CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI
CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI
Allega: certificati di regolarità contributiva rilasciati da Inps, Inail e Cassa Edile o, qualora disponibile tramite Cassa Edile, il Documento Unico di regolarità contributiva D.U.R.C. di cui al D.Lgs 494/96 art. 3 comma 8 b/bis.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Tra …….………………… …………………d’ora in avanti denominato “il committente” residente in …………………………………………………………
codice fiscale ……………………….. p. IVA .…………………………………….
e
………………………………………………….d’ora in avanti denominato “l’appaltatore” con sede in …………………………………………………………
codice fiscale ……………………….. p. IVA .…………………………………….
PREMESSO CHE
(i) il committente è proprietario/conduttore/usufruttuario dell’immobile sito in
……………………………………………………………………………………….., censito a ……………………………………………………..........…………...
(ii) lo stesso intende affidare all’appaltatore l’esecuzione di opere consistenti in………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………... come oltre precisato all’art. 2 e nell’Allegato A;
(iii) l’appaltatore dichiara di disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all’esecuzione delle opere e di osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro a cui è tenuto; dichiara ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 494/96, art. 3 c. 8, e successive modifiche e integrazioni:
- di essere iscritto alla Cassa Edile della provincia di (solo per i datori di
lavoro)
- di essere iscritto alla Camera di commercio di ………….., numero Rea ,
come da certificato allegato;
- che ai propri dipendenti applica il CCNL di settore.
art. 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Tutte le comunicazioni scritte, previste nelle disposizioni che seguono, devono pervenire all’indirizzo delle parti sopra indicato.
art. 2 - Oggetto del contratto
L’appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d’arte, cioè in conformità con la legislazione vigente e con le regole della tecnica, le opere descritte nell’allegato A, fornito dal committente.(1)
art. 3 - Oneri a carico del committente
Salvo diverso accordo scritto, il committente si fa carico della disponibilità di acqua, corrente elettrica e idonei spazi di cantiere, ivi compreso l’eventuale uso di parti comuni /condominiali.
L’appaltatore potrà utilizzare:
immobili e/o loro porzioni ………………………………………………………….
impianti........………………………………………………………….……………...
attrezzature....………………………………………………….......………………..
macchine ...…………….....…………………………………………………………
(altro, specificare)
• ..........……………………………………………………………………………….
• ..........……………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1 L’ allegato A può essere più o meno complesso secondo le esigenze del committente e può quindi consistere in una mera elencazione delle opere da eseguire, in un capitolato più dettagliato, o in un progetto urbanistico - esecutivo, con eventuale piano di sicurezza. Qualora la legislazione vigente lo richieda, oppure il committente lo ritenga comunque opportuno, il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato.
Fermo restando quanto sopra precisato, si suggerisce una puntuale individuazione delle opere da eseguire, al fine di una precisa determinazione dell’oggetto del contratto.
di proprietà e/o disponibilità del committente, secondo le seguenti modalità convenute ………………………………………………...............………………...
...................................................................................…………………………...
L’appaltatore utilizza tali beni nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dell’opera e conformemente alla legislazione vigente.
art. 4 - Variazioni proposte dall’appaltatore e concordate
L’appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell’allegato A né alle modalità di esecuzione dell’opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
Se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente l’appaltatore non ha diritto a compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
La formalizzazione di modifiche al presente contratto potrà avvenire anche tramite sottoscrizione di richiesta come da facsimile (allegato B).
art. 5 - Variazioni ordinate dal committente
Il committente ha il diritto di apportare variazioni a quanto previsto nell’allegato A ed alle modalità di esecuzione dell’opera attraverso una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all’appaltatore e, per quanto di competenza, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo complessivo convenuto e comunque purché le stesse non determinino notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel presente contratto.
L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori preventivamente concordati con il committente per iscritto, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente.
I patti così definiti, che devono comprendere le modalità ed i tempi di esecuzione ed i termini dei pagamenti, vengono intesi come parti integranti del presente contratto a far data dalla loro stipula.
La formalizzazione di modifiche al presente contratto potrà avvenire anche tramite sottoscrizione di richiesta di variante come da facsimile (allegato B).
art. 6 - Variazioni necessarie
Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo.
Nel caso di mancato accordo, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, le parti demanderanno la composizione della vertenza allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo, da determinarsi tenendo conto dello stadio di avanzamento dei lavori e del valore dell’appalto.
In caso di disaccordo la somma verrà determinata tramite l’istituto della conciliazione camerale facendo riferimento al prezzario opere edili pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo.
art. 7 - Direzione tecnica del cantiere
L’appaltatore si obbliga a svolgere ogni attività necessaria di direzione di cantiere personalmente e/o incaricando persona di propria fiducia:
□ sin d’ora individuata nel sig. ……………………………………………………
oppure
□ il cui nominativo sarà comunicato al committente prima dell’inizio dei lavori anche in caso di subappalto parziale, ove previsto.
L’incarico a persona di fiducia dell’appaltatore non esonera quest’ultimo da responsabilità nei confronti del committente.
art. 8 - Controllo sull’esecuzione dei lavori
Il controllo sui lavori è esercitato dal committente personalmente e/o incaricando un responsabile dei lavori, sin d’ora individuato nel sig. …………
………………………………………………………………………….(2)
Qualora nel corso dell’opera si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il committente avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
La prosecuzione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del committente al risarcimento del danno.
art. 9 - Direzione tecnica dei lavori
È facoltà del committente nominare un direttore dei lavori, se non già previsto in forza della normativa vigente.
Il nominativo del direttore dei lavori deve essere comunicato all’appaltatore in tempo utile rispetto all’inizio dei lavori.
Il direttore dei lavori, se nominato o se previsto dalla normativa vigente, è il solo referente tecnico per l’appaltatore.
art. 10 - Prestito d’uso e intervento di terzi (3)
Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori il committente chiede la disponibilità di utilizzo delle seguenti attrezzature e/o opere provvisionali:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………... alle seguenti condizioni:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
2 La responsabilità è definita ai sensi della legge 494/96 art. 3.
3 Il presente articolo è facoltativo; in caso di mancato accordo potrà essere omesso.
Accettando le condizioni di cui sopra, l’appaltatore consente l’intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi incaricati/e dal committente, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e richiedendo al committente, ove necessario, le modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative comunicazioni alle parti.
Ogni spesa od onere conseguente all’applicazione del presente articolo è a carico del committente.
art. 11 - Materiali
I materiali necessari all’esecuzione dell’opera sono forniti dall’appaltatore ad eccezione di quelli individuati nell’allegato A.
L’appaltatore non risponde dei vizi dei materiali forniti dal committente stesso. Tuttavia, in caso di vizi dei materiali forniti dal committente che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera, riconoscibili con la diligenza qualificata del buon appaltatore, questi è tenuto a denunciarli prontamente, di norma per iscritto e a rifiutarne l’utilizzo.
art. 12 - Provvedimenti amministrativi. Condizione sospensiva
□ Il committente dichiara che sono già stati emanati tutti i provvedimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, che si allegano in copia al presente contratto ed esonera l’appaltatore da ogni responsabilità in merito.
oppure
□ Il committente dichiara di avere già richiesto tutti i provvedimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente e/o effettuato le comunicazioni obbligatorie e si obbliga a fornirne copia all’appaltatore.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dei provvedimenti amministrativi nonché alla decorrenza dei termini previsti per legge. L’appaltatore si obbliga, in ogni caso, a non iniziare i lavori prima che siano decorsi i termini previsti dalla legislazione vigente.
art. 13 - Mancato rilascio dei provvedimenti amministrativi (4)
In caso di mancato rilascio dei provvedimenti amministrativi entro il ,
il contratto è definitivamente inefficace.
In tal caso l’impresa si riserva di rivalersi sul committente circa gli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti fino al momento di avvenuta conoscenza di quanto sopra
4 Clausola da non inserire ove le autorizzazioni siano già state rilasciate (cfr. art. 12, prima opzione).
art. 14 - Subappalto
□ L’appaltatore non può dare in subappalto né in tutto né in parte l’esecuzione delle opere.
oppure
□ L’appaltatore ha diritto di subappaltare opere o parti delle stesse.
oppure
□ L’appaltatore ha diritto di subappaltare le seguenti opere o parti delle stesse:
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………. L’appaltatore si obbliga a comunicare al committente le opere subappaltate e i nominativi dei subappaltatori prima dell’inizio dei lavori subappaltati, nonché a fornire la documentazione prevista dal d.lgs 494/96, art. 3 c. 8, per le imprese subappaltanti.
L’appaltatore è tenuto inoltre a far rilasciare dai propri subappaltatori eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti ed a trasmetterle con le modalità previste dalla legge.
Tale documentazione dovrà pervenire al committente in tempo utile per la verifica dell’opera di cui all’art. 19.
art. 15 - Termini di consegna e clausola penale
Le opere dovranno essere ultimate entro giorni lavorativi dall’inizio dei
lavori(5).
Dal computo dei giorni utili saranno esclusi quelli in cui le avversità atmosferiche avranno impedito la regolare esecuzione dei lavori, nonché i periodi di sospensione determinata da causa di forza maggiore.
L’appaltatore è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di euro ………….. per ogni giorno/settimana di ritardo imputabile all’appaltatore e sino ad un importo massimo del .……..… per cento del corrispettivo pattuito, al netto dell’IVA, che il committente dedurrà dal saldo dovuto previa comunicazione scritta all’impresa (6).
Il committente ha diritto al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1382, c.1, codice civile.
5 Le parti dovranno specificare se per “giorni lavorativi” si intendono 5 o 6 giorni settimanali.
6 La clausola penale può non essere inserita. In tal caso gli ultimi due commi andranno esclusi.
art. 16 - Prezzo e termini di pagamento (7)
Il prezzo è determinato a corpo e non a misura in euro , oltre
all’IVA. (8)
Il prezzo verrà corrisposto come segue:
euro alla sottoscrizione del presente contratto
euro all’ inizio dei lavori
euro ……………. alla data del ……………………………
euro ……………. entro dall’avvenuta accettazione
dell’opera.
oppure
a stato di avanzamento lavori come di seguito concordato:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. Qualora, in corso d’opera, il committente non osservasse i termini di pagamento pattuiti, decorsi 30 giorni dal mancato adempimento del pagamento, l’impresa potrà adire allo Sportello di conciliazione della Camera di commercio per dirimere immediatamente la controversia. In tal caso l’impresa, previa comunicazione al committente, potrà sospendere i lavori fino a conciliazione conclusa.
art. 17 - Revisione del prezzo
Salvo diverso accordo scritto delle parti, la revisione del prezzo è disciplinata dall’art. 1664 codice civile.
Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa riferimento al prezzario pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo.
7 Le parti possono ovviamente prevedere altre modalità.
8 Il committente dovrà documentare l’eventuale diritto all’applicazione di aliquote XXX xxxxxxx.
art. 18 - Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera, dandone comunicazione scritta all’appaltatore con almeno ….… giorni di anticipo, purché lo tenga indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.(9)
art. 19 - Verifica e accettazione dell’opera
La verifica dell’opera sarà eseguita dal committente o da un suo rappresentante in presenza dell’appaltatore, nonché del direttore di cantiere e del direttore dei lavori ove nominati, su espresso invito dell’appaltatore, inoltrato tramite raccomandata a/r.
Il committente o il suo rappresentante rilascia all’appaltatore:
art. 21 - Risoluzione delle controversie (11)
In caso di controversie fra le parti si conviene di ricorrere in prima istanza allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. (12)
DATA ……………………………
IL COMMITTENTE L’APPALTATORE
□ dichiarazione scritta di accettazione dell’opera senza riserve
oppure
□ dichiarazione scritta di accettazione con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati
oppure
□ dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi.
Se, nonostante l’invito a verificare l’opera, il committente non procede alla verifica senza giusti motivi entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, ovvero non ne comunica l’esito per iscritto entro 30 giorni dall’effettuazione della verifica, l’opera si considera accettata.
art. 20 - Rinvio alla legislazione vigente
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative vigenti.(10)
9 Le parti si accordano per definire il termine di rilascio del cantiere.
10 Per quanto concerne la disciplina civilistica si segnalano in particolare le norme contenute nei seguenti articoli del codice civile: art. 1667 (difformità e vizi dell’opera); art. 1668 (contenuto della garanzia per difetti dell’opera); art. 1669(rovina e difetti di cose immobili); art. 1672 (impossibilità di esecuzione dell’opera); art. 1673 (perimento o deterioramento della cosa).
art. 22 - Approvazione specifica
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 15 -Termini di consegna e clausola penale; art. 21 risoluzione delle controversie.
DATA ……………………………
IL COMMITTENTE L’APPALTATORE
11 Le parti possono prevedere, qualora la procedura di conciliazione abbia esito negativo, oppure come unica via di risoluzione della controversia, la clausola arbitrale, che può essere redatta utilizzando il testo suggerito dalla Camera Arbitrale del Piemonte. In tal caso è necessario che il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte sia allegato al contratto. Quando la controparte è un consumatore ai sensi della legge 52/96 è necessario che la clausola arbitrale sia negoziata tra le parti e non predisposta unilateralmente, in quanto si tratta di clausola vessatoria (art. 1469 bis, c.3 n.18).
12 Per quanto riguarda il foro competente si ricorda che in base al disposto dell’art. 1469 bis, comma 3 n. 19, l’eventuale indicazione di una località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore costituisce clausola vessatoria e dovrà, pertanto, formare oggetto di specifica negoziazione tra le parti.
Fac-simile Allegato B
Ordine integrazioni/modifiche lavori
Ditta esecutrice: |
Cantiere |
Committente |
Richiedente |
Motivazione integrazioni lavori |
Descrizione lavori aggiuntivi richiesti |
Importo presunto dei lavori (al netto di IVA): |
Termini di pagamento: In mancanza di diverso accordo si fa riferimento a quanto concordato all’art. 16 del contratto. |
Firma appaltatore o suo delegato Firma per Approvazione del committente