CONTRATTO
CONTRATTO
APPALTO DEI LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO DI ISCHIA (NA) E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPORTELLI DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), POMIGLIANO D’ARCO (NA) E MONTESARCHIO (BN) DI
EQUITALIA POLIS SPA
TRA
Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 3.422.500,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona del legale rappresentante pro-tempore , (di seguito, per brevità, anche solo “Stazione appaltante”),
E
- …………………………., sede legale in …… (..), Via………………., capitale sociale Euro …………………, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………. al n. ………….., P. IVA ………………, domiciliata ai fini del presente atto in ……… (..), Via… , in persona del suo legale rappresentante
…………………. (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”),
PREMESSO CHE
− la Stazione appaltante è Agente della Riscossione per diverse province italiane fra cui anche la provincia di Napoli;
− per l’espletamento di detta attività, la Stazione appaltante effettua attività di riscossione diretta dai contribuenti anche attraverso sportelli distribuiti sul
territorio;
− la Stazione appaltante necessita dell’apertura di una nuova sede, in conformità alle modalità operative specificate nel Capitolato speciale d’appalto (Allegato 4) accluso al presente contratto, nonché di ristrutturazione di sportelli preesistenti;
− la Stazione appaltante ha bandito una gara pubblica per la scelta del fornitore delle prestazioni oggetto del presente contratto pubblicata sulla G.U.R.I. n……del…….;
− a seguito dello svolgimento della gara, l’impresa/R.T.I. ha presentato
la migliore offerta;
− la Stazione appaltante ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa/R.T.I. ……………. A seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. ………………… è risultata aggiudicataria definitiva dei lavori,
Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate
e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti, il bando di gara (il “Bando”), il capitolato speciale d’appalto (il “Capitolato”), il disciplinare di gara (il “Disciplinare”), l’offerta economica, l’offerta tecnica ed i documenti richiamati nella parte restante del presente contratto (il “Contratto”), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L’esecuzione di quanto oggetto del Contratto è regolata dalle clausole dello stesso e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice”), dal Codice Civile (il “c.c.”) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 2 Oggetto
1. La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione delle attività come meglio indicato nel Capitolato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. Come dettagliatamente descritto nel Capitolato, per l’esecuzione dell’appalto è necessario l’allestimento di quattro diversi cantieri, situati in distinti comuni della regione Campania (tre in provincia di Napoli ed uno in provincia di Benevento) e le attività dovranno essere svolte in fasi temporali diverse, secondo le indicazioni della Stazione appaltante e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati in sede di offerta.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo massimo di cui al successivo articolo 10, alle condizioni, anche di natura economica, stabilite nel Contratto. In particolare, in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto, le prestazioni integrative saranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto, in caso di diminuzione fino alla
concorrenza di un quinto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del Contratto correttamente eseguita.
Articolo 3
Durata e luogo di esecuzione
1. Il Contratto produce effetti a decorrere dalla data di stipula del medesimo. Le attività contrattuali dovranno essere ultimate dall’Appaltatore entro la data indicata in offerta.
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi della Stazione appaltante descritte specificatamente nel Capitolato e relativo computo metrico.
4. L’Appaltatore assicura l’esecuzione delle attività, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel Contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato, nell’offerta tecnica e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi e le spese relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.
3. L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme applicabili in tema di sicurezza nei cantieri e a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
5. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Stazione appaltante e/o di altri Enti e/o Amministrazioni dalla stessa indicati potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.
8. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo,
nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di prestazione delle stesse.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
10. L’Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
Articolo 5
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La Stazione appaltante, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso e nel Capitolato, nonché di quanto indicato nell’offerta tecnica.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Stazione appaltante o da esperti esterni da essa incaricati. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione appaltante, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. La Stazione appaltante si riserva di verificare presso gli Enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, la Stazione appaltante procederà alla contestazione scritta degli addebiti all’Appaltatore.
Articolo 6 Responsabile dei lavori
1. Il Responsabile dei lavori, è individuato nella persona del Sig. ,
nominato dall’Appaltatore quale referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione del Contratto; il Responsabile dei lavori è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Stazione appaltante, nella persona del proprio direttore dei lavori, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato dando immediata comunicazione del nominativo alla Stazione appaltante.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Appaltatore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il l’Appaltatore si sia posto in regola.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, e di non divulgarli in alcun modo od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
a) siano o divengano di pubblico dominio;
b) la Stazione appaltante abbia espressamente autorizzato l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. I predetti obblighi di riservatezza saranno rispettati dall’Appaltatore anche dopo la cessazione del rapporto con la Stazione appaltante.
4. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 9
Sicurezza e responsabilità civile
1. L’Appaltatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali della Stazione appaltante, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Stazione appaltante.
2. L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
3. Anche a tal fine, l’Appaltatore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Stazione appaltante e di terzi, valevole per l’intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. La predetta polizza anche se non materialmente allegata al Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Articolo 10 Corrispettivi
1. L’Appaltatore prende atto che il valore complessivo presunto indicato nel Bando e nel Disciplinare è da intendersi quale importo massimo eventualmente erogabile.
2. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del Contratto è indicato nell’offerta economica, ed è stabilito in € …………….. (… /00).
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall’Appaltatore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel
corrispettivo contrattuale, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza ex art. 26, co. 5 D. Lgs. 81/08, che sono stati dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta economica e reputati congrui dalla Stazione appaltante rispetto al valore dell’appalto. A tal riguardo si precisa che gli oneri diretti ammontano ad €
………………….../……. ( euro / ), mentre i costi aggiuntivi relativi allo specifico appalto sono pari ad € …………………../……. (euro
/ ).
5. L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Se, durante lo svolgimento della fornitura, la Stazione appaltante dovesse richiedere varianti comportanti maggiori attività e/o forniture addizionali, l’importo corrispondente (determinato in comune accordo al momento dell’ordinazione della variante sulla base di verifica di congruità) sarà aggiunto al prezzo di offerta. L’Appaltatore potrà introdurre varianti solo se autorizzate per iscritto dalla Stazione appaltante, entro i limiti di quanto previsto ai sensi dell’art. 132 del Codice.
Articolo 11
Collaudo, fatturazione e pagamenti
1. Un tecnico dipendente della Stazione appaltante procederà al collaudo dei lavori, momento conclusivo dell’iter realizzativo dell’opera mediante il quale l’Amministrazione accerta la conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell’arte.
In particolare, il collaudo prevede:
a) l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del Capitolato, del Contratto e delle eventuali perizie di variante approvate;
b) la verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati;
c) l'esame ed il parere sulle eventuali riserve presentate dall'Appaltatore;
d) l'emissione del certificato di collaudo.
2. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 554/1999 ogni qual volta l’importo dei lavori (al netto di tutte le ritenute) avrà raggiunto la somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00). L’esecuzione dell’appalto è soggetta al regime di contabilità di cui agli artt. 152 e ss. del D.P.R. 554/1999.
3. La Stazione appaltante si riserva di effettuare l’ultimo versamento, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto, a seguito del positivo collaudo delle opere.
4. Resta espressamente inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del Contratto. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Articolo 12
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
Articolo 13
Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto, l’Appaltatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro …………………. (…………………/00), mediante fideiussione bancaria rilasciata dalla banca ……….o polizza assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazioni , o dall’intermediario finanziario di cui all’art. 107
del D. Lgs. 385/1993, debitamente autorizzato/a all’esercizio del ramo cauzioni e con i requisiti indicati dalla legge n. 348/82, n. del
…………………….
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Stazione appaltante a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà svincolata, su richiesta dell’Appaltatore e previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante verso il medesimo, secondo le
modalità di cui all’art. 113 del Codice.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 14 Penali
1. Qualora l’Appaltatore non esegua, o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al Contratto e al Capitolato, la Stazione appaltante potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, all’Appaltatore i costi sostenuti. La Stazione appaltante potrà, altresì, rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 13, che dovrà essere reintegrata.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali, inoltre, con riferimento agli adempimenti descritti nel Capitolato, si precisa che per ogni giorno di ritardo nei termini di consegna dei lavori verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo complessivo pattuito, ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. 554/1999.
3. Qualora l’arbitraria sospensione delle attività dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, o l’ammontare delle penali accumulate, per qualsiasi motivo, superasse il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione appaltante ha piena facoltà di risolvere il Contratto, previo espletamento delle procedure di cui all’art. 15 del Contratto, ai sensi dell’art. 136 del Codice.
4. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste nel
presente articolo, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del Contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 15 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che sarà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, anche secondo quanto stabilito nell’articolo 5 dello stesso;
d) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante, ai sensi del precedente articolo 13 del Contratto;
e) negli altri casi di cui agli articoli: 4 (Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore), 8 (Riservatezza), 11 (Collaudo, Fatturazione e pagamenti), 14 (Penali), 19 (Trasparenza), 22 (D. Lgs. 231/2001).
3. In tutti i casi di risoluzione per fatto dell’Appaltatore, quest’ultimo dovrà procedere al ripiegamento dei cantieri, nonché all’adempimento di ogni altro obbligo previsto ai sensi dell’art. 139 del Codice.
Articolo 16 Recesso
1. Salvo i casi di cui all’articolo 17 del Contratto, la Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno
alcuno alla Stazione appaltante e rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati, ai sensi dell’art. 134 del Codice.
3. In caso di recesso, ai sensi dell’art. 134 del Codice, alla Stazione appaltante fa carico unicamente il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori, oltre al decimo delle opere non eseguite. Non è dovuto alcun altro onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 17 Recesso per giusta causa
1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante, nonché adempiere agli obblighi di cui all’art. 15, comma 3, del Contratto.
4. In caso di recesso della Stazione appaltante per giusta causa, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 18
Divieto di cessione del contratto e del credito
1. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Fatta salva l’applicazione dell’art. 117 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dal Contratto, nonché di conferire procure all’incasso, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga a far sì che l’impresa subentrante produca la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto, che la Stazione appaltante si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. In ogni caso, per tutte le vicende soggettive dell’Appaltatore si applica l’art. 116 del Codice.
Articolo 19 Trasparenza
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 20 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 21 Privacy
1. Le parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, segnatamente il Codice della Privacy.
Articolo 22
D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
1. L’Appaltatore si impegna, per quanto di propria competenza, al pieno rispetto del D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto dei principi del Codice di Comportamento, riportato nel Modello Organizzativo adottato da Equitalia Polis S.p.A., di cui dichiara di aver preso visione.
2. In caso di inadempimento/inosservanza rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
3. Resta ferma l’esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili dell’Appaltatore e dei suoi amministratori in relazione a tale inadempimento/inosservanza.
Articolo 23 Clausola finale
1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In conseguenza, esso non sarà sostituito o superato da eventuali taciti
accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Napoli, lì .
Equitalia Polis S.p.A. L’Appaltatore
Il legale rappresentante Il legale rappresentante
Il sottoscritto ……………., nella qualità di legale rappresentante della
………………….., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto: Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore), Articolo 5 (Attività di controllo e verifica), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Collaudo, Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto); Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 20 (Foro competente), Articolo 22 (D. Lgs. 231/2001 – responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), Articolo 23 (Clausola finale).
Napoli, lì .
L’Appaltatore
Il legale rappresentante
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