Contract
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020.
Disciplinare di gara CIG 772312083C
1
CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUPF84D18000360009
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
7.4 Indicazioni per iraggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 14
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 20 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 23
15.1 Domanda di partecipazione 24
15.2 Documento di gara unico europeo 25
15.3 Dichiarazioni integrativee documentazione a corredo 27
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 32
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 34
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 35
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 37
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 38
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 39
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 39
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 40
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 40
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 42
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 42
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 45
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 45
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020.
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 3741 del 7 dicembre 2018 ,questa Amministrazione (d’ora in poi anche DiSCo) ha deliberato di affidare il “SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è prevalentemente tutto il territorio della Regione Lazio.
CIG 772312083C
CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009
CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009
CUPF84D18000360009
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Determinazione a contrarre e relativi allegati (Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, Capitolato d’Xxxxx e Schema contratto);
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx- servizi/.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxxx.x.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx.x.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxx all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione in lotti dell’affidamento sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione. Nello specifico, un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti anche in termini di efficienza delle prestazioni oggetto della gara e di realizzazione unitario di un piano di comunicazione e diffusione unitaria del progetto “GENERAZIONI” e delle singole progettualità che lo compongono (Si veda in tal senso Parere dell’AVCP n. 73 del 10 aprile 2014);
Inoltre, la suddivisione in Lotti della gara non consentirebbe la fruizione di benefici derivanti da un’unica rendicontazione delle prestazioni che compongono il presente appalto
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Elenco attività | Importo complessivo delle prestazione per il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro (IVA esclusa) | Percentuale di incidenza delle singole prestazioni sul valore complessivo dell’Accordo Quadro | Tipo di prestazione |
1. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE | 1.803.278,69 € | 51,89% | PRINCIPALE |
2. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI | 907.976,37 € | 26,12% | SECONDARIA |
3.PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI (legate alle prestazioni di cui al punto 2) | 362.902,00 € | 10,44% | SECONDARIA |
4. SERVIZIO DI GRAFICA | 327.868,85 € | 9,43% | SECONDARIA |
5. SERVIZIO DI CATERING | 73.770,49 € | 2,12% | SECONDARIA |
TOTALE | 3.475.796,40 € |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.
L’appalto è finanziato con fondi FSE
Tutti gli ulteriori oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e previsti dalla normativa vigente verranno indicati in fase di attivazione dei singoli appalti specifici/ordinativi.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al il 31 luglio 2022.
4.2 OPZIONIE RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggettoper l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c)ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previstinei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alladelibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o attività analoghe.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari1 disponibili non inferiore ad € 3.475.796,40, IVA esclusa.
Il settore di attività è rappresentato dal quelle prestazioni oggetto del presente appalto o prestazioni analoghe.
Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza dei servizi di cui al presente affidamento.
Segnatamente, il requisito di fatturato viene richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio2:
1Vedasi Cons. Stato06.05.2014 n. 2306 del e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978 “[…] solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1°Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare”.
- servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto di importo complessivo minimo pari a €
3.475.796,40,XXX xxxxxxx.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;3
- in mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE4
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
Precisazioni5:
A) Qualora si volesse partecipare in forma singola in quanto l’operatore economico ha svolto un servizio similare a quello oggetto del presente appalto oppure qualora abbia eseguito appalti di servizi integrati o altre forme associate/analoghe/similari di prestazioni (che in ogni caso comprendano almeno 4 delle tipologie di servizi oggetto del presente appalto e nello specifico le seguenti prestazioni: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento ed organizzazione eventi; 3. Servizio di grafica; 4. Servizio di catering, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1, il requisito di carattere economico finanziario di cui al punto 7.2, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 7.3, dovranno essere correlati all’esperienza professionale acquisita come di seguito menzionata in maniera esemplificativa:
Esempio: nel caso l’operatore abbia gestito un contratto di “servizi integrati analoghi a quelli oggetto della gara (che si
2Vedasi Cons. Stato06.05.2014 n. 2306 del e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: “[…] mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria”.
3 Vedasi art. 9, comma 2 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”.
4 Vedasi art. 9 della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”.
5Le prescrizioni previste sul punto da presente disciplinare di gara attengono ad esempi di partecipazione alla presente procedura da parte degli operatori economici; tuttavia, gli stessi potranno partecipare con altre modalità costitutive in conformità alla normativa vigente di settore.
rammenta deve comprendere almeno 4 delle seguenti prestazioni facenti parte del presente appalto: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento ed organizzazione eventi; 3. Servizio di grafica; 4. Servizio di catering lo stesso concorrente dovrà possedere:
- iscrizione registro CCIAA in ciascuna delle attività del servizio integrato eseguito o altre forme associate/analoghe/similari di seguito menzionate: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento ed organizzazione eventi; 3. Servizio di grafica; 4. Servizio di catering;
- fatturato specifico di cui al punto 7.2 riferito all’esecuzione delle seguente prestazioni o prestazioni analoghe: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di allestimento ed organizzazione eventi; 3. Servizio di grafica; 4. Servizio di catering così come indicato nella sottostante tabella che sommati raggiungano il fattura di € 3.499.555,00:
Tab. n. 2
Elenco attività | FATTURATO SPECIFICO DEL TRIENNIO (IVA esclusa) |
1. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE | € 1.803.278,69 € |
2. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI6 (comprende anche la prestazione | € 1.270.878,37 |
3. SERVIZIO DI GRAFICA | € 327.868,85 € |
TOTALE | € 3.475.796,40 € |
- elencazione di cui al punto 7.3 dei seguenti servizi o servizi analoghi: 1. Servizio di comunicazione; 2. Servizio di organizzazione ed allestimento eventi; 3. Servizio di grafica; 4. Servizio di catering .
7.4 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
6 Il valore comprende la somma della prestazione n. 2 + la prestazione n. 3 della Tab. n. 1 dell’art. 3 del presente Capitolato in quanto prestazioni della stessa categoria merceologica.
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutricio da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett.
c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito nella prestazione principale deve essere posseduto dalla mandataria. Il fatturato specifico richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria in relazione alle prestazioni che intende eseguire. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Precisazioni:
Qualora, invece, intendano partecipare più operatori economici diversi per ciascuna prestazione facente parte del presente appalto (es. un operatore economico eseguirà il servizio di comunicazione, l’altro il servizio di allestimento eventi, etc.), i requisiti dovranno essere correlati all’incidenza di ciascuna prestazione in riferimento al valore complessivo dell’appalto come indicato nella Tab. n. 1 dell’art. 3 del presente Disciplinare:
In tal caso, in maniera esemplificativa, i requisiti di partecipazione saranno così individuati:
1. Es. Servizio di comunicazione o servizio analogo (incidenza del 51,89%sull’appalto complessivo di €3.475.796,40, IVA esclusa) (prestazione n. 1 della Tab. n. 1 dell’art. 3 del presente Disciplinare):
Il concorrente dovrà possedere;
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Comunicazione o servizio analogo;
- fatturato specifico di cui al punto 7.2 riferito all’esecuzione di contratti di Comunicazione o servizio analogo per la partecipazione alla presente procedura di €1.803.278,69, XXX xxxxxxx nel triennio;
- elencazione di servizi/prestazioni di cui al punto 7.3 riferito all’esecuzione di contratti di Comunicazione o servizio analogo;
2. Es. Servizio Allestimento ed organizzazione Eventi o servizio analogo (incidenza del 36,56% sull’appalto complessivo di €3.475.796,40, IVA esclusa) (prestazione n. 2 e 3 della Tab. n. 1 dell’art. 3 del presente Disciplinare):
Il concorrente dovrà possedere:
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Servizio di Allestimenti ed organizzazione eventi o servizio;
- fatturato specifico di cui al punto 7.2 riferito all’esecuzione di contratti di Servizi Allestimento ed organizzazione eventi o servizi analoghi per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di €1.270.878,37, XXX xxxxxxx nel triennio (prestazione n. 2 + 3 della Tab. n. 1 dell’art. 3 del presente Disciplinare);
- elencazione di servizi/prestazioni di cui al punto 7.3 riferito all’esecuzione di contratti di Servizi Allestimento ed organizzazione eventi o servizi analoghi;
3. Es. Servizio di Grafica o servizi analoghi (incidenza del 9,43% sull’appalto complessivo di €3.475.796,40, IVA esclusa) (prestazione n. 4 della Tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Disciplinare):
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Grafica o servizi analoghi;
- fatturato specifico di cui al punto 7.2 riferito all’esecuzione di contratti di Grafica o servizi analoghi per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di €327.868,85, IVA esclusa nel triennio;
- elencazione di servizi/prestazioni di cui al punto 7.3 riferito all’esecuzione di contratti diGrafica o servizi analoghi;
4. Es. Servizio di catering o servizio analogo (incidenza del 2,12% sull’appalto complessivo di €3.475.796,40, IVA esclusa) (prestazione n. 5 della Tab. n. 1 dell’art. 3 del presente Disciplinare):
Il concorrente dovrà possedere:
- iscrizione registro CCIAA nell’attività di Catering o servizi analoghi;
- fatturato specifico di cui al punto 7.2 riferito all’esecuzione di contratti di Catering o servizi analoghi per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere di €73.770,49, IVA esclusa nel triennio;
- elencazione di servizi/prestazioni di cui al punto 7.3 riferito all’esecuzione di contratti di Catering o servizi analoghi;
N.B. Si rammenta che gli operatori dovranno produrre una documentazione conforme alla prescrizioni sotto indicate avendo cura di far coincidere i requisiti di qualificazione di ciascun operatore economico con le prestazioni di esecuzione dei servizi/prestazioni (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).
N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell’All. 1, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. I CONCORRENTI, COME SOPRA INDICATO, PER ESSERE AMMESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, COMUNQUE, DOVRANNO QUALIFICARSI IN TUTTE LE PRESTAZIONI CHE LA COMPONGONO7.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
7Si veda sul punto anche l’art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento8.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3,al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in
8 Sulla necessarietà di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in giurisprudenza TAR Catania, n. 2338/2017.
Nelle specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: “In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta
l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest’ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423)”.
Mentre per quanto riguarda l’avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: “la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall’indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio”.
caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93del Codice, pari a € 69.515,92 [2% del valore complessivo dell’Accordo Quadro) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – Xxxxxx xxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 XXXX (XX)- CODICE IBAN: IT 46 P 00000 00000 000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conformeallo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovarelagaranziaai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..…. giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è richiesto il sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9delCodice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante (DiSCo), sita in Xxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/x nei seguenti orari:
GIORNI | ORARI |
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ | 08.30/13.30 - 14.30/17.00 |
VENERDI’ | 08.30/14.30 |
Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2019, esclusivamente all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx 00/X 00000 Xxxx
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG 772312083C “SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONI" (ED. 2018) - POR — FSE 2014/2020”.
Scadenza offerte: ore 12:00 del 14 gennaio 2019 Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allegacopia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b)del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
n.1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l’indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: “oppurenel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO9
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxxxxxxxxx quanto di seguito indicato.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
9 Sulla completezza delle dichiarazioni in merito ai requisiti generali e l’esclusione del concorrente si rinvia alla sentenza TAR Reggio Calabria 15 novembre 2018, n. 666 che recita espressamente che: “È evidente, pertanto, che colui che partecipa ad una gara per l’assegnazione di un appalto pubblico deve segnalare qualunque fatto anche solo ipoteticamente rilevante rispetto al giudizio di affidabilità che compete alla Stazione appaltante (TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 575 del 12 luglio 2018).
Ebbene, nel caso di specie, “la dichiarazione [della -OMISSIS-] risulta reticente, perché non fornisce un quadro completo della situazione dell’impresa concorrente in relazione agli accertamenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016” (in tal senso, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame in cui la stessa -OMISSIS- aveva omesso di dichiarare la sentenza di condanna a carico del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Tar Napoli, sentenze nn. 4676 e 4677/2018, non sospese da Cons. St., V, ordd. nn. 3897 e 3896 del 30 agosto 2018).
Tale “dichiarazione reticente” ha impedito alla Stazione appaltante di valutare l’incidenza di quella condanna sulla affidabilità ed integrità dell’impresa
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D,e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione«α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVEE DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (si veda All. 2);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/x si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
11. Si impegna in caso di aggiudicazione ad il servizio mediante l'istituzione di almeno una sede operativa nel territorio di competenza di Roma Capitale.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b)della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELLA BUSTA A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) DOVRÀ ESSERE PRODOTTA ALLA
STAZIONE APPALTANTE, A PENA D’ESCLUSIONE, ALL’INTERNO DELLA BUSTA “B” ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE APPOSITO SUPPORTO INFORMATICO NON TRASCRIVIBILE FIRMATA DIGITALMENTE DAL MEDESIMO SOGGETTO10.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene i seguenti documenti:
a) a pena di esclusione relazione tecnica dei servizi offerti;
b) CV europass (completo di firma per l’autorizzazione al trattamento dati secondo la normativa sulla privacy) delle figure professionali addette a ciascuna prestazione che compone la gara (soltanto delle figure professionali che compongono il Gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del Capitolato d’oneri) al fine di valutare il criterio di valutazione n. 4.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta in paragrafi riferiti specificatamente ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 del presente Disciplinare i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa.
La relazione tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta e dovrà:
- essere presentata in formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- essere contenuta entro le 30 (trenta);
- essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;
Le modalità con le quali la Commissione attribuirà il punteggio all’offerta tecnica è indicata nel successivo art. 17.2.
N.B. Nella Busta “B” il concorrente dovrà inserire necessariamente in allegato oltre alla relazione di cui sopra:
- CV euro pass (completo di firma per l’autorizzazione al trattamento dati secondo la normativa sulla privacy)delle figure professionali addette a ciascuna prestazione che compone la gara (soltanto delle figure professionali che compongono il Gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del Capitolato d’oneri) al fine di valutare il criterio di valutazione n. 4.
10La clausola di esclusione introdotta è correlata all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (si veda in tal senso anche la determinazione a contrarre).
N.B. Per il criterio sopra indicato l’assenza nella Busta B dei CV richiesti comporterà l’attribuzione di punti 0. L’incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell’ambito del criterio di valutazione.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta e firmata anche digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’OFFERTA QUALITATIVA (RELAZIONE + ALLEGATI) DOVRÀ ESSERE PRODOTTA ALLA STAZIONE APPALTANTE, A PENA D’ESCLUSIONE, ALL’INTERNO DELLA BUSTA “B” ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE APPOSITO SUPPORTO INFORMATICO NON TRASCRIVIBILE FIRMATA DIGITALMENTE DAL MEDESIMO SOGGETTO.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello All. 3 allegato al presente disciplinare e contenere i seguenti elementi:
a) All.3 del Disciplinare, composto dai seguenti punti:
-i prezzi offerti sulle singole prestazioni/attrezzature/figure professionali sugli importi posti a base di gara dall’Amministrazione nell’All. 3 del presente disciplinare;
- il ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i singoli ribassi offerti); Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
b) la stima complessiva dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
N.B. Sul ribasso complessivo offerto dal concorrente nell’All. 3 del Disciplinare di gara si applicherà la formula di cui al successivo art. 18 del presente Disciplinare per la valutazione dell’Offerta quantitativa.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato il lettere, prevarrà quest’ultimo (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cons. Stato AP 13 novembre 2015, n. 10
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento
X.X.Xxxxxxx presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d’asta) con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell’ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un’offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.
Nel citato allegato non potranno essere inseriti offerte unitarie in aumento, né offerte pari a 0.
N.B. Il concorrente dovrà quotare necessariamente ogni singolo prezzo che compone l’All. 3.
Qualora il concorrenti non quoti o quoti € 0 un prezzo di cui all’All. 3, si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali ed extra-contrattuali riferite a tali prezzi a proprie spese per tutto il periodo del presente Accordo Quadro.
Si precisa e si prescrive:
a) l’All. 3 del presente Disciplinare consente all’Amministrazione di quantificare le varie prestazioni da eseguire.
b) che i prezzi offerti nell’All. 3 del Disciplinare costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali ed extracontrattuali.
N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL’OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA ALLA STAZIONE APPALTANTE, A PENA D’ESCLUSIONE, ALL’INTERNO DELLA BUSTA “C” ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE APPOSITO SUPPORTO INFORMATICO NON TRASCRIVIBILE FIRMATA DIGITALMENTE DAL MEDESIMO SOGGETTO.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta economica | 25 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
N. | DESCRIZIONE | PESO | Criteri di valutazione | Sottopeso |
1 | Elementi di valutazione di natura qualitativa – OFFERTA TECNICA | 75 | 1. Struttura organizzativa dei servizi | 20 |
2. Realizzazione dei piani dettagliati di intervento e servizi migliorativi | 15 | |||
3. Metodologie volte alla verifica da parte della Stazione appaltante dell’andamento delle prestazioni | 15 | |||
4. Qualificazione del personale11 | 15 | |||
5. Sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione degli stakeholders e della committenza | 5 | |||
6. Trasferimento competenze | 5 | |||
2 | Elemento di valutazione di natura quantitativa – OFFERTA ECONOMICA | 25 | 25 |
Sono ammesse proposte migliorative e non varianti.
Le offerte tecniche verranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali:
Criterio 1 – Struttura organizzativa dei servizi: sarà considerata come migliore soluzione quella volta allo sviluppo di un adeguato modello organizzativo che garantisca l’efficiente erogazione di tutte le prestazioni e che tenga conto delle strategie tecnico-organizzative messe in atto al fine di assicurare l’analisi del contesto di riferimento, della definizione degli obiettivi del committente (in riferimento alle
11Per il criterio sopra indicato l’assenza nella Busta B dei CV richiesti comporterà l’attribuzione di punti 0. L’incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell’ambito del criterio di valutazione.
viarie progettualità che compongono il Progetto Generazioni II12) e della gestione delle situazioni straordinarie e di emergenza.
Criterio 2 – Realizzazione dei piani dettagliati di intervento e servizi migliorativi: sarà considerata come migliore soluzione quella volta alla redazione e strutturazione di piani dettagliati delle attività richieste dal committente che agevoli la comprensione e velocizzi la condivisione con la committenza stessa e che comprenda servizi migliorativi a spese dell’appaltatore in rapporto alla finalità ed agli obiettivi della Stazione appaltante anche con riferimento al Progetto Generazioni II. Sarà premiata inoltre la capacità di pianificazione e progettazione degli interventi anche con riferimento all’individuazione delle priorità di intervento e di realizzazione che tengano conto della promozione sui circuiti specializzati regionali e nazionali, prevedendo, anche il coinvolgimento di realtà imprenditoriali specializzate utili alla promozione delle varie progettualità realizzate dal Committente (Piano Generazioni II).
Criterio 3 – Metodologie volte alla verifica da parte della Stazione appaltante dell’andamento delle prestazioni: sarà considerata come migliore le soluzioni in termini di chiarezza, esaustività e innovatività della proposta metodologica rispetto ai bisogni dell'Amministrazione anche in termini di capacità di comprensione delle esigenze della committenza, oltre che di continua verifica, monitoraggio (anche in termini di reportistica, trasmissione dati di controllo, rendicontazione in fase di controllo esterno) e riprogrammazione dei servizi.
Criterio 4 – Qualificazione del personale: sarà attribuito il punteggio sulla base della qualità e professionalità delle professionalità impegnate (soltanto delle figure professionali che compongono il Gruppo di lavoro di cui all’art. 5 del Capitolato d’oneri) e preposte a ciascuna prestazione di cui si compone l’appalto indicando anche l’esperienza specifica pregressa e gli anni di anzianità di ogni addetto nell’ambito oggetto della gara con l’indicazione del Capo Progetto. Sarà altresì attribuito punteggio alle proposte organizzative mirate a garantire maggiore efficacia e efficienza e coordinamento dei gruppi di lavoro e flessibilità nell’erogazione dei servizi.
Criterio 5 – Sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione degli stakeholder e della committenza: sarà considerata come migliore proposta quella che consente lo sviluppo di metodologie periodiche ed utilizzi idonea strumentazione per il monitoraggio della soddisfazione degli stakeholder a cui sono rivolti gli interventi ed della committenza e che preveda la promozione mediante la gestione di canali di comunicazione anche informatici/web, etc. degli interventi realizzati.
Criterio 6 – Trasferimento di competenze: sarà considerata come migliore proposta quella che mette in evidenza la capacità e le tecniche/soluzioni al fine di consentire il trasferimento efficace delle competenze/conoscenze e la creazione di specifico knowhow nel settore oggetto dell’appalto nei confronti della committenza.
12 Si veda in tal senso il Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 facente parte integrale della presente gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55 del punteggio tecnico complessivo.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo sulla base del metodo il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara13.
L’attribuzione dei coefficienti attraverso il metodo del conforto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri di seguito indicati.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | G…. | N | |
A | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AN |
B | BC | BD | BE | BF | BG | BN | |
C | CD | CE | CF | CG | CN | ||
D | DE | DF | DG | DN | |||
E | EF | EG | EN | ||||
F | FG | FN |
13 Vedasi paragrafo V delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
N –1 | …. |
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:
si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica(punti 25), è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “bilineare”:
Ci | (per Ai <= A soglia) | = | X (Ai / A soglia) |
Ci | (per Ai > A soglia) | = | X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] |
dove: | ||
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo |
Ai | = | ribasso percentuale del concorrente i-esimo |
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore14
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a) = ∑ n [Wi * V (a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑ n = sommatoria
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28 gennaio 2019, alle ore 12:00 presso LAZIODISU, via Xxxxxx xx Xxxxxx, 24/b – 00000 XXXX e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxxxxxx/.
Il RUP e/o apposito ufficio-servizio a ciò deputato procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente RUP e/o apposito ufficio-servizio procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto14;
14 Vedasi paragrafo VI punto 1 delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx n. 1005, del 21 settembre 2016 e Aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio
n. 424 del 2 maggio 2018.
c) verificare il possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante documentazione comprovante acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all’adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC) (si veda l’art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi). La verifica ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con le modalità sotto elencate dovrà estendersi anche agli eventuali ausiliari in caso che il concorrente intende avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dello stesso.
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) proporre l’adozione del il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016[tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice(che legittima, salvo diversa disciplina, il rinvio al “Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture” approvato con decreto commissariale n. 24 del 16 giugno 2016 a cui si rinvia per relationem), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.].
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice (qualora ci siano variazioni rispetto al medesimi requisiti rispetto alla fase temporale di ammissione/esclusione dei concorrenti alla presente procedura).
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo delle spese di pubblicazione è pari a € 3.002,60. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.