Rep. n.
Rep. n.
Contratto per l’affidamento per l’affidamento del servizio di biglietteria ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi di missione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate
CIG: 715516876B
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ……………. in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, ,
Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:
- ……………….., nato a ……. il ……………., domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
-…........................................, nato a ……… il ,
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di …………..….
della Società (di seguito, per brevità, anche “Concessionario” o “Impresa” o “Ditta”)…………………, con sede legale in
…………..…..; codice fiscale e numero di iscrizione Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: ………………, capitale
sociale versato ………………….... (di seguito, per brevità, Società), aggiudicataria del servizio di biglietteria ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi di missione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (d’ora innanzi, per brevità anche “Codice”), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue.
Premessa
Con determina prot. 13494/2017 del 25 luglio 2017 l’Agenzia ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di biglietteria ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi di missione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
All’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Con provvedimento prot. n. del _ _ l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Società.
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.
È decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art.
32, comma 9 del Codice.
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Il presente atto costituisce contratto quadro, pertanto l’Agenzia non è in alcun modo obbligata al raggiungimento del massimale contrattuale di cui all’art. 3 del presente contratto.
La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Bando e Disciplinare di gara;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
Offerta Tecnica della Società; Offerta Economica della Società, Verbali di gara.
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di biglietteria ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi di missione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare il contraente si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte del presente contratto, del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato e dei relativi allegati, da intendersi qui integralmente recepiti, le attività indicate di seguito:
a) emissione dei titoli di viaggio;
b) effettuazione delle prenotazioni alberghiere ed anticipazione dei corrispettivi nei casi in cui sia necessario utilizzare strutture in località non coperte dalle convenzioni stipulate dall’Agenzia o non vi sia recettività nelle stesse;
c) assistenza e consulenza all’Agenzia nell’individuazione di soluzioni economiche nella scelta delle modalità dei viaggi di missione e dei relativi pernottamenti.
Art. 2 – Durata e proroga
Il presente contratto ha durata di tre anni, decorrenti dalla stipula, nei limiti del massimale triennale contrattuale di cui al successivo art. 3.
Conformemente a quanto previsto negli atti di gara, L’Agenzia, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Agenzia.
Art. 3 – Valore massimale e corrispettivi
Il presente contratto quadro ha un valore massimale triennale di € 123.456,00 oltre IVA. Il predetto valore massimale non comprende il valore stimato dei rimborsi per biglietteria e pernottamenti di cui al punto 3 del Capitolato di gara.
Il massimale di cui sopra non vincola in alcun modo l’Agenzia alla richiesta di prestazioni minime determinate, sia in termini di biglietti
che di spesa. Il Fornitore, pertanto, avrà diritto solo al corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese.
Resta inteso che l’Agenzia non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento del predetto massimale.
Oltre al rimborso del prezzo di ogni singolo biglietto emesso e del costo per ogni singola prenotazione alberghiera, la Società, in conformità all’offerta economica presentata in gara, percepirà, a titolo di corrispettivo, i seguenti importi di commissione:
1) commissione per emissione singolo biglietto aereo o marittimo (Ticketless):
€ NON COMPILARE
2) commissione per emissione singolo biglietto ferroviario elettronico (Ticketless):
€ NON COMPILARE
3) commissione per singola prenotazione alberghiera:
€ NON COMPILARE
La Società dovrà provvedere ad anticipare le spese di viaggio e soggiorno del personale che si reca in missione.
Resta inteso che l’Agenzia non assume alcun obbligo di raggiungimento di quantitativi minimi, sia in termini di biglietti che di spesa.
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in conformità alle specifiche di cui al Capitolato Speciale e dal relativo disciplinare, che qui si intendono integralmente recepiti.
L’Agenzia si impegna a far pervenire alla Società, a mezzo fax o email, di volta in volta, i dati del personale in missione, la destinazione, il mezzo di trasporto e l’autorizzazione che lo stesso viaggia per servizio, eventualmente la categoria dell’albergo spettante. L’emissione dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi dovrà avvenire entro 24 ore dalla ricezione della richiesta inoltrata dall’Agenzia.
I biglietti aerei, ferroviari e marittimi sarà saranno emessi alla tariffa più conveniente ed in modalità elettronica (ticketless), trasmessi via e- mail o fax.
Per i servizi richiesti in relazione ai viaggi di missione, l’aggiudicatario rilascerà, a mezzo fax e/o e-mail, un documento, denominato “voucher”, a garanzia della prenotazione ed a copertura del soggiorno, che il dipendente presenterà all’albergo al momento dell’arrivo.
Per comprovare l’avvenuto pernottamento, il dipendente richiederà all’albergatore di apporre un timbro sul voucher. I relativi oneri saranno regolati esclusivamente tra l’aggiudicatario ed i fornitori alberghieri.
Resta inteso che l’Agenzia è estranea ai rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario ed i fornitori dei servizi alberghieri; l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa azione e/o
diritto dagli stessi avanzati con riferimento ai servizi resi all’Agenzia medesima.
Art. 5 – Tariffe
La Società si impegna a fornire la biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, i pernottamenti alle tariffe più vantaggiose accordate alla stessa Società in forza degli accordi dalla stessa stipulati.
In caso di esistenza sul mercato di tariffe scontate, la società ha l’obbligo di utilizzarle, salva diversa istanza scritta inoltrata dal richiedente.
Si precisa che per i viaggi di missione l’Agenzia, in virtù di apposite convenzioni, potrebbe ottenere dalla compagnia aerea Alitalia S.p.A., o eventualmente da altre, particolari condizioni di favore che, quando più convenienti, dovranno essere applicate.
Art. 6 – Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società presta cauzione definitiva pari ad € NON COMPILARE, mediante presentazione di polizza fideiussoria n. rilasciata dalla
In data / /
La stessa verrà svincolata dall’Agenzia dopo l’avvenuta esecuzione degli obblighi contrattuali e su richiesta scritta della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 7 – Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi saranno liquidati previa presentazione di regolari fatture da parte della Società.
Il pagamento dei sopra citati corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario emesso presso l’Istituto di Credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato all’art. 8 del presente contratto.
La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto:
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Oltre al suddetto codice IPA, l’Impresa dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).
- Split Payment dell’IVA: l’Agenzia delle Entrate è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
La Società prende espressamente atto che l’Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile all’Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.Lgs. 9.11.2012 n. 192.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi ed adempimenti – in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica e in generale di lavoro e di assicurazioni sociali – derivanti da disposizioni normative e regolamentari, inclusi contratti collettivi, circolari ed atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in materia.
Art. 10 – Subappalto
Essendo stato dichiarato in gara, è consentito il subappalto, nei termini di cui all’art. 105, D.lgs. 50/2016.
È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell’Agenzia.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicatario, che, in via esclusiva, rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato.
I corrispettivi relativi alle attività subappaltate verranno comunque liquidati alla società affidataria, salvi i casi di pagamento in favore del subappaltatore previsti nell’art. 105, comma 13, D.lgs. 50/2016.
Art. 11 - Divieto di cessione
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.
Art. 12 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
In ogni caso l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Art. 13 – Responsabilità Civile
La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
La Società dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia o a terzi, ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima.
Art. 14 - Vigilanza e controlli
L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza dei soggetti incaricati dall’Agenzia.
Nel corso dell’attività saranno effettuate verifiche periodiche per il monitoraggio dell’imputazione dei costi a carico dell’Agenzia e delle relative commissioni applicate.
Art. 15 – Recesso
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta , senza che da ciò – in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare ad essa alcun onere aggiuntivo.
È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
Art. 16 – Penali
Per ogni giorno feriale di ritardo rispetto al termine previsto per l’emissione del biglietto la società dovrà corrispondere una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo massimale di cui all’art. 3 del presente Contratto.
Per ogni richiesta inevasa la Società dovrà corrispondere una penale di
€ 100,00.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c.
Art. 17 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui per un numero di tre volte le richieste dell’Agenzia restino inevase o nel caso in cui per un numero di 5 volte l’emissione dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi non avvenga entro 24 ore dalla ricezione della richiesta, l’Agenzia ha facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto.
Art. 18 - Disposizioni antimafia
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011, inclusa la citata Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non siano stati emessi provvedimenti definitivi o
provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto, nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 19 – Foro Competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 20 - Estensione dei servizi e delle tariffe ai dipendenti che viaggiano a titolo personale
Il servizio dovrà essere effettuato anche per le esigenze dei dipendenti che ne facciano richiesta a titolo personale, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso tutti gli importi (prezzi dei titoli di viaggio, prezzi delle singole sistemazioni alberghiere ed
importi di commissione) saranno a carico dei dipendenti richiedenti e mai imputabili all’Agenzia.
Le modalità di richiesta e di emissione dei biglietti, in caso di richiesta a titolo personale, sono indicate nel punto 7 del Capitolato.
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.