COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale Codice Fiscale 00339370272
San Marco, 4136
30124 Venezia
Relazione illustrativa all’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza del Comune di Venezia parte economica anno 2020 - Fondo 2020 – ex art. 5 comma 1 del CCNL della dirigenza del 23/12/1999 (articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo schema standard di relazione illustrativa.
La relazione illustrativa è composta di due distinti moduli:
1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto e accordo di destinazione delle risorse 2018 (Scheda I.1);
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
2. Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili (Scheda I.2);
I.1 – Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda I.1)
Atto prodromico | Deliberazione di indirizzo n. 429 del 18 dicembre 2019 della Giunta Comunale. Determinazione di costituzione n. 1653 del 25/08/2020 (PDD n. 1714 del 14/08/2020), certificata del Collegio dei Revisori dei Conti in data 29/08/2020 con parere n. 39/2020 acquisito con prot. gen. n. 388945/2020 |
Data di sottoscrizione preintesa | Preintesa sottoscritta il 23/12/2020 |
Periodo temporale di vigenza | Triennale – 01/01/2019 - 31/12/2021 |
Composizione della delegazione trattante | Parte pubblica: • Segretario generale • Direttore Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale • Dirigente Settore Affari Legali Interistituzionali Direzione |
Avvocatura Civica • Dirigente Settore Risorse Umane Organizzazione • Dirigente Settore Servizi Educativi • Direttore Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo • Direttore Direzione Finanziaria • Dirigente Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): DIREL CGIL FP CISL FPS UIL FPL CSA Regioni ed Autonomie Locali Organizzazioni sindacali firmatarie: DIREL | |
Soggetti destinatari | Personale dirigente |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | CCDI per l’Area della Dirigenza del Comune di Venezia parte economica anno 2020 |
Rispetto dell’iter, adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | |
Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa | Il parere di compatibilità della spesa e di regolarità economico-finanziaria è stato rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 28/12/2020 con parere 62/2020 e registrato in arrivo con prot. gen. n. 0583558 del 29/12/2020 |
NON SONO STATI EFFETTUATI RILIEVI | |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | L’ente, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 ha adeguato il sistema di valutazione ai principi generali del Capo I del citato Decreto Legislativo e approvato il Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance, nel quale è previsto all’art. 3 comma 2 anche l’adozione del Piano della Performance. Per l’anno 2020 il Piano della Performance è stato approvato con deliberazione n. 21 del 29 gennaio 2020 della Giunta Comunale |
L’ente ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, previsto dall’art. 11 del X.X.xx n. 150/2009. |
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
L’ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, i curricola dei dirigenti e dei titolari di P.O,, le retribuzioni dei dirigenti, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo amministrativo e gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici ed ai soggetti privati. | |
Secondo quanto dispone l’art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009, l’ente ha previsto la validazione della Relazione della Performance dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 14 di detto decreto. | |
Eventuali osservazioni: |
I.2 – Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali - altre informazioni utili (Scheda I.2)
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
(Il modulo ripercorre ogni articolo dell’accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale)
a) Illustrazione dell’ipotesi di contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione nella specifica materia trattata.
I’accordo annuale per la distribuzione del Fondo per la dirigenza dell’anno 2020 sono previsti dall’art. 5 comma 1 del CCNL della dirigenza del 23/12/1999 ed il loro contenuto è stato determinato dalla necessità di contenere la spesa di personale. Nella costituzione del Fondo dei dirigenti sono state da anni eliminate completamente le voci variabili, stanziando solo le risorse fisse.
L’accordo si sostanzia nella destinazione del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
Esame in dettaglio degli articoli:
Articolo 1
Ambito e validità dell’accordo
1. Il presente contratto, che avrà valenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020, si applica al personale dell'Amministrazione Comunale di Venezia con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, salvo diversa specificazione.
Tale articolo disciplina la durata e la decorrenza dell’accordo.
Articolo 2
Criteri per la quantificazione e distribuzione della retribuzione di posizione e risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall’Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 26 CCNL 23/12/1999. Per l'anno 2020 viene approvato lo schema di utilizzo del fondo come da prospetto di seguito riportato:
FONDO 2020 | POSIZIONE | RISULTATO |
€ 3.504.827,00 | 2.328.000,00 | 814.576,13 |
206.166,87 (bonus eccellenze) |
A) Retribuzione di Posizione
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
1. In considerazione della complessità della struttura organizzativa del Comune, come prevista nello Statuto comunale e nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, articolata su più livelli dirigenziali, ai sensi dell’art. 24 del CCNL 22.02.2006 l’assegnazione della retribuzione di posizione dirigenziale viene attribuita per l’anno 2020, in relazione alla rispettiva pesatura e sulla base dell’incarico del Sindaco, come segue:
a. Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia A” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 57.623,54 (cinquantasetteimilaseicentoventitre/54);
b. Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia B” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 55.623,36 (cinquantacinquemilaseicentoventitre/36);
c. Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia C” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 50.623,43 (cinquantamilaseicentoventitre/43);
d. Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia D” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 41.623,40 (quarantunmilaseicentoventitre/ 40);
e. Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia E” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 36.623,34 (trentaseimilaseicentoventitre/34);
f. Ai Dirigenti che ricoprono una posizione inserita nella “fascia F” è attribuita una retribuzione di posizione annua di € 33.623,46 (trentatremilaseicentoventitre/46);
g. Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità di Vice Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, di Vice Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e di Vice Comandante P.L. è riconosciuta una retribuzione di posizione annua lorda complessiva maggiorata pari a:
• Vice Segretario Vicario o Vice Segretario Aggiunto € 8.643,57 (ottomilaseicentoquarantatre/57);
• Vice Comandante P.L. € 4.650,00 (quattromilaseicentocinquanta/00).
h. Ai Dirigenti il cui incarico comprenda la responsabilità della Direzione di Istituzione è riconosciuta una retribuzione di posizione annua complessiva pari € 6.243,51 (seimiladuecentoquarantatre/51). Tale somma sarà a carico delle spese di personale del Comune.
2. Le economie da retribuzione di posizione di posizione sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato anche di esercizi successivi.
B) Retribuzione di risultato
1. Alla retribuzione di risultato è destinata, per l’anno 2020, una percentuale di almeno il 15% del fondo.
2. A ciascun Dirigente spetta una retribuzione di risultato teorica che, a livello individuale, potrà variare da 0 a 50% dell’importo della retribuzione di posizione percepita nell'anno, o astrattamente percepibile in caso di incarichi ad interim secondo la disposizione di cui al successivo comma 3, riparametrato alla disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato.
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
3. Tale importo sarà erogato secondo gli esiti del sistema di valutazione, in base alle percentuali sotto specificate, oltre quanto previsto al comma 4.
Punteggio ottenuto | Percentuale di risultato sulla retribuzione di posizione riparametrata alla disponibilità del Fondo |
0-35 | 0% |
oltre 35 e fino a 45 | 10% |
oltre 45 e fino a 55 | 15% |
oltre 55 e fino a 65 | 25% |
oltre 65 e fino a 73 | 30% |
oltre 73 e fino a 81 | 35% |
oltre 81 e fino a 89 | 40% |
oltre 89 e fino a 96 | 45% |
oltre 96 e fino a 100 | 50% |
4. Tra i dirigenti che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio compreso tra 90 e
100 punti il Nucleo di Valutazione individuerà al massimo otto dirigenti cui riconoscere una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione dell’incarico principale, non parametrabile al Fondo, entro il limite massimo di 10.000,00 euro ciascuno.
5. Una somma pari ad Euro 96.000 verrà ripartita in misura uguale tra ulteriori 12 dirigenti individuati con le medesime modalità. Una somma pari ad Euro 30.000 verrà ripartita in misura uguale tra i successivi 5 dirigenti individuati con le medesime modalità.
6. Al fine dell’individuazione del personale destinatario della maggiorazione il nucleo di valutazione terrà conto anche delle attività richieste dall’Amministrazione quali attività
straordinarie, partecipazione a gruppi di lavoro su questioni complesse, apporti comunque apprezzabili nell’attività complessiva dell’Ente.
7. Gli oneri di cui ai commi 4. e 5. saranno finanziati con la somma complessiva di euro 206.166,87 a valere sulle risorse del Fondo destinate alla retribuzione di risultato, come riportato in tabella di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Le risorse non attribuite ai dirigenti per effetto di una valutazione inferiore a quella massima e le economie per il cumulo del risultato con le altre forme di incentivazione, rappresentano un’economia di bilancio e rientrano pertanto nella disponibilità dell’Ente.
9. Nel caso di prolungata assenza o vacanza del posto dirigenziale, può essere assegnato temporaneamente, per un periodo non superiore a 18 mesi, ad un dirigente l’incarico ad interim con attribuzione al sostituto della retribuzione di risultato non corrisposta al dirigente assente, in base alla valutazione conseguita e rapportata al periodo temporale dell’incarico ad interim. Qualora la pesatura dell'interim sia superiore a quella corrispondente all'incarico principale, la retribuzione di posizione del dirigente titolare di entrambi gli incarichi, per il periodo di durata dell'interim sarà quella dell'interim.
10. La retribuzione di risultato dovrà esser corrisposta al dipendente entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
L’art. 2 rappresenta il nucleo della parte economica del CCDI. Conserva inalterati i valori delle fasce di retribuzione di posizione dirigenziale previste dal previgente CCDI, e conferma in modo univoco il valore degli incarichi aggiuntivi. La percentuale di retribuzione di risultato teoricamente spettante è riparametrata alla disponibilità del Fondo e le somme non distribuite per il mancato raggiungimento della valutazione massima divengono economie di bilancio e rientrano nella disponibilità dell’Ente. Inoltre è prevista l’attribuzione di una incentivazione ai venti dirigenti che hanno il punteggio più alto secondo alcuni limiti individuali ed entro il tetto massimo di 206.166,87 euro, a valere sulle risorse destinate al risultato.
Articolo 3
Forme di incentivazione derivanti da specifiche disposizioni di legge
1. Le parti concordano che la retribuzione di risultato sommata a quella delle incentivazioni specifiche possa essere attribuita fino ad un massimo di € 35.000,00; l’eventuale eccedenza solo di risultato non sarà corrisposta. In ipotesi di incentivazione derivante da incarico pluriennale la somma complessiva è distribuita per le annualità di riferimento.
2. L’Amministrazione provvederà, all'atto della definitiva liquidazione delle incentivazioni specifiche o del compenso di risultato maturato nell’anno precedente, all'eventuale recupero dell'eccedenza della retribuzione di risultato rispetto al limite di cui al comma 1.
Con la presente norma viene riproposta la regola già esistente, secondo la quale il dirigente non può assommare tra risultato ed incentivazioni derivanti da specifiche disposizioni di legge più di 35.000,00 euro ed in caso di superamento, si provvederà a recuperare nella retribuzione di risultato quanto percepito in eccedenza.
Articolo 4 Assicurazioni e tutela legale
1. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, a condizione che non sussista conflitto d’interessi e a condizione che l’assistenza venga effettuata da un legale di comune gradimento. Per quanto riguarda i giudizi davanti alla Corte dei Conti si dà applicazione all’art. 3 comma 2bis del D.L. 23/10/1996, n. 543 convertito con L. 20/12/1996, n. 639.
2. Il gradimento viene espresso di concerto dal dirigente e dalla Direzione Avvocatura Civica a cui deve essere inviato il primo atto relativo all’apertura del procedimento. Nel caso vi siano più dirigenti coinvolti nello stesso fatto e non vi siano posizioni differenziate, l’indicazione, di norma, sarà di un solo legale.
3. Solamente in casi eccezionali, motivati da esigenze tecniche di difesa, su parere dell’Avvocatura Civica, e previo nullaosta della Giunta, il dirigente può essere assistito da più di un difensore. Nell’ipotesi in cui per i fatti oggetto di procedimento di cui al comma 1) sia attiva una copertura assicurativa, l’accordo per la scelta del legale dovrà coinvolgere anche la compagnia assicuratrice.
4. In caso di sentenza di condanna definitiva per i fatti commessi con dolo o colpa grave, o di patteggiamento, l’ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
5. Il Comune di Venezia provvede, secondo la normativa vigente, a stipulare o rinnovare i contratti di assicurazione per la copertura dei rischi connessi all’attività dei dirigenti in conformità a quanto stabilito dall’art. 38 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
6. Nell’ambito delle responsabilità dei dirigenti, l’Amministrazione provvede al pagamento diretto delle sanzioni oblabili, non generate da colpa grave verificata dall’Amministrazione Comunale.
7. Per l’attuazione del precedente comma del presente articolo verrà istituito un fondo fino ad un massimo di €. 10.000,00 che verrà formato dalle economie del Fondo.
La norma è la stessa riportata nel preesistente CCDI e serve a dettagliare la materia della tutela legale e sanzioni oblabili già prevista da norme di legge. Il Fondo per le sanzioni oblabili è incrementato a 10.000,00 euro. Comunque, non comporta ulteriore spesa, in quanto detto importo è sottratto dal Fondo destinato al Risultato dei dirigenti.
Articolo 5 Omnicomprensività Dirigenziale
1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001, richiamato
dall’art. 20 del CCNL 22/02/2010 del personale dirigente, è omnicomprensivo, poiché remunera non solo ogni compito attribuito ai medesimi in quanto tali, ma anche qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio.
2. I compensi per incarichi ai dirigenti non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, ove conferiti da soggetti terzi, pubblici o privati in ragione del loro ufficio o su designazione dell’Ente, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Le risorse di cui sopra, al netto di tutti gli oneri riflessi assistenziali, previdenziali e fiscali (IRAP) sono utilizzate per incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti che hanno svolto i singoli incarichi secondo le percentuali indicate nella seguente tabella applicabile per scaglioni:
Ammontare complessivo del compenso percepito annualmente | Percentuale attribuita |
fino a € 18.000,00 | 90% |
Oltre € 18.000,00 fino a 60.000,00 | 50% |
Oltre € 60.000,00 fino a 80.000,00 | 40% |
Oltre € 80.000,00 fino a 100.000,00 | 30% |
Oltre € 100.000,00 | 10% |
La norma è la stessa riportata nel preesistente CCDI.
Articolo 6 Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni generali normative e
contrattuali nazionali.
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
2. Le parti si incontreranno per la revisione del presente accordo in seguito alla sottoscrizione del nuovo CCNL della Dirigenza
Si tratta di una norma che serve ad evitare vuoti normativi, identica a quella riportata nel preesistente CCDI.
Si tratta di una norma che serve ad evitare vuoti normativi, identica a quella riportata nel preesistente CCDI.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo da parte dell’ipotesi di contrattazione integrativa.
Il CCDI regola i criteri della distribuzione delle risorse stabili del Fondo. Tra le spese che hanno carattere fisso, e quindi sono riconducibili alle risorse stabili, troviamo la retribuzione di posizione dei dirigenti prevista dall’art. 27 del CCNL 23/12/1999 dell’Area della dirigenza degli enti locali.
Tra le spese che hanno carattere variabile, ed alle quali possono essere destinate le risorse variabili eventualmente stanziate, va compresa la retribuzione di risultato prevista dall’art. 28 del CCNL 23/12/1999 dell’Area della dirigenza degli enti locali. Sulla parte del fondo destinata al risultato e sulle economie del Fondo grava inoltre la somma di euro 10.000,00 annui per il pagamento diretto delle sanzioni oblabili da parte dell’Amministrazione, non generate da colpa grave del dirigente, verificata dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle responsabilità dei dirigenti. Per norma contrattuale nazionale è destinata al
risultato una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 del CCNL 23/12/1999 e comunque in misura non inferiore al 15% del Fondo.
Nell’anno 2019, di cui si dispone di dati definitivi, su un totale di spesa del fondo di euro 3.504.827,00, escluse le economie dell’esercizio precedente:
• le spese fisse sono state di euro 2.486.451,28 a fronte di euro 2.614.084,00 di risorse stabili stanziate,
• le spese variabili di retribuzione di risultato ammontavano 911.732,68.
Risulta pertanto che le spese fisse sono state inferiori alle risorse stabili del fondo garantendo un formale e sostanziale equilibrio del fondo stesso.
L’equilibrio complessivo del fondo è tutelato in ogni caso dal fatto che la retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo solo se è accertata la disponibilità del Fondo. Qualora le risorse del fondo non fossero sufficienti alla copertura delle percentuali di retribuzione stabilite, si procede d’ufficio alla riduzione proporzionale della quota di risultato assegnata a ciascun dirigente.
c) Effetti abrogativi impliciti
Nessuno.
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (titolo III del D.Lgs. 150/2009, CCNL) ai fini della corresponsione degli incentivi della Performance
Comune di Venezia
Data: 29/12/2020, PG/2020/0584327
Il vigente regolamento sulla valutazione della performance prevede che la retribuzione di risultato sia corrisposta solo a seguito del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dopo gli esiti certificati del processo di valutazione selettivo e meritocratico validato dal Nucleo di Valutazione. La prassi in uso, ormai consolidata, conferma ampiamente tale attestazione.
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsioni di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio)
Parte non pertinente all’accordo illustrato.
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009
Il risultato atteso dall’applicazione del presente accordo è essenzialmente di ottenere un risparmio per l’Ente, pari all’ammontare delle risorse variabili non stanziate nel fondo, quale contributo al raggiungimento degli equilibri di bilancio, e di incentivare tra i dirigenti il raggiungimento di obiettivi sempre più performanti.
Il Dirigente del Settore Risorse Xxxxx Xxxxxx (*)
Economici e Previdenziali xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.