e conferiti al Gestore del Servizio. Resta comunque l’obbligo dell’Utente alla tenuta di un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o detenuti. Qualora la produzione annua di rifiuti non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, la compilazione del registro può avvenire anche per tramite delle associazioni di categoria o loro società di servizi, mantenendo presso la propria sede copia dei dati trasmessi. Il Gestore del Servizio, come previsto dall’art. 189 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvederà a presentare il MUD pe i rifiuti conferitigli dall’Utente a seguito della presente convenzione.
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1) Oggetto della Convenzione
Oggetto della presente convenzione è il conferimento, da parte dell'Azienda sopraindicata a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA, gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani e assimilati nei comuni associati, dei rifiuti provenienti dalla propria attività agricola o agro-industriale per il loro smaltimento.
I rifiuti oggetto della presente convenzione vengono così classificati:
RIFIUTI NON PERICOLOSI
DESCRIZIONE | CODIFICA E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO |
-Nylon per ricopertura serre e pacciamatura -Reti per filari e/o antigrandine deteriorate -Tubi irrigazione, manichette -Spaghi in materiale plastico/nylon -Retine/film plastici per rotoballe | -020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) -020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) -020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) -020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) -020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
-Cassette non più riutilizzabili -Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, mangimi, ammendamenti, detergenti,… Conferiti privi di residui di rifiuti organici o inorganici | -150101 imballaggi in carta e cartone -150102 imballaggi in plastica -150103 imballaggi in legno -150104 imballaggi in metallo -150106 imballaggi in materiali misti -150102 imballaggi in polistirolo |
-Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della delibera secondo le procedure di cui alle disposizioni tecniche e procedurali di buona prassi emanate in data 29/10/04 dall’Assessore Regionale all’ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5 della LR n.17/2001 | -150101 imballaggi di carta e cartone -150102 imballaggi in plastica -150104 imballaggi in metallo -150106 imballaggi in materiali misti -150107 imballaggi in vetro |
-Rifiuti ferrosi | -020110 rifiuti metallici -170407 metalli misti -170405 rifiuti di ferro e acciaio |
-Pneumatici fuori uso di auto, anche con cerchio, camion e trattore -Pneumatici fuori uso di muletto e movimento terra | -160103 pneumatici fuori uso -160103 pneumatici fuori uso |
RIFIUTI PERICOLOSI
DESCRIZIONE | CODIFICA E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO |
-Contenitori di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche non sottoposti a lavaggio | -150110 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |
Art. 2) Modalità e costi di conferimento
L’azienda agricola si impegna a conferire i propri rifiuti secondo le modalità di cui alla presente convenzione:
⮚ Presso i punti di raccolta, nei luoghi e nei giorni come da calendario inviato annualmente.
Potranno essere conferiti i rifiuti agricoli classificati speciali e speciali pericolosi (anche i contenitori vuoti pericolosi di fitofarmaci se bonificati) purché nel limite massimo di 30 kg/lt per conferimento.
⮚ Servizio di raccolta a domicilio, per rifiuti speciali non pericolosi. Il servizio di raccolta va anticipatamente prenotato mediante chiamata al Call Center di (tel. 0000 000000 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00) comunicando contestualmente tipologie e quantità dei rifiuti da conferire.
Inoltre:
È cura dell’Utente rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06, Art. 183 in relazione al deposito temporaneo dei rifiuti. L’Utente stocca i rifiuti in gruppi ordinati e separati in una zona delimitata e, in caso di raccolta a domicilio, accessibile al transito degli automezzi di raccolta. I rifiuti devono essere stoccati in un luogo coperto, fatta eccezione per i teli, reti, manichette, tubi, cassette, pneumatici. I teli per la ricopertura delle serre, per le pacciamature e per i filari e le reti antigrandine devono essere puliti e confezionati in pacchi o in rotoli legati.
I rifiuti di origine veterinaria devono essere conferiti/consegnati in contenitori a norma, in cartone con sacco in plastica incollato pre-inserito e fascetta di chiusura, con marchio UN, mentre gli oggetti taglienti potenzialmente infetti (siringhe, aghi, lamine) devono essere conferiti in contenitori in plastica completamente inceneribili, con coperchio che ne permetta la chiusura provvisoria e definitiva a tenuta ermetica. Il contenitore in plastica per rifiuti taglienti deve essere inserito all’interno di quello in cartone dopo la chiusura definitiva. Tutti i rifiuti non citati ai punti precedenti, distinti per tipologia, devono essere confezionati in sacchi in plastica trasparenti a perdere, oppure in big bags.
È vietata, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. 152/06 , la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Gestore del Servizio non dovrà in nessun caso procedere alla raccolta di rifiuti così miscelati.
La quota annuale di iscrizione garantisce la possibilità di organizzare:
i ritiri presso il punto di raccolta fino a 30 Kg di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi (vedi lista) per ogni conferimento;
OPPURE
ritiri a domicilio di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi (vedi lista).
Si specifica inoltre quanto segue:
⮚ L’Utente può richiedere il servizio di ritiro a domicilio dei propri rifiuti agricoli, compatibilmente con le disponibilità del Gestore.
⮚ L’Utente che intende avvalersi del servizio domiciliare di raccolta si prenota presso il gestore, specificando natura, quantitativo presunto e codice CER del rifiuto che intende conferire.
⮚ E' onere dell’incaricato del servizio provvedere al caricamento dei rifiuti su automezzo appositamente autorizzato per la movimentazione e il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
⮚ All’atto del ritiro, l’incaricato del servizio provvederà a predisporre il formulario di trasporto, che dovrà essere debitamente sottoscritto dall’Utente, il quale ne assume la piena responsabilità; la prima copia sarà lasciata all’Utente stesso e la quarta gli sarà successivamente restituita nei tempi previsti dalla legge.
Si intende precisare che l’Utente è responsabile per i danni diretti e/o indiretti che potrebbero derivare a persone o
cose a causa del conferimento di rifiuti diversi da quelli descritti e/o dichiarati.
Art. 3) Differenziazione dei rifiuti e loro confezionamento
Per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti, il conferente deve aver cura di:
⮚ suddividere i rifiuti per tipologia, come da listino prezzi;
⮚ confezionare ciascuna tipologia di rifiuto con le modalità sopra descritte;
⮚ i sacchi di mangime/concime di carta/plastica possono essere conferiti legati fra loro con dello spago;
⮚ richiudere i sacchi con un legaccio o con un nastro isolante.
I contenitori con volume superiore o uguale a 20 litri possono essere conferiti tal quali purché chiusi.
I contenitori di fitofarmaci vuoti non bonificati (quindi pericolosi) devono essere insaccati, non serve che vengano distinti per tipologia materiale (carta mista a plastica e vetro) in quanto tutti appartenenti al CER 15 01 10*; ricordiamo che anche i sacchi contenenti mangimi trattati con veleni o antiparassitari sono rifiuti pericolosi.
I rifiuti possono anche essere confezionati in big bags, utilizzando i criteri di confezionamento già descritti.
Al momento del conferimento, la società verificherà la natura dei rifiuti e dopo averli pesati rilascerà attestazione di consegna.
Art. 4) Indennizzi
Nel caso in cui l’Azienda agricola convenzionata non si attenga a quanto disposto dalla presente convenzione, fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge, sono previsti i seguenti indennizzi:
⮚ se, dopo aver richiesto l’effettuazione del servizio a domicilio e stabilito il giorno e luogo dell’intervento, o si presenterà nessuno all’appuntamento, € 25,00 + IVA, oltre al costo per il diritto di chiamata;
⮚ se il conferimento non sarà effettuato come stabilito dalla presente convenzione, sia per quanto riguarda la suddivisione per tipologia e natura dei rifiuti nonché per il loro confezionamento, € 25,00 + IVA a mc;
⮚ se il quantitativo (in kg o volume) dichiarato all’atto della prenotazione del servizio a domicilio non corrisponde a quello effettivamente presente, € 25,00 + IVA verrà accettato un delta +/- 25%) oltre al costo previsto per il conferimento;
⮚ € 50,00 + IVA per ogni ora o frazione di ora oltre ai primi 20 minuti previsti per le operazioni di carico, pesatura e ricevuta/pagamento dedicata ai servizi supplementari (sgomberi, raccolta in più punti o in zona non accessibile ai mezzi di raccolta, altro).
Qualora, a seguito dei controlli e delle eventuali analisi a campione, tra i rifiuti dichiarati non pericolosi venissero riscontrati dei rifiuti pericolosi, la società si riserva la facoltà di non gestire il servizio.
Art. 5) oneri e obblighi amministrativi per l’azienda agricola:
L’impresa agricola è tenuta a:
⮚ conservare copia della presente convenzione per 5 anni;
⮚ conservare copia della documentazione rilasciata per l’esecuzione del servizio;
⮚ conservare fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi.
Art. 6) Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. s’informa che i dati relativi alle Aziende convenzionate, forniti a GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione in via cartacea, elettronica, etc.
Art. 7) Corrispettivi per il servizio
Per quanto attiene alle disposizioni economiche della presente Convenzione, si rimanda al listino prezzi di cui
all’Allegato .
La possibilità di usufruire del servizio è vincolata al pagamento anticipato della quota annuale.
Il gestore del servizio ha facoltà di sospendere l’efficacia della presente convenzione nel caso in cui l’utente non ottemperi al pagamento dei servizi entro la scadenza indicatagli.
Art. 8) Modalità di pagamento
Il pagamento della Quota annuale di adesione alla convenzione avverrà mediante versamento in contanti o bonifico
bancario all’atto della sottoscrizione e, successivamente, con cadenza annuale (entro il mese di marzo).
Il pagamento del costo di conferimento può avvenire mediante versamento in contanti o bonifico bancario.
BANCA | CODICE IBAN |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE | XX00X0000000000000000000000 |
BANCA POPOLARE FRIULADRIA | XX00X0000000000000000000000 |
Art. 9) Durata della Convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA e le singole Aziende agricole, per l’anno di sottoscrizione e, salvo disdetta da una delle parti o sopravvenute modifiche normative in materia, si intende tacitamente rinnovata anche se non viene versata la quota associativa annuale fino ad eventuale disdetta. Le aziende agricole potranno conferire i rifiuti come aziende convenzionate ed avvalersi delle agevolazioni previste, solo dopo il versamento della quota associativa annuale, che avrà valore dal giorno del pagamento sino al gennaio dell’anno successivo.
Data:
(azienda agricola) (Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A)