DURC, DUVRI, COSTO DEL PERSONALE NELLE GARE DI APPALTO, SPESE IN ECONOMIA E ACCORDO QUADRO: ANALISI DELLE DIVERSE FATTISPECIE E PROBLEMATICHE CONSEGUENTI
DURC, DUVRI, COSTO DEL PERSONALE NELLE GARE DI APPALTO, SPESE IN ECONOMIA E ACCORDO QUADRO: ANALISI DELLE DIVERSE FATTISPECIE E PROBLEMATICHE CONSEGUENTI
Avv. Xxxxxxx Xxxxx
Grosseto, 4 Giugno 2014
ConsulEntilocali
Consulenza e Formazione per Pubbliche Amministrazioni ed Aziende
XXXXXX, X.XX XX XXXXX XXXXXXXX, X. 00 TEL. 00.00000000 TRIUGGIO, XXX XXXX. XXXXXXXX, X. 00 XXX. 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
IL DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
AVV. XXXXXXX XXXXX XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX
• Art. 1 - Soggetti obbligati
• 1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia
• Art. 2 - Soggetti tenuti al rilascio del DURC
• 1. Il DURC è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
• 2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
• 3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lvo 23 aprile 2004, n. 124 e s.m.i., i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il DURC secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10. ……
• Art. 3 - Soggetto richiedente e modalità di rilascio
• 1. Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
• 2. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonchè dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11.1.1979, n. 12.
• 3. Nell'ambito delle procedure di appalto il DURC relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
• 4. Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.
• Art. 4 - Contenuto del documento
• 1. Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
• 2. Il DURC deve contenere:
• a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
• b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
• c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
• d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
• e) la data di rilascio del documento;
• f) il nominativo del responsabile del procedimento.
• Art. 5 - Requisiti di regolarità contributiva
• 1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
• c) inesistenza di inadempienze in atto.
• 2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
• a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
• b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
• c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
• 3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
• a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
• b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
• c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
• Art. 6 - Emissione del DURC
• 1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari.
• 2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione.
• 3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di
30 giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
• Art. 7 - Validità del DURC e verifica dei requisiti
• 1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
• 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lvo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
• 3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
• Art. 8 - Cause non ostative al rilascio del DURC
• 1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
• 2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
• a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
• b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 26.2.1999, n. 46.
• 3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.
• 4. Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel DPCM emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della L. 27.12.2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato
• Art. 9 - Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
• 1. La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
• 2. La causa ostativa di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del d.lvo n. 758/1994 e dell'art. 15 del D.Lvo n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis C.P..
• 3. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 4. Nelle ipotesi in cui il DURC sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle SOA le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 1.
• 5. Le cause ostative al rilascio del DURC di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
• 6. Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostative di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del DURC finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.
• Il DM 27.10.2007, in vigore dal 31.12.2007, introduce le seguenti novità:
• 1) Nel caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, anche i lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC;
• 2) Se l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, lo stesso provvede direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il certificato;
• 3) In mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, nei casi diversi dalla partecipazione a gare d'appalto, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento di un DURC già rilasciato, l'azienda deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni;
• 4) Nel solo caso di partecipazione a gare d'appalto, la regolarità contributiva deve essere dichiarata in presenza di “scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate”;
• 5) Ai fini della fruizione di benefici contributivi e normativi, sono previste “cause ostative” al rilascio del DURC.
AMBITO DI APPLICAZIONE
• L'ambito di applicazione del DURC riguarda attualmente:
• tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
• i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
• i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
• i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
• l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.
Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7
A) Soggetti obbligati a richiedere il durc
• Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi (art. 1 DM 24.10.07)
• La richiesta di DURC per i lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di lavoro e i loro intermediari.
• In tutti gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia dell'appalto che del subappalto.
• Le richieste di DURC possono essere effettuate (esclusivamente per via telematica (cfr art. 3, c. 2 DM 24.10.07) anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonché dagli intermediari e dalle SOA.
• Nel caso in cui l'INAIL sia il soggetto a cui va presentato il DURC (ciò si verifica nel caso in cui l'INAIL sia Stazione Appaltante o Ente erogatore di benefici contributivi), l'azienda è esonerata dall'obbligo di richiedere il certificato (art. 3, c. 4 DM 24.10.07). Sarà lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarità, anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il certificato
B) Soggetti obbligati a rilasciare il durc
• Al momento, il DURC è rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non solo alla correntezza contributiva, ma anche all'adempimento di tutti gli altri obblighi nei confronti degli Istituti.
• Per gli appalti pubblici di opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, c. 2 DM 24.10.07).
• A seguito di apposita convenzione con INPS ed INAIL - approvata dal Ministero del Lavoro - il DURC potrà poi essere rilasciato anche da altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché dagli Enti Bilaterali (Enti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h) del D.Lvo 10 settembre 2003, n. 276)
C) Emissione del durc e sua validità
• Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta (art. 6 DM 24.10.07), al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che può essere attivato:
- per fini istruttori, in caso di temporanea indisponibilità delle informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento degli atti occorrenti per la verifica;
- per la regolarizzazione della posizione contributiva, esclusi i casi di partecipazione a gare d'appalto.
• La sospensione di 15 giorni può essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.
• Sono previsti i seguenti periodi di validità del DURC (art. 7, c. 1 e 2 DM 24.10.07):
• per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;
• per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile.
• Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi:
• per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
• per l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.
• Si ricorda che l'utilizzo di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.
REQUISITI DI REGOLARITA'
• Il Decreto Ministeriale, oltre a confermare i requisiti necessari per il rilascio della regolarità contributiva che sono comuni agli Istituti Previdenziali, prevede casi particolari che consentono di certificare comunque la regolarità, nonché fattispecie in presenza delle quali il DURC non può essere emesso (art. 5, 8 e 9 DM 24.10.07)
• A) Requisiti necessari per la regolarità contributiva
• La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• Correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• Corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
• Inesistenza di inadempienze in atto;
• Richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
• Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
• Istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
• Si ricorda che per la regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e di cessazione della lavorazione.
• In particolare, dal momento in cui inizia l'esecuzione dell'appalto deve sussistere la corrispondenza tra il rischio assicurato e quello proprio dell'appalto, fermo restando che la denuncia di variazione dell'attività deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazione del rischio si sono verificate.
• Il Decreto ha espressamente previsto che, esclusa l'ipotesi di partecipazione a gara d'appalto, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, prima di attestare l'irregolarità o di annullare una regolarità già dichiarata, l'Ente previdenziale inviti sempre l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni dall'accertamento dell'irregolarità stessa (art. 7, c. 3 DM 24.10.07).
• Si tratta in realtà di un principio già applicato dalle Unità territoriali, in quanto i debiti contributivi sono sempre regolarizzabili, con applicazione delle sanzioni civili.
• Si ritiene che l'invito a regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es. raccomandata r.r.), tenuto conto dell'esigenza di definire il procedimento con esito positivo nel minor tempo possibile.
• E' peraltro da sottolineare che tutte le aziende assicurate all'Inail possono in qualunque momento verificare in xxx.xxxxx.xx Punto Cliente la propria situazione debitoria/creditoria, come risulta negli archivi informatizzati dell'Istituto, sia direttamente, sia attraverso loro intermediari abilitati ai sensi della Legge 12/1979
Circolare INAIL 5.2.2008 n. 7
B) Cause non ostative ai fini della regolarità CONTRIBUTIVA
• 1) Scostamento non grave
• Ai soli fini della partecipazione ad un appalto o della verifica di un'autocertificazione in fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in presenza di uno “scostamento non grave” (art. 8, c. 3 DM 24.10.07) tra somme dovute e somme versate .
• Lo scostamento si intende “non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.
• Come precisato nella circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno scostamento superiore al 5
%, qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro.
• Per quanto riguarda l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno.
• In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
• Se l'azienda non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi dell'appalto.
• Diversamente, in tutti i casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarità dell'azienda (con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni)
2) Cause non ostative alla regolarità contributiva
• Comportano il rilascio di un certificato di regolarità contributiva le seguenti situazioni:
• crediti dell'Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
• crediti dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
• aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.
C) Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC per benefici normativi e contributivi
• Il DM ha disposto che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito”.
• Nella Circolare n. 5/2008, alla quale senz'altro si rimanda per una compiuta disamina della disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le violazioni riportate nell'Allegato A al Decreto sono da considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della fruizione di benefici normativi e contributivi.
I.N.P.S. - CIRCOLARE 18.4.2008, n. 51
• …….. Dal decreto emerge il seguente quadro:
• a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
• b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
• Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, ha illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la tipologia, nonché l'elencazione, dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del DURC.
• Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
• Con successiva circolare si provvederà a completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in trattazione. ………..
Circolare INAIL 4 Febbraio 2009
• Si informano le Strutture che, con legge del 28 gennaio 2009 n. 2, è stato convertito - con modificazioni - il decreto legge 29 novembre 2008
n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale1.
• La predetta legge, all'art. 16 bis co. 10, stabilisce che "In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge".
• Pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti.
• … il dicastero ha chiarito che la documentazione attestante la regolarità contributiva di un’impresa straniera - Durc o documentazione equivalente rilasciata dal competente istituto del Paese di origine - non può essere surrogata da un’autocertificazione dell’imprenditore o dai modelli utilizzati dal medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali.
• … sia le imprese comunitarie che quelle extracomunitarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati in territorio nazionale le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dai contratti collettivi.
• Per quanto attiene, invece, gli aspetti previdenziali, deve operarsi una distinzione tra le imprese aventi sede in un Paese extracomunitario oppure in uno Stato membro dell’Ue.
• Nel primo caso, in base alla disciplina di diritto internazionale privato (v. art. 61, legge n. 218/95), ai lavoratori distaccati deve essere applicata la normativa del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio della lex loci laboris) e quindi la legislazione italiana, semprechè non vi siano norme pattizie che dispongano diversamente.
• Nel secondo caso, invece, in deroga al “principio di territorialità”, è applicabile, ai sensi del Regolamento CEE n. 1408/71 e s.m., il “principio di personalità”, ovvero trova applicazione la legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore, qualora parte dell’attività sia svolta in tale Paese, o quella del Paese di residenza dell’impresa comunitaria, qualora il lavoratore sia residente in un Paese in cui non svolge ordinariamente la propria attività lavorativa.
• Con riferimento alle imprese che effettuano lavorazioni edili in territorio italiano, il Ministero conferma quanto già espresso nell’interpello n. 24/2007 (cfr. News Ance n. 3920/2007), ossia che mentre per le imprese extracomunitarie può affermarsi l’obbligo di iscrizione alle Casse edili e pertanto le stesse sono tenute al possesso del Durc, per le imprese comunitarie tale obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui le stesse non abbiano già posto in essere presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standards di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
• … Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l’art. 121 dispone che si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice. L’art. 125 – che disciplina per l’appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all’art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del DL 25.9.2002, n. 210, convertito dalla L. 22.11.2002,
n. 266 e di cui all'art. 3, c. 8, del D.Lvo 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell’ambito delle procedure in argomento.
• Va peraltro precisato che l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.
• Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
• Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione (…)”.
• … in linea di principio, attesta la regolarità dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei “cantieri o opere” presi in considerazione.
• Tale principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce evidentemente dalla necessità di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una “selezione” di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.
• Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi comunque regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo l’ipotesi descritta.
• In tali fattispecie, pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall’art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l’impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.
• La disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate, determina specifiche tutele a favore dei lavoratori interessati circa l’assolvimento, in capo ai soggetti operanti nella filiera, degli obblighi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento di contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, in caso di rapporto tra appaltatore e subappaltatore, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
• In proposito, l’attuale formulazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone una particolare garanzia retributiva e previdenziale in favore dei lavoratori occupati negli appalti o subappalti di opere o di servizi; garanzia che riguarda, nel termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, tutti i soggetti operanti nella filiera, dal committente all’appaltatore nonché “ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori”, escludendo unicamente il committente persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale (art. 29 comma 3 ter D.Lgs. n.276/2003). Inoltre, ai sensi dell’art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), fra appaltatore e subappaltatore sussiste un regime di solidarietà che investe l’effettuazione e versamento delle “ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente”, nonché il “versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
• Ciò premesso sembra potersi sostenere che le obbligazioni solidali sopra descritte siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Restano in ogni caso incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.
• Sulle prime, infatti, sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà, in quanto trattasi di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni.
• A fronte di tale impostazione la medesima conclusione sembra doversi raggiungere con riferimento anche alle c.d. sanzioni civili rispetto alle quali appare evidente la natura risarcitoria.
• Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell’ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della
P.A. Per quanto attiene al secondo quesito, concernente il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contribuiva (DURC) al debitore in solido, si precisa che il D.M. 24 ottobre 2007, nell’Allegato A, elenca le disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Documento escludendo le ipotesi esaminate.
• Pertanto, per quanto dianzi esposto, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all’unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.
• Codesta Avvocatura Distrettuale ha sottoposto alla valutazione della Scrivente la richiesta di parere avanzata dall’Università degli Studi di (omissis), relativamente alla necessità del D.U.R.C. anche per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, effettuate mediante procedure di “cottimo fiduciario”. ………..
• Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota del 20 febbraio 2009 …….
• La Scrivente ritiene condivisibile l’interpretazione offerta dal Ministero succitato per le considerazioni che seguono.
• Innanzitutto, l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo una semplificazione della procedura di individuazione del contraente rispetto a quella ordinaria.
• La ratio della normativa in materia di DURC è invero di verificare che le imprese che operano nel settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata, nonché la trasparenza e la parità di condizioni tra i concorrenti………..
• Nè può ritenersi che tale obbligo contrasti con la ratio dell’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, volta ad introdurre elasticità nel sistema, per far fronte a situazioni di imprevedibilità, indifferibilità ed urgenza; in quanto ciò non può comunque consentire di prescindere dall’accertamento dei requisiti prescritti in materia previdenziale, pena un evidente “vulnus” alle finalità perseguite dalla relativa disciplina.
• Si ritiene pertanto, secondo un interpretazione sistematica e letterale delle disposizioni succitate, necessaria l’acquisizione e verifica del DURC anche per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, mediante procedure di “cottimo fiduciario”.
Ministero Lavoro circolare 8.10.2010, n. 35
• … nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura …; tale DURC attesta che ditta è in regola alla data del rilascio del documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto …
Ministero Lavoro circolare 8.10.2010, n. 35
• … Analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi DPR 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta;
• In entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purchè ancora in corso di validità (perché non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula)….. Si sottolinea che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi… ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il Documento
Ministero Lavoro circolare 8.10.2010, n. 35
• Per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento
Ministero Lavoro circolare 8.10.2010, n. 35
• Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di
«appalti» relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125, c. 1 lett. b) X.Xxx n. 163/06 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto
Ministero Lavoro circolare 8.10.2010, n. 35
• In relazione al periodo di validità del DURC si specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, c. 1 del DM 24.10.2007
Circolare INAIL 24/3/2011 n. 22 DURC Aggiornamento del servizio
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici
• 1.1 Definizione di durc
• ….. infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso.
• Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine “DURC” è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all’iscrizione presso un solo Istituto previdenziale.
• In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC, ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un’attestazione di non sussistenza dell’obbligo all’iscrizione rilasciata dall’ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l’obbligo di iscrizione
• 1.3 Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del durc
• …Nelle ipotesi riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità contributiva deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l’apposita tipologia “verifica di autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.
• Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri
• La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di 3 mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”.
• La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso ha cessato il suo periodo di validità.
• Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell’istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta.
• Pertanto, qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l’entità dell’irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello “scostamento non grave”, previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per “lievi” irregolarità.
• La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve altresì essere utilizzata dall’operatore economico, qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell’offerta debba essere prodotto il DURC.
• Anche in questo caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase precedente alla presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva che comporti l’applicazione dello scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell’emissione del certificato.
• Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva.
• Per quanto riguarda l’INAIL, si precisa che il controllo circa la corrispondenza tra i rischi assicurati e l’attività oggetto dell’appalto presuppone che le lavorazioni, oggetto della classificazione del rischio, siano esercitate e, quindi, che il contratto sia in fase di esecuzione. Di conseguenza, tale verifica va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a forniture e servizi
• 1.4 Altri casi in cui vi è obbligo del durc
• Fermo restando che le tipologie di richiesta indicate al paragrafo
1.3 vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici, l’art. 6, c. 5, del Regolamento stabilisce che il DURC debba essere richiesto:
• per la valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del Regolamento
• per il rilascio dell’attestazione SOA
• per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
• Nei suddetti casi, la richiesta di DURC va effettuata selezionando la tipologia corrispondente
• 1.5 Soggetti tenuti a richiedere il durc
• Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, ai sensi dell’art. 00 xxx, x. 00, xxx xxxxxxx legge n. 185/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009.
• L’art. 6, c. 3, del Regolamento, specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio dalle “amministrazioni aggiudicatrici”.
• Per questi soggetti, tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.
• Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici.
• Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, c. 28, del Codice.
• Il Regolamento, infine, specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione.
• Anche in tali casi, si ritiene che la SOA o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il
AVDVU. ARLBCERaTgOliPOeNnTtiI XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX
• 2. Validità temporale del durc
• …. Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell’aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
6. dell’attestazione SOA
7. dell’iscrizione all’albo fornitori.
• Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato
• Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.
• Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante
• Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”. In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti. La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.
• Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.
• Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni)
• Si rammenta, infine, che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato.
• Tale verifica viene effettuata a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell’edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico.
• Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato)
• 3.6 Nuove tipologie di richiesta
• Con riferimento alle tipologie di richiesta di DURC sono state aggiunte le seguenti :
• A) “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto” : i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC.
• B) “Altri usi consentiti dalla legge”: è stata prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base ad una specifica disposizione di legge; pertanto questa tipologia deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta di DURC non rientra in una delle altre tipologie disponibili (appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia, verifica autodichiarazione, partecipazione /aggiudicazione appalto, lavori privati in edilizia, attestazione SOA/iscrizione albo fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni); i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, con indicazione dello specifico motivo della richiesta che viene riportato sul DURC.
• 3.7 Modifiche riguardanti le attuali tipologie di richiesta
• Per quanto riguarda le attuali tipologie di richiesta di DURC, sono state apportate le seguenti modifiche:
• A) la richiesta di DURC per appalti pubblici di forniture e servizi segue ora le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici; quindi anche questa tipologia richiede l’inserimento delle informazioni relative alla stazione appaltante ed all’appalto (importo, luogo di esecuzione della prestazione, ecc.) e consente la gestione del subappalto; i dati da inserire sono riportati nei quadri A e B del modello.
• B) per gli appalti di lavori, forniture e servizi è stato previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) ed alle imprese consorziate (in caso di consorzio); la funzionalità è analoga a quella già prevista in caso di subappalto ed è finalizzata a “tracciare”, in relazione ad uno stesso determinato appalto (CIP), il legame tra l’appaltatore / mandatario
/ consorzio e le imprese esecutrici/mandanti/consorziate; i dati da inserire sAVoVn.oALrBipEoRrTtOatPiOnNeTiI quadri XXxXXXx.XxXxXxXXxXxXxXxXxxXX.XXXXX.XX
• C) la richiesta per “verifica autodichiarazione alla data del…”, riservata alle sole stazioni appaltanti ed alle pubbliche amministrazioni procedenti, è ora una autonoma tipologia e deve essere utilizzata, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38 del Codice per gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture), anche in tutti gli altri casi in cui debba essere verificata la veridicità di una dichiarazione sostitutiva acquisita da una pubblica amministrazione; i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.
• D) la richiesta per “partecipazione/aggiudicazione appalto” è una autonoma tipologia; i dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello.
• E) per la tipologia “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni”, è ora necessario indicare nella richiesta la specifica motivazione (il tipo di agevolazione o autorizzazione, l’oggetto del finanziamento, ecc.) nell’apposito campo a testo libero; i dati da inserire sAVoVn. oALrBiEpRoTrOtaPtiOsNuTIl quadro XXXxXx.Xx XxXxXxXxXXxxXxXXXXXXXX.XX
• F) In tutte le richieste di DURC deve essere selezionata una delle specifiche previste nella sezione “tipo ditta” che sono: “datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata – committente associante” e “gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”; si tratta di tipologie che si riferiscono all’iscrizione presso l’INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.
• G) In tutte le richieste di DURC deve sempre essere indicato, a fini istruttori, l’indirizzo di posta elettronica; in aggiunta, deve sempre essere indicato, solo con riferimento alla ditta, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax anche ai fini dell’eventuale invito alla regolarizzazione.
• Con riferimento alla suindicata lettera F) si specificano di seguito le tipologie di “tipo ditta” per la corretta compilazione della richiesta:
• 1) Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
• 2) Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.
• 3) Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.
• 4) Gestione Separata – Titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.
• 3.9. Rilascio del certificato
• Il DURC viene emesso nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta.
• Il DURC viene invece emesso al 46° giorno nell’ipotesi in cui la pratica sia stata sospesa a fini istruttori o per regolarizzazione e l’Ente che l’ha sospesa non abbia inserito l’esito prima dello scadere del termine massimo di sospensione (15 giorni). Qualora l’Ente che ha sospeso la pratica inserisca l’esito prima di detto termine, il DURC viene emesso decorsi 30 giorni più i giorni di effettiva sospensione.
• Si ricorda che nei confronti di INAIL e INPS si applica l’istituto del silenzio-assenso. Pertanto, nei casi in cui entro il termine di 30 giorni (calcolati dalla data di rilascio del CIP, al netto dell’eventuale periodo di sospensione) uno dei suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente si considera attestata la regolarità contributiva
• Nel merito, il quesito all’esame attiene, sostanzialmente, alla possibilità di introdurre, in virtù dell’art. 9 del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con mod., in L. 3.8.2009, n. 102, specifiche deroghe all’art. 2 del DL 25.9.2002, n. 210, convertito, con mod., in L. 22.11.2002, n.266, che fa obbligo alle imprese affidatarie di appalti pubblici (lavori, servizi o forniture) di attestare, a mezzo di DURC, la correttezza delle rispettive posizioni contributive relativamente anche agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa INPS ed INAIL.
• A tale riguardo, occorre preliminarmente osservare che l’art. 9, lett. a), del D.L. n. 78/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, non introduce particolari deroghe legislative né contempla fattispecie normative suscettibili di incidere direttamente sui rapporti obbligatori posti in essere, ma si limita a prevedere l’adozione di “opportune misure organizzative”, interne all’Amministrazione, dirette a prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie.
• Per converso, l’art. 2 del D.L. n. 210/2002, nell’aver attribuito alle imprese l’onere di comprovare la propria regolarità contributiva - pena la revoca dell’affidamento – non può non subordinare il pagamento delle singole fatture (relative agli incarichi ricevuti) alla previa verifica della sussistenza e persistenza, per tutta la durata del rapporto contrattuale, del possesso dei requisiti che condizionano l’adempimento dell’Amministrazione.
• Invero, il venir meno dello status soggettivo acquisito dall’operatore economico al termine della fase pubblicistica che trova la sua conclusione nell'atto di affidamento disposto in virtù dell’accertata sussistenza del requisito della regolarità contributiva, non potrebbe che riverberarsi sulla sua capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, condizione soggettiva, questa, che deve persistere per tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale. Tale evenienza, laddove non fosse direttamente sanzionata dal legislatore con la revoca dell’affidamento, ben potrebbe costituire causa legittima di risoluzione contrattuale per sopravvenuta mancanza di un presupposto legale indispensabile alla stipula del contratto nonché causa di esclusione riconducibile all’assenza del requisito della idoneità ed affidabilità morale dell’affidatario dell’appalto pubblico.
• Ne consegue che, in caso di esito negativo del predetto accertamento contributivo, l’Amministrazione non ha facoltà di concedere all’impresa affidataria un termine per la relativa regolarizzazione, essendo vincolata a revocare ex lege l’atto di affidamento.
• Quanto sopra trova conferma, altresì, nella irrilevanza di eventuali adempimenti tardivi da parte dell’operatore privato stante la inderogabilità ed imperatività del citato disposto di cui all’art. 2, che costituisce espressione del principio di ordine pubblico interno.
• Pertanto, nell’attuale quadro normativo, l’eventuale accertamento del mancato rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali preclude all’Ente la possibilità di assumere misure organizzative incompatibili con la richiamata disposizione.
• E’ appena il caso di ricordare che il legislatore, in ragione del superiore interesse pubblico alla sana competitività tra le imprese e al contrasto all’economia sommersa, non ha inteso lasciare alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine alla concessione di uno spazio di tollerabilità a beneficio delle imprese affidatarie (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1458/2009).
• 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, c. 8 ultimo periodo del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
• 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
• 3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
• 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, c. 8, ultimo periodo del codice impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’art. 3,
c. 1, lett. b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, c. 11, ultimo periodo e 118, c. 3, primo periodo, del codice.
• 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
• 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
• 1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
• 2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
• 3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità:
• a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, c. 1, lett. i), del codice;
• b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, c. 8 del codice;
• c) per la stipula del contratto;
• d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
• e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.
• Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) gli operatori economici trasmettono il DURC in corso di validità ai soggetti di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
• 4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all’art. 307, c. 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a 180 giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l’esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
• 5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 118, c. 8 del codice , nonché nei casi previsti al comma 3, lett. d) ed e); per le medesime finalità, l’esecutore trasmette il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all’art. 3, c. 1 lett. b) che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
• 6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’art. 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell’attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
• 7. Per valutare i lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
• 8. In caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, c. 1 del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, c. 8, del codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• 2. Al codice di cui al D.Lvo 12.4.2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
• a) all'art. 38, c. 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.»
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• 3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• 4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
• a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
• b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
• c) per la stipula del contratto;
• d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
• e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• 5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• 6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
• 7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
ART. 31 DL 21.6.2013, n. 69
convertito nella L. 9.8.2013, n. 98
• 8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità….
• A chi si deve richiedere il DURC?
• Il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile in caso di lavori nel settore edile (sia pubblici che privati) e nel caso in cui l'impresa abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o applichi i contratti collettivi del settore edile; negli altri casi il DURC può essere richiesto indifferentemente ad INPS o a INAIL. Se si richiede per via telematica, il sistema informatico trasmette la richiesta a Casse Edili, Inps e Inail e individua automaticamente l’Ente competente al rilascio.
• E’ obbligatoria la richiesta per via telematica?
• La richiesta per via telematica è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA. Per le altre tipologie di richiedenti non è obbligatorio ma consigliato.
• Si può richiedere il DURC con una semplice lettera o per e-mail?
• No, in alternativa alla richiesta per via telematica, il DURC può essere richiesto esclusivamente inoltrando lo specifico modulo cartaceo alla sede territorialmente competente delle Casse Edili (lavori edili) o di Inps o di Inail (casi diversi dai lavori edili).
• Quali sono i vantaggi della richiesta telematica?
• La richiesta telematica elimina i tempi di inserimento dei dati nel sistema informatico da parte dell'operatore di sportello e permette di verificare subito la correttezza delle informazioni presenti sul modulo; pertanto, la richiesta telematica può essere evasa dagli Enti interessati con maggior celerità e consente il rilascio del DURC in termini inferiori ai trenta giorni. Per tali motivi se ne consiglia
AVV.l'AuLBtiEliRzTzOoP.ONTI XXX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XX
• Chi rilascia il DURC?
• Il DURC viene sempre rilasciato dalla Cassa Edile competente territorialmente in caso di richiesta avanzata per lavori pubblici o privati nel settore edile eseguiti da imprese che hanno l’obbligo di iscrizione alle stesse e trasmesso per posta al richiedente con raccomandata A/R; negli altri casi il DURC viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL territorialmente competente alla quale è stata presentata la richiesta cartacea o telematica.
• Il Durc ha un periodo di validità?
• Il DURC ha validità di 90 giorni dalla data di rilascio per i soli lavori privati in edilizia; l’utilizzo di un DURC non più rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato. Negli altri casi, il DURC ha validità per l’appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto,
AVpVa. AgLBaEmRTOenPOtNoTISAL, eWcWcW.).C. XXXXXXXXXXXXXXX.XX
• E’ possibile ricevere il DURC per via telematica?
• Al momento non è previsto il rilascio del DURC per via telematica, non essendo ancora operativa la firma digitale. E' invece prevista la richiesta telematica.
• Il Durc deve essere richiesto per ogni Ditta operante nel cantiere?
• Si, per ogni cantiere il DURC deve essere richiesto sia dalla Ditta che esegue direttamente i lavori sia da ogni eventuale Ditta subappaltatrice.
TAR Veneto, sez. I, 26.5.2009 n.
1601
• In base alla nuova normativa introdotta dall’art. 38, lettera i) del DLgs n. 163/06 sono esclusi dalla partecipazione alla gara quei soggetti "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". La formulazione della disposizione testé citata impone, dunque, che il provvedimento di esclusione dalla gara per irregolarità contributiva sia congruamente motivato dall’Amministrazione procedente con riguardo alla sussistenza delle condizioni di gravità e definitività della violazione
Consiglio di Stato, sez. V, 21
Aprile 2009, n. 2401
• Il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell’azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall’ufficio periferico dell’INPS al quale la richiesta viene presentata e specialmente considerando che la richiesta del DURC può essere inoltrata in via telematica, come nella specie è avvenuto. Depongono in tal senso le disposizioni della convenzione INPS-INAIL del 3 dicembre 2003 e delle circolari INPS n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30 dicembre 2005. Per quanto qui interessa le dette circolari stabiliscono che la verifica di regolarità è riferita “alla intera situazione aziendale” (punto 3) e precisano che “Il riferimento alla intera situazione aziendale è da ricondursi alla unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.”. Tale normativa interna ha cura di specificare che “per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere attivati i necessari contatti tra le strutture competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.”. In base a tali disposizioni è da escludere che INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva unificata di una determinata ditta, possano rilasciare la certificazione limitatamente alla struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, e ciò a maggior ragione non appare possibile se la richiesta viene avanzata in via telematica, come nella specie è avvenuto.