Enti locali della Provincia Istituzioni scolastiche
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale della Spezia
Provincia della Spezia
Enti locali della Provincia Istituzioni scolastiche
Accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica
degli alunni disabili 2013-2015
Data sottoscrizione
INDICE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
CAPITOLO I : FINALITA’: SOGGETTI, ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 5
ART. 1 - FINALITA’ 5
ART. 2 - CRITERI GENERALI 6
ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO 6
ART. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO 6
CAPITOLO II : PERCORSO DI INCLUSIONE 7
SEZIONE I L’INDIVIDUAZIONE 9
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO 9
SEZIONE II DOCUMENTAZIONE 10
ART. 6 - DIAGNOSI FUNZIONALE 10
ART. 7 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 10
ART. 8 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 10
SEZIONE III PERCORSI DI VITA 11
ART. 9 - CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 11
ART. 10 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO 11
ART. 11 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 11
CAPITOLO III : GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (vedi NOTE esplicative) 13
ART. 12 - GRUPPO DI LAVORO REGIONALE INCLUSIONE (GLIR) 13
ART. 13 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP) 13
ART. 14 - GRUPPO DI LAVORO HANDICAP PROVINCIALE (GLH) 13
ART. 15 - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 13
ART. 16 - GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO DI SEZIONE/CLASSE (GLHO) 13
ART. 17 - GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI 14
CAPITOLO IV: IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 15
ART. 18 - AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 15
ART. 19 - LE DIRIGENZE SCOLASTICHE 16
ART. 20 - ENTI LOCALI TERRITORIALI 18
ART. 21 - AZIENDA SANITARIA LOCALE 20
CAPITOLO V: LE RISORSE 20
ART. 22 - RISORSE PROFESSIONALI 20
ART. 23 - RISORSE FINANZIARIE 21
CAP. VI: : ORGANISMI DELL’ACCORDO 22
ART. 24 - TAVOLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (TCP) 22
ART. 25 - COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 22
ART. 26 - TAVOLI TECNICI LOCALI (TTL) 23
ART. 27 - COMPOSIZIONE DEI TAVOLI TECNICI LOCALI 23
ART. 28 - FUNZIONAMENTO DEI TAVOLI TECNICI LOCALI 23
CAPITOLO VII : VALIDITA’, PROMOZIONE E CONTROLLO DELL'ACCORDO 24
ART. 29 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 24
ART. 30 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ACCORDO 24
ART. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXX 24
ART. 32 - TRATTAMENTO DATI 25
ALL. A) DIAGNOSI FUNZIONALE 32
ALL. B) PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 36
ALL. C) SCHEDA RICHIESTA PROVVIDENZE 40
ALL. D) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 42
NOTE ESPLICATIVE 43
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Visto quanto disposto dalle vigenti normative in materia di integrazione scolastica e formativa per gli alunni disabili ed in particolare:
Costituzione Italiana, artt. 3 e 34
D.P.R. 24.07.77 n. 616 Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
L. 4 agosto 1977, n. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"
Legge n. 104 del 5.2.92 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap”
D.M. Istruzione del 09.07.1992
Criteri per la stipulazione degli accordi di programma
D.P.R. 24.02.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
C.M. n. 353 del 7.8.1998 “Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere”
Legge n.162 del 21.05.98, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"
Legge n.62 del 10.03.2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”
Legge quadro n. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Nota MIUR prot. n.3390 del 30.11.2001 ”Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”
X.Xxx. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Protocollo di Intesa MIUR - Ministero della Salute del 24 ottobre 2003,
“Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio d'istruzione domiciliare”
Nota M.I.U.R. prot. n. 4798 del 27.07.05 “Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili”
Nota n. 2312 del 25 novembre 2005 “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, predisposte congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute
X.X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 (XX 19 maggio 2006, n. 115) “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;
Legge Regionale 24 maggio 2006 , n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociociosanitari “
Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione”
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006
Legge n.4/2008 "Disciplina degli accertamenti per il riconoscimento della disabilità”
Intesa, sottoscritta in data 20.03.2008, in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane relativa alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità
Linee guida per l'integrazione, emanate dall’U.S.R. per la Liguria nel febbraio 2009
Legge 3 marzo 2009, n. 18, ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità emanate dal M.I.U.R., in allegato alla Nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009
Legge 15 luglio 2011, n.111, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”- art. 19 Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”
C.M. n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013, che fornisce Indicazioni operative per l’applicazione della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
Tra gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si conviene e stipula quanto segue:
CAPITOLO I : FINALITA’: SOGGETTI, ENTI FIRMATARI E CAMPI DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
PREMESSA
L’Accordo fa seguito al precedente, stipulato nel 2007, scaduto a giugno 2012 e prorogato fino al 30 giugno 2013, delle cui esperienze tiene ampiamente conto, pur nel modificato quadro normativo e conseguenti innovazioni culturali e gestionali. E’ frutto di un percorso ampiamente sperimentato e partecipato; è stato predisposto da un Gruppo Tecnico interistituzionale individuato all’interno del preesistente Tavolo Provinciale di Coordinamento in sede tecnica promuovendo la più estesa condivisione e rappresentatività istituzionale.
Il Gruppo Tecnico, coordinato dalla Provincia della Spezia, era inoltre composto da rappresentanti dei seguenti Enti: Comune capoluogo, Distretti Socio-sanitari, Ambiti Territoriali sociali, Azienda sanitaria n. 5 Spezzino, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale della Spezia, Istituzioni Scolastiche Autonome, Consulta provinciale Disabili.
La continuità viene inoltre mantenuta in riferimento al lavoro svolto dal Tavolo di coordinamento provinciale che ha gettato le basi per un proficuo impegno di rete fra i diversi operatori del sistema.
ART. 1 - FINALITA’
Il presente Accordo persegue la finalità dell’inclusione scolastica dei soggetti disabili definendola nel quadro complessivo della programmazione unitaria e coordinata dei servizi scolastici e formativi integrati con quelli sanitari, socio assistenziali e ricreativi, nonché nel quadro dei rapporti di concertazione e cooperazione tra gli attori istituzionali con riferimento al progetto didattico, riabilitativo e di socializzazione individuale.
Pertanto, la finalità dell’inclusione è perseguita:
a) assicurando il diritto all’istruzione, educazione e integrazione dell’alunno disabile con la predisposizione, attuazione e verifica congiunta del progetto educativo, riabilitativo, socio assistenziale e di socializzazione, agevolando forme di coordinamento tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche presenti sul territorio;
b) definendo progetti educativi individualizzati sulla base della diagnosi funzionale e sul profilo dinamico funzionale di ogni soggetto disabile da realizzare, in via prioritaria, nell’ambito scolastico e, in via suppletiva, ove previsto dalla normativa, nell’ambito domiciliare;
c) individuando le rispettive competenze degli enti sottoscrittori ed i correlativi impegni per i servizi da approntare;
d) individuando finanziamenti per l’acquisto di ausili, sussidi didattici e per sperimentazioni, coinvolgendo, eventualmente, anche altri soggetti pubblici e privati;
e) assicurando il personale necessario al progetto di inclusione, come previsto dalla normativa vigente;
f) utilizzando il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’inclusione (GLIP) come supporto di consulenza ai diversi attori sottoscrittori, sulla base delle indicazioni del GLIR;
g) riconoscendo e agevolando il ruolo della famiglia, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del volontariato, delle fondazioni e degli enti di patronato e di promozione sociale;
h) attivando i gruppi di lavoro scolastici ai sensi dell’art. 15 della legge 104/92 e della successiva normativa in materia di bisogni educativi speciali;
i) proponendo e attivando una rete di progetti più vasti per una reale inclusione scolastica e sociale degli alunni disabili;
j) attivando percorsi di accompagnamento dall’uscita dalla scuola superiore all’ingresso nella vita post-scolastica, nel rispetto del progetto di vita della persona.
ART. 2 - CRITERI GENERALI
Gli Enti firmatari, nel rispetto delle norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di Programma:
a) definizione delle modalità, dei tempi, degli interventi interistituzionali a favore della singola persona disabile che frequenta il ciclo formativo;
b) individuazione degli impegni degli Enti da assumere in rapporto alle specifiche competenze di ciascuno;
c) verifica dell’attuazione e del rispetto dell’Accordo di Programma sottoscritto e della tutela delle posizioni soggettive e dell' esigibilità dei diritti.
ART. 3 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Il presente Accordo intende rendere efficace per le persone disabili l’esercizio del diritto di frequenza nel nido d’infanzia comunale, nella scuola dell’infanzia, nel primo e secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia della Spezia.
ART. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente documento trova applicazione a livello provinciale ed impegna gli Enti sottoscrittori nei rispettivi ambiti di competenza territoriale.
L’Accordo Provinciale si riferisce agli allievi disabili, individuati secondo l’art. 3 e certificati secondo l’art. 12 della legge 104/92 frequentanti:
- le Istituzioni Scolastiche Autonome e le Paritarie di ogni ordine e grado, compresi i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale;
- gli asili nido comunali
CAPITOLO II : PERCORSO DI INCLUSIONE
Il percorso che porta dalla rilevazione del bisogno alla definizione del progetto di inclusione dell’alunno disabile si articola in una serie di passaggi di verifica ed accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi della L. 104/92: l’individuazione, la visita in commissione medico legale e la successiva produzione, da parte di INPS, della certificazione di disabilità.
L’inclusione è altresì supportata dall’uso di strumenti tecnici, anch’essi definiti dalla L. 104/92, quali la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato, nonché dallo strumento informatico “INTEGROSCUOLA” per l’inserimento dell’alunno nella base di dati del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per l’assegnazione del docente di sostegno.
Il percorso d’inclusione vede l’azione ed l’interazione di diversi soggetti ed istituzioni: la famiglia, la scuola, l’Azienda Sanitaria Locale, gli Enti Locali, l’INPS, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito Territoriale della Spezia.
Si dà di seguito una descrizione del percorso.
Si fornisce altresì una descrizione grafica dei passaggi procedurali che, dall’emersione del bisogno, portano alla concreta assegnazione delle provvidenze (fig. 1)
richiesta dei genitori o esercenti la potestà genitoriale (entro 31 gennaio)
modulo dipartimentale SSDNI di ASL5 produce, alla fine dell’iter diagnostico opportuno:
certificazione per l’individuazione
Diagnosi Funzionale
i genitori, o esercenti la potestà genitoriale, inoltrano all’INPS, tramite procedura che coinvolge pediatra o medico di famiglia ed enti di patronato, la certificazione e la documentazione per ottenere l’individuazione dell’alunno quale persona disabile ai sensi L. 104/92.
La commissione medico legale visita l’alunno, visiona la documentazione e trasmette all’INPS l’esito della visita
L’INPS esprime parere e trasmette ai familiari l’esito degli accertamenti, che può consistere in una delle seguenti condizioni:
riconoscimento di handicap lieve o grave
I genitori o esercenti la potestà genitoriale trasmettono alla scuola il verbale di accertamento dell’INPS e la Diagnosi Funzionale
Non riconoscimento di handicap
Il MIUR assegna l’organico di sostegno; nei casi previsti nella diagnosi funzionale gli ENTI LOCALI assegnano l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione
La scuola inserisce i dati dell’alunno nel sistema informatico INTEGROSCUOLA
Nessuna provvidenza ex L.104/92
Fig. 1
SEZIONE I L’INDIVIDUAZIONE
L’individuazione è l’iter diretto ad attestare la natura della disabilità ed il suo grado, secondo la classificazione internazionale delle malattie e delle disabilità ( ICD10 e/o ICF).
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO
Il Modulo Dipartimentale di SSNP (Strutture Semplici Neuropsichiatria Infantile) dell’ASL 5 individua, in seguito alla richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale o la tutela, al termine dei percorsi di osservazione diagnostica necessari, gli alunni che presentano una o più condizioni cliniche riconducibili a situazioni di disabilità, ai sensi della L.104/92, ai fini dell’inclusione scolastica, attraverso una certificazione rilasciata alla famiglia; il Modulo di SSNP individua, inoltre, le necessità di supporto didattico, assistenziali ed educative, riportandole nella certificazione e rinnovandole sulla Diagnosi Funzionale che viene consegnata alla famiglia per la presentazione a scuola.
Per quanto riguarda la sfera assistenziale possono essere evidenziate necessità di assistenza di base o specialistica: l’assistenza di base (ovvero “l’attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile”, cfr. circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001), è assicurata dal personale Ausiliario, Tecnico, Amministrativo – A.T.A., secondo le modalità previste dalla disciplina vigente in ambito scolastico. L’ assistenza specialistica, di competenza degli Enti locali, viene richiesta per le necessità di relazione con l’ambiente e le autonomie sociali ed è erogata da assistenti qualificati o educatori professionali nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi pervasivi dello sviluppo e nei gravi disturbi emozionali e della condotta.
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela a seguito della certificazione, hanno diritto ad inoltrare all’INPS domanda di accertamento dello stato di handicap ( L.104/92) per il minore in questione.
A seguito di ciò, l’apposita Commissione medico legale ASL per l’accertamento dello stato di handicap convocherà il minore a visita. Nei casi in cui sia presente una documentazione prodotta da altri servizi, centri o specialisti, sia pubblici che privati accreditati, la Commissione medico legale dell’ASL valuterà la situazione del minore e in caso di giudizio affermativo i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela dovranno comunque garantire le condizioni affinché lo specialista che segue il figlio presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola, per la redazione della Diagnosi funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
Sarà poi l’INPS a rilasciare la certificazione finale attestante lo stato di handicap, che dovrà essere presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale o la tutela alla scuola frequentata.
I Dirigenti Scolastici segnalano all’Ufficio Scolastico Regionale l’iscrizione presso la propria scuola di alunni certificati in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 104/92, accedendo al sistema “INTEGROSCUOLA”, sito ad accesso riservato per la notifica dei dati anagrafici, delle diagnosi e delle richieste di sostegno scolastico.
Qualora previsto dalla diagnosi funzionale, provvedono alla richiesta dell’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ai competenti Enti locali, utilizzando il modulo per la richiesta di provvidenze di cui all’allegato C).
L’Ufficio Scolastico Regionale provvede all’assegnazione dei docenti di sostegno, nei modi e nei tempi definiti dalle disposizioni ministeriali che disciplinano la definizione degli organici.
La dotazione organica delle singole scuole viene determinata tenendo conto dei dati a procedura completata, considerando quindi esclusivamente gli alunni per i quali sia stato ultimato l’accertamento presso gli organismi ASL previsti dalla legge 104/92 o dal D.P.C.M. n. 185/2006, il cui verbale sia stato redatto e consegnato ai genitori.
SEZIONE II DOCUMENTAZIONE
ART. 6 - DIAGNOSI FUNZIONALE
La Diagnosi Funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno e delle sue capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo; nel documento vengono altresì elencate le necessità assistenziali, educative e di supporto didattico, già riportate nell’individuazione (ALL. A).
Il Modulo Dipartimentale di SSNP (Strutture Semplici Neuropsichiatria Infantile) dell’ASL 5 :
a. compila la Diagnosi Funzionale e la consegna alla famiglia dell’alunno; Spetta alla famiglia consegnare alla scuola prescelta la Diagnosi Funzionale congiuntamente al verbale di accertamento della Commissione Medico-Legale.
b. aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico su richiesta dei genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela. L’aggiornamento se necessario, sarà effettuato anche in qualunque momento del percorso scolastico dell’alunno.
c. illustra agli operatori interessati il contenuto della Diagnosi Funzionale in occasione del primo incontro;
d. partecipa agli incontri di lavoro concordati con la scuola.
ART. 7 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)
Sulla base dei dati raccolti nella diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti, operatori sanitari, dai genitori, viene elaborato il profilo dinamico funzionale (PDF) (All. B).
Il PDF, nell’ambito delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, individua “le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curricolari dell’alunno handicappato” evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-formativo e socio-affettivo.
Il PDF viene aggiornato ad ogni passaggio di grado scolastico o, se necessario, in un qualunque momento della carriera scolastica dell’alunno.
ART. 8 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti ogni anno scolastico per ciascun alunno disabile certificato.
Il PEI ha come fine la realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione, alla socializzazione, all’inclusione ed è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe.
E’ definito, entro i primi due mesi di scuola, dai docenti curriculari e di sostegno e per quanto riguarda i progetti integrati, insieme ai docenti di formazione professionale.
Il PEI viene condiviso con gli operatori ASL e le figure professionali degli EE.LL. che seguono l’alunno, i terapisti privati, la famiglia , che lo sottoscrivono.
In esso vengono esplicitate le forme di integrazione tra scuola e/o Ente di formazione Professionale ed il contesto extrascolastico, in sintonia con il progetto di vita dell’alunno. Nel PEI vengono esplicitati, inoltre, i bisogni della persona, gli obiettivi da raggiungere, le attività, i metodi, i materiali, i sussidi con cui si organizzano gli interventi, le forme e i modi di verifica e di valutazione del piano stesso.
Il Modulo Dipartimentale di SSNP (Strutture Semplici Neuropsichiatria Infantile) dell’ASL 5 :
a) partecipa alle riunioni scolastiche in cui viene sottoscritto il P.E.I, porta il proprio contributo e collabora con la scuola e i genitori per la realizzazione degli obiettivi, illustrando anche tempi e modalità dello svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l’alunno usufruisce.
b) Partecipa all’elaborazione di un progetto unitario di inclusione sociale dell’alunno, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorendone la fruizione delle risorse.
SEZIONE III PERCORSI DI VITA
ART. 9 - CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA
La continuità educativa e didattica è assicurata tra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore al fine di garantire il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona disabile.
Ad essa concorrono i Dirigenti Scolastici, il Personale della Scuola, l’Azienda S.L, gli EE.LL. e tutte le agenzie presenti sul territorio.
ART. 10 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO
L’orientamento è attuato dalla scuola mediante il personale docente e dall’ Azienda S.L. in collaborazione con gli specialisti a diverso titolo interessati (Neuro Psichiatria Infantile, Unità Operativa Disabili, Servizi Sociali Territoriali, ecc).
Tali azioni di orientamento, in ogni fase operativa, devono tenere presenti le aspettative e gli interessi degli studenti, il loro livello funzionale e le aree di potenzialità, essere rapportate alla diagnosi funzionale, al P.D.F. ed essere parte integrante del P.E.I.; esse implicano la collaborazione tra scuole, Azienda S.L., Servizi Sociali Territoriali e famiglia per consentire a quest’ultima una scelta più consapevole e mirata.
L’azione di orientamento si svolge, in modo sistematico il più tempestivamente possibile e prosegue attraverso un’azione di monitoraggio all’interno del percorso scolastico/formativo, con l’obiettivo di diversificare la scelta effettuata in precedenza e al fine di programmare, in sede di gruppo operativo, percorsi formativi anche alternativi alla scuola.
ART. 11 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE
“L'attività didattica rivolta ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo estremamente rilevante in quanto garantisce ai bambini malati il diritto all'istruzione e
contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico” ( C.M. n. 345 del 12 gennaio 1986)”
E’ garantita a tutti quegli studenti, disabili e non, impediti nella frequenza, a causa della malattia, che comporti un periodo di ospedalizzazione, anche non continuativo non inferiore a 30 giorni. La patologia e il periodo di impedimento alla frequenza devono essere oggetto di idonea certificazione sanitaria, convalidata dalla competente Azienda S. L.
Il servizio di istruzione domiciliare riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola e si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, che ogni scuola deve poter e saper attivare in caso di richiesta documentata da parte dei genitori.
Come tale, deve essere prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola, al fine di poter rispondere tempestivamente alle eventuali richieste di attivazione del servizio in corso d'anno.
Le scuole sono tenute ad informare gli alunni e le loro famiglie sulle modalità per fruire di tale servizio e a provvedere alla sua eventuale realizzazione con i propri insegnanti o con insegnanti delle scuole viciniori.
L'Istituzione Scolastica che accoglie temporaneamente l'alunno, proveniente da altre Regioni ma domiciliato in territorio ligure per gravi motivi di salute (non continuativamente ospedalizzato, ma obbligato a seguire terapie in day hospital), provvede all'attivazione degli interventi relativi all'Istruzione Domiciliare, previa richiesta, in accordo con la famiglia, del nulla-osta alla scuola di provenienza.
CAPITOLO III : GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (vedi NOTE esplicative)
ART. 12 - GRUPPO DI LAVORO REGIONALE INCLUSIONE (GLIR)
E’ costituito presso la Direzione Generale Regionale.
Svolge funzione di coordinamento dei processi di programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi relativi all’integrazione scolastica degli alunni che presentano disabilità e degli allievi con bisogni didattico-educativi speciali, iscritti presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Liguria.
ART. 13 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP)
Presso ogni Ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale è istituito il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) previsto dall’art. 15 L.104/92.
Il GLIP ha compiti di collaborazione con gli Enti Locali e le Azienda S.L. per la conclusione e la verifica dell’esecuzione dell’Accordo di Programma, di consulenza al coordinatore dell’Ufficio scolastico regionale Ambito territoriale della Spezia, alle Scuole autonome statali e paritarie e, se richiesto, per l’impostazione e l’attuazione dei PEI, nonché per qualsiasi altra attività inerente l’integrazione degli alunni disabili.
ART. 14 - GRUPPO DI LAVORO HANDICAP PROVINCIALE (GLH)
Presso ogni Ambito territoriale (C.M. 8.8.1975 n. 227) si costituisce un gruppo di lavoro con compiti di consulenza nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale in merito all’inclusione degli alunni disabili nelle scuole ed agli organici di sostegno, dopo aver vagliato le proposte dei Dirigenti scolastici.
ART. 15 - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
Presso ogni Istituto scolastico è costituito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (- C.M. n.8/2013), con il compito di collaborare alle iniziative educative e di inclusione e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa.
ART. 16 - GRUPPO DI LAVORO HANDICAP OPERATIVO DI SEZIONE/CLASSE (GLHO)
Opera collegialmente, a livello di sezione/classe, per ogni alunno disabile iscritto a scuola o alla formazione professionale. Il Dirigente scolastico o il Direttore del Centro Provinciale Formazione Professionale costituisce formalmente il gruppo specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi enti.
Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo d’istituto, almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del gruppo stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI.
La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI avvalendosi, se lo ritiene opportuno, di suoi consulenti.
I membri del gruppo tecnico, unitamente alla famiglia, sottoscrivono il PEI come impegno alla realizzazione dello stesso.
Il gruppo tecnico potrà avvalersi di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.
ART. 17 - GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI
a) Centri Territoriali per l’inclusione (CTI)
Secondo quanto disposto dalla C.M. n.8 del 6 marzo 2013 i CTI, organismi di nuova istituzione, potranno essere individuati a livello di rete territoriale e dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH).
Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candidatura direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
b) Centri Territoriali di Supporto (CTS)
I Centri Territoriali di Supporto sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.
Alla luce di quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e ulteriormente precisato nella C.M. n.8 del 6 marzo 2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha riorganizzato la rete regionale dei CTS, tenendo conto delle nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.
In ogni Provincia della Regione è, quindi, attivo un CTS.
CAPITOLO IV: IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI
I sottoscritti Enti assumono gli impegni di seguito indicati:
ART. 18 - AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale per la Regione Liguria.
L’Ufficio Scolastico Regionale, tramite l’Ambito Territoriale della Spezia, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, si impegna ad assicurare il processo di inclusione degli alunni disabili attraverso le seguenti azioni:
❑ Assegnazione di insegnanti di sostegno, destinati non al singolo alunno ma all’Istituzione Scolastica Autonoma, in risposta ai bisogni specifici degli alunni disabili, ivi comprese le eventuali deroghe qualora se ne ravvisino le condizioni; Le risorse sono assegnate sulla base dei dati inseriti sul Sistema “INTEGROSCUOLA” (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx) e ripartite secondo parametri e criteri omogenei, definiti a livello regionale;
❑ Stimolo alla crescita della cultura dell’inclusione attraverso iniziative di formazione volte ai Dirigenti Scolastici ed agli insegnanti; alcune di queste attività potranno coinvolgere anche gli altri Enti sottoscrittori del presente Accordo;
❑ Diffusione della cultura dell’inclusione tra i collaboratori scolastici, , attraverso opportune iniziative di formazione;
❑ Predisposizione di forme periodiche di monitoraggio e di verifica dei processi di inclusione attivati presso le singole Istituzioni scolastiche, previa condivisione all’interno del Tavolo di Coordinamento Provinciale;
❑ In sede di prima applicazione del presente accordo, indizione di una consultazione per la individuazione dei Dirigenti scolastici che parteciperanno ai Tavoli istituiti dal presente Accordo ed al Collegio di Vigilanza.
❑ Partecipazione ai tavoli di coordinamento e gestione del presente Accordo nelle modalità specificate.
L’Ufficio Scolastico Regionale, tramite l’Ambito Territoriale della Spezia, si impegna inoltre a stimolare il potere di decisione e di iniziativa delle Scuole Autonome per quanto di loro competenza sui seguenti aspetti:
❑ costituzione presso ogni Istituzione Scolastica Autonoma dei gruppi misti di lavoro di cui ai precedenti artt. 15 e 16 del presente Accordo;
❑ individuazione dell’insegnante di riferimento per l’handicap con i seguenti compiti:
- organizzare incontri tra docenti di sostegno e docenti curriculari;
- coordinare i rapporti tra scuola e servizi;
- gestire la documentazione, i sussidi, i materiali, i supporti;
- utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per conoscere e socializzare esperienze di inclusione;
❑ attuazione di iniziative di continuità tra i diversi gradi di scuola prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti di scuola primaria e secondaria di I e II grado;
❑ attivazione di forme sistematiche di orientamento idonee a prefigurare uno specifico progetto di studio e lavoro per la persona in situazione di handicap ( legge 104/92, art. 14 lett. a);
❑ assunzione di iniziative finalizzate ad analizzare, sensibilizzare ed incidere sul fenomeno del disagio scolastico.
ART. 19 - LE DIRIGENZE SCOLASTICHE
si impegnano a:
o garantire l’inserimento all’interno del Piano Offerta Formativa (POF) del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) con attività finalizzate all’integrazione degli alunni disabili.
Nel caso degli Istituti superiori, promuovere l’inserimento nel POF anche della progettazione integrata con gli Enti di formazione professionale;
o coordinare gli interventi e le competenze per garantire l’assistenza agli alunni disabili all’interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali;
o far sottoscrivere, alle famiglie che presentano la certificazione di handicap, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, comprensiva della trasmissione dei dati agli enti competenti e ai successivi gradi di istruzione, valevole per tutto il percorso scolastico dell’alunno.
o organizzare tempestivamente almeno un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno, anche in ambiti extra scolastici, e scambiare tutte le informazioni necessarie, previste dalle Leggi 104/92, dal DPR 24.02.94, dal presente Accordo di Programma e da tutta la normativa vigente in materia di integrazione scolastica;
o assicurare che il Consiglio di Classe o il team docente, all’inizio del percorso scolastico o nell’anno della prima segnalazione, programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell’alunno, sulla base delle informazioni ricevute e in propria autonomia, allo scopo di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale. Alla redazione del Profilo concorrono in maniera determinante le informazioni dei servizi o degli specialisti che hanno in cura l’alunno
o proporre e far sottoscrivere alle famiglie uno specifico patto di corresponsabilità educativa da inserire nel PEI
o invitare le famiglie degli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione, in corso di frequenza scolastica o di attività formativa a consultare il competente Servizio Azienda S.L. entro il 31 gennaio al fine di attivare il percorso di individuazione dell’alunno come persona disabile;
o concordare con l’A.S.L. il calendario delle riunioni necessarie alla condivisione dei PEI e dei PDF, per lo scambio delle informazioni necessarie, sollecitando la partecipazione della famiglia;
o garantire la continuità educativa e didattica attraverso:
1. il passaggio delle informazioni sull’alunno disabile, inviando al Dirigente scolastico del grado successivo o della scuola dove l’alunno eventualmente si trasferisce:
a) la scheda per la richiesta delle provvidenze (ALL. C), entro i primi 15 giorni dal termine delle operazioni di iscrizione;
b) il fascicolo personale completo dei documenti previsti per legge: foglio notizie, certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato, entro e non oltre il 30 luglio;
c) ogni altro documento maggiormente significativo ed utile ad un proficuo inserimento;
2. il coordinamento delle attività e degli obiettivi prestiti dal PEI, tramite incontri tra docenti referenti dell’handicap e almeno un docente delle classi prime.
3. la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno disabile, attraverso:
• raccordi tra ordini scolastici presenti nello stesso istituto
• raccordi tra scuola secondaria di primo e secondo grado
• la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza e socializzazione, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale,
• i raccordi, almeno dal penultimo anno del percorso di studi degli istituti superiori con i servizi per gli adulti disabili della ASL, per la predisposizione del progetto di vita dell’alunno e dell’eventuale inserimento lavorativo;
o garantire la frequenza scolastica degli alunni di cui alla legge 104/92, segnalando agli organismi competenti le situazioni di evasione totale o parziale e invitandole a porre in essere tutti gli interventi necessari;
o segnalare al servizio sociale i casi di minori in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia evidenzi manifesto disinteresse.
o presentare al GLH provinciale il Piano Annuale di Inclusione con indicato l’utilizzo delle risorse assegnate, entro il 30 novembre;
o far pervenire al Comune di residenza dell’alunno, entro il 30 giugno per l’anno scolastico successivo, la scheda di richiesta assegnazioni provvidenze (ALL. C). Al rispetto del termine si impegnano anche gli Enti di formazione che svolgono i corsi triennali di istruzione e formazione. Al fine della pianificazione degli interventi riguardanti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, le schede ad essi relative dovranno essere tempestivamente inoltrate dai Comuni interessati alla Provincia della Spezia
o procedere alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato alla loro istituzione scolastica, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI);
o garantire l'assistenza di base agli alunni disabili secondo le relative mansioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto ed operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino agli alunni disabili l’assistenza di competenza della scuola;
o favorire la partecipazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l’integrazione nell’ambito del monte ore concordato con l’Amministrazione Comunale di riferimento;
o promuovere iniziative di aggiornamento in servizio del personale docente e non docente, accessibili, tramite accordi di rete, anche agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, che utilizzino modelli di ricerca – azione con un rapporto circolare fra i momenti teorici e di programmazione educativa e didattica, anche in accordo con gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale;
o Promuovere iniziative di informazione sulle principali patologie e pubblicizzare iniziative, convegni, procedure e servizi per le famiglie di alunni disabili
o assicurare l’acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell’ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l’effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni disabili.
ART. 20 - ENTI LOCALI TERRITORIALI
La Provincia e i Comuni aderenti al presente Accordo si impegnano a realizzare gli interventi di propria competenza in materia di inclusione scolastica e specificamente:
I COMUNI:
a) a fornire agli alunni disabili residenti nei rispettivi territori i servizi individualizzati, ai sensi dell’art. 5 lett. d) della L. R. n. 15/2006;
b) a garantire la partecipazione ai gruppi di lavoro, di circolo o di istituto degli operatori addetti a tali servizi e coinvolti nella realizzazione dei progetti educativi per gli alunni disabili, nel limite del monte ore concordato con la scuola;
c) a favorire, per quanto fattibile, la continuità delle azioni anche durante le iniziative educativo-ricreative estive.
LA PROVINCIA:
d) ad assicurare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. R. n. 15/2006, interventi atti a garantire il diritto allo studio e l’integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni disabili frequentanti l’istruzione secondaria superiore e l’istruzione e formazione professionale, attraverso protocolli d’intesa operativi con i Comuni di residenza degli alunni e sottoscrittori dell’accordo di programma;
e) a promuovere, in collaborazione con gli altri Enti sottoscrittori dell’Accordo, percorsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nei processi di integrazione degli alunni disabili.
LA PROVINCIA E I COMUNI si impegnano altresì, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci, a contribuire al processo di inclusione degli alunni disabili mediante:
f) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche, materiale didattico e ausili personali, previsti nel P.E.I., extra nomenclatore tariffario, integrativi rispetto alle risorse messe a disposizione dalle scuole e a quelle esistenti a sistema, nonché gli arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi disabili, previsti nei P.E.I.;
g) il sostegno a progetti predisposti dalle scuole per favorire i processi d’inclusione scolastica;
h) l’eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza; per barriera si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività curriculari;
i) la collaborazione con l’Amministrazione Scolastica relativamente all’orientamento scolastico e professionale degli allievi disabili;
l) l’elaborazione, attraverso le competenze dei diversi Enti, di un progetto individuale unitario di inclusione sociale e scolastica dell’alunno diversamente abile, in collaborazione con l'alunno stesso e la sua famiglia, con la scuola, l’Azienda Unità Sanitaria Locale e i medici curanti attivando tutte le risorse disponibili sul territorio.
Inoltre, In coerenza con gli obiettivi di continuità, coordinamento, efficacia e qualità delle azioni dirette alla promozione dei processi di inclusione sostenuti dal presente Accordo, si stabilisce tra gli Enti Locali sottoscrittori che gli interventi individualizzati di rispettiva competenza ai sensi della sopraccitata normativa regionale e riguardanti l’assegnazione di assistenti all’autonomia ed alla comunicazione nonché il trasporto scolastico degli studenti portatori di handicap motorio, siano gestiti dai Comuni di residenza degli alunni per tutto l’arco del percorso di istruzione e formazione sulla base del presente Accordo. La Provincia della Spezia stipula, con i Comuni sottoscrittori che gestiscono gli interventi individualizzati in favore di studenti frequentanti l’istruzione secondaria superiore e l’istruzione e formazione professionale, appositi Protocolli operativi per disciplinare i relativi oneri finanziari e criteri di gestione, compatibilmente con le risorse a disposizione.
ART. 21 - AZIENDA SANITARIA LOCALE
L’Azienda S.L. si impegna a:
a) compilare la Diagnosi Funzionale (entro il 31 marzo per le richieste pervenute entro il 31 gennaio) e concordare con le dirigenze scolastiche il calendario degli incontri necessari alla stesura del PDF: i relativi aggiornamenti verranno effettuati come disposto dal comma 8 dell'art.12 della L. 104 /92;
b) garantire la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro delle Istituzioni Scolastiche, come previsto ai sensi dell’art. 15, punto 2, Legge 104/92, nonché nel GLIP;
c) collaborare con l’Amministrazione scolastica e gli Enti Locali per la realizzazione di eventuali progetti di aggiornamento e formazione per le Famiglie,tutti coloro che, Dirigenti, Docenti, Collaboratori Scolastici ed Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, operano con alunni disabili;
d) collaborare con l’Amministrazione Provinciale e il sistema dei Centri di formazione professionale per l’orientamento e il supporto all’inclusione;
e) Concordare con le istituzioni scolastiche gli incontri, presso le stesse o i Servizi Sanitari, per la condivisione e le verifiche del PEI; in particolare l’Azienda ASL spezzina si impegna a garantire un primo incontro , se possibile entro il mese di Dicembre, per tutti gli alunni disabili. Altri possibili interventi potranno essere concordati tra lo specialista dell’Azienda Sanitaria Locale e il Dirigente scolastico, previo accordo con la famiglia. Gli interventi che sono oggetto del presente accordo saranno, di volta in volta, concordati, tra il Dirigente scolastico che ne fa richiesta e i servizi dell’Azienda S.L .;
f) attivare, per l'assistenza agli studenti disabili con problemi sanitari che possono provocare emergenze, procedure dedicate per il ricorso al 118: allo scopo è necessario che le scuole interessate comunichino al Dipartimento Cure Primarie nome e patologia degli studenti interessati;
g) attivare, per gli studenti disabili cui vanno somministrate particolari terapie a carattere continuativo, il ricorso, nei limiti delle risorse disponibili, al personale delle cure domiciliari.
h) Individuare per gli studenti disabili, in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104/92, attraverso l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) dei distretti socio Sanitari di competenza, possibili percorsi assistenziali/Istruzioni Operative che permettano un’assistenza infermieristica scolastica adeguata a favorire la frequenza.
i) Offrire consulenza per la fornitura delle attrezzature tecniche, materiali e ausili personali di tipo sanitario agli alunni disabili.
CAPITOLO V: LE RISORSE
ART. 22 - RISORSE PROFESSIONALI
L'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede una collaborazione interprofessionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione viene esplicitata all'interno del PEI, inteso come il progetto vita del disabile, dove le singole professionalità, ciascuna rispettando le proprie competenze, vanno ad interagire con le altre.
• Personale docente curricolare : realizza il processo di insegnamento /apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile, professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici, definiti per i vari ordini e gradi di istruzione. Elabora, attua e verifica il PEI, adattandone l'articolazione alle differenti
esigenze degli alunni, per gli aspetti pedagogico-didattici, congiuntamente agli operatori e alla famiglia.
• Personale docente di sostegno : assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'inclusione; partecipa a pieno titolo alle operazioni di scrutinio, con diritto di voto, per tutti gli alunni della classe.
• Assistente per l’autonomia e per la comunicazione : fornito dagli EE.LL., svolge mansioni in adempimento all'art. 13, punto 3, della L. 104/92, finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni. Collabora con i docenti, sotto la loro diretta responsabilità didattica, in tutte le attività scolastiche atte a favorire l'integrazione dell'alunno disabile e nei rapporti con la famiglia.
• Collaboratore scolastico: svolge servizi di ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse; svolge assistenza agli alunni disabili all'interno delle strutture scolastiche negli spostamenti, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. In ordine alle mansioni di cui sopra si fa riferimento a quanto stabilito dal C.C.N.L. Scuola e nella Nota MIUR 3390/2001.
• Personale sanitario: tale figura, sulla base degli obblighi di integrazione mediante programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, è disposta dalla Azienda S.L. al fine di affrontare le eventuali emergenze connesse allo stato di salute dei minori, al fine di tutelare le esigenze terapeutiche degli stessi.
• Altre figure sociali e sanitarie: tali figure professionali, sulla base delle finalità dell’inclusione da raggiungere mediante la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli socio-sanitari, sono rese disponibili dai Servizi competenti al fine di affrontare le problematiche extrascolastiche e/o le emergenze connesse allo stato di salute dei minori tutelando le esigenze terapeutiche degli stessi.
ART. 23 - RISORSE FINANZIARIE
La Provincia ed i Comuni sottoscrittori del presente Accordo sul cui territorio risiedano alunni disabili frequentanti istituti superiori, individuano le modalità di finanziamento degli impegni assunti mediante appositi protocolli d’intesa operativi.
Ogni Capo d'istituto destina, consultato il Gruppo di Lavoro di Circolo/Istituto, gli specifici finanziamenti previsti dalla L.104/92 e, ove possibile, altri fondi iscritti a bilancio, all'acquisto di tecnologie informatiche, strumenti didattici e multimediali legati ad attività didattiche ordinarie e laboratoriali degli studenti disabili.
In particolare il Ministero della Pubblica Istruzione mette a disposizione, sia delle Scuole autonome che degli Uffici periferici, fondi sulla base della L. n. 440 del 18 dicembre 1997 per:
- Sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili
- Formazione dei docenti curricolari e specializzati
- Sussidi didattici e tecnologici
- Funzionamento dei gruppi di lavoro provinciali
CAP. VI: : ORGANISMI DELL’ACCORDO.
ART. 24 - TAVOLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (TCP)
Al fine di garantire l’effettivo coordinamento delle attività degli Enti interessati, la condivisione degli obiettivi, la co-decisione sulle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi stessi, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse e la partecipazione dei cittadini, viene istituito, tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, il Tavolo di coordinamento provinciale (d’ora in poi TCP).
Il TCP esercita le seguenti funzioni:
a) si relaziona con la Regione Liguria, con l’Ufficio Scolastico Regionale e con altri Enti sovra- provinciali, quale portatore delle istanze relative al presente Accordo;
b) individua i criteri generali di attribuzione delle risorse e gli standard minimi ed ottimali da raggiungere con gli interventi previsti nell’Accordo;
c) approva la modulistica utilizzata dagli Enti sottoscrittori e relativa agli interventi, concorrendo alla definizione di modelli uniformi;
d) verifica l’applicazione dell’Accordo e la soddisfazione dell’utenza nei confronti dei servizi erogati;
e) elabora le schede sulla base delle quali effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi; in tale funzione si può avvalere del sistema informatico dell’OPS (Osservatorio provinciale delle Politiche Sociali), al quale gli Enti sottoscrittori si obbligano a fornire i dati.
La valutazione delle attività svolte nel quadro dell’Accordo viene effettuata al termine di ciascun anno scolastico.
ART. 25 - COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
In relazione alla natura delle tematiche da affrontare il TCP si riunisce:
A) in sede politica, nella seguente composizione:
• Il Legale rappresentante della Provincia della Spezia o suo delegato;
• Un Sindaco o Assessore delegato per ciascun Ambito Territoriale Sociale (ATS)
• Il Direttore Generale dell’Azienda S.L. o suo delegato;
• Il Direttore Scolastico Regionale per la Liguria o suo delegato.
B) in sede tecnica, nella seguente composizione:
• Un membro esperto designato dalla Provincia della Spezia;
• Un membro esperto per ciascun Ambito Territoriale Sociale (ATS)
• Due membri esperti designati dalla Azienda S.L.;
• Un membro esperto designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Ambito Territoriale della spezia;
• Cinque Dirigenti Scolastici, tre per il primo ciclo e due per il secondo ciclo, individuati dall’Ufficio scolastico regionale per la Liguria - Ambito Territoriale della Spezia, previa consultazione degli stessi, in modo da garantire la rappresentanza di tutto il territorio provinciale;
• Un rappresentante delle scuole paritarie firmatarie dell’Accordo;
• Un rappresentante degli Enti di Formazione professionale attuatori dei percorsi in obbligo formativo.
Inoltre, fa parte del TCP, nella composizione tecnica:
• un membro della Consulta provinciale dei disabili.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il TCP assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti presenti.
La Provincia della Spezia assume la Presidenza e svolge le funzioni di Segreteria del TCP.
ART. 26 - TAVOLI TECNICI LOCALI (TTL)
In relazione alle dimensioni dei territori comunali e alla complessità delle questioni oggetto del presente Accordo possono essere istituiti TAVOLI TECNICI LOCALI (comunali o sovracomunali) per dare attuazione agli indirizzi del TCP traguardando sui rispettivi territori modelli uniformi di erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo.
I TAVOLI TECNICI LOCALI esercitano le seguenti funzioni:
a) affrontano in modo coordinato le problematiche specifiche relative alla materia oggetto dell’Accordo nel proprio ambito territoriale, assumendo le decisioni necessarie all’attuazione degli interventi nel rispetto delle competenze istituzionali e nei limiti dei conferimenti e delle risorse destinate dai soggetti sottoscrittori;
b) presentano proposte migliorative al Tavolo di coordinamento provinciale sulle tematiche dell’Accordo;
c) raccolgono, elaborano e trasmettono i dati necessari al monitoraggio degli interventi sulla base delle indicazioni concordate nel TCP.
ART. 27 - COMPOSIZIONE DEI TAVOLI TECNICI LOCALI
Sono componenti dei TTL i rappresentanti dei seguenti Enti sottoscrittori:
• Provincia della Spezia (qualora nell’ambito territoriale considerato vi siano alunni residenti frequentanti istituti superiori della provincia);
• Comune/Comuni, a seconda del dimensionamento comunale o sovra comunale dell’organismo;
• Azienda S.L.;
• MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V - Ambito Territoriale della Spezia (per il Comune capoluogo e fatti salvi diversi accordi);
• un dirigente scolastico per ciascun grado di scuola presente nel territorio interessato, fatti salvi diversi accordi assunti in sede locale.
Fa, inoltre, parte dei TTL:
• un membro designato dalla locale Consulta provinciale dei disabili.
ART. 28 - FUNZIONAMENTO DEI TAVOLI TECNICI LOCALI
All’interno di ciascun Tavolo, la Presidenza è affidata al Comune, eventualmente individuato fra più Comuni partecipanti; tale Ente assume altresì le funzioni di Segreteria.
La designazione dei membri e la composizione definitiva dell’organismo sono comunicate al TCP.
CAPITOLO VII : VALIDITA’, PROMOZIONE E CONTROLLO DELL'ACCORDO
ART. 29 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente accordo ha validità fino al 30/06/2015 e si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore biennio qualora non intervengano esplicite disdette. Nel corso della sua vigenza potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative che potranno interessare la materia oggetto del presente Accordo nonché gli assetti istituzionali e funzionali degli Enti sottoscrittori.
Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo in tempi utili ad assicurare la continuità dei relativi servizi.
ART. 30 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'ACCORDO
Le parti firmatarie del presente Accordo di programma si impegnano alla diffusione dell'Accordo stesso. In particolare:
I Dirigenti scolastici:
• illustrano il contenuto dell'Accordo di programma agli insegnanti in sede di collegio docenti;
• illustrano e consegnano copia dell'Accordo ai genitori degli alunni disabili convocando apposite riunioni;
• convocano i collaboratori scolastici e illustrano loro i contenuti dell'Accordo di programma.
La Provincia:
• provvede alla pubblicazione sul B.U.R.L. e sul proprio sito web del presente Accordo;
• illustra ai Comuni della Provincia i contenuti dell'Accordo.
I Comuni:
• provvedono ad informare il personale educativo in servizio presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali circa i contenuti dell'Accordo di programma, che dovrà essere consegnato ai genitori dei bambini disabili frequentanti;
• pubblicano sul proprio sito web il presente Accordo.
La Azienda S.L.:
• organizza incontri rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto dell’ Accordo di Programma.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale della Spezia:
• Promuove la conoscenza e la diffusione dell’Accordo nelle scuole anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
ART. 31 - COLLEGIO DI VIGILANZA
Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato e ne fanno parte:
• Il Prefetto o suo delegato
• Un rappresentante della Provincia della Spezia
• Il Direttore scolastico regionale o suo delegato
• Presidente del GLIP
• Un rappresentante per ciascun Ambito Territoriale Sociale
• Il Direttore Generale dell'Azienda S.L. o suo delegato
• Un rappresentante della Consulta dei disabili.
• Tre rappresentanti dei Dirigenti Scolastici
Al Collegio di Xxxxxxxxx sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione del presente Accordo, nonché i poteri sostitutivi promossi dal Presidente del Collegio nei confronti delle parti inadempienti, consistenti in atti finalizzati all'adozione dei provvedimenti cui la parte inadempiente si sia obbligata individuando stanziamenti a bilancio.
ART. 32 - TRATTAMENTO DATI
I sottoscrittori si impegnano all’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
I dati personali verranno richiesti al fine dell’accesso agli interventi previsti dal presente accordo di programma per l’inclusione scolastica di alunni disabili; essi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti pubblici a qualsiasi titolo interessati al procedimento ed a soggetti privati coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti nel progetto d’intervento individualizzato.
Le famiglie sono informate, all’atto del conferimento dei dati richiesti, dei diritti previsti dalla normativa sopraccitata; è allegato al presente Accordo un modello utilizzabile per l’informativa e la raccolta del consenso ( Vedere allegato D).
ENTE FIRMA
Per la Provincia della Spezia |
Per l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale della Spezia |
Per l’Xxxxxxx X.X. x. 0 xxxxx Xxxxxx |
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX: |
Comune di Ameglia |
Comune di Arcola |
Comune di Beverino |
Comune di Bolano |
Comune di Bonassola |
Comune di Borghetto Vara |
Comune di Brugnato |
Comune di Calice al Cornoviglio |
Comune di Carrodano |
Comune di Carro |
Comune di Castelnuovo Magra |
Comune di Xxxxx Xxxxxx |
Comune di Follo |
Comune di Framura |
Comune della Spezia |
Comune di Lerici |
Comune di Levanto |
Comune di Maissana |
Comune di Monterosso |
Comune di Ortonovo |
Comune di Pignone |
Comune di Portovenere |
Comune di Riccò del Golfo |
Comune di Riomaggiore |
Comune di Rocchetta Vara |
Comune di Santo Stefano Magra |
Comune di Sarzana |
Comune di Sesta Godano |
Comune di Varese Ligure |
Comune di Vernazza |
Comune di Vezzano Ligure |
Comune di Zignago |
ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
C.I.O.F.S. .F.P. Liguria |
CISITA FORMAZIONE SUPERIORE |
FORMIMPRESA LIGURIA |
ISTITUZIONI SCOLASTICHE: |
I.S.A. 1 - La Spezia Xxx Xxxxxxxxxx 000 |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxx Xxxxxx 000 |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx 00 |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00 |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 00 |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxxx 000 |
X.X.X. 0 - Xx Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00 |
I.S.A. 9 - Ist. Comp. Portovenere |
I.S.A. 10 - Ist. Comp. Lerici |
I.S.A. 11 - Ist. Comp. Vezzano Ligure |
I.S.A. 12 - Ist. Comp. S. Stefano Magra |
I.S.A. 13 - Ist. Comp. Sarzana |
I.S.A. 16 - Ist. Comp. Ortonovo |
I.S.A. 17 - Ist. Comp. Castelnuovo Magra |
I.S.A. 18 - Ist. Comp. Arcola/Ameglia |
I.S.A. 19 - Ist. Comp. Riccò del Golfo |
I.S.A. 20 - Ist. Comp. Xxxxxx |
X.X.X. 21 - Ist. Comp. Follo |
I.S.A. 22 - Ist. Comp. Val di Vara |
I.S.A. 23 - Ist. Comp. Levanto |
LICEO CLASSICO “X. XXXXX” |
LICEO SCIENTIFICO “X. XXXXXXXXX” |
LICEO “X. XXXXXXX“ |
ISTITUTO PROFESSIONALE “EINAUDI - CHIODO“ |
ISTITUTO TECNICO “FOSSATI – DA PASSANO” |
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CAPELLINI - SAURO” |
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “X. XXXXXXXXXX” |
ISTITUTO PROFESSIONALE “X. XXXXXX” |
LICEO “X. XXXXXXXXXXXX” |
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “X. XXXXXX” |
Scuola dell’infanzia paritaria “S. Xxxxx” Sarzana |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx” Sarzana |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” Varese Ligure |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxx Immacolata”- Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX x. 0 Xxxxxx |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxx Immacolata” – Xxxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxxx |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxx Immacolata” – Xxxxx Xxxxxxxxx 00 Xx Xxxxxx |
Scuola dell’infanzia paritaria “Trento e Trieste” Ameglia |
Scuola dell’infanzia paritaria “San Xxxxxxxx” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Sacra Famiglia” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “S. Xxxxx” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Madri Pie Franzoniane” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Lupi” Lerici |
Scuola dell’infanzia “Nostra Signora delle Grazie” Santo Xxxxxxx di Magra |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Piccole Suore Della Divina Provvidenza” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Pia Casa di Misericordia” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” Bonassola |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxx Xxxxxxxx” La Spezia |
Scuola dell’infanzia paritaria “Cardinale Spina” Sarzana |
Scuola dell’infanzia paritaria “Xxxxxxxx Xxxxxx” Santo Stefano di Magra |
Scuola dell’infanzia paritaria Parrocchiale Xxxxx Xxxxxx |
Scuola dell’infanzia paritaria “Madri Pie di Ovada” La Spezia |
Scuola dell’infanzia comunale paritaria “W. Xxxxx Xxxxxxxx” – Lerici |
Scuola dell’infanzia comunale paritaria “Xxxxx Xxxxx” – Sarzana |
Scuole dell’infanzia paritarie comunali (“Acchiappasogni Xxxxxx”, “Arcobaleno”, “Castello Incantato”, “La Giostra”, “Xxxxx Xxx” e “Prato Verde”) - La Spezia |
Scuola primaria paritaria “Sacra Famiglia” – La Spezia |
Scuola primaria paritaria “Istituto Immacolata” - Sarzana |
Scuola primaria paritaria “Pia Casa di Misericordia” – La Spezia |
Scuola primaria paritaria “San Xxxxxxxx xx Xxxxxx” – La Spezia |
Scuola primaria paritaria “Madri Pie Franzoniane” – La Spezia |
Scuola secondaria paritaria “Madri Pie Franzoniane” – La Spezia |
La Spezia,
ALL. A) DIAGNOSI FUNZIONALE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
Struttura Semplice Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile Responsabile Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Ospedale del Felettino tel.533604/533050 ,fax 533065 (la Spezia)
Via Montata di Sarzanello, tel. 0000000000, fax 0000000000 (Xxxxxxx)
DIAGNOSI FUNZIONALE
ai sensi art. 3 Legge 104/92
Cognome Nome Sesso M/F Nato/a a il Residente in Via N° Comune Provincia CODICE FISCALE
DIAGNOSI CLINICA
CODIFICAZIONE – DIAGNOSI (ICD – 10 ) (ASSE)
(1) (2) (3)
(4) (5)
Indicare criticità e test clinici di riferimento
Compilare tutti i campi, riportando “ndd” ove non vi sia nulla da segnalare XXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXX APPRENDIMENTI:
LETTURA/SCRITTURA/CALCOLO (secondo testistica neurofunzionale di riferimento) AREA LINGUISTICO/COMUNICATIVA
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE AREA AUTONOMIA PERSONALE AREA AUTONOMIA SOCIALE
PROPOSTA di RISORSE per l’INTEGRAZIONE
. docente di sostegno
. supporto educativo - assistenziale per le seguenti funzioni
. supporto assistenziale di base per le seguenti funzioni
. supporto / progetti specifici :
. ausili* per
* indicare eventuali sussidi specifici, anche tecnologici, specificando se sono già previsti dal percorso clinico-assistenziale (nomenclatore tariffario) o se è proposta di nuova acquisizione per la frequenza scolastica
. trasporto per
. altro*
* a) specificare eventuale bisogno di risorse con specifiche competenze (es. interprete lingua dei segni )
b) allegare certificato per eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico
Operatore Referente del caso
Cognome e Nome Professionalità Recapito tel.
Firma
Luogo Data
NB: la presente Diagnosi Funzionale è rilasciata dal referente del caso della S.S.D. di Neuropsichiatria .
Salvo diversa indicazione entro l’inizio dell’anno scolastico, esso va considerato automaticamente rinnovato per tutti gli anni dello stesso ordine e grado scolastico.
ALL. B) PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°5 – SPEZZINO
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Cognome e Nome
Redatto a………………………il…………………………..
Cognome | Nome |
nato/a il | a |
Indirizzo | telef. |
Scuola frequentata | |
Anno scolastico | |
Diagnosi | |
Data 1° diagnosi | |
Durata validità diagnosi |
AREA COGNITIVA | |
Descrizione | Potenzialità |
Livello di sviluppo cognitivo | |
Strategie per la soluzione di compiti | |
Integrazione di competenze diverse |
AREA AFFETTIVO- RELAZIONALE | |
Descrizione | Potenzialità |
Area del “sé” | |
Rapporto con gli altri | |
Motivazione al rapporto |
AREA COMUNICAZIONALE | |
Descrizione | Potenzialità |
Mezzi privilegiati | |
Contenuti prevalenti | |
Modalità di interazione |
AREA LINGUISTICA | |
Descrizione | Potenzialità |
Comprensione verbale | |
Produzione verbale | |
Uso comunicativo | |
Uso e linguaggi alternativi e/o integrativi |
AREA SENSORIALE | |
Descrizione solo se vi sono delle anomalie | Potenzialità |
Funzionalità visiva Funzionalità uditiva Funzionalità tattile Funzionalità gustativa Funzionalità olfattiva |
AREA MOTORIO-PRASSICA | |
Descrizione | Potenzialità |
Motricità globale | |
Motricità fine | |
AREA NEUROPSICOLOGICA | |
Descrizione | Potenzialità |
Capacità mestiche | |
Capacità attentive | |
Organizzazione spazio-temporale |
AREA DELL’AUTONOMIA | |
Descrizione | Potenzialità |
Autonomia personale | |
Autonomia sociale |
AREA DELL’APPRENDIMENTO | |
Descrizione | Potenzialità |
Gioco e grafismo ( in età prescolare) | |
Lettura e scrittura ( in età scolare) | |
Uso spontaneo ( delle competenze acquisite) |
Apprendimenti curricolari | |
Eventuali Annotazioni | |
Gruppo di lavoro: ULSS - SCUOLA - FAMIGLIA
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Data
Validità: dal al
gg | m | a | luogo |
ALL. C) SCHEDA RICHIESTA PROVVIDENZE
SCHEDA RICHIESTA PROVVIDENZE L.104/1992 a.s. 201../201.. ISTITUTO SCOLASTICO COGNOME E NOME ALUNNO DATA E LUOGO DI NASCITA COMUNE DI RESIDENZA | |||||
ISCRITTO ALLA CLASSE | PLESSO | COMUNE DI | |||
INSEGNANTE DI SOSTEGNO | |||||
SPECIALIZZATO SI' NO N. ORE RICHIESTE ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE (se previsto dalla diagnosi funzionale) (nome e cognome del precedente incaricato) X. XXX RICHIESTE N. ALUNNI NELLA CLASSE N. ORE FUNZIONAMENTO della classe d'inserimento N.ORE FREQUENZA EFFETTIVA ALUNNO TERAPIE MEDICHE PRATICATE IN ORARIO SCOLASTICO SI NO | |||||
se SI indicare per quanto si assenta da scuola e con che frequenza | |||||
(giornaliera , settimanale ecc.) SI / P.E.I. NO | |||||
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL GRUPPO P.E.I. |
DATA ULTIMA STESURA P.E.I. | |
PROGETTI PARTICOLARI |
ALL. D) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Privacy - Informativa ai sensi del D.Lgs 30 giugno 20003 n. 196
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali di cui alla presente scheda sono richiesti ai fini del procedimento di accesso agli interventi previsti dall’accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica di alunni disabili – anno 2013/2015.
Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti pubblici a qualsiasi titolo interessati al procedimento ed a soggetti privati coinvolti nella realizzazione del progetto d’intervento individualizzato.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto…………………………………
Responsabile del trattamento è il Dirigente del suddetto Istituto.
L’interessato ha diritto di rivolgersi al responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il/La sottoscritto/a in qualità
di* prende atto che la presente segnalazione e’ necessaria per essere candidati ad accedere agli interventi previsti dall’accordo di programma provinciale per l’inclusione scolastica di alunni disabili – anno 2013/2015 – e con la firma apposta in calce, presta il consenso al trattamento dei dati personali riguardanti il proprio/a figlio/a
Luogo, data
* indicare se genitore,tutore
(firma)
NOTE ESPLICATIVE
Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.)
E’ costituito presso la Direzione Generale Regionale.
Svolge funzione di coordinamento dei processi di programmazione, organizzazione e integrazione dei servizi relativi all’integrazione scolastica degli alunni che presentano disabilità e degli allievi con bisogni didattico-educativi speciali, iscritti presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado della Liguria.
In particolare, il GLIR svolge azioni di:
- coordinamento dell’attività dei G.L.I.P. attivi presso ciascun Ambito Territoriale Provinciale dell’ Ufficio Scolastico Regionale, con l’obiettivo di garantire l’uniformità degli interventi sul territorio regionale, nella salvaguardia delle specifiche vocazioni e dei bisogni territoriali;
- raccordo con tutti gli attori del territorio regionale istituzionalmente deputati alla presa in carico e alla gestione delle persone con disabilità attraverso l’erogazione di servizi mirati;
- ascolto e raccordo con i soggetti privati del territorio regionale, portatori di interessi collettivi relativamente ai bisogni didattico-educativi e socio-sanitari delle singole categorie di persone con disabilità;
- ricognizione e monitoraggio di iniziative per la disabilità attuate a livello regionale, provinciale e comunale;
- coordinamento e supporto per la costruzione di un sistema regionale di accordi territoriali, su varia scala istituzionale, per la disabilità;
- proposizione di azioni finalizzate alla costruzione di un Sistema Informativo Statistico Integrato Regionale per i servizi alle persone con disabilità;
- definizione di strategie, azioni e strumenti per il monitoraggio e la documentazione della qualità dell’integrazione delle persone con disabilità nel territorio regionale;
- pianificazione e promozione, d’intesa con gli Assessorati e i Servizi regionali competenti e le collegate Agenzie, con i soggetti pubblici e privati di tutte le azioni atte a garantire le migliori condizioni di transizione alla vita adulta degli alunni con disabilità, secondo modalità consone alle specificità territoriali;
- progettazione e programmazione di attività didattiche e formative attinenti alla disabilità e ai bisogni educativi speciali;
- riflessione, validazione, modellizzazione, documentazione e diffusione delle pratiche attuative di metodologie sperimentali e innovative di approccio agli alunni con disabilità e con bisogni educativi specifici.
Il G.L.I.R. è così costituito:
Presidente, Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria. Membri:
- N .4 Presidenti dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.)
- N. 4 Presidenti dei Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)
- Referente regionale per l’integrazione dell’U.S.R. per la Liguria
- Referente per l’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione Professionale e all’Università della Regione Liguria
- Referente per l’ASL n. 1 Imperiese
- Referente per l’ASL n. 2 Savonese
- Referente per l’ASL n. 3 Genovese
- Referente per l’ASL n. 4 Chiavarese
- Referente per l’ASL n. 5 Spezzino
- Referente per Unione delle Province Liguri (U.P.L.)
- Referente per Associazione Nazionale Comuni Italiani
- n. 4 Referenti delle Associazioni di persone in situazione di handicap (uno per ogni provincia ligure).
Il G.L.I.R. dura in carica tre anni e si riunisce ordinariamente a cadenza trimestrale e, comunque, nei casi di motivata urgenza e necessità.
Gruppo di lavoro interistituzionale per l’integrazione degli alunni portatori di handicap (G.L.I.P.)
Presso l’UFFICIO V – Ambito Territoriale di La Spezia è istituito il G.L.I.P., come previsto dall’art. 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così composto:
• Dirigente Scolastico (in quiescenza)- - Presidente;
• docente comandato a supporto dell’autonomia scolastica, referente per l’integrazione;
• 2 esperti designati dagli EE.L;
• 3 rappresentanti delle Associazioni di persone in situazione di handicap
Il G.L.I.P. svolge ruolo di consulenza e formula proposte al Dirigente dell' Ufficio dell'Ambito Territoriale;
offre consulenza alle singole Istituzioni Scolastiche;
collabora con gli Enti Locali, con la ASL e la Dirigenza Scolastica per:
- la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma,
- per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati,
- predisposizione della relazione annuale da inviare all’Ufficio Scolastico Regionale.
Ferme restando la composizione ed i compiti previsti dalla norma, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 estende le funzioni dell’Organismo a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, laddove si indica che i G.L.I.P. xxxxxxx occuparsi di “qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento”.
Il G.L.I.P. è tenuto a raccordarsi con il G.L.I.R.
Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili (G.L.H)
Presso l’UFFICIO V – Ambito Territoriale di La Spezia opera il G.L.H. , così composto:
• Dirigente Scolastico (in quiescenza)- - Presidente;
• docente comandato a supporto dell’autonomia scolastica, referente per l’integrazione;
• 3 Dirigenti Scolastici;
• 1 docente esperto della scuola dell’infanzia;
• 1 docente esperto della scuola primaria;
• 1 docente esperto della scuola secondaria di 2° grado.
Il Gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del Dirigente dell'Ambito Territoriale per quanto attiene
• l’ integrazione degli alunni in situazione di handicap;
• la definizione dei criteri generali per l’assegnazione delle risorse dei docenti di sostegno;
• l’ aggiornamento degli insegnanti.
ORGANISMI A LIVELLO TERRITORIALE
Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI)
Secondo quanto disposto dalla C.M. n.8 del 6 marzo 2013 i CTI, organismi di nuova istituzione, potranno essere individuati a livello di rete territoriale e dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH).
Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candidatura direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
Centri Territoriali di Supporto (CTS)
I Centri Territoriali di Supporto sono stati istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il
M.I.U.R. mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.
Alla luce di quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e ulteriormente precisato nella C.M. n.8 del 6 marzo 2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha riorganizzato la rete regionale dei CTS, tenendo conto delle nuove necessità emerse in ordine alla qualità e alla distribuzione del servizio.
In ogni Provincia della Regione è, quindi, attivo un CTS. Nella Provincia della Spezia il CTS ha sede presso l’ISA 3.
I CTS costituiscono punti di riferimento per le scuole; collaborano strettamente con il G.L.I.R. e con i G.L.I.P. e coordinano le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, anche istituiti dalle predette associazioni, nel rispetto di strategie generali eventualmente definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero centrale.