MARCO BIANCHI
XXXXX XXXXXXX
Contratti internazionali di COMPRAVENDITA
e di SOMMINISTRAZIONE
Sales Agreements and Long-term Supply Agreements
PRESENTAZIONE
Questo libro rappresenta l’inizio di un percorso dedicato alla pratica dei contratti internazionali ed al ruolo che essi ricoprono nei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane. Trattandosi di un inizio, non deve sorprendere che esso sia dedicato a quello che sembrerebbe essere il tipo contrattuale più semplice, la compravendita per l’appunto, un tipo contrattuale che, almeno per un avvocato italiano, potrebbe rappresentare l’archetipo dei contratti tipici a pre- stazioni corrispettive e che, non a caso, è stato definito “il contratto mercatile per eccellenza” e “the life and blood of international com- merce” (1): vendita del bene contro prezzo, prestazione verso contro- prestazione, e dunque un rapporto contrattuale a prima vista semplice e immediato.
Almeno per i contratti tra imprese, ormai comunemente denomi- nati con l’ennesimo acronimo inglese “B2B”, “Business to Business”, la semplicità dei contratti di compravendita è spesso solo apparente, se ed in quanto si ammetta che lo scopo del contratto, di qualsivoglia contratto, non è soltanto quello, ben noto ai giuristi, di cui all’art. 1321 codice civile (“costituire regolare o estinguere...un rapporto giuridico patrimoniale”), ma anche, e soprattutto, almeno per le imprese italiane, quello di raggiungere un obiettivo imprenditoriale, un business target, e da ultimo per cogliere il profitto atteso dall’operazione imprendito- riale sottesa al contratto, peraltro riducendo, per quanto possibile, i rischi insiti nel rapporto contrattuale instaurato tra le parti.
Se adottato all’atto della redazione del contratto, un simile approc- cio comporta per il redattore del testo contrattuale la necessità di interpretare ed integrare la fattispecie giuridica in funzione dei fattori metagiuridici che di volta in volta influenzano il singolo rapporto di compravendita, quali ad esempio le specificità proprie del settore
(1) Le due definizioni, citate in A. BUSANI, Il Contratto di compravendita inter- nazionale, Torino, 2015 (cap. I note 33 e 34) sono rispettivamente di Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxxx.
X PRESENTAZIONE
merceologico a cui appartengono i prodotti compravenduti, le dimen- sioni e la struttura organizzativa dell’impresa italiana, le caratteristiche, e le esigenze ricorrenti, delle controparti straniere, compratori o ven- ditori che siano. Così facendo ci si accorge fin da subito che a volte anche la redazione di un contratto di compravendita può risultare più complessa del previsto.
Tale complessità è ancora più evidente nei contratti internazionali, in quanto, alla necessità di riuscire ad interpretare tali fattori metagiu- ridici, nel testo contrattuale si aggiungono i problemi connessi con l’internazionalità del contratto, tanto maggiori se questo riguardi non già una compravendita, episodica e per certi versi casuale, quanto piuttosto un rapporto continuativo di fornitura, un Long-Term Supply Agreement (o per utilizzare la terminologia del nostro codice civile, un contratto di somministrazione).
Proprio partendo da tale complessità, l’obiettivo di questo libro è quello di identificare, passo dopo passo, clausola dopo clausola, i contenuti ricorrenti dei contratti internazionali di compravendita e di somministrazione, quasi “affiancandosi” a quanti, di fronte ad una pagina bianca, si accingano a redigere un Sales Agreement, o un Long-Term Supply Agreement.
Seguendo l’ordine logico della struttura contrattuale, e quindi partendo dalle Definitions per terminare con le General Provisions finali, ho dunque cercato di illustrate le questioni che più frequente- mente devono essere via via affrontate ed i problemi che devono essere risolti, prima dal redattore del testo contrattuale in una singola clausola o in un gruppo di clausole, e poi durante l’eventuale negoziazione del contratto.
Nel far ciò ho dato atto, quando necessario, delle diverse, ed a volte contrapposte, esigenze di venditore e compratore, offrendo, ove pos- sibile e nei limiti della mia esperienza, delle soluzioni di compromesso L’impostazione del libro è volutamente pratica, essendo io stesso
un “pratico del diritto”, un practitioner per dirla in inglese visto che comunque qui si discetta di contratti internazionali, e non un accade- mico.
Ciò ha comportato che, nell’affrontare gradualmente la “costru- zione” del testo contrattuale, io abbia tentato di identificare volta per volta, in particolar modo con riferimento ai Long-Term Supply Agree- ment, le esigenze, sottostanti alla mera fattispecie giuridica, proprie della quotidiana gestione di quell’area dell’attività dell’impresa che viene definita “acquisti e supply management”.
PRESENTAZIONE XI
Alla spiegazione dei singoli problemi da risolvere fanno poi seguito esempi di clausole contrattuali, molte delle quali sono tratte da con- tratti realmente eseguiti, tutte redatte in inglese (o qualche volta in americano. ) in quanto, considerato che l’inglese è divenuta un po’ la
lingua franca del commercio internazionale, e che quindi la assoluta maggioranza dei contratti internazionali sono redatti in tale lingua, sempreché si intenda adottare un approccio pratico non si vede perché le clausole dovrebbero essere proposte solo in italiano, probabilmente facendo torto ai lettori, , come troppo spesso accade in molti opere dedicate ai contratti internazionali.
Ad ogni buon conto, e per fugare ogni dubbio interpretativo, alle clausole in inglese viene fatta seguire una traduzione in italiano. Considerato quanto la redazione dei contratti internazionali sia influen- zata dalle drafting techniques anglosassoni e dalla terminologia giuridica di common law, quando possibile, le clausole sono state commentate facendo anche riferimento alle soluzioni codificate nei sistemi giuridici di civil law, a partire da quello italiano, e di common law, e principal- mente nel diritto inglese.
Al pari dei precedenti libri da me dedicati alla pratica dei contratti internazionali, questo “manuale pratico” e si rivolge principalmente sia ai professionisti chei devono “accompagnare” le imprese italiane nei loro progetti di internazionalizzazione, e sia a coloro che in azienda si trovano a dover progettare e poi gestire un rapporto contrattuale, nella specie compravendita e somministrazione, con un partner straniero.
Ciò non significa che nel testo non vi sia anche una parte dedicata (inevitabilmente, visto l’argomento) alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili piuttosto che sui riflessi della normativa antitrust dell’Unione Europea sui contratti di somministrazione internazionali.
Peraltro anziché concentrarsi, come spesso accade, principalmente, se non esclusivamente, sulla Convenzione, senza entrare veramente nel merito dei “business problems” propri dei contratti internazionali di compravendita e delle possibili soluzioni contrattuali, gli uni e le altre troppo spesso trattati alla stregua di una mera appendice al commento ed all’illustrazione della Convenzione stessa, questo “manuale pratico” parte dal presupposto che la Convenzione abbia comunque, come in effetti ha, un ruolo meramente suppletivo e che quindi nella realtà l’attenzione di quanti si occupano di contratti internazionali debba essere prima e principalmente focalizzata sulla necessità di redigere un Sale Agreement o un Long-Term Supply Agreement, o se è per questo
XII PRESENTAZIONE
delle Condizioni Generali di Contratto, di acquisto o di vendita che siano, in grado di cogliere le peculiarità “metagiuridiche” (finanziarie, commerciali e merceologiche) dello specifico rapporto contrattuale, nonché, sempre e comunque, di quanto previsto dalla legge che disciplina il rapporto contrattuale tra venditore e compratore, così da raggiungere il successo del business target che l’impresa italiana si propone e cioè il successo di una strategia di internazionalizzazione.
In appendice, vengono proposti quattro esempi di testi contrat- tuali, solo in lingua inglese. I primi due sono rispettivamente un Frame Supply Agreement e un Long-Term Supply Agreement seguiti poi due distinti esempi di Condizioni Generali, rispettivamente Standard Terms and Conditions for the sale of Goods e Purchasing Standard Terms and Conditions.
Al termine del libro è poi inserita non già una bibliografia quanto piuttosto dei meri “suggerimenti bibliografici” per i lettori che deside- rino approfondire i temi qui trattati ed una sitografia ove sono elencati i siti dove il lettore può consultare la Convenzione di Vienna e le sentenze citate nel testo.
metterle in pratica.
Da ultimo, a non per ultimo (last but not least), ricordo che le clausole e i testi contrattuali in questo “manuale pratico” rappresentano delle mere esemplificazioni, il cui scopo unico è quello di dare imme- diata evidenza delle questioni da affrontare nella redazione del con- tratto e delle possibili soluzioni. Spetta dunque ai lettori valutarne l’adeguatezza e verificarne l’utilizzabilità alla luce delle peculiarità e specificità proprie del caso concreto nonché delle disposizioni della legge applicabile al singolo contratto internazionale di compravendita che essi si trovino a dover predisporre o negoziare.
Termine estratto capitolo
Nell’utilizzare questi modelli, così come le singole clausole conte- nute nel corpo dell’opera, è tuttavia necessario che il lettore sia ben consapevole, e nel testo il caveat verrà ripetuto più volte, che essi dovranno essere ripensati, adattati ed integrati in funzione delle parti- colarità proprie del caso concreto, e quindi in funzione di una molte- plicità di criteri di cui sarà opportuno tener conto, a partire, come si è detto, dalle peculiarità proprie della tipologia dei prodotti compraven- duti e dalle consuetudini ed esigenze proprie dello specifico settore merceologico a cui essi appartengono, senza dimenticare che le “pro- cedure contrattuali” prospettate dagli Standard Terms dovranno poi essere valutate per assicurarsi che esse siano funzionali alla dimensione e alle strutture organizzative delle società che devono materialmente
CAPITOLO I INTRODUZIONE
1. La complessità dei contratti internazionali di compravendita
Ad un’impresa italiana un mero contratto di vendita appare come il modo più semplice per esportare i propri prodotti. Usualmente con tale contratto il venditore, pur non disponendo di alcuna organizza- zione all’ estero, e nella specie nel paese dell’acquirente, trasferisce la proprietà e la disponibilità di tali prodotti ad un compratore straniero che provvede a pagarne il corrispettivo pattuito.
Gli scopi che ognuna delle parti si prefigge sono del tutto evidenti e formalmente non differiscono in alcun modo da quelli che caratte- rizzano un normale contratto di compravendita tra due imprese ita- liane: il venditore mira infatti ad assicurarsi il pagamento del prezzo pattuito mentre l’acquirente vuole ottenere la certezza di ricevere, alle condizioni ed entro i termini pattuiti, dei prodotti corrispondenti a quelli effettivamente ordinati. La “semplicità” del contratto interazio- nale di compravendita è però soltanto apparente in quanto compratore e venditore possono essere ragionevolmente certi di raggiungere tali scopi soltanto tenendo conto delle peculiarità derivanti dall’apparte- nere i contraenti a due Stati diversi e quindi della internazionalità del rapporto contrattuale.
Così, per fare degli esempi, in un contratto internazionale di compravendita aspetti quali le modalità di consegna e le condizioni di pagamento comportano problemi certamente maggiori rispetto a quelli propri di un mero contratto “nazionale”. Quale delle due parti si fa carico delle operazioni di trasporto dei beni fino a destinazione e delle relative pratiche di esportazione e, giunti nella nazione del compratore, di importazione e sdoganamento? Che cosa accade se i beni compra- venduti subiscono dei danni durante il trasporto? E per quanto attiene al pagamento, in quale valuta esso deve essere effettuato, tenendo conto che la parte che accetti di effettuare una qualche transazione finanziaria in una valuta diversa dalla propria si assume implicitamente un rischio
2 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
aggiuntivo, derivante dalle fluttuazioni del rapporto di cambio tra la valuta di fatturazione e la propria valuta nazionale che eventualmente intervengano tra il momento della sottoscrizione del contratto di com- pravendita e la data in cui effettivamente avviene il pagamento? È poi soltanto il caso di accennare ai problemi in cui può incorrere il venditore qualora il compratore non provveda puntualmente al pagamento del prezzo pattuito, non infrequentemente ben più complessi di quelli che si troverebbe a dover affrontare in un caso analogo avvenuto in Italia. Come è stato acutamente osservato (1), il codice civile italiano ha una concezione sostanzialmente statica del contratto di compravendita, in quanto l’enfasi del legislatore è posta sull’aspetto della proprietà del bene e del trasferimento di essa dal venditore al compratore. Al contrario la concezione che si ritrova nel commercio internazionale è dinamica, merce contro soldi, ove l’attenzione non è più tanto sulle modalità di trasferimento della proprietà, quanto piuttosto sul perfe- zionarsi dello “scambio contrattuale” e quindi principalmente sulle regole che disciplinano il “flusso contrattuale”, il trasporto e la conse-
gna della merce e, in senso inverso, il pagamento del prezzo.
Un esportatore italiano, ma considerazioni non dissimili valgono qualora sia l’impresa italiana ad acquistare beni da una società estera, più che confidare nella supposta “semplicità” del tipo contrattuale della compravendita deve avere quindi ben presenti le implicazioni conseguenti alla maggior “distanza” tra compratore e venditore (di- stanza geografica, ma non soltanto, anche giuridica, linguistica e spesso culturale), all’eventuale utilizzo di una diversa valuta e al possibile impatto sulla relazione contrattuale di un sistema giuridico, quello della nazione della controparte straniera, compratore o venditore che sia, diverso da quello italiano.
E dunque se vuole massimizzare le possibilità di successo del rapporto contrattuale che si va ad instaurare, occorre che il giurista chiamato a redigere un contratto internazionale di compravendita, e a maggior ragione un contratto internazionale di somministrazione, ab- bia una analoga consapevolezza della loro maggior complessità rispetto ad un mero contratto di diritto interno ed abbia ben presente che il successo del rapporto contrattuale che si va ad instaurare è anche funzionale proprio alla capacità, per quanto possibile, di governare nel testo contrattuale tale pratica maggior complessità, identificando le
(1) La considerazione è di A. BUSANI in Il Contratto di Compravendita Interna- zionale, Cap. I pag. 14.
INTRODUZIONE 3
attività che ognuno dei contraenti deve operativamente svolgere per assicurare la regolarità del flusso contrattuale, e non già limitarsi alla mera “registrazione” di obblighi e diritti di ciascun contraente come esemplificato nella tabella qui sotto proposta.
LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
• Consegnare la cosa oggetto della ven- dita al compratore;
• Far acquistare al compratore la pro- prietà della cosa venduta;
• Garantire il compratore dai vizi della cosa venduta.
MA ANCHE
• Dove viene consegnata la cosa og- getto della compravendita? Quale Inco- term ® utilizzare?
• Confezionamento dei beni compra- venduti (standard venditore v. confezio- namento specifico per il compratore);
• Volumi di fornitura x. Xxxxx di fornitura
• Nei contratti di somministrazione: Or- dini periodici v. Programmazione di fab- bisogni di fornitura. Quale disciplina?
• I termini di consegna sono essenziali o meramente indicativi? Penalità v. Liqui- dated Damages v. cancellazione del sin- golo Ordine v. Risoluzione anticipata del contratto in caso di ritardo delle conse- gne;
• Quando si trasferisce la proprietà dei beni compravenduti? Opportunità di in- serire una clausola di riserva di pro- prietà?
• Garanzia tecnica v. Responsabilità per i difetti dei beni compravenduti? Quale disciplina, quali rimedi e quali limita- zioni?
• Chi si obbliga a garantire la confor- mità dei prodotti compravenduti alle normative tecniche / omologative della nazione ove il compratore intende utiliz- zarli / commercializzarli? Venditore o compratore?
LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
• Pagare il prezzo pattuito.
MA ANCHE
• Quali modalità e quali termini di paga- mento?
• Quale valuta di pagamento? Rischio di cambio? Se sì, chi lo sopporta o come si può minimizzarlo o eliminarlo?
• Garanzie di pagamento?
• Interessi per ritardato pagamento?
• Quali modalità di accettazione della merce compravenduta?
• Prezzi fissi o, nei contratti di sommini- strazione, sottoposti a revisione perio- dica? In questo secondo caso quali re- gole per l’adeguamento dei corrispet- tivi?
• Negli O.E.M. Long-Term supply agree- ment prezzi dei prodotti destinati al primo impianto v. prezzi dei prodotti de- stinati all’assistenza in garanzia (ri- cambi).
• Prezzi unitari o prezzi per lotti minimi di prodotto?
• Chi si obbliga a garantire la confor- mità dei prodotti compravenduti alle normative tecniche / omologative della nazione ove il compratore intende utiliz- zarli / commercializzarli? Venditore o compratore?
• Qual è la legge applicabile al contratto di compravendita?
• Quale è il giudice competente per ri-
4 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
• Qual è la legge applicabile al contratto di compravendita?
• Quale è il giudice competente per ri- solvere eventuali controversie tra vendi- tore e compratore? Ricorso ai tribunali o ad un arbitrato? Arbitrato amministrato o arbitrato ad hoc?
• La Convenzione di Vienna è applica- bile al contratto? Se la risposta è positiva è interesse del venditore derogare alle sue disposizioni o escluderne espressa- mente l’applicazione?
solvere eventuali controversie tra vendi- tore e compratore? Ricorso ai tribunali o ad un arbitrato? Arbitrato amministrato o Arbitrato ad hoc?
• La Convenzione di Vienna è applica- bile al contratto? Se la risposta è positiva è interesse del compratore derogare alle sue disposizioni o escluderne espressa- mente l’applicazione?
2. Sales Agreement v. Long-Term Supply Agreement
Fin qui si è parlato genericamente di contratti di compravendita. Nella prassi internazionale, al pari di quel che accade in Italia, occorre quantomeno distinguere tra contratti di vendita veri e propri, destinati ad esaurirsi in una singola fornitura (comunque denominati, Sales Agreement, Supply Agreement o Sale and Purchase Agreement), e con- tratti di somministrazione con cui il venditore s’impegna a fornire periodicamente ed in maniera continuativa al compratore determinate quantità di merci.
All’interno della fattispecie della “somministrazione internazio- nale” (ma nella prassi, con linguaggio a-tecnico ma di più immediata evidenza, sovente si parla di contratti di fornitura, e quindi in inglese, di Long-Term Supply Agreements), occorre poi distinguere tra quei contratti ove i beni vengono periodicamente acquistati per essere rivenduti a terzi, e quelli invece ove tali beni sono destinati ad essere utilizzati come componenti di prodotti più complessi che l’acquirente fabbrica incorporando i componenti oggetto di fornitura (quelli che vengono definiti O.E.M. — Original Equipment Manufacturing Supply Agreements o più semplicemente O.E.M. Agreements) (2).
A differenza di quel che accade nei Sales Agreement, ove il “contatto” tra fornitore e compratore potrebbe rimanere del tutto
Termine estratto capitolo
(2) Nella letteratura e nella pratica il termine Original equipment manufacturer viene a volte riferito al fornitore del componente, mentre in altri casi, ed in altri settori merceologici, quali ad esempio l’automotive, con Original equipment manufacturer ci si riferisce al produttore che acquista i singoli componenti e li incorpora in un prodotto complesso. In questo libro il termine O.E.M. è utilizzato in questa seconda accezione.
CAPITOLO II
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI COMPRAVENDITA
1. La formalizzazione del contratto: Contratti, Condizioni Generali e Ordini di Acquisto
Una compravendita internazionale può essere perfezionata sia con la sottoscrizione di un contratto di compravendita vero e proprio, o nei casi di vendite continuative con consegne periodiche con un contratto di somministrazione, oppure, più semplicemente, e all’atto pratico con maggior frequenza, attraverso l’invio di una proposta di vendita seguita da un’accettazione conforme, o, ancora, mediante l’accettazione da parte del venditore di un ordine trasmessogli da un potenziale acqui- rente, l’una e l’altro accompagnati, spesso ma non sempre, dalle rispettive Condizioni Generali di Contratto.
Per comprendere e valutare i criteri economici e imprenditoriali con cui le imprese formalizzano i singoli rapporti di fornitura, più che limitarsi a guardare alle fattispecie tipiche previste dal nostro codice civile, bisogna aver ben presente che il processo industriale sotteso a tali rapporti contrattuali non è (o ormai non è più) tanto e soltanto quello degli acquisti quanto piuttosto la più complessa gestione del- l’intera catena di fornitura che sta “a monte” delle attività produttive delle imprese, quella che, con un termine inglese ormai di uso comune tra gli addetti ai lavori (forse un po’ meno tra i giuristi, almeno tra quelli italiani) siamo soliti definire “supply chain management” (1).
Occorre peraltro ricordare che le Condizioni Generali di Con- tratto, di acquisto o di vendita che siano, sono purtuttavia documenti che quasi inevitabilmente configurano una disciplina per molti versi, se
(1) Possiamo qui definire la SCM — Supply Chain Management come la gestione del processo per l’approvvigionamento, la produzione e la consegna di prodotti e servizi ai clienti, inclusa la gestione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finali nonché dei relativi flussi logistici ed economici.
10 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
non del tutto, unilaterale del rapporto contrattuale sottostante. Nel redigere un qualsivoglia set di Condizioni Generali di Contratto è dunque necessario essere consapevoli che, all’atto pratico, clausole del tutto unilaterali potrebbero risultare del tutto inefficaci in quanto prive di quei requisiti di forma o di ragionevolezza richiesti dalle norme della legge applicabile al rapporto contrattuale (2).
Resta il fatto che se i contratti di compravendita abitualmente sot- toscritti dall’impresa italiana sono sì “internazionali” ma hanno un valore unitario molto basso e controparti con un tracking record di inadempi- menti statisticamente irrilevante, diventerebbe del tutto anti-economico ipotizzare di negoziare ogni singolo contratto, considerati i costi e i tempi a tal fine necessari. In simili circostanze, come sopra accennato, la for- malizzazione del rapporto di compravendita spesso si traduce nella mera emissione da parte del compratore di un ordine di acquisto contenente soltanto gli elementi essenziali del contratto (tipologia e codifica del pro- dotto oggetto dell’ordine, specifiche tecniche, spesso identificate soltanto per relationem facendo riferimento a un separato documento tecnico, prezzo unitario, tempistiche di pagamento, volumi ordinati, tempistiche di consegna), che il fornitore accetta, espressamente o, come sovente accade negli (O.E.M) Long-Term Supply Agreement, tacitamente, me- diante l’esecuzione dell’ordine stesso.
Diversa la situazione se invece un’impresa italiana intende diven- tare fornitore della multinazionale svedese dei mobili componibili fai-da-te piuttosto che di un grande produttore automobilistico. Se il fatturato stimato, a cui fanno peraltro da contraltare i potenziali rischi, appare non banale, l’istaurazione del rapporto di fornitura potrebbe comportare la negoziazione di specifici termini e condizioni contrat- tuali. In questi casi il relativo Long-Term Supply Agreement sarà soltanto il punto di arrivo di un complesso processo di selezione dei potenziali fornitori avviato dal compratore/manufacturer e, vista l’esi- guità dei margini di negoziazione normalmente concessi dalla multina- zionale di turno, le previsioni contrattuali proposte dal compratore dovrebbero essere attentamente soppesate dall’impresa italiana forni-
(2) È questo il caso di quanto previsto in Italia dall’art. 1341 codice civile, in relazione a cui si rimanda, con specifico riferimento ai contratti internazionali, a quanto precisato nel paragrafo 8.2. (La legge applicabile) del capitolo IV, piuttosto che in tema di interpretazione contro l’autore della clausola di cui all’art. 1370 codice civile che sostanzia il principio contra proferentem, peraltro generalmente riconosciuto anche nei sistemi di common law.
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO INTERNAZIONALE DI COMPRAVENDITA 11
trice, per modificarle e/o integrarle, se ed in quanto i rapporti di forza con il compratore lo consentano, o quantomeno per identificare pre- ventivamente gli oneri e i rischi derivanti dall’accettazione delle clau- sole standardizzate proposte dalla multinazionale e per cercare di tenerne conto nella determinazione del prezzo di vendita praticato.
Si è accennato prima agli ordini di acquisto. È utile qui sottolineare che nella pratica le imprese acquirenti a volte distinguono tra “ordini aperti” e “ordini chiusi”. Con il termine “ordine aperto” si fa riferi- mento a un ordine di acquisto trasmesso dal compratore al fornitore che identifica gli elementi essenziali per la successiva fornitura di un determinato bene che il compratore prevede di acquistare dal fornitore in un dato periodo di tempo. I volumi di acquisto indicati nell’ordine aperto normalmente rappresentano il tetto massimo dell’importo di spesa “impegnato” dal “compratore” per il periodo di riferimento (i.e. l’importo per cui esiste un budget di acquisto autorizzato) ma non ancora un obbligo di acquisto per quei prodotti.
Gli ordini aperti, pur identificando gli elementi essenziali della fornitura e i volumi di acquisto, rinviano infatti l’assunzione da parte del compratore di un effettivo obbligo di acquisto ad un momento successivo, alla stregua di quello che in Italia potremmo assimilare ad un contratto normativo, mediante l’emissione di un successivo ordine, questo sì impegnativo. Esempio: ACME emette il 15 dicembre 2018 un ordine aperto per l’acquisto del Bene X nel periodo 15 gennaio-31 dicembre 2019 ove sono indicate specifiche e prezzi unitari nonché i volumi di acquisto previsti per il 2019. Nel corso del 2019 il compra- tore emette di volta in volta singoli ordini di acquisto, questi sì impegnativi per le quantità in ognuno di essi indicate.
Gli ordini chiusi sono invece immediatamente impegnativi e ven- gono invece emessi dal compratore per acquistare una specifica quan- tità di prodotti che il fornitore deve consegnare entro una precisa “delivery date” pure indicata nell’ordine. A monte di un ordine chiuso possono esserci un ordine aperto, Condizioni Generali di Acquisto o Contratti di Somministrazione (Long-Term Supply Agreement).
Tipologie contrattuali complesse e/o con un valore economico rilevante. Contratti che presuppongono l’avvio di una collaborazione di lunga durata. Il contratto è redatto dai consulenti legali delle parti che spesso partecipano alla sua negozia- zione.
CONTRATTI NEGOZIATI TRA LE PARTI
12 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
CONTRATTI CONCLUSI “A DISTANZA” MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE E MAIL, ORDINE E CONFERMA D’ORDINE, ORDINI APERTI E ORDINI CHIUSI
La proposta e l’accettazione conforme scambiate contengono gli elementi essen- ziali del contratto (prezzo, quantità, tempistiche, auspicabilmente le specifiche tecniche della merce compravenduta). La trattativa su tali elementi viene gestita dai manager di linea, sales manager (venditore) e buyer (compratore) Per tutto il resto il compratore confida nelle sue Condizioni Generali di Acquisto/il venditore confida nelle sue Condizioni Generali di Xxxxxxx (peraltro sovente senza che l’uno e l’altro si preoccupino di determinare quale dei due set di Condizioni Generali debba poi trovare applicazione al rapporto contrattuale così instaurato).
2. Le ragioni che guidano la scelta dello strumento con cui il com- pratore formalizza la relazione contrattuale con i suoi fornitori
Un avvocato che non si sia mai specificamente occupato di supply chain contracts, cioè di quei contratti con cui gli Original Equipment Manufacturer e le imprese in generale si approvvigionano di tutto quanto ad esse necessario (quelli che in italiano, come si è detto, potremmo definire, seppur in maniera riduttiva, “i contratti degli acquisti”) potrebbe pensare, o quantomeno auspicare, che ad ogni acquisto debba necessariamente corrispondere un contratto che disci- plini termini e modalità della fornitura e non soltanto, come invece accade negli ordini di acquisto, gli “essentialia negotii” del rapporto contrattuale con il singolo fornitore.
Come si è detto in molti casi ciò non accade. Ciò in quanto un tale auspicio non tiene peraltro conto del fatto che il contratto è anche uno strumento per governare un singolo processo d’impresa, in questo caso quello della gestione contrattuale dei rapporti con i fornitori, e che quindi deve anch’esso rispondere a criteri di economicità, tempestività, efficienza ed efficacia, al pari di quel che accade (o dovrebbe accadere) per tutti gli altri processi aziendali e per i contratti ad essi collegati.
Termine estratto capitolo
A ciò si aggiunga che la complessità della fattispecie cambia in fun- zione di una molteplicità di fattori, quali ad esempio la specificità del settore merceologico ove opera l’impresa, il numero e la tipologia dei beni e dei servizi acquistati, il numero dei fornitori gestiti, il valore economico delle singole forniture e la quantità di ordini di acquisto che l’impresa emette annualmente nonché ai rischi connessi con la possibile patologia dei singoli rapporti di fornitura. Soltanto individuando tali fattori, e va- lutando l’impatto di ognuno di essi in funzione delle peculiarità dello specifico rapporto contrattuale che si intende porre in essere, è possibile comprendere come, almeno nelle medio-grandi imprese, i singoli rap-
CAPITOLO III
LA CONVENZIONE SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI
1. Ambizioni e limiti della Convenzione di Vienna
La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita inter- nazionale di beni mobili è stata emanata l’11 Aprile 1980 a Vienna (The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods o più brevemente “CISG” o Convenzione) ed è stata successivamente ratifi- cata dallo Stato italiano con la Legge 11 dicembre 1985 n. 765 (1).
La CISG è una convenzione di diritto materiale uniforme. In quanto tale lo scopo, e l’ambizione, della CISG, era, ed è, quello di offrire una normativa sostanziale uniforme in tema di vendita interna- zionale di cose mobili, che, sostituendosi alla normativa di diritto interno dei singoli Stati contraenti e prevalendo sulle norme di diritto internazionale privato, assicuri un quadro di riferimento uniforme e tale da favorire gli scambi internazionali
A quasi trenta anni dalla sua emanazione, è possibile osservare che indubbiamente la Convenzione, anche grazie all’elevato numero di nazioni che la hanno ratificata, ed alla loro “disomogeneità”, non solo
(1) Il testo della Convenzione in inglese può essere consultato sul sito della Pace Law School di New York all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito http:// xxx.xxxxxx.xxxx curato da X.X. Xxxxxx, che offrono entrambi una ricchissima biblio- grafia ed un’ampia raccolta di giurisprudenza sulla Convenzione di Vienna. L’elenco costantemente aggiornato delle Nazioni che hanno ratificato la Convenzione di Vienna (al 31 dicembre 2018 89 Nazioni) è pure reperibile in rete, ed è consultabile sul sito dell’Uncitral, all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xx/xxxxxxxx_xxxxx/xxxx_xxx ds/1980CISG.html. I passi in lingua italiana degli articoli della CISG qui riprodotti non sono tratti dal testo della traduzione non ufficiale allegata alla legge di ratifica della Convenzione (L. 11 dicembre 1985 n. 765 “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci adottata a Vienna il 11 Aprile 1980” (G.U. 303-27/12/1985) quanto piuttosto dalla versione italiana consultabile sul sito xxx.xxxx.xxx più aderente al testo della versione ufficiale inglese.
28 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
geografica ma anche giuridica (vi hanno aderito sia paesi di civil law che di common law (2), nazioni in via di sviluppo o appartenenti all’ex blocco Sovietico insieme a paesi industrializzati, gli Stati Uniti d’Ame- rica come la Russia e la Cina) costituisce un passo avanti nella costru- zione di un sistema organico (peraltro ancora di là da venire) di norme di diritto materiale uniforme volte a disciplinare i rapporti internazio- nali tra soggetti privati, anche se, per la verità, l’elevato numero di ratifiche è probabilmente anche dovuto al fatto che le Disposizioni Finali della CISG consentono ai singoli Stati di ratificare la Conven- zione con esclusione di alcune delle sue disposizioni.
È infatti possibile per i singoli Stati aderenti escludere l’applica- zione di una serie di disposizioni della Convenzione di Vienna, in accordo con quanto previsto dagli artt. 92-96 della CISG. Così l’art.
92.1 prevede che i singoli Stati Contraenti possano escludere l’appli- cazione della Seconda e della Terza Parte della Convenzione, rispetti- vamente dedicate a “Formazione del Contratto” e “Vendita di Merci” (e, ai sensi dell’art. 92.2 ciò comporta che, in relazione a tali materie, lo Stato che abbia espresso tale riserva non potrà essere considerato “Stato Contraente” ai fini e per gli effetti dell’art. 1.1. CISG) mentre il successivo art. 93 è dedicato agli Stati plurilegislativi e alla possibilità che essi scelgano di applicare la CISG solo ad alcune delle unità territoriali che lo compongono (e per rendere con maggior immedia- tezza il caso, l’esempio più immediato può essere quello del Canada che, dopo aver aderito alla Convenzione, soltanto in un secondo tempo ne ha esteso l’applicazione anche a Quebec e Saskatchewan).
Meritano poi di essere menzionate le ulteriori riserve rispettiva- mente previste dagli artt. 95 e 96. L’art. 95 prevede che gli Stati contraenti possano dichiarare di non sentirsi vincolati dall’art. 1.1. b) CISG, secondo cui la Convenzione si applica nell’eventualità che le norme di diritto internazionale privato portino all’applicazione della legge di uno Stato contraente (e per gli Stati che si avvalgano di tale facoltà la CISG si applica dunque soltanto nel caso previsto dall’art.
1.1. a) ovverosia “ai contratti di vendita delle merci fra le parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi ...quando questi Stati sono Stati contraenti.”
(2) Sebbene ai lavori preparatori della CISG abbiano partecipato tanto giuristi di common law che di civil law, va ricordato che Regno Unito, Irlanda e Malta non hanno ratificato la Convenzione. Anche il Portogallo non ha ratificato la CISG.
LA CONVENZIONE SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI 29
Altrettanto e forse più importante la riserva ammessa dall’art. 96 secondo cui qualunque Stato contraente la cui legislazione esiga che i contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto può escludere l’applicabilità degli artt. 11 e 29 o della Seconda Parte della Conven- zione che autorizza una forma diversa da quella scritta per la conclu- sione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita (3), o di qualsivoglia offerta, accettazione o manifestazione di intenti, che non trovano dunque applicazione dal momento in cui una delle parti ha la sua sede d’affari in uno Stato che, seppur abbia ratificato la Convenzione, si sia avvalso di tale riserva (4).
Il “successo” della Convenzione, testimoniato dall’elevato numero di ratifiche nel frattempo intervenute, ormai quasi novanta e quindi ben superiori alle dieci originariamente richieste dall’art. 99 della CISG quale pre-condizione per la sua entrata in vigore, è purtuttavia diret- tamente correlato con i limiti oggettivi della Convenzione stessa.
Nonostante che alla sua entrata in vigore essa sia stata salutata come apportatrice delle “nuove regole della compravendita internazio- nale”, occorre sottolineare che la Convenzione non fornisce una disci- plina esaustiva della compravendita internazionale, non pronuncian- dosi sulle questioni afferenti alla validità del contratto, delle sue clausole e degli usi, nonché a quelle relative al momento traslativo della proprietà dei beni compravenduti, che rimangono disciplinate dal diritto nazionale applicabile al contratto (5).
A ciò deve aggiungersi che le disposizioni della CISG non sono sempre e comunque applicabili a qualsivoglia contratto di compraven- dita internazionale, ben potendo il venditore ed il compratore non soltanto derogarvi, mediante patto espresso, ma addirittura espressa-
(3) L’Italia non ha formulato alcuna delle riserve previste dalla Convenzione.
(4) L’indicazione delle riserve formulate dai singoli Stati che hanno ratificato la Convenzione possono essere consultate sul sito dell’Uncitral all’indirizzo riportato nella precedente nota 1.
(5) Art. 4 CISG: “La presente Convenzione disciplina esclusivamente la forma- zione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda: a) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né degli usi; b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.”. Sulla questione del trasferimento di proprietà nei contratti interna- zionali di compravendita si veda la tabella di cui al capitolo IV (paragrafo 4.1.).
30 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
mente escludere (6) in toto, o soltanto parzialmente l’applicabilità della Convenzione (7) allo specifico contratto di compravendita da essi posto in essere (opting out) (8), che sarà quindi disciplinato da quanto pattuito in contratto dai contraenti nonché, ovviamente, da quanto disposto dalle norme del diritto interno che, per scelta delle parti o in applicazione delle norme di diritto internazionale privato, si applichino al rapporto contrattuale.
A differenza di quel che è accaduto in altre Nazioni che hanno ratificato la Convenzione (Germania, Austria, Francia ed Olanda tra tutte) le sentenze dedicate alla CISG in Italia sono ancora relativamente poche: nondimeno un elemento di successo della Convenzione che non si può e non si deve sottovalutare è rappresentato dal fatto che il gran numero di ratifiche ha fatto sì che nel tempo si sia creata una giuri- sprudenza transnazionale dedicata alla Convenzione (9), il che ci consente oggi di identificare, se non un’interpretazione univoca, quan- tomeno una “interpretazione prevalente” di tutta una serie di disposi-
(6) Art. 6 CISG. “Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione o, salvo l’articolo 12, derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti”.
(7) Nel caso il testo contrattuale deroghi a singole disposizioni della CISG, ciò non influisce sull’applicabilità delle altre disposizioni della Convenzione. A tal propo- sito si veda Arbitrato 11333/2002 della ICC International Court of Arbitration, consultabile in xxx.xxxx.xxx.xxxx.xxx.
(8) Qualora le parti non abbiamo menzionato la Convenzione e la loro volontà di escluderne l’applicazione ma si siano invece limitate a identificare la legge applicabile al contratto, l’interpretazione prevalente della giurisprudenza è che si applichi comun- que la CISG se e in quanto la legge scelta dalle parti sia quella di uno Stato che ha ratificato la Convenzione. In altre parole, seconda questa tesi (prevalente) se ci limitiamo a scrivere “il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana” al contratto (internazionale) si applicano le norme della Convenzione e non quelle del codice civile, se non in via residuale per materie non disciplinate dalla Convenzione. Per contro la Convenzione non troverebbe applicazione ove i contraenti abbiano identificato come legge applicabile quella di uno Stato contraente, in questo caso la legge italiana, ma abbiano espresso chiaramente la volontà di escluderne l’applicazione (“il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna”) e in tale circostanza le norme di riferimento sarebbero quelle di diritto interno e quindi quanto previsto dal codice civile.
Termine estratto capitolo
(9) Per un commento alla CISG, e per un puntuale riferimento alle sentenze emanate nelle varie Nazioni che hanno aderito alla Convenzione, si veda anche “UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 2012 Edition” all’indirizzo web http:// xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/XXXX-xxxxxx-0000-x.xxx .
CAPITOLO IV
LA REDAZIONE DI UN “SALES AGREEMENT”: I CONTENUTI ESSENZIALI E
LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO
1. Le definizioni contrattuali
Nella prassi dei contratti internazionali, sempre più influenzate dalle drafting tecniques anglo-sassoni, le definizioni, quelle che la dottrina italiana definisce “clausole di significazione” sono, a seconda dei casi, uno strumento per interpretare il testo contrattuale o, più semplicemente per renderlo immediatamente e più facilmente com- prensibile. Il loro scopo è infatti quello di stabilire, in maniera non equivoca, il significato convenzionale che le parti attribuiscono ad un dato termine utilizzato nel contratto da esse sottoscritto.
Solitamente i termini che formano oggetto di una specifica defini- zione appartengono a tre distinte categorie, ovvero: (a) termini che, seppur apparentemente di uso comune, in considerazione delle speci- ficità del contratto potrebbero prestarsi ad interpretazioni non neces- sariamente coincidenti, (b) termini appartenenti ad una qualche termi- nologia tecnica o specialistica, o comunque non di uso comune, e (c) termini ed espressioni composite che sono utilizzate ripetutamente nel contratto e che, per non appesantire inutilmente il testo contrattuale, vengono riassunti in unica parola di cui viene offerta la più complessa definizione.
Nei contratti più complessi i termini definiti possono essere decine. Solitamente non è però questo il caso dei contratti di compravendita spot, i Sales agreement, e, per le verità anche nei Long-Term Supply Agreement le definizioni normalmente sono relativamente poche, sem- preché la tipologia dei beni o il valore del contratto non richiedano altrimenti.
Normalmente i termini definiti sono identificati nel corpo contrat- tuale dalla prima lettera in maiuscolo (products — termine non definito
66 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
— v. Products — termine definito) e sono tutti raccolti in uno specifico articolo all’inizio del contratto, intitolato per l’appunto Definitions.
Probabilmente la prima e più importante definizione è quella di Products che identifica l’oggetto dello scambio contrattuale, merce contro prezzo, e a cui sono dedicati due dei successivi paragrafi, ma naturalmente quella di Products non è l’unica definizione che può essere utile inserire in un Sales Agreement e soprattutto in un Long Term Supply Agreement piuttosto che in specifiche Condizioni Generali di Contratto, e altre possono, e anzi di solito devono, essere aggiunte dal redattore del contratto in funzione delle particolarità dello specifico rapporto di fornitura o dei beni oggetto di compravendita.
Alcune sono ovvie al punto di essere quasi banali e comunque comuni ad altre tipologie contrattuali (Parties, Agreement, Control, Business Days). Altre, direttamente attinenti a un rapporto di compravendita/fornitura possono certamente rivelarsi utili e necessa- rie, specialmente per contratti complessi quali i Long Term Supply Agreement (Rolling Forecasts, Binding Orders, Technical Specifications, Packaging ecc.).
Ove la tipologia contrattuale o le peculiarità del rapporto impren- ditoriale sottostante non comportino la necessità di utilizzare molte de- finitions, a volte esse vengono inserite nel testo contrattuale en route, nei singoli articoli ove compaiono i termini a cui si ritiene opportuno attri- buire un significato convenzionale. È questa la scelta qui adottata, dove, quando necessario, le singole definizioni sono inserite nei paragrafi ove sono illustrate le clausole contrattuali a cui esse si riferiscono (1).
2. Le obbligazioni assunte dalle parti in un contratto di compraven- dita
Ma quali sono le obbligazioni che venditore e acquirente recipro- camente assumono, l’uno nei confronti dell’altro? A prima vista la ri- sposta a tale domanda potrebbe apparire banale e scontata. Avendo mente a quanto disposto dal codice civile italiano si può ad esempio
(1) Tale scelta è qui dovuta all’opportunità di consentire ai lettori di compren- dere con immediatezza l’operatività delle singole clausole di volta in volta proposte, ma è quella che normalmente appare meno consigliabile in quanto se adottata in un testo contrattuale costringe coloro che si trovino nella necessità di consultare il contratto a “saltare” continuamente da una clausola all’altra per (ri)scoprire in quale di esse sia stata inserita una singola definizione.
LA REDAZIONE DI UN “SALES AGREEMENT” 67
rispondere che gli obblighi del venditore sono quelli di consegnare la cosa al compratore, di fargli acquistare la piena proprietà dei beni compra- venduti e di garantirlo dai vizi di tali beni (art. 1476 codice civile), mentre nella sostanza l’obbligazione del compratore è quella di corrispondere il prezzo pattuito (art. 1498 codice civile). In un contratto internazionale di compravendita o di somministrazione normalmente tali obblighi si traducono in clausole quali quelle qui di seguito indicate.
1. Supply of Products (Contratto di Compravendita/Sale and Purchase Agree- ment)
Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, the Seller agrees to sell and the Buyer agrees to purchase the Products, in the quantities and for the unitary prices stated in Annex 1 and compliant with the technical specifications and quality requirements set forth in Annex 2.
1. Fornitura dei Prodotti
1. Alle condizioni e con le modalità previste da questo Contratto il Venditore si impegna a vendere o Prodotti al Compratore, che per parte sua si impegna ad acquistarli, nelle quantità e ai prezzi unitari di cui all’Allegato 1 e in accordo con le specifiche tecniche e i requisiti qualitativi specificati nell’Allegato 2.
1. Supply of Products (Contratto di Somministrazione/Long-Term Supply Agree- ment)
1.1. During the term and subject to the provisions of this Agreement, the Supplier agree to sell and the Purchaser agree to buy such quantities of the Products as may be ordered by the Purchaser from time to time.
1. Fornitura dei Prodotti
1.1. Alle condizioni e con le modalità previste da questo Contratto il Venditore si impegna a vendere i Prodotti al Compratore, che per parte sua si impegna ad acquistarne le quantità di volta ordinate.
1. Supply of Products (Contratto di Somministrazione/Long-Term Supply Agree- ment)
1.1. During the term of this Agreement, the Purchaser shall purchase Products from the Supplier pursuant to and in accordance with the forecasting and ordering terms and conditions provided hereinafter and the Supplier shall manufacture, deliver ad sell the Products to the Purchaser in the quantities and according to time schedules set forth in the Orders periodically issued by the Purchaser in accordance with such terms and conditions.
1. Fornitura di Prodotti
1.1. Durante il periodo di validità di questo Contratto il Compratore si impegna ad acquistare i Prodotti dal Fornitore in accordo con le procedure di programmazione
68 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
e ordinazione più oltre previste e il Fornitore, per parte sua, si impegna a produrre e vendere i Prodotti al Compratore nelle quantità e in accordo con le tempistiche di consegna indicate negli Ordini periodicamente emessi dal Compratore in accordo con tali procedure.
Xxxxxxxx quali quelle sopra riportate si limitano tuttavia ad espli- citare l’oggetto del contratto e le rispettive obbligazioni giuridiche che caratterizzano la fattispecie della compravendita.
In realtà, in un contratto tra soggetti italiani e, a maggior ragione, in un contratto internazionale di compravendita, il testo contrattuale dovrebbe meglio dettagliare le modalità con cui ognuna delle parti adempie a tali obblighi e cogliere le specificità del singolo rapporto contrattuale (nonché delle caratteristiche merceologiche dei beni com- pravenduti).
Ciò a prescindere dalle diverse tipologie contrattuali che possiamo ricondurre alla più generale figura del contratto di compravendita, dai contratti destinati a disciplinare la compravendita di un singolo lotto di merci ai Long-Term Supply Agreement e agli O.E.M. Supply Agreements piuttosto che ai contratti di vendita a società di trading e a distributori autorizzati.
Nei paragrafi successivi verranno illustrati i contenuti tipici di un rapporto contrattuale di compravendita internazionale, riferiti tanto alle obbligazioni assunte dal venditore che a quelle del compratore. Nelle clausole esemplificative proposte si farà riferimento tanto ai contratti internazionali di compravendita spot che ai Long-Term Supply Agreement veri e propri.
Nel considerare le osservazioni svolte di seguito, è comunque necessario ribadire sempre che il contenuto di uno specifico contratto di compravendita, così come le soluzioni ed i rimedi ivi prospettati, dovranno essere in ogni caso predisposti tenendo conto non soltanto delle eventuali disposizioni proprie della legge nazionale che disciplina tale contratto, e se del caso, qualora i contraenti non ne escludano l’applicazione, della Convenzione di Vienna, ma anche delle peculiarità proprie dei prodotti che formano oggetto della compravendita e del tipo di cliente che acquista o vende tali prodotti.
Termine estratto capitolo
Sono infatti ben diverse le problematiche che occorre affrontare, per fare degli esempi, qualora il contratto abbia per oggetto compo- nenti da installare in prodotti più complessi, come accade negli O.E.M. Supply Agreement, e non piuttosto materie prime o prodotti semilavo- rati o macchine utensili, o nell’eventualità che i beni compravenduti siano destinati ad essere utilizzati da una impresa nell’ambito del
CAPITOLO V
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E NORMATIVA UE IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA (CENNI)
1. L’art. 101.1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
Lo scopo di questo libro è essenzialmente quello di offrire delle considerazioni, dei suggerimenti e delle soluzioni contrattuali, utili a quanti debbano redigere un contratto internazionale di compravendita. Nondimeno, per completezza, è opportuno dedicare un commento, per quanto breve e schematico, al diritto della concorrenza nell’ambito dell’Unione Europea e al suo, peraltro limitato, impatto sui contratti internazionali di compravendita, a partire dall’art. 101 TFUE e da alcune disposizioni del Regolamento (UE) 330/2010 della Commis- sione del 20 aprile 2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101.3. TFUE, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate in uno con i relativi Orientamenti sulle restrizioni verticali.
Il primo comma dell’articolo 101 TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, fornendo una serie di esempi, illustrativi e non esaustivi, di accordi e pratiche concordate, che si intendono nulli ai sensi del successivo secondo comma. Il terzo e ultimo comma prevede che il divieto di cui all’articolo 101.1 TFUE possa essere dichiarato inapplicabile a quegli accordi e pratiche concordate che abbiano comunque una serie di caratteristiche positive, tali da controbilanciarne e superarne gli effetti anticoncorrenziali.
A tal fine, e per gli effetti di cui all’art. 101.3 TFUE, la Commis- sione UE ha emanato una serie di Regolamenti di esenzione di gruppo volti ad identificare i criteri necessari per poter ritenere che singole categorie di accordi e pratiche concordate non siano tali da “impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”.
226 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
1.1. Il Reg. UE 330/2010 in tema di accordi verticali
Tra i Regolamenti di esenzione di gruppo vi è il Regolamento (UE) 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all’applica- zione dell’articolo 101.3 TFUE, a categorie di accordi verticali e pratiche concordate in uno con i relativi Orientamenti (1), intenden- dosi per accordi verticali, secondo la definizione datane dal Regola- mento stesso, “gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi” (2).
Se singoli contratti di compravendita “spot”, del tutto saltuari ed episodici, non sembrano poter comportare problemi di compatibilità con le norme comunitarie poste a tutela della concorrenza, i Long-Term Supply Agreement e gli O.E.M. Supply Agreements rientrano purtuttavia tra nella definizione di “accordi verticali” a cui è dedicato il Regola- mento, che, in estrema sintesi parte da due presunzioni: la presunzione di rispetto delle normative antitrust (il c.d. “safe harbour”) per qualsiasi accordo verticale ove le quote di mercato dell’una e dell’altra parte non superino il 30% del mercato rilevante, geografico e di prodotto, e la presunzione che tutto ciò che non è vietato dal Regolamento è lecito. Tale presunzione di legittimità viene meno qualora l’accordo ver- ticale contenga una delle restrizioni fondamentali (hardcore restrictions) previste dall’art. 4 del Regolamento stesso, di per sé restrittive della concorrenza (3). Tali restrizioni sono applicabili principalmente ai
(1) Il Regolamento e gli Orientamenti possono essere rispettivamente consultati ai seguenti indirizzi web:
Regolamento: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000: 102:0001:0007:IT:PDF
Orientamenti: xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000: 130:0001:0046:IT:PDF
(2) Articolo 1(a) del Regolamento.
(3) L’art. 4 del Reg. 330/2010 identifica le restrizioni fondamentali che fanno venir meno il beneficio dell’esenzione, poi analizzate in dettaglio ai par. 47-69 degli Orientamenti: ( (a) restrizioni alla facoltà dell’acquirente di determinare il prezzo di rivendita (price fixing / RPM- Resale Price Maintenance), (b) le restrizioni al territorio in cui (o ai clienti ai quali) l’acquirente può rivendere i prodotti oggetto di fornitura (fatte salve una serie di eccezioni ammesse tra cui per un acquirente che acquisti per la rivendita i prodotti oggetto di fornitura (i.e. un grossista) il divieto di vendite attive (e
CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E NORMATIVA UE IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA 227
contratti di distribuzione, ovverosia a quei contratti ove la compraven- dita dei prodotti contrattuali è direttamente funzionale alla loro riven- dita da parte di un distributore autorizzato all’interno dell’Unione Europea
Tra le hardcore restrictions di cui all’art. 4 del Regolamento ve ne sono comunque due che vanno menzionate in quanto possono essere applicate ai contratti internazionali di compravendita e somministra- zione.
La prima è quella di cui all’art. 4 a) che qualifica come restrizione fondamentale e quindi incompatibile con il mercato comune e vietata, la cosiddetta RPM — Resale Price Maintenance, ovverosia l’obbligo imposto al compratore di rivendere i beni oggetto della compravendita ad un prezzo indicatogli dal venditore (4), cosa di cui l’impresa italiana dovrebbe tener conto ove fornisca i beni da essa prodotti ad un
quindi non delle vendite passive) nel territorio esclusivo/ alla clientela esclusiva riservati al fornitore o ad altro grossista) (c) e (d) restrizioni alla vendita nei sistemi di distribuzione selettiva (i.e. restrizione nella vendita a clienti finali, siano essi consuma- tori od utilizzatori professionali (per vendite sia « attive » che « passive »), e ad altri concessionari appartenenti alla medesima rete di distribuzione selettiva) (e) restrizioni alla vendita di parti di ricambio nei contratti di fornitura O.E.M. Per completezza occorre ricordare che il successivo art. 5 del Regolamento prevede che l’esenzione identifica una serie di clausole che di per se stesse non possono essere esentate ai sensi del Reg. 330/2010 (le c.d. “restrizioni escluse”) in quanto, fatte salve le circostanze del caso particolare, normalmente esse hanno un effetto anticompetitivo: (a) obblighi di non concorrenza di durata indeterminata o superiore a cinque anni durante la vigenza del contratto (fatta eccezione per il caso in cui il distributore / concessionario, per la rivendita di beni o i servizi fornitigli dal concedente, utilizzi locali concessigli in locazione dal concedente, e in tale ipotesi l’obbligo di non concorrenza può avere la medesima durata del contratto di locazione), (b) obblighi di non concorrenza successivi alla scadenza del contratto (fatte salve alcune specifiche eccezioni pure indicate dall’art 5), e (c) obblighi di non concorrenza nei sistemi di distribuzione selettiva. La conse- guenza della “non esentabilità delle restrizioni escluse di cui all’art. 5 del Regolamento? La “severability” che ritroviamo nelle boiler-plate clauses dei contratti di common law (vedi il par. 71 degli Orientamenti), anche se la “separabilità” delle clausole nulle in quanto anti-concorrenziali, e le sue potenziali conseguenze sulla validità dell’intero contratto, andrà poi valutata alla luce delle disposizioni dei singoli ordinamenti nazionali (e il riferimento è per esempio all’art. 1419 codice civile).
(4) Art. 4 a) Reg. UE 330/2010 « L’esenzione non si applica agli accordi verticali
che hanno per oggetto a) « La restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti ». Un esempio potrebbe
228 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
compratore, residente all’interno dell’Unione Europea, che li acquista non già per utilizzarli nel proprio processo produttivo, come accade negli O.E.M. Long-Term Supply Agreement, quanto per rivenderli (e l’esempio forse più immediato è quello di un grossista che acquisti i prodotti per venderli ai rivenditori che operano al dettaglio al quale il fornitore non può dunque imporre il prezzo di rivendita).
Trova invece applicazione ai soli O.E.M. Long-Term Supply Agree- ment la restrizione fondamentale di cui all’art. 4 e) del Regolamento. L’articolo in questione prevede che vengano meno i benefici del Regolamento qualora il contratto contenga una clausola con cui il compratore/manufacturer imponga ad un fornitore di componenti l’obbligo di non venderli sul mercato, a utenti finali, riparatori e prestatori di servizi come pezzi di ricambio per i prodotti complessi in cui il compratore/manufacturer ha incorporato i componenti acquistati dal fornitore.
La logica di questa seconda restrizione fondamentale appare di tutta evidenza: se il manufacturer che incorpora nei sui prodotti com- ponenti acquistati da fornitori terzi potesse imporre loro una simile restrizione, potrebbe finire per diventare un monopolista, o quanto- meno raggiungere una posizione dominante, sul mercato dei ricambi utilizzati nei servizi postvendita dedicati ai prodotti complessi xxxxxx- cati e distribuiti dal manufacturer stesso) (5) .
Come detto il Regolamento è accompagnato dagli “Orientamenti sulle restrizioni verticali”, che ne illustrano e dettagliano le previsioni. In particolare l’ultimo capitolo degli Orientamenti è dedicato all’analisi di una serie di distinte categorie di accordi verticali e del loro possibile impatto anticoncorrenziale. Sebbene la maggioranza dei casi esaminati sia riferita ai contratti di distribuzione (concessione, franchising e per
essere quello del produttore che vende i suoi prodotti ad un grossista e pretende di imporgli il prezzo di rivendita ai dettaglianti.
Termine estratto capitolo
(5) Art. 4 e) « L’esenzione non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall’acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti ». L’esempio più banale è probabilmente quello del settore automotive, ove le case automobilistiche non possono imporre ai fornitori di componenti assemblati sui veicoli (solo per fare degli esempi, sistemi di iniezione, impianti frenanti, filtri) di operare con una loro rete distributiva sui mercati UE, così da fare concorrenza ai “ricambi originali” commer- cializzati dall’O.E.M. manufacturer.
CAPITOLO VI FORMULE CONTRATTUALI
Nelle pagine seguenti vengono proposti, soltanto in lingua inglese, due esempi di contratti internazionali di compravendita e di sommi- nistrazione (Frame Supply Agreement e Long-Term Supply Agreement) e due distinti modelli di Condizioni Generali, rispettivamente di vendita e di acquisto.
È utile ribadire che si tratta comunque solo di esempi, di differente complessità, a cui il lettore può ispirarsi per identificare i problemi, e le possibili soluzioni, rinvenibili nei contratti internazionali di compra- vendita e di somministrazione di cui si è detto nel testo.
I testi qui proposti possono essere utilizzati come punto di par- tenza per predisporre un Long-Term Supply Agreement negoziato e sottoscritto da compratore e fornitore, piuttosto che dei più semplici e generici SalesAgreement dedicati a singole compravendite spot, ma nell’utilizzare questi modelli è comunque necessario essere sempre ben consapevoli che essi dovranno essere ripensati, adattati ed integrati in funzione delle particolarità proprie del caso concreto, e quindi in funzione di una molteplicità di criteri di cui sarà opportuno tener conto, a partire dalla tipologia dei prodotti compravenduti e dalle consuetudini ed esigenze proprie dello specifico settore merceologico a cui essi appartengono, se del caso integrandoli con altre clausole tra quelle esemplificate nei capitoli precedenti.
Ciò senza poi dimenticare che le “procedure contrattuali” prospet- tate dagli Standard Terms dovranno poi essere valutate per assicurarsi che esse siano funzionali alla dimensione e alle strutture organizzative delle società che devono poi materialmente metterle in pratica, com- pratore e venditore.
Da ultimo come già ricordato in precedenza, l’efficacia delle soluzioni ipotizzate nei testi qui proposti, tanto più se adottate in un Long-Term Supply Agreement, dovrà poi essere di volta verificata alla luce di quanto previsto dalla legge destinata a disciplinare il contratto (la cui identificazione è stata volutamente lasciata al lettore in uno con
236 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
la scelta delle modalità di risoluzione di eventuali controversie) e dalla relativa giurisprudenza.
1. Contratto internazionale di compravendita — Frame Supply Agreement
Il primo esempio qui proposto è quello di un Supply Agreement tra un’impresa italiana (Seller S.p.A.) e un compratore situato in una nazione non appartenente all’Unione Europea (Purchaser Ltd.) che intende acquistare i prodotti della società italiana per rivenderli a consumatori finali sul mercato locale.
Il contratto non è però strutturato per disciplinare la vendita episodica di un singolo lotto di prodotti quanto alla stregua di un mero Frame Supply Agreement dove i contraenti si limitano a concordare termini e condizioni di eventuali futuri forniture, da formalizzare, come spesso accade per merci che vengono acquistate per essere rivendute, mediante l’incontro tra ordine e conferma d’ordine, o meglio, per seguire il wording e la procedura utilizzati nel testo contrattuale, all’atto dell’accettazione da parte del Purchaser della Quotation, trasmessagli dal Seller in risposta ad una specifica Request for Quotation, e della relativa conferma d’ordine del Seller.
Così facendo il rapporto contrattuale risulta disciplinato dal Binding Order (i.e. il risultato della Quotation del Seller, della sua accettazione da
parte del Purchaser e della finale conferma d’ordine del Seller), che iden- tifica gli elementi essenziali della singola compravendita (tipologia pro- dotti, quantità, tempistiche richieste, prezzi e condizioni di pagamento) a cui si applicano i termini e le condizioni indicate nel Frame Supply Agreement (e qui, all’articolo 3.6., la scelta è stata quella di prevedere che in caso di una qualche discrepanza tra le previsioni del Binding Order e quelle del Frame Supply Agreement, sia quest’ultimo a prevalere).
Il testo contrattuale è redatto in funzione degli interessi del ven- ditore italiano, come risulta dalle clausole che ne caratterizzano l’ope- rativa (nessun obbligo di accettare gli ordini del Purchaser, possibilità di variare la lista dei Prodotti contrattuali, tempistiche di consegna non essenziali, consegna Ex-Works stabilimento Seller S.p.A., pagamento anticipato come regola e pagamento successivo alla consegna soltanto come possibile eccezione, garanzia limitata).
Trattandosi di una vendita a un compratore che opera al di fuori della Unione Europea e che dovrebbe acquistare i prodotti esclusivamente per
FORMULE CONTRATTUALI
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rivenderli sul mercato locale, il contratto, come spiegato al capitolo IV (paragrafo 5.8), si preoccupa di chiarire espressamente che il Purchaser non può, direttamente o indirettamente, reimportare i prodotti contrat- tuali nei mercati dell’Unione Europea, che si assume siano dunque i “core markets” dell’impresa italiana (articoli 2.1., 2.3., 2.4.e 9).
Considerato quanto sopra, è possibile concludere che il Frame Supply Agreement risponda alle esigenze di una impresa italiana che, radicata sui mercati europei, intenda avviare una attività di esporta- zione verso mercati più lontani (nel caso concreto che ha ispirato questo esempio, quelli asiatici) e, tutto considerato, di importanza ancora secondaria, riducendo peraltro i rischi di tale strategia e possa dunque rappresentare un primo cauto approccio ad una strategia di internazionalizzazione.
Questo Frame Supply Agreement può dunque essere considerato come un punto di partenza per la negoziazione con la controparte straniera e per consentire all’impresa italiana di avviare un rapporto di collaborazione con nuovi partner stranieri, pronta poi a riequilibrare l’equilibrio dei rapporti contrattuali (e si pensi ai termini di pagamento) ove il partner si dimostri affidabile e le parti possano così consolidare ed ampliare la loro collaborazione.
Un’ultima notazione in merito all’applicazione della Convenzione di Vienna. Nel testo di questo contratto non se ne fa menzione e ciò significa che, sempreché ricorrano i presupposti per la sua applicazione (articoli 1.1. (a) e 1.1. (b) CISG (si veda il paragrafo2.1 del capitolo III), in carenza di un opting out espresso, per tutto quanto non espressa- mente derogato nelle singole clausole contrattuali, al contratto si applicheranno le disposizioni della Convenzione.
E quindi se non è questa la scelta dell’impresa italiana, l’articolo
12.1. dedicato alla “Applicable Law” dovrebbe essere modificato come segue: “The validity, interpretation and implementation of this Agree- ment, and any relevant Binding Order, shall be governed by and con- strued in accordance with the laws of [•], excluding the CISG”.
Se per contro la decisione fosse quella di derogare solo parzial- mente alla Convenzione, limitatamente a quanto diversamente previsto dai singoli articoli di questo Frame Supply Agreement, sarebbe invece opportuno inserire un ulteriore articolo 12.2. del seguente tenore “Any provision in this Agreement which conflicts with any provision of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall be
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deemed to be a derogation from or variance of the effect of Convention’s provisions within the meaning of its Article 6.” (1).
Contratto internazionale di compravendita — Frame Supply Agreement
This Frame Supply Agreement is made and entered into by and between Seller S.p.A., a company duly incorporated under the laws of Italy, having its registered office at [•] (hereinafter referred to as “Seller”), and Purchaser Ltd., a company duly incorporated under the laws of [•][a Country outside EU], having its registered office at [•] (hereinafter referred to as “Purchaser”).
Recitals
(A) The Seller is in the business of manufacturing and selling luxury widgets within the European Union;
(B) The Purchaser has an extensive experience in marketing and selling widgets and is willing to purchase luxury widgets from the Seller for reselling them in the Country.
Now Therefore, the Parties agree as follows:
1. Definitions
1.1 As used in this Agreement, the following capitalised terms shall have the following meaning:
1.1.1. “Agreement”: this Frame Supply Agreement;
1.1.2. “Binding Order”: an order for Products issued by the Purchaser and accepted in writing by the Seller, in accordance with Articles 3.3 and 3.4;
1.1.3. “Collection Date”: the [letter [•]] [number [•]] calendar days following the day in which the Seller sent to the Purchaser the notice under Article 6.2. (ii), with the exclusion of the day in which such notice is sent;
1.1.4. “Country”: means [•][a Country outside EU];
1.1.5. “Europe”, “EU” “European Union Markets” and/or “EU Mar- kets”: The Countries, and their national markets, which are part, or become part, of the European Union at any given time during the term of this Agreement;
1.1.6. “End-user(s)”: any customer located in the Country who acquires the Products for personal use;
1.1.7. “Parties”: the Seller and the Purchaser;
1.1.8. “Products”: the Seller’s luxury widgets as listed in Annex 1, as may be from time to time amended and updated by the Seller pursuant to Article 2.2., and described in the current version of the Official Seller Luxury Widgets Catalogue (Export-Non UE) attached hereto as Annex 2;
University.
(1) Il teTsteo rdmi qiuneseto earstictorlao t1t2o.2. cè atrpattiotodallodatabase sulla CISG della Pace
SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, alcuni suggerimenti bibliografici per i lettori che vogliano approfondire gli argomenti trattati e più in generale il diritto e la pratica del commercio interna- zionale.
Il diritto del commercio internazionale e i contratti internazionali
Tra i numerosi contributi dedicati dalla dottrina italiana al diritto del commercio internazionale ed ai contratti internazionali si citano in primo luogo, i libri di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, a partire da “Diritto e prassi del Commercio internazionale”, Padova, 2010 e “Diritto del commercio internazionale”, 3a ed., Padova, 2011, scritti con Xxxxxxxxx Xxxxxxx, per arrivare ai più recenti “Manuale di diritto del commercio interna- zionale”, Padova, 2017 e “Diritto internazionale”, 2a ed., Milano, 2018 scritto con Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nonché “Il contratto internazionale — Diritto comparato e prassi commerciale”, 2a ed., Padova, 2010 di Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx. Si vedano anche i classici “Il contratto internazionale” di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx X. Xxxxxxx, Torino, 1994, i tre libri di Xxx Xxxxxxx “Il diritto dei contratti Internazionali”, Padova, 1984-1988 (v. I, “La formazione dei contratti”, 1984, v. II, “La cooperazione tra imprese”, 1985; v. III, “La patologia dei contratti” 1988) e di Xxxxxx Xxxxxxxx-Filippe de Ly, “Droit des contrats internationaux
— Analyse et rédaction d clauses”, 2° Ed. Parigi- Bruxelles, - (2003)
Più operative le monografie dedicate a singoli aspetti dei contratti internazionali, Xxxxxxx Xx Xxxx “Il contratto alieno”, 2a ed., Torino, 2010, e Xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxx G., “Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law”, Cambridge University Press, 2011.
Legal English e Common Law
Tra i libri dedicati al legal english e all’uso delle drafting tecniques anglo-sassoni tra gli altri v. Xxxxxx Xxxxxxx (a cura di) — “Falsi amici e trappole linguistiche — Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione”, Torino, 2010, Xxxxxx Xxxxx “Legal English and the Com- mon Law”, 4°, Padova, 2018, Xxxx Xxxxxxxx, “Drafting Legal Docu-
280 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
ments in plain english. — Guida pratica alla redazione di documenti legali in inglese, Milano, 2013.
In tema di common law in primo luogo si veda il fondamentale “Dizionario Giuridico” Inglese-Italiano, English-Italian” in due volumi di Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx, 2a Ed., Milano, 1996 e poi i volumi di Xxxxx Xxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, “Il contratto nel common law Inglese”, 3a ed., Padova, 2005, e “Il contratto nel diritto inglese” di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 2a ed., 2001, “Nuova introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti”, Milano, 2016, sempre di Xxxxxxxxx con Xxxxx Xxxxx come co-autore. Tutto invece in inglese il volume “Common Law Contract Law. A Pratical Guide For The Civil Law Lawyer: Guida pratica alla disciplina dei contratti nell’ambito del sistema di Common Law”, Milano 2015, scritto da Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, rispettivamente US attorney e solicitor of the Senior Courts of England and Wales. Per un raffronto per il diverso approccio all’interpretazione dei contratti nei sistemi di civil law e di common law si veda anche il contributo di Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx (2007), “International Contracts between Com- mon Law and Civil Law: Is Non-state Law to Be Preferred? The Difficulty of Interpreting Legal Standards Such as Good Faith”, Global Jurist: Vol. 7: Iss. 1 (Advances), Article 3, consultabile su Internet.
Una doverosa menzione va poi al sito Bailii — British and Irish Legal Information Institute dell’Università di Leicester, dove sono reperibili tutte le sentenze inglesi citate nel testo, in http:// xxx.xxxxxx.xxx/.
Contratti internazionali di compravendita
Il tema dei contratti internazionali di compravendita è affrontato da molti dei più diffusi manuali in materia di contratti internazionali e tra i tanti possiamo citare Xxxxx Xxxxxxxxxx, “Il contratto internazio- nale”, 2a ed. Padova 2017, Xxxxxxx Xxxxx, “Manuale dei contratti internazionali”, Milano, 2011, e, di Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx, “Il contratto internazionale — Diritto comparato e prassi commerciale”, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 2a ed., Xxxxxx, 0000.
Trattandosi di manuali dedicati alla generalità dei contratti inter- nazionali, i contratti di compravendita vi vengono peraltro trattati in maniera necessariamente sintetica, e, in relazione a tale tipologia con- trattuale, l’attenzione è quasi esclusivamente concentrata sul contenuto della Convenzione di Vienna o, al più, sulle Convenzioni e sui Rego- lamenti in materia di legge applicabile e competenza giurisdizionale,
SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI
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nonché sulla relativa giurisprudenza arbitrale e meno sui pratici con- tenuti delle clausole di un possibile contratto internazionale di com- pravendita.
Con specifico riferimento alla compravendita internazionale vanno invece menzionati di Xxxxx Xxxxx e X. Xxxxxx, “I contratti interna- zionali: la vendita e i pagamenti”, Milano, 2013, anch’esso ampiamente strutturato attorno alle disposizioni della Convenzione di Vienna ma con alcuni interessanti capitoli dedicati a singoli aspetti dei contratti internazionali di compravendita (responsabilità da prodotto, logistica e assicurazioni), “La vendita internazionale”, Torino, 2013, di Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X. Mastro e, soprattutto, il libro di Xxxxxx Xxxxxx, “Il Contratto di Compravendita Internazionale”, Torino, 2015, anch’esso incentrato, nonostante il titolo, sulla Convenzione di Vienna, ma con una narrativa chiara, esaustiva e mai banale.
Per un approfondito commento della Convenzione, corredato dai riferimenti alla giurisprudenza relativa ai suoi singoli articoli fondamen- tale importanza riveste il “Digest of Case Law on the United Nations Conventionon Contracts for the International Sale of Goods” UNCITRAL (Edizione 2016) (pagg. 593) consultabile e scaricabile liberamente in xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/XXXX_Xxxxxx_0000.xxx.
Per una comprensiva raccolta della giurisprudenza relativa alla Convenzione di Vienna i riferimenti più ovvi ai database della Pace Law School di New York (testo, riferimenti, giurisprudenza e dottrina) in xxx.xxxx.xxx.xxxx.xxx, al database UNILEX — International Case Law c Bibliography on the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the UNIDROIT Principles of International Commer- cial Contracts” curato da Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, consultabile all’in- dirizzo xxx.xxxxxx.xxxx, in xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx, e ancora all’Unci- tral, con il database CLOUT in xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/ case_law.html
Le sentenze della Corte di Giustizia UE citate nel testo sono reperibili sui siti xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx/ e xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx.
Su singoli aspetti operativi della compravendita internazionale, e per l’approccio pratico e operativo che li caratterizza, possono essere invece citati alcuni volumi: Xxxxxxx Xx Xxx, “Le garanzie bancarie nel commercio internazionale”, Milano, 2011 e “Il credito documentario”, Milano, 2012, Xxxxxxxx Xxxxxx, “Assicurazione, trasporti e Incoterms ® 2010”, Milano, 2012, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx, “Guida pratica sull’ori- gine delle merci. Procedure doganali, etichettatura e « made in »”, Milano, 2011.
282 CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
Termine estratto capitolo
Last but not least va citato l’articolo di Xxxxx Xxxxxxx da cui è tratta la “matrice di Xxxxxxx” illustrata al capitolo II (paragrafo 2): Xxxxx Xxxxxxx.,— “Purchasing must become Supply Management”, Harvard Business Review, 1983 consultabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx/0000/ 09/purchasing-must-become-supply-management.