TRA
“Santobono-Pausilipon”
CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
in applicazione del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018
TRA
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon, con sede legale in Napoli, via Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 8, P.IVA 06854100630, in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (anche semplicemente Titolare)
E
La ditta con sede
, Via codice fiscale e registro delle imprese n.
, | partita | iva | ||
, in persona | del | suo | Legale | Rappresentante |
nato a
il - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (anche semplicemente Responsabile)
PREMESSO
▪ che l’Unione Europea ha introdotto il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“GDPR”), Regolamento (UE) 2016/679, applicato a partire dal 25 maggio 2018;
▪ che con d.lgs. n. 101 del 10/08/2018, denominato “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR”, il d.lgs. 196/2003 è stato adeguato alle nuove disposizioni europee;
▪ che l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il trattamento effettuato per conto di un Titolare da parte del Responsabile è disciplinato da un contratto vincolante per il Responsabile nei confronti del Titolare, che definisce l’oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del Titolare;
▪ che con deliberazione del Titolare n. 399 del 26 luglio 2018 con contestuali allegati, il cui contenuto si intende integralmente riportato e trascritto nel presente atto, è stata adottata la procedura aziendale di disciplina delle modalità operative interne per la ricognizione, identificazione e formale nomina dei “Responsabili esterni al trattamento dei dati” ai sensi del GDPR n. 679/2016,
▪ che nel medesimo provvedimento è stato stabilito che i trattamenti dei dati da parte di ciascun Responsabile esterno e le relative connesse responsabilità saranno compiutamente disciplinati da allegato apposito contratto, in conformità al comma 3 del precitato art 28 GDPR;
▪ che l’art. 4, c. 1, n. 8) del suddetto Regolamento definisce il “Responsabile del trattamento” come “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
▪ che l’art. 28 GDPR, dispone, tra l’altro, che “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” e che “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
▪ che il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI Sig. Fare clic qui per immettere testo. nell’ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati, ha i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
▪ che il Titolare intende affidare al Responsabile le attività di trattamento di dati personali come di seguito dettagliate e il Responsabile intende, altresì, eseguire il trattamento per conto del Titolare;
▪ che il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso specifico per l’esecuzione delle attività descritte in questo Accordo in quanto svolte nell’ambito dell’incarico in essere, per il quale è stata già definita l’intera valutazione economica del rapporto contrattuale.
Sulla base degli assunti di cui sopra, il Titolare e il Responsabile (anche semplicemente Parti) CONVENGONO quanto segue.
ART. 1: OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1. Le Parti, in virtù delle deliberazioni assunte dal Titolare e dei documenti ad esse allegati, con la sottoscrizione di questo Accordo, intendono disciplinare il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile per conto del Titolare, specificando l’oggetto, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati e gli obblighi e i diritti delle Parti.
1.2 Il Titolare, nell’ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati al Responsabile, intende affidare a quest’ultimo, in conformità alle istruzioni da egli prescritte ed alle clausole del presente Accordo sul trattamento dei dati personali, le attività di trattamento di dati personali come di seguito dettagliate:
specificare l’oggetto dell’incarico o del servizio].
1.3 Il Titolare, pertanto, impegna il Responsabile, che con la sottoscrizione accetta, come “Responsabile” per il trattamento dei dati effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze come specificato dall’incarico in essere.
1.4 Il Responsabile ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.
1.5 Il Responsabile fornirà attività/prestazioni professionali o servizi al Titolare in merito alla sua area di competenza, come specificato di seguito in questo Accordo. Nel contesto di tali attività/prestazioni professionali o servizi, il Titolare trasferirà al Responsabile alcuni dati personali che il Responsabile elaborerà e utilizzerà, per conto del Titolare, in conformità alle istruzioni scritte del Titolare e al presente Accordo.
ART. 2: DEFINIZIONI
I termini utilizzati in questo Accordo hanno il seguente significato:
▪ “dati personali”, “categorie speciali di dati personali”, “processo/trattamento”, “titolare”, “responsabile”, “interessato”, “terzo” e “autorità di controllo” hanno lo stesso significato utilizzato nel GDPR;
▪ “misure tecniche e organizzative”: misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati e contro tutte le altre forme illecite di trattamento;
▪ “violazione dei dati personali” o “data breach”: violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o illegale di dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti elaborati;
▪ “GDPR” - “General Data Protection Regulation”: è l’acronimo che fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati personali.
Art. 3: AMBITO DEL TRATTAMENTO
I dettagli del trattamento dei dati sono:
a) Finalità: I dati relativi alle attività di trattamento di cui all’art. 1 sono trattati per le sole finalità relative all’incarico di attività/prestazioni professionali o servizi in essere ovvero: Fare clic qui per immettere testo.
b) specificare l’oggetto dell’incarico o del servizio];
c) Natura del trattamento: le attività di trattamento di cui al precedente art. 1 e il conferimento dei dati interessati sono obbligatori in quanto la mancata fornitura non consentirebbe lo svolgimento delle suddette attività; tali dati sono nella generalità raccolti dal Titolare in occasione delle sue attività istituzionali e successivamente trattati dal Responsabile esterno per lo svolgimento delle proprie attività di servizio;
d) Tipi di dati trattati: I dati personali trattati sono sia di tipo identificativo e non sensibile (es. nome e cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email, codice fiscale, partita Iva, numero di
telefono, etc.) che di tipo particolare (atti a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un sindacato, l’adesione ad un partito politico, l’origine raziale ed etnica nonché, convinzioni religiose o filosofiche; Il trattamento dei suddetti dati personali e in special modo quello dei dati particolari, deve avvenire nel rispetto degli artt.5 e 8 GDPR, anche alla luce del considerando n. 38 GDPR;
e) Xxxxxxxx interessati: Le attività di trattamento di cui al precedente art. 1 e i relativi dati trattati interessano soggetti nella sfera della titolarità del Titolare, quali pazienti minorenni e loro familiari, personale esercente la professione sanitaria, dirigenti e non dirigenti, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori, altri; va da se che per i dati di cui sopra devono essere garantiti gli obblighi di trattamento nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
f) Durata del trattamento: La durata delle attività di trattamento di cui all’art. 1, e quindi il periodo di conservazione dei dati trattati, sarà limitato ad un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui alla lett. a) di questo articolo ed alla durata dell’incarico di Sevizio in essere tra le parti, in ogni caso non oltre le tempistiche previste dalla Legge.
ART. 4: OBBLIGHI TITOLARE
Il Titolare del trattamento concorda e garantisce:
▪ Conformità: che è responsabile per la valutazione della legittimità del trattamento dei dati e nel garantire i diritti degli interessati coinvolti;
▪ Sicurezza: che le misure tecniche e organizzative adottate garantiscano un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento e dalla natura dei dati da proteggere, tenendo conto dello stato dell’arte e del costo della loro attuazione; di essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
▪ Istruzioni: che rilascerà istruzioni scritte riguardanti lo scopo e la procedura del trattamento dei dati, se del caso, amplificando, specificando e modificando le clausole di questo Accordo. Le istruzioni orali saranno immediatamente confermate per iscritto e saranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 5: OBBLIGHI RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento concorda e garantisce:
▪ Competenza: di possedere sufficienti conoscenze specialistiche nonché affidabilità e risorse per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR;
▪ Rispetto delle istruzioni del Titolare: di trattare i dati personali solo per conto del Titolare e limitatamente alle attività di trattamento strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni, in conformità con le sue istruzioni documentate e il presente Accordo; se non è in grado di fornire tale conformità per qualsiasi motivo, informerà tempestivamente il Titolare che ha il diritto di sospendere l’elaborazione dei dati e/o risolvere il Contratto relativo alle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati e quindi il presente Accordo;
▪ Conformità alla legge: che non ha motivo di ritenere che la legislazione applicabile impedisca di soddisfare le istruzioni ricevute dal Titolare e i suoi obblighi ai sensi del Contratto nell’ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati e del presente Accordo. Qualora ritenga che una modifica legislativa possa avere un sostanziale effetto negativo sulle predette garanzie e obblighi, ne darà prontamente notizia al Titolare che avrà il diritto di sospendere l’elaborazione dei dati e/o di risolvere il Contratto nell’ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati e quindi il presente Accordo;
▪ Misure tecniche e organizzative: che, tenuto conto del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che comprendano, tra l’altro, se del caso, le misure e le valutazioni di cui all’art. 321 del GDPR;
▪ Pronta notifica: che informerà tempestivamente il Titolare del trattamento di:
qualsiasi richiesta legalmente vincolante per la divulgazione dei dati personali da parte di un’autorità giudiziaria, salvo laddove ciò sia proibito per rilevanti motivi di interesse pubblico; qualsiasi violazione dei dati personali della quale verrà a conoscenza;
qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati;
qualsiasi istruzione scritta ricevuta dal Titolare che, secondo il parere del Responsabile, sia in violazione del GDPR e/o dei doveri di cui al presente Accordo.
▪ Dimostrazione di conformità: di rendere disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi stabiliti nel presente Accordo e, su richiesta del Titolare, a presentare le proprie procedure di trattamento dei dati per la revisione delle stesse. Il Responsabile consentirà e contribuirà a tali verifiche, comprese le ispezioni, svolte dal Titolare o da un organismo di controllo da questi nominato;
▪ Cooperazione con Titolare per Autorità di Controllo: di collaborare con il Titolare per il rispetto di eventuali ordini emessi dall'Autorità di Controllo o dalle Autorità Giudiziarie in relazione al trattamento dei dati nonché di trattare tempestivamente e adeguatamente le richieste del Titolare in relazione al trattamento dei dati e di attenersi alle linee guida dell'Autorità di Controllo in merito all’elaborazione dei dati.
ART. 6 : PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi di ordine generale.
6.1 Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, rubricato “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
▪ i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
▪ i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
▪ i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattate;
▪ i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare e rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
▪ i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
1 Art. 32 GDPR, “Sicurezza del trattamento”
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
▪ i dati devono essere trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
6.2 Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, rubricato “Liceità del trattamento”, il Responsabile deve tenere conto che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità2;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi3, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore4.
6.3 Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il Responsabile, che opera per conto del Titolare del trattamento, deve tenere conto, tra l’altro:
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra
l’interessato e il Titolare del trattamento;
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 , oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’art. 10 ;
d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
ART. 7: COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
2 Art. 7 GDPR, “Condizioni per il consenso”
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice
e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.
3 Questo requisito non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.
4 Art. 8 GDPR, “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione”
1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.
1. individuare e nominare gli incaricati del trattamento per le banche dati che gli sono state affidate e fornirgli le istruzioni adeguate, vigilando sul rispetto delle stesse;
2. assegnare agli incaricati del trattamento, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno e laddove sia tecnicamente possibile, le credenziali di autenticazione che permettano di svolgere solo le operazioni di propria competenza nonché le dovute responsabilità per le aree ad accesso controllato, ove presenti;
3. ogni qualvolta si raccolgano direttamente dati personali, provvedere a che venga fornita
l’informativa5 ai soggetti interessati;
4. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
5. adempiere gli obblighi di sicurezza e tutte le misure indicate dall’art. 32 e assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. L’adesione da parte del Responsabile a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzato come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti.
6. cooperare, su richiesta, con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali nell’esecuzione dei suoi compiti;
7. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
8. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati;
9. fornire, secondo le modalità indicate dal Titolare, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa relative al trattamento dei dati personali in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;
10. redigere il registro dei trattamenti svolti, come da art. 30 del GDPR6;
5 Art. 13 GDPR, “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato”
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.
6 Art. 30 GDPR, “Registro delle attività di trattamento”
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
11. collaborare, nel modo più ampio, con il Titolare all’attuazione e all’adempimento degli obblighi previsti dal GDPR e segnalare eventuali problemi applicativi;
ART. 8: ESECUZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO
8.1 Il Responsabile del trattamento non può affidare né ricorrere a un altro responsabile alcuna delle operazioni di trattamento dei dati senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento di eventuali modifiche relative all'aggiunta o alla sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.
8.2 Nel caso il Responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo atto di nomina, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
8.3 Qualora l’altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato con il presente atto di nomina conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro Responsabile.
ART. 9: DIRITTI E RICHIESTE DEGLI INTERESSATI
9.1 Il Responsabile del trattamento comunicherà ogni informazione utile al fine di aiutare il Titolare a rispettare i diritti degli Interessati, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR7.
9.2 Nella misura in cui ciò sia possibile, il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative per l'adempimento dell’obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati.
9.3 In caso di esercizio dei predetti diritti, il Responsabile darà tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando una copia della richiesta dell’Interessato.
9.4 Il Responsabile non risponderà a richieste degli interessati se non specificamente autorizzati dal Titolare.
ART. 10 COMUNICAZIONE DI DATI
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.
7 Art. 15 GDPR, “Diritto di accesso dell’interessato”; Art. 16 GDPR, “diritto di rettifica”; Art. 17 GDPR, “Diritto alla cancellazione”; Art. 18 GDPR, “Diritto di limitazione di trattamento”; Art. 19 GDPR, “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”; Art. 20 GDPR, “Diritto alla portabilità dei dati”; Art. 21 GDPR, “Diritto di opposizione”; Art. 22 GDPR, “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”.
Il Responsabile si asterrà dal comunicare dati personali oggetto del trattamento a terzi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.
ART. 11: TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI
Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto e le istruzioni del Titolare, nel rispetto del presente Accordo e delle disposizioni atte a garantire la protezione dei dati personali di cui agli articoli del Capo V del GDPR, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
ART. 12: RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI
In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, in modo che quest’ultimo possa provvedere a notificare la violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo8 e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
Ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni, secondo il disposto dell’art. 839 GDPR.
8 Art. 33 GDPR, “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.
9 Art. 83 GDPR, “Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie”
1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.
3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.
4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;
Inoltre, dato il dispositivo del primo comma dell’art. 82, secondo il quale chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
Qualora più Responsabili del trattamento oppure entrambi il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni Responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno10, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
Fatto salvo questi casi di responsabilità, se il Responsabile viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.
ART. 13: CESSAZIONE E SUCCESSIVE OBBLIGAZIONI
Questo Accordo diventerà effettivo dalla firma delle Parti fino al termine del Contratto di “attività/prestazioni professionali o servizi” o al termine del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo.
Alla cessazione del Contratto di “attività/prestazioni professionali o servizi” o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo il Responsabile del trattamento dovrà, a scelta del Titolare, restituire o cancellare i dati personali e le relative copie oggetto del trattamento dandone certificazione al Titolare, salvo che la legge preveda diversamente. In tal caso, per quanto riguarda i dati personali in questione, il Responsabile del trattamento ne garantirà la riservatezza e si impegnerà a non procedere più al loro trattamento.
ART. 14: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Accordo, salvo quanto diversamente ivi previsto, in linea con il GDPR. è regolato dalle leggi della giurisdizione del Titolare.
b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;
5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
b) i diritti degli interessati a norma degli articoli 12 a 22;
c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli 44 a 49;
d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.
6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.
9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.
10 Art. 82 GDPR, “Diritto al risarcimento e responsabilità”
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
La sede esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo Accordo è il luogo di stabilimento del Titolare, fatto salvo il diritto di quest’ultimo di presentare un’azione giudiziaria contro il Responsabile, di fronte a qualsiasi altro tribunale ritenuto competente.
ART. 15: NORME FINALI
Salvo quanto previsto per il conferimento o la modifica delle istruzioni da parte del Titolare al Responsabile, il presente atto disciplina l’intero Accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Se una disposizione del presente Accordo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l’applicabilità delle altre disposizioni dello stesso rimangono inalterate. In questo caso, le Parti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi delle Parti, come riportato nell'intera struttura del presente Accordo.
Salvo l’ipotesi di conferimento o variazioni delle istruzioni del Titolare previste dall’art 5, qualsiasi altra modifica e/o integrazione, anche ex lege, delle clausole del presente Accordo può avvenire solo di comune accordo, comprovata dalla firma di entrambe le Parti dell'emendamento scritto. Le Parti possono anche aggiungere clausole su questioni relative all’attività di business, laddove necessario, purché non contraddicano le clausole di questo Accordo.
Data
per accettazione
Il Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati
Il Titolare del Trattamento dei Dati Direttore Generale della AORN Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx