LAVORI URGENTI IN DANNO AI PRIVATI INADEMPIENTI EX ART. 54 D.LGS. 267/2000 IN IMMOBILI PRIVATI GRAVATI DA ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Comune di Palermo
A r e a T e c n i c a d e l l a R i q u a l i f i c a z i o n e U r b a n a e d e l l e I n f r a s t r u t t u r e
U f f i c i o C i t t à S t o r i c a / U f f i c i o P r o t e z i o n e C i v i l e
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
ACCORDO QUADRO (Art. 50 D.Lgs. 50/2016)
LAVORI URGENTI IN DANNO AI PRIVATI INADEMPIENTI EX ART. 54 D.LGS. 267/2000 IN IMMOBILI PRIVATI GRAVATI DA ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
INDICE GENERALE
Premessa 3
Parte "A" - Oggetto e designazione delle opere – Ammontare dell'accordo quadro 3
Art. A.1 - Oggetto dell'accordo quadro 3
Elenco immobili oggetto d’intervento 4
Art. A.2 - Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni – reperibilità 11
Art. A.3 - Ammontare dell'accordo quadro 13
Art. A.4 - Disciplina del pronto intervento - somma urgenza 13
Parte “B” - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 13
Art. B.1 - Interpretazione dell’accordo quadro e del capitolato speciale d’appalto 13
Art. B.2 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro 14
Art. B.3 - Condizioni del contratto di accordo quadro 14
Art. B.4 - Assicurazioni e garanzie a carico dell’appaltatore 14
Art. B.5 - Invariabilità del corrispettivo 14
Art. B.6 - Danni di forza maggiore 14
Art. B.7 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma 14
Art. B.8 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori 15
Art. B.9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori 15
Art. B.10 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe 15
Art. B.11 - Risoluzione dell’accordo quadro. clausola risolutiva espressa 15
Art. B.12 - Recesso dai contratti e recesso dall’accordo quadro 16
Art. B.13 - Contabilità dei lavori 16
Art. B.14 - Opere provvisionali 17
Art. B.15 - Procedimento per l’attivazione degli interventi 17
Art. B.16 - Ultimazione dei lavori singolo appalto 17
Art. B.17 - Certificato di collaudo singolo appalto 17
Art. B.18 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento 17
Art. B.19 - Disciplina dei cantieri 17
Art. B.20 - Oneri e obblighi a carico del sottoscrittore dell’accordo quadro 18
Art. B.21 - Disposizioni generali relative ai prezzi 18
Art. B.22 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi
di lavoro, dalla normativa antinfortunistica e sull'igiene del lavoro 18
Art. B.23 -Garanzie 19
Art. B.24 - Subappalto 19
Art. B.25 - Affidamento dei lavori 19
Art. B.26 - Lavoro festivo e notturno 19
Art. B.27 - Presenza dell'appaltatore 20
Art. B.28 – Pagamenti 20
Art. B.29 - Liquidazione finale e saldo singolo appalto 20
Art. B.30 - Piani di sicurezza 20
PREMESSA
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs.
n. 50/2016) sul quale basare l’affidamento di appalti specifici riguardanti l’esecuzione di lavori d’urgenza per l’eliminazione delle condizioni di pericolo in immobili privati gravati da Ordinanza Sindacale ex art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e da successiva contestazione di inadempienza. Ricorrendo tali circostanze, sarà attivata la procedura di cui al successivo comma 7 del richiamato art. 54 D.Lgs. 50/2016 che prevede l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati degli interventi urgenti volti all’eliminazione delle condizioni di pericolo. Tali interventi rientrano nella casistica prevista all’art. 3 comma 1 lett. b) e c) del DPR 380/2001. Sono, altresì, possibili, lavori di pronto intervento di natura provvisionale per fare fronte a situazioni emergenziali.
Per tale finalità, con Delibere G.C. n. 275 e 279 del 29/12/2015 sono stati approvati gli elenchi degli immobili degradati ricadenti rispettivamente all’interno ed all’esterno del perimetro del Centro Storico con relativa autorizzazione all’esecuzione degli interventi urgenti in danno ex art. 54 comma 7 D.Lgs. 267/2000.
Il Comune di Palermo, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000 sugli immobili privati gravati da Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente rimasta disapplicata, ha indetto una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti gli interventi che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, nell’arco di anni 3 (tre)
Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale detta la disciplina relativa all’Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati dall’Xxx.xx Comunale - di seguito unitariamente individuata come “Stazione Appaltante” - per gli interventi di messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità, disposti ai sensi dell’art. 54 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e consistenti in interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 lett. b)), interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c)) e lavori di pronto intervento e somma urgenza anche con opere di natura provvisionale.
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità, disposti ai sensi dell’art. 54 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e consistenti in interventi di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 lett. b)), interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3 comma 1 lett. c)) ed interventi di pronto intervento e somma urgenza anche con opere di natura provvisionale.
L’Accordo ha per oggetto il successivo affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione , di pronto intervento e di somma urgenza come sopra descritti.
Immobili di edilizia privata rientranti negli elenchi approvati con Delibere G.C. n. 275 e 279 del 29/12/2015
Elenco Immobili oggetto di Inadempienze
N. Prat. | Indirizzo |
23/15 | Pontile Ligneo sito in Via Messina Marine (ex Bagni Xxxxxxxx) Ord. Sind. n. 162/OS del 25/06/2015 |
822/88 | Via Xxxxxxxx Xxxxx n. civ. 11 Ord. Sind. n. 249/OS del 02/07/2013 Ord. Sind. n. 220/OS del 17/08/2015 Ord. Sind. n. 297/OS del 26/10/2015 |
602/88 | Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 000 (xxxxxx via Ben Haukal) Ord. Sind. n. 50/OS del 19/02/2015 |
112/09 | Villa Arena Via Vanvitelli n. civ. 00 Xxx. Xxxx. x. 000/XX del 08/08/2014 |
210/83 | Via Imera (compreso tra xxx Xxxx x xxx Xxxxxx) Xxx. Sind. N. 236/OS del 26/11/2012 Ord. Sind. N. 69/OS del 21/03/2013 Ord. Sind. N. 212/OS del 11/08/2015 |
Sono compresi nell'Accordo Quadro, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché quelle indicate nel progetto del singolo intervento o lavoro con relativo Capitolato Speciale di Appalto.
Per l’esecuzione, sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Capitolato. In particolare quando l’oggetto dei lavori è relativo:
a) ad interventi all’esterno dei fabbricati l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
b) ad interventi all’interno degli immobili, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il Responsabile dei Lavori, ottemperando alle prescrizioni del POS e dell’eventuale piano sostitutivo.
L’Accordo quadro si estende automaticamente ad altri immobili privati, anche se non inseriti nel precedente elenco, per i quali siano state nel frattempo emesse Ordinanze contingibili ed urgenti ex art.
54 del D.Lgs. 267/2000 e si siano accertate le condizioni di inadempienza che giustificano, a salvaguardia della pubblica incolumità, l’intervento sostitutivo d’ufficio a spese degli interessati previsto dal comma 7 dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza con ciò implicarne alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell’Accordo quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.
ART. A.2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, CATEGORIA DEI LAVORI E ABILITAZIONI – REPERIBILITÀ
Gli interventi di manutenzione e pronto intervento che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che verranno inserite nei lavori relativi a ciascun appalto:
1) Lavori di edilizia in genere;
2) Pronto intervento, intesi quali opere provvisionali finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di messa in sicurezza.
3) Lavori di Somma Urgenza, intesi quali opere finalizzate ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, di consolidamenti, di demolizione ect ect…..secondo indicazioni della D.L.
Più in dettaglio, in modo comunque non esaustivo, si riportano di seguito le lavorazioni che si intendono comprese nell’appalto, quali lavori di manutenzione necessari alla eliminazione di condizioni di pericolo in esecuzione di provvedimenti contingibili ed urgenti a carico di privati rimasti privi di esecuzione ed in particolare:
- lavori di manutenzione edile, comprese demolizione e ricostruzione di pareti, rivestimenti e pavimentazioni, demolizioni in genere, lavori di risanamento prospetti, interventi di risanamento di elementi strutturali in muratura o cemento armato e messa in sicurezza di parti pericolanti, interventi su massetti di sottofondo, rimozioni di parti di muratura, interventi su murature per apertura e chiusura di varchi di passaggio, dismissione e rifacimento di intonaci interni ed esterni, trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta;
- dismissione e rifacimento, anche parziale, di impermeabilizzazioni di coperture in genere, piane ed inclinate, sistemazione con eventuale sostituzione di grondaie e pluviali/colonne di scarico, opere di lattoneria, etc.
- lavori da fabbro quali, fornitura e posa di serramenti, fornitura e posa di recinzioni, inferriate, cancelli e manufatti in ferro e alluminio in genere;
- Lavori di falegnameria, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale di porte esterne/interne in legno, infissi in legno, sopra luci, rulli e cassonetti, telai e controtelai, lucchetti, cilindri, maniglie, cremonesi, etc.
Lavori di pronto intervento
- rimozione di parti pericolanti di intonaci e murature
- Nolo di piattaforma aerea;
- Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo appalto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l’appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l’Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.
Gli interventi manutentivi commissionabili sopraelencati sono pertanto sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1, (per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al DM. 37/2008). Detta individuazione è meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati negli ultimi tre anni. In quest’ottica, al fine di garantire la massima concorrenza, trattandosi di un accordo quadro e non potendosi prevedere né il numero né l’entità degli interventi manutentivi, ascrivibili a ciascuna categoria, che in concreto potranno essere commissionati, la gara prevede “lavori con qualificazione OG1 – Edifici Civili - SOA IV^ classifica”
Lavori di Somma Urgenza
- Ponteggi a struttura complessa
- demolizioni di strutture verticali
- demolizoni di strutture orizzontali
- demolizioni di coperture di vario genere
- Puntellamenti
- centinature
- Ponteggi misti
- Tirantature
- Ammorsature
- incatenamenti
- Collegamenti con funi e piastre
- Rimozioni
- piattaforme aeree;
Quant’altro ritenuto necessario su disposizione della D.L
Nei casi di pronto intervento e somma urgenza l’appaltatore dovrà garantire la reperibilità e, quindi, l’intervento, anche al di fuori dell’orario normale di lavoro.
Per normale orario di lavoro si intende il seguente: Lun – ven 8,00 – 18,00 sab 8,00 – 13,00.
Si segnala che gli oneri relativi alle attività che verranno effettivamente erogate a seguito dell'intervento verranno remunerati in economia e/o a misura, sulla base delle modalità descritte per gli interventi in elenco prezzi.
Per l'erogazione di tale attività, l'Assuntore si impegna a rendere attivo un numero telefonico ed un numero di fax presidiati e ad intervenire entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della chiamata.
Per gli interventi eseguiti in reperibilità, l’Assuntore dovrà adottare soluzioni anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l’aggravio di danno, anche derogando al processo autorizzativo degli Ordini di Xxxxxx.
In tal caso, una volta rimossa temporaneamente la criticità, l’intervento risolutivo dovrà essere programmato e condiviso col Direttore dei lavori e gestito tramite Ordine di Lavoro, secondo il processo autorizzativo ordinario.
ART. A.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stimato in €.1.250.000,00 (euro unomilioniduecentocinquantamila/00).
I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, attualmente stimati ai fini dell'appalto in € 100.000,00, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo affidamento e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
L’importo a base d’asta è soggetto al regime fiscale dell’IVA che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo dei lavori eseguiti.
Il corrispettivo sarà determinato a misura e contabilizzati come previsto al successivo art. B13.
ART. A.4 – DISCIPLINA DEL PRONTO INTERVENTO - SOMMA URGENZA
Premesso che per “pronto intervento” si intendono tutti quegli interventi necessari a realizzare opere provvisionali finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo e/o di mancata sicurezza, la relativa procedura verrà attivata a seguito di segnalazione/richiesta effettuata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, secondo il processo autorizzativo meglio descritto nei capitolati speciali di appalto dei singoli contratti.
Per l’attuazione di quanto sopra in ogni caso l’Assuntore dovrà garantire una linea telefonica voce e fax costantemente presidiata anche fuori dall’orario normale di lavoro.
Le linee di telefono sopra indicate dovranno essere presidiate tutti i giorni dell’anno anche fuori dall’orario ordinario di lavoro.
Per ulteriori dettagli si rimanda ai capitolati speciali di dei singoli appalti. Emergenza
Tipico di situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione delle normali attività
- il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 2 ore dalla chiamata Urgenza
Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività
- il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 4 ore lavorative dalla chiamata Nessuna emergenza, nessuna urgenza
In tutti gli altri casi il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore lavorative dalla chiamata In seguito al sopralluogo o contestualmente a esso, riguardo al livello di priorità e al tempo stimato per l’inizio dell’esecuzione delle attività, l’intervento che è necessario compiere potrà essere classificato come: Indifferibile: da eseguire contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche provvisorie se richieste espressamente dal Direttore dei lavori, atte a tamponare il rischio riscontrato, per poi procedere alla programmazione dell’intervento risolutivo.
Programmabile a breve termine: gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale di 5 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.
Programmabile a medio termine: gli interventi devono essere effettuati in un arco temporale tra i 6 e i 15 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.
Programmabile a lungo termine: gli interventi possono essere effettuati in un arco temporale di oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla data di effettuazione del sopralluogo.
PARTE B - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. B.1 - INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l’intervento o lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI e CEI.
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. B. 2- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente Capitolato d’Xxxxx;
c) Elenco prezzi.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
ART. B. 3 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Accordo Quadro, di cui all’art. 50, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., concluso con un solo operatore economico, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Ditta sottoscrittrice dell’Accordo rimarrà vincolata per il termine massimo dell’Accordo di tre anni, durante i quali di volta in volta verrà interpellata per l’affidamento del singolo contratto d’appalto alle medesime condizioni di offerta formulate all’atto dell’aggiudicazione dell’accordo.
La Ditta dovrà, altresì, prendere visione degli elaborati di progetto e del capitolato speciale posto a base del singolo appalto, che sarà redatto dalla Stazione Appaltante.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
ART. B. 4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE.
L’appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa riferita al massimo importo appaltabile garantendo l’impegno a stipulare su ciascun intervento la relativa polizza.
ART. B. 5 - INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci dell’Elenco prezzi. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.
Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, comma 1 del Codice civile.
ART. B. 6 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni di forza maggiore sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016. Ulteriori indicazioni potranno trovarsi nei singoli capitolati speciali di appalto di cui ai relativi contratti da stipularsi nell’ambito del presente Accordo.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
ART. B. 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA
Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base di una perizia eventualmente approvata, se richiesto dalla normativa vigente, dagli Organi competenti, comprensiva di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.
La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Ufficio di Direzione dei Lavori in base alla complessità del progetto ed un eventuale organo di collaudo.
L’appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con la Stazione Appaltante, la corretta
organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.
ART. B. 8 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base al progetto definitivo, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.
ART. B. 9 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo B 8 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito per ogni singolo appalto. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della Stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
L’Accordo quadro s’intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’Accordo quadro.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro rimane a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
ART. B. 10 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE.
I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dal D.Lgs. 50/2016.
Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa facente parte dell’Accordo Quadro con oneri a carico dello stesso Appaltatore.
ART. B. 11 - RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell’accordo quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
L’accordo quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
b) quando l’Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l’esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
e) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato d’Oneri;
k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata;
l) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
m) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo quadro medesimo;
n) nell’ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, resta a carico dell’Appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.
Nei casi predetti si procederà sempre all’acquisizione della cauzione prestata.
ART. B. 12 – RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL’ ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci dell’elenco prezzi, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Decorso il termine di venti giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all’Impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L’Impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione.
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dall’Accordo Quadro con ciascun operatore economico parte dell’Accordo. In tale caso si procederà al pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti stipulati in forza dell’Accordo stesso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite (calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo stimato a misura sulle singole voci del Prezzario), depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti, ferma restando l’efficacia dei singoli contratti sottoscritti.
ART. B. 13 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
La contabilità dei lavori di ogni singolo contratto avverrà “a misura” e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.
ART. B. 14 - OPERE PROVVISIONALI
Nell'esecuzione dei lavori di ogni singolo appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell’appaltatore le opere provvisionali necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all’esecuzione delle opere provvisionali.
Quanto sopra ad eccezione dei casi in cui l’oggetto del singolo appalto sia proprio la realizzazione di opere provvisionali di somma urgenza o nei casi di pronto intervento, per la salvaguardia della pubblica incolumità
ART. B. 15 –PROCEDIMENTO PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi ed i lavori di manutenzione e di pronto intervento saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento al progetto definitivo. L’Impresa designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico della Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della S
ART. B. 16 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO APPALTO
Subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.
Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.
ART. B. 17 – CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO APPALTO
Per ogni singolo contratto verrà redatto il certificato di collaudo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.
ART. B. 18 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO
All'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, è fatto divieto di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti saranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.
L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’appaltatore.
ART. B. 19 - DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.
L'Appaltatore dovrà rimediare sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori a esso affidati e a far si che non siano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non siano in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.
L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.
ART. B. 20 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE DELL’ACCORDO QUADRO.
Oltre gli oneri del Capitolato Generale e quelli del presente Capitolato d’Oneri, il Sottoscrittore il presente Accordo assume, in relazione ai singoli appalti, anche gli oneri per:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, a proposito dell’entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera e di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore;
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposte dall’appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall’appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
g) tutti gli attrezzi e utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili e il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti concernenti l’assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione del singolo appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
k) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie che si riferiscono all’impiego della mano d'opera;
l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture e ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;
m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.
ART. B. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell’elenco prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisionale od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.
ART. B. 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, devono essere rispettati i seguenti obblighi:
a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a essi affidati;
c) obbligo di subordinare la stipulazione del contratto e il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.
Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.
ART. B. 23 – GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato, il Sottoscrittore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata di due anni dalla data del certificato di collaudo dell’intervento eseguito per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo il Sottoscrittore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
ART. B. 24 – SUBAPPALTO
Il Partecipante alla presente selezione dovrà dichiarare, già in questa fase, di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento di cui rimarrà aggiudicatario, parte dei lavori in subappalto nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, dovrà richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante.
In caso di mancata presentazione in sede di partecipazione alla presente selezione per la stipula dell’Accordo Quadro della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione.
Ulteriori precisazioni e modalità saranno inserite nei capitolati speciali dei singoli appalti.
ART. B. 25 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Come già riportato nei precedenti punti, i lavori verranno affidati tramite contratto specifico elaborato all’interno del presente accordo quadro e solo dopo avere rilanciato il confronto competitivo così come previsto al comma 8 dell’art.59 del Codice dei Contratti.
ART. B. 26 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO
Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.
ART. B. 27 - PRESENZA DELL'APPALTATORE
Nella formulazione dell’offerta per la sottoscrizione del presente Accordo, la Ditta dovrà tenere conto che, in caso di aggiudicazione di singolo appalto, l'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile allo Stesso.
ART. B. 28 - PAGAMENTI
Le specifiche modalità di liquidazione dei corrispettivi spettanti alla Ditta, sottoscrittrice del presente Accordo, in forza di contratto di appalto aggiudicato all’interno dello stesso Accordo, saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione di quanto previsto nel relativo capitolato speciale di appalto.
ART. B. 29 - LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO
Il Capitolato Speciale di ogni singolo appalto regolamenterà l’emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.
ART. B. 30 - PIANI DI SICUREZZA
I lavori appaltati e regolati dai singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
In questa fase si precisa che è fatto obbligo all’Aggiudicatario che, nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC, prima della consegna dei lavori, lo Stesso provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l’eventuale piano sostitutivo, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.
Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, il predetto Aggiudicatario dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08 s.m.i..
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.