PATTI PARASOCIALI
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Tra
Il Comune di ……….., con sede in ……….…., in persona di …………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale ……...del……….
Il Comune di ……….., con sede in ……….…., in persona di …………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale ……...del……….
Il Comune di ……….., con sede in ……….…., in persona di …………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale ……...del……….
Il Comune di ……….., con sede in ……….…., in persona di …………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale ……...del……….
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(di seguito definite congiuntamente come “Parti” e, singolarmente, come “Parte”)
Premesso che
A) ATES Srl., con sede in Trezzo sull’Adda (di seguito “la Società”), è interamente partecipata dalle parti sopra richiamate e persegue lo scopo di fornire loro o a soggetti che hanno in uso loro impianti, i servizi di efficientamento energetico, gestione calore e pubblica illuminazione, mediante contratti pluriennali finalizzati a produrre benefici di carattere economico ed ambientale, come meglio specificato all’art. 2 dello statuto sociale;
B) La struttura societaria e le modalità di affidamento dei servizi di cui al punto precedente sono conformi alla normativa in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, al modello dell’housing providing di cui all’art. 16 del d.lgs. 175/2016 e all’art. 5 del d.lgs. 50/2016;
C) I citati articoli 16 del d.lgs. 175/2016 e 5 del d.lgs. 50/2016 stabiliscono che il modello dell’housing providing presupponga:
- che nella Società in house non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge,
- che oltre l’80% delle loro attività siano effettuate nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci
- che questi esercitino un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi;
D) l’art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. 175/2016 stabilisce che “i requisiti del controllo analogo possano essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile”;
E) l’art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016 dispone “E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto”;
F) Con Delibera n. 235 del 15/02/2017 l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”;
G) Le Parti intendono attraverso i presenti Xxxxx parasociali definire in coerenza con la disciplina innanzi richiamata le modalità di svolgimento del controllo analogo sulla Società al fine di garantire a tutti i soci, la possibilità di esercitare sull’operato della società e sui servizi condotti per gli stessi, un controllo analogo a quello condotto sui proprio servizi;
Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE
1.1 Le Premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.
2. NATURA DEL PATTO – COORDINAMENTO CON ALTRI ATTI
2.1. Le Parti convengono di attribuire al presente Patto natura vincolante in ordine alle decisioni che essi saranno chiamati a prendere, nelle sedi competenti, fermo in ogni caso che esso è in deroga alla disciplina di cui all’art. 2341bis, trattandosi, come previsto dall’art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. 175/2016, di patto strumentale ad un accordo di collaborazione relativo a società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico
2.2. In caso di eventuale conflitto ed incompatibilità tra le disposizioni contenute nello statuto della Società e quelle del presente Patto, nei rapporti fra i Soci prevarranno queste ultime.
2.3. Gli obblighi assunti con il presente patto non possono condurre, in alcun caso, ad assumere decisioni in contrasto con l’interesse sociale, o con i principi propri dell’ordinamento delle società di capitali.
3. OGGETTO E SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO PARASOCIALE
3.1. Le Parti intendono regolamentare i reciproci e rispettivi ruoli, diritti ed obblighi relativi alla Società, nonché le condizioni, i criteri e le modalità di funzionamento della stessa, al fine di assicurare il controllo dei soci sulla Società analogo a quello da essi svolto sui propri servizi.
3.2. Il presente Xxxxx verrà sottoscritto a seguito della sua approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni soci.
4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA SOCIETA’
4.1 In considerazione dell’attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.
4.2 E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico nei termini indicati ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.
4.3 La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.
5. DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA
5.1 Nell’ottica di assicurare l’effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci esercitano – di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali, tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell’autonomia decisionale di detto organo.
6. CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
6.1 Al fine di assicurare ai soci l’esercizio del controllo analogo posto quale precondizione per l’affidamento secondo la formula dell’in house providing, gli enti pubblici soci esercitano in concerto tra loro il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all’ambito territoriale d’azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.
7. CONTROLLO DEI SOCI
Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci, l’organo amministrativo, su specifica richiesta da parte del Legale rappresentante dell’ente pubblico socio, mette a disposizione del richiedente,oltre alla documentazione gia presente sul sito aziendale, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se dotato di Amministratore unico, delle informazioni inerenti le principali azioni di governo intraprese, nonché i verbali dell’organo di controllo e dell’Organismo di Vigilanza già nella sua disponibilità. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l’obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell’assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, che determina la data d’inizio della
consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, salvo casi d’urgenza da concordare, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l’ordinario orario di lavoro degli uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all’ordinario svolgimento dell’attività. Nessuna documentazioni può essere acquisita neanche in fotocopia dal socio. Gli eventuali costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.
8. CONTROLLO SULL’ORGANO AMMINISTRATIVO
8.1 Spetta all’assemblea dei soci l’approvazione dei seguenti atti costituenti esercizio ex ante del controllo:
- Definizione degli obiettivi che la Società deve perseguire e degli indirizzi che deve osservare nel corso dell’esercizio, anche mediante l’approvazione di un Bilancio di Previsione;
- Gli indirizzi sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;
- La programmazione degli investimenti, economico-finanziaria, occupazionale;
- Alienazioni Acquisti, vendita permuta d’immobili;
- La contrazione di mutui e gli impegni di spesa d’importo superiore a Euro 100.000
- Tutte le ulteriori limitazioni di cui all’art. 19 dello statuto sociale.
8.2 Spetta ai soci, in relazione allo svolgimento dell’attività dell’organo amministrativo:
- il diritto di chiedere relazioni periodiche sull’andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- il potere di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
- l’esercizio di controlli ispettivi;
8.3 Spetta ai soci la verifica ex post consistente:
- in fase di approvazione del bilancio d’esercizio, nel dare atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
9. DURATA PATTI
9.1 I Xxxxx avranno durata pari ad anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
10. MODIFICA PATTI
10.1 Nessuna modifica o integrazione dei presenti Patti sarà efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.
10.2. I presenti Patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.
10.3 I Xxxxx, nel caso di ingresso di un nuovo socio, dovranno essere estesi anche a quest’ultimo.
11. FORO COMPETENTE
11.1 Per qualunque controversia inerente il presente Patto è competente il tribunale di Milano, Sezione Imprese.
Data
Il Sindaco , in rappresentanza del socio Comune di ……………… .
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