ACCORDO QUADRO
DIREZIONE AMBIENTE
ACCORDO QUADRO
PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI XXXXXX XXXXXX
(cod. opera 200064)
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Agr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Progettisti:
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
P.A. Xxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX
Comune di Firenze/01307110484 12.11.2021 12:03:06 GMT+00:00
RELAZIONE TECNICA
TAV. RT
Scala -
ACCORDO QUADRO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI XXXXXX
URBANO (codice opera 200064)
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RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 con un unico operatore, fornitura e posa in opera di arredo urbano nel territorio comunale di Firenze.
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA
Le prestazioni previste dal presente accordo interessano le aree a verde del Comune di Firenze e consistono nella fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano.
Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a reintegrare gli arredi presenti nelle aree verdi pubbliche, aree gioco pubbliche e scolastiche del territorio, o comunque ricadenti in aree del comune di Firenze, che sono stati eliminati in quanto obsoleti o ritenuti pericolosi per gli utenti, a sostituire arredi esistenti e ad installarne di nuovi.
Le singole prestazioni di fornitura con cosa in opera, che saranno di volta in volta individuate dall’Amministrazione, saranno disciplinate con specifici contratti di appalto, aventi la denominazione di “contratti attuativi”, il cui importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e che saranno oggetto di specifiche modalità di esecuzione e liquidazione dei compensi dovuti. L'Accordo Quadro ha una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può siglare il singolo contratto attuativo.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento delle prestazioni di fornitura richieste con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione degli stessi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.
Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.
La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.
L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di avvalersi dell’avvio del contratto in via d’urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dalla data dell’avvio d’urgenza. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro fornitura e posa in opera di arredo urbano ammonta presuntivamente a € 193.817,60 oltre IVA di legge comprensivo dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso per presuntivamente € 5.817,60. Si precisa che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo; la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’amministrazione affidataria si riserva, per motivate esigenze, di incrementare il suddetto tetto di spesa all’interno delle disponibilità economiche del codice opera in oggetto.
Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso la stipula di singoli contratti attuativi dell’accordo quadro.
Il quadro economico complessivo risulta come da elaborato denominato “Quadro Tecnico Economico” allegato al presente Accordo quadro.
Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica, per le rimozioni e le operazioni di posa in opera, nel 30% la stima dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78).
L'Elenco dei Prezzi complessivo del presente Accordo Quadro è costituito dall’ “Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara, e dal Prezzario della Regione Toscana - anno 2021.
L’importo relativo costi della sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
I costi della sicurezza saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni prestazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,Allegato XV, punto 4.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI
Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree d’intervento, l’aggiudicatario dovrà:
- osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni che andrà a svolgere;
- osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e xx.xx. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;
- adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza.
- redigere e consegnare prima dell’avvio del contratto, un piano operativo della sicurezza specifico per ciascuna area di intervento contenuta all’interno del singolo contratto attuativo;
- curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle prestazioni di fornitura con posa in opera.
ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI
Le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà comunale o comunque affidate in gestione al Comune di Firenze .