Contract
Bando n. 1/2020 - Procedura telematica negoziata per l’affidamento dei servizi di Assistenza e Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo soccorso Teatro Comunale “Piccinni” di Bari mediante Richiesta di Offerta sul Mepa - CIG 817760986C
DISCIPLINARE DI GARA
Sommario
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 8
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
Requisiti di capacità economica e finanziaria 11
Requisiti di capacità tecnica e professionale 11
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 24
Documentazione amministrativa - Modulistica 24
Documento di gara unico europeo 24
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 30
15.3.1. Dichiarazioni integrative 30
15.3.2. Documentazione a corredo 32
15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 35
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 38
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 39
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 39
Metodo per il calcolo dei punteggi 40
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 41
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 41
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 42
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 43
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 44
24. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 46
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 46
1. PREMESSE
Con determina a contrarre Prot. n. 269 del 20/01/2020, questa Amministrazione, in attuazione dell’Accordo di Cooperazione per la Valorizzazione provvisoria del Teatro Comunale Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscritto in data 5 dicembre 2019 con l’Amministrazione Comunale di Bari, ha deliberato di affidare il servizio di Assistenza e Accoglienza pubblico, presidio Antincendio e primo soccorso Teatro Comunale “Piccinni”.
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione SERVIZI dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” e dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 2.2.
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale “Acquistinretepa”.
Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:
1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale “Acquistinretepa” (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
2) per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Il luogo di svolgimento delle prestazioni è: Teatro Comunale Piccinni di Bari – X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 84 in Bari; codice NUTS ITF47
CIG: 817760986C
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il SANTE LEVANTE.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, calendario delle aperture del teatro;
- il Disciplinare di gara;
- Il DGUE
- il modello dichiarazioni integrative;
- Disciplinare accessi e permessi di lavoro Teatro Piccinni, Piano di sicurezza, antincendio, emergenza e di evacuazione, Disciplinare per il pubblico, i partecipanti, gli ospiti e i visitatori;
- modello verbale sopralluogo.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
▪ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ (Portale Xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
▪ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx
▪ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ (Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Con riferimento allo schema di contratto, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema “Documento di stipula” predisposto in automatico dalla Piattaforma Mepa.
Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell’ambito della procedura Mepa sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.
Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx entro i termini riportati sullo stesso Portale. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica.
A i fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa
alle comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16
- saranno effettuate agli operatori interessati utilizzando a scelta della Stazione Appaltante:
- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
- il domicilio digitale (inteso quale indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione ovvero comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO ovvero acquisito d’ufficio da pubblici elenchi.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché l’Amministrazione ritiene che tale suddivisione possa rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico e conseguentemente troppo costoso, unitamente all’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti, di fatto, può rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.
L’oggetto dell’appalto è il servizio di accoglienza del pubblico presso il Teatro Comunale Xxxxxxx Xxxxxxxx di Bari, che consiste nell’organizzazione e gestione del servizio di assistenza e accoglienza degli spettatori nelle rappresentazioni realizzare nell’ambito della programmazione del Teatro Pubblico Pugliese, per conto dell’Amministrazione Comunale, e per gli eventi organizzati da terzi a cui l’Amministrazione concederà l’utilizzo del Teatro. Esso comprende l’esercizio di maschere in sala, gestione del guardaroba, la distribuzione di libretti di sala e altro materiale promozionale, nonché ogni altro servizio connesso alle esigenze di assistenza al pubblico, inclusi anche il presidio antincendio e primo soccorso.
L’appalto riguarda l’affidamento di:
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | Importo |
1 | Servizi di accoglienza | 79992000-4 | 60.480,00 |
L’importo a base di gara (corrispondente al campo “Importo dell’appalto oggetto di offerta” nell’ambito della piattaforma Mepa) è indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo posto a base d’asta per il servizio di accoglienza in argomento è stato calcolato stimando in 60 le prestazioni da rendere per altrettante giornate di apertura del teatro nel periodo di vigenza del presente affidamento, per una durata in media di 4 ore per servizio e l’impiego di non meno di 18 addetti.
L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 520,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi derivanti dai trasferimenti che saranno disposti dall’Amministrazione Comunale di Bari, in attuazione dell’Accordo di Cooperazione del 5 dicembre 2019.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 45.532,80 calcolati sulla base dei seguenti elementi: stimando in 60 le aperture del teatro nel periodo di vigenza del presente affidamento, per una media oraria di 4 ore per ciascuna apertura, per un numero di 18 addetti per un costo orario pari ad € 10,54 rinveniente dalle tabelle di cui al Decreto ministeriale del 21 marzo 2016 Ministero del Lavoro relativo al costo medio orario per il personale dipendente degli istituti e imprese di vigilanza e servizi fiduciari.
L’importo dell’appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato, costituirà l’importo stimato di spesa per la durata del contratto. Esso, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.
Nella sottostante tabella i singoli prezzi unitari a base d’asta:
Servizio di accoglienza/assistenza pubblico e servizio presidio antincendio mediante impiego di personale dotato di dell’attestato “addetto antincendio rischio alto” e primo soccorso con attestato utilizzo defibrillatore (prestazione resa per un servizio medio di 4 ore e l’impiego di 18 unità) | 1.008,00 € |
Tariffa oraria per servizio reso da una singola unità aggiuntiva servizio di accoglienza/assistenza pubblico | 14,00 € |
Nell’ambito dell’offerta economica, il concorrente deve indicare lo sconto unico percentuale da applicare su tutte le voci di prezzo.
IL NUMERO EFFETTIVO DI UNITÀ CON LE QUALI GARANTIRE IL SERVIZIO POTRÀ VARIARE SULLA BASE DELLE EFFETTIVE NECESSITÀ DI VOLTA IN VOLTA COMUNICATE. PERTANTO L’IMPORTO DELL’AGGIUDICAZIONE SARÀ PROPORZIONALMENTE PARAMETRATO.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 6 mesi; l’operatore economico deve avviare l’esecuzione del servizio entro il termine (riportato nel campo “Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi”) di tre giorni decorrenti dalla data della richiesta di esecuzione anticipata.
Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 4 mesi e 15 giorni, per un importo di € 60.480,00 , al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 520,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Ai fini dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore massimo dell’appalto è pari ad € 122.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri dovuti a rischi da interferenze.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara,
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Per l’applicazione della disciplina sui requisiti generali tenuto conto della specificità della procedura MEPA si rinvia agli art.15 e ss. .
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti; ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Requisiti di idoneità
0) Abilitazione MEPA relativa al Bando di abilitazione “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” Categoria merceologica SERVIZI.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito a regola d’arte negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione della RDO, uno o più servizi analoghe/i di importo complessivo pari ad almeno Euro 40.000,00 IVA esclusa. Per fornitura/servizio analoga/o si intende tutti quei servizi svolti di accoglienza pubblico presso strutture, pubbliche e private.
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
b) Possesso certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 o superiori
La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) mediante copia delle certificazioni
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito dell’Abilitazione Mepa di cui al punto 7.1.lett. 0) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a) deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale / consorzio ordinario il requisito di cui al precedente punto 7.3. lett. a1 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti/altre consorziate. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria o da una singola consorziata. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
Il requisito relativo al possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 o superiori di cui al punto 7.3. lett. b) deve essere posseduto da:
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito dell’Abilitazione Mepa di cui al punto 7.1.lett. 0) deve essere posseduto dal Consorzio.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Fermo restando che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MEPA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA.
Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 o superiori comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
* * * *
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 2.3., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c).
10.GARANZIE
Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata (nella busta documentazione amministrativa), da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – utilizzando preferibilmente lo schema di dichiarazioni presente nell’ambito del modello “modello di dichiarazioni integrative” predisposto dalla stazione appaltante-:
1) di aver costituito garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad
€ 1.220,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante;
Il concorrente, in sostituzione della dichiarazione di cui al predetto punto 1) può allegare – sempre all’interno della busta documentazione amministrativa - la fideiussione secondo una delle modalità sottoriportate:
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.
2) di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le modalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
▪ in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante della capogruppo/mandataria;
▪ in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito;
▪ in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio;
▪ in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
▪ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI.
* * * *
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari presso la sede operativa del Teatro Pubblico Pugliese sita in Bari alla xxx Xxxxxxxx x. 00, con versamento mediante bonifico bancario o postale presso sul conto corrente intrattenuto con Banca Intesa San Paolo Iban: XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
✓ contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
✓ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
✓ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; a tal proposito si rinvia al Decreto Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018;
✓ avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
✓ prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
✓ contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all’interno del Modello dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante).
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016.
Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. Del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa quanto segue:
▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
11.SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso il Teatro Comunale Piccinni di Bari è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni compresi tra il lunedì e il venerdì.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxx@xxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e- mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.
Nell’ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:
- nel campo “Data Limite per la presentazione delle offerte” è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero il termine entro cui le offerte devono pervenire;
- nel campo “Data Limite Stipula Contratto” è inserita la data di validità dell’offerta;
- nel campo “Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi” è inserita la data, indicata all’art.4 del presente disciplinare, entro la quale l’operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l’esecuzione del servizio.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma Acquistinretepa.
Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno all’offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione
Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, si precisa quanto segue:
▪ le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini dell’ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l’offerta tecnica e l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta
▪ per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
▪ nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
▪ al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
▪ la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell’ambito delle sezioni (passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
▪ per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
▪ per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente RDO;
▪ è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
▪ la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
▪ nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
▪ il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all’invio dell’offerta;
▪ in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.
▪ che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
✓ .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
✓ .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
▪ In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l’altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (circa 10 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
❖ il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
❖ in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice;
❖ l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta;
❖ nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data; il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15.CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” - in
aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell’ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi – devono essere inserite il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato.
Documentazione amministrativa - Modulistica
Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:
- il DGUE (Documento di gara unico europeo) (modello del MIT);
- il modello Dichiarazioni integrative (modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante);
- il modello Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento (modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante).
Si raccomanda l’utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.
Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione nell’ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato sottoscrivendolo digitalmente:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
❖ In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV - anche barrando direttamente la sola sezione
«α» - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
❖ In caso di ricorso al subappalto “necessario” si richiede la compilazione della sezione C come di seguito specificato:
Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso del requisito di cui all’art.7.3, deve a pena di esclusione dichiarare - utilizzando preferibilmente la sezione C del DGUE - la volontà di dimostrare i requisiti in parola mediante tale istituto a soggetti qualificati nonché in maniera dettagliata le relative prestazioni che intende subappaltare.
❖ In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D come di seguito specificato:
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al D.Lgs.n.56/2017 e alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice) - cfr. punto 15.3.1 n. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare (Tale dichiarazione è già predisposta all’interno del modello dichiarazioni integrative).
Si precisa che
In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.
Si precisa che
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:
▪ In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
▪ In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
▪ In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
▪ In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
▪ I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
▪ Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 l’operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00.
In particolare, si precisa che:
A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:
soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data dal
Tribunale, durata etc. ;)
fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
eventuali misure di self cleaning adottate;
misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.
B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
L’operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..
Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Si precisa che
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.
Si precisa che
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.5 lett. l) del D.Lgs.n.50/2016 si precisa che la
circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) l’operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante.
A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare riferimento alla Xxxxxxxx x.0000 dell’11.10.2017 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”) si precisa quanto segue:
A. un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
B. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa – debitamente autorizzata - presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
C. Nel caso di cui all’art. 110, comma 4 e 6, del Codice, il concorrente deve presentare – in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente Punto B - quanto di seguito indicato nelle modalità previste all’art. 8 del presente disciplinare:
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice.
Si precisa che
Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx .
Si precisa che
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1. del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3. del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 7.3. del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
* * * *
Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello Dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali:
0. indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi come da verbale;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;
10. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
11. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
12. dichiara di aver acquisito garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dal precedente art.10, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l’avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
13. dichiara di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità dell’art. 93, co. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
14. dichiara - qualora la garanzia sia costituita in forma di fideiussione - di aver ottenuto l’impegno
del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
15. dichiara - nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta - il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice;
16. dichiara - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti - gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - a seguito dello svincolo della stessa.
Si precisa quanto segue:
➢ Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:
▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
▪ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Si precisa, altresì, quanto segue:
➢ Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art.80), 13 (riservatezza) e, ove pertinente 14 (concordato preventivo), e 15 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE.
15.3.2. Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
17. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dalla stessa sottoscritto digitalmente; in caso di subappalto con indicazione dei subappaltatori anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici e dalle stesse sottoscritte digitalmente.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
c. in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016,
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione
– pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta;
18. in caso di concordato con continuità aziendale, relazione di cui all’art.186-bis del RD 267/42 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.
15.3.3.Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.3.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Con riferimento all’offerta tecnica, l’operatore economico deve - nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema Mepa - inserire a pena di esclusione l’offerta tecnica, completa di allegati ove previsti, contenente una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai subcriteri (ove previsti) di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo art.18.1.
In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. L’offerta tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l’offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta
digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
Si precisa, altresì, che l’offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente:
➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
➢ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
➢ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
➢ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
La documentazione, allegata all’offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano i concorrenti ad accorpare l’offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.
17.CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema Mepa, con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve a pena di esclusione inserire:
il file relativo alla propria offerta economica, utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma Mepa previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema, contenente i seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale unico su tutti i prezzi unitari a base d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
L’operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell’euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %); relativamente al numero massimo di cifre decimali si rinvia all’art.18.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; l’operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell’euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; l’operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell’euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).
L’offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché - se previsti – gli ulteriori file allegati devono a pena di esclusione essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
Si precisa, altresì, che l’offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:
➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
➢ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
➢ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
e) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
➢ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
➢ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
* * * *
Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un’eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:
✓ la funzione “Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo”, ove disponibile, non va utilizzata in quanto in ogni caso il concorrente - con la presentazione della propria offerta - risulta vincolato ad eseguire a regola d’arte l’appalto così come descritto negli atti di gara;
✓ in fase di caricamento della RDO, la Stazione Appaltante procede – ove possibile - ad eliminare le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema; per le caratteristiche “non eliminabili” a livello telematico e c aratterizzate dal valore “0” (zero) o “.” (puntino) e con regola di a mmissione “Unico valore ammesso” (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al concorrente di inserire – nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare un’offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate caratteristiche bloccate, il valore “0” (zero) o “.” (puntino) viene impostato convenzionalmente al solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara;
✓ nell’ipotesi in cui l’offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all’unità di misura. In caso di discordanza, prevale l’offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
✓ nell’ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l’offerta sottoscritta digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo / importi a base d’asta
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 punti |
Offerta economica | 25 punti |
TOTALE | 100 |
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX |
1 | Professionalità, competenza ed esperienza del soggetto proponente maturate nell’ambito dell’accoglienza del pubblico in occasione di precedenti servizi attività di spettacolo in grado di garantire un elevato standard di qualità della prestazione oggetto di affidamento, in particolare dovrà essere fornita circostanziata descrizione dei principali servizi svolti in precedenza attinenti al contesto concerti/spettacoli di prosa | 25 |
2 | Professionalità, competenze ed esperienza del Responsabile Accoglienza, Responsabili Servizio Antincendio e Responsabili Servizio Primo Soccorso individuati per lo svolgimento del servizio (ATTENZIONE: formano oggetto di valutazione esclusivamente i curricula delle predette figure) | 25 |
3 | Organizzazione del servizio, incluse la frequenza e le modalità di raccordo previse con il Teatro Pubblico Pugliese per l’implementazione delle attività. | 15 |
4 | Criteri e strumenti adottati per la selezione e gestione del personale addetto al servizio, inclusi eventuali requisiti richiesti, attività di formazione, monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese | 10 |
TOTALE | 75 |
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:
1. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:
Ottimo: | 1 |
Più che adeguato: | 0,8 |
Adeguato: | 0,6 |
Parzialmente adeguato: | 0,4 |
Scarsamente adeguato: | 0,2 |
Inadeguato | 0 |
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1).
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente
Formula “concava alla migliore offerta”:
= (
dove:
)
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
α = esponente alfa pari a 0,3
Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica - ove previsti - ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Si precisa quanto segue:
Il punteggio attribuito all’offerta tecnica (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) e all’offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.
In fase di inserimento a video dell’offerta economica (e se previsto) dell’offerta tecnica nell’ambito della piattaforma Mepa, il concorrente potrà visualizzare sempre a video il numero massimo di cifre (intere e decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente riportato:
▪ apertura delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti
▪ verifica della completezza della documentazione presentata;
▪ verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
▪ attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14 ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi, nonché dell’adozione del relativo provvedimento a cura della Stazione Appaltante.
Il provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura di affidamento sarà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dall’adozione, con le modalità di cui all’art. 76 comma 2 bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA di seguito sinteticamente riportato:
1. apertura delle buste “Offerte tecniche” dei concorrenti ammessi e verifica della presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara;
2. esame e valutazione delle offerte tecniche con assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara;
3. riparametrazione delle offerte, se prevista;
4. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento, se prevista;
5. apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e valutazione delle stesse;
6. formazione della graduatoria;
7. (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)
7.1. calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/16 e individuazione di eventuali offerte anomale;
7.2. (nel caso di offerte anomale)
7.2.1. valutazione da parte del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all’art. 97 del Codice.
7.2.2. concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
7.2.3. aggiudicazione della gara.
7.3. (nel caso non vi siano offerte anomale)
7.3.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
7.3.2. verifica da parte del RUP dei costi della manodopera di cui all’art.95 co.10 del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente.
7.3.3. concluse le operazioni e comunicate le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.
8. (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)
8.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
8.2. verifica da parte del RUP dei costi della manodopera di cui all’art.95 co.10 del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà del RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;
8.3. concluse le operazioni e comunicate le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante l’estrazione del lotto secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Punto Ordinante/seggio di gara/Commissione giudicatrice procederà a comunicare, tempestivamente al RUP - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale Mepa non consentono l’apertura delle offerte tecniche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese concorrenti.
Allo stesso modo il sistema non consente l’apertura delle offerte economiche se non è prima terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti.
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice - ove richiesto -, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dalla Direzione che ha indetto la procedura di gara sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto tra l’altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
Ai fini della stipula del contratto, la Direzione che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente:
1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
2. ad effettuare i controlli in capo all’operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La Direzione che ha indetto la procedura provvederà, inoltre, a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:
▪ Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
▪ Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
▪ Garanzia provvisoria in originale (se prevista e se non già acquisita);
▪ Garanzia definitiva;
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- Polizza per responsabilità civile;
- Spese contrattuali (versamento dell’imposta di bollo);
- POS e/o altra documentazione;
- Attestati di qualifica del personale preposta anche al servizio Antincendio Rischio Elevato e primo soccorso.
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co.12 del Codice.
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall’efficacia dall’aggiudicazione secondo le modalità previste dalla Piattaforma Mepa.
Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.n.159/2011, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La Direzione che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all’accesso. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria - ove richiesta - verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Il TPP, ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, rientra tra gli Enti soggetti alla disciplina della “scissione dei pagamenti” e pertanto procederà a trattenere le somme dovute a titolo di IVA come risultanti in fattura e a versarle all’Erario nelle forme e modalità previste della normativa vigente. Si riportano ai fini dell’eventuale emissione della fattura elettronica il codice destinatario M5UXCR1.
Il TPP, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. 40/2008, qualora ne ricorrano le condizioni, prima di effettuare il pagamento del compenso previsto dal presente contratto, procederà alla verifica circa la regolarità della posizione della Compagnia nei confronti della Pubblica Amministrazione, inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle entrate – Riscossione.
25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Bari. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, sito in Xxxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxx. È esclusa la clausola arbitrale.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Base giuridica e natura del conferimento
- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura del conferimento
- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in
materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.
Processo decisionale automatizzato
- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato
Diritti dell'interessato
- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento
- Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l’indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all’indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.
Consenso del concorrente/interessato
- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.
Il Direttore Sante LEVANTE