CONTRATTO TRA
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LOTTO - CIG
CONTRATTO TRA
IL Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, con sede legale in Roma, Via Arenula, n.70, C.F.97591110586, in persona di , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Amministrazione”,
E
la Società- ,con sede legale in , Via
, X.XXX , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Amministrazione per l’acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel
D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti dal Ministero DOG – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dalla suddetta Direzione.
l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati
(Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Amministrazione nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI
Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in quest’articolo:
a) Amministrazione Contraente/Committente: il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità (di seguito “Amministrazione”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, che è la Committente del presente appalto;
b) Fornitore/Società di emissione: l’impresa risultata aggiudicataria della gara;
c) Contratto di fornitura: il contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto, stipulato tra l’Amministrazione e il Fornitore;
d) Buono pasto: il documento di legittimazione in forma cartacea, avente le caratteristiche di cui al capitolo 3 del capitolato tecnico, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
e) Valore nominale (o anche “Valore facciale” o “Taglio”): il valore della prestazione indicato sul buono pasto, pari ad € 7,00 (euro sette/00) o altro valore eventualmente corrispondente alla normativa vigente. E’ il valore che esprime la capacità di acquisto del Buono pasto presso gli esercizi convenzionati;
f) Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
g) Dipendenti/Utilizzatori dei buoni pasto: i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, che prestano servizio presso una qualsiasi delle Sedi di utilizzo, nonché i soggetti che hanno instaurato con il Ministero della Giustizia un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
x) Xxxxxxxxx/i: gli esercizi, di cui al comma 3, dell’art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che svolgono le seguenti attività: a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991,
n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art.4, comma 1, lett. h, punti 2, 3 e 4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
i) Xxxxxxxxx/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la “spendibilità” dei Buoni pasto;
j) Esercenti: i titolari degli Esercizi;
k) Richiesta di Approvvigionamento: il documento corrispondente al modello di cui all’Allegato A – “Richiesta di Approvvigionamento” del capitolato tecnico, con cui le Unità approvvigionanti indicano di volta in volta il quantitativo di Buoni pasto che intendono acquistare, nel rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nel presente Contratto, indicando l’indirizzo presso cui dovranno essere consegnati i Buoni pasto richiesti, e gli ulteriori dettagli della fornitura secondo le modalità in seguito disciplinate.
l) Unità Approvvigionante: il soggetto (ufficio e/o persona fisica), istituzionalmente abilitato ad impegnare la spesa per conto dell’Amministrazione, ovvero i soggetti (uffici e/o persone fisiche) appositamente delegati, e che saranno indicati dall’Amministrazione in sede di stipula del Contratto, ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
m) Sede/i di consegna: sedi dove devono essere consegnati i Buoni pasto. L’indicazione della sede di consegna sarà riportata nelle Richieste di Approvvigionamento;
n) Sede/i di utilizzo: ogni sede, centrale o periferica dell’Amministrazione dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante i Buoni pasto. Tali sedi sono indicate nell’allegato 1 del capitolato;
o) Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
p) Sconto offerto: Sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all’Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;
q) Importo contrattuale massimo: l’importo massimo del contratto di fornitura oggetto della presente procedura, che sarà calcolato moltiplicando in x.xx massimo di buoni pasto per il valore aggiudicato. Tale importo deve intendersi al netto di IVA;
r) Corrispettivo del Servizio: il corrispettivo (espresso in Euro) spettante al Fornitore per la prestazione del Servizio sostitutivo di mensa che sarà calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto consegnati per il valore aggiudicato. All’importo così determinato, sarà applicata l’IVA ai sensi di legge.
s) Xxxxxx lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
t) Termine massimo di pagamento agli Esercenti: termine massimo entro il quale la società di emissione dei buoni pasto s’impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, calcolato dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna dei Buoni pasto e della relativa fattura da parte degli Esercizi.
ARTICOLO 3
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Amministrazione affida all’Impresa, che accetta, la fornitura, fino alla concorrenza dell’importo massimo contrattuale, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi in favore dei dipendenti del Ministero della Giustizia LOTTO , da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei e dei servizi connessi oggetto della fornitura dovrà essere conforme, salvo espressa autorizzazione della Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.
3. L’Impresa prende atto ed accetta che la Amministrazione non garantisce il consumo dell’intero quantitativo massimo dei buoni pasto, ma si riserva, mediante le richieste di approvvigionamento di erodere il predetto massimale in misura ampiamente inferiore. Pertanto, i buoni pasto verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
4. Alla Amministrazione, oltre quanto statuito dall’articolo 17 e dal comma precedente è sempre concessa la facoltà di interrompere il contratto, senza alcun onere aggiuntivo, nel caso in cui sia disponibile la Convenzione,ex art. 26 Legge 488/99 e s.m.i,. Buoni pasto 6, con un preavviso di almeno 10 giorni.
5. I Buoni Pasto dovranno essere consegnati presso le varie sedi di utilizzo dell’Amministrazione indicate nell’allegato 1 del Capitolato;
6. E’ designato quale Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
7. È designato Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott.
ARTICOLO 4
QUANTITATIVO MASSIMO AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE
1. Il servizio dovrà essere prestato a favore dei dipendenti del Ministero della Giustizia fino al raggiungimento del quantitativo massimo di buoni pasto, pari a n.
del valore nominale di € 7,00;
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 la Amministrazione potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo;
3. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui allo stesso.
4. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta);
5. La Amministrazione potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 5 “Corrispettivo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta);
6. La Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 5 “Corrispettivo” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo
del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta);
7. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri;
8. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora, effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO
1. L’importo contrattuale massimo per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a €
= ( /00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € , = ( / ), il tutto al netto di IVA.
2. Il Corrispettivo del Servizio dovrà essere calcolato in funzione dei Buoni Pasto effettivamente consegnati dal Fornitore alla Amministrazione per il valore aggiudicato. A tale importo sarà applicata l’IVA ai sensi di legge, con le modalità tutte descritte nel Capitolato tecnico; lo sconto offerto di cui all’allegata offerta economica è pari a %;
3. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
a) all’imballaggio dei Buoni pasto;
b) al trasporto, alla consegna dei Buoni pasto presso le sedi indicate dall’Amministrazione;
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le tutte prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Amministrazione.
4. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L’Impresa si obbliga a consentire alla Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L’Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a garantire:
a) l’erogazione del servizio mediante una rete di Esercizi convenzionati, dietro presentazione di Xxxxx pasto cartacei;
b) le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo indicate nell’allegato 1 al capitolato tecnico, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), siano, per tutta la durata del contratto, quelle riportate nel Capitolato Tecnico;
c) il numero degli Esercizi da convenzionare per sede di utilizzo in misura non inferiore a quello indicato nel Capitolato Tecnico, parimenti il numero degli Esercizi da convenzionare nei comuni in misura non inferiore a quello indicato nel Capitolato Tecnico;
d) che la Commissione che riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso non potrà essere superiore a quella indicata nel Capitolato Tecnico al capitolo 5 lettera a); parimenti che i termini di pagamento agli esercenti non potranno essere superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico al capitolo 5 alla lettera b);
e) la “spendibilità” dei Buoni pasto presso gli esercizi convenzionati sopra indicati per le prestazioni pattuite nonché la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
f) l’erogazione dei servizi oggetto del Contratto in tutte le sedi che verranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento emesse dalle Unità approvvigionanti, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico e fermo restando che detti servizi dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e di Utilizzo.
8) In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 7 CONSEGNA
1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere effettuata nelle modalità previste e disciplinate nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 8 SUBAPPALTO
1. se il subappalto è previsto si inseriranno i successivi commi da 1 a 17 L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L’Impresa si impegna a depositare presso la Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs163/06 e s.m.i. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Amministrazione procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del fornitore.
11. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. La Amministrazione qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del
d.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente
alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Amministrazione
annullerà l’autorizzazione al subappalto.
16. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
… ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 9 DURATA
1. Il presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione e avrà la durata di un anno.
2. Il contratto, mentre è vincolante per il Fornitore dal momento della sottoscrizione, sarà efficace nei confronti dell’Amministrazione solo dopo l’approvazione e registrazione nei modi di legge. Di tale approvazione l’Amministrazione dovrà darne prontamente comunicazione al Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a dare esecuzione anticipata al contratto - ai sensi dell’ art. 11 comma 12 del d.lgs 163/06 – ove la stessa venga stabilita nel relativo atto di approvazione.
ARTICOLO 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno effettate a campione dalla Amministrazione.
2. L’impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Amministrazione tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l’attività della stessa.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
5. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
ARTICOLO 11
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nel caso in cui emerga che l’Impresa non abbia adempiuto ai predetti obblighi contributivi e retributivi trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del D.P.R 5 ottobre 2010 n.207.
ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al Contratto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento (o alle richieste di approvvigionamento) cui si riferisce, nonché dovrà contenere il CIG (Codice Identificativo Gara). nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. La Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
4. Le fatture dovranno essere intestate alle singole Unità Approvvigionanti, i cui dati necessari per la fatturazione saranno inseriti nelle richieste di approvvigionamento.
5. L’importo delle fatture verrà pagato dalle Unità Approvvigionanti, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, termine così espressamente convenuto tra le parti, e, comunque, previa acquisizione del DURC sul conto corrente n.
, intestato all’Impresa presso , Ag. , in
, Via , IBAN . L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
6. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Amministrazione e alle Unità Approvvigionanti le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
8. L’Amministrazione si riserva di richiedere all’Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.
ARTICOLO 13 PENALI
1. Il Fornitore riconosce ed accetta l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “II” – Capitolato Tecnico al presente Contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico, dovranno essere contestati per iscritto dalla Amministrazione al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico. Nel caso di inadempienze di cui all’art.
11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. La Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al precedente art. 5 “Corrispettivo”, comma 1, la Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
ARTICOLO 14 DEPOSITO CAUZIONALE
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante
emessa da , sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale
secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti della Amministrazione verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
4. La Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione a garanzia di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali.
6. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Amministrazione.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo la Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c..
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa autorizzazione della Amministrazione.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 27 “Trattamento dei dati personali”, l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
ARTICOLO 16
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Amministrazione.
3. La Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Amministrazione riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 17
UTILIZZO DI EVENTUALI APPARECCHIATURE E/O PRODOTTI SOFTWARE
1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Amministrazione l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Amministrazione di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 18 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
1. 1.L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
2. 2.L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti
di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 19 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) atteso che si è addivenuti alla stipula del contratto in via d’urgenza, qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del successivo art. 24;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Amministrazione, ai sensi del precedente art. 16;
f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 6 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art.13 “Penali”, art. 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 11 “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 15“Obblighi di riservatezza”, art. 17 “Utilizzo di eventuali apparecchiature e/o prodotti software”, art. 18 “Proprietà dei prodotti”, art. 14 “Deposito cauzionale”, art. 21“Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 23 “Trasparenza dei prezzi”, art. 8 “Subappalto”,
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 20 RECESSO
1. La Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione.
3. In caso di recesso della Amministrazione, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
ARTICOLO 20 BIS RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ARTICOLO 21
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
2. L’Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 22 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo la Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 22
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Amministrazione e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 23 TRASPARENZA DEI PREZZI
L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 24
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
0.Xx Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2.A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella lettera di xxxxxx.
3.Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4.Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, e, qualora, L’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 25
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
ARTICOLO 26
FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. “L’impresa si obbliga a:
□ curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi
- oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
□ eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
□ attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
□ adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e smi e verificarne la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
□ implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le
condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere”.
Roma, lì
Il Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
L’Impresa
qualifica il legale rappresentante
nome cognome legale rappresentante
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 - Quantitativo massimo - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;
Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa; Articolo 8 – Subappalto;
Articolo 10 - Verifica di conformità;
Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ; Articolo 13 - Penali;
Articolo 14 - Deposito cauzionale; Articolo 15 - Obblighi di riservatezza;
Articolo 16- Brevetti industriali e diritti d’autore;
Articolo 17 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software; Articolo 18 - Proprietà dei prodotti;
Articolo 19 - Risoluzione; Articolo 20 – Recesso;
Articolo 20 bis – Recesso per giusta causa;
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Articolo 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 23 - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 26 - Foro esclusivo;
Articolo 27 -Trattamento dei dati personali;
L’Impresa
il legale rappresentante