AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1967 del 16-12-2020
O G G E T T O
Approvazione accordo contrattuale tra l’AULSS 8 “Berica” e la Casa di Cura Privata “Villa Margherita” s.r.l. per la definizione dei rapporti tra i due Enti relativamente all’inserimento di pazienti psichiatrici nelle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette di tipo A-ad alta intensità assistenziale (CTRP 1 e 2), autorizzate e accreditate dalla Regione Veneto.
Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT) Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 2125
Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce quanto segue:
“Con deliberazione n. 1484 del 15/11/2017 è stato approvato l’accordo contrattuale triennale tra l’AULSS 8 Berica e la Casa di Cura Privata “Villa Margherita” s.r.l. per la definizione dei rapporti tra i due enti relativamente all’inserimento di pazienti psichiatrici nelle CTRP 1 e 2, di tipo A, in scadenza in data 31 dicembre 2020.
Con il presente provvedimento, pertanto, l’AULSS 8 Xxxxxx propone l’approvazione di un nuovo accordo contrattuale, da stipulare con la Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l. relativamente agli inserimenti di pazienti psichiatrici nelle CTRP 1 e 2, di tipo A, gestite dall’ente.
La Casa di Cura Villa Margherita, con note del 23 ottobre 2020 e del 27 novembre 2020 ha espresso parere favorevole alla stipula di un nuovo accordo contrattuale, confermando l’applicazione di una tariffa ridotta nei confronti dell’AULSS 8 Berica.
Il nuovo accordo contrattuale, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, deve necessariamente tener conto della DGRV n. 1673 del 12/11/2018 con la quale la Regione Veneto ha approvato la programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, introducendo le nuove tariffe massime di riferimento per ogni singola struttura dell’area salute mentale, in particolare per le CTRP di tipo A la tariffa giornaliera massima prevista è pari ad € 184,00.
Con decreto regionale n. 207 del 2/09/2020 è stata confermata l’autorizzazione all’esercizio delle due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette-Modulo ad Alta Intensità Assistenziale nell’ambito della salute mentale, CTRP 1 e CTRP 2, site in Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx (XX), gestite dalla Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l., per una capacità ricettiva di 14 posti letto ciascuna.
L’Ente Gestore, in data 19/04/2019 ha depositato istanza di ri-accreditamento per le due Unità di Offerta in argomento, già accreditate con delibera regionale n. 378 del 28/03/2017 ed è attualmente in attesa di nuovo provvedimento deliberativo regionale. Si precisa, a questo proposito, che la visita di accreditamento è stata completata in data 26/05/2020 con esito positivo per entrambe le CTRP per 14 posti ciascuna. Si è ora in attesa del provvedimento deliberativo di Giunta Regionale di formalizzazione dell’accertamento eseguito.
Si ricorda che, come disposto dalla L.R. 22/2002, sono esclusivamente i soggetti accreditati, individuati tra quelli già autorizzati che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale e ciò unicamente nell’ambito di accordi contrattuali sottoscritti con le Aziende ULSS di riferimento.
La Regione del Veneto, con delibera n. 1438 del 5 settembre 2017, ha approvato gli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, precisando il superamento delle precedenti indicazioni contenute nella DGRV n.1303/2012.
L’Azienda ULSS 8 “Berica”, quale Azienda di riferimento territoriale, è pertanto chiamata a stabilire le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli, tramite la stipula dell’accordo contrattuale sulla base di detto schema tipo, rispettando le regole tariffarie determinate dalla Giunta Regionale con appositi provvedimenti.
L’allegato accordo contrattuale articola l’intesa tra le parti, assicurando le prestazioni assistenziali a favore di pazienti psichiatrici nei livelli riconosciuti alla CTRP di alta intensità assistenziale, dettaglia le procedure di accoglienza e di gestione degli ospiti, declina gli impegni delle parti contraenti e le modalità di verifica e di controllo
La retta applicata nella struttura è di € 184,00 al giorno, interamente a carico del servizio sanitario, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza. L’importo risulta adeguato in ordine alla tipologia del servizio complessivamente reso e rispetta le regole tariffarie stabilite dalla DGRV n. 1673/2018. Nei confronti dell’AULSS 8 Berica è confermata l’applicazione di una tariffa ridotta per un importo di € 147,20/die.
Per quanto riguarda l’Azienda Ulss 8 “Berica”, si precisa che la programmazione locale per le CTRP a gestione diretta e a gestione mediante accordo contrattuale prevede un limite massimo di 41 posti. Nell’ambito di questa programmazione il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale autorizza gli inserimenti utilizzando le strutture accreditate sia pubbliche che private, in ragione della tipologia dell’utenza e del percorso riabilitativo individuato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti suddetto e del livello di spesa annualmente definito.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, ai sensi della DGRV 1438/2017, richiamata nelle premesse, l’allegato schema di accordo contrattuale tra l’Azienda Ulss 8 “Berica” e la Casa di Cura privata “Villa Margherita” s.r.l., con sede in Via Costacolonna, n. 6, P.IVA 03272190244 per la definizione dei rapporti tra i due Enti relativamente all’inserimento di pazienti nelle citate CTRP 1 e nella CTRP 2, entrambe di tipo A, autorizzate dalla Regione del Veneto e in attesa di accreditamento (allegato 1 e allegato 1/A);
2. di precisare che in data 26/05/2020 è stata completata con esito positivo la visita di accreditamento per le due CTRP per 28 posti letto complessivi (14 posti ciascuna);
3. di avvertire che lo schema di accordo contrattuale che viene approvato dall’AULSS 8 “Berica”, ai sensi della DGRV 1438/2017, regola i rapporti tra la Casa di Cura privata “Villa Margherita”
s.r.l. e la stessa Azienda Aulss Berica, le altre Aziende Ulss del Veneto, nonché altri soggetti pubblici, che potranno avvalersi della struttura in oggetto per l’acquisto delle prestazioni erogate a favore degli utenti seguiti dai rispettivi Dipartimenti di Salute Mentale, nel rispetto della normativa di riferimento;
4. di prendere atto che la retta applicata dalla Casa di Cura Privata “Villa Margherita” per l’accoglienza presso le due CTRP sopra richiamate è pari ad € 184,00 al giorno, interamente a carico del servizio sanitario, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza e che il medesimo importo risulta adeguato in ordine alla tipologia del servizio complessivamente reso e rispetta le regole tariffarie stabilite dalla DGRV n. 1673/2018;
5. di prendere atto che, come precisato nella nota del 27 novembre 2020 dalla Casa di Cura Villa Margherita s.r.l. rimane confermata l’applicazione di una tariffa ridotta nei confronti dell’AULSS 8 Berica che, per il nuovo accordo contrattuale, corrisponde a € 147,20/die;
6. di avvertire che, per quanto riguarda l’AULSS 8 “Berica”, la programmazione locale per le CTRP a gestione diretta e a gestione mediante accordo contrattuale prevede un limite massimo complessivo di 41 posti;
7. di stabilire che, nell’ambito della programmazione di cui al precedente punto 4, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale autorizza gli inserimenti utilizzando le strutture accreditate, sia pubbliche che private, in ragione della tipologia dell’utenza e del percorso riabilitativo individuato, garantendo il rispetto del limite dei posti suddetto;
8. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle attività oggetto del presente accordo;
9. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 16/12/2020 alle ore 15:26
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 17-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
Allegato 1
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” E LA CASA DI CURA PRIVATA “VILLA MARGHERITA” s.r.l., ENTE GESTORE DI DUE CTRP DI TIPO A, ACCREDITATE PER PAZIENTI PSICHIATRICI (MODULI AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE)
TRA
L'Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice fiscale 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS
E
Il soggetto privato accreditato istituzionalmente “Casa di Cura Privata Villa Margherita” s.r.l. (di seguito Xxxxxxxx accreditato) con sede legale ad Arcugnano in Xxx Xxxxxxxxxxxx, x. 0, Partita IVA 03272190244, nella persona del Direttore e Procuratore speciale dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
Premesso che:
• la Regione Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica o di diritto privato;
• l’art. 15, comma 1 della L.R. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio- sanitaria regionale e attuativa locale”;
• l’art. 15, comma 1 della L.R. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
• l’art. 17, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
• l’art. 17, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonchè agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
• l’art. 17, comma 3 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità di tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
• la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
• il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
• la tariffa massima applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV n. 1673 del 12/11/2018;
• il Soggetto Casa di Cura Villa Margherita, sita ad Arcugnano (VI), è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi della L.R. 22/2002, giusto Decreto dirigenziale dell’Azienda Zero n. 207 del 2/09/2020 per le due Unità di Offerta CTRP 1 e CTRP 2 entrambe di tipo A, ad alta intensità assistenziale, per una capacità ricettiva massima di n. 14 posti letto ciascuna;
• il Soggetto Casa di Cura Villa Margherita sita ad Arcugnano (VI) è in attesa del rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi della L. R. 22/2002 delle CTRP 1 e 2 di tipo A, in quanto inserite nel piano di massima della programmazione del sistema dell’offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale dell’Azienda ULSS 8 Berica, approvato con DGRV n. 1437 del 1/10/2019, a sensi della citata DGRV 1673/2018.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1-Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la gestione di due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) di tipo A-ad alta intensità assistenziale denominate CTRP 1 e CTRP 2 per n. 14 posti ciascuna, collocate nella
sede di Arcugnano (VI) in Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, già autorizzate all’esercizio con provvedimento in premessa citato.
Nelle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette di tipo A vengono erogate le prestazioni sanitarie rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2-Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto erogatore:
• garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
• garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
• garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
• garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS della Regione Veneto e del Ministero competente;
Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx erogatore.
L’Azienda acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.
L’Azienda Ulss garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
Per ogni utente accolto presso le CTRP l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di € 184,00.
La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il soggetto accreditato si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l’accoglienza in detta specifica unità di offerta.
Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all’art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 6 – Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2021 e ha durata triennale e rimane in vigore fino all’adozione del successivo atto.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell’accreditamento istituzionale per il funzionamento delle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il soggetto erogatore accetta che:
• l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
• ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
• accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
• accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 – Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 – Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Art. 11 – Tutela dei dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell’Azienda ULSS, titolare del trattamento e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 12 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Art. 13 – Xxxxx di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS Per il Soggetto privato accreditato
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 -Oggetto, 2-Obblighi del Soggetto accreditato, 7-Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10-Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Casa di Cura Villa Margherita s.r.l.
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxx0.xxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx
Allegato 1/A
DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 “BERICA” E LA CASA DI CURA PRIVATA “VILLA MARGHERITA S.R.L.” PER LA GESTIONE DI DUE CTRP PER PAZIENTI PSICHIATRICI AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha per oggetto la gestione di due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) ad alta intensità la cui titolarità è in capo alla Casa di Cura Privata “Villa Margherita s.r.l.”, nella sede di Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0-Xxxxxxxxx (XX), autorizzate all’esercizio per 28 posti letto complessivi-14 per ciascuna struttura- e in attesa di rilascio di ri-accreditamento istituzionale.
Si tratta di unità di offerta sanitarie dell’area salute mentale, destinate a pazienti con necessità di intervento terapeutico-riabilitativo prolungato ed in regime di residenzialità extra-ospedaliera, in situazioni di gravità per le quali non risulti utile un ricovero ospedaliero.
Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione
Potranno essere accolti nelle due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (C.T.R.P.) adulti necessariamente affetti principalmente e continuativamente da psicopatologia rilevante, che abbiano risorse attivabili con adeguati interventi terapeutico riabilitativi e/o assenza o precarietà del supporto familiare.
Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso.
Ai sensi della DGRV 1673/2018 la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in 18 mesi, prorogabile per ulteriore 6 mesi con motivazione scritta e concordata con il CSM di riferimento e non ulteriormente prorogabile.
Art. 3 – Il personale
In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008 e 748/2011, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari a 1,25/1
In particolare deve essere assicurata un’adeguata presenza programmata per le seguenti figure professionali:
-Medico psichiatra
-Psicologo-psicoterapeuta
-Infermiere
-Assistente Sociale
-Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
-Operatori socio sanitari e/o Operatore tecnico assistenziale Devono essere garantite le attività amministrative e di segreteria.
Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore
La Casa di Cura privata “Villa Margherita s.r.l.” si impegna a:
-collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso le strutture Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP 1 e 2);
-collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l’attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi;
-identificare l’unità di offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta ad alta intensità nella Carta dei Servizi, dettagliando l’insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nelle strutture;
-impiegare personale con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici, altre CTRP);
-dare continuità di presenza nelle CTRP del medesimo personale;
-presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l’accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori delle CTRP ad eventuali iniziative di formazione attivate dall’Azienda;
-provvedere all’eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
-accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l’Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell’assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale delle CTRP, anche per i soggetti in misura di sicurezza);
-aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) come previsto dalla normativa sull’accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività delle Comunità
Art. 5 – Impegni dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS 8 “Berica” si impegna a garantire quanto segue:
• Verifica l’attuazione dei PTRP degli utenti;
• Esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti delle strutture
Art. 6 – Verifica di conformità
La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal Responsabile della UOS “Percorsi Riabilitativi” del DSM per accertare:
- il rispetto delle condizioni fissate dall’accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale)
I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati alla Casa di Cura per l’accettazione e la relativa sottoscrizione.
Entro i successivi quindici giorni la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.
Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell’accordo, la Casa di Cura, quale soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull’attività realizzata nell’anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.
Art. 7 – Sistema informativo
L’Azienda ULSS, in collaborazione con il Soggetto erogatore, tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che tutte le informazioni degli applicativi APT e STS.
Art. 8 – Fatturazione del servizio e pagamenti
La Casa di Cura Privata “Villa Margherita s.r.l.” emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dall’elenco mensile delle persone accolte nelle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette, residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica.
La Casa di Cura Privata Villa Xxxxxxxxxx provvederà a fatturare all’Azienda ULSS 8 Berica la retta omnicomprensiva di € 147,20 pro die pro capite per tutti gli ospiti delle CTRP.
In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo sono considerate presenza al 100% per quanto attiene le prime tre giornate di assenza continuativa. Dal quarto giorno la retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.
In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese di assenza l’inserimento è concluso.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda ULSS previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.
L’Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche, circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente erogatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Casa di Cura Privata Villa Margherita
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante