GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI PERTICA ALTA PROVINCIA DI BRESCIA |
Codice ente 10388 | Protocollo n. |
DELIBERAZIONE N. 50 in data: 12.12.2018 Soggetta invio capigruppo Trasmessa al C.R.C. |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: | concessione in uso al comune di Pertica Alta locale/rimessa proprietà Xxxxxxx Xxxxxxx. |
L’anno DUEMILADICIOTTO addi DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 13.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | P |
XXXXXXXX XXXXXXXX | P |
Totale presenti 2
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
.
Delibera G.C.n. 50 del 18.12.2018
OGGETTO: concessione in uso al comune di Pertica Alta locale/rimessa proprietà Xxxxxxx Xxxxxxx.
Premesso che:
il comune di Pertica Alta necessita di disporre di una rimessa in proprietà della Sig.xx Xxxxxxx Xxxxxxx residente a Brescia in via Giovane d’Italia n.4 25100 BRESCIA.
Si tratta di un locale di c.a. 20 mq , che si affaccia e prospetta sulla Via Provinciale, si trova al piano terra della struttura più ampia in proprietà della medesima, catastalmente identificato in comune censuario di Pertica Alta con particella/mappale n. 125 fg. 1 sez: Liv .
In esito ad abboccamenti con la predetta sig.ra Xxxxxxx si è addivenuti a convenire e pattuire che la durata concordata è di 5 anni in quanto sono previsti lavori manutentivi per la sistemazione dei quali si tiene conto per la corresponsione del canone alla sig.ta Xxxxxxx Xxxxxxx.
E’ stato convenuto di corrispondere la somma di € 300,00 annuali a fronte di detta concessione in uso – comodato.
A fronte dell’esecuzione dei predetti lavori è stato parimenti pattuito di compensare, e defalcare in deduzione le prime due annualità per un importo annuale di € 300,00.
PRECISATO CHE il bene viene attribuito a titolo di comodato (art. 1803 e seguenti del codice civile).
CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO. DEFINIZIONE E NATURA DEL COMODATO.
Tribunale Foggia Sez. II, 24/04/2013
Il comodato si sostanzia nel contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Esso ha natura essenzialmente gratuita. Il contratto di comodato d'uso è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del solo comodatario, quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento. E' un negozio attributivo, traslativo d'uso, di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria, e si perfezionale con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente recepito la tesi della compatibilità dell'onere eventualmente apposto ad un contratto di comodato con l'astratto schema negoziale di cui agli artt. 1803 e ss. c.c. (cfr., ad es. la sentenza del 28 giugno 2005, n. 13920 a mente della quale "in ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un "modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione" e la sentenza del 4 giugno 1997, n. 4976 secondo cui "il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un "modus", posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della "res ", come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione"). Vedi Trib. Milano, 18-02-2010 Comune di Pavia x. Xxxx.ri Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Precisato che ai fini della configurabilità dell'usucapione, è necessario il possesso uti dominus ultraventennale giacché il semplice possesso può derivare da un qualsivoglia titolo, quale può essere, tra gli altri, un contratto di comodato ecc. ( vedi Trib. Foggia, 20-06-2011 Ta.Po.
c. Xx.Xx.Xx. e altri) ma che, in ogni caso nel caso di specie si intende scongiurare sin dall’insorgere del presente rapporto di comodato ab initio il maturare di qualsivoglia possesso atto a configurare il diritto all’usucapione da parte del comodatario.
Vedi altresì Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/05/2018, n. 12080 (rv. 648535-01)
Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente. (Xxxxxxx, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/02/2017) Vedi anche Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25887.
Visto l’art. 1 comma 1-bis legge n. 241/1990 nel testo come introdotto dall’art. 1 dalla legge n. 15/2005 a mente del quale “La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, e salvo che la legge disponga diversamente”:
CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.
Atteso che:
“la disposizione consente alle amministrazioni pubbliche di operare secondo le norme del diritto privato e, quindi, mediante moduli negoziali, anche per la realizzazione di propri compiti istituzionali. La norma (...) esprime un principio tendenziale dell’attuale ordinamento, in favore del superamento del vecchio dogma che attribuiva alla pubblica amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante poteri di imperio ed attraverso atti unilaterali (…) la nuova disposizione non incide, pertanto, sulla natura della funzione amministrativa che rimane finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse pubblico, ma soltanto sulla sua forma” Così, X. XXXXXXXXXX, Giurisdizione amministrativa e legge n. 15/2005: verso la riscoperta dell’unitarietà dell’interesse pubblico o verso una riserva indiana?, in xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Si veda, X. XXXXXXXXXX MATTEUCCI (Regime giuridico dell’attività amministrativa e diritto privato, in Diritto Pubblico, n. 2/2003, p. 405 e segg.)
“Il valore della tipicità degli atti amministrativi, che è di diretta derivazione dal principio di legalità, non può essere inteso, né è stato inteso dalla più accreditata dottrina, nel senso della necessaria nominatività degli atti autoritativi, quanto piuttosto nella tipicità della causa del potere esercitato e delle finalità d'interesse pubblico perseguite con l'atto amministrativo. “Il principio di tipicità dei contratti è distinto dal principio di tipicità del provvedimenti amministrativi atteso che se in forza del principio di legalità dell'amministrazione è consentita l'adozione dei soli provvedimenti che costituiscono espressione di una specifica attribuzione di potere, al soggetto pubblico non è negata la libertà di contrarre ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, sicché esso potrà avvalersi delle figure negoziali tipiche disciplinate dal codice civile, ma potrà anche concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela non confliggenti con le finalità istituzionali, e cioè contratti aventi una causa non illecita”, così, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 settembre 2001, n. 4680. Cfr. da ultimo, la sentenza del T.A.R. Lecce 5 aprile 2005, n. 1847.”( Parere Consiglio di Stato - Adunanza generale, 11 aprile 2002, n. 2340/2001);
“(…) l’attività amministrativa è configurabile non solo quando l’amministrazione eserciti pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa (nei limiti consentiti dall’ordinamento) persegua le proprie finalità istituzionali mediante un’attività sottoposta, in tutto
o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati (anche quando gestisca un
servizio pubblico o amministri il proprio patrimonio o il proprio personale)” (considerato in diritto
3.4.2 della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale).
L’area su cui interviene l’art. 1, comma 1 bis, è quella riguardante:
-gli atti di amministrazione correlati, soprattutto, alla gestione del patrimonio (attività private di diritto privato: ad esempio, contratti di comodato, prestito d’uso, affitto o locazione);
-gli atti con i quali l’amministrazione persegue scopi di interesse pubblico con gli strumenti del diritto privato (l’area denominata del diritto privato speciale).
VISTI gli articoli da 1803 in poi del codice civile relativi al contratto di comodato (altrimenti detto “prestito d’uso”) con il quale una parte consegna all’altra un cosa immobile affinché la detenga ( con divieto quindi di appropriarsene) e se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’impegno di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito ( art. 1803 c.c.), requisito che non viene meno se a carico del comodatario sono poste prestazioni accessorie, purchè non siano tali da assumere i carattere di un vero e proprio corrispettivo e rimangano nell’ambito di mere prestazioni modali ( comodato cum onere). Il carattere reale del comodato implica che il vincolo giuridico sorgerà tra le parti solo a seguito della materiale consegna del bene oggetto del contratto, in quanto prima della materiale consegna il rapporto sussistente tra le parti è di pura cortesia.
“ (…)come è acquisito dalla dottrina da tempo il modo è un elemento accidentale apponibile a tutti i contratti a titolo gratuito e non esiste regione plausibile per escluderne l'apponibilità al comodato, essendo peraltro netti i tratti differenziali tra comodato modale e locazione. Fino a quando, infatti, la prestazione imposta al beneficiario non sta in rapporto di corrispettivo con il beneficio, ma esprime soltanto un interesse meramente secondario del concedente ci si trova sempre nell'ambito dell'attribuzione gratuita; quando invece l'obbligazione assunta può essere considerata come controprestazione, come ragione giustificativa dell'attribuzione v'è locazione e non comodato modale” (vedi Comodato di Xxxxxxxx Xxxx)
Il comunissimo fenomeno per cui una persona presta un oggetto a un'altra (con la quale è in genere in rapporti amichevoli) dal punto di vista giuridico è quindi un comodato. Il comodatario può servirsi del bene secondo le intese con il comodante: in nessun caso, però, può venderlo, in quanto la proprietà del bene rimane a quest'ultimo (il comodatario che vende il bene datogli in comodato si rende responsabile del reato di appropriazione indebita). Tratto caratteristico del comodato è la gratuità: se fosse pattuito un compenso per il comodante, il rapporto contrattuale sarebbe definibile come locazione. Ciononostante, rimane nell'ambito del comodato quel rapporto contrattuale nel quale chi riceve la cosa si obbliga a pagare le spese e gli oneri relativi all'uso di essa.
Il comodato, che è un negozio giuridico unilaterale ( o, per meglio dire, bilaterale imperfetto), prevede, tra l’altro, che il comodatario non possa servirsi del bene se non per l’uso che dipende dalla natura della cosa e che non può concedere in godimento a terzi il bene senza essere stato preventivamente autorizzato dal comodante. Un tipo particolare di comodato è il precario ( comodato senza determinazione di tempo): ad esso è applicabile l’art. 1810 c.c. a mente del quale il comodatario, se non è stabilito un termine, è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Il c.d. “precario” è il contratto di comodato con cui il comodatario può disporre della cosa senza
limiti temporali, cioè fino a quando il comodante non la richiede per sé.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE A SPESE MANUTENZIONE.
Precisato che per quanto riguarda i beni immobili concessi in comodato anche agli Enti territoriali, bisogna fare riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto gli oneri relativi alle spese di straordinaria manutenzione gravano sul proprietario comodante, il quale ex art.
1808 c.c. non è tenuto a rimborsarle al termine del contratto al comodatario, nel caso in cui quest'ultimo si sia volontariamente addossato tali oneri. Sul comodatario gravano per legge, infatti, soltanto le spese di uso e di manutenzione ordinaria del bene concesso in comodato mentre, riguardo a quelle di manutenzione straordinaria necessarie per l'utilizzo di un immobile secondo certe modalità, il medesimo ha la facoltà di scegliere se provvedervi o meno e se decide di provvedervi, agisce nel suo esclusivo interesse e non ha diritto al rimborso, qualora tali spese non possano ritenersi necessarie per la conservazione della cosa comodata (ex multis Corte di Cassazione, Sent., n. 15543 del 2002).
Corte dei conti, sezione regionale di controllo Lazio, delibera 9 aprile 2015, n. 47.
Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699 (rv. 649275-01) - F. c. B. COMODATO
Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Xxxxx e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013)
TANTO PREMESSO e considerato, acquisito in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente deliberato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa.
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
OGGETTO: concessione in uso al comune di Pertica Alta locale/rimessa proprietà Xxxxxxx Xxxxxxx.
Premesso che:
il comune di Pertica Alta necessita di disporre di una rimessa in proprietà della Sig.xx Xxxxxxx Xxxxxxx residente a Brescia in via Giovane d’Italia n.4 25100 BRESCIA.
Si tratta di un locale di c.a. 20 mq , che si affaccia e prospetta sulla Via Provinciale, si trova al piano terra della struttura più ampia in proprietà della medesima, catastalmente identificato in comune censuario di Pertica Alta con particella/mappale n. 125 fg. 1 sez: Liv .
In esito ad abboccamenti con la predetta sig.ra Xxxxxxx si è addivenuti a convenire e pattuire che la durata concordata è di 5 anni in quanto sono previsti lavori manutentivi per la sistemazione dei quali si tiene conto per la corresponsione del canone alla sig.ta Xxxxxxx Xxxxxxx.
E’ stato convenuto di corrispondere la somma di € 300,00 annuali a fronte di detta concessione in uso – comodato.
A fronte dell’esecuzione dei predetti lavori è stato parimenti pattuito di compensare, e defalcare in deduzione le prime due annualità per un importo annuale di € 300,00.
PRECISATO CHE il bene viene attribuito a titolo di comodato (art. 1803 e seguenti del codice civile).
CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO. DEFINIZIONE E NATURA DEL COMODATO.
Tribunale Foggia Sez. II, 24/04/2013
Il comodato si sostanzia nel contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Esso ha natura essenzialmente gratuita. Il contratto di comodato d'uso è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del solo comodatario, quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento. E' un negozio attributivo, traslativo d'uso, di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria, e si perfezionale con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente recepito la tesi della compatibilità dell'onere eventualmente apposto ad un contratto di comodato con l'astratto schema negoziale di cui agli artt. 1803 e ss. c.c. (cfr., ad es. la sentenza del 28 giugno 2005, n. 13920 a mente della quale "in ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un "modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione" e la sentenza del 4 giugno 1997, n. 4976 secondo cui "il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un "modus", posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della "res ", come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione"). Vedi Trib. Milano, 18-02-2010 Comune di Pavia x. Xxxx.ri Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Precisato che ai fini della configurabilità dell'usucapione, è necessario il possesso uti dominus ultraventennale giacché il semplice possesso può derivare da un qualsivoglia titolo, quale può essere, tra gli altri, un contratto di comodato ecc. ( vedi Trib. Foggia, 20-06-2011 Ta.Po.
c. Xx.Xx.Xx. e altri) ma che, in ogni caso nel caso di specie si intende scongiurare sin dall’insorgere del presente rapporto di comodato ab initio il maturare di qualsivoglia possesso atto a configurare il diritto all’usucapione da parte del comodatario.
Vedi altresì Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/05/2018, n. 12080 (rv. 648535-01)
Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente. (Xxxxxxx, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/02/2017) Vedi anche Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25887.
Visto l’art. 1 comma 1-bis legge n. 241/1990 nel testo come introdotto dall’art. 1 dalla legge n. 15/2005 a mente del quale “La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, e salvo che la legge disponga diversamente”:
CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.
Atteso che:
“la disposizione consente alle amministrazioni pubbliche di operare secondo le norme del diritto privato e, quindi, mediante moduli negoziali, anche per la realizzazione di propri compiti istituzionali. La norma (...) esprime un principio tendenziale dell’attuale ordinamento, in favore del superamento del vecchio dogma che attribuiva alla pubblica amministrazione, in generale, il dovere di agire mediante poteri di imperio ed attraverso atti unilaterali (…) la nuova disposizione non incide, pertanto, sulla natura della funzione amministrativa che rimane finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse pubblico, ma soltanto sulla sua forma” Così, X. XXXXXXXXXX, Giurisdizione amministrativa e legge n. 15/2005: verso la riscoperta dell’unitarietà dell’interesse pubblico o verso una riserva indiana?, in xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Si veda, X. XXXXXXXXXX MATTEUCCI (Regime giuridico dell’attività amministrativa e diritto privato, in Diritto Pubblico, n. 2/2003, p. 405 e segg.)
“Il valore della tipicità degli atti amministrativi, che è di diretta derivazione dal principio di legalità, non può essere inteso, né è stato inteso dalla più accreditata dottrina, nel senso della necessaria nominatività degli atti autoritativi, quanto piuttosto nella tipicità della causa del potere esercitato e delle finalità d'interesse pubblico perseguite con l'atto amministrativo. “Il principio di tipicità dei contratti è distinto dal principio di tipicità del provvedimenti amministrativi atteso che se in forza del principio di legalità dell'amministrazione è consentita l'adozione dei soli provvedimenti che costituiscono espressione di una specifica attribuzione di potere, al soggetto pubblico non è negata la libertà di contrarre ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, sicché esso potrà avvalersi delle figure negoziali tipiche disciplinate dal codice civile, ma potrà anche concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela non confliggenti con le finalità istituzionali, e cioè contratti aventi una causa non illecita”, così, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 settembre 2001, n. 4680. Cfr. da ultimo, la sentenza del T.A.R. Lecce 5 aprile 2005, n. 1847.”( Parere Consiglio di Stato - Adunanza generale, 11 aprile 2002, n. 2340/2001);
“(…) l’attività amministrativa è configurabile non solo quando l’amministrazione eserciti pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa (nei limiti consentiti dall’ordinamento) persegua le proprie finalità istituzionali mediante un’attività sottoposta, in tutto o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati (anche quando gestisca un servizio pubblico o amministri il proprio patrimonio o il proprio personale)” (considerato in diritto
3.4.2 della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale).
L’area su cui interviene l’art. 1, comma 1 bis, è quella riguardante:
-gli atti di amministrazione correlati, soprattutto, alla gestione del patrimonio (attività private di diritto privato: ad esempio, contratti di comodato, prestito d’uso, affitto o locazione);
-gli atti con i quali l’amministrazione persegue scopi di interesse pubblico con gli strumenti del diritto privato (l’area denominata del diritto privato speciale).
VISTI gli articoli da 1803 in poi del codice civile relativi al contratto di comodato (altrimenti detto “prestito d’uso”) con il quale una parte consegna all’altra un cosa immobile affinché la detenga ( con divieto quindi di appropriarsene) e se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’impegno di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito ( art. 1803 c.c.), requisito che non viene meno se a carico del comodatario sono poste prestazioni accessorie, purchè non siano tali da assumere i carattere di un vero e proprio corrispettivo e rimangano nell’ambito di mere prestazioni modali ( comodato cum onere). Il carattere reale del comodato implica che il vincolo giuridico sorgerà tra le parti solo a seguito della materiale consegna del bene oggetto del contratto, in quanto prima della materiale consegna il rapporto sussistente tra le parti è di pura cortesia.
“(…)come è acquisito dalla dottrina da tempo il modo è un elemento accidentale apponibile a tutti i contratti a titolo gratuito e non esiste regione plausibile per escluderne l'apponibilità al comodato, essendo peraltro netti i tratti differenziali tra comodato modale e locazione. Fino a quando, infatti, la prestazione imposta al beneficiario non sta in rapporto di corrispettivo con il
beneficio, ma esprime soltanto un interesse meramente secondario del concedente ci si trova sempre nell'ambito dell'attribuzione gratuita; quando invece l'obbligazione assunta può essere considerata come controprestazione, come ragione giustificativa dell'attribuzione v'è locazione e non comodato modale” (vedi Comodato di Xxxxxxxx Xxxx)
Il comunissimo fenomeno per cui una persona presta un oggetto a un'altra (con la quale è in genere in rapporti amichevoli) dal punto di vista giuridico è quindi un comodato. Il comodatario può servirsi del bene secondo le intese con il comodante: in nessun caso, però, può venderlo, in quanto la proprietà del bene rimane a quest'ultimo (il comodatario che vende il bene datogli in comodato si rende responsabile del reato di appropriazione indebita). Tratto caratteristico del comodato è la gratuità: se fosse pattuito un compenso per il comodante, il rapporto contrattuale sarebbe definibile come locazione. Ciononostante, rimane nell'ambito del comodato quel rapporto contrattuale nel quale chi riceve la cosa si obbliga a pagare le spese e gli oneri relativi all'uso di essa.
Il comodato, che è un negozio giuridico unilaterale ( o, per meglio dire, bilaterale imperfetto), prevede, tra l’altro, che il comodatario non possa servirsi del bene se non per l’uso che dipende dalla natura della cosa e che non può concedere in godimento a terzi il bene senza essere stato preventivamente autorizzato dal comodante. Un tipo particolare di comodato è il precario ( comodato senza determinazione di tempo): ad esso è applicabile l’art. 1810 c.c. a mente del quale il comodatario, se non è stabilito un termine, è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Il c.d. “precario” è il contratto di comodato con cui il comodatario può disporre della cosa senza
limiti temporali, cioè fino a quando il comodante non la richiede per sé.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE A SPESE MANUTENZIONE.
Precisato che per quanto riguarda i beni immobili concessi in comodato anche agli Enti territoriali, bisogna fare riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto gli oneri relativi alle spese di straordinaria manutenzione gravano sul proprietario comodante, il quale ex art. 1808 c.c. non è tenuto a rimborsarle al termine del contratto al comodatario, nel caso in cui quest'ultimo si sia volontariamente addossato tali oneri. Sul comodatario gravano per legge, infatti, soltanto le spese di uso e di manutenzione ordinaria del bene concesso in comodato mentre, riguardo a quelle di manutenzione straordinaria necessarie per l'utilizzo di un immobile secondo certe modalità, il medesimo ha la facoltà di scegliere se provvedervi o meno e se decide di provvedervi, agisce nel suo esclusivo interesse e non ha diritto al rimborso, qualora tali spese non possano ritenersi necessarie per la conservazione della cosa comodata (ex multis Corte di Cassazione, Sent., n. 15543 del 2002).
Corte dei conti, sezione regionale di controllo Lazio, delibera 9 aprile 2015, n. 47.
Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699 (rv. 649275-01) - F. c. B. COMODATO
Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Xxxxx e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013)
TANTO PREMESSO e considerato, acquisito in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente deliberato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che con il rilascio del parere di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa.
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di ricevere in concessione in uso – comodato a’ sensi delle disposizioni recate dagli articoli da 1803 in poi del codice civile, dalla signora Xxxxxxx Xxxxx (comodante), per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, a titolo di comodato concessione d’uso, una rimessa in proprietà della Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx residente a Brescia in via Xxxxxxx x’Xxxxxx x.0 00000 XXXXXXX, xxlla superficie a un dipresso di 20 mq , che si affaccia e prospetta sulla Via Provinciale, si trova al piano terra della struttura più ampia in proprietà della medesima, catastalmente identificato in comune censuario di Pertica Alta con particella/mappale n. 125 fg. 1 sez: Xxx,alle condizioni e con le modalità di seguito riportate descritte:
durata di 5 anni;
esecuzione di lavori manutentivi per la sistemazione dei locali eseguiti dal Comune di Pertica Alta con spese proprie;
corresponsione alla sig.ta Xxxxxxx Xxxxxxx della somma periodica di € 300,00 annuali a titolo di rimborso spese a fronte di detta concessione in uso – comodato;
detrazione e compensazione in deduzione delle prime due annualità (per un importo annuale di € 300,00) a fronte dell’esecuzione dei predetti lavori
1. Xxxxxxx Xxxxxxx concede al Comune di Pertica Alta di utilizzare, per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1 dicembre 2018, a titolo di comodato gratuito, a’ sensi degli articoli da 1803 e seguenti del codice civile, il locale della superficie a un dipresso di 20 mq
, che si affaccia e prospetta sulla Via Provinciale, che si trova al piano terra della struttura più ampia in proprietà della medesima Ruffini, catastalmente identificato in comune censuario di Pertica Alta con particella/mappale n. 125 fg. 1 sez: Xxx ed identificato in allegata planimetria con colorazione in giallo, per le finalità proprie istituzionali ad uso rimessa magazzino ricovero attrezzi.
2. Le spese delle utenze che verranno eventualmente attivate per acqua, gas ed energia elettrica resteranno a totale carico del comune di Pertica Alta (BS).
3. Tutte le opere e gli interventi di manutenzione sul bene in argomento sono assunti dal comune di Pertica Alta con oneri a proprio esclusivo carico.
4. Il COMUNE, concordemente con la comodante/concedente, compatibilmente con le proprie disponibilità economico-finanziarie e di bilancio, provvederà all’esecuzione di opere di manutenzione necessarie per poter utilizzare il locale ricevuto in concessione con detrazione, a titolo di compensazione, dalla somma di € 300,000 annue pattuite con la comodante, dell’importo corrispondente a due annualità di € 600,00.
5. Il comodato è a titolo essenzialmente gratuito con il solo onere dell’accollo in capo al comodatario della somma di € 300,00 annue.
6. Il bene in argomento viene concesso in uso per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1 dicembre 2018 e obbligo di pronta ed immediata restituzione al soggetto comodante/concedente alla scadenza senza preavviso, disdetta o intimazione di restituzione da parte di quest’ultimo.
7. Se il bene all’atto della restituzione verrà reso deteriorato a causa di un uso diverso o
prolungato rispetto a quanto pattuito, il comodatario è responsabile del deterioramento.
8. Il comodatario è responsabile per il perimento o deterioramento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
9. Il comodatario può servirsi del bene per i soli usi convenuti con il presente atto/contratto, ovvero per scopi istituzionali pertinenti alle funzioni fondamentali assegnate al comune dall’art. 117 della Costituzione.. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può in nessun caso concedere a terzi il godimento del bene medesimo, senza il preventivo assenso del comodante.
10. Le spese relative alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione e riparazione sono poste normalmente a carico del comune salvo diversi accordi che abbiano ad intervenire in relazione alla tipologia di spesa.
11. Il comodatario dichiara di aver preso visione del bene e di averlo trovato pienamente rispondente alle proprie esigenze, privo di difetti di alcun genere e quindi in ottimo stato di manutenzione e si obbliga a restituirlo nello stesso stato ottimale in cui lo ha ricevuto allo scadere del termine di 5 (cinque) decorrenti dal 1 dicembre 2018 senza alcun obbligo del comodante di intimare disdetta o di inviare al comodatario alcun preavviso di fine contratto con invito a lasciar liberi i locali.
12. Resta comunque salva la facoltà per il comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno) qualora il comodatario non adempia agli obblighi di manutenzione del bene in buono stato di conservazione, se il comodatario si estingue o cambia natura giuridica, ovvero se sopravviene un bisogno al comodante, anche non necessariamente urgente ed imprevedibile.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile e segnatamene negli articoli da 1803 c.c. in poi.
14. Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura privata in caso d’uso sono a carico
del comodatario.
Dato in Pertica Alta
2) Di dare atto che, che l’immobile viene concesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova e che le parti interessate hanno concordato espressamente di dare applicazione al disposto di cui all’art. 1808 c.c., comma 1, secondo cui “ il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”.
3) Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale.
4) Di Demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione. A norma degli articoli 107 commi 2 e 3 del testo unico enti locali e d4 comma 2 del testo unico in materia di pubblico impiego ( vedi da ultimo, inter coetera T.A.R. Lombardia Brescia, 30-03-2017, n. 437; Tar Lazio - Latina, Sezione I, sentenza n. 412/2018; Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18)
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).
CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI PERTICA ALTA E LA SIGNORA XXXXXXX XXXXXXX.
Il giorno *** del mese*** dell’anno*** tra le seguenti parti
Fra:
la signora Xxxxxxx Xxxxxxx, residente a Brescia in via Xxxxxxx x’Xxxxxx x.0 00000 XXXXXXX xx: XXXXXX00X00X000X, elettivamente domiciliata per il presente atto presso il comune di Pertica Alta nella sede municipale di via Provinciale n. 44, d’ora in poi denominata Comodante
Il signor Xxxx Xxxxx XXXXXXXXX che interviene al presente atto non per conto proprio, ma esclusivamente nella veste ed in qualità di sindaco del comune di Pertica Alta, legalmente autorizzato a rappresentare il medesimo a’ sensi dell’art. 50 comma 2 del testo unico enti locali
d. lgs. n. 267/2000 ed elettivamente domiciliato per il presente atto presso la sede municipale del comune di Pertica Alta in via Provinciale n. 44 codice fiscale n. 87000290178, d’ora in poi denominato
Comodatario
Vista la delibera di giunta comunale n.50 del 12.12.2018 inerente la concessione d’uso a titolo di comodato al comune di Pertica Alta (BS), a norma degli articoli da 1803 in poi del codice civile, di una rimessa in proprietà della Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx residente a Brescia in via Xxxxxxx x’Xxxxxx x.0 00000 XXXXXXX, xxlla superficie a un dipresso di 20 mq , che si affaccia e prospetta sulla Via Provinciale e si trova al piano terra della struttura più ampia in proprietà della medesima, catastalmente identificato in comune censuario di Pertica Alta con particella/mappale n. 125 fg. 1 sez: Liv alle condizioni e con le modalità ivi riportate, fra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:
15. Xxxxxxx Xxxxxxx concede al Comune di Pertica Alta di utilizzare, per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1 gennaio 2019, a titolo di comodato, a’ sensi degli articoli da 1803 e seguenti del codice civile, il locale della superficie a un dipresso di 20 mq , che si affaccia e prospetta sulla Via Provinciale, che si trova al piano terra della struttura più ampia in proprietà della medesima Ruffini, catastalmente identificato in comune censuario di Pertica Alta con particella/mappale n. 125 fg. 1 sez: Xxx ed identificato in allegata planimetria con colorazione in giallo, per le finalità proprie istituzionali ad uso rimessa magazzino ricovero attrezzi.
16. Le spese delle utenze che verranno eventualmente attivate per acqua, gas ed energia elettrica resteranno a totale carico del comune di Pertica Alta (BS).
17. Tutte le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria sul bene in argomento sono assunti dal comune di Pertica Alta con oneri a proprio esclusivo carico.
18. Il COMUNE, concordemente con la comodante/concedente, compatibilmente con le proprie disponibilità economico-finanziarie e di bilancio, provvederà all’esecuzione di opere di manutenzione necessarie per poter utilizzare il locale ricevuto in concessione con detrazione, a titolo di compensazione, dalla somma di € 300,000 annue pattuite con la comodante, dell’importo corrispondente a due annualità di € 600,00.
19. Il comodato è a titolo essenzialmente gratuito con il solo onere dell’accollo in capo al comodatario della somma di € 300,00 annue.
20. Il bene in argomento viene concesso in uso per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01 gennaio 2019 e obbligo di pronta ed immediata restituzione al soggetto comodante/concedente alla scadenza senza preavviso, disdetta o intimazione di restituzione da parte di quest’ultimo.
21. Se il bene all’atto della restituzione verrà reso deteriorato a causa di un uso diverso o
prolungato rispetto a quanto pattuito, il comodatario è responsabile del deterioramento.
22. Il comodatario è responsabile per il perimento o deterioramento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
23. Il comodatario può servirsi del bene per i soli usi convenuti con il presente atto/contratto, ovvero per scopi istituzionali pertinenti alle funzioni fondamentali assegnate al comune dall’art. 117 della Costituzione.. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può in nessun caso concedere a terzi il godimento del bene medesimo, senza il preventivo assenso del comodante.
24. Le spese relative alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione e riparazione sono poste normalmente a carico del comune salvo diversi accordi che abbiano ad intervenire in relazione alla tipologia di spesa.
25. Il comodatario dichiara di aver preso visione del bene e di averlo trovato pienamente rispondente alle proprie esigenze, privo di difetti di alcun genere e quindi in ottimo stato di manutenzione e si obbliga a restituirlo nello stesso stato ottimale in cui lo ha ricevuto allo scadere del termine di 5 (cinque) decorrenti dal 01 gennaio 2019 senza alcun obbligo del comodante di intimare disdetta o di inviare al comodatario alcun preavviso di fine contratto con invito a lasciar liberi i locali.
26. Resta comunque salva la facoltà per il comodante di recedere immediatamente (oltre il diritto di chiedere il risarcimento del danno) qualora il comodatario non adempia agli obblighi di manutenzione del bene in buono stato di conservazione, se il comodatario si estingue o cambia natura giuridica, ovvero se sopravviene un bisogno al comodante, anche non necessariamente urgente ed imprevedibile.
27. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile e segnatamene negli articoli da 1803 c.c. in poi.
28. Le eventuali spese di registrazione della presente scrittura privata in caso d’uso sono a carico del comodatario.
Dato in Pertica Alta
COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: | CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI PERTICA ALTA E LA SIGNORA XXXXXXX XXXXXXX |
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Pertica Alta, 12.12.2018
Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO | IL SEGRETARIO COMUNALE |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |