Allegato all'informativa precontrattuale
Allegato all'informativa precontrattuale
redatto ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, artt. 115 e segg. e delle relative disposizioni di attuazione
La consegna di questa copia non impegna le parti alla stipula del contratto.
02204020000731
Sigla: SS
Contratto quadro dei servizi di investimento e servizi accessori (con deposito titoli)
A SILANDRO tra la CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA COOPERATIVA con sede in 39028 XXXXXXXX, XXX
XXXXXXXXXX 00, codice fiscale 00171320211, iscritta nel Registro delle imprese di Bolzano e all'albo delle banche, membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96, indicata in seguito "Banca",
e
...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................., indicato di seguito "Cliente",
si conviene e si stipula quanto segue:
Condizioni specifiche:
Ai cointestatari
- è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito congiuntamente.
- è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito disgiuntamente.
I cointestatari possono compiere le operazioni tenendo conto del profilo meno rischioso rilevato dalla Banca, mentre in caso di operazioni eseguite al di fuori dall'ambito della consulenza viene tenuto conto dell'appropriatezza riferita all'ordinante.è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito disgiuntamente
I cointestatari possono compiere le operazioni tenendo conto del profilo meno rischioso rilevato dalla Banca.
Il Cliente prende atto:
• di essere stato classificato come Cliente al dettaglio e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:
• sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;
• concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito "prodotti di investimento") e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;
• sui prodotti di investimento;
• sui costi e sugli oneri (allegato 1);
• sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;
• sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;
• e una copia del contratto.
• che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.
Il Cliente prende atto:
• di essere stato classificato come Cliente professionale e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:
• sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;
• concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito "prodotti di investimento") e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;
• sui prodotti di investimento;
• sui costi e sugli oneri (allegato 1);
• sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;
• sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;
• e una copia del contratto.
• che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.
Il Cliente dichiara,
• di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e/o attività di investimento, dei servizi accessori, dei tipi specifici di prodotti di investimento e i rischi connessi, sicché di essere stato messo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti (vedasi allegato 2);
• di essere stato informato che per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni le società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione Europea nonché i soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe di voto in vista di assemblee generali degli azionisti hanno diritto di ottenere dalla Banca i dati identificativi dei titolari di azioni di società quotate;
• di essere stato informato, che la Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori gli chiede delle informazioni ai sensi della product governance ed al fine della assegnazione ad uno dei mercati di riferimento ("target market") definiti dalla Banca;
• di essere stato informato che la Banca controlla periodicamente il profilo di rischio del Cliente e che essa ha il diritto di non eseguire ordini, se le informazioni relative al profilo di rischio non sono attuali.
• di essere stato informato che le sue operazioni su titoli sono sottoposte a controlli per verificare che non vi siano indizi di abusi di mercato ai sensi del Regolamento 596/2014 (MAR).
Il Cliente presta consenso:
• affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in quanto ammesso, anche al di fuori di un Mercato Regolamentato (RM) riconosciuto dall'ESMA o equivalente, di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) o di un Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF);
Il Cliente autorizza la Banca:
• a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato europei o extraeuropei riconosciuti dall'ESMA ovvero presso global custodians, autorizzandola altresì ad utilizzare gli stessi immessi in conti omnibus secondo le modalità specificate nel presente contratto. Se il Cliente desidera che gli strumenti finanziari siano contabilizzati su conti individuali presso organismi di deposito centralizzato o global custodians, ciò deve essere concordato specificamente con la Banca;
• di depositare gli strumenti finanziari materiali in depositi di custodia presso le società produttrici/emittenti o nella cassetta di sicurezza della Banca;
• di depositare le quote degli OICVM in conformità alle disposizioni della Direttiva 2009/65/CE (la cosiddetta "OICVM IV") presso i depositari delle società di investimento.
Il Cliente accorda con la Banca i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori: Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari (Sezione II)
Esecuzione di ordini per conto dei clienti (limitatamente all'emissione di strumenti finanziari propri) (Sezione III)
Fino a nuova comunicazione la Banca offre il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti limitatamente alla sottoscrizione degli strumenti finanziari di propria emissione. In riferimento al servizio così descritto il Cliente presta consenso affinché la Banca possa eseguire gli ordini in suo nome.
Collocamento di prodotti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Sezione IV)
Consulenza in materia di investimenti (Sezione V)
Tipo di servizio: Consulenza allargata non indipendente.
Canale/forma:
1. con documentazione scritta (protocollo di consulenza), nei locali commerciali della Banca;
2. fuori sede con documentazione scritta (Eignungsbericht), tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
Servizio accessorio: Raccomandazione generale riguardante le operazioni relative a strumenti finanziari (Sezione VI)
Servizio accessorio: Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusa la custodia (Sezione VI)
Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di apertura di un deposito titoli per la custodia e l'amministrazione di prodotti finanziari per usufruire del servizio accessorio ai servizi e attività di investimento e autorizza la Banca ad utilizzare questo deposito titoli aperto con il numero e intestato a XXXXXX XXXX PROBE NDG PROBE NDG , , 39028 SCHLANDERS per la custodia e l'amministrazione dei prodotti finanziari che in esecuzione del presente contratto sono da gestire su un deposito titoli.
Conto corrente di registrazione
Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare il conto corrente n. ... intestato a ... per l'addebito di qualsiasi importo, costi e oneri legati all'esecuzione del presente contratto (di seguito denominato anche conto corrente di registrazione). Le Parti convengono che gli importi degli ordini in divisa estera possono essere gestiti anche su un altro conto corrente, eventualmente gestito nella divisa dell'ordine, intestato al Cliente e indicato nell'ordine titoli stesso.
Forma di conferimento e revoca degli ordini
Le Parti convengono che gli ordini possono essere conferiti e revocati esclusivamente per iscritto allo sportello.
Altre modalità di conferimento e revoca degli ordini devono essere pattuite espressamente per iscritto tramite accordo integrativo al presente contratto.
Comunicazioni della Banca al Cliente
Le Parti convengono come modalità di inoltro delle comunicazioni della Banca al Cliente la forma cartacea, all'indirizzo: PROBE NDG PROBE NDG 39028 SCHLANDERS alle condizioni di cui all'articolo 10 sezione I del presente contratto limitatamente alle informazioni sulle assemblee generali e sugli eventi societari, via SMS.
Notifiche da parte del Cliente alla Banca in merito alle assemblee generali e agli eventi societari
Per l'invio delle notifiche inviate dal Cliente alla Banca per la partecipazione alle assemblee generali/il voto alle assemblee generali, le Parti convengono di inviare la notifica via e-mail/PEC (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo: XX.XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XX
Periodicità
Il Cliente chiede che le comunicazioni periodiche relative a questo contratto per le quali le disposizioni normative non prevedono una periodicità specifica gli vengano inoltrati con periodicità annuale.
Informativa precontrattuale
La comunicazione relativa alle modifiche rilevanti dell'informativa precontrattuale (allegato 2) avviene conformemente a quanto accordato tra le parti tramite pubblicazione sul sito web della Banca e viene inoltre inviata al Cliente in occasione delle comunicazioni periodiche. Il Cliente si impegna a consultare l'informativa precontrattuale di volta in volta vigente prima di conferire l'ordine.
Costi
Con riferimento ai costi dovuti per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente di registrazione), alle quali si rinvia a tal fine.
Imposta sostitutiva
Il Cliente dichiara ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/97 di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/86.
Il Cliente prende atto che gli incarichi da lui conferiti sono disciplinati:
• da quanto precede,
• dalle clausole di cui alla Sezione I,
• dalle clausole di cui alle sezioni relative ai servizi e alle attività di investimento ed ai servizi accessori convenute e di seguito riportate,
• dalle condizioni economiche (allegato 1)
• dall'informativa precontrattuale (allegato 2)
che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
Se il presente contratto viene firmato con firma elettronica, il documento informatico forma l'originale. Pertanto può accadere che in caso di stampa dello stesso, non sia indicata alcuna data o non sia indicata la data inequivoca della stipula. Il contratto si intende concluso quando tutte le parti e tutti gli eventuali cointestatari hanno apposto le loro firme. Pertanto, il contratto acquista validità e efficacia al momento dell'avvenuta sottoscrizione della parte contrattuale ovvero del cointestatario che firma per ultima/o.
Se il contratto viene concluso mediante firma digitale in Raiffeisen Online Banking (ROB), il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca le informazioni precontrattuali e le condizioni contrattuali, comprese quelle relative alla vendita a distanza, prima della conclusione del contratto e di essere stato quindi pienamente informato sul contenuto e sulle caratteristiche più importanti del contratto da concludere, se del caso, anche ai sensi e per gli effetti del Codice della protezione dei consumatori D.Lgs. n. 206/2005.
Sezione I - Condizioni generali Art. 1 - Diligenza della Banca
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi di investimento accessori la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
• comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
• acquisire le informazioni necessarie dal Cliente al fine di rilevare il suo profilo di rischio;
• informare il Cliente in forma adeguata e prima dell'esecuzione di un'operazione sui rischi del prodotto di investimento, sul rischio di concentrazione, su conflitti di interesse nonché su tutti gli altri eventuali rischi;
• disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;
• offrire solo prodotti di investimento che essa controlla in applicazione della product governance e dei quali essa
sorveglia l'andamento;
• offrire prodotti che non sono prodotti mass market solo nell'ambito della consulenza in materia di investimenti.
• adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'uso improprio delle informazioni relative agli ordini ricevuti e non ancora eseguiti.
Art. 1-bis - Offerta fuori sede
1. La Banca può prestare servizi e/o attività di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari che svolgono le loro attività per la Banca e sono iscritti presso l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF in un registro separato. Considerato che agiscono al di fuori dei locali commerciali della Banca, essi sono tenuti a rispettare condizioni specifiche. In particolare, vale quanto segue:
a) ai consulenti in materia di investimenti è fatto divieto di accettare qualsiasi forma di compenso o di finanziamento da parte del cliente o potenziale cliente;
b) come i consulenti che operano nei locali della Banca, anche i consulenti che agiscono fuori sede sono tenuti a comportarsi in modo diligente, corretto e trasparente e a trattare tutte le informazioni dei clienti, salvo nei confronti della Banca stessa, come riservate.
2. La Banca risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare per iscritto e senza spese il proprio recesso e la Banca è tenuta a restituire al Cliente il patrimonio messo a disposizione. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al Cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal Cliente.
4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
Art. 2 - Mercato di riferimento (target market) e profilo di investimento
1. Per la prestazione di servizi e attività di investimento la Banca chiede delle informazioni al Cliente al fine di verificare il mercato di riferimento del prodotto di investimento e per controllare la corrispondenza del profilo di investimento del Cliente con l'operazione in titoli. I controlli e le verifiche qui nominate sono dettagliatamente descritti nell'informativa precontrattuale (allegato 2) alla quale tal fine si rinvia.
2. La Banca esclude dalla verifica del mercato target specificamente le azioni materiali non negoziate in un mercato regolamentato europeo equivalente o in un sistema di negoziazione multilaterale e il cui trasferimento viene effettuato mediante un atto legale certificato.
3. Per il caso che le informazioni ricevute dalla Banca non siano più attuali, si conviene che la Banca ha la facoltà di non eseguire più alcuna operazione. In tal caso il Cliente verrà informato (vedasi anche Sezione I, art. 4, comma 2).
Art. 3 - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini e le revoche degli stessi sono conferiti con una delle modalità convenute contrattualmente.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su supporto elettronico durevole della Banca.
3. Qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari, autorizzati alla negoziazione per conto proprio ovvero all'esecuzione di ordini per conto dei clienti.
Art. 3-bis - Disponibilità di fondi del cliente per l'impartizione di ordini
1. La Banca può accettare gli ordini del Cliente per le operazioni relative a prodotti d'investimento o trasmetterli ad altri intermediari solo se il Cliente dispone dei fondi necessari a tale scopo.
2. La Banca non offre operazioni di finanziamento titoli, ossia operazioni in cui la Banca concede un prestito in relazione all'acquisto o alla sottoscrizione di prodotti d'investimento.
Art. 4 - Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini per conto dello stesso non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. Se sussiste un giustificato motivo è facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal Cliente, a condizione che essa gli da immediata comunicazione nella forma convenuta.
3. È esclusa ogni responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla medesima non imputabili ovvero al di fuori del suo controllo o dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito o comunque, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a: malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete internet o interruzione, sospensione, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete internet, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica.
Art. 5 - Aggregazione degli ordini
1. Le parti convengono che la Banca ha il diritto di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative.
Art. 6 - Registrazioni della Banca
1. La Banca conserva e archivia specifiche registrazioni contabili di tutti gli strumenti finanziari detenuti dai clienti. In questo modo si garantisce che ogni prodotto d'investimento possa essere chiaramente assegnato in qualsiasi momento alla specifica posizione del Cliente.
2. Analogamente, tutti gli accordi contrattualmente rilevanti tra la Banca e il Cliente sono inseriti nei sistemi di gestione della Banca.
3. Inoltre, tutte le conversazioni del Cliente rilevanti ai fini decisionali vengono registrate in loco e le conversazioni telefoniche vengono registrate con l'ausilio di applicazioni tecniche.
4. La Banca conserva i documenti e le registrazioni per almeno cinque anni. Su richiesta e dietro pagamento delle spese sostenute, il Cliente riceve una copia delle registrazioni e dei documenti che lo riguardano.
Art. 7 - Obblighi di informazione della Banca
1. La Banca informa il Cliente se, dopo l'acquisto/la sottoscrizione del prodotto di investimento, il mercato di riferimento dell'emittente cambia in modo tale che il prodotto di investimento diventi incompatibile con il profilo d'investimento del Cliente.
2. La Banca trasmette al Cliente la conferma di esecuzione dell'ordine nel più breve tempo possibile e comunque entro il primo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione dell'ordine. Se la Banca riceve la conferma di esecuzione da parte di un terzo, ne informa il Cliente entro un giorno lavorativo bancario dopo aver ricevuto la corrispondente conferma da parte del terzo. Tale rapporto sarà inviato anche nel caso in cui l'ordine non abbia potuto essere eseguito alle condizioni concordate. Su richiesta, la Banca informerà inoltre il Cliente sullo stato attuale del suo ordine anche al di fuori di questi termini.
3. La Banca invia al cliente almeno una volta all'anno un rendiconto di tutte le operazioni effettuate.
4. Se il Cliente detiene prodotti d'investimento con passività potenziali o prodotti con effetto leva, la Banca informa il Cliente entro un giorno lavorativo bancario se il valore del prodotto d'investimento subisce una perdita del 10% o di un multiplo dello stesso.
5. La Banca fornisce al Cliente almeno trimestralmente un elenco dei prodotti d'investimento che il Cliente ha in portafoglio, indicando il valore corrente di mercato o, se non disponibile, un valore stimato. Se sono trascorsi 60 giorni dall'invio senza che un reclamo specifico sia stato inviato per iscritto alla Banca, la posizione sarà considerata corretta e accettata dal Cliente.
6. La Banca trasmette al Cliente per xxx xxxxxxxxxxx xx notifiche di tutte le assemblee generali e degli eventi societari relativi alle azioni in portafoglio dello stesso.
Art. 8 - Identificazione
1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta in conformità alla normativa vigente, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e delle medesime informazioni anche rispetto alle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente nei confronti della Banca e al titolare effettivo.
Art. 9 - Invio di corrispondenza del Cliente alla Banca
1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca, esclusi gli ordini di cui alla Sezione I, articolo 3 sono inviate alla succursale presso la quale viene intrattenuto il rapporto.
2. Il Cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo indelebile, chiaro e leggibile. Restano impregiudicate le disposizioni relative al conferimento degli ordini.
Art. 10 - Comunicazioni e invio della corrispondenza della Banca al Cliente
1. L'invio al Cliente di tutte le comunicazioni (p.e. lettere, rendiconti, variazioni contrattuali), le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca relative al presente contratto avviene a tutti gli effetti all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, secondo la forma di notifica convenuta.
2. Il Cliente ha il diritto di cambiare in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipula del presente contratto, la forma di comunicazione salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. La modifica del canale di comunicazione per le assemblee generali delle società emittenti i titoli azionari detenuti dal Cliente e per gli eventi societari che coinvolgono tali titoli non è possibile a causa dei tempi ristretti degli obblighi di comunicazione previsti in tale contesto.
3. Anche se viene convenuta una forma di comunicazione elettronica, la Banca si riserva la facoltà di inviare le comunicazioni e le notifiche al Cliente in forma cartacea all'ultimo indirizzo comunicato, se ritenesse ciò utile o necessario per garantire l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente accetta sin d'ora i costi a suo carico legate all'invio in forma cartacea.
4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del suo indirizzo. Eventuali modifiche di indirizzo non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o allo sportello. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad uno/a di esse, con pieno effetto nei confronti di tutti/e gli/le altri/e.
5. Se le comunicazioni avvengono attraverso il servizio di online banking, è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, metterà a disposizione del Cliente tutte le comunicazioni relative al presente contratto attraverso tale servizio su supporto durevole non modificabile. Le comunicazioni saranno messe a disposizione in forma cifrata e saranno accessibili utilizzando le credenziali d'accesso consegnate al Cliente. Rimane inoltre inteso, che:
• il Cliente provvederà a scaricare personalmente tali comunicazioni;
• i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della messa a disposizione della corrispettiva comunicazione attraverso il servizio;
• sarà cura del Cliente conservare in luogo sicuro le credenziali di autenticazione, visionare regolarmente, se vi siano comunicazioni da scaricare, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio;
• sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento, essendo le comunicazioni disponibili attraverso il servizio solo per un periodo limitato.
• ad avvenuto scarico delle comunicazioni il Cliente stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni scaricate o memorizzate.
6. Se le comunicazioni avvengono in via telematica all'indirizzo e-mail/PEC, è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, trasmetterà tutte le comunicazioni relative al presente contratto unicamente con tale modalità. Rimane, inoltre, inteso che:
• sarà cura del Cliente, visionare regolarmente la posta elettronica in entrata, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio.
• sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento.
• i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della ricezione della corrispettiva comunicazione mediante posta elettronica.
• ad avvenuta trasmissione delle comunicazioni alla mail box/ all'indirizzo PEC del Cliente lo stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni ricevute.
Art. 11 - Deposito delle firme autorizzate
1. Il Cliente e i soggetti di cui alla Sezione I, articolo 16. sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).
Art. 12 - Cointestazione
1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatari.
2. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
5. Tuttavia, nei casi di cui ai commi precedenti, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata presentata per iscritto opposizione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi giorni lavorativi bancari.
6. Le Parti convengono, che tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad un cointestatario con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Art. 13 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo in questo contratto con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata e siano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e di società.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo è onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica della delega di rappresentanza ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
6. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti della revoca, modifica e rinuncia, vale quanto stabilito al comma 2.
Art. 14 - Costi e oneri nonché conto di registrazione
1. I costi e oneri convenuti tra la Banca e il Cliente sono indicate nelle condizioni economiche (allegato 1).
2. Il Cliente è tenuto a pagare tutti i costi e le commissioni concordati, indipendentemente dal fatto che siano sostenuti una tantum o in modo continuativo o che siano legati alla prestazione di servizi di investimento e accessori, attraverso il conto collegato.
3. Il Cliente è, inoltre, tenuto a pagare tutte le imposte dovute, siano esse dovute in Italia o nel paese in cui l'emittente è domiciliato, e ad occuparsi del recupero delle eventuali imposte pagate in eccesso nel paese dell'emittente.
4. Il Cliente è tenuto a pagare i costi e gli oneri convenuti nonché eventuali tasse e spese di qualsiasi tipo sostenute dalla Banca in relazione a pignoramenti e sequestri di prodotti di investimento, che il Cliente dovrà sostenere integralmente, anche se tali costi non possono essere recuperati dalla parte che ha avviato o condotto il relativo procedimento.
5. I costi e gli oneri che il Cliente paga direttamente alle società prodotto/emittenti sono convenuti direttamente tra il Cliente e l’emittente al momento della conclusione del contratto.
6. I costi e gli oneri che il Cliente paga indirettamente, ossia come componente di costo del prodotto d'investimento, all'emittente vengono comunicati al Cliente, se noti, dalla Banca prima della conclusione di un acquisto ovvero nel rendiconto annuale.
7. La Banca informa il Cliente, inoltre, prima dei costi e degli oneri delle sedi di esecuzione prima dell’impartizione di un ordine.
8. Le informazioni ex-ante sui costi e sugli oneri nonché sugli incentivi di terzi a favore della Banca sono contenute in forma sintetica nell'informazione precontrattuale. Sull' entità specifica dell'incentivo il Cliente viene informato prima della conferma dell'ordine.
9. Se non diversamente concordato nell'ordine specifico, tutti gli addebiti e gli accrediti, il controvalore dei prodotti d'investimento e tutti i costi e oneri dovuti dal Cliente alla Banca ai sensi dei paragrafi precedenti saranno addebitati ovvero accreditati sul conto corrente (conto di registrazione) convenuto nel presente contratto.
10. La Banca comunica annualmente al Cliente il totale dei costi e di quelli accessori relativi sia ai servizi di investimento e a quelli accessori che anche ai prodotti d’investimento offerti, raccomandati o collocati. Tale informazione illustra, inoltre, l'effetto dei costi totali sul rendimento degli investimenti del Cliente. In tali informazioni, la Banca riferisce al Cliente anche tutti gli incentivi che essa ha ricevuto sui prodotti di investimento in portafoglio del Cliente. Se dovuto, la Banca invia al Ciente un certificato annuale di capital gain.
Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente
1. Tutte le obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca, anche in caso di cointestazione, sono assunte in modo solidale e indivisibile, comprese quelle nei confronti di terzi aventi diritto di rivendicazione da parte del Cliente stesso.
Art. 16 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche
1. Le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente contratto.
2. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore, la Banca può modificare le condizioni in rispetto delle disposizioni imperative dettate in materia dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo). In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al Cliente consumatore, il quale ha 60 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 17 - Durata del contratto e recesso
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a 15 giorni, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il recesso può essere esercitato dal Cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.
Art. 18 - Inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari decorrente dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 19 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con il Cliente
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN SILANDRO SOCIETA COOPERATIVA, XXX XXXXXXXXXX 00, 00000 XXXXXXXX, XXX00000@XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX.XX, XX.XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XX, Fax: 0473/621584). La Banca risponde entro 60 giorni.
3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie finanziarie (ACF) presso la CONSOB. L'arbitro offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento fino ad un valore di Euro 500.000, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Sono esclusi dalla cognizione dell'arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per avere ulteriori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro, sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento, si può consultare il sito istituzionale xxx.xxx.xxxxxx.xx oppure rivolgersi alle succursali della Banca. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. Se il reclamo riguarda il deposito titoli, il Cliente, rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di
60 giorni dalla sua ricezione, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni, il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure una filiale della Banca d'Italia o la Banca stessa.
5. Il Cliente può inoltre - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore
BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento alla Banca d'Italia e all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010 e pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso la CONSOB di cui al comma 3 o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario di cui al comma 4). La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.
Art. 20 - Lingua adottata, foro competente e legge regolatrice
1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Gli avvisi relativi alle assemblee generali e agli eventi societari che la Banca invia al Cliente nel rispetto dei termini previsti dalla Direttiva sui diritti degli azionisti ("SHRD") possono essere inviati al Cliente anche in un'altra lingua commerciale generalmente accettata in Europa.
3. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca; la presente disposizione si applica al Cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo n. 206/2005.
4. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.
Sezione II - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento
1. La ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari è il servizio con cui la Banca riceve dal Cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione.
Sezione III - Esecuzione di ordini per conto dei clienti Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento
1. La Banca fornisce tale servizio limitato agli strumenti finanziari di propria emissione ai fini di raccolta. Può trattarsi di obbligazioni o altri strumenti finanziari.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuato dal Cliente, firmando gli appositi documenti contrattuali predisposti dalla Banca.
3. Se l'emissione degli strumenti finanziari è oggetto di un'offerta pubblica, i rispettivi termini e le condizioni contrattuali e tutte le altre informazioni sulla Banca e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel prospetto pubblicato.
Sezione IV - Collocamento di prodotti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento
1. Il servizio di investimento collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca di collocare prodotti di investimento emessi da parte di terzi.
2. Nell'ambito di questo servizio, il Cliente stipula un accordo con l'emittente del prodotto d'investimento tramite la Banca. Tale accordo comprende anche i costi che l'emittente addebita direttamente al Cliente.
3. La Banca effettua l'analisi del mercato di riferimento (target market) e la valutazione del profilo d'investimento.
Sezione V - Consulenza in materia di investimenti Art. 1 - Oggetto del servizio di investimento
1. La consulenza in materia di investimenti descrive il servizio fornito dalla Banca al Cliente, in qualità di investitore o potenziale investitore, di formulare raccomandazioni personali su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca stessa in relazione ad una o più operazioni su prodotti d’investimento.
2. La raccomandazione della Banca comprende la dichiarazione di adeguatezza e l'esposizione su come la consulenza ha tenuto conto delle preferenze, degli obiettivi e delle altre caratteristiche del Cliente. Il protocollo di consulenza fornisce l’indicazione sul periodo di validità della raccomandazione da parte della Banca.
3. La Banca fornisce questo servizio esclusivamente in relazione ad altri servizi e attività di investimento concordati contrattualmente.
4. Oggetto della consulenza in materia di investimenti sono i prodotti d'investimento raggruppati per tipologia ed elencati nell'allegato 2 del presente contratto, ad eccezione delle azioni non negoziate in un mercato regolamentato europeo equivalente o in un sistema multilaterale di negoziazione, il cui trasferimento avviene mediante un atto legale certificato.
5. I prodotti d'investimento del Cliente che quest'ultimo acquista al di fuori dell'ambito della consulenza in materia di investimenti e i prodotti d'investimento che il Cliente ha acquistato altrove e trasferito alla Banca sono oggetti del servizio solo se il prodotto d'investimento appartiene al gruppo di prodotti d'investimento per le operazioni con i quali la Banca offre la consulenza in materia di investimenti.
6. La Banca fornisce al Cliente almeno una volta all'anno una relazione sui risultati dell'attuale prova di adeguatezza dei prodotti d'investimento nel suo portafoglio.
7. Per questo servizio la Banca impiega esclusivamente personale specificamente formato e presenta le raccomandazioni e nella forma concordata contrattualmente.
Art. 2 - Consulenza allargata di base non indipendente
1. La Banca offre questo servizio di investimento sotto forma di consulenza in materia di investimenti non indipendente. Ciò significa che possono essere oggetto di consulenza anche prodotti d'investimento per la cui distribuzione la Banca riceve degli incentivi ossia retrocessioni.
2. Il servizio offerto assume la forma di consulenza allargata base, il che significa che:
• Nell'ambito del servizio di consulenza vengono raccomandati al Cliente singoli prodotti d'investimento, confrontando il profilo d'investimento del Cliente con le caratteristiche e i rischi del prodotto;
• Il Cliente riceve una raccomandazione per operazione relativa ai prodotti di investimento, vale a dire sottoscrizione e acquisto, restituzione e vendita, detenzione e scambio (switch);
• L'attualità del profilo d'investimento e la sua compatibilità con i prodotti d'investimento del portafoglio del Cliente viene verificata almeno una volta all'anno e il Cliente viene informato del risultato di tale verifica.
Art. 3 - Altre forme di servizio di consulenza
1. Accordi aggiuntivi al presente contratto possono consentire alla Banca e al Cliente di convenire ulteriori forme di consulenza in materia di investimenti in cui si prevede un aumento della frequenza della consulenza e della revisione o si valutano altri criteri aggiuntivi.
Art. 4 - Responsabilità della Banca
1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare la consulenza.
3. Il servizio di investimento può essere prestato dalla Banca solamente a condizione che le informazioni relative al profilo di rischio siano attuali. Se il profilo d'investimento del Cliente è scaduto e non viene rinnovato, il servizio di investimento si limita agli obblighi di comunicazione relativi al rendiconto sulle attività Cliente e ai relativi costi e oneri sostenuti dal Cliente nell'esercizio.
Sezione VI - Servizio accessorio di raccomandazione generale riguardante le operazioni relative a strumenti finanziari Art.1 - Oggetto del servizio accessorio
1. Oggetto di questo servizio accessorio è quello di formulare raccomandazioni verbali generali al Cliente in relazione alle tipologie e alle operazioni su prodotti di investimento, senza affrontare un prodotto specifico e senza tener conto delle caratteristiche e delle aspettative specifiche del Cliente. Queste possono anche includere analisi finanziarie generali o descrizioni delle singole tipologie. Il confronto diretto di singoli prodotti d'investimento non fa parte di questo servizio accessorio.
2. Questo servizio accessorio è generalmente fornito in relazione ai servizi di investimento convenuti e per le classi di prodotti descritti nelle informazioni precontrattuali.
3. Il servizio si distingue quindi dal servizio di consulenza in materia di investimenti, in quanto non presuppone alcun profilo d'investimento, la Banca non formula alcuna raccomandazione personale, nessun singolo prodotto d'investimento è oggetto del servizio accessorio e non vengono forniti al Cliente rapporti specifici da parte della Banca.
4. Le raccomandazioni generali della Banca non vincolano in alcun modo il Cliente.
5. La Banca non garantisce il risultato dell'operazione con prodotti d'investimento che il Cliente decide di concludere.
Sezione VII - Servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti Art. 1 - Oggetto del servizio accessorio
1. Oggetto di questo servizio accessorio è la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per conto del Cliente.
2. La Banca custodisce e amministra gli strumenti finanziari e assicura che i diritti connessi agli strumenti finanziari siano in generale salvaguardati. Tra l’altro, la Banca si assicura che gli strumenti finanziari siano registrati nella contabilità, provvede all’accredito degli interessi e dei dividendi, controlla i prelievi di riscatto dei premi e dei rimborsi per le corrispondenti riscossioni per conto del Cliente, acquisisce nuove cedole di interessi.
3. In caso di esercizio dei diritti d'opzione, di conversione di strumenti finanziari o di liquidazione dei conferimenti di capitale ancora da effettuare, la Banca richiede istruzioni al Cliente e non esegue l'operazione fino a quando non ha ricevuto tali istruzioni e dietro pagamento delle somme necessarie. In assenza di istruzioni tempestive da parte del Cliente, la Banca trasmetterà l'ordine di vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
4. Nel caso di strumenti finanziari negoziati su mercati non regolamentati, il Cliente è tenuto a impartire alla Banca le necessarie istruzioni. In mancanza di tali istruzioni, la Banca non è tenuta ad effettuare alcuna operazione.
Art. 2 - Evidenze presso la Banca e obblighi informativi
1. La proprietà degli strumenti finanziari è documentata dalla posizione del Cliente presso la Banca, che è a nome del Cliente stesso. Tutte le operazioni, compresi i trasferimenti, i prelievi o le limitazioni, vengono effettuate mediante apposite registrazioni sulla posizione del Cliente presso la Banca.
2. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente. Le evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati; esse indicano, se del caso, i sub-depositari degli strumenti finanziari e la loro nazionalità.
3. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione del Cliente. Esse sono riconciliate con regolarità, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca. Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni del Cliente, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
4. Gli strumenti finanziari del Cliente depositati presso sub-depositari sono tenuti in conti omnibus intestati alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
5. Le disponibilità liquide del Cliente sono depositate presso depositari abilitati in conti intestati alla Banca depositante con l’indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli della Banca.
6. La Banca tiene costantemente aggiornate le seguenti informazioni:
a) conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente i saldi delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti per il Cliente;
b) il soggetto presso cui le disponibilità liquide del Cliente sono detenute, i dati dettagliati riguardanti i conti in cui le disponibilità sono detenute e i relativi accordi;
c) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi;
d) informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attività correlate ed esternalizzate nonché sulle eventuali attività esternalizzate;
e) i soggetti chiave della Banca coinvolti in processi connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che svolgono funzioni connesse alla salvaguardia dei beni del Cliente;
f) gli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari del Cliente, inclusi quelli di compensazione e di garanzia.
Art. 3 - Deposito e custodia degli strumenti finanziari del Cliente
1. Il Cliente autorizza la Banca a depositare gli strumenti finanziari presso depositari centrali di titoli o depositari centrali (CSD o global custodians) europei o altri depositari autorizzati. Questi possono a loro volta utilizzare altri depositari all'interno o all'esterno dello Spazio Economico Europeo in conformità con il domicilio degli emittenti. Ciò non pregiudica la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente. Anche in questo caso il Cliente esercita i suoi diritti tramite la Banca o una società da essa designata (voto per delega - proxy voting).
2. Gli strumenti finanziari di un gran numero di Clienti sono detenuti in conti omnibus di cui all'art. 2, comma 4 della presente sezione. Ciò non riduce in alcun modo la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014, il Cliente può anche richiedere che i suoi strumenti finanziari siano detenuti a livello di subdepositari su conti individuali del Cliente, tenendo conto che questa opzione comporta costi aggiuntivi, come descritto più dettagliatamente nelle condizioni.
4. Su richiesta, la Banca informa il Cliente in merito al depositario o al subdepositario dei suoi strumenti finanziari e gli fornisce il regolamento interno del depositario o documenti supplementari relativi alla tutela degli strumenti finanziari.
Art. 4 - Selezione dei depositari e dei sub-depositari
1. A eccezione del deposito presso banche centrali, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari del Cliente sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Nell’effettuare la selezione la Banca valuta l’opportunità di effettuare il deposito presso due o più depositari. L’attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, per riesaminarne l’efficienza e l’affidabilità.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, la Banca è autorizzata a tenere il portafoglio del Cliente in custodia dove lo ritiene più conveniente e a trasferirlo, anche senza informare immediatamente il Cliente.
3. La Banca, se intende effettuare il deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l’attività, deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.
4. La Banca può depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti dalla Banca per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto alla Banca di depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari;
b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne impone il deposito presso quel soggetto.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche quando il sub-deposito degli strumenti finanziari del Ciente è stato delegato dal sub- depositario ad un altro soggetto.
Art. 5 - Strumenti finanziari dematerializzati e cartacei
1. Gli strumenti finanziari custoditi e amministrati possono essere dematerializzati, e in alcuni casi possono essere emessi in forma fisica, cioè su carta.
2. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, è esclusa ogni possibilità di emissione in forma cartacea.
3. Nel caso di strumenti finanziari in forma cartacea, la Banca è autorizzata a staccare le cedole di interesse o le cedole di dividendo dagli strumenti finanziari tempestivamente prima della scadenza, al fine di poter incassare gli interessi e i dividendi per tempo.
4. Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve far pervenire prima avviso alla Banca, rispettando un termine di preavviso di 3 giorni bancari. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È, peraltro, facoltà della Banca quella di restituire gli strumenti finanziari depositati anche senza preavviso.
5. In caso di parziale o totale ritiro di strumenti materiali depositati, la Banca provvederà alla loro consegna entro 3 giorni lavorativi bancari dalla ricezione degli stessi da parte del terzo depositario. All'atto del ritiro, il Cliente rilascia alla Banca una dichiarazione di scarico.
6. I titoli in forma materiale che devono essere registrati in un deposito del cliente devono essere custoditi nella cassaforte della Banca.
Art. 6 - Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti
1. La Banca non conclude accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal Cliente e non utilizza questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
b) gli strumenti finanziari sono utilizzati alle condizioni per cui il Cliente ha prestato il consenso.
2. La Banca non conclude accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati presso terzi in conti omnibus e non utilizza questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno, che in aggiunta alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non ricorra anche una delle seguenti condizioni:
a) tutti i Clienti i cui strumenti finanziari sono depositati nel conto omnibus abbiano prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
b) la Banca ha procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei Clienti che abbiano prestato il consenso.
3. La Banca adotta misure adeguate per prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti finanziari del Cliente per proprio conto o per conto di terzi e, se del caso, per porvi rimedio.
Art. 7 - Deposito cointestato
1. Se il deposito titoli è cointestato, l'acquisto di azioni e di altri titoli nominativi è possibile solo mediante registrazione degli stessi in subdepositi tecnici intestati ai singoli titolari.
SILANDRO, il ********************
La Banca Il Cliente
**************************************************
.......................................................................... CASSA RAIFFEISEN SILANDRO
SOCIETA COOPERATIVA
🗶 **************************************************
..........................................................................
Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma codice civile, le seguenti condizioni:
Condizioni Specifiche
conseguenze della valutazione di inadeguatezza regolamento per la valutazione del profilo di rischio
Sezione I - Condizioni generali
Articolo 3 (conferimento degli ordini), articolo 12 (cointestazione), articolo 13 (poteri di rappresentanza), articolo 15 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni del Cliente), articolo 16 (modifica delle condizioni contrattuali ed economiche), articolo 17 (recesso), articolo 18 (inadempimento del Cliente), articolo 19 (procedure alternative per la composizione delle controversie con il Cliente), articolo 20 (foro competente e legge regolatrice);
Sezione V - Consulenza in materia di investimenti
Articolo 4 (responsabilità della Banca)
Sezione VII - Servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti
Articolo 3 (Deposito e custodia degli strumenti finanziari del Cliente), articolo 5 (strumenti finanziari dematerializzati e cartacei).
Il Cliente
🗶 **************************************************
..........................................................................
SILANDRO, il ..................................................
Il Cliente dichiara e conferma di aver ricevuto dalla Banca prima della sottoscrizione del contratto questo documento.
Il Cliente
🗶
..........................................................................
PROBE NDG PROBE NDG
Allegato all'informativa precontrattuale
ai sensi degli artt. 115 ss. Testo unico bancario, d.lgs. n. 385/1993, e delle relative disposizioni di attuazione La consegna di questa copia non impegna le parti alla stipula del contratto.
Sigla: SS
Allegato 1
CONDIZIONI ECONOMICHE
PREZZO
VOCI DI COSTO
Costi connessi ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori | ||
Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari | 0,00 euro | |
0,00 euro | ||
Collocamento | 0,00 euro | |
Consulenza in materia di investimento | ||
Commissione di consulenza | 0,00 euro | |
Custodia di strumenti finanziari per conto del cliente I costi variano a seconda dello strumento finanziario custodito. | per anno con addebito: una volta l'anno | |
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) | 20,00 euro | |
Titoli di Stato a medio/lungo termine | 20,00 euro | |
Strumenti finanziari di propria emissione | 0,00 euro | |
Obbligazioni emesse in Italia | 60,00 euro | |
Obbligazioni emesse all'estero | 60,00 euro | |
Xxxxxx, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati in Italia | 60,00 euro | |
Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati all'estero | 60,00 euro | |
Quote di fondi comuni d'investimento e di fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV) (OICR) | 0,00 euro | |
Strumenti finanziari oggetto di operazioni pronti contro termine | 60,00 euro | |
Importo minimo per singolo addebito delle spese di gestione e di amministrazione nonchè dei diritti di custodia | 0,00 euro | |
Costi relativi alle operazioni avviate nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxx operazione) inclusi i costi per la gestione nelle sedi di esecuzione | ||
Obbligazioni emesse dallo Stato italiano | ||
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta, calcolato sul controvalore, per | ||
titoli aventi durata: | ||
- fino a 80 giorni | 0,0300 % | |
- tra 81 e 170 giorni | 0,0500 % | |
- tra 171 e 330 giorni | 0,1000 % | |
- oltre 331 giorni | 0,1500 % | |
Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per | ||
titoli aventi durata: | ||
- trimestrale | 10,00 euro | 0,0500 % |
- semestrale | 10,00 euro | 0,1000 % |
- annuale | 10,00 euro | 0,1500 % |
Titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolato sul controvalore | 10,00 euro | 0,5000 % |
Obbligazioni di propria emissione | ||
Fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore (incluse le commissioni della controparte) | 10,00 euro | 0,5000 % |
Obbligazioni di altri emittenti | ||
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore: | 10,00 euro | 0,5000 % |
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine) | 10,00 euro | 0,5000 % |
Azioni ed altri strumenti finanziari | ||
Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani, calcolato sul controvalore | 10,00 euro | 0,7000 % |
Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene | 10,00 euro | 0,7000 % |
riportato nel rendiconto del rispettivo ordine) | ||
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente | 0,00 euro | |
Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente | 0,00 euro | |
Costi per gestione nelle sedi di esecuzione I costi per l'esecuzione delle operazioni nelle sedi di esecuzione vengono addebitate dai promotori e broker alla Banca. La Banca passa tali costi al Cliente tramite le seguenti commissioni. | ||
Commissione delle sedi di esecuzione in Italia | min. 0,02 % - max. 0,20 % | |
Commissione delle sedi di esecuzione all'estero | min. 0,14 % - max. 0,62 % | |
Amministrazione | ||
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia | 5,00 euro | |
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero | 5,00 euro | |
Scarico covered warrants/certificati di investimento | 6,10 | |
Altro | ||
Costi di apertura di un deposito nominativo a livello di depositari centrali di titoli e depositari centrali | 600,00 euro | |
Costi correnti di un deposito nominativo a livello di depositari centrali di titoli e depositari centrali | 300,00 euro | |
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. e la Alpenbank S.p.A., e depositati presso società italiane (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se ammesso dalla legge) | Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto. | |
Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. e la Alpenbank S.p.A., e depositati presso global custodians (esclusivamente spese di terze partner commerciali e se ammesso dalla legge) | ||
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati in Italia | ||
Scarico di strumenti finanziari non performing depositati all'estero | ||
Gestione vincoli | 5,00 | |
Costi per la trasmissione delle notifiche delle assemblee generali e di altri eventi societari | 2,50 euro per singola notifica | |
Altri costi in relazione all'esercizio dei diritti degli azionisti | 2,50 | |
Servizi relativi ad adempimenti fiscali | 2,50 | |
Imposte | nella misura stabilita. | |
Servizio aggiuntivo | ||
Costi connessi agli strumenti finanziari | ||
I costi e le commissioni applicati dagli emittenti sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento e vengono convenuti nel rispettivo modulo di sottoscrizione dell'emittente. | ||
I costi e le commissioni sono previsti nella rispettiva scheda informativa del prodotto di investimento, se trattasi di prodotto emesso dalla Banca. | ||
Costi indiretti: Per i prodotti di investimento venduti/collocati, la Banca riceve degli incentivi dagli emittenti. Gli incentivi convenuti tra Banca e emittente sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento . Una prospettiva degli incentivi è contenuta nell'informativa precontrattuale. | ||
Valute sul conto di registrazione del deposito | ||
Addebito delle spese e delle commissioni per la custodia di strumenti finanziari | ultimo giorno del calendario del periodo | |
Accredito di cedole d'interessi di obbligazioni emesse dallo Stato Italiano | quella prevista nei rispettivi decreti di emissione | |
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari | 1 giorno/i di banca | |
Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione | 0 giorno/i calendario | |
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia | 1 giorno/i di banca | |
Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero | 1 giorno/i di banca | |
Rimborso di strumenti finanziari di emissione italiana estratti o scaduti (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato italiano) | 0 giorno/i di banca | |
Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione | 0 giorno/i calendario |
Con riferimento alle spese dovute per le comunicazioni, trovano applicazione le condizioni economiche di cui al contratto di conto corrente (conto corrente di registrazione), alle quali si rinvia a tal fine.