Contract
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE E L’UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VALLE STRONA NEL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2021
La Provincia del Verbano Cusio Ossola (C.F. 93009110037), rappresentata da
, dell’Ente;
l’Agenzia della Mobilità Piemontese (C.F. 97639830013), rappresentata da
, dell’Ente
e
l’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne (C.F. 93039020032), rappresentata da , dell’Ente;
PREMESSO CHE
• La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l’altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato “Agenzia della mobilità piemontese”;
• l’articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
• la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l’efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell’art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall’art. 53 del D.L. 83/2012;
• l’Agenzia della mobilità piemontese, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla
D.G.R. n. 17–4134 del 12 luglio 2012;
• l’Assemblea dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello Statuto e della convenzione costitutiva dell’Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi
enti aderenti al consorzio, gli atti per l’approvazione nei rispettivi organi;
• con X.X.X. x. 00-0000 xxx 00 xxxxxxxxx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell’Agenzia della mobilità piemontese;
• il vigente Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese prevede, all’articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l’altro:
⮚ al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territo- riali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
⮚ alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programma- zione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
⮚ alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in pro- prio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
• nel mese di maggio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia del Verbano Cusio Ossola all'Agenzia della mobilità piemontese, con decorrenza dal 01/06/2016 (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/12/2016, l’Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli accordi di programma per il trasferimento delle risorse per i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale con i Comuni e le Unioni Montane del Bacino nord est del Verbano Cusio Ossola, riguardanti il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017;
• con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 e n. 12, entrambe del 09/06/2017 e n. 27 del 06/09/2018, l’Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli accordi di programma per l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e per l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, finanziati con risorse regionali sempre degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e riguardanti il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2019;
• fino all’anno 2016 il servizio di trasporto pubblico locale sulle linee Omegna – Forno, Omegna – Luzzogno e Omegna – Germagno è stato gestito in “economia” dalla ex Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona alla quale, in seguito all’entrata in vigore della legge regionale 28/09/2012 n. 11 e s.m.i., è
subentrata l’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;
• l’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne ha cessato di erogare il servizio di trasporto pubblico di linea della Valle Strona, a far data dal 01/01/2017 e, di conseguenza, a partire dalla medesima data, il servizio di trasporto pubblico locale in Valle Strona è stato affidato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola all’azienda V.C.O. Trasporti S.r.l., esercente il servizio di trasporto pubblico locale nel relativo bacino di competenza;
• il servizio in oggetto è stato disciplinato dal precedente accordo tra la Provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, l’Agenzia della mobilità piemontese e l’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, relativo agli anni 2016-2017, con il quale la medesima Unione Montana, si è resa disponibile a coprire parte del costo, per un importo pari ad euro 31.364,83, a far data dal 01/01/2017;
• lo schema del presente Accordo di programma è stato approvato dal Presidente della Provincia V.C.O., con decreto n. , dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n.
e dalla Giunta dell’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, con deliberazione n. ;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 (Oggetto)
Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l’efficiente ed efficacie erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, denominato linee Omegna – Forno, Omegna – Luzzogno e Omegna – Germagno.
Articolo 3 (Durata)
Il presente Accordo è relativo al periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l’ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.
Articolo 4 (Impegni della Provincia del Verbano Cusio Ossola)
La Provincia del Verbano Cusio Ossola, per la durata del presente Accordo, assume l’impegno a:
1. confermare, con decorrenza dal 01/07/2019, l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della Valle Strona all’azienda VCO Trasporti s.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx, 00 - XXXXXXXX (XX) – Cod. Fiscale 01792330035, secondo il programma di esercizio (P.E.A.) concordato;
2. assolvere alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla
D.G.R. Piemonte 06.02.2017, n. 7-4621;
3. monitorare l’intera struttura del servizio effettuato (esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
4. monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell’offerta;
5. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sul programma Omnibus;
6. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l’offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.
Articolo 5 (Impegni dell’Unione Montana Valle Strona e delle Quarne)
L’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne si impegna, per la durata del presente Accordo, a:
1. versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per i servizi effettuati nel secondo semestre 2019, l’importo di euro 15.682,42 (quindicimilaseicentottantadue/42), da erogarsi entro il 31/01/2020;
2. versare all’Agenzia della mobilità piemontese, per i servizi effettuati negli anni 2020 e 2021, l’importo annuo di euro 31.364,83 (trentunmilatrecentosessantaquattro/83), da erogarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
Qualora, nel corso dell’anno, intervenissero modifiche alle corse programmate tali da comportare rilevanti aumenti o diminuzioni di percorrenza rispetto all’anno precedente, le Parti, di comune accordo, potranno ridefinire l’importo citato.
Articolo 6 (Impegni dell’Agenzia della mobilità piemontese)
L’Agenzia della mobilità piemontese, in seno al presente Accordo, assume l’impegno di:
1. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;
2. attuare, a proprio carico, il monitoraggio a distanza delle flotte tramite sistemi in rete, secondo le effettive esigenze del caso.
Articolo 7 (Esigenze specifiche)
Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, i servizi, di cui all’articolo 2, potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.
Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare come conseguenza una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico locale in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.
Articolo 8 (Variazioni)
Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente Accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l’Agenzia della mobilità piemontese comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze all’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne.
Articolo 9 (Disposizioni finali)
Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato B, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.