MANDATO NELL’INGEGNERIA CIVILE
Sezione della logistica Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0 0000 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx Dipartimento delle finanze e dell'economia Divisione delle risorse
Aggiunte e modifiche al regolamento per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile SIA 103 (2003)
MANDATO NELL’INGEGNERIA CIVILE
File: Aggiunte e modifiche SIA 103(2003).docx Versione: 2020
Art. 1 Condizioni generali contrattuali
L’art. 1 del Regolamento SIA 103 (2003) viene interamente sostituito come segue:
1.1 Obblighi dell’ingegnere
1.1.1 Obblighi di diligenza
L’ingegnere tutela gli interessi del committente secondo scienza e coscienza, in particolare per quanto concerne il raggiungimento dei suoi obiettivi, e fornisce le prestazioni convenute contrattualmente, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute della sua professione.
1.1.2 Obbligo di fedeltà
L'ingegnere non deve accettare alcun vantaggio personale da terzi, quali imprese e fornitori. Egli considera confidenziali le cognizioni derivanti dall'adempimento del mandato e non le utilizza a scapito del committente.
1.1.3 Rappresentanza del committente
1.1.3.1 Il contratto determina il contenuto e i limiti delle facoltà di rappresentanza dell’ingegnere.
1.1.3.2 In caso di dubbio l’ingegnere deve richiedere istruzioni al committente per iniziative di natura giuridico- commerciale e per disposizioni essenziali su scadenze, qualità e costi.
1.1.3.3 L'ingegnere rappresenta di diritto il committente verso terzi, come autorità, imprese, fornitori e altri incaricati, presupposto che si tratti di attività legate direttamente all'adempimento del suo mandato. Tutte le contestazioni scritte e orali devono essere inoltrate immediatamente al committente, in forma scritta.
1.1.3.4 L'ingegnere è autorizzato e obbligato, in casi urgenti anche senza doversi procurare il consenso del committente, ad adottare risp. ordinare tutti i provvedimenti atti a prevenire danni e rischi.
1.1.4 Disposizioni delle autorità.
Disposizioni delle autorità contenenti decisioni negative o direttive e condizioni restrittive devono essere notificate immediatamente al committente, affinché gli sia garantita la possibilità di ricorrere ai mezzi legali.
1.1.5 Obbligo di diffida
L'ingegnere deve rendere attento il committente sulle conseguenze delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi, e diffidarlo dal prendere disposizioni e formulare richieste inadeguate.
Si consiglia di redigere la diffida in forma scritta.
Se malgrado la diffida il committente si ostina a non voler rispettare le regole di sicurezza, l’ingegnere può deporre il proprio mandato per escludere una sua responsabilità anche nei confronti del committente a causa di disdetta a tempo indebito.
1.1.6 Rendiconto
Su richiesta, l'ingegnere presenta in qualsiasi momento il rendiconto della propria gestione e mette a disposizione del committente tutti i documenti richiesti.
1.1.7 Consegna e conservazione dei documenti
La documentazione in originale rimane di proprietà dell'ingegnere. Egli deve conservarli per dieci anni dalla fine del mandato come originali o in altra forma che si presti all'utilizzazione.
L’ingegnere consegnerà tutta la documentazione richiesta (Elenco del contenuto del dossier della costruzione) conformemente alle Direttive per la fornitura dei dati CAD stabilite dal mandante.
1.1.8 Modifica dei piani
L’ingegnere non è autorizzato ad apportare modifiche ai progetti e ai piani (di massima, definitivi e esecutivi) accettati dal mandante salvo autorizzazione scritta di quest’ultimo. Eventuali richieste di modifica, da parte di artigiani o altri mandatari, che dovessero giungere al progettista sono da notificare immediatamente al mandante il quale valuterà se autorizzare (per iscritto) il progettista a procedere come da proposta di modifica. I costi e le spese derivanti dalla mancata osservanza della presente disposizione rimarranno interamente a carico dell’ingegnere.
1.2. Diritti dell'ingegnere
1.2.1 Diritti d'autore
All'ingegnere spettano i diritti d'autore sulla propria opera riservati gli articoli seguenti. Sono considerati opere anche progetti e parti di opere, nella misura in cui si tratti di creazioni intellettuali a carattere individuale. L’ingegnere è tenuto a consegnare una copia dei piani nei formati richiesti dal committente. La documentazione diventa di proprietà del committente.
1.2.2 Pubblicazioni
L'ingegnere può pubblicare le proprie opere con il permesso scritto del committente. Egli ha inoltre il diritto di figurare come autore dell'opera in pubblicazioni effettuate dal committente o da terzi.
1.2.3 Ricorso a terzi
L’ingegnere è autorizzato, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, a ricorrere a terzi a proprie spese.
I terzi non potranno vantare alcun diritto nei confronti del committente. Il committente che dovesse ricevere pretese di pagamento da parte di terzi coinvolti dall’ingegnere potrà sospendere il versamento degli acconti rispettivamente del saldo della remunerazione dell’ingegnere e procedere come al § 1.3.2 delle presenti deroghe. Ogni e qualsiasi diritto rimane riservato.
1.2.4 Modalità di pagamento
L’ingegnere ha diritto a degli acconti. La richiesta di acconti regolarmente redatta e accompagnata da una distinta dettagliata e completa delle prestazioni fornite, deve essere intestata ed indirizzata al committente.
Per la fase 1 “Pianificazione strategica”, per la fase 2 “Studi preliminari”, per la fase 3 “Progettazione” e per la fase 4 “Appalto” l’ammontare degli acconti corrisponde al massimo al 90% delle prestazioni fornite dall’ingegnere secondo contratto.
Per la fase 5 “Realizzazione” e per la fase 6 “Gestione”, l’ingegnere avrà diritto al 90% delle prestazioni fornite personalmente ed proporzionalmente allo stadio d’avanzamento dei lavori. Il committente si riserva il diritto di richiedere ogni e qualsiasi documento giustificativo relativo allo stato d’avanzamento dei lavori.
Il saldo finale della fattura diventa esigibile solo dopo il collaudo definitivo, dopo accettazione dell’opera da parte del committente e dopo che si sia proceduto all’istruzione dei fruitori della stessa.
Il saldo finale della fattura diventa esigibile solo dopo che avrà avuto luogo il collaudo definitivo e la consegna dell’opera o di parti di essa relativamente agli impianti specialistici e si sia proceduto all’istruzione dei fruitori dell’opera. Le parti possono convenire altrimenti.
Il pagamento dell’onorario per la direzione, l’organizzazione e la sorveglianza dell’eliminazione dei difetti giunge a scadenza al termine del periodo di garanzia in base alla Norma SIA 118 se l’ingegnere ha svolto le prestazioni affidategli. Al posto della ritenuta, l’ingegnere è autorizzato a produrre una garanzia o una fideiussione solidale di una banca o di una compagnia d’assicurazione rinomata.
1.3. Diritti del committente
1.3.1 Istruzioni
Il committente è autorizzato a impartire istruzioni all'ingegnere. Se il committente persiste, nel caso in cui queste vengono diffidate, se ne assume personalmente le conseguenze.
1.3.2 Pagamenti a terzi consultati.
Il committente non è tenuto ad informare l’ingegnere in merito ad eventuali pagamenti effettuati direttamente a terzi.
1.3.3 Prevenzione e riduzione dei danni
Il committente adotta per tempo tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili atti a impedire l’insorgenza o l’aggravamento di un danno. Se eccezionalmente egli notifica i difetti riscontrati direttamente a uno o più impresari o fornitori, lo deve comunicare subito per iscritto all’ingegnere.
1.3.4 Copie dei risultati del lavoro
Il committente è autorizzato a riprodurre i risultati del lavoro che l'ingegnere si è impegnato ad eseguire senza versargli alcun compenso. Il committente è autorizzato a riprodurre a proprie spese i documenti.
1.3.5 Utilizzazione dei risultati del lavoro dell'ingegnere
Con il pagamento dell'onorario, il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell’ingegnere per lo scopo convenuto o per scopi d’interessi generale.
L’ingegnere con la consegna dei dati informatici e dei piani autorizza il committente ad impiegarli, pro futuro, nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinaria o di ristrutturazioni o ampliamenti dell’opera.
1.3.6 Mandato per le fasi successive
Il committente si riserva il diritto di subordinare la continuazione e la conclusione di nuovi contratti per la fornitura delle prestazioni di fasi ulteriori di progettazione, al soddisfacimento del lavoro fornito dall’ingegnere.
1.4. Direzione generale del progetto
I compiti della direzione generale del progetto sono descritti all’art. 3.4.1 del regolamento SIA 103 (2003) precisati dall’art. 4 delle Condizioni generali delle deroghe al regolamento SIA 112 (2002). Riservati accordi contrattuali particolari.
1.5 Responsabilità
1.5.1 Responsabilità dell’ingegnere
1.5.1.1 L’ingegnere è tenuto a risarcire al committente i danni derivati da colpe o difetti nell’adempimento del mandato, in particolare se lede i propri obblighi di diligenza e fedeltà, se ignora o lede le regole riconosciute della propria professione, in caso di coordinamento o sorveglianza carente, di valutazione insufficiente dei costi oppure di mancata osservanza di termini o scadenze convenuti contrattualmente.
1.5.1.2 L’ingegnere risponde dell’attività del terzo al quale è ricorso personalmente.
1.5.1.3 Se contrariamente alla diffida (notifica scritta) dell’ingegnere al committente, quest’ultimo esige di consultare un determinato terzo, l’ingegnere è responsabile unicamente per la necessaria istruzione e sorveglianza del terzo.
1.5.2 Interruzione dei lavori o del mandato.
1.5.2.1 Interruzione delle fasi
1.5.2.1.1 Se al termine di una fase di progettazione il committente rispettivamente un’autorità politica vogliono attendere prima di iniziare la fase successiva, questi non devono alcun tipo di risarcimento all'ingegnere.
1.5.2.1.2 Se al momento della ripresa dei lavori questi ritardi sono all'origine di prestazioni supplementari, la loro rimunerazione deve essere convenuta per iscritto prima di riprendere i lavori.
1.5.2.2 Interruzione del mandato
Il committente non è tenuto a versare alcun tipo di risarcimento danni in caso di interruzione o sospensione del mandato a seguito di decisioni dell’autorità politica (esecutiva o legislativa) quali ed es. la rinuncia alla presentazione in Consiglio di Stato del messaggio o alla rinuncia parziale o totale dello stanziamento del credito di costruzione da parte del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio.
1.6 Adeguamento delle prestazioni, degli onorari e delle spese accessorie
1.6.1 Modifiche o aggiunte di prestazioni
La modifica, la sostituzione o l'aggiunta di prestazioni (modifiche di programma, varianti, prestazioni complementari, ecc.) rispetto agli accordi contrattuali, dovranno essere concordate ed ordinate per iscritto dal committente. In assenza di un accordo scritto, il committente non riconoscerà alcun adeguamento né dell’onorario né delle spese accessorie.
L'adeguamento dell'onorario e delle spese accessorie relativo alle prestazioni concordate per iscritto, dovrà essere fissato tra le parti prima della loro esecuzione. In caso di mancato accordo, si adegua l’onorario in funzione dei parametri generalmente impiegati in casi simili e tenendo conto degli elementi fissati nel contratto mentre le spese accessorie verranno rimborsate sulla base del “Tariffario rimborso spese” in uso presso il committente.
La riduzione delle prestazioni concordate contrattualmente comporta la riduzione proporzionale della remunerazione.
1.6.2 Adeguamento al rincaro e alle variazioni dell'IVA
A seguito di variazioni del tasso dell'IVA, l'onorario in base al costo, secondo il tempo impiegato e quello globale saranno adattati di conseguenza per le prestazioni ancora da fornire.
Per contro non verrà effettuato alcun adeguamento al rincaro. Riservati accordi contrattuali diversi.
1.6.3 Adeguamento alle variazioni dei coefficienti e dei montanti orari
1.6.3.1 I coefficienti Z1 e Z2 utilizzati per il calcolo degli onorari non saranno adeguati ai nuovi parametri pubblicati ma rimarranno fissi per tutte le fasi della realizzazione dell'opera ai valori stabiliti nel contratto. 1.6.3.2 Per il calcolo dell'onorario in base al tempo valgono i montanti orari riconosciuti dal committente e comunicati all’ingegnere. In caso contrario valgono gli importi fissati nel contratto.
1.6.4 Inadempimento
L’inadempienza totale o parziale degli obblighi contrattuali comporta la riduzione della remunerazione dell’ingegnere. Riduzione pari al costo fatturabile da un altro professionista, scelto dal committente, per l’esecuzione della prestazione mancate o da ripetere. Il committente si riserva il diritto di rifare in proprio la prestazione e ridurre proporzionalmente la remunerazione del mandatario.
1.7. Prescrizione
1.7.1 Prescrizione generale
Le pretese derivanti dal contratto si prescrivono dopo dieci anni dal momento in cui ha avuto luogo l’azione lesiva.
1.7.2 In caso di difetti dell'opera e di perizie
Le pretese derivanti da difetti dell'opera si prescrivono entro 5 anni. Il termine decorre a partire dal collaudo dell'opera rispettivamente di una parte di essa. Durante i primi due anni successivi al collaudo dell’opera, il committente ha il diritto di notificare in qualsiasi momento all'ingegnere eventuali difetti scoperti. Alla scadenza di questo termine i difetti constatati dovranno essere notificati immediatamente all’ingegnere.
Nel caso di perizie il termine di prescrizione è calcolato in base al Codice delle obbligazioni svizzero.
1.8 Fine anticipata del contratto
1.8.1 In generale
Le conseguenze legali di una fine anticipata del contratto si basano sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero riservati gli articoli seguenti.
1.8.2 Rescissione del mandato
Se l’ingegnere intende rinunciare al mandato deve comunicarlo per tempo al committente, il quale, se necessario, potrà chiedere allo stesso di proseguire il rapporto contrattuale fino alla sua sostituzione. Sono riservate richieste di risarcimento per rescissione in tempo inopportuno.
1.8.3 Revoca del mandato
La revoca del mandato a seguito della rinuncia alla presentazione in Consiglio di Stato del messaggio o alla rinuncia parziale o totale dello stanziamento del credito di costruzione da parte del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio, non conferiscono al mandatario motivi per vantare diritti a titolo di risarcimento danni.
Art. 3 Prestazioni dell’ingegnere
3.3 Prestazioni di base e prestazioni da concordare in modo particolare
3.3.2 (abrogato).
Art. 4 Elenco delle prestazioni
L’elenco delle prestazioni richieste all’ingegnere per l’assolvimento del proprio mandato comprendono le prestazioni contenute nel fascicolo “Elenco delle prestazioni nell’ingegneria” che viene consegnato al mandatario.
L’art. 4 è sostituito con il fascicolo “Elenco delle prestazione nell’ingegneria”.
Art. 5 Principi di retribuzione delle prestazioni degli ingegneri
5.3 Costi supplementari
5.3.3 Il rimborso dei costi supplementari deve essere concordato preventivamente fra le parti. Le parti possono concordare un pagamento conteggiando le spese effettive, un importo forfetario, una percentuale dell’onorario o un altro modo.
Se non è stato concordato contrattualmente il contenuto e il genere di rimborso, le parti devono convenirlo (per iscritto) prima della loro esecuzione.
In caso di mancato accordo, saranno rimborsate le spese effettive per le copie dei piani per la gara d’appalto e di cantiere se eseguite presso studi specialistici e dietro presentazione dei documenti giustificativi (es. fatture); nell’eventualità in cui fosse il mandante ad eseguire in proprio la copia dei piani, il rimborso verrà effettuato sulla scorta del tariffario rimborso spese in uso dal committente.
5.3.5. Non sarà accordato alcun rimborso per spese informatiche segnatamente per adeguare programmi CAD, infrastrutture informatiche o per coordinare formati di dati alle direttive del committente.
5.4 Rimborso del tempo impiegato per le trasferte
5.4.1 Il tempo impiegato per effettuare le trasferte non viene indennizzato ad eccezione del calcolo dell’onorario sulla base dell’art. 5.4.2.
5.4.3 (abrogato)
5.4.4 (In aggiunta)
In caso di mancata definizione, le trasferte rimarranno interamente a carico del mandatario.