Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale
DC/PRO/2018/24 Pg.n. 483058/2018
Repertorio n. DC/2018/20 Data seduta: 19/11/2018 Data inizio vigore: 1/12/2018
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 7
ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI 8
ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 9
TITOLO II – MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI 10
ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA 10
ART. 9 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FRAZIONI RECUPERABILI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 12
ART. 10 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PARTICOLARI
...................................................................................................................................................14
ART. 12 - SFALCI E POTATURE 18
ART. 13 - NORME GENERALI RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 18
ART. 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI STRADALI – ISOLE ECOLOGICHE DI BASE – SISTEMA MONOMATERIALE IN SEDE FISSA 20
ART. 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CON SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA - SISTEMA A SACCHI E/O BIDONI, PATTUMELLE O ALTRI CONTENITORI INDIVIDUALI 21
ART. 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE ISOLE INTERRATE SOTTO LE QUALI SONO COLLOCATI CASSONI DI DIVERSA CAPACITA’ PER DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO CON TORRETTE DI RIFERIMENTO FUORI TERRA 22
ART. 17 - DISPOSIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI 23
ART. 18 - SISTEMAZIONE VIARIA 25
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI 26
ART. 20 - RIFIUTI CIMITERIALI 27
ART. 21 - CENTRI DI RACCOLTA, DEI RIFIUTI URBANI 28
ART. 22 - CENTRI PER IL RIUSO 29
ART. 23 - RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE 29
ART. 24 - RACCOLTA TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI 30
ART. 25 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO 31
TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 31
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI 31
ART. 27 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE 32
ART. 28 - SANIFICAZIONE E TUTELA IGIENICA 34
ART. 29 - INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO 35
ART. 30 - SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI 35
ART. 31 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI 36
ART. 32 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI 36
ART. 33 - AREE OCCUPATE DA MERCATI 37
ART. 34 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI 37
ART. 35 -CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI 38
ART. 36 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 38
ART. 37 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 39
ART. 38 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE 40
TITOLO IV – DIRITTI DEGLI UTENTI 40
ART. 39 - CARTA DEI SERVIZI 40
ART. 40 - RAPPORTO CON L’UTENZA- MODALITA’ INFORMATIVE 40
ART. 41 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI 41
TITOLO V – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 42
ART. 42 - DIVIETI ED OBBLIGHI 42
ART. 44 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI 44
ART. 45 - VIDEOSORVEGLIANZA 44
ART. 46 - NORME TRANSITORIE E FINALI 45
ALLEGATO n. 1 al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale 46
ELENCO CODICI C.E.R. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI 46
ALLEGATO 2 al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale 49
Centri di raccolta ex D.M. 2 aprile 2008 ( Stazioni Ecologiche Attrezzate) 49
ART. 1 – FINALITA’
1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, l'avvio al recupero ed allo smaltimento finale.
ART. 2 - OGGETTO
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni – nel seguito denominato D.Lgs 152/06 e s.m.i. – con particolare riferimento all’articolo 198 - e della L.R 5/10/2015 n. 16 e s.m.i. ed ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani,intesa come l’insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.
2. La gestione del servizio è disciplinata dal presente Regolamento che in particolare stabilisce:
a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
c) le modalità di promozione del recupero dei materiali;
d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i. , ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo.
3. L'amministrazione comunale si impegna a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento promuovendo il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materie prime, operando secondo il seguente ordine di priorità:
a) prevenzione nel processo di produzione di rifiuti;
b) incentivazione al riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento;
f ) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire privilegiando riutilizzo, riciclaggio e recupero.
4. Per il perseguimento degli obiettivi quantitativi previsti dal D. Lgs. 152/2006, e
s.m.i. si impegna a promuovere le raccolte differenziate, finalizzate a:
a) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
b) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera;
c) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
ART. 3 – DEFINIZIONI
0.Xx fini del presente Regolamento s’intende:
a) Comune: l'Amministrazione Comunale.
b) Ambito territoriale ottimale: ai sensi della normativa vigente l’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx –Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, come definito dalla legge regionale n.23 del 23/12/2011, dal 01/01/2012, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati.
c) Piano di ambito: come definito dalla legge regionale 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:
• il modello gestionale ed organizzativo;
• il piano finanziario degli investimenti;
• il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
• gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
• la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell’ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
d) Gestore del servizio: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce il servizio relativo all'intero ciclo dei rifiuti;
e) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
f) Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale;
g) Rifiuti ingombranti: rifiuti che occupano molto spazio non conferibili nei contenitori quali materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
h) Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
i) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
l) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani;
m) Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti evitando si trasformino in rifiuti;
n) Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
o) Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
p) Raccolta domiciliarizzata o Porta a Porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziata effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito;
q) Centri di raccolta dei rifiuti urbani (già Stazione Ecologica Attrezzata): area presidiata ed allestita e disciplinata dal D.M. 8/4/2008 e s.m.i.. per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti
urbani conferiti dai detentori con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
r) Isola ecologica di base: piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata accessibili su suolo pubblico;
s) Xxxxx interrate: uno o più cassoni scarrabili interrati con bocche di carico fuori terra dotati di compattatore automatico o a svuotamento meccanico dall’alto;
t) Compostaggio e compostaggio di comunità naturale in “fossa/concimaia”: modalità di trasformazione da parte dell’utente o di comunità di utenti degli scarti organici;
u) Compostiera: contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;
v) Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta, prima dell'avvio a recupero o a smaltimento;
z) Centro del riuso: area di scambio presidiata come previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 1382/2015 e s.m.i., generalmente posta nelle vicinanze del Centro di Raccolta, all’interno della quale gli oggetti e/o i materiali conferiti dagli utenti sono sottoposti a processo di cernita per individuare i beni suscettibili di riuso con o senza avvio al riutilizzo. Opportunamente separati, i beni riutilizzabili sono messi a disposizione degli utenti con le modalità definite da apposito disciplinare. I materiali non più riattabili e/o inceduti sono trasferiti al Centro di Raccolta dove sono trattati come rifiuto a tutti gli effetti.
aa) Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti contenente dati quantitativi, qualitativi, economici oltre che riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD ( Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla legge 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali;
in particolare si conforma:
a) ai principi delle direttive CEE:
• 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
• 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
• 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
• Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008
• al DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti” ;
b) ai principi del Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni ed integrazioni, (di seguito: D. Lgs. 152/2006);
c) alla L.R. 5/10/2015 n. 16 e s.m.i. ;
d) alla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" (di seguito LR 23/2011).
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all’articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Sono pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato 1 della parte quarta del Dlgs 152/2006 e s.m.i..
5. I rifiuti pericolosi di origine domestica sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:
a) batterie e pile;
b) batterie per autotrazione;
c) medicinali e farmaci scaduti;
d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
e) oli e grassi minerali e sintetici;
f) solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detergenti contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
g) rifiuti contenenti cemento-amianto.
ART. 6 – CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, punto e) del decreto legislativo 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 5 comma 3 lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino sia i criteri qualitativi che quantitativi di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. I criteri qualitativi si definiscono come di seguito:
quale criterio di qualità si intende che i rifiuti abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della Delibera C.I. del 27 Luglio 1984, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nell' elenco ALLEGATO N. 1.
Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g),
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Criteri quantitativi si definiscono come di seguito:
Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività che soddisfano le caratteristiche qualitative elencate al precedente comma in quantità che non possono superare 10 kg/m2 per anno ovvero 0,1/m3/ m2 per anno.
I rifiuti prodotti dalle attività di cui al precedente comma che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.
Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell'ambito dell'accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999 integrato il 4 aprile 2000 e rinnovato con modifiche dal Consiglio provinciale con Delibera n. 48 – I.P. 4922/2012.
4. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di “manutenzione del verde” a seguito dell’ attività effettuata su aree pubbliche o private , purché conferiti presso i Centri di Raccolta secondo le modalità specificate nell'allegato n. 2 non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma.
5. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso i centri di raccolta i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:
a) rientrino nel seguente elenco:
• cemento (codice CER 17 01 01);
• mattoni (codice CER 17 01 02);
• mattonelle e ceramiche (codice CER 17 01 03);
• miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER (codice CER 17 01 07).
b) siano conferiti in quantità fino alla soglia indicativa di 2 metri cubi/anno per unità immobiliare. Al fine degli accertamenti, per assicurare che tale condizione sia rispettata l'allegato 2 dispone la necessaria documentazione e le modalità per il conferimento.
ART. 7- RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
1. Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
a) i rifiuti speciali di cui all’art. 6 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui al comma 3 del medesimo articolo;
b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
d) i rifiuti speciali pericolosi;
e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, ecc., ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati precedentemente se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti nel D. Lgs. 49/2014;
g) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002.
2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.
TITOLO II – MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI
ART. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA
1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è svolto dal soggetto Gestore – nel seguito denominato Gestore - individuato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 202 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da quanto disposto dalla normativa regionale in materia ed in particolare dalla L.R. 23.12.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” ed s.m.i. .
2. Per l’esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito nella convenzione con ATERSIR e nei suoi documenti correlati (Piano d’Ambito,Disciplinare Tecnico ecc.) e determina, in accordo con l’Agenzia e con il Comune interessato, le più idonee caratteristiche della modalità di raccolta dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
3. Sono obbligatoriamente conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:
a) i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati, avviati a smaltimento;
b) i rifiuti urbani avviati a recupero.
4. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano, in base a quanto previsto dal contratto di servizio e dai suoi documenti correlati (Disciplinare Tecnico, Piano d’Ambito, Schede Tecniche ecc.) previa verifica di ATERSIR ed in accordo con il Comune. A tal fine il Gestore deve:
a) promuovere l’innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
b) definire l’articolazione di dettaglio delle modalità e degli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le modalità e le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia con l’obiettivo di massimizzazione della raccolta differenziata;
c) condividere con gli Uffici comunali competenti l’ubicazione dei contenitori stradali in sede fissa, nel rispetto del Codice della Strada e secondo le procedure di autorizzazione della localizzazione dei contenitori allo scopo adottate dal Comune;
d) segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria qualora riscontrata;
e) fornire per ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta porta a porta idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari qualora previsti;
f) assicurare il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.
5. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta, i centri di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per ogni singola frazione di rifiuti raccolta sono specificate negli strumenti contrattuali.
6. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è svolta nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale; s’intendono serviti completamente tutti gli edifici e le aree comprese nei 200 mt rispetto ai punti di conferimento, misurabili sulla viabilità ordinaria e calcolati dall'innesto dei tratti di strade di accesso poderali o vicinali (non soggetti ad uso pubblico).
7. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate, sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
ART.9 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FRAZIONI RECUPERABILI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1. Il Gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, cioè per i rifiuti che per caratteristiche quali- quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero o per le quali vi siano o si creino condizioni tali da giustificarne in termini ambientali ed economici una raccolta separata, e per i rifiuti urbani pericolosi e rifiuti urbani e assimilati .
2. La raccolta differenziata di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e assimilati è programmata, organizzata e realizzata dal Gestore in accordo con il Comune, con modalità stradale o domiciliare, nonché realizzando appropriati Centri di Raccolta, ex DM 8/4/2008 - a seconda e nei limiti del contesto urbanistico ed in relazione ai criteri di economicità, con l'obiettivo almeno del raggiungimento dei limiti di legge, tenendo conto:
a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, anche in relazione alle variazioni delle stagioni e del clima;
b) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
c) del sistema di conferimento e raccolta;
d) dei sistemi di recupero e smaltimento;
e) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
f) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
g) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
h) dell'individuazione dei mercati per le frazioni destinabili a recupero.
3. Sono soggette a raccolta differenziata le seguenti frazioni recuperabili indicate a titolo esemplificativo suscettibile di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:
a) Carta e cartone: beni ed oggetti realizzati con carta, cartone e loro derivati, in particolare appartengono a questa frazione fogli di carta comune, carta da pacco, imballaggi in carta e cartone, cartone ondulato e non, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta..), fustini di cartone, giornali, libri, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti; per una raccolta corretta i rifiuti
appartenenti a questa frazione devono essere conferiti avendo cura di eliminare parti adesive, metallo, plastica ed altri contaminanti, etc.;
b) Vetro o frazione vetro: manufatti in vetro di qualunque colore privi di qualsiasi residuo. A titolo non esaustivo, trattasi di: bottiglie, flaconi, vasetti, bicchieri, contenitori di qualsiasi tipo;
c) Imballaggi in plastica: imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (elenco indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; grucce appendi-abiti in plastica,cassette e fusti; Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette per la frutta; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, pluriball, ”chips” in polistirolo, vaschette e cassette, buste e sacchetti di pasta, patatine, caramelle, vasi da fiori utilizzati solo per vendita e trasporto, verdure e surgelati, piatti e bicchieri usa e getta sommariamente privi di rifiuti alimentari;
d) Lattine e barattoli: lattine e barattoli marchiate ACC e AL in acciaio o alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo;
e) Rifiuti ingombranti: rifiuti che occupano molto spazio non conferibili nei contenitori quali materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
f) Frazione umida: scarti di cucina, organici e biodegradabili, compresa la carta da cucina (rotoloni asciugatutto), filtri da tè, tisane, fondi di caffè, frutta, verdura, gusci d’uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, cenere spenta di legna, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, pezzetti di legno, paglia e segatura, salviette di carta (incluso xxxxxxxxxx e tovaglioli), piatti/bicchieri/posate biodegradabili, alimenti avariati, escrementi o lettiere di piccoli animali domestici, fiori e foglie in piccolissima quantità, altri rifiuti di origine organica;
g) RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, …) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
4. Frazione non differenziata: è tutto ciò che non può essere conferito in modo differenziato tramite il Servizio di raccolta Rifiuti Urbani o presso i Centri di Raccolta, in particolare appartengono a questa frazione: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie e stracci non più riciclabili, etc...
ART. 10- RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PARTICOLARI
1. I rifiuti urbani pericolosi di origine domestica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 198 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 152/2006 e i rifiuti urbani e assimilati aventi caratteristiche per le quali occorre adottare particolari cautele, indicati ai commi da 1.1 a 1.8 del presente articolo, vanno conferiti separatamente con modalità specifiche o presso i Centri di raccolta appositamente predisposti.
1.1.Batterie e pile. La raccolta di batterie (escluse quelle per autotrazione di cui al successivo punto 1.2) viene effettuata sia mediante appositi contenitori distribuiti in punti con una buona capacità di intercettazione (scuole, negozi di foto-ottica, supermercati, zone di passaggio ad alta frequenza, ecc.) sia presso i centri di raccolta. La raccolta differenziata di questi rifiuti ha le seguenti caratteristiche:
a) i punti di raccolta individuati devono essere serviti da contenitori di capienza variabile in funzione delle esigenze;
b) lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato con adeguata cadenza e comunque almeno bimensile e con mezzi idonei ed autorizzati;
c) il materiale raccolto può essere temporaneamente stoccato in un apposito spazio presso impianti regolarmente autorizzati in attesa dello smaltimento o recupero definitivo.
1.2.Batterie per autotrazione. Per la raccolta e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, a livello nazionale è stato istituito un apposito consorzio obbligatorio (COBAT). Le batterie ad uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnate, qualora sia possibile, ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova batteria ovvero, qualora ciò non sia possibile, devono essere conferite presso il Centro di Raccolta.
I rivenditori al dettaglio di batterie per veicoli, che non ne effettuano la sostituzione, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferire le batterie esauste negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
1.3.Medicinali e farmaci scaduti. La raccolta dei farmaci scaduti e delle confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del territorio comunale
tramite gli appositi contenitori ivi posizionati e presso i Centri di Raccolta. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere interamente chiusi;
b) essere accessibili alle persone ma non su strada pubblica;
c) avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto.
La frequenza dello svuotamento deve essere adeguata ai quantitativi conferiti e comunque almeno bimensile.
Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non ai gestori delle farmacie, i quali devono provvedere autonomamente a smaltire gli stock di medicinali scaduti o non commerciabili.
1.4.Oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali. Chiunque detiene, in ragione della propria attività, oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali esausti è tenuto a conferirli al relativo Consorzio Obbligatorio Nazionale direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio stesso. Piccole quantità di olio di origine vegetale provenienti da uso domestico possono essere conferite presso i Centri di Raccolta o presso punti di raccolta allo scopo allestiti.
I rivenditori al dettaglio di oli minerali, che non ne effettuano la sostituzione, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenchi i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli oli minerali esausti e che inviti gli acquirenti a conferire correttamente tali oli ed a non disperderli nell'ambiente.
1.5.Toner, cartucce e nastri da stampanti, contenenti sostanze pericolose. Il gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi, contenenti sostanze pericolose e provenienti da uso domestico, devono essere conferite presso i Centri di Raccolta.
1.6.RAEE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - provenienti da nuclei domestici - devono essere conferiti a cura del detentore direttamente nei contenitori predisposti presso i Centri di Raccolta. È ammesso, ove previsto dagli accordi operativi tra il Gestore ed il Comune, il conferimento mediante deposito nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. In questa ipotesi il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone. In ragione dell'evoluzione tecnologica potranno essere utilizzate anche ulteriori attrezzature.
1.7.Siringhe. Assumono la veste di rifiuto particolare solo in quanto abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, ovvero raccolte con
apposite macchine scambiatrici; questi rifiuti devono essere raccolti con adeguate cautele e smaltiti tramite termodistruzione.
1.8.Altri rifiuti urbani pericolosi di origine domestica. Sono oggetto di raccolta differenziata i seguenti rifiuti urbani pericolosi di origine domestica:
a) solventi;
b) acidi;
c) sostanze alcaline;
d) prodotti fotochimici;
e) pesticidi;
f) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
g) vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
h) detergenti contenenti sostanze pericolose;
i) legno contenente sostanze pericolose.
Questi rifiuti devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori presso i Centri di raccolta secondo le modalità stabilite.
2) Presso i Centri di Raccolta, oltre alle frazioni di rifiuti precedentemente indicate nel presente regolamento, vengono effettuate le raccolte differenziate, a titolo esemplificativo, anche dei seguenti rifiuti:
• materiali ferrosi;
• legno non trattato quali cassette, assi, ecc.;
• abiti e indumenti usati;
• toner, cartucce e nastri da stampanti, non contenenti sostanze pericolose;
• pneumatici;
• rifiuti inerti.
3) Abiti usati: sono raccolti mediante appositi contenitori ben riconoscibili e dedicati, posizionati in aree pubbliche od in aree private soggette ad uso pubblico.
4) Il Gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo dovranno essere espressamente redatti appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l’Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
ART. 11 - RIFIUTI ORGANICI
1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti.
2. Sono oggetto della raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico i rifiuti organici urbani e assimilati generati da:
a) attività di cucina delle utenze domestiche;
b) attività di ristorazione quali ristoranti, alberghi, bar, ecc.;
c) attività commerciali quali ortofrutta, ecc.;
d) industrie produttrici di residui organici omogenei (trasformazione di prodotti alimentari);
e) mercati (ortofrutticoli, rionali, floreali);
f) mense e comunità (convitti, collegi, caserme, ristorazione collettiva);
g) sfalci, potature e fogliame (rifiuti verdi) di aree pubbliche e private quali parchi, giardini, aiuole, orti, aree piantumate di pertinenza di edifici, ecc..
3. Il Gestore effettua la raccolta dei rifiuti di cui al comma precedente su tutto il territorio comunale, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:
a) con cassonetti ad hoc nelle aree servite da contenitori stradali, nelle aree porta a porta con pattumella od altre forme definite in accordo con il Comune;
b) tramite raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;
c) presso i Centri di raccolta.
4. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico presso gli orti comunali in assegnazione.
5. Il Gestore promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l’utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo, o concordato in sede condominiale, dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. Il compostaggio domestico e/o di comunità deve essere attuato:
a) con l’utilizzo di adeguata metodologia quali ad esempio cumulo, fossa concimaia, casse di compostaggio, compostiere distribuite dal Gestore, ecc. con processo controllato senza l'utilizzo di apparecchiature e con cumuli non superiori a 2 metri, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
b) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, a non meno di 10 metri di distanza dalle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
6. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc. devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
7. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione umida e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico- sanitario, provocare esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
ART. 12- SFALCI E POTATURE
1. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti già ridotti in pezzi, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani solo se provenienti da superfici non superiori a 20 m2, con le seguenti modalità:
a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;
b) mediante immissione nel contenitore adibito alla apposita raccolta della frazione umida, nel limite massimo del 50% della capienza del contenitore e con l’obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.
2. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti comma, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio devono essere conferiti esclusivamente nei centri appositamente autorizzati oppure, qualora istituito, attraverso un servizio di raccolta a domicilio su chiamata .
ART. 13 – NORME GENERALI RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell’ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all’interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti. Vanno osservate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di comportamento, riportate anche sui contenitori di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore.
2. Con appositi atti, in accordo con il Gestore, il Comune stabilisce le modalità di raccolta
differenziata per aree omogenee, modalità che deve ritenersi obbligatoria per i soggetti residenti e/o presenti anche temporaneamente.
3. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, senza pericolo per la salute e per l'ambiente, nonché a mantenere separate le diverse frazioni per l’effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti la cui pezzatura e quantità dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
5. Tutti i rifiuti a basso volume specifico quali lattine, contenitori di plastica o altri imballaggi di cartone etc.. dovranno essere schiacciati a cura dell’utente prima del conferimento al pubblico servizio specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
6. In specifiche vie e piazze in cui sia organizzato un servizio di raccolta differenziata dei cartoni da imballo, i cartoni stessi debitamente piegati ed impilati per minimizzare lo spazio dovranno essere esposti direttamente all’esterno del proprio civico negli orari e nei giorni espressamente indicati.
7. I metodi che di seguito vengono descritti possono essere implementati anche nelle medesime aree: la definizione del sistema di raccolta in essere nelle specifiche aree del territorio comunale sono sempre accompagnate dalla dovuta e puntuale informazione al cittadino svolta dal Gestore e dall’Amministrazione.
8. Qualora vengano istituiti dei servizi dedicati alle attività produttive, cosiddetti servizi target, il Gestore provvederà a far sottoscrivere e consegnare una scheda relativa al servizio dedicato con il dettaglio delle disposizioni relative alla frequenza di passaggio, orario di ritiro e luogo di conferimento. Il titolare dell’attività è tenuto a curare e rispettare con diligenza le disposizioni per ciascuno dei diversi aspetti definiti e concordati.
9. Laddove i sistemi di raccolta differenziata siano dotati di sistemi di riconoscimento del conferente (ad esempio come tessere per i cassonetti o per le isole interrate, oppure sistemi R-fid cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su bidoncini, pattumelle, sacchi od altro strumento di raccolta) è fatto obbligo all’utente di utilizzarlo e di custodirlo responsabilmente secondo le disposizioni operative indicate nel Regolamento comunale di gestione della tassa/tributo.
ART. 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI STRADALI - ISOLE ECOLOGICHE DI BASE - SISTEMA MONOMATERIALE IN SEDE FISSA
1. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali - isole ecologiche di base - sistema monomateriale in sede fissa , valgono le seguenti modalità:
a) i rifiuti devono essere conferiti solo ed esclusivamente all’interno dei contenitori ad essi dedicati avendo cura di rispettare la distinzione per frazione merceologica e le norme generali per il conferimento descritte nell’ambito del presente regolamento;
b) i contenitori preposti alla raccolta, tutti o solo alcuni, potranno essere dotati di sistemi di apertura mediante tessera o altro sistema per l’attribuzione del rifiuto conferito, in tal caso l’utente ha l’obbligo di utilizzarla per conferire;
c) i rifiuti indifferenziati devono essere depositati all’interno dei cassonetti contenuti in sacchetti ben chiusi ed è vietato introdurre oggetti di grosso volume e laddove vi sia un sistema di contenimento volumetrico i cassonetti non debbono essere lasciati aperti con il rifiuto non conferito;
d) nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto siano pieni gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l’abbandono dei rifiuti all’esterno dei contenitori;
e) i contenitori sono tutti dotati di coperchi diversi a seconda della frazione di rifiuto da conferire, ci si deve assicurare che questi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore non devono essere alterate le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse, né forzati i vani che debbano essere aperti con leve o con strumenti elettronici quali tessere;
f) non si possono rimuovere dalla loro sede, ribaltare o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato e non si possono addossare rifiuti, anche se chiusi all’interno di sacchetti, all’esterno dei contenitori;
g) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di
sigaretta, braci, ecc.), rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possono arrecare danno alle attrezzature e/o rendere problematiche le operazioni di svuotamento e trasporto, quali oggetti ingombranti, rottami ferrosi, macerie, barattoli di vernice, ecc.; non si possono rimuovere dalla loro sede, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori,eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
ART 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CON SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA - SISTEMA A SACCHI E/O BIDONI, PATTUMELLE O ALTRI CONTENITORI INDIVIDUALI
1. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti con il cosiddetto sistema porta a porta o domiciliarizzato valgono le seguenti modalità:
a) per l’espletamento del servizio porta a porta o domiciliarizzato per la raccolta differenziata laddove venga istituito formalmente dall'amministrazione comunale il Gestore potrà prevedere l’uso di sacchi oppure di contenitori individuali del genere di bidoni carrellati, pattumelle o altra tipologia utile allo scopo;
b) il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i sacchi e/o i contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
c) gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato,- ad esempio cartone piegato, bottiglie e imballi svuotati dall’aria etc..- prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
d) i rifiuti devono essere conferiti ai servizi separatamente nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica o raggruppamenti di frazioni merceologiche e con le modalità definite nell’apposito calendario di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione della cittadinanza;
e) i sacchi e/o contenitori con i rifiuti devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. Non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio dell’operatore e devono essere ritirati appena possibile da parte degli utenti;
f) qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti ed ogni qualvolta sia possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati; mediante volantini, manifesti, o altro;
g) i sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti devono essere collocati nel punto indicato dal Gestore come il più idoneo a consentire l’operatività del servizio. Tali posizioni verranno individuate per limitare l’intralcio al transito veicolare e/o pedonale, su strada pubblica, vicinale o privata (previa autorizzazione dei proprietari interessati), nei pressi dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti, in aree appositamente predisposte;
h) nel caso di utilizzo di sacchi per la raccolta differenziata saranno disponibili gratuitamente presso i punti appositamente identificati e dovranno essere ritirati a cura dei cittadini nelle quantità annue stabilite. Potranno essere utilizzati sacchi diversi purché dotati di un adesivo che riporti espressamente la dicitura della frazione merceologica (carta, plastica, etc…);
i) i contenitori individuali possono essere provvisti di matricola identificativa e di transponder o altra tecnologia per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa;
l) la pulizia e la disinfezione dei contenitori e la pulizia del punto di conferimento sono a carico degli utenti. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori;
m) tra uno svuotamento e quello successivo, al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i sacchi e/o contenitori dovranno essere ritirati da parte dell’utente e custoditi all’interno del condominio o della singola proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il gestore;
n) in corrispondenza dei punti individuati per il deposito di sacchi e/o contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo;
o) mantenendo la distinzione per frazioni merceologiche ed in accordo con il Gestore ed il Comune, le utenze caratterizzate da una rilevante produzione di rifiuti speciali assimilati potranno conferirli all’interno di adeguati contenitori ad uso esclusivo collocati a questo scopo a disposizione dal Gestore; per il periodo di utilizzo i contenitori saranno in custodia al titolare o legale rappresentante del soggetto economico che li dovrà utilizzare in conformità al presente Regolamento;
p) eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.
ART. 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE ISOLE INTERRATE SOTTO LE QUALI SONO COLLOCATI CASSONI DI DIVERSA CAPACITÀ PER DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO CON TORRETTE DI CONFERIMENTO FUORI TERRA
1. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti mediante contenitori interrati, valgono le
seguenti modalità:
a) le isole interrate di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato ed ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti: l’utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata l'isola interrata;
b) per motivi igienici, i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico delle torrette dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi, nel caso dei rifiuti organici i sacchi debbono essere in materia biodegradabile;
c) l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse;
d) nel caso in cui l'accesso sia consentito tramite tessera di riconoscimento, la stessa sarà resa disponibile come le modalità indicate e dovrà essere utilizzata correttamente a cura del titolare;
e) nel caso di malfunzionamento delle bocche di carico o altra parte delle torrette o impossibilità di conferimento, il cittadino dovrà recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l’abbandono all’esterno dell’isola;
f) non si possono abbandonare per nessun motivo nei dintorni delle torrette di conferimento sacchetti, cassette, scatoloni etc…;
g) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti, rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possano provocare danno alle attrezzature (come ad es. macerie, rottami ferrosi, barattoli…) e nel caso di raccolta di imballaggi, devono essere ridotti di volume.
ART. 17 – DISPOSIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI , ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI
1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati devono:
a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;
b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscono una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;
c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza e devono riportare la chiara definizione dei rifiuti che devono essere conferiti.
3. Per la raccolta tramite “contenitori stradali - isole ecologiche di base - sistema monomateriale” i contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi debitamente autorizzate dal Comune) o su area privata ad uso pubblico, sempre autorizzata dal Comune. Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché nel rispetto di quanto disposto dal Codice della strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico, con segnaletica orizzontale di indicazione.
4. Nelle zone ove la struttura urbana renda impossibile l’utilizzo dei contenitori su suolo pubblico, ovvero nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta, previo accordo con il Comune e la proprietà, che non ha obblighi di tenuta di registri e formulari, il Gestore può collocare contenitori in area privata. Tali contenitori devono comunque essere della tipologia stabilita dal Gestore e sostituiti su richiesta del Gestore stesso quando divengono incompatibili a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati ed obsoleti. Dove previsto dal Gestore, i contenitori devono essere posizionati sul suolo pubblico a cura del proprietario, negli spazi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo.
5. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell’allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.
6. Dove possibile e nel rispetto degli standard gestionali definiti nello strumento di regolazione tra ATERSIR e Gestore, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati (Isole ecologiche).
7. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio, enzimatura e disinfezione dei contenitori sono definite negli appositi documenti tecnici.
8. Le piazzole di alloggiamento dei contenitori devono essere realizzate in modo tale da evitare il ristagno di acque meteoriche e di eventuali altri liquidi.
9. Per la raccolta domiciliare “porta a porta” effettuata con bidoni carrellati, pattumelle o altri contenitori individuali o sacchi, qualora essa venga disposta e si renda necessario il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove
nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli stessi da parte del Gestore, di consentire tale posizionamento.
10. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
11. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il Gestore e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.
12. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico .
13. I soggetti tenuti rispondono al Gestore dell’alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.
ART. 18 – SISTEMAZIONE VIARIA
1. Gli interventi di risistemazione viaria e quelli in esecuzione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata dovranno prevedere la dislocazione e la realizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani secondo il sistema che sarà ivi adottato. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dei servizi comunali competenti e del Gestore. Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree di urbanizzazioni primarie non ancora trasferite o di cui non è previsto il trasferimento al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve autorizzare l’accesso ed esonerare il Gestore, a richiesta dello stesso, da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell’esercizio dell’attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.
2. Il Gestore assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all’esterno dei contenitori secondo quanto definito negli strumenti di regolazione del servizio.
3. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici.
4. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque, nell’esercizio della propria attività, interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l’accessibilità. Tali soggetti sono tenuti all’eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
5. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all’interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI
1. I rifiuti urbani e assimilati ingombranti, ad esclusione di quelli disciplinati dai cosiddetti RAEE disciplinati da specifiche normative, che devono avere un diverso avvio a smaltimento, sono raccolti separatamente dal Gestore, attraverso:
• raccolta a domicilio su chiamata;
• raccolta presso Centro di Raccolta.
2. I rifiuti ingombranti conferiti all’apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell’ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati secondo le modalità indicate dal Gestore, nell’ubicazione e secondo gli orari e nei giorni prescritti per il ritiro; nel caso in cui l’esposizione avvenga in area pubblica, l’utente è comunque tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.
3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard stabilendo in accordo con l’Amministrazione Comunale:
• il tempo massimo, dalla richiesta dell’utente, entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio;
• il numero massimo di oggetti conferibili dall’utenza per ogni chiamata e/o il volume degli stessi;
• le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta .
4. Potranno essere previste attività integrative, anche a carattere sperimentale, volte a contenere il fenomeno dell'abbandono stradale nonché il recupero e la valorizzazione dei beni raccolti.
ART. 20 – RIFIUTI CIMITERIALI
1. Ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 184 medesimo, sono considerati rifiuti urbani.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..
7. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.
8. Nel caso di avvio a discarica dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
9. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
a) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ) punto 1 del D.P.R. 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
b) Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) punto 2 del decreto D.P.R. 254/2003;
c) I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazione sono disciplinati dall’articolo 3 del D.P.R. 254/2003.
11. Al responsabile del Cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..
ART. 21 – CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
1. Come disposto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. è possibile il conferimento diretto da parte dell’utenza domestica e non domestica delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani ed assimilati nei Centri di raccolta ubicati sul territorio comunale secondo le modalità indicate nell’ allegato 2, parte integrante del presente Regolamento.
2. Le tipologie e le quantità conferibili sono in relazione alla capacità funzionale del Centro di raccolta.
3. All’interno del Centro di raccolta è operato il raggruppamento dei rifiuti conferiti avendo riguardo alla separazione degli stessi per frazioni omogenee quanto al trasporto agli impianti di recupero e trattamento ovvero, per le frazioni non recuperabili, quanto al conferimento agli impianti di smaltimento.
4. Per il conferimento ai Centri di raccolta dei rifiuti non occorre formulario di trasporto ex art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. .
5. Il Gestore provvederà a contabilizzare i materiali conferiti dagli utenti al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni del Regolamento relativamente al sistema incentivante della raccolta differenziata.
6. In accordo con ATERSIR ed in attuazione di indicazioni e/o norme specifiche regionali o nazionali potrà essere prevista un'articolazione di attività volte all’avvio al riutilizzo di beni prima del conferimento secondo apposite e dettagliate modalità.
ART. 22 – CENTRI PER IL RIUSO
1. I centri per il riuso sono aree di scambio presidiate all’interno delle quali gli oggetti e/o i materiali conferiti, se ancora suscettibili di riutilizzo, sono conservati e messi a disposizione della cittadinanza secondo le indicazioni previste dalle vigenti “Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso” emanate dalla Regione Xxxxxx-Romagna.
2. Tali centri possono essere ubicati in prossimità dei Centri di Raccolta e ad essi funzionalmente e strutturalmente collegati, ma fisicamente separati.
3. I centri per il riuso sono affidati a soggetti diversi dal Gestore che, identificati e selezionati dal Comune, saranno responsabili di tutte le attività svolte all’interno.
4. I materiali conferiti sono selezionati dagli addetti dell’area, per individuare i beni destinati al riuso distinguendoli da quelli non più riattabili e quindi destinati al Centro di raccolta.
5. Con il conferimento gli utenti rinunciano al possesso dei materiali consegnati che sono immessi pertanto nella piena disponibilità del personale incaricato per il perseguimento degli scopi identificativi del Centro per il riuso.
6. Decorso un congruo periodo senza che alcun utente abbia manifestato interesse per un oggetto conferito all’area di scambio, il personale addetto può consegnare tale oggetto al Centro di raccolta per il recupero o lo smaltimento.
ART. 23 – RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE
1. Possono essere attivate sperimentalmente, in accordo tra ATERSIR, Comune e Gestore, forme innovative di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile
conseguire il maggior recupero di materiali ovvero il recupero di ulteriori frazioni di materiali; tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate sperimentalmente, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definire in accordo con ATERSIR ed il Gestore, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero energetico, sia infine di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, accompagnerà l’istituzione di ogni nuovo servizio di raccolta differenziata con un’adeguata campagna informativa rivolta principalmente agli utenti direttamente interessati dall’attività.
4. Con appositi atti, in accordo con il Gestore, il Comune stabilisce se il conferimento al servizio di raccolta differenziata sperimentale debba ritenersi obbligatorio ed individua eventualmente i soggetti obbligati.
ART. 24 - RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI
1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei autoveicoli autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).
3. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.
4. Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura siano tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure. La frequenza di taratura è stabilita in base
a quanto raccomandato dal fabbricante, dalle normative di riferimento ed in base alle modalità d'impiego dello strumento ed ai risultati delle precedenti tarature.
5. I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti urbani e speciali assimilati raccolti, smaltiti o avviati a recupero saranno conservati a cura del Gestore e messi a disposizione di ATERSIR sulla base di quanto previsto nel contratto di servizio.
6. Al fine di assicurare la conformità delle apparecchiature utilizzate per la pesatura dei rifiuti, per ogni singolo strumento utilizzato il Gestore deve riportare in apposita documentazione l’ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate.
ART. 25 – TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO
1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avviene in impianti debitamente autorizzati ai sensi delle vigenti leggi dalle autorità regionali o provinciali secondo le modalità, gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle pianificazioni sovraordinate vigenti in materia.
2. Tutti i rifiuti, raccolti sia tal quali sia in modo differenziato, saranno pesati prima di essere inviati a recupero o a smaltimento.
TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il Gestore effettua la pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, garantendone il decoro mediante attività di:
a) spazzamento manuale e meccanizzato di aree pavimentate;
b) lavaggio e disinfezione di aree pavimentate;
c) collocazione, manutenzione e svuotamento di cestini e contenitori porta-rifiuti;
d) messa in sicurezza e asportazione di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree pubbliche;
e) pronto intervento per asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio pavimentazione a seguito di sversamenti accidentali;
f) trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti.
2. Le attività di cui al comma precedente sono realizzate assicurando la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi di espletamento, mediante:
a) adeguata programmazione e formazione degli operatori e dei mezzi impegnati;
b) operazioni integrative e di pronto intervento;
c) individuazione di soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell’intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti, ed in genere dell’utilizzazione delle aree;
d) utilizzo di mezzi e attrezzature al minor impatto ambientale;
e) scelta degli orari di esecuzione dell’attività in modo da produrre il minimo impatto sulla mobilità cittadina ed acustico, compatibilmente con le necessità di servizio;
f) adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori porta-rifiuti e delle attrezzature utilizzate per le attività;
g) rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
h) consultazione con i servizi comunali ambientali competenti e di Polizia municipale.
ART. 27 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE
1. Sono oggetto di intervento le seguenti superfici pavimentate:
a) le strade, piazze, portici e marciapiedi, piste ciclabili classificati comunali ai sensi del D. Lgs.285/92.e/o ad uso pubblico,
b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
c) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
▪ siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cancelli, catene, sbarre, ecc.);
▪ siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
▪ siano dotate di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
e) i percorsi comunali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, ivi compresi i parcheggi e l’interno delle tettoie di attesa degli autobus;
f) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché:
▪ aperte all'uso pubblico e complete delle opere di xxxxxx e finiture collaterali;
▪ sia espressamente previsto nell'apposita convenzione fra il Comune e il proprietario che tale attività è posta in carico al Comune. In questo caso il proprietario delle aree deve impegnarsi ad autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati
nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi;
g) le piste ciclabili urbane non comprese all'interno delle aree verdi.
2. Lo spazzamento delle superfici pavimentate, in relazione alle caratteristiche di ogni singola area, è effettuato manualmente con idonea attrezzatura e/o mediante idonee macchine operatrici. L'utilizzo delle “scope soffianti” omologate ed a basso impatto ambientale, è limitato alla presenza di elevata quantità di rifiuti altrimenti non raggiungibili o di foglie a terra (passaggi stagionali) in periodi contingentati in accordo con il Comune.
Per ridurre l'impatto acustico, il sollevamento delle polveri e l'inquinamento devono essere adottate le seguenti misure:
a) limitare il sollevamento delle polveri indirizzando il getto di aria con attenzione agli oggetti al suolo come ad esempio vetri, lattine, etc… che potrebbero produrre rumori aggiuntivi,
b) evitare l’ostruzione delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche,
c) interrompere l’utilizzo in presenza di passanti o ciclisti,
d) utilizzare gli strumenti solo in fasce orarie preventivamente concordate e stabilite in accordo con le norme ambientali vigenti nei soli giorni feriali e contenere le emissioni sonore delle attrezzature meccaniche che devono comunque possedere requisiti tecnici tali da limitare le emissioni acustiche entro le soglie previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
In generale le operazioni di pulizia non dovranno causare problematiche di carattere igienico-sanitario.
3. Le attività programmate di spazzamento manuale e/o meccanizzato devono essere calendarizzate sempre negli stessi giorni della settimana, in modo da consentire l’installazione di segnaletica permanente, qualora si rende necessario, per la regolamentazione della sosta degli autoveicoli, in relazione alle giornate di intervento del servizio.
4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono dettagliate nei documenti di servizio approvati da ATERSIR e previsti nel Piano Finanziario afferente all’annualità del servizio. Possono essere attivati interventi straordinari di pulizia sulla base di effettiva necessità anche previa richiesta degli uffici comunali competenti o degli organi preposti.
5. Il servizio di pulizia e sgombero rifiuti non è dovuto in aree gestite da Enti diversi dal Comune, quali rive dei fiumi e dei corsi d’acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie.
6. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
7. Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, possono essere oggetto di intervento in accordo con il Comune purché:
a) siano aperte all'uso pubblico e complete delle opere di xxxxxx e finitura collaterali;
b) il proprietario delle aree autorizzi l’accesso ed esoneri il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell’esercizio dell’attività stessa, fatte salve eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.
8. Il servizio di pulizia e sgombero rifiuti non è dovuto in aree gestite da Enti diversi dal Comune, quali rive dei fiumi e dei corsi d’acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie.
9. Le siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche sono oggetto di particolari cautele all’atto della raccolta.
ART. 28 – SANIFICAZIONE E TUTELA IGIENICA
1. Con frequenza diversificata, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria, viene effettuato il lavaggio con disinfezione delle superfici pavimentate che:
a) presentano situazioni igieniche a rischio;
b) sono oggetto di elevata frequentazione;
c) non sono soggette al naturale dilavamento delle acque meteoriche (portici, sottopassi, ecc.);
d) presentano uno sporco non altrimenti rimovibile (sostanze scivolose, materiali organici liquidi o semi-liquidi, incrostazioni, ecc.).
2. E’ prevista l’installazione ed uso di contenitori porta rifiuti e uso dei contenitori per sigarette e similari.
3. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini, tenendo conto che:
◦ sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali quali bar, tabaccherie, ecc.;
◦ i contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da
animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità e, se possibile, essere dotati di posacenere.
4. Gli esercizi ed i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 51 della Legge 16/1/2003 e s.m.i che non siano dotati di locali per fumatori in grado di rispettare le prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003 “ Attuazione dell’art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come modificata dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori”, dovranno, a propria cura e spese, posizionare esporre e svuotare all’esterno o nelle immediate adiacenze dell’esercizio o del luogo di lavoro appositi contenitori per i mozziconi delle sigarette, sigari e similari. Il numero dei contenitori deve essere proporzionato alle porte di ingresso e uscita nonché al numero di utenti e/o frequentatori.
Tale collocazione non dovrà in alcun modo pregiudicare la sicurezza degli utenti e dei passanti o ostacolare il traffico, e comunque i contenitori dovranno essere mantenuti in condizioni di decoro e svuotati a cura e a spese del titolare dell’attività
5. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la pulizia delle superfici pavimentate sono specificate ed aggiornate per le diverse zone nei documenti tecnici approvati da ATERSIR.
ART. 29 – INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO
1. Il Gestore, su richiesta ed in accordo con il Comune, garantirà un presidio operativo per gli interventi di pulizia straordinaria e pronto intervento.
2. Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi particolarmente gravi o non prevedibili, il Gestore, su richiesta del Comune, esegue le attività di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, anche coordinandosi con gli organi preposti (Polizia Municipale, VVFF, ecc).
ART. 30 – SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI
1. Spetta al Gestore incaricato dello specifico servizio , all’interno del servizio di pulizia stradale, il compito di mantenere pulite le caditoie e le bocche di lupo, mentre l’attività di spurgo pozzetti stradali, non rientrante nel servizio di gestione rifiuti, è separatamente regolamentata.
ART. 31 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI
1. I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo i soggetti di cui sopra sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l’inquinamento e l’impaludamento, quali a titolo esemplificativo recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del DLgs 152/06 e s.m.i., il Sindaco dispone con ordinanza ex art. 192 del Dlgs 152/06 e s.m.i. l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi. Se i responsabili accertati non ottemperano all'ordinanza, il Comune dispone l'esecuzione dei lavori di pulizia e il ripristino delle aree a spese degli inadempienti.
ART 32 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
1. I proprietari, conduttori, amministratori, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, di luoghi di uso comune dei fabbricati devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti abbandonati, anche se abbandonati da terzi.
2. Allo scopo indicato al comma 1, i proprietari devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario,in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi qualora tale violazione sia ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa.
ART. 33 – AREE OCCUPATE DA MERCATI
1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e provveduto a differenziarli per frazione merceologica in appositi contenitori. Tali rifiuti devono essere conferiti dai titolari della concessione al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità messe a disposizione del Gestore.
2. Con atto dirigenziale l’Amministrazione può definire speciali modalità di raccolta dei rifiuti in relazione alla specificità del singolo mercato. L’atto dirigenziale può prevedere anche l’obbligo per gli operatori commerciali di segnalare al Gestore la mancata produzione di rifiuti durante l’attività di mercato secondo le modalità indicate nello stesso atto.
3. In ogni caso rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
4. Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati saltuari e fiere autorizzate in area pubblica, il soggetto promotore dovrà provvedere direttamente o con spese a proprio carico o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
ART. 34 – AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere in proprio alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando nell’area di pertinenza anche adeguati contenitori in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli utenti, conformi alle disposizioni dell’Amministrazione Comunale. Inoltre devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
2. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
3. Analoghi obblighi valgono per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne risultino ordinariamente imbrattate da residui e involucri di quanto venduto, essendo il titolare dell’attività responsabile della raccolta dei rifiuti prodotti dai consumatori.
4. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare vanno conferiti in modo differenziato secondo il servizio di raccolta organizzato nell'area.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
ART. 35 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo sull’area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
ART. 36 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per chi interviene nelle aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie di rifiuti, conferendo a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. Fatti salvi i criteri di assimilazione di cui all’art. 6, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani devono essere conferiti dal produttore a soggetti autorizzati. E' vietato conferire rifiuti speciali, quali ad esempio inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc., nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo, deve mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati al cantiere e transitanti sulla pubblica via.
ART. 37 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative e indicando le aree
che si intendono effettivamente occupare, quindi a provvedere con oneri a proprio
carico alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento in modo differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, fatte salve espresse deroghe autorizzate dall’amministrazione comunale,oppure attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. I rifiuti derivati dalle iniziative, oggetto di raccolte differenziate, dovranno essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
3. Qualora l’organizzatore non provveda ad effettuare la pulizia dell’area gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati direttamente ai promotori delle manifestazioni.
4. I soggetti che organizzano tali iniziative, in particolare nel caso in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, devono effettuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti che vengono prodotti sia dagli organizzatori che dai partecipanti collocando nelle aree in cui è autorizzata l’attività un numero di contenitori idoneo alla frequentazione prevista, fermo restando il preferenziale utilizzo di attrezzature riciclabili ed il contenimento della produzione di rifiuti.
ART. 38 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite, quotidianamente ed al termine dell'attività, da parte degli occupanti, i quali sono altresì tenuti a restituire le aree perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e gli occupanti dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
4. Gli oneri relativi agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e ogni altro onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato, sono a carico dei titolari delle attività di cui trattasi.
TITOLO IV – DIRITTI DEGLI UTENTI
ART. 39 – CARTA DEI SERVIZI
1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi, approvata dal Consiglio di ambito di ATERSIR ai sensi dell’art.7 comma 5 lett. l) della L.R. 23/2011, che contiene standard e modalità di erogazione dei servizi da parte del Gestore.
ART. 40 – RAPPORTO CON L’UTENZA- MODALITA’ INFORMATIVE
1. Il Comune provvede ad informare la propria cittadinanza dell’adozione del presente Regolamento.
2. Il Gestore, in accordo con il Comune, provvede ad informare gli utenti sulle modalità della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. L’informazione, effettuata sia mediante la divulgazione della Carta dei servizi sia con altri mezzi di diffusione (opuscoli, manifesti, comunicazioni tramite stazioni radiofoniche e quotidiani locali, sito internet, ecc.), deve riguardare in particolare:
a) modalità di raccolta e di conferimento per le diverse frazioni di rifiuti;
b) appuntamenti per le raccolte particolari (ingombranti);
c) modalità delle raccolte domiciliari;
d) ubicazione ed orari di apertura al pubblico dei Centri di raccolta;
e) fruizione di incentivi, agevolazioni e sconti previsti per gli utenti;
f) comportamenti da tenere da parte dell’utente;
g) sanzioni per eventuali infrazioni commesse dall’utente.
3. All’occorrenza, se giudicata opportuna ai fini del migliore risultato della raccolta, il Gestore previo accordo con il Comune e definizione dei relativi costi, potrà avvalersi di “tutor” esterni con il compito di erogare una informazione/formazione capillare ed esauriente.
4. Ogni qual volta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore previo accordo con il Comune deve provvedere alla loro diffusione nel più breve tempo possibile.
5. In caso di divulgazione con opuscoli sostitutivi e non integrativi, il Gestore deve ritirare il materiale precedentemente predisposto ed ancora giacente nei vari punti di distribuzione, al fine di non generare confusione negli utenti.
6. Il materiale informativo dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'amministrazione comunale.
ART. 41 – ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI
1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e della L.R. n. 12 del 21 febbraio 2005, il Comune, sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, può stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri pubblici, per l’erogazione di attività, anche di carattere promozionale, o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.
2. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n° 122005 e s.m.i., il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l’uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell’attività secondo le disposizione di legge vigenti ed il Regolamento comunale delle Libere Forme Associative.
.
.TITOLO V – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 42 – DIVIETI ED OBBLIGHI
1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle leggi e disposizioni vigenti e di quanto stabilito dal successivo art. 43.
2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è vietato:
a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, cartacce o altri materiali minuti, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, fatte salve le peculiari modalità di raccolta organizzate dal Gestore. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee (quali rii, canali, corsi d’acqua etc..),i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all’interno degli appositi contenitori (cassonetti, campane, cestini, scarrabili, etc..);
c) asportare materiali dai contenitori/sacchetti per rifiuti;
d) l’incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area privata che in area pubblica;
e) introdurre rifiuti all’interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
f) l’utilizzo dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Quando il contenitore è pieno, l’utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
g) l’uso improprio e lo spostamento di attrezzature (contenitori, compostiere, ecc.) e materiali (sacchi, ecc.) forniti dal Gestore;
h) esporre i sacchi e/o contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo particolari accordi tra gli interessati;
i) intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ne ostacolano il servizio ;
l) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi.
3. E’ inoltre obbligo:
a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
b) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da facilitare il servizio di raccolta e non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto su suolo pubblico;
c) provvedere al conferimento dei rifiuti in area pubblica, per la raccolta domiciliare, nel punto di più facile accesso ai mezzi, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione;
d) segnalare agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di regolamentare l’uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
4. Chi imbratta con l’affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori o le attrezzature dedicate alla gestione dei rifiuti in quanto responsabile del loro danneggiamento è soggetto a sanzioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento, salvo le sanzioni penali.
ART. 43 - SANZIONI
1. Ogni violazione delle norme del presente del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi, è sanzionata ai sensi del Regolamento CAMB/2018/34 (di seguito Regolamento ATERSIR) approvato con delibera di Consiglio d’ambito del 19 aprile 2018 da parte dell’Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ai sensi della L.R. 5 ottobre 2015, n 16.
2. Le modifiche del sistema sanzionatorio del Regolamento ATERSIR saranno direttamente applicabili senza necessità di adeguamento del presente Regolamento.
3. La violazione delle altre disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 262 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i. (Norme in materia ambientale), l'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del presente Regolamento è di competenza del Comune, cui spettano i relativi proventi.
5. All’accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Bologna, gli operatori dell'ARPAE e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi della L.R. n.23/89, ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell’art.57 del C.P.P.. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo la vigente normativa.
ART. 44- ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
1. Ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell’ambiente e non si possa altrimenti procedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
ART. 45 - VIDEOSORVEGLIANZA
1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza.
a) per le attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, e nel rispetto del Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza.
3. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Municipale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Municipale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.
ART. 46- NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento, ivi compresi gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2018/24 è abrogato il precedente regolamento in materia Odg 193/2014 Pg.n 41245/2014 nonché ogni norma comunale con esso contrastante.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.
ALLEGATO n. 1 al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale
ELENCO CODICI C.E.R. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
Manufatti e materiali di cui al punto 1.1.1 della Delibera C.I. del 27 Luglio 1984, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati.
CODICE CER 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10 rifiuti metallici
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito, della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffé, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CODICE CER 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
CODICE CER 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL’INDUSTRIA TESSILE
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 04 02 rifiuti dell’industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
CODICE CER 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
CODICE CER 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
CODICE CER 09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 rifiuti dell’industria fotografica
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
CODICE CER 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 06 stampi di scarto
CODICE CER 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
CODICE CER 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani dl imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, xxxxxxx e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
CODICE CER 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
CODICE CER 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
CODICE CER 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20
01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20
01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 02 rifiuti dei mercati
ALLEGATO 2 al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale
Centri di raccolta ex D.M. 2 aprile 2008 ( Stazioni Ecologiche Attrezzate)
I Centri di raccolta - altresì detti stazione ecologica attrezzata (SEA) hanno la funzione primaria di assicurare il conferimento dei flussi delle varie frazioni di rifiuti urbani (o speciali ove consentito) deve inoltre:
•integrarsi con il sistema di raccolta differenziata esistente sul territorio e con le altre strutture adibite al recupero dei rifiuti.
•permettere all’utenza il conferimento dei rifiuti che per la loro natura, pericolosità o dimensioni, ovvero per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio, non sono compatibili con le raccolte domiciliari, le raccolte con contenitore stradale o su chiamata;
•consentire la possibilità di conferire, da parte dell’utenza domestica, i rifiuti per i quali sia stato stabilito uno specifico divieto di conferimento all’interno del normale circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato;
•consolidare le iniziative di raccolta differenziata, anche attraverso l’adozione di sistemi di incentivazione economica;
•facilitare un rapporto di comunicazione diretto fra gestore del servizio pubblico ed utenza servita.
A) UTENZA AMMESSA E MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al Centro di Raccolta (CdR) è consentito a:
✓utenze domestiche:cittadini residenti o domiciliati;
✓utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
✓turisti presenti sul territorio comunale;
✓utenze non domestiche: attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o unità locali in Comune, limitatamente alla parte di rifiuti da esse prodotti che risultino assimilati secondo il vigente regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani e le imprese edili che eseguano interventi di cui all’art.6 comma3);
✓associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative od altri registri;
✓utenze ammesse in forza di Accordi di Programma sottoscritti dai soggetti interessati (ad esempio Accordo di Programma per la raccolta dei rifiuti agricoli), secondo le modalità previste dagli Accordi stessi.
L’accesso all’utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari di apertura della stessa esclusivamente al fine di effettuare le operazioni di conferimento; tali orari sono esposti su apposita cartellonistica posta in ingresso dei centri di Raccolta.
Previa adeguata informazione agli utenti, gli abituali orari di apertura potranno essere variati nel corso dell’anno in funzione della maggiore o minore fruizione prevedibile stagionalmente o sulla base di esigenze particolari (stagione turistica, fiere, mercati, esposizioni e manifestazioni di varia natura, periodi di chiusura per manutenzioni straordinarie, ecc.).
A fini identificativi, gli utenti dovranno esibire se richiesto, documento di riconoscimento o altro strumento di identificazione.
Il Gestore è tenuto a rilasciare all’Utente, come promemoria nel caso di conferimenti di materiali che danno origine a sconti e/o riduzioni in tassa rifiuti, lo scontrino emesso dalla stampante collegata al sistema di pesatura o altro documento manuale, recante la data, l’ora, con i dati identificativi, la tipologia ed il peso di rifiuto conferito. Tale scontrino può essere utilizzato dall’Utente per gli usi consentiti dalla legge, oltre che come verifica all’atto dell’erogazione del relativo sconto nonché a fornire agli Utenti tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività di conferimento.
Non sono posti limiti al conferimento, ma l’Amministrazione Comunale si riserva specifici controlli in caso di conferimenti anomali.
B) TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI
Le tipologie di rifiuti conferibili alla SEA sono le seguenti:
•carta e cartone (sacchetti di carta, imballaggi in cartone, scatole per alimenti e cartoni per bevande compresi i contenitori in tetra-pak, giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, ecc.)
•vetro (bottiglie, contenitori ed oggetti in vetro, vasetti, bicchieri, lastre, ecc.)
•plastica (bottiglie e flaconi per bevande, shampoo, detergenti, cosmetici e contenitori per liquidi in genere, sacchetti per la spesa, buste, pellicole, vaschette e confezioni per alimenti, reti per frutta e verdura, cellophane, polistirolo, cassette, teli, ecc.)
•alluminio e banda stagnata (lattine, scatolette, barattoli, fogli e vaschette, bombolette spray vuote non rientranti tra quelle etichettate come pericolose, tossiche, infiammabili o corrosivi),
•metalli ferrosi e non ferrosi (arredi e oggetti in metallo…)
•legno (imballaggi, mobilio,….)
•sfalci e potature (fiori, erba, ramaglie, potature, ecc)
•pneumatici
•ingombranti (divani,mobilio, materassi, etc…)
•XXXX (frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, monitor, stampanti e altri elettrodomestici….)
•indumenti usati (abiti, borse,scarpe)
•inerti da piccole demolizioni domestiche (rottami muratura, lavabi, lavandini ….)
•oli e grassi vegetali
•oli minerali esausti
•accumulatori esausti
•pile
•farmaci scaduti ,
•cartucce, nastri stampanti, toner
•contenitori di qualunque natura contenenti solventi o pesticidi o acidi e sostanze alcaline
•tubi fluorescenti
•contenitori etichettati T e/o F (tutti i prodotti che riportano i simboli irritante, infiammabile, corrosivo e tossico e le loro confezioni, indipendentemente dal materiale che le compone).
C) MANUTENZIONE DEL VERDE
I rifiuti vegetali costituiti da “sfalci, ramaglie, potature” sono rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 6, comma 2, e derivano dalla manutenzione del verde di aree private e non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al comma 3 dell'art. 6. Per quanto concerne la manutenzione del verde da aree private è consentito solo il conferimento di sfalci e foglie. A tal fine è predisposto il modulo n. 1) che gli Utenti dovranno utilizzare per il conferimento di questa frazione.
D) MANUTENZIONI EDILI
Alcuni rifiuti originati dalle attività di costruzione e demolizione da parte di imprese, ai sensi dell’art. 6 comma 3, sono rifiuti speciali assimilati agli urbani qualora conferiti al CdR. In particolare i “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (CER 17 01 07)” qualora derivati da “piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni possono essere conferiti al CdR fino alla soglia indicativa di “2 metri cubi/anno per unità immobiliare”.
A tal fine è definito il modulo n° 2 ) da utilizzarsi per il conferimento di questi rifiuti .
E) MODALITÀ DI CONFERIMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI
Gli utenti devono conferire alla SEA esclusivamente i rifiuti ammessi, suddivisi per tipologie e negli appositi contenitori o aree di raccolta; nel caso di conferimento di rifiuti pericolosi, dovranno rivolgersi all’addetto adibito alla gestione per l’accesso ai locali e/o aree ove sono posti i contenitori appositi.
Si forniscono di seguito alcune modalità di conferimento per le principali tipologie di rifiuti oggetto di raccolta presso i Centri:
•carta e cartone dovranno essere possibilmente compattate per ridurne l’ingombro, togliendo inoltre eventuali parti adesive, in plastica o metallo; i contenitori in cartone per bevande (es: tetra-pak) andranno preventivamente ripuliti da eventuali residui;
•le ramaglie dovranno essere possibilmente spezzate per ridurne il volume;
•vetro e lattine dovranno essere preventivamente ripulite da eventuali residui e possibilmente privati dei tappi di chiusura;
•bottiglie e flaconi in plastica devono essere preventivamente ripulite da eventuali residui e schiacciate per ridurne l’ingombro;
•particolare cura dovrà essere posta relativamente alle operazioni di conferimento di tutti i rifiuti che possono disperdere nell’ambiente le sostanze pericolose in essi contenuti.
Gli utenti sono tenuti all’osservanza delle seguenti regole:
•se indicato dal personale l’utente è tenuto a far pesare/misurare i propri conferimenti; in ogni caso l’utente ha diritto a far pesare/misurare i propri conferimenti al fine di vedersi riconosciute le agevolazioni previste;
•seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del Centro di raccolta, nonché quelle riportate su apposita segnaletica e cartellonistica;
•soffermarsi nell’area esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di raccolta e di movimentazione di materiali;
•conformarsi alle prescrizioni impartite relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti.
E’ fatto espresso divieto di:
•abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto all’esterno del Centro di raccolta;
•introdursi nel Centro di raccolta al di fuori dei giorni ed orari di apertura;
•gettare rifiuti di qualsiasi genere all’interno del Centro di raccolta oltre la recinzione;
•occultare, all’interno di altri rifiuti, rifiuti non ammessi nel Centro di raccolta;
•introdurre tipologie di rifiuti in contenitori o aree di raccolta destinati ad altre tipologie;
•abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto al di fuori delle aree o contenitori destinati alla raccolta presenti nel Centro di raccolta ;
•asportare rifiuti già raccolti presso il Centro di raccolta;
•arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro presente nel Centro di raccolta;
•non ottemperare alle indicazioni del personale addetto alla gestione.
Modulo n°1 – Modulo CER 200201 da utenze domestiche o immobili condominiali
Modulo per il conferimento da parte delle imprese di manutenzione del verde di “sfalci, ramaglie, potature” provenienti da utenze domestiche o immobili condominiali.
DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI
“SFALCI, RAMAGLIE, POTATURE” CER 200201 prodotti da imprese e conferiti presso il Centro di Raccolta di:
……………………………..…………………….….., Via ..………….……………………………
L’Impresa (Ragione Sociale dell’impresa conferitrice) con domicilio nel Comune di Via nr. civico tel. nella persona di targa mezzo codice fiscale
DICHIARA
Che i rifiuti vegetali conferiti nella quantità di metri cubi provengono dalla manutenzione
del verde effettuata presso
□ l’utenza domestica sita in Comune di
via nr. civico
Intestato a tel.
□ l’Immobile Condominiale sito in Comune di
Via nr. civico
Committente/referente del lavoro tel.
DICHIARA ALTRESI’
di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a titolo di oneri per le operazioni di avvio a recupero e/o trattamento del rifiuto in oggetto;
di essere consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa o infedele; che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività presso il cantiere sopra indicato.
Data conferimento Firma leggibile dell’Impresa
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Modulo 2 – Modulo CER 170107 da manutenzione di locali di civili abitazioni
Modulo per il conferimento da parte di imprese edili di “macerie da demolizione” provenienti da piccoli interventi di manutenzione in locali di civili abitazioni
DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI
“Macerie da demolizione quali cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, ecc.” (CER 170107) prodotti da imprese e conferiti presso il Centro di Raccolta di:
……………………………..…………………….….., Via ..………….……………………………
L’impresa (Nome e ragione sociale )
CF/P.IVA
Con sede nel Comune di Via N° Targa Mezzo
nella persona di
in qualità di
DICHIARA
Che i rifiuti conferiti nella quantità di ……. metri cubi - soglia indicativa di 2 metri cubi/anno per unità immobiliare nel rispetto delle condizioni di conferibilità previste per ciascun Centro di Raccolta - provengono dalla manutenzione di locali della civile abitazione
sita nel Comune di BOLOGNA
in via nr. Civico
in qualità di titolare della Xxxxx Xxxxxxx:
Cognome e Nome
CF
A tale scopo allega fotocopia della Carta di Identità del titolare sopraindicato.
DICHIARA ALTRESI’
− di non aver richiesto e ricevuto alcun compenso a titolo di oneri per le operazioni di avvio a recupero e/o trattamento del rifiuto in oggetto;
− di essere consapevole delle eventuali sanzioni in caso di dichiarazione falsa o infedele;
− che trattasi di trasporto in conto proprio di rifiuti prodotti dalla propria attività presso il cantiere sopra indicato.