CENTRO SPERIMENTALE
CENTRO SPERIMENTALE
Dipartimento Qualità Agro-Alimentare
OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA A SERVIZIO DEI LABORATORI DI RICERCA DEL CENTRO SPERIMENTALE
INDICE
Art. 1 Oggetto della fornitura
Art. 2 Importo della fornitura
Art. 3 Oneri compresi nel prezzo offerto Art. 4 Documentazione e consegna dei beni
Art. 5 Opzione sul servizio di manutenzione post-garanzia Art. 6 Sicurezza
Art. 7 Modalità organizzative di esecuzione della fornitura Art. 8 Verifica della fornitura e collaudo
Art. 9 Responsabilità per danni e sicurezza
Art. 10 Oneri e obblighi in materia di tutela dei lavoratori Art. 11 Pagamento delle prestazioni
Art. 12 Subappalto
Art. 13 Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni Art. 14 Penalità e recesso unilaterale
Art. 15 Clausola risolutiva espressa Art. 16 Esecuzione in danno
Art. 17 Validità dell’offerta
Art. 18 Aggiudicazione e stipulazione del contratto Art. 19 Spese contrattuali
Art. 20 Legge applicabile e definizione delle controversie
Art. 21 Assunzione informazioni in materia di protezione lavoro Art. 22 Trattamento dati personali
Art. 1
Oggetto della fornitura
1. La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per supportare l’attività di ricerca dei laboratori del Dipartimento QAA presso il Centro Sperimentale.
2. La fornitura è suddivisa nei seguenti tre lotti:
LOTTO N. 1: FORNITURA E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA AD ALTA SENSIBILITÀ PER LA MISURA IN LINEA PER INIEZIONE DIRETTA DI VOLATILI ORGANICI CON SISTEMA DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE
LOTTO N. 2: FORNITURA DI UN SISTEMA MICRO HPLC ACCOPPIATO AD UNO SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO
LOTTO N. 3: FORNITURA E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA GC ACCOPPIATO AD UN SISTEMA DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO
3. I requisiti e le caratteristiche minime di ciascuno dei tre lotti sono definiti nelle specifiche tecniche (allegati 1, 2 e 3 al presente capitolato), formanti parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Art. 2 Importo della fornitura
1. L’importo complessivo posto a base d’asta per l’intera fornitura è pari ad euro 779.000,00.- al netto degli oneri fiscali (di cui euro 6.000,00. di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali) suddiviso nel modo seguente:
- lotto n. 1: importo a base d’appalto: Euro 350.000,00.- al netto degli oneri fiscali;
- di cui euro 3.000,00. di costi della sicurezza al netto, non ribassabili, degli oneri fiscali;
- lotto n. 2: importo a base d’appalto: Euro 269.000,00.- al netto degli oneri fiscali;
- di cui euro 2.000,00. di costi della sicurezza, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali;
- lotto n. 3: importo a base d’appalto: Euro 160.000,00.- al netto degli oneri fiscali;
- di cui euro 1.000,00. di costi della sicurezza, non ribassabili al netto degli oneri fiscali.
Art. 3
Oneri compresi nel prezzo offerto
2. Formano parte dell’appalto, per ciascun lotto, la fornitura dei beni indicati, l’installazione, la formazione sul posto del personale, il collaudo e la stesura della relativa documentazione, nonché la garanzia biennale a partire dalla data di accettazione della strumentazione, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato.
3. Sono fatte salve le possibilità di risoluzione anticipata indicate negli articoli 14 e 15.
4. Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica. L’Impresa dovrà fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.
Art. 4 Documentazione e consegna dei beni
1. I beni dovranno essere consegnati e installati dall’Impresa aggiudicataria entro 90 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della Fondazione, entro 90 giorni di calendario dalla data dell’aggiudicazione definitiva, assumendosi ogni rischio legato all’eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti.
2. L’Impresa deve effettuare la consegna a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso i Laboratori del Centro Sperimentale della Fondazione Xxxxxx Xxxx di San Xxxxxxx all'Adige, xxx Xxxxxxx Xxxx, x. 0, 00000 Xxx Xxxxxxx all’Adige.
3. I locali dove saranno collocati i beni forniti sono: lotto 1: presso l’Unità Operativa QN, laboratorio PTRMS; lotto 2 presso l’Unità Operativa QN, terzo piano, ala est, laboratorio nutrizione; lotto 3, presso l’Unità Operativa LA, terzo piano, ala nord, laboratorio pesticidi.
4. Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l’Impresa può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Fondazione, Ufficio Affari Generali, Settore Tecnico.
5. Il momento della consegna sarà concordato tramite fax o per le vie brevi, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
6. La fornitura di ciascun lotto verrà liquidata, previa consegna, avvenuta installazione e perfezionamento in contradditorio del documento di collaudo di cui all’art. 8.
7. Sono a cura e spese dell’Impresa tutti gli adempimenti necessari a quanto sopra.
8. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all’Impresa entro 60 giorni dalla consegna. L’accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l’Impresa dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La Fondazione, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l’adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la Fondazione decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l’Impresa dovrà a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.
9. Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.
Art. 5
Opzione sul servizio di manutenzione post-garanzia
1. La Fondazione, avendo chiesto alle Imprese partecipanti, di formulare un’offerta per il contratto annuale relativo al servizio di manutenzione tecnica obbligatoria (sia preventiva che correttiva) della strumentazione, stipula con l’Impresa aggiudicataria di ciascun lotto un contratto di opzione per il predetto servizio.
2. Nell’esercizio dell’opzione, di cui al comma 1, la Fondazione si riserva di stipulare, con l’Impresa aggiudicataria di ciascun lotto il contratto per il predetto servizio di manutenzione, con decorrenza dalla scadenza del periodo biennale di garanzia obbligatoria, e pertanto, indicativamente, a partire dall’estate 2010.
3. L’opzione dovrà essere esercitata, e comunicata all’Impresa, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza del periodo di garanzia obbligatoria biennale. Oltre tale termine l’opzione decade.
4. L’Impresa offerente si impegna, qualora dovesse essere esercitata l’opzione, ad espletare il servizio di manutenzione e a mantenere fermo il prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara.
5. Il servizio di manutenzione di cui sopra è descritto con maggior dettaglio nelle specifiche tecniche di ciascun lotto, allegate al presente Capitolato.
6. Il contratto per il servizio di manutenzione di cui alla predetta opzione sarà prorogabile per ulteriori due anni.
Art. 6 Sicurezza
1. Tutta la strumentazione fornita ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
2. E' obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare, nel corso dell’installazione della strumentazione, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta x xxxxxxxxx da parte della Fondazione, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della Fondazione e dei terzi. L'Impresa si impegna, inoltre, ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione o esecuzione di prove di laboratorio i propri dipendenti e i dipendenti della Fondazione addetti. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.
3. L’Impresa dovrà farsi carico di segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l’esecuzione della fornitura.
4. La Fondazione, promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 626/94, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indicherà le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.
5. Gli oneri della sicurezza evidenziati nel bando (che non sono soggetti al ribasso d’asta) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e installazione delle strumentazioni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l’intervento presso la sede della Fondazione; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l’uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza per il sollevamento ed il posizionamento delle strumentazioni nelle stanze di laboratorio indicate all’art. 4, l’eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro), il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli strumenti all’interno dell’edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l’installazione, la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all’esecuzione delle lavorazioni di installazione, la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento, la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla Fondazione, ecc. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti “costi generali”, cioè tutto quanto fa riferimento all’ambito applicativo del D.Lgs. 626/94 e xx.xx.. dell’impresa appaltatrice (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell’ambito dell’importo a base d’asta in quanto compresi negli oneri generali dell’impresa.
Art. 7
Modalità organizzative di esecuzione della fornitura
1. L'Impresa deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. L'Impresa, all'atto di assunzione dell’appalto, è tenuta a designare un referente che tenga i rapporti con gli incaricati della Fondazione (comunicazioni, informazioni, richieste).
2. L’Impresa dovrà provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti. Sono a carico della Fondazione la fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all’esecuzione della fornitura ed alla sua installazione e l’adeguamento preventivo dei locali.
Art. 8
Verifica della fornitura e collaudo
1. Su richiesta della Fondazione, potrà essere costituita una commissione mista Fondazione/Impresa incaricata di sopraintendere alla buona esecuzione della fornitura anche mediante sopralluoghi.
2. Il collaudo sarà effettuato dall’Impresa, in contradditorio con la Fondazione. Il documento finale di collaudo, redatto dall’Impresa sarà sottoscritto, per accettazione della Fondazione.
3. La Fondazione potrà nominare un’apposita commissione per la partecipazione alle operazioni di collaudo e la firma del suddetto documento.
Art. 9
Responsabilità per danni e riservatezza
1. L’Impresa è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della Fondazione o in deposito presso lo stesso che dovesse verificarsi durante l’installazione e il collaudo della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. L'Impresa è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Fondazione.
Art. 10
Oneri e obblighi in materia di tutela dei lavoratori
1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi, alle malattie e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alla assunzione attraverso gli uffici provinciali del lavoro e all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, al pagamento degli assegni familiari, alle ferie, all'indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto;
b) la corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli dei contratti collettivi di categoria inerenti i servizi oggetto dell’appalto e vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
2. La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l’avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
3. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Fondazione o denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, la Fondazione opererà una trattenuta di garanzia del 20% sul corrispettivo contrattuale, previa diffida all'Impresa a
corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamento d'interessi sulle somme trattenute.
Art. 11 Pagamento delle prestazioni
1. Per l’esecuzione delle forniture la Fondazione corrisponderà all’Impresa l'importo risultante dal provvedimento di aggiudicazione tramite mandato a seguito di emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa stessa, previa effettuazione con esito positivo del collaudo.
2. Si procederà al pagamento del corrispettivo, previa esibizione da parte dell’appaltatore del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art. 12 Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% del valore dell'appalto a base d'asta, diminuito del ribasso percentuale offerto.
2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata specifica dichiarazione con la quale il concorrente specifichi che intende avvalersi in caso di aggiudicazione della facoltà di subappalto, indicando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al precedente comma del presente articolo. Per i raggruppamenti temporanei tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla Fondazione prima che inizi la fornitura.
4. L’Impresa rimarrà unica responsabile nei confronti della Fondazione per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto secondo salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 13
Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni
1. L’impresa dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.
2. All’Impresa potrà essere chiesto di effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Fondazione, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.
3. L’impresa dovrà esibire al settore tecnico dell’ufficio affari generali e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Fondazione i seguenti documenti:
- Il documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
- Il piano di sicurezza specifico per l’attività da svolgere nella Fondazione;
- Il documento di nomina del responsabile della sicurezza.
4. L’impresa dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
5. La Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l’impresa non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della stessa impresa.
Art. 14
Penalità e recesso unilaterale
1. L’Impresa è sottoposta all’applicazione di penalità quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla Fondazione committente), e se ciò comporta l’impossibilità di utilizzo della strumentazione.
a) fino a 90 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull’importo della fornitura, di un importo pari allo 0,2 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.
c) oltre i 90 giorni di ritardo: facoltà per la Fondazione di risolvere il contratto in danno.
2. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, saranno trattenute sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.
3. Le penalità di cui sopra verranno notificate all’Impresa, previa contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penalità si intenderanno accettate.
4. La Fondazione si riserva di recedere dal presente contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi:
a) cessione da parte dell'Impresa, dell'Azienda o del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui l'Impresa è obbligata ai sensi del presente capitolato;
b) fusione dell'Impresa con altra Società;
c) sostituzione di una o più delle imprese consorziate designate, all'atto della stipula del contratto, all'esecuzione dell'appalto.
7. L'Impresa dovrà provvedere a notificare alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 giorni dalla data dell'evento; in caso di mancato adempimento di quest'ultimo obbligo da parte dell'Impresa, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
8. La Fondazione per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione.
Art. 15
Clausola risolutiva espressa
1. Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di inadempienza dell'Impresa anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previa notificazione scritta da inviarsi a cura della Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio dell'Impresa.
2. Si procederà alla risoluzione del contratto, anche qualora si verifichino a carico dell’Impresa le ipotesi previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
3. Ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Fondazione committente dichiara all’Impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
4. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
5. Nei casi succitati la Fondazione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle maggiori spese sostenute sul deposito cauzionale (pari al 10% dell’importo di contratto) costituto a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Ai sensi dell’art. 1454 c.c, quando nel corso del contratto, la Fondazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’Impresa si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
7. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Fondazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa.
Art. 16 Esecuzione in danno
1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Fondazione può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. In questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Fondazione, lo svincolo della cauzione con l’applicazione della procedura di cui all’art. 8 comma 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990,
n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la Fondazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri la fornitura.
2. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l’aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell’importo contrattuale.
3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, trova applicazione l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
4. Nell’eventualità di cui al comma 1, salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del danno, all’Impresa può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Fondazione.
5. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell’Impresa tali da recare grave pregiudizio all’interesse della Fondazione, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l’esecuzione avvenga d’ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell’Impresa le maggiori spese e i danni.
Art. 17 Validità dell’offerta
1. L’Impresa potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, la Fondazione può chiedere all’Impresa il differimento di detto termine.
Art. 18
Aggiudicazione e stipulazione del contratto
1. Se l’Impresa non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la Fondazione annullerà con atto motivato l’aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che segue in graduatoria e sarà incamerata la cauzione provvisoria.
2. Nei casi di cui sopra sono a carico dell’impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Fondazione.
3. La stipulazione del contratto avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 entro 60 giorni dall’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
4. Il contratto sarà perfezionato quale scrittura privata non autenticata e registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente a tassa fissa posta a carico dell’Impresa.
Art. 19 Spese contrattuali
1. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell’Impresa.
2. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata dall’impresa.
Art. 20
Legge applicabile e definizione delle controversie
1. Per quanto non disposto dal D.Lgs. 163/2006, trova applicazione la L.P. 23/90.
2. Tutte le vertenze derivanti dal contratto d’appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno risolte secondo quanto previsto dall’art. 58 bis della legge provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la risoluzione delle stesse è demandata all’Autorità Giudiziaria del Foro di Trento.
3. Il ricorso ad arbitrato è espressamente escluso.
Art. 21
Assunzione informazioni in materia di protezione lavoro
1. Eventuali informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere richieste a:
- Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Ispettivo del Lavoro Xxx Xxxxx 0 - Xxxxxx - tel 0461/494002: per la materia di protezione dell'impiego;
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- U.O. Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Centro per i Servizi Sanitari - Viale Verona - Palazzina “A” – Trento.
Art. 22 Trattamento dati personali
1. I dati forniti da parte dell’impresa vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura della Fondazione con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte, e di acconsentire al trattamento, può precludere la partecipazione alla gara.
3. All’impresa sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Fondazione Xxxxxx Xxxx di San Xxxxxxx all’Adige, Xxx X. Xxxx x. 0 00000 Xxx Xxxxxxx xxx’Xxxxx (XX).