Informazioni precontrattuali
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Informazioni precontrattuali
Gentile cliente,
La ringraziamo per l'interesse dimostrato per le nostre assicurazioni sulla vita.
Prima di procedere alla stipula, la Legge sul contratto di assicurazione (LCA) ci impone di fornirLe alcune informazioni sulla nostra società, in quanto controparte contraente, e sui contenuti essenziali del Suo contratto assicurativo.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata "Allianz Suisse") è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Wallisellen. La compagnia è sottoposta alla legislazione svizzera, in particolare alla Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), e al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La legislazione in materia di vigilanza ha come scopo principale quello di tutelare gli assicurati dai rischi di insolvenza delle compagnie assicurative e da possibili abusi.
Di seguito indichiamo la ragione sociale completa e la sede centrale di Allianz Suisse: Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
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Nel preventivo e/o nella proposta troverà informazioni relative a:
� prestazioni assicurate, rischi assicurati e dati relativi alle basi tariffarie utilizzate;
� premi dovuti, tenendo conto della periodicità di pagamento (soluzione unica, annuale, semestrale, trimestrale o mensile);
� durata dell'assicurazione, con l'indicazione della data di decorrenza e scadenza dell'assicurazione, e durata del pagamento dei premi;
� protezione dei dati, incluse le regole sul trattamento dei dati personali;
� condizioni su cui si fonda il contratto assicurativo oggetto di stipula, come le condizioni generali (CG), le condizioni integrative (CI), le condizioni complementari (CC) e le condizioni particolari (CP).
Le basi di calcolo e i principi / metodi di ripartizione per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse sono riportati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
Basi tariffarie
Preventivo, proposta e – una volta stipulata l'assicurazione – polizza riportano le basi tariffarie utilizzate per i calcoli di ciascuna tariffa.
Definizioni
Tasso di interesse tecnico Indica il tasso di interesse utilizzato per la tariffazione delle
varie prestazioni garantite.
EKM/EKF Indicano le tabelle di mortalità su cui si basa la tariffazione delle polizze a capitalizzazione e incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EKM" è l'acronimo di EinzelKapitalMänner (Capitale individuale uomini), "EKF" di EinzelKapitalFrauen (Capitale individuale donne).
EIM/EIF Indicano le tabelle di invalidità su cui si basa la tariffazione delle polizze per incapacità di guadagno nell'assicurazione vita individuale. "EIM" è l'acronimo di EinzelInvaliditätMänner (Invalidità individuale uomini), "EIF" di EinzelInvaliditätFrauen (Invalidità individuale donne).
ERM/ERF Indicano le tabelle di mortalità generazionali su cui si basa la tariffazione delle rendite nell'assicurazione vita individuale. "ERM" è l'acronimo di EinzelRentenMänner (Rendita individuale uomini), "ERF" di EinzelRentenFrauen (Rendita individuale donne).
La presenza della sigla "AS" indica una tabella interna di Allianz Suisse. Se manca la sigla "AS" si tratta di tabelle redatte dall'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Il numero indica l'anno in cui la tabella è stata redatta. Le tabelle vengono generalmente costruite in base alle statistiche quinquennali più aggiornate dell'ASA.
Informazioni precontrattuali sull'assicurazione sulla vita Balance Invest (assicurazione principale)
Oltre a quanto già presente nel preventivo e nella proposta, le condizioni generali di assicurazione riportano, ai punti indicati, informazioni su:
� Rischi assicurati
Punto 3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto Punto 3.2 Prestazione in caso di decesso
Punto 3.3 Esenzione dal pag amento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
� Portata della garanzia assicurativa
Punto 5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa Punto 7 Inizio della copertura assicurativa
Punto 8 Fine della copertura assicurativa
Punto 12 Riduzione del premio a parità di protezione dai rischi Punto 13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi Punto 20 Riattivazione
� Limitazioni di copertura
Punto 5.2 Limitazioni della co pertura assicurativa per capitale garantito in caso di decesso
� Obblighi del contraente
Punto 9 Obblighi di comun icazione e collaborazione Punto 10 Finanziamento dell'assicurazione
Punto 11 Mora di pagamento dei premi
Punto 24 Obblighi in caso di violazione contrattuale involontaria Punto 26 Comunicazioni
� Termine del contratto assicurativo Punto 6 Revoca della pro posta
Punto 11 Mora di pagament o dei premi Punto 19 Riscatto dell'assic urazione
Per la previdenza vincolata del pilastro 3a si applicano le "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)", che prevalgono sulle eventuali disposizioni di diverso contenuto di cui alle condizioni generali e alle condizioni complementari.
Riscatto
Il contraente ha facoltà di chiedere per iscritto l'estinzione anticipata totale o parziale della propria assicurazione e il rimborso del valore di riscatto disponibile. Il riscatto può comportare svantaggi economici.
I dettagli sono riportati alle condizioni generali, sezione "Riscatto dell'assicurazione". Se la polizza è un'assicurazione previdenziale del pilastro 3a, è necessario osservare inoltre i relativi limiti di cui alle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
In caso di completa risoluzione del contratto, il valore di riscatto corrisponde al valore di liquidazione del capitale di garanzia e dell'investimento orientato al rendimento, decurtato dei costi non ammortizzati e maggiorato dei premi di rischio non goduti e dei costi amministrativi non addebitati. È possibile che il contratto, nei primi due anni assicurativi, non possieda alcun valore di riscatto se la deduzione dei costi di stipula non ammortizzati supera il valore di liquidazione dell'investimento complessivo.
In caso di riscatto parziale le prestazioni assicurate vengono ridotte.
Le quote vengono vendute entro cinque giorni lavorativi senza addebito di ulteriori costi di terzi.
Conversione
Qualora l'assicurazione abbia un valore di conversione, il contraente può richiedere per iscritto che il pagamento dei premi venga del tutto o in parte sospeso e che le prestazioni garantite vengano adeguate di conseguenza.
Se è stato concordato un capitale garantito in caso di decesso, vengono ridotte le prestazioni garantite sia in caso di decesso sia in caso di vita.
Se non è stato pattuito un capitale garantito in caso di decesso, viene ridotto il capitale garantito in caso di vita, mentre viene assicurato un capitale garantito e costante di pari valore in caso di decesso.
Il calcolo delle prestazioni dell'assicurazione senza premi si basa sul valore di riscatto (cfr. riscatto) utilizzato per il finanziamento del premio unico. Non vengono addebitati costi di stipula supplementari. L'investimento orientato al rendimento viene stabilito nuovamente sulla base della riserva matematica ricalcolata.
I dettagli sono disciplinati nelle condizioni generali, sezione "Sospensione del pagamento dei premi assicurativi".
Con la conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che le stesse non possiedano un valore di conversione.
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Condizioni generali (CG)
Assicurazione sulla vita Balance Invest Edizione 09.2015
Indice
1 Descrizione del prodotto assicurazione sulla vita Balance Invest
2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto
3.2 Prestazione in caso di decesso
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
4 Clausola beneficiaria
5 Portata della garanzia assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa per capitale garantito in caso di decesso
6 Revoca della proposta
7 Inizio della copertura assicurativa
7.1 Copertura assicurativa provvisoria
7.2 Copertura assicurativa definitiva
8 Fine della copertura assicurativa
9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
10 Finanziamento dell'assicurazione
10.1 Finanziamento con premi periodici
10.2 Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
10.3 Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo anno solare
10.4 Estremi di pagamento
11 Mora di pagamento dei premi
12 Riduzione del premio a parità di protezione dai rischi
13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
14 Ripartizione dei premi di risparmio sul capitale di garanzia e sull'investimento orientato al rendimento
15 Modifica del capitale garantito per il caso di vita e del capitale garantito per il caso di decesso
16 Andamento del valore del capitale di garanzia
17 Gestione dell'investimento orientato al rendimento
17.1 Opzioni di investimento
17.2 Valore di emissione delle quote e data dell'accredito
17.3 Valore di liquidazione delle quote e data della liquidazione
17.4 Ridistribuzione dell'investimento orientato al rendimento
18 Trasferimenti fra capitale di garanzia e investimento orientato al rendimento (sistema di garanzia del valore)
19 Riscatto dell'assicurazione
20 Riattivazione
21 La polizza quale strumento di credito
21.1 Prestito su polizza
21.2 Cessione e costituzione in pegno
22 Partecipazione alle eccedenze
23 Distribuzione degli utili prodotti dall'investimento orientato al rendimento
24 Violazione contrattuale involontaria
25 Servizio militare, guerra o tumulti
26 Comunicazioni
26.1 Comunicazioni del contraente
26.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
27 Consulenza in caso di controversia
28 Luogo di adempimento
Definizioni
Definizione di alcuni termini utilizzati nelle presenti condizioni generali:
Assicurato Il soggetto al quale è riferito il rischio assicurato.
Beneficiario Il soggetto o i soggetti indicati espressamente dal contraente quali destinatari, in tutto o in parte, delle prestazioni assicurative.
Capitale di garanzia Il capitale di garanzia, insieme alla quota di investimento orientato al rendimento stabilita da Allianz Suisse in base al sistema di garanzia del valore, serve per la conservazione del capitale garantito in caso di vita. La somma di queste due componenti non può superare la riserva matematica.
Contraente Chi stipula con Allianz Suisse il contratto di assicurazione.
Eventi connessi ai fondi Si è in presenza di un evento connesso ai fondi quando Allianz Suisse, per motivazioni a lei estranee, non è più in grado di effettuare investimenti negli strumenti finanziari prescelti (sospensione dell'emissione di quote, liquidazione del fondo, scadenza del fondo, ecc.) oppure se vengono modificati passaggi fondamentali del prospetto dello strumento finanziario e l'offerente di tale strumento finanziario ne dà comunicazione ad Allianz Suisse.
Fondi Investimenti collettivi di capitale aperti che possono avere la forma del fondo di investimento contrattuale oppure della società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Investimento complessivo L'investimento complessivo si compone del capitale di garanzia e dell'investimento orientato al rendimento.
Investimento orientato al rendimento L'investimento orientato al rendimento è la parte di investimento complessivo basata su quote di fondi o altri valori legalmente ammessi (ad es. certificati), oppure vincolata a portafogli di investimento interni. L'investimento orientato al rendimento consente di partecipare alle opportunità e ai rischi dei mercati finanziari. All'interno dell'offerta elaborata da Allianz Suisse per questo prodotto, il contraente seleziona gli strumenti finanziari per l'investimento orientato al rendimento.
Previdenza libera Per previdenza libera (pilastro 3b) si intendono tutte le misure di previdenza privata individuale adottate nell'ambito del sistema a tre pilastri, esclusa la previdenza vincolata (pilastro 3a). Fra queste rientrano, in particolare, anche le assicurazioni sulla vita.
Previdenza vincolata La previdenza vincolata (pilastro 3a) è parte integrante del sistema a tre pilastri. I soggetti di imposta attivi possono optare per una previdenza privata, beneficiando di particolari agevolazioni fiscali relativamente ai premi versati. I fondi previdenziali servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di rimborso, sono tassabili integralmente come reddito.
Polizza È il documento che certifica il contenuto del contratto stipulato tra il contraente e Allianz Suisse.
Proposta È il documento con cui il contraente richiede ad Allianz Suisse la copertura assicurativa e contiene informazioni importanti per la verifica del rischio assicurativo.
Riserva matematica Le riserve matematiche corrispondono all'importo che deve essere predisposto affinché, unitamente ai futuri contributi assicurativi e agli interessi, possano essere finanziate le prestazioni assicurative garantite. La riserva matematica viene calcolata tenendo conto del tasso di interesse tecnico valido.
Sistema di garanzia del valore La ripartizione e i trasferimenti fra investimento orientato al rendimento e capitale di garanzia vengono effettuati in base a un procedimento stabilito da Allianz Suisse e sottoposti a regolare verifica. In particolare, a tutela del capitale garantito in caso di vita, Allianz Suisse può vendere quote dell'investimento orientato al rendimento, facendo confluire il relativo valore di liquidazione nel capitale di garanzia.
Società di assicurazioni La società di assicurazioni è Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito
denominata Allianz Suisse.Valore di conversione Il valore di conversione corrisponde al capitale per il caso di vita e di decesso ridotto in seguito alla sospensione del pagamento di ulteriori premi da parte del contraente.
Valore di emissione dell'investimento orientato al rendimento
Il valore di emissione è pari all'ultima quotazione pubblicata prima dell'accredito ovvero all'ultima valutazione del portafoglio investimenti interno effettuata da Allianz Suisse, maggiorata dei costi addebitati da Allianz Suisse per imposte di legge come anche degli eventuali costi addebitati da Allianz Suisse o terzi per spese e commissioni.
Valore di liquidazione del capitale di garanzia
Il valore attuale del capitale di garanzia è calcolato alla stessa data in cui viene fissato il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento ed è pari alla riserva necessaria, in quel momento, per le prestazioni garantite sulla base dell'ultimo tasso di interesse stabilito da Allianz Suisse.
Valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento
Il valore di liquidazione è pari all'ultima quotazione pubblicata prima della liquidazione ovvero all'ultima valutazione del portafoglio investimenti interno effettuata da Allianz Suisse, decurtata degli eventuali costi addebitati da Allianz Suisse in conseguenza di oneri di legge, spese e commissioni.
Valore di riscatto Il valore di riscatto viene versato se l'assicurazione è riscattabile e il contraente ne richiede la
risoluzione totale.
La forma maschile utilizzata nelle presenti condizioni generali si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.
1 Descrizione del prodotto assicurazione sulla vita Balance Invest
L'assicurazione sulla vita Balance Invest coniuga risparmio e copertura assicurativa: viene concordato un capitale garantito in caso di vita e il contraente ha la possibilità di beneficiare dell'incremento di valore di strumenti finanziari selezionati. Allianz Suisse determina gli strumenti finanziari messi a disposizione del contraente per l'investimento orientato al rendimento. Il contraente assume i rischi di quotazione e valuta dell'investimento complessivo, salvo questi non si intendano a carico di Allianz Suisse per effetto delle prestazioni garantite in caso di vita. Viene inoltre concordato un capitale garantito in caso di decesso e/o un'esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno.
L'ammontare dei premi di risparmio a disposizione per l'investimento complessivo dipende dai premi previsti per il capitale garantito in caso di decesso, dai costi calcolati e dai premi per eventuali ulteriori assicurazioni complementari.
Il contraente ha facoltà di stipulare l'assicurazione sulla vita Balance Invest come previdenza vincolata (pilastro 3a) o come previdenza libera (pilastro 3b).
L'assicurazione viene finanziata tramite premio periodico.
2 Fondamenti giuridici dell'assicurazione
I diritti e i doveri derivanti dal contratto di assicurazione sono definiti nella polizza, nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni integrative. Salvo diversamente ed esplicitamente pattuito, il contratto di assicurazione si intende disciplinato dalla legge svizzera e, in particolare, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Eventuali accordi speciali sono validi solo se confermati per iscritto dalla sede principale di Allianz Suisse.
In caso di divergenza dalle disposizioni della LCA, per i contraenti domiciliati nel Principato del Liechtenstein si applicano le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein. Questo principio non vale tuttavia per i cittadini svizzeri domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
Nel caso dei contratti di previdenza vincolata, le deroghe previste dalle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)" prevalgono rispetto alle presenti condizioni generali.
3 Prestazioni assicurate
3.1 Prestazione in caso di vita alla scadenza del contratto
Alla scadenza dell'assicurazione, Allianz Suisse versa al contraente il capitale garantito in caso di vita, più il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento.
3.2 Prestazione in caso di decesso
In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione, Allianz Suisse versa il rispettivo valore del capitale di garanzia unitamente al valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento e in ogni caso, come minimo, il capitale garantito in caso di decesso, qualora questo sia stato pattuito.
Dalla prestazione in caso di decesso vengono dedotti prestiti su polizza, interessi, premi o costi insoluti.
3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
Se è stata pattuita l'esenzione dai premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Suisse si fa carico del pagamento dei premi secondo quanto previsto dalle "Condizioni complementari (CC) - Esenzione dal pagamento dei
premi per incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio".
4 Clausola beneficiaria
Tramite comunicazione scritta o disposizione testamentaria, il contraente nomina i beneficiari che percepiranno le prestazioni maturate in caso di vita o di decesso. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento dal contraente tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse. Tale diritto decade con la morte del contraente. Il diritto di revocare la clausola beneficiaria decade inoltre se il contraente ha rinunciato alla revoca, convalidando tale opzione con la propria firma sulla polizza, e ha consegnato la polizza al beneficiario.
Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
5 Portata della garanzia assicurativa
5.1 Validità territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.
5.2 Limitazioni della copertura assicurativa per capitale garantito in caso di decesso
Non è prevista alcuna copertura se
– il decesso dell'assicurato è provocato intenzionalmente da un avente diritto, oppure se
– l'assicurato muore in seguito a suicidio o per le conseguenze di un tentato suicidio durante il periodo di copertura provvisoria o prima che siano trascorsi tre anni dalla decorrenza dell'assicurazione. Lo stesso dicasi dopo una variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato e garantito in caso di decesso.
Sussiste suicidio anche se l'assicurato ha agito in stato di totale o parziale incapacità di discernimento.
Se l'assicurato muore e non sussiste alcuna copertura, Allianz Suisse versa il valore di liquidazione dell'investimento complessivo.
Se, in caso di morte dell'assicurato dopo una modifica contrattuale, non è prevista alcuna copertura per la quota maggiorata del capitale garantito in caso di decesso, viene versato l'ammontare precedente all'aumento, se questo risulta superiore al valore di liquidazione dell'investimento complessivo.
Allianz Suisse rinuncia al diritto, conferitole dalla legge, di ridurre le proprie prestazioni qualora il decesso dell'assicurato sia stato cagionato da colpa grave.
6 Revoca della proposta
Il contraente ha il diritto di revocare senza spese la proposta di assicurazione entro sette giorni dalla firma, fermo restando che la sua comunicazione scritta di revoca deve pervenire alla sede centrale di Allianz Suisse entro la scadenza di tale termine.
7 Inizio della copertura assicurativa
7.1 Copertura assicurativa provvisoria
Durante l'esame della proposta, Allianz Suisse garantisce una copertura assicurativa provvisoria.
Tale copertura decorre dal momento in cui la proposta scritta perviene a un'agenzia generale o alla sede centrale di Allianz Suisse, a condizione che non sia stata richiesta una decorrenza successiva.
La copertura assicurativa provvisoria non è data se, alla data sopra specificata, la persona da assicurare è sottoposta a cure mediche, si trova sotto controllo medico, non è pienamente abile al lavoro o se l'evento assicurato è riconducibile a cause preesistenti alla decorrenza della copertura provvisoria.
La copertura assicurativa provvisoria termina con l'inizio della copertura definitiva o con l'invio della comunicazione di rifiuto dell'intera proposta, in ogni caso otto settimane dopo la ricezione della proposta da parte di Allianz Suisse o nell'eventualità di mora di pagamento del premio. Se Allianz Suisse propone al contraente una modifica all'assicurazione richiesta, la copertura assicurativa provvisoria decade non appena la proposta di variazione perviene al contraente, in ogni caso non oltre sette giorni dopo il suo invio.
Le prestazioni della copertura assicurativa provvisoria sono limitate, per l'insieme di tutte le proposte presentate per lo stesso assicurato, a un massimale complessivo di 250.000 franchi. Per il calcolo dell'importo complessivo, le proposte in valuta estera vengono convertite in franchi svizzeri al corso del giorno in cui si verifica l'evento assicurato.
7.2 Copertura assicurativa definitiva
La copertura assicurativa definitiva decorre dall'accettazione scritta della proposta del contraente da parte di Allianz Suisse ovvero della controproposta di Allianz Suisse da parte del contraente, nonché dall'incasso del primo premio periodico da parte di Allianz Suisse o dalla ricezione della polizza da parte del contraente; in ogni caso non prima della decorrenza richiesta per l'assicurazione.
8 Fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale indicata in polizza.
Termina anticipatamente in caso di decesso dell'assicurato oppure in caso di riscatto o di risoluzione del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o di disdetta.
In caso di riscatto o disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione oppure, in mancanza di tale informazione, la data di recapito della dichiarazione al destinatario.
9 Obblighi di comunicazione e collaborazione
9.1 Obblighi di collaborazione alla stipula del contratto
È necessario fornire risposte corrette, complete e veritiere a tutte le domande formulate da Allianz Suisse nella proposta. Anche i terzi chiamati a rispondere a eventuali domande sono tenuti a fornire informazioni corrette, complete e veritiere, poiché da tale
Allianz Suisse eroga le prestazioni nella valuta indicata nel contratto esclusivamente sul conto bancario o postale svizzero indicato dall'avente diritto.
10 Finanziamento dell'assicurazione
10.1 Finanziamento con premi periodici
I premi periodici devono essere versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Il primo premio è dovuto alla stipula del contratto. La data di scadenza e la periodicità dei premi successivi sono indicate nella polizza.
10.2 Varianti di premio nella previdenza vincolata (pilastro 3a)
In sede di stipula il contraente può scegliere fra due varianti di premio periodico per la previdenza vincolata:
a) Premio indicizzato
Il premio annuo per la previdenza vincolata viene adeguato all'eventuale aumento dell'importo massimo fiscalmente deducibile (indicizzazione).
b) Premio costante
Il premio resta invariato durante tutto il periodo di validità del contratto.
10.3 Importo del premio per la previdenza vincolata (pilastro 3a) nel primo anno solare
Per l'anno solare in cui cade l'inizio dell'assicurazione, il contraente ha facoltà di versare un premio pari all'intero importo annuo, purché tale opzione venga concordata in sede di stipula.
10.4 Estremi di pagamento
Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto indicato dalla sede centrale di Allianz Suisse.
condotta dipendono la sussistenza e la portata della copertura
assicurativa.
Durante le verifiche del corretto adempimento degli obblighi di informazione in sede di stipula contrattuale, il contraente è tenuto a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a dispensare terzi dall'obbligo di riservatezza.
Qualora il contraente o i terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz Suisse è autorizzata a disdire il contratto tramite dichiarazione scritta.
Se il contratto è stato risolto mediante disdetta, decade anche l'obbligo di prestazione di Allianz Suisse per i danni già verificatisi sulla cui insorgenza o entità abbiano influito risposte non corrette, incomplete o non veritiere alle domande.
9.2 Esercizio del diritto alle prestazioni
Il decesso dell'assicurato deve essere comunicato
11 Mora di pagamento dei premi
Il contraente che non adempie all'obbligo di pagamento del premio nei termini previsti, riceve un sollecito con rimando alle conseguenze in caso di mora. Gli eventuali costi connessi al sollecito sono a suo carico.
Se il contraente non provvede al pagamento entro quattordici (14) giorni dall'invio del sollecito e in quel momento l'assicurazione ha un valore di conversione, essa viene interamente convertita in una polizza sulla vita esentata dal pagamento dei premi, ai sensi del punto 13.
Se in quel momento l'assicurazione non possiede un valore di conversione, la stessa viene risolta con il pagamento di un eventuale valore di riscatto.
tempestivamente ad Allianz Suisse, producendo l'atto di morte
ufficiale. I moduli necessari per la comunicazione possono essere richiesti ad Allianz Suisse.
Allianz Suisse è legittimata a richiedere i chiarimenti, la documentazione e le perizie che giudica necessari al fine di valutare l'obbligo di prestazione. Per accertare la sussistenza del diritto alla prestazione essa può, in particolare, richiedere l'originale oppure una copia o fotocopia legalmente autenticata del testamento del contraente nonché un certificato ereditario.
L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz Suisse non riceve i documenti richiesti e non è in grado di decidere legittimità della pretesa risarcitoria.
12 Riduzione del premio a parità di protezione dai rischi
Non appena la riserva matematica ha raggiunto l'importo necessario, il contraente può richiedere per iscritto che la componente di risparmio del premio periodico venga eliminata, mantenendo tuttavia la copertura assicurativa per le prestazioni di rischio. Una riduzione del premio comporta la riduzione della prestazione garantita in caso di vita. Viene garantita la possibilità di aumentare successivamente il premio di risparmio al fine di riportare il premio complessivo al livello originario.
Se, in conseguenza di una modifica del premio, la previdenza libera risulta soggetta a un'imposta di bollo, quest’ultima viene addebitata al contraente.
13 Sospensione del pagamento dei premi assicurativi
Il contraente può richiedere per iscritto che venga disposta una
xxxxx è pari almeno al tasso di interesse tecnico stabilito nel contratto.
Il valore attuale del capitale di garanzia è calcolato alla stessa data in cui viene fissato il valore di liquidazione dell'investimento orientato al rendimento ed è pari alla riserva necessaria, in quel momento, per le prestazioni garantite sulla base dell'ultimo tasso di interesse stabilito da Allianz Suisse.
sospensione parziale o totale del pagamento dei premi assicurativi
e che le prestazioni garantite vengano adeguate di conseguenza, qualora l'assicurazione abbia un valore di conversione.
Se è stato concordato un capitale garantito in caso di decesso, vengono ridotte le prestazioni garantite in caso di decesso e in caso di vita.
Se non è stato pattuito un capitale garantito in caso di decesso, viene ridotto il capitale garantito in caso di vita, mentre viene assicurato un capitale garantito e costante di pari valore in caso di decesso.
Il calcolo delle prestazioni dell'assicurazione senza premi si basa sul valore di riscatto (cfr. punto 18) utilizzato per il finanziamento del premio unico. Non vengono addebitati costi di stipula supplementari. L'investimento orientato al rendimento viene stabilito nuovamente sulla base della riserva matematica ricalcolata.
Se il valore di conversione è inferiore all'importo minimo valido alla data di sospensione, l'assicurazione si estingue con il rimborso del valore di riscatto, salvo il contraente non richieda esplicitamente la conversione in assicurazione senza premi.
L'assicurazione viene estinta se è priva di un valore di riscatto.
In caso di conversione (sospensione del pagamento dei premi) si estinguono tutte le assicurazioni complementari eventualmente in essere, a meno che le stesse non possiedano un valore di conversione.
Se in conseguenza di una modifica del premio viene applicata un'imposta di bollo, quest’ultima è addebitata al contraente.
14 Ripartizione dei premi di risparmio sul capitale di garanzia e sull'investimento orientato al rendimento
In base all'ammontare del capitale garantito per il caso vita scelto dal contraente, Allianz Suisse determina la quota di ogni premio di risparmio necessaria per finanziare questa garanzia. Questa quota confluisce nel capitale di garanzia. La restante quota invece viene utilizzata per l'acquisto di quote nell'investimento orientato al rendimento.
15 Modifica del capitale garantito per il caso di vita e del capitale garantito per il caso di decesso
Durante il periodo di validità contrattuale, il contraente ha la possibilità di richiedere, nei limiti fissati da Allianz Suisse, un aumento o una riduzione del capitale garantito per il caso di vita e del capitale garantito per il caso di decesso mantenendo invariato il premio assicurativo.
L'eventuale aumento del capitale garantito in caso di vita e del capitale garantito in caso di decesso comporta una riduzione dell'investimento orientato al rendimento a favore del capitale di garanzia con conseguente aumento della riserva matematica, dei successivi premi di rischio e dei costi amministrativi.
L'eventuale diminuzione del capitale garantito in caso di vita e del capitale garantito in caso di decesso comporta un aumento dell'investimento orientato al rendimento a scapito del capitale di garanzia con conseguente riduzione della riserva matematica, dei successivi premi di rischio e dei costi amministrativi.
16 Andamento del valore del capitale di garanzia
Sulla scorta del risultato d'esercizio Allianz Suisse fissa il tasso di riferimento per la remunerazione del capitale di garanzia; tale
17 Gestione dell'investimento orientato al rendimento
17.1 Opzioni di investimento
L'investimento orientato al rendimento è la parte di investimento complessivo basata su quote di fondi o altri valori legalmente ammessi (ad es. certificati), oppure vincolata a portafogli di investimento interni. Per l'investimento nella componente orientata al rendimento Allianz Suisse mette a disposizione del contraente un numero limitato di strumenti finanziari tra cui questi può scegliere quello più consono alla propria propensione al rischio. Il contraente in tal modo assume su di sé tutti i rischi, in particolare i rischi di perdita, liquidazione, quotazione e valuta relativi allo strumento finanziario selezionato.
La composizione del portafoglio di investimento può essere modificata in ogni momento e senza costi aggiuntivi, entro i limiti della gamma di prodotti disponibili, tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse.
17.2 Valore di emissione delle quote e data dell'accredito
L'accredito di quote dell'investimento orientato al rendimento avviene sempre entro cinque giorni lavorativi
a) dopo il pagamento completo del premio e in ogni caso non prima della scadenza del premio;
b) dopo un trasferimento dal capitale di garanzia;
c) dopo l'eventuale distribuzione di utili derivanti dall'investimento orientato al rendimento, nonché
d) se il contraente richiede una ridistribuzione della quota orientata al rendimento su un altro strumento finanziario messo a disposizione da Allianz Suisse e
e) dopo la distribuzione delle quote di eccedenza.
Il valore di emissione è pari all'ultima quotazione pubblicata prima dell'accredito ovvero al valore dell'ultima valutazione del portafoglio investimenti interno effettuata da Allianz Suisse, maggiorata dei costi addebitati da Allianz Suisse per imposte di legge come anche degli eventuali costi addebitati da Allianz Suisse o terzi per spese e commissioni di emissione.
17.3 Valore di liquidazione delle quote e data della liquidazione
La liquidazione di quote dell'investimento orientato al rendimento avviene entro cinque giorni lavorativi
a) dopo la ricezione della richiesta di revoca della proposta;
b) dopo la ricezione dell'atto di morte ufficiale ;
c) dopo la scadenza del contratto in caso di vita;
d) dopo la data di riferimento per la fine dell'assicurazione in caso di riscatto e disdetta;
e) dopo la cessazione del contratto negli altri casi;
f) dopo la ricezione della comunicazione scritta per la ridistribuzione dell'investimento orientato al rendimento;
g) se il capitale di garanzia viene aumentato a scapito dell'investimento orientato al rendimento.
Il valore di liquidazione è pari all'ultima quotazione pubblicata prima della liquidazione ovvero all'ultima valutazione del portafoglio investimenti interno effettuata da Allianz Suisse, decurtata degli eventuali costi addebitati da Allianz Suisse sulla base di oneri di legge, spese e commissioni di liquidazione.
17.4 Ridistribuzione dell'investimento orientato al rendimento
Tramite comunicazione scritta ad Allianz Suisse il contraente può richiedere in ogni momento che l'investimento orientato al rendimento venga sostituito completamente o parzialmente con altri strumenti finanziari fra quelli messi a disposizione da Allianz Suisse. La ridistribuzione viene effettuata ai valori di emissione e liquidazione.
17.5 Eventi connessi ai fondi
Quando si verifica un evento connesso ai fondi, Allianz Suisse è autorizzata, ma non tenuta, a investire a titolo di garanzia il controvalore delle quote detenute nello strumento finanziario in un fondo monetario o in un fondo analogo.
Il verificarsi di un evento connesso ai fondi non dà luogo ad alcun diritto aggiuntivo.
18 Trasferimenti fra capitale di garanzia e investimento orientato al rendimento (sistema di garanzia del valore)
Con il sistema di garanzia del valore Allianz Suisse opera trasferimenti fra il capitale di garanzia e l'investimento orientato al rendimento.
Allianz Suisse verifica periodicamente la necessità di effettuare un trasferimento dall'investimento orientato al rendimento al capitale di garanzia, al fine di assicurare la prestazione garantita in caso di vita. Scopo di tale verifica è far sì che il valore dell'investimento complessivo, anche in caso di andamento negativo del mercato o
21 La polizza quale strumento di credito
21.1 Prestito su polizza
Non appena la polizza dispone di un valore di riscatto, il contraente può richiedere ad Allianz Suisse un prestito a interesse in cambio della costituzione in pegno del diritto assicurativo di previdenza libera (pilastro 3b). Il prestito deve essere rimborsato entro e non oltre la data di scadenza del contratto; in caso contrario saranno dedotti dalla prestazione in caso di vita il prestito, gli interessi e i costi.
Allianz Suisse ha facoltà di respingere la richiesta di concessione di un prestito a interesse.
21.2 Cessione e costituzione in pegno
Il contraente ha facoltà di cedere a un terzo o costituire in pegno il proprio diritto assicurativo derivante da una polizza di previdenza libera.
Cessione e costituzione in pegno richiedono obbligatoriamente la forma scritta e presuppongono la consegna della polizza al soggetto terzo e la denuncia scritta ad Allianz Suisse.
Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle "Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
22 Partecipazione alle eccedenze
L'assicurazione partecipa alle eccedenze per costi e rischi di Allianz Suisse. I dettagli sono disciplinati nelle condizioni integrative sulla partecipazione alle eccedenze.
riduzione del tasso d'interesse rilevante per il capitale di garanzia,
non risulti mai inferiore alla riserva matematica necessaria per la prestazione garantita in caso di vita alla scadenza del contratto. Se necessario, può essere trasferito nel capitale di garanzia l'intero investimento orientato al rendimento.
È inoltre possibile che Allianz Suisse operi trasferimenti dal
23 Distribuzione degli utili prodotti dall'investimento orientato al rendimento
Eventuali utili derivanti dall'impiego degli strumenti finanziari nell'investimento orientato al rendimento vengono investiti direttamente in ulteriori quote.
capitale di garanzia all'investimento orientato al rendimento.
24 Violazione contrattuale involontaria
19 Riscatto dell'assicurazione
Il contraente può richiedere per iscritto la risoluzione parziale o totale dell'assicurazione e il rimborso del valore di riscatto.
Il tutto con riserva di deroga secondo quanto previsto nelle “Condizioni particolari (CP) - Assicurazione previdenziale vincolata (pilastro 3a)".
Il valore di riscatto corrisponde al valore di liquidazione del capitale
Se Allianz Suisse e il contraente hanno pattuito che quest'ultimo venga privato di un diritto o limitato nell'esercizio dello stesso in seguito alla violazione di un obbligo, tale sanzione non viene applicata se il contraente dimostra che, date le circostanze, la violazione è da considerarsi involontaria. In caso di inosservanza involontaria di una scadenza, l'atto omesso deve essere eseguito tempestivamente.
25 Servizio militare, guerra o tumulti
di garanzia e dell'investimento orientato al rendimento, decurtato
dei costi non ammortizzati e maggiorato dei premi di rischio non goduti e dei costi amministrativi non addebitati.
Nei primi due anni assicurativi i costi di stipula non ammortizzati, possono raggiungere l'ammontare dell'investimento complessivo, maggiorato dei premi di rischio non goduti e dei costi amministrativi non addebitati. Dopo che sono stati versati i premi per tre anni e comunque a partire dal terzo anno assicurativo, la deduzione dei costi di stipula non ammortizzati non può superare 1/3 dell'investimento complessivo, maggiorato dei premi di rischio non goduti e dei costi amministrativi non addebitati. Dopo i primi cinque anni assicurativi i costi di stipula sono completamente ammortizzati.
Prestiti su polizza, interessi o costi vengono dedotti dal valore di riscatto in sede di calcolo.
20 Riattivazione
Un contratto non più in vigore o convertito in polizza senza premi non può essere riattivato.
Le seguenti disposizioni concernenti il rapporto contrattuale in caso di guerra valgono per tutte le assicurazioni con prestazioni in caso di morte di tutte le società di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera.
Il servizio attivo in difesa della neutralità svizzera o per mantenere l'ordine interno - senza operazioni belliche sia nell'uno che nell'altro caso - è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro incluso nell'assicurazione nel quadro delle condizioni generali di assicurazione.
Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, dall'inizio della guerra è dovuta una quota unica di guerra che diviene esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che l'assicurato vi prenda parte o meno e che si trovi in Svizzera o all'estero.
La quota unica di guerra serve a coprire i danni causati direttamente o indirettamente dal conflitto, a condizione che essi riguardino le assicurazioni per le quali valgono le presenti disposizioni. Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, constata i danni di guerra e i fondi di copertura disponibili; fissa, inoltre, la quota unica di guerra e le possibilità di
ammortamento della stessa, riducendo eventualmente le prestazioni assicurative.
Se le prestazioni assicurate maturano prima che sia stata fissata la quota unica di guerra, Allianz Suisse ha facoltà di differirne parzialmente il pagamento fino a un anno dopo la fine del conflitto. L'ammontare differibile della prestazione e il relativo tasso di interesse vengono fissati da Allianz Suisse, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza.
I giorni di inizio e fine della guerra ai sensi delle suddette disposizioni vengono fissati dall'Autorità svizzera di sorveglianza.
Se l'assicurato prende parte a un conflitto armato o a operazioni belliche, senza che la Svizzera sia direttamente coinvolta nel conflitto o in operazioni belliche, e decede durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipula della pace o dalla fine delle operazioni belliche, Allianz Suisse è tenuta al pagamento della riserva matematica calcolata al giorno del decesso, in ogni caso al massimo fino a concorrenza della prestazione assicurata per il caso di morte. Se sono assicurate rendite ai superstiti, al posto della riserva matematica saranno pagate le rendite calcolate al giorno del decesso, in ogni caso fino a concorrenza delle rendite assicurate.
Allianz Suisse si riserva il diritto di modificare, di concerto con l'Autorità svizzera di sorveglianza, le disposizioni del presente articolo e di applicarle anche alla presente assicurazione. Restano inoltre espressamente riservate le disposizioni di legge e amministrative emanate in caso di guerra, in particolare quelle sul riscatto dell'assicurazione.
26 Comunicazioni
26.1 Comunicazioni del contraente
Le comunicazioni devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale di Allianz Suisse.
26.2 Comunicazioni di Allianz Suisse
In caso di domiciliazione all'estero, fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein, il contraente designa un rappresentante in Svizzera al quale possano essere inviate legalmente tutte le comunicazioni.
Allianz Suisse è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del contraente ovvero del suo rappresentante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
27 Consulenza in caso di controversia
In caso di controversia fra il contraente e Allianz Suisse, la fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata offre un servizio di consulenza gratuita.
Svizzera tedesca Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx romanda Ombudsman de l'assurance privée
case postale 1002 Lausanne
Ticino Ombudsman dell'assicurazione privata Xxxxxxx xxxxxxx
0000 Xxxxxx
28 Luogo di adempimento
Luogo di adempimento degli obblighi del contraente è la sede centrale di Allianz Suisse. Per gli adempimenti di Allianz Suisse è la sede dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
Se il contraente è domiciliato all'estero, il luogo di adempimento degli obblighi di Allianz Suisse è la sede centrale di Allianz Suisse.