Con la presente Convenzione
CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 41 DELLA LEGGE N. 239/04
Con la presente Convenzione
Sinergia S.r.l. (di seguito "Sinergia"), con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, CF e Partita IVA 14874331003
e
con sede in ________________________________________
Codice Fiscale Partita IVA rappresentata da
_____________________nato a ___________ il , nella qualità di Legale Rappresentante, in
seguito denominata per brevità "Produttore"; nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la Parte o le Parti,
premesso che
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito d.lgs 387/03), all'articolo 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito I. 239/04) all'articolo 1, comma 41, prevede che l'AEEG determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
• l'AEEG, con propria delibera n. 280/07, ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 dei D.lgs 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della 1. 239/04;
• la delibera AEEG n. 280/07 assegna a Sinergia il ruolo di intermediazione commerciale tra i Produttori e il sistema elettrico, sia per la compravendita dell'energia di cui al precedente punto, sia per la gestione dei relativi servizi di trasporto e di dispacciamento in immissione;
• l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 280/07 prevede che Sinergia stipuli con il Produttore una Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
• l'articolo 3, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07 specifica che la Convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica sostituisca ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione;
• l'articolo 3, comma 6, della delibera AEEG n. 280/07 prevede che Xxxxxxxx predisponga un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni tra Produttori e Xxxxxxxx;
• il Produttore esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da Solare denominato ubicato nel Comune di ( ), di potenza installata pari a kW ed a kVA, e che tale impianto si configura come non programmabile ai sensi della delibera AEEG n. 111/06;
• il Produttore ha presentato istanza a Sinergia per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.lgs 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della 1.239/04, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07;
• l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.lgs 387/03 e/o all'articolo 1, comma 41 della 1.239/04, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza;
• il punto 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 prevede che i produttori aventi la titolarità o la disponibilità delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, come opportunamente individuate da Sinergia, siano tenuti a consentire a Sinergia l'acquisizione, direttamente dai sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella titolarità del produttore, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica e consentire l'accesso sui siti in cui sono localizzate le medesime unità per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione in tempo reale, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria;
• il punto 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 prevede la possibilità di risolvere le convenzioni sottoscritte dal produttore con Xxxxxxxx in riferimento alle unità produttive di cui all'articolo 5 della delibera ARG/elt 4/10 in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera;
• ai fini dello svolgimento dell'attività di determinazione della quantità di energia elettrica producibile da ciascuna unità dì produzione eolica a cui sono stati impartiti ordini di dispacciamento da parte di Terna, Sinergia provvede ad applicare le modalità previste dai punti 1, 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 5/10;
• al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Produttori in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della del. AEEG 280/07, Xxxxxxxx ha pubblicato e mantiene aggiornato sul proprio sito internet (www,xxxxxxxxxxxxxxx.xx) il documento Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF) in cui vengono disciplinati i criteri di remunerazione dell'energia e le modalità per la fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui ai successivi Articoli 4, 5 e 6. In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnico-operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione dei dati commerciali, ivi inclusi i dati propedeutici alla fatturazione; c) di fatturazione e pagamento,
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte di Xxxxxxxx, su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D, Lgs 387/03 e all'articolo 1, comma 41 della I. 239/04, prodotta ed immessa in rete dall'impianto di cui in premessa, nonché delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.
Articolo 2
Consegna dell'energia elettrica a Sinergia
L'energia elettrica oggetto della presente Convenzione è l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, pari all'energia lorda prodotta dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete e dell'eventuale energia ceduta nell'ambito delle convenzioni pluriennali richiamate dall'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 387/03 e dell'articolo 1, comma 41 della I. 239/04. Tale energia elettrica si considera consegnata a Sinergia in corrispondenza del punto di connessione con la rete elettrica di competenza del Enel Distribuzione S.p.A., sito nel Comune di CONSELVE (PD) alla tensione nominale di 20kV.
Il Produttore ha il dovere di osservare le norme contenute nel regolamento di esercizio sottoscritto per l'allacciamento dell'impianto alla rete elettrica. In caso di inosservanza di quanto sottoscritto, la responsabilità permane esclusivamente in capo al medesimo Produttore.
Eventuali quantitativi di energia prelevata dalla rete, sono oggetto di separati accordi commerciali non intercorrenti con Sinergia e non regolati dalla presente convenzione.
Ai fini della remunerazione, l'energia elettrica immessa in rete ed oggetto della presente Convenzione è incrementata, nel caso di punti di immissione in bassa e media tensione, di un fattore percentuale secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 6, lettera a), dell'Allegato A alla delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Obblighi dei produttori
Ai sensi dell'articolo 3, Comma 6 della delibera AEEG n. 280/07, il Produttore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche predisposte da Sinergia. La presente Convenzione non esenta il Produttore dal rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.
Il Produttore si impegna a fornire tempestiva comunicazione, in forma scritta, a Sinergia, in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi altro elemento necessario alla corretta determinazione della remunerazione dell'energia e della fatturazione e/o corresponsione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione.
Nel caso di impianti di potenza installata superiore a 20 kW, il Produttore trasmette su richiesta di Xxxxxxxx, copia delle dichiarazioni di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza, riferite ad uno o più anni di produzione.
Il Produttore è altresì tenuto a comunicare a Sinergia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo e ogni provvedimento, adottato dalle competenti Autorità, che incida sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
Il produttore è tenuto a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o del regime fiscale ai fini IVA. La variazione delle coordinate bancarie potrà essere effettuata dai Produttore richiedendola sul Portale informatico, secondo le modalità indicate nel manuale utente dell'applicazione, Xxxxxxxx non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui al precedente comma da parte del Produttore.
II Produttore è tenuto a rispettare la normativa antimafia, inviando a Sinergia, ove necessario, la certificazione di cui agli articoli 3 e 10 della I. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Produttore è tenuto a trasmettere a Sinergia entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di esercizio a consuntivo dell'anno precedente, relativi alla quantità di energia elettrica autoconsumata nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, del titolo di autoproduttore, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 79/99.
Ai sensi del punto 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il Produttore titolare o nella cui disponibilità vi è un'unità di produzione non rilevante alimentata da fonte rinnovabile non programmabile, di potenza superiore a 200 kW, è tenuto a consentire l'acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria e consentire a Sinergia l'accesso al sito in cui è localizzata la medesima unità.
Articolo 4
Prezzi di ritiro dell'energia e corrispettivi a copertura dei costi di Sinergia per l'accesso al regime di ritiro dedicato
I prezzi riconosciuti da Xxxxxxxx al Produttore, per il ritiro dell'energia oggetto della presente Convenzione, sono definiti dagli articoli 6 e 7 della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I corrispettivi dovuti dal Produttore a Sinergia a copertura dei costi amministrativi per l'accesso al regime di ritiro dedicato sono definiti all'articolo 4, comma 2, lettera e) della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Corrispettivi per il servizio di trasmissione
I corrispettivi per il servizio di trasmissione sono regolati tra il Produttore e Sinergia ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della delibera AEEG n. 280/07 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
Articolo 6
Corrispettivi di sbilanciamento relativi a impianti alimentati da fonti programmabili
Per gli impianti alimentati da fonti programmabili i corrispettivi di sbilanciamento sono regolati tra il Produttore e Sinergia così come definito dall'articolo 8 della delibera AEEG n. 280/07.
Articolo 7 Misura dell'energia
Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura (di seguito, "responsabile della AdM" e AdM) e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure (di seguito "responsabile della misura"), sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.
Sinergia utilizza, ai fini della remunerazione dell'energia di cui all'articolo 4 e della determinazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 5 e 6 della presente Convenzione, i dati resi disponibili dal responsabile della misura, cosi come previsto all'articolo 13, commi 1 e 2, della delibera AEEG n. 280/07.
in presenza di più impianti caratterizzati da un unico punto di connessione per i quali non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto, il Produttore è tenuto, su richiesta di Sinergia, a rendere disponibili, tramite il portale informatico, le misure relative all'energia prodotta da ogni impianto così come previsto all'Articolo 4, comma 3 della delibera AEEG n. 280/07.
In presenza di AdM consultabili in via telematica nella responsabilità del Produttore, il medesimo è tenuto a trasmettere a Sinergia tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica (c.d. "telelettura") delle misure rilevate dalle AdM.
Articolo 8 Fatturazione e pagamenti
Sono oggetto di "fatturazione attiva da parte del Produttore" la valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente Articolo 4 ed i corrispettivi per il servizio di trasmissione di cui al precedente Articolo 5, spettanti al produttore ai sensi delle disposizioni dell'Autorità in materia di erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica. Sono oggetto di "fatturazione attiva da parte di Sinergia" i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per l'accesso al ritiro dedicato di cui al precedente Articolo 4.
Possono essere oggetto di fatturazione attiva o da parte di Sinergia o da parte del produttore i corrispettivi di sbilanciamento di cui al precedente Articolo 6.
La periodicità di fatturazione delle partite economiche relative a tutti i corrispettivi succitati è mensile. Qualora le Parti lo ritengano opportuno potranno concordare una soglia minima per poter procedere a fatturazione. Ai fini della fatturazione dell'energia e dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 della presente convenzione, Sinergia, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza del ritiro — fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure — rende disponibili al
Produttore, sul portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti alla valorizzazione commerciale delle partite.
Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 6, Sinergia, entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro — fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07, da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure — rende disponibili al Produttore, sui portale informatico, secondo le modalità operative riportate nelle DTF, i dati inerenti la valorizzazione commerciale dei corrispettivi di sbilanciamento.
Nei casi sopra richiamati di mancata comunicazione delle misure di cui all'articolo 13, comma 1 della delibera AEEG n. 280/07 Sinergia si impegna a inviare un sollecito al soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure tenendone informato il Produttore.
Solo a seguito della accettazione delle partite commerciali sopraindicate, operata dal Produttore per mezzo del portale informatico, è possibile avviare il processo di fatturazione. In particolare Sinergia pubblica sul portale informatico un progetto di fattura basato sulle partite commerciali accettate dai Produttore. Il Produttore deve completare il suddetto progetto di fattura, inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura.
La fatturazione dei corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.
La fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 6 deve essere effettuata entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza del ritiro, secondo le modalità operative riportate nelle DTF.
Le diverse componenti economiche oggetto di fatturazione, anche riferite ad altri impianti per i quali il Produttore ha stipulato analoghe convenzioni ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 387/03 o dell'articolo 1, comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono comprese in un'unica fattura nel rispetto:
• del calendario di fatturazione previsto nelle DTF;
• della unicità della scadenza temporale delle fatture;
• dell'identificazione dei singoli impianti nella sua titolarità.
Le fatture emesse dalle parti con modalità diverse da quelle precedentemente descritte e dettagliatamente regolate nella DTF, non saranno accettate dalla controparte.
Il termine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui agli Articoli 4 e 5 è fissato al 20° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del secondo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
Il termine di scadenza delle fatture ("Data di pagamento") emesse dalle parti relativamente ai corrispettivi di cui all'Articolo 6 è fissato al 20° giorno lavorativo e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Tale termine, è subordinato all'emissione delle fatture entro il 10° giorno calendariale del terzo mese successivo a quello di competenza; diversamente la scadenza sarà posticipata al 20° giorno lavorativo del mese successivo rispetto alla data di invio delle fatture e comunque non oltre l'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
Articolo 9
Cessione dei crediti e pagamenti
I crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.
Ai fini della regolazione dei pagamenti, Sinergia effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta secondo le modalità tecnico operative riportate nelle DTF. Sinergia determina la posizione finanziaria netta,
creditrice o debitrice, comprensiva dell'IVA, sulla base delle risultanze delle fatture emesse, ricevute e in scadenza, e la rappresenta sul portale informatico almeno 5 giorni prima della "Data di pagamento".
In particolare alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante sarà oggetto di:
a. pagamento da parte di Xxxxxxxx, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del produttore sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici" dallo stesso compilata. Dovrà essere fornito lo stesso conto corrente bancario anche in presenza di più convenzioni analoghe alla presente, relative a diversi impianti;
b. pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore di Xxxxxxxx sul conto corrente bancario indicato da Sinergia nelle proprie fatture.
Articolo 10 Ritardato pagamento
Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.
La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. — Milano (attualmente alla pagina <<ACTIFOREX06>>) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.
In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nei modi sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: <<II Sole 24 Ore»).
In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.
Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.
Articolo 11 Comunicazioni
Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese in forma scritta e/o, ove espressamente previsto, tramite il portale informatica messo a disposizione da Sinergia.
Xxxxxxxx non è responsabile per eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a mancate, errate e/o ritardate comunicazioni da parte del Produttore, ivi incluse quelle di cui all'Articolo 3 della presente Convenzione.
Articolo 12
Verifiche, controlli e sopralluoghi
Sinergia si riserva la facoltà dì effettuare sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, anche al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, commi 1 e 2 della delibera AEEG n. 280/07 e, ai sensi di quanto previsto al punto 5, lett. b) della delibera AEEG ARG/eit 4/10, al fine di installare gli apparati e implementare i sistemi funzionali alle attività di miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.lgs 28/11, i controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti da Sinergia rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso di tali attività il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio
consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente a Sinergia il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
È fatto obbligo al Produttore di adottare le misure necessarie affinché le attività di verifica, controllo e sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.
Ogni eventuale situazione anomala riscontrata in sede di verifica, controllo e sopralluogo, verrà segnalata all'AEEG per ['adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alle Autorità competenti, ove si sia accertato che il Produttore abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonché nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.Lgs 28 marzo 2011, n. 28.
Articolo 13
Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha decorrenza dal 30/06/2011 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo quanto previsto al successivo Articolo 14 ❑ salvo recesso dei Produttore da comunicarsi a Xxxxxxxx a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso anticipato in corso d'anno, Xxxxxxxx potrà attivare una nuova Convenzione per il ritiro
dedicato dell'energia, solo nell'anno successivo a quello di recesso.
Articolo 14
Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione
La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nel caso di azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o nel caso di provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, Sinergia si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, nonché di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti i diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti, di quanto indebitamente percepito dal Produttore.
Ai sensi del punto 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, Sinergia si riserva la facoltà di risolvere le convenzioni sottoscritte dal produttore in riferimento alle unità produttive di cui al punto 5 della delibera ARG/elt 4/10 in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera.
Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di ritiro dedicato, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ex art. 1456 c.c.
Articolo 15 Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 16
Accordi modificativi e rinvio
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui alla delibera AEEG 280/07 e alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
Sinergia si riserva di modificare le clausole della presente Convenzione in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati alla delibera AEEG 280/07, ferma restando la possibilità per il Produttore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 14.
Il Produttore è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.
Sinergia S.r.l. il Produttore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'articola 3,comma 2 del D.Lgs n.39193, convalidata digitalmente.
Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:
Articolo 2 "Consegna dell'energia elettrica a Sinergia ", Articolo 3 "Obblighi dei produttori ", Articolo 4 "Prezzi di ritiro dell'energia e corrispettivi a copertura dei costi di Sinergia per l'accesso ai regime di ritiro dedicato", Articolo 5 "Corrispettivi per il servizio di trasmissione", Articolo 6 "Corrispettivi di sbilanciamento relativi a impianti alimentati da fonti programmatili", Articolo 7 "Misura dell'energia", Articolo 8 "Fatturazione e pagamenti", Articolo 9 "Cessione dei crediti, e pagamenti", Articolo 10 "Ritardato pagamento", Articolo 11 "Comunicazioni", Articolo 12 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", Articolo 13 "Decorrenza e durata della convenzione", Articolo 14 "Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione", Articolo 15 "Foro competente", Articolo 16 "Accordi modificativi e rinvio".
Sinergia S.r.l. il Produttore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, al sensi e per gli effetti dell'articolo 3,comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.