COMUNE DI ACQUI TERME
COMUNE DI ACQUI TERME
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI
Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente foglio patti e condizioni disciplina il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e snack mediante l'installazione di distributori automatici all'interno degli edifici comunali in dettaglio indicati nell’elenco dei distributori indicati nell’art. 3
Art. 2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il Committente si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore ad anni 2 (due). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario e/o della stipula contrattuale.
Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'aggiudicatario medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.
E’ autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
Il valore della concessione, alla luce della durata prevista, viene stimato, pertanto, ai sensi dell’art. 167 comma del D.Lgs. 50/2016, sulla base del canone di concessione in € 9.750,00 oltre IVA sulla base del numero di distributori che attualmente sono utilizzati.
L’importo degli oneri e costi per la sicurezza è stimato pari a 0.
Art. 3 SEDI, NUMERO E DISLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI
Il numero di distributori automatici da installare è pari a n. 13 unità, costituite da n. 3 diverse tipologie di apparecchiature, di cui n. 6 per somministrazione di bevande calde, n. 5 per somministrazione di bibite e snack e n. 2 per somministrazione solo di acqua. Non è prevista la possibilità di procedere ad una suddivisione in lotti.
I distributori dovranno essere collocati negli spazi attualmente utilizzati, come da elenco dettagliato sotto riportato:
SEDE |
TIPOLOGIA DISTRIBUTORI |
UBICAZIONE |
Palazzo Comunale Ufficio Tecnico Urbanistica |
caffè |
Piazza Levi, 12 |
Palazzo Comunale Ufficio Tecnico Urbanistica |
bibite snack |
Xxxxxx Xxxx, 00 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
caffè |
Piazza Levi, 12 |
Palazzo Comunale Segreteria |
bibite snack |
Piazza Levi, 12 |
Palazzo Comunale Segreteria |
acqua |
Piazza Levi, 12 |
Palazzo Xxxxxxxxx Turismo Commercio |
caffè |
Xxxxxx Xxxx, 0 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Commercio |
bibite snack |
Xxxxxx Xxxx, 0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
caffè |
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
bibite snack |
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
|
acqua |
Piazza Xxx Xxxxxxx, 4 |
Ufficio Politiche sociali e abitative/economato |
solo caffè e tè |
Piazza Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Ufficio Biblioteca Civica |
caffè |
Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 15 |
Ufficio Biblioteca Civica |
bibite snack |
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 |
Qualora durante la vigenza del contratto il concessionario rappresentasse l’esigenza di sostituire due differenti tipologie di distributori con un’unica apparecchiatura (distributore combinato/misto) avente la possibilità di erogare prodotti diversi, la sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata da parte dell’Ente e non comporterà alcuna modifica sull’importo del canone dovuto.
I distributori automatici dovranno essere attivi 24 ore su 24, essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, dotati di idonea omologazione marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni della normativa vigente anche in materia di prevenzione incendi, devono essere di facile pulizia e disinfettabili.
L’aggiudicataria sarà tenuta, a sue spese, all’installazione e al collaudo della macchine distributrici entro 7 giorni lavorativa dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Ente e alla scadenza contrattuale, salvo proroga, l’aggiudicataria dovrà rimuovere entro 7 giorni lavorativa dalla richiesta i distributori avendo cura di garantire la continuità del servizio fino al giorno del ritiro e la restituzione delle caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette.
Ogni distributore automatico dovrà erogare i prodotti con l'inserimento di monete e con la restituzione del resto, nonché essere dotato di sistemi alternativi come chiavette e tessere per l'erogazione dei prodotti stessi. La fornitura delle chiavi ricaricabili dovrà essere effettuata a cura della ditta dietro pagamento cauzione massimo di € 5,00. Su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo dell'apparecchio e le modalità per contattare via telefono o e-mail la ditta per eventuali reclami, segnalazione guasti o di prodotti esauriti.
L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di far rimuovere o ritirare in qualsiasi momento quei distributori che non fossero più ritenuti necessari. In caso di variazioni in aumento o diminuzione del numero di distributori, il canone dovuto sarà rideterminato proporzionalmente al numero dei distributori installati o rimossi e decorrerà dalla data di attivazione/cessazione degli stessi.
Qualora fosse necessaria una rimozione temporanea degli stessi perché d’intralcio all’attività degli uffici o perché necessario effettuare lavori di carattere tecnico, i distributori saranno reinstallati il prima possibile e per il periodo di rimozione sarà sospesa l’erogazione del canone a favore dell’Amministrazione Comunale.
Art. 4 CANONE DI CONCESSIONE
La Ditta Aggiudicataria dovrà corrispondere al comune di Acqui Terme un canone comprensivo del canone per l’occupazione degli spazi e del rimborso del consumo di energia elettrica e dell’acqua.
Il canone proposto nell’offerta non potrà essere inferiore a € 150,00 a distributore, per un valore complessivo, valutata l’attuale configurazione, di € 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) per l’intero periodo pari a € 1.950,00 annui (150,00 x 13 distributori) x 5 anni.
Su tale importo dovrà essere effettuato un rialzo del valore proposto che costituirà titolo valutabile in sede di offerta.
Art. 5 PRODOTTI DA EROGARE
Il Concessionario dovrà assicurare la fornitura ai distributori, per tutta la durata del contratto, delle bevande calde (caffè, caffè decaffeinato, cappuccino, tè, cioccolato, orzo etc,) e fredde (acqua naturale e frizzante in confezioni da mezzo litro, bibite in bottigliette, bibite in lattina, bibite e succhi di frutta in tetrabrik, etc.) e degli alimenti preconfezionati (snack, crackers, merende dolci, patatine, ecc.), avendo cura di porre particolare attenzione alle scadenze e di ritirare eventuali prodotti scaduti o che non siano in buone condizioni di conservazione. Tutti i prodotti offerti nei distributori dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici, conosciute a livello nazionale. Per i prodotti da forno e snack (salati e merende dolci) i distributori dovranno fornire:
almeno 1 prodotto per diabetici
almeno 1 prodotto per celiaci
almeno 1 prodotto per allergici al lattosio.
Per le bevande calde i distributori dovranno fornire:
caffè – espresso corto, lungo, macchiato;
caffè espresso con cappuccino;
caffè decaffeinato - cappuccino - cappuccino con cioccolato - tè al limone - cioccolato - cioccolato con latte - orzo - latte - latte macchiato.
La non presenza di tutte le bevande calde sopra indicate non comporterà l’esclusione dalla gara, ma influirà sul punteggio per la valutazione dell’offerta. Resta, tuttavia, salva ed impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di non procedere ad aggiudicazione nel caso di non completezza dei prodotti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l’inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione. Eventuali gravi discordanze imputabili al concessionario che dovessero riscontrarsi, saranno causa di risoluzione del contratto.
Art. 6 PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO
Il prezzo per l'erogazione delle bevande calde e fredde tramite l'utilizzo di chiavette o tessere ricaricabili non potrà essere superiore a quello di seguito indicato:
SOMMINISTRAZIONI BEVANDE CALDE € 0,40
ACQUA MINERALE E NATURALE 50 CL € 0,30
La Ditta aggiudicataria non potrà, nel corso di validità del contratto, apportare ritocchi in aumento dei prezzi di cui sopra (con l'utilizzo di chiavette o tessere ricaricabili). Il prezzo dei prodotti di cui sopra “a moneta” (senza chiavetta o tessera) e quello degli altri prodotti (altre bevande fredde e snack di vario tipo) è individuato liberamente dalla Ditta concessionaria. Il prezzo degli altri prodotti (altre bevande fredde e snack di vario tipo) dovrà essere proposto con uno sconto non inferiore al 10 % per l'acquisto con chiavetta.
I prezzi praticati al pubblico dovranno essere esposti ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate. Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il concessionario potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. Nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla Stazione Appaltante una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta. Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati, in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), salvo diversa e motivata valutazione del responsabile. I prezzi, comunque, saranno arrotondati per difetto a euro 0,05. La differenziazione dei prezzi delle erogazioni con utilizzo di chiave a ricarica consente un risparmio ai possessori della stessa, che dovrà permanere immutato per tutta la durata dell’appalto, pena risoluzione anticipata ed immediata del contratto. A garanzia dei dipendenti che utilizzano la chiave a ricarica i prezzi scontati del 10% devono essere obbligatoriamente affissi su ciascuna apparecchiatura, al fine di permettere la verifica immediata dell’effettivo sconto cui si ha diritto.
Eventuali discordanze sui prezzi praticati dal concessionario e quelli risultanti dall’aggiudicazione, saranno causa di risoluzione del contratto.
Art. 7 ONERI PER L’AVVIO E L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario dovrà essere in possesso per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto della concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità, sarà causa di risoluzione del contratto; tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’Amministrazione. Sono a carico della Ditta:
l’installazione dei distributori nelle sedi e nelle quantità individuate all’Art. 3, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. Durante lo svolgimento del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a totale carico della Ditta, materiali inclusi;
tutti gli oneri relativi all’installazione, comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività dovranno essere effettuate a perfetta regola d’arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti. L’energia elettrica e l’acqua corrente saranno fornite dall’Amministrazione Comunale;
l’installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori d’acqua;
il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
l’utilizzazione di prodotti, alimentari o non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, provvedendo entro tempi brevi (1 giorno lavorativo) all’eventuale riparazione o sostituzione dell’apparecchio in caso di guasto grave e qualora le riparazioni non potessero essere eseguite in loco. Dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale;
la collocazione in prossimità dei distributori, di idonei contenitori porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata, in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
la puntuale e scrupolosa pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità del funzionamento delle macchine;
l’utilizzo di prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti;
la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi, senza necessità di richiesta da parte dell’Ente. In caso di mancata ottemperanza è prevista l’esecuzione in danno a carico del concessionario, salva ed impregiudicata ogni richiesta di risarcimento danni;
l’eventuale rimessa in pristino, alla scadenza del contratto, delle reti elettriche, idrauliche etc. e dei relativi allacciamenti che dovranno essere effettuati sotto la supervisione del personale tecnico comunale.
Art. 8 IL REFERENTE DEL SERVIZIO
Il concessionario ha l’obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare all’Ente i seguenti dati: nome e cognome della persona designata, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile. Il Referente del servizio:
costituisce l’unica interfaccia nei confronti dell’Ente;
rappresenta la Ditta concessionaria avendo la delega a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
ha la supervisione ed il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere; − deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
ha l’obbligo di segnare tempestivamente all’Ente ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.
Art. 9 IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Nell’esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale che risulti:
in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell’anno. L’elenco nominativo dovrà essere comunicato all’Amministrazione prima della stipula del contratto;
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge;
dotato di tutte le certificazioni igienico-sanitarie eventualmente previste;
provvisto del cartellino d’identificazione riportante la ragione sociale della Ditta, le proprie generalità e la foto di riconoscimento o di divisa di servizio che ne consenta il riconoscimento.
Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti e a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia retributiva, contributiva, previdenziale e mutualistica, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.
Il personale della Xxxxx incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;
evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività degli uffici.
Il concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze di quanto sarà previsto nel capitolato speciale.
Art. 10 RISCHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e vi dovrà provvedere con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa. La Ditta assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell’espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque ad essere ricollegabili. L’Ente è pertanto esonerato:
da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell’esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse;
da ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere alle macchine distributrici quali, a mero titolo di esempio, rotture, scassi, atti vandalici, furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, asportazioni di prodotti.;
da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio.
L’Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità, di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di somministrazione di bevande e alimenti. Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Acqui Terme. Il concessionario, a tal fine, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per sinistro contro i rischi per responsabilità:
civile verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o del proprio personale;
responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi causati dai prodotti venduti o consegnati, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto.
per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
per danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori.
Il Comune di Acqui Terme deve essere considerato terzo e dovrà essere sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al concessionario non coperti dalla sua polizza assicurativa. La copertura assicurativa deve essere esente da franchigia; qualora sia prevista non potrà essere opposta al Comune di Acqui Terme, né ai terzi danneggiati. La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere consegnata in copia al Comune di Acqui Terme prima della stipula del contratto, che dovrà comunque giudicarla idonea. L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l’aggiudicatario dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.
Art. 11 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CONDIZIONI GENERALI
Sono esclusi dalla alla gara i concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (cfr. “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 di cui al Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017);
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art.83 comma 3 del D.lgs n.50/2016 e smi il concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, l’iscrizione a uno dei seguenti albi/registri:
a)Iscrizione nel registro della CC.IA.A per attività coerenti con quella oggetto della concessione.
b) per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
c) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M.23/06/2004).
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente dovrà essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la solidità dell’operatore economico.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALI
Nell’ultimo anno, dalla data di pubblicazione del bando, l’impresa dovrà aver svolto anche in modo non continuativo e con buon esito servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
Art. 12- OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a totale carico della ditta aggiudicataria:
i lavori necessari alla installazione dei distributori;
gli spostamenti dei distributori in altri spazi per esigenze dell'Amministrazione nonché il loro ritiro;
la pulizia dei distributori
la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo ed il ripristino dei distributori;
il costante rifornimento dei prodotti;
Il concessionario è tenuto, inoltre a:
accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore siano in ottimo stato di conservazione, prodotte secondo la normativa in vigore e corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto;
che la data di scadenza dei prodotti preconfezionati non sia superata; non dovranno essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il …….” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata;
inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli indicati, fatta eccezione per alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani.
L'aggiudicatario si obbliga a rispettare completamente quanto indicato nel presente foglio condizioni e quanto indicato nella proposta tecnica presentata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione. Mensilmente sarà eseguita dall'Amministrazione con l’Aggiudicatario una puntuale verifica della qualità e quantità dei servizi erogati evidenziando eventuali difetti e definendo le azioni correttive necessarie. Allo scopo l’Aggiudicatario dovrà presentare apposita rendicontazione. In caso di inadempimento da parte dell'impresa rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ferma restando l'applicazione delle penali previste e il diritto al risarcimento del danno.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Ente ogni modificazione degli assetti proprietari, nella struttura dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
ART. 13 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento in oggetto avverrà previa indagine di mercato e successivo invio, ai soggetti che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse alla partecipazione, di RDO tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e corretta, di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli elementi di valutazione sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati per un totale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:
I. ELEMENTI qualitativi (offerta tecnica-organizzativa): fino a punti 70/100
II. ELEMENTI quantitativi (offerta economica): fino a punti 30/100
Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata che effettuerà le opportune valutazioni tecniche in base ai criteri di valutazione che verranno dettagliati nel successivo Capitolato d'oneri . Si procederà all'aggiudicazione dell’affidamento anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.
ART. 14 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all’Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 15 DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)
Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto quale parte integrante, sarà sottoscritto anche dall'aggiudicatario. Nello stesso documento è precisato che il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo.
ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA E PENALI
Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché il risarcimento di eventuali danni cagionati per inadempimento apposita garanzia, denominata “garanzia definitiva” con le modalità indicate all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., cui si fa espresso rimando. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere determinato nella misura del 10% del valore stimato della concessione per tutto il periodo contrattuale, a copertura del mancato o inesatto adempimento della concessione e cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, comportando la mancata costituzione della garanzia la decadenza dell’aggiudicazione.
Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto verrà previsto nel successivo capitolato speciale e nell’offerta presentata in sede di gara, l’Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo. Verranno applicate le seguenti penali:
€ 200,00 -per mancata applicazione o rispetto del sistema di autocontrollo HACCP,
€ 100,00 - per ogni accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature e/per ogni giorno di ritardo,
€ 100,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori,
€ 80,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato,
€ 50,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal successivo Capitolato,
€ 50,00 - per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento
Ogni infrazione sarà contestata a mezzo pec ed il concessionario dovrà entro il termine indicato dall’Amministrazione Comunale presentare le proprie controdeduzioni informando l'Ente concedente in merito alle misure adottate, salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente. La penale/le penali dovrà/dovranno essere versata/e entro il mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate dall’amministrazione comunale o rivalendosi direttamente sulla cauzione. In ogni caso l’Ente concedente si riserva: la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni. la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate infrazioni.
ART. 17 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del canone avverrà annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno. L’Amministrazione Comunale emetterà una fattura entro un congruo termine rispetto alla scadenza.
ART. 18- SPESE E ONERI ACCESSORI
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.
ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. Per ogni eventuale giudizio s’intende riconosciuto il Xxxx xx Xxxxxxxxxxx.
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