isoluzione n. 49/E
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Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
isoluzione n. 49/E
Roma, 13 marzo 2007
OGGETTO: Istanza d’Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
Associazione Alfa
Imposta di registro – Contratti di franchising (o affiliazione commerciale)
Con istanza di interpello presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’associazione Alfa ha formulato richiesta di parere in ordine al regime fiscale applicabile ai contratti di franchising (o affiliazione commerciale), nei quali sia previsto, per il c.d. franchisee, il diritto di godimento di un immobile. In proposito è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa è un’associazione di imprese di natura privatistica, senza scopo di lucro, che riunisce imprese che operano nel franchising e nella distribuzione moderna.
Chiede se la nuova disciplina fiscale in materia di locazioni di immobili strumentali, introdotta dall’articolo 35, commi da 10 al 10 sexies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sia applicabile anche ai contratti di franchising (o affiliazione commerciale) che prevedono per il c.d. franchisee il diritto di godimento di un immobile.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’ Associazione istante “…evidenzia che il franchising ha caratteristiche e strutture proprie completamente diverse dall’affitto di azienda, (…).
La complessità della struttura di franchising e le sue caratteristiche escludono infine che tale tipologia di contratti possa essere utilizzata con intento elusivo in luogo di un contratto di locazione di immobile. (…)
L’Associazione istante, ritiene che le argomentazioni esposte portino ad escludere l’estensione dell’imposta dell’1% di registro, prevista per le locazioni di immobili strumentali, ai contratti di franchising (…)”.
A sostegno della propria tesi, evidenzia che l’articolo 35 comma dal 10 al
10 sexies del decreto legge 223/06, dispone per le locazioni di fabbricati strumentali, ancorché assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, l’obbligo di registrazione del relativo contratto e l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’uno per cento. Inoltre, il comma 10-quater dell’articolo 35 prevede, in determinate ipotesi, che il nuovo regime di tassazione applicabile alle locazioni di fabbricati strumentali si estenda anche all’affitto di azienda, allo scopo di evitare manovre elusive. Tale norma, tuttavia, non opera in via generale, ma impone che sia derogato il regime ordinario di tassazione previsto per l’affitto di azienda quando si verifichino contemporaneamente due condizioni:
a) il valore normale dei fabbricati, come determinato ai sensi dell'articolo 14 del d.P.R. del 1972, n. 633, sia superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda;
b) l’eventuale applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro secondo le regole previste per l’affitto d'azienda, unitariamente considerata, consente di conseguire un risparmio d'imposta rispetto a quella prevista per le locazioni di fabbricati.
L’istante fa, altresì, presente che l’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 non chiarisce se l’imposta di registro in misura proporzionale sia da estendere o meno ai contratti di franchising, che stabiliscono il diritto di godimento dell’immobile, in modo analogo a quanto previsto dalla norma per i contratti di affitto d’azienda.
RISPOSTA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE
Si osserva, preliminarmente, che l’istanza non può essere trattata alla stregua di un interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, che disciplina la procedura dell’interpello, infatti, si enuncia che:
“L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: (…)
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
(…);
L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.”
L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 31 maggio 2001, n. 50 ha chiarito che in assenza anche di uno dei requisiti previsti dal citato articolo 3, l’istanza è inammissibile e non può produrre gli effetti tipici dell’interpello.
Nella fattispecie, l’interpello presentato da Alfa non enuncia in modo circostanziato e specifico un caso concreto, ai sensi del citato articolo 3, comma
1, lettera b), del decreto 209 del 2001, ma espone una problematica di carattere generale relativa ad una tipologia di atti genericamente rappresentati.
Inoltre, l’istante è un soggetto giuridico portatore di interessi collettivi, che, in quanto tale, non esprime interessi personali, ma generali, della categoria che rappresenta. Rispetto alla problematica rappresentata non è soggetto passivo d'imposta, né obbligato a porre in essere adempimenti tributari, nè coobbligato al pagamento di tributi. Pertanto, il trattamento tributario oggetto dell’interpello non è riconducibile alla sua sfera di interessi.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99.
Ciò premesso, si ribadisce che, per stabilire il corretto inquadramento fiscale dell’ipotesi rappresentata (contratti di franchising o affiliazione commerciale, nei quali sia compreso il diritto di godimento di un immobile), è necessario conoscere il contenuto intrinseco dei contratti posti in essere dalle parti interessate per stabilire i conseguenti effetti giuridici. Infatti, l’articolo 20 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con x.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (x’ora in poi T.U.R.) stabilisce che “L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
Inoltre, si osserva che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto solo detti uffici - sulla base del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, dei concreti rapporti patrimoniali in esso contenuti – sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l'imposta da versare. Ciò posto, considerato l’interesse generale della questione, la scrivente ritiene opportuno fornire le valutazioni di carattere generale, per l’inquadramento
fiscale della fattispecie prospettata. L’ufficio locale – competente per la registrazione – stabilirà l’imposta dovuta dopo aver valutato in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti.
La legge 6 maggio 2004, n. 129 recante “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, colmando il vuoto legislativo, ha definito il contratto di affiliazione commerciale come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi” (articolo 1).
L’affiliazione commerciale è, dunque, delineata - indipendentemente dalle definizioni adottate dalle parti - come un contratto bilaterale, sinallagmatico, avente ad oggetto la concessione dall’affiliante all’affiliato di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e l’inserimento dell’affiliato nel sistema distributivo dell’affiliante. La causa del contratto è, pertanto, la commercializzazione di beni e servizi che hanno il marchio dell’affiliante, da parte dell’affiliato (o franchisee) che si presenta al pubblico come se fosse una diramazione di una medesima impresa.
Precisati gli elementi essenziali che qualificano il contratto di franchising, si rileva che la concessione del diritto di godimento di un immobile non rientra tra le prestazioni riconducibili nello schema tipico del contratto di franchising; ai fini dell’imposta di registro tale pattuizione deve invero essere inquadrata nell'ambito di una più complessa operazione negoziale in cui al contratto di franchising è collegato un ulteriore negozio giuridico caratterizzato da un distinto nesso causale, come ad es. un contratto di locazione di immobile commerciale.
Si ricorda, al riguardo, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del T.U.R. “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.
Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene che nel caso in cui il franchisor (o affiliante) conceda in godimento al franchisee (o affiliato) un immobile per un periodo di tempo, verso un determinato e specifico corrispettivo, risulterà integrato il contratto di locazione; conseguentemente, dovrà applicarsi la disciplina fiscale prevista per le locazioni di immobili strumentali (articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006).
Per la disciplina fiscale dei contratti di locazione di immobili strumentali si rinvia alle istruzioni amministrative fornite da questa agenzia con la circolare del 04.08.2006, n. 27, consultabile sul sito internet www. Xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Ulteriori considerazioni necessitano nella diversa ipotesi in cui da un approfondito esame delle singole clausole contrattuali emerga che il contratto (franchising e locazione d’immobile) integri la fattispecie del contratto di affitto d’azienda.
Ciò che caratterizza tale ipotesi è la concessione in godimento del complesso unitario dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali organizzati per la produzione di beni e servizi.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione Civile sez. III, 08 Agosto 1997, n. 7361) ha evidenziato che la locazione di immobile si differenzia dall'affitto di azienda perché il contratto ha per oggetto un bene - l'immobile concesso in godimento - che assume una posizione di assoluta ed autonoma centralità nell'economia contrattuale. Nell'affitto di azienda, al contrario, lo stesso immobile è considerato non nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto
risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all'articolo 2555 cod. civ..
Da un punto di vista fiscale, l'articolo 35, comma 10-quater, del decreto legge 223/06 prevede, in determinate ipotesi, l'estensione del nuovo regime di tassazione delle locazioni di fabbricati strumentali al caso dell’affitto d'azienda. La norma mira a evitare comportamenti elusivi, volti a mascherare l'affitto di immobili strumentali, per evitare il pagamento dell'imposta di registro dell'1 % (si rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle entrate del 04.08.2006, n. 27).
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza di interpello presentata da Xxxx.