ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 308 del 03/09/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della RC IZSVe 14/19 dal titolo ``Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente`` - CUP B24I19001120001 - tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della RC IZSVe 14/19 dal titolo ``Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente`` - CUP B24I19001120001 - tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione e ricerca negli ambiti della salute animale e della sicurezza alimentare;
- l’art. 12 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che una quota pari all’1% del Fondo Sanitario Nazionale venga utilizzata per finanziare l’attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti e Centri di Ricerca, tra i quali rientrano anche gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, relativamente alle problematiche di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- distinti progetti di ricerca corrente – in base alle problematiche sanitarie emergenti nell’ambito del territorio di riferimento – vengono presentati annualmente da parte di ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale - in qualità di Unità Capofila - per l’approvazione da parte del Ministero della Salute, e possono prevedere la partecipazione di altri enti di ricerca pubblici o privati in qualità di Unità Operative per le specifiche competenze possedute;
- tra i progetti di ricerca corrente per l’anno 2019 approvati dal Ministero della Salute, rientra quello presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie denominato
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
“Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente” - RC IZSVE 14/19 CUP B24I19001120001;
- a tale progetto partecipa anche l’Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS (di seguito IOV), in qualità di Unità Operativa 5 (di seguito UO5), collaborando all’effettuazione delle attività di ricerca, poste sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente Veterinario presso la SCS3 – Diagnostica Specialistica e Istopatologia, descritte nella modulistica di presentazione del progetto conservata agli atti di questa Struttura.
Con riferimento al citato progetto, questo Istituto, in qualità di Unità Capofila e IOV, in qualità di UO5, hanno concordato lo schema di accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione della RC 14/19, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Le attività di ricerca avranno durata di 24 mesi a decorrere dal 20/12/2019, con scadenza al 19/12/2021, salvo eventuali proroghe del Progetto concesse dal Ministero su richiesta dall’Istituto Capofila, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in ambito di ricerca corrente.
Per l'esecuzione delle attività di ricerca affidate all'UO5 - la quale dovrà sostenere i costi secondo quanto stabilito nel piano di spesa di cui alla tabella 2 "Spese complessive del progetto" presente nella modulistica di presentazione del progetto - l’IZSVe corrisponderà a IOV la somma di € 31.460,00 (euro trentunomilaquattrocentosessanta/00), fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633/72, secondo le seguenti modalità:
- l’erogazione del primo acconto, pari all’80% del finanziamento, a seguito del perfezionamento del presente accordo;
- l’erogazione del saldo al termine delle attività, previa presentazione da parte dell’UO5 della relazione tecnico-scientifica e rendicontazione delle spese sostenute per la ricerca e a seguito dell’approvazione della relazione tecnico-scientifica finale da parte del Ministero della Salute.
Con ticket intranet n. 143367/2020 l’Ufficio Piani e Progetti di Ricerca ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari all’approvazione dello schema di accordo di collaborazione concordato con IOV, allegato alla stessa.
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del Progetto di Ricerca Corrente “Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente” - RC IZSVE 14/19 CUP B24I19001120001, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
3. di dare atto che la responsabilità scientifica del progetto, per il coordinamento di tutte le fasi e gli adempienti previsti dal programma di ricerca, è assegnata alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente Veterinario presso la SCS3 – Diagnostica Specialistica e Istopatologia;
4. di prendere atto, altresì, che a fronte dell’esecuzione delle attività di ricerca affidate all’Unità Operativa 5, l’IZSVe corrisponderà a IOV un finanziamento pari ad € 31.460,00 (euro trentunomilaquattrocentosessanta/00), fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633/72, secondo le seguenti modalità:
- l’erogazione del primo acconto, pari all’80% del finanziamento, a seguito del perfezionamento del presente accordo;
- l’erogazione del saldo al termine delle attività, previa presentazione da parte dell’UO5 della relazione tecnico-scientifica e rendicontazione delle spese sostenute per la ricerca e a seguito dell’approvazione della relazione tecnico-scientifica finale da parte del Ministero della Salute;
5. di affidare all’U.O. “Ufficio Piani e Progetti di Ricerca” la gestione finanziaria del progetto di cui al punto 1;
6. di imputare la somma di cui al punto 4 al sottoconto 20050290 “Crediti Ricerche (ex giro) – acconti” del Bilancio Economico Preventivo 2020 e futuri.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del Progetto di Ricerca Corrente “Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente” - RC IZSVE 14/19 CUP B24I19001120001, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2–bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di dare atto che la responsabilità scientifica del progetto, per il coordinamento di tutte le fasi e gli adempienti previsti dal programma di ricerca, è assegnata alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente Veterinario presso la SCS3 – Diagnostica Specialistica e Istopatologia;
4. di prendere atto, altresì, che a fronte dell’esecuzione delle attività di ricerca affidate all’Unità Operativa 5, l’IZSVe corrisponderà a IOV un finanziamento pari ad € 31.460,00 (euro trentunomilaquattrocentosessanta/00), fuori campo IVA ex art. 4 DPR 633/72, secondo le seguenti modalità:
- l’erogazione del primo acconto, pari all’80% del finanziamento, a seguito del perfezionamento del presente accordo;
- l’erogazione del saldo al termine delle attività, previa presentazione da parte dell’UO5 della relazione tecnico-scientifica e rendicontazione delle spese sostenute per la ricerca e a seguito dell’approvazione della relazione tecnico-scientifica finale da parte del Ministero della Salute;
5. di affidare all’U.O. “Ufficio Piani e Progetti di Ricerca” la gestione finanziaria del progetto di cui al punto 1;
6. di imputare la somma di cui al punto 4 al sottoconto 20050290 “Crediti Ricerche (ex giro) – acconti” del Bilancio Economico Preventivo 2020 e futuri.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Il Direttore amministrativo xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa ⌧ su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato ⌧
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🞏
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della RC IZSVe 14/19 dal titolo ``Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente`` - CUP B24I19001120001 - tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS.
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 308 del 03/09/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della RC IZSVe 14/19 dal titolo ``Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente`` - CUP B24I19001120001 - tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS.
Pubblicata dal 03/09/2020 al 18/09/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx - U.O. Ricerche titolare del conto
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE IZSVE 14/19
"Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente"
CUP B24I19001120001 TRA
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Legnaro (PD), Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx
x. 00 (00000), X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Direttore Generale f.f. legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, C.F.: RCCNTN67B42G224E e domiciliato per la carica presso la sede di
Legnaro;
di seguito denominato anche "Istituto Capofila"; E
L’Istituto Oncologico Veneto IOV - IRCCS, con sede e domicilio fiscale in Padova Via Gattamelata, 64 – CAP 35128, C.F. e P. Iva n. 04074560287, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Dr.
Xxxxxxx Xxxxxxx, C.F.: RBRGRG56P01F999L, e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente;
di seguito denominato anche "Unità operativa" di seguito denominate congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - con nota 28895-P del 19/11/2019 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente dell'anno 2019, presentati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, incluso il progetto dal titolo “Analisi genomica e fenotipica del melanoma orale nel cane: la biopsia liquida come strumento prognostico e di monitoraggio terapeutico in un modello outbred e immunocompetente”, (d’ora in avanti “Progetto”) essendo risultato conforme alle linee di ricerca prioritarie per la Sanità Pubblica Veterinaria relative al triennio 2016-2018, approvate dal Comitato Tecnico Sanitario del Ministero nella seduta del 13/07/2016,
- il citato progetto di ricerca è articolato in più fasi, alla cui realizzazione partecipa l'Unità Operativa come sopra identificata; coordinata dall'Istituto Capofila.
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse, il progetto di ricerca e il relativo piano esecutivo-economico, ancorchè non allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. OGGETTO
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a collaborare nell’ambito e in
attuazione del progetto citato in premessa, secondo le fasi previste e definite nel progetto di ricerca, e
attenendosi altresì al relativo piano esecutivo-economico, come da tabelle già precedentemente sottoscritte ed inviate al Ministero dall’Istituto Capofila.
ART. 3. PROGRAMMA DI RICERCA
1. Le Parti si impegnano a eseguire il progetto di ricerca ed i relativi sottoprogetti (workpackage – WP), di cui all’art. precedente, secondo le finalità, gli obiettivi, la direzione, il coordinamento e il finanziamento delle attività ivi determinate, nei tempi e nei modi stabiliti, ed ognuna per quanto di propria pertinenza.
ART. 4. RESPONSABILI SCIENTIFICI
1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico della Ricerca la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal progetto di ricerca.
2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico per le attività del progetto di ricerca ad essa affidate la Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile scientifico di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di assicurare un’efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.
ART. 5. RELAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE INTERMEDIE E CONCLUSIVE
1. Entro 30 (trenta) giorni dal termine del primo anno di competenza di cui al Progetto, il Responsabile scientifico dell'Unità Operativa si impegna ad inviare al Responsabile Scientifico del progetto la relazione tecnico scientifica intermedia sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca, debitamente sottoscritta.
2. Entro 40 (quaranta) giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Unità Operativa si impegna a fare pervenire al Responsabile Scientifico dell’Istituto Capofila la relazione tecnico scientifica conclusiva sull'attività svolta e i risultati conseguiti.
3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui ai commi precedenti devono riportare dettagliatamente i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni/soggetti esaminati e i prodotti/risultati ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, e dovranno essere redatte secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca dell’Istituto Capofila.
4. L'Unità Operativa si impegna, in ogni caso, a far pervenire al Responsabile Scientifico dell'Istituto Capofila la relazione tecnico-scientifica anche nell'ipotesi in cui diventasse impossibile, per cause di forza maggiore, concludere il progetto di ricerca. In quest’ultimo caso la relazione descriverà la parte di ricerca effettivamente realizzata.
5. Il Responsabile Scientifico dell’Istituto Capofila può richiedere in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del progetto di ricerca, riscontro sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità operativa si impegna ad inviare la documentazione richiesta entro 15 giorni.
ART. 6. RENDICONTAZIONE ECONOMICA
1. L’Unità Operativa dovrà far pervenire la rendicontazione economica entro 45 giorni dopo la scadenza del progetto.
2. In caso di proroga del progetto l’Unità Operativa dovrà far pervenire la rendicontazione economica
almeno 15 giorni prima della nuova scadenza del progetto.
ART. 7. DURATA
1. Il presente accordo ha efficacia dal 20/12/2019, data di decorrenza delle attività di ricerca e avrà una durata di 24 mesi.
2. Eventuali proroghe del Progetto e del relativo Accordo dovranno essere concesse dal Ministero su
richiesta dall’Istituto Capofila, secondo le modalità previste dal successivo comma.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto potrà, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in ambito di ricerca corrente, tramite motivata istanza o su richiesta motivata di uno o più responsabili di Unità Operative, avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa.
ART. 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Nel caso in cui l'Unità Operativa:
a) non concluda nei termini previsti le attività di propria competenza all’interno del progetto di
ricerca,
b) non trasmetta, nei termini previsti, le relazioni tecnico scientifiche di cui all'art. 5 del presente accordo, ovvero,
c) non esegua le attività nei termini stabiliti secondo gli obiettivi previsti e specificati nei protocolli operativi o quelli indicati dal Responsabile Scientifico per mancata, incompleta o irregolare attuazione del progetto di ricerca di competenza dell'Unità Operativa stessa.
L'Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo ex art. 1456 c.c., previa diffida ad adempiere da trasmettere mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti, e riservandosi, altresì, la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa inadempiente ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio di avanzamento e la tipologia della ricerca e previa necessaria autorizzazione del Ministero della Salute.
L’Unità Operativa ha la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo ex art. 1456 c.c. nel caso in cui
l’Istituto Capofila non adempia agli obblighi di cui al presente accordo ed in particolare agli artt. 9,10, previa diffida ad adempiere da trasmettere mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni.
2. Nel caso di avvenuta risoluzione del contratto, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Istituto Capofila comunicherà l’avvenuta risoluzione di cui al comma 1 al Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria,
3. In caso di risoluzione del presente accordo, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti fino alla data di risoluzione.
ART. 9. FINANZIAMENTO
1. L’Istituto Capofila eroga un finanziamento pari ad € 31.460,00 (euro trentunomilaquattrocentosessanta--
) per l'esecuzione delle attività di ricerca affidate all'Unità Operativa, che dovrà sostenere i costi, secondo quanto stabilito nel piano di spesa di cui alla tabella 2 – spese complessive del progetto di ricerca.
ART. 10. LIQUIDAZIONE
1. L’erogazione del primo acconto, pari all’80% del finanziamento di cui all’art.9 comma 1, avverrà a seguito del perfezionamento dell’accordo sottoscritto dalle Parti.
2. L’erogazione del saldo avverrà al termine delle attività e a seguito dell’approvazione della relazione tecnico-scientifica finale da parte del Ministero della Salute. L’Unità Operativa, portato a termine il lavoro di propria competenza, presenterà relazione tecnico-scientifica e rendicontazione delle spese sostenute per la ricerca.
ART. 11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti tra l'Istituto Capofila ed il Ministero finanziatore, le Parti concordano che i risultati conseguiti nell’ambito del progetto di ricerca oggetto del presente accordo saranno in comproprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione proporzionalmente al
contributo inventivo prestato. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo scritto. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART. 12. UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività affidata e svolta dall'Unità Operativa per usi e scopi interni o relativi al Progetto.
2. L'Unità Operativa, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati esclusivamente per i propri usi e scopi interni.
3. Le pubblicazioni scientifiche ad opera di IOV dovranno essere effettuate di comune accordo, previa comunicazione scritta tra le Parti, sulla base di valutazioni legate alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
4. Nel caso in cui l’Istituto Capofila autorizzi la pubblicazione dei risultati, l'Unità Operativa deve espressamente indicare che la ricerca oggetto di pubblicazione è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.
5. È fatto salvo l’impegno delle parti a non divulgare i dati e i risultati derivanti dall’attività di ricerca se non dopo aver tutelato eventuali diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni di cui all’articolo precedente.
ART. 13. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 14. ASSICURAZIONE
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra Parte.
ART. 15. CESSIONE
1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito, parzialmente o interamente, dall'Unità Operativa a terzi, senza previo assenso dell'Istituto Capofila e del Ministero della Salute.
ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
1. Nel rispetto ed in ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso.
2. Tutte le informazioni scambiate - e in particolare tutte quelle relative al progetto di ricerca - tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 17. DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
2. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 18. FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 19. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia e in particolare alle disposizioni contenute nel codice civile.
ART. 20. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642 – Allegato A – Tariffa - parte I, articolo 2.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2, n. 6069 del 17.1.2013. L’Unità Operativa si
impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – l’importo pari alla metà dell’imposta complessiva.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile1986, n.131 –
Tariffa – parte II, articolo 4.
ART. 21. NEGOZIAZIONE
1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
ART. 22. FIRMA DIGITALE E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Istituto Oncologico Veneto IOV IRCCS Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx