Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 16145/22. Subject Codes: AELE 50 EEE 00 X 00 ISL 40 FL 36 MI 958 CYBER 412 TELECOM 531 XXXXX 453 COPS 619 CSC 593 CSCI 202 COSI 330 IND 564 ESPACE 129. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Centro per la cibersicurezza). Commission Document Number: COM(2022) 743 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 15 dicembre 2022. Interinstitutional Files: 2022/0431(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5657450376867573092_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2022/0431(NLE)
Bruxelles, 15 dicembre 2022 (OR. en)
16145/22
AELE 50
EEE 00
X 00
XXX 00
XX 36
MI 958
CYBER 412
TELECOM 531
XXXXX 453
COPS 619
CSC 593
CSCI 202
COSI 330
IND 564
ESPACE 129
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 15 dicembre 2022
Destinatario: Xxxxxxx XXXXXXXX, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2022) 743 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Centro per la cibersicurezza)
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 743 final.
All.: COM(2022) 743 final
16145/22 mc
RELEX 4 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.12.2022
COM(2022) 743 final 2022/0431 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Centro per la cibersicurezza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
2. CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. L'accordo SEE
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.
2.2. Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE
Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
Scopo dell'atto previsto è estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di includere il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento1.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE
La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
L'accluso progetto decisione del Comitato misto SEE prevede, per gli Stati EFTA-SEE, il diritto di partecipare alle attività del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e della rete dei centri nazionali di
1 GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1.
coordinamento, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
4. BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"2.
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale, a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
4.2. Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale degli atti giuridici dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
Poiché la decisione del Comitato misto estende la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/887, è opportuno basare la decisione del Consiglio proposta sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto integrato. La
2 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 173, paragrafo 3, e dall'articolo 188, primo comma, TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 173, paragrafo 3, e dall'articolo 188, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.
5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO
Poiché l'atto del Comitato misto SEE modificherà il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0431 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Centro per la cibersicurezza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 188, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo3, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'accordo sullo Spazio economico europeo4 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
(2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà ("protocollo 31") dell'accordo SEE.
(3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
(4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2023.
(5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
3 GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
4 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
5 Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente