Tabella Massimali/Premi finiti TOTALE ATTIVO LOL (Limit of Liability) Da 0 a5.000.000 € Da 5.000.001 a10.000.000 € Da 10.000.001 a20.000.000 € Da 20.000.001 a50.000.000 € Da 50.000.001 a120.000.000 € Da 120.000.001a 250.000.000 € 1.000.000 € 1.518,00...
RINNOVO CONVENZIONE D&O DELLE IMPRESE ADERENTI AL FASDAPI N. 920B1132 - 01.01.2022
Rinnovo della copertura dalle ore 00.00 del 01.01.2022 alle condizioni in corso, ad eccezione delle seguenti modifiche:
1. Modifica del parametro per il calcolo del premio utilizzando gli scaglioni di attivo patrimoniale anziché di fatturato e contestuale adeguamento dei premi minimi finiti previsti per ciascuno scaglione. Pertanto, la Tabella Massimali/Premi Finiti di cui al Punto 11 della Scheda di Polizza viene sostituita dalla seguente:
Xxxxxxx Xxxxxxxxx/Premi finiti | ||||||
TOTALE ATTIVO | ||||||
LOL (Limit of Liability) | Da 0 a 5.000.000 € | Da 5.000.001 a 10.000.000 € | Da 10.000.001 a 20.000.000 € | Da 20.000.001 a 50.000.000 € | Da 50.000.001 a 120.000.000 € | Da 120.000.001 a 250.000.000 € |
1.000.000 € | 1.518,00 € | 1.669,80 € | 1.920,27 € | 2.304,32 € | 2.765,19 € | 3.594,75 € |
2.000.000 € | 2.007,56 € | 2.208,31 € | 2.539,56 € | 3.047,47 € | 3.656,96 € | 4.754,05 € |
3.000.000 € | 3.136,80 € | 3.450,49 € | 3.968,06 € | 4.761,67 € | 5.714,00 € | 6.571,10 € |
5.000.000 € | 5.097,31 € | 5.607,04 € | 6.448,09 € | 7.737,71 € | 9.285,26 € | 10.678,04 € |
La presente Xxxxxxx Xxxxxxxxx/Premi Finiti si applicherà, a partire dalle ore 00 del 01.01.2022 sia alle trattative di new business che di rinnovo.
2. Modalità operative:
- Modifica del punto 15 della scheda di polizza, come di seguito indicato:
Il FASDAPI trasmetterà all’Assicuratore i questionari presentati dalle Imprese Aderenti per la valutazione del rischio.
In caso di esito positivo della valutazione, FASDAPI procederà a richiedere i premi pattuiti alle
Imprese Aderenti.
Il FASDAPI entro il 15 di ogni mese trasmetterà apposito elenco, riferito al mese precedente, con l’indicazione delle Imprese Aderenti, la decorrenza delle coperture ed i relativi premi annui. L’Assicuratore procederà all’emissione dei relativi certificati. Il versamento del premio da parte del FASDAPI all’Assicuratore verrà effettuato trimestralmente entro le seguenti scadenze:
- 20 aprile (trimestre gennaio/marzo);
- 20 luglio (trimestre aprile/giugno);
- 20 ottobre (trimestre luglio/settembre);
- 20 gennaio (trimestre ottobre/dicembre)
e l’Assicuratore procederà all’emissione delle relative appendici di regolazione premio.
Per il rinnovo della copertura assicurativa per gli anni successivi al primo, le Imprese Xxxxxxxx si dovranno attenere a quanto segue:
a. se il fatturato Totale attivo rientra nello stesso scaglione di fatturato Totale attivo del periodo di assicurazione precedente ed il Massimale richiesto è invariato, in assenza di variazioni di rischio l’Impresa Aderente dovrà versare il premio corrispondente allo scaglione di fatturato Totale attivo e massimale prescelto come riportato nella tabella di cui al Punto 11 della presente Scheda di Polizza;
b. se il fatturato Totale attivo non rientra nello stesso scaglione di fatturato Totale attivo del periodo di assicurazione precedente e/o il Massimale richiesto è variato, l’Impresa Aderente dovrà presentare all’Assicuratore il questionario di rinnovo unitamente all’ultimo bilancio
approvato e, in assenza di variazioni di rischio, versare il nuovo premio corrispondente allo scaglione di fatturato Totale attivo e massimale prescelto riportato nella tabella allegata.
Resta inteso che in caso di sinistro l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere e verificare i documenti aziendali al fine di accertare adempimento da parte delle Imprese Aderenti agli obblighi previsti dalla convenzione e valutare i termini di rinnovo.
- Modifica dell’art. 10.9 “Tacito rinnovo” come di seguito indicato:
10.9 TACITO RINNOVO
In caso di mancata disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente.
I certificati Le polizze delle Imprese Aderenti si rinnoveranno automaticamente sulla base degli elenchi forniti da FASDAPI alle scadenze di cui al punto 15 della Scheda di Polizza, salvo il caso di modifica del massimale richiesto, o del fatturato Totale attivo, o variazione di rischio o di notifica di una Richiesta di Risarcimento per i quali è prevista la valutazione del rischio (questionario e bilancio).
In caso di mancato rinnovo della polizza convenzione a contraenza FASDAPI, i certificati emessi le polizze emesse per le Imprese Aderenti rimarranno validi valide fino alla data di scadenza indicata nel certificato nella polizza.
Di comune accordo tra le parti si conviene che nei casi in cui vi siano sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento contro un’Impresa Aderente, l’Assicuratore potrà richiedere dalla scadenza annuale successiva l’esclusione dalla copertura solamente di tale singola Impresa Aderente.
3. Estensione Data Protection Officer (DPO) - Integrazione dell’articolo 2.18 (Persona assicurata) di Polizza come segue:
2.18 Persona assicurata
2.18.7 Dipendente della Società che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà la posizione di Data Protection Officer ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 “GDPR”.
4. Eliminazione della garanzia postuma in caso di cambio di controllo:
4a) Eliminazione del Run-off precontrattualizzato in caso di “Modifica nel controllo” (Paragrafo 3.1 – Periodo di garanzia postuma).
4b) Postuma per amministratore cessato (paragrafo 3.1.4): specifica del fatto che la postuma per amministratore xxxxxxx non opera in ipotesi di cambio di controllo.
Pertanto, viene modificato l’art. 3.1 (Periodo di Garanzia Postuma) di Polizza come segue:
3.1 PERIODO DI GARANZIA POSTUMA
3.1.1 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del premio) della presente Polizza o in caso di Modifica nel controllo (come definito nella Sezione 8 della presente Polizza) l’Impresa Aderente avrà automaticamente diritto, senza obbligo di pagamento di alcun premio addizionale, ad una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente Polizza di assicurazione per il periodo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo di garanzia postuma, ma limitatamente ad Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione ovvero prima della Modifica nel controllo.
3.1.2 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del Premio) o in caso di Modifica nel controllo (come definito nella Sezione 8) della presente Polizza di assicurazione, la Contraente avrà diritto a richiedere per iscritto una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente Polizza per il periodo a scelta di: (i) 12 mesi, (ii) 24 mesi, (iii) 36
mesi, (iv) 48 mesi o (ii) 60 mesi a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo di garanzia postuma scelto dalla Contraente, ma limitatamente agli Atti illeciti commessi prima della scadenza del Periodo di assicurazione ovvero della Modifica nel controllo e, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo Paragrafo 3.1.3, a condizione che il premio addizionale lordo indicato al Punto
12 della Scheda per il Periodo di garanzia postuma scelto sia stato interamente versato dalla Contraente nel termine indicato dall’Assicuratore. La scelta di un Periodo di garanzia postuma disciplinato dal presente Paragrafo esclude il diritto di avvalersi dell’estensione di cui al Paragrafo
3.1.1 che precede.
3.1.3 Il diritto a richiedere il Periodo di garanzia postuma previsto dal Paragrafo 3.1.2 è soggetto al termine di decadenza di trenta (30) giorni dalla data di mancato rinnovo o risoluzione della Polizza o dalla data del Modifica nel controllo, termine entro il quale la richiesta scritta della Contraente deve pervenire all’Assicuratore. L’estensione della copertura è condizionata sospensivamente al pagamento integrale del premio addizionale lordo indicato al Punto 12 della Scheda. In ogni caso, qualsiasi Periodo di garanzia postuma cesserà di produrre effetti nel momento in cui dovesse essere stipulato con l’Assicuratore o con altri assicuratori un contratto di assicurazione che in tutto o in parte sostituisca o rinnovi la presente Polizza.
3.1.4 Nel caso in cui la presente Polizza non sia rinnovata né sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) e la Contraente dovesse decidere di non attivare il Periodo di garanzia postuma, l’Amministratore che è cessato dalla propria carica durante il Periodo di assicurazione avrà automaticamente diritto, senza obbligo di pagamento di alcun premio addizionale, ad un singolo Periodo di garanzia postuma (soggetto ai medesimi termini, condizioni e limiti di cui alla presente Polizza) della durata di sessanta (60) mesi. Si precisa che il Periodo di garanzia postuma di cui al presente paragrafo non sarà disponibile in caso di Modifica nel controllo.
5. Modifica percentuali di premio addizionale per periodo di garanzia postuma.
Pertanto, sostituzione del Punto 12 della Scheda di Polizza (Premio addizionale per il Periodo di garanzia postuma) come segue:
Punto 12 Premio addizionale per il Periodo di garanzia postuma:
1. 12 mesi: 80 % dell’ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
2. 24 mesi: 130 % dell’ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
3. 36 mesi: 150 % dell’ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
4. 48 mesi: 170 % dell’ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
5. 60 mesi: 220 % dell’ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
6. 60 mesi: nessun sovrappremio per amministratori cessati o decaduti.
6. Definizione cambio di controllo (paragrafo 8.1.2) – integrazione della definizione di cambio di controllo aggiungendo anche la richiesta di ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento.
Pertanto, modifica del punto 2 dell’art. 8.1 di Polizza come segue:
8.1 - 2 venga nominato per la Contraente un curatore fallimentare, un liquidatore, un commissario straordinario o equivalente figura, o la Società faccia richiesta di ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento (di seguito “Modifica nel controllo”).