LATINA
COMUNE DI LATINA
Provincia LATINA
SERVIZIOAFFARI GENERALI
Via Bonn , 1 04100 – Latina
Telefono: Uffici 0000 0000000 - 0000000
Fax 0000 000000
E-Mail: servizio. xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
X.XXX 00097020598
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
ALL RISKS OPERE D’ARTE
Del Comune di
LATINA
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A.M.A. s.a.s. INSURANCE BROKERS
SOMMARIO
• Contraente/Assicurato | Pag. | 3 |
• Descrizione del rischio | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 3 |
• Scadenza | Pag. | 3 |
• Rateizzazione | Pag. | 3 |
• Somme Assicurate | Pag. | 3 |
• Note | Pag. | 3 |
• Tassi di costo | Pag. | 4 |
• Premio annuo | Pag. | 4 |
• Definizioni | Pag. | 5 |
• Condizioni Generali di Assicurazione: | Pag. | 6 |
• Descrizione e ubicazioni | Pag. | 12 |
• Sezione A) Giacenza | Pag. | 12 |
• Sezione B) Trasporto | Pag. | 12 |
• Sezione C) Oggetti presso Restauratori | Pag. | 13 |
• Condizioni particolari | pag. | 14 |
• Condizioni particolari relative a tutte le sezioni | pag. | 17 |
CONTRAENTE/ASSICURATO
Comune di Latina
Sede: : Xxxxxx xxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX (XX) P.I.: 00097020598
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
In comune di Latina esistono varie opere d’arte ubicate nelle seguenti sedi:
Galleria D’arte Moderna e Contemporanea (Pinacoteca Civica), c/o Palazzo della Cultura Museo della Medaglia c/o Palazzo della Cultura
Museo “Procoio” di Borgo Sabotino Museo Antiquarium
Deposito c/o Palazzo della Cultura Sito “Satricum” di Borgo Le Ferriere
DURATA CONTRATTUALE
Dalle ore 24,00 del 31.05.2016
SCADENZA
Alle ore 24.00 del 31.05.2019.
RATEIZZAZIONE
SEMESTRALE
SOMME ASSICURATE
€. 6.515.891,76 con il massimo risarcimento per singola opera pari a €. 350.000,00
NOTE
Forma assicurativa prestata nella su STIMA ACCETTATA
PREMIO ANNUO
Il premio annuo lordo ammonta complessivamente a €.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
Polizza: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Società: La Compagnia di Assicurazioni;
Broker: l’intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato la gestione della polizza cioè A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Valore commerciale: il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immedia- tamente prima del sinistro;
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
ART. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7 – DURATA E PROROGA DELL’ASSICURAZIONE.
La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24 del 31/05/2016 alle ore 24 del 31/05/2019 senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
ART. 8 ONERI FISCALI.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE - RINVIO.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.
ART. 10 – BUONA FEDE.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
ART. 11 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.
Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell’Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE OGGETTI D’ARTE
ART. 12 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni – valutati secondo i criteri dell’art. 21 – subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.
ART. 13 - OPERATIVITA’ IN CASO DI FURTO.
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).
ART. 14 ESCLUSIONI.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e)i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
g) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini del Contraente o dell’Assicurato o da persone del cui operato essi debbano rispondere;
h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.
i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d’arte rilevata in occasione di inventario;
j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, re- quisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
l) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
m) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
n) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
o) i danni verificatisi in occasione di terremoti.
ART. 15 – TRASPORTO DEGLI OGGETTI ASSICURATI.
L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove. E’ facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.
ART. 16 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE . PARTICOLARI DIFESE.
Il Contraente e l’Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all’adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate.
ART. 17 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che
Capitolato per la Copertura del Rischio Opere D’Arte Pagina N.
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 18 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) denunciare l’accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssi- mativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
ART. 19 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.
ART. 20 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI.
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da
Capitolato per la Copertura del Rischio Opere D’Arte Pagina N.
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 21 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO.
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
ART. 22 – ASSICURAZIONE PARZIALE.
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
ART. 23 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma mag- giore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
ART. 24 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all’art.20. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 14 lettere f), g), h), i) e j).
ART. 25 – RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di
riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
ART. 26 – CLAUSOLA BROKER.
Il Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. CAGLIARI ai sensi del D.Lgs 209/2005. – iscritta al R.U.I. con numero B000100039.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
S.A.S. - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX°, 419 – 09124 CAGLIARI.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato stesso..
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
una provvigione pari al 10% calcolate sul premio lordo richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX°, 419 – 00000 XXXXXXXX incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
In comune di Latina esistono
1. Galleria D’arte Moderna e Contemporanea (Pinacoteca Civica), Museo della Medaglia c/o Palazzo della Cultura, Deposito c/o Palazzo della Cultura in Xxx Xxxxxxx X, 0 – Latina
2. Museo “Procoio” di Borgo Sabotino in Xxxxxx Xxxx Xxxxx xxx – Xxxxx Xxxxxxxx
0. Museo Campelli – in Xxxxxx Xxx Xxxxx xxx Xxxxxx
0. Sito “Satricum” di Borgo Le Ferriere in Xxx Xxxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx (XX)
fabbricati costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti), elevato a più piani, oltre al piano terreno o rialzato e cantine o seminterrati, adibiti a Musei d'Arte, protetti da:
- robusti serramenti in vetro antisfondamento o in legno, chiusi da serratura o da altri idonei congegni, alle porte di accesso;
- serramenti con cristallo antisfondamento, chiusi internamente da apposito congegno, a tutte le finestre e porte-finestre verso l'esterno dei locali;
- teche di vetro antisfondamento a protezione dell'80% degli oggetti;
- custode in ogni ambiente espositivo;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell’ordine, nonché personale addetto alla sicurezza.
CIO’ PREMESSO SI ASSICURANO:
Sezione A) GIACENZA
Euro 6.515.891,76 sopra le opere d'arte descritte nell'inventario allegato alla presente polizza.
1. Galleria D’arte Moderna e Contemporanea (Pinacoteca Civica) c/o Palazzo della Cultura
€. 3.023.936,75 con il limite per singola opera €. 350.000,00
2. Museo della Medaglia c/o palazzo della Cultura
€. 297.704,31 con il limite per singola opera €. 5.000,00
3. Museo “Procoio” di B.go Sabotino, Museo Antiquarium
€. 266.311,00 con il limite per singola opera €. 110.000,00
4. Deposito c/o Palazzo della Cultura (opere di autori vari, Fondo disegni Arch. Oriolo Frezzotti)
€. 806.113,23 con il limite per singola opera €. 15.000,00
5. Museo Civico Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
€. 1.553.098,85 con il limite per singola opera €. 250.000,00
6. Opere esposte nel Foyer del Teatro X.X’Xxxxxxxx, c/o Palazzo della Cultura e Sculture esposte in spazi pubblici: Sala del Consiglio – Piazza del Quadrato – Piazza Paolo
€. 451.152,94 con il limite per singola opera €. 110.000,00
7. Museo “Satricum” . Scavi e Reperti Archeologici c/o Vecchia Fonderia di Borgo Le Ferriere
€. 116 800,00
La garanzia è convenuta su base di "STIMA ACCETTATA” ad esclusione del Museo “Satricum” che si assicura su “VALORE DICHIARATO”
N.B. PER IL SOLO MUSEO “SATRICUM”, LA DURATA CONTRATTUALE DECORRE DAL 30/11/2015
Sezione B) TRASPORTO
E' facoltà del Contraente richiedere l'estensione della garanzia durante il trasporto di opere d'arte. La garanzia per le opere che di volta in volta verranno segnalate, sarà prestata in base alle modalità previste dalle condizioni particolari.
Sezione C) OGGETTI ASSICURATI ALLA SEZIONE A PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
Vedere condizioni della sezione C) di seguito riportate.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER l’EFFICACIA E RELATIVE ALLA SEZIONE A) – GIACENZA
A.1) GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.
2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare, toccare o maneggiare le cose assicurate.
A.2)NUOVI ACQUISTI
La garanzia è automaticamente estesa, su base di “STIMA ACCETTATA fino ad un massimo di Euro 100.000,00 agli oggetti d'arte acquisiti nel corso dell'annualità assicurativa.
La decorrenza dell'assicurazione di oggetti di valore singolo superiore a 100.000,00 Euro è subordinata a specifica richiesta scritta del Contraente alla Società mediante telegramma o fax e successiva conferma di copertura da parte della Società. Allo scadere dell'annualità assicurativa, il Contraente invierà l’elenco, con i valori di ogni singolo pezzo, degli acquisti effettuati nell’annualità medesima e la Società emetterà apposita appendice per l'aggiornamento dei valori assicurati e dei premi. Con la suddetta appendice si procederà altresì alla regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolando il 50 % del premio relativo all’incremento di valore. In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2) – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di Euro 100.000,00.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER l’EFFICACIA E RELATIVE ALLA SEZIONE B) – TRASPORTO
B.1) La garanzia è prestata a condizione che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d’arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
- Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia –
gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d’acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d’arte e beneviso alla Compagnia) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione.
- Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti -
dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell’obbligo di sorveglianza continua.
Ai fini dell’operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
7) Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.
8) La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati/scaricati in maniera professionale, tenendo conto della specifica natura degli stessi.
B.2) ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI
Art. 1 Rischi assicurati .
Sono a carico della Società, a parziale deroga dell’art.14 k delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Art. 2 Esclusioni.
Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l’esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno;
c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione.
a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
B) per «arrivo»:
— in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
— in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.
Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione.
Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrapremio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle Parti.
B3). PREMIO PER OGNI VIAGGIO/TRATTA
La garanzia avrà operatività, validità ed efficacia unicamente dopo conferma scritta della Società.
Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio/tratta il premio imponibile viene determinato per ogni mille Euro assicurato come segue:
LOMBARDIA ITALIA/EUROPA
Quadri e sculture
non fragili € □□□□□ € □□□□□
Oggetti fragili € □□□□□ € □□□□□ Premio minimo per ogni trasporto €.
Il relativo premio verrà regolato di volta di volta mediante emissione di apposita appendice.
In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice suindicata varrà il disposto dell'art. 2) – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – delle Condizioni Generali di Assicurazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER l’EFFICACIA E RELATIVE ALLA
SEZIONE C) OGGETTI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
C.1) La garanzia per le opere di cui alla Sezione A) è estesa, senza sovrapremio, alla giacenza presso restauratori o presso esposizioni e mostre organizzate da terzi a condizione che i fabbricati e le protezioni siano analoghe a quelle previste per la sezione A) medesima.
Per località italiane, la garanzia decorre automaticamente:
- senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma è pari od inferiore a Euro 250.000,00;
- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo di telegramma, telex o fax comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione se la somma non supera Euro 251.000,00.
Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste per la sezione A) o per località all'estero, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI
D.1) RINUNCIA ALLA RIVALSA (o SURROGA o REGRESSO)
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all’Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o degli imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l’Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l’intero importo indennizzato a termini di polizza:
- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.
D.2) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
D.3) SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI
A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:
− a seguito di usurpazione di pubblici poteri ;
− a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
− a seguito di tumulti o sommosse civili;
− compiuti per vandalismo o sabotaggio.
D.4) ATTI di TERRORISMO
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
D.5) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI
i) fermo restando quanto previsto dalla xxxxxxxx xx) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall’uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer , sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.
D.6) CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
Capitolato per la Copertura del Rischio Opere D’Arte Pagina N.
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
D.7) ESENZIONE IMPOSTE (se applicabile)
Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d’arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione della mostra descritta in premessa, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (art. 10 c.2, l.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983.
D.8) TERREMOTO
La Società risponde in deroga dell’art.14 o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia:
a) sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
b) le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
a) per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali;
b) per rischi situati all’estero e/od in assenza di previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazioni in caso di calamità naturali per i rischi situati sul territorio Italiano, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al □□□□□% della somma assicurata per singola ubicazione, comunque con il minimo di € □□□□□,00;
c) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del □□□□□% della somma assicurata.
D.9) INONDAZIONI ED ALLUVIONI
La Società risponde - a parziale deroga dell'art. 14 n) delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a enti mobili all'aperto;
b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
a) per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali;
b) per rischi situati all’estero e/od in assenza di previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazioni in caso di calamità naturali per i rischi situati sul territorio Italiano, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al □□□□□% della somma assicurata per singola ubicazione, comunque con il minimo di € □□□□□,00;
c) in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del □□□□□% della somma assicurata.
L’ASSICURATO LA SOCIETA’