Tra
ACCORDO DI PROGETTO
All. 1
“GIOVANI PROFESSIONISTI E PROFESSIONI”
Oggi, , in Firenze
Tra
La Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, rappresentata da
e
Fidi Toscana S.p.a., codice fiscale 01062640485, rappresentata da
e
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale 00884060526, in qualità di capogruppo del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, rappresentata da
- Banca CR Firenze S.p.a., codice fiscale 04385190485, rappresentata da
- Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia codice fiscale 00092220474, rappresentata da
- BNL S.p.a. Gruppo BNP Paribas, codice fiscale 09339391006, rappresentata da
- Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, codice fiscale 000367210515, rappresentata da
- Banca Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx S.p.a., codice fiscale 00609910484, rappresentata da
- Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, codice fiscale 00588520486, in nome e per conto delle Banche di Credito Cooperativo da essa rappresentate, rappresentata da
- Banco Popolare Società Cooperativa, codice fiscale 03700430238,in qualità di capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare, rappresentata da
- Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, codice fiscale 00204010243, rappresentata da
- Cassa di Risparmio di San Miniato in qualità di capogruppo del gruppo bancario Carismi, codice fiscale 01217600509, rappresentata da
- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a., codice fiscale 00657440483, rappresentata da
- Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a., codice fiscale 01225610508, rappresentata da
- Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, codice fiscale 01153230360, rappresentata da
- Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., codice fiscale 00139860506, rappresentata da
- Unipol Banca S.p.a., codice fiscale 03719580379, rappresentata da
- Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a., codice fiscale 01880620461, rappresentata da
- FI.SE.S. S.p.a., codice fiscale 00720100528, rappresentata da
- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a.
codice fiscale 00149160491 , rappresentata da
- Banca Interregionale S.p.a, codice fiscale 01553760479, rappresentata da
- Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a, codice fiscale 00063960553, rappresentata da
- Banca Popolare di Cortona S.c.p.a, codice fiscale 00121760516, rappresentata da
- Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a, codice fiscale 02113530345, rappresentata da
- Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a., codice fiscale 00057340119, rappresentata da
- Banca Unicredit s.p.a. codice fiscale
- Gruppo Intesa San Paolo
Le Banche firmatarie in qualità di capogruppo coordineranno tutte le società facenti parte dei rispettivi gruppi bancari al fine dell’attuazione del presente Accordo per ciò che attiene alla loro specificità di intervento negli strumenti ivi previsti e negli specifici accordi che potranno definirsi ai sensi del presente documento.
Premesso
- che il Protocollo di Intesa “Generale” tra la Regione Toscana e le Banche, sottoscritto il 14 dicembre 2007, (d’ora in avanti per brevità Protocollo), prevede la volontà comune delle parti di addivenire alla definizione di specifici Accordi correlati agli interventi posti in essere dalla Regione, avendo come obiettivo comune la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito per i soggetti che operano sul territorio toscano, ivi incluse anche le persone fisiche;
- che alcune tra le Banche comparenti non hanno sottoscritto il Protocollo suddetto e che pertanto, al fine di semplificare le procedure del caso e consentire la più agevole diffusione dell’iniziativa, si conviene che esse, in calce al presente Atto, provvedano a una specifica sottoscrizione valida
quale presa d’atto ed adesione al Protocollo;
- che l’art. 9 della Legge Regionale 30.12.2008 n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” (d’ora in avanti per brevità Legge), così come modificata dalla L.R. 65/2010, ha disposto la costituzione di un fondo regionale per la concessione di garanzie a favore dei giovani professionisti e dei soggetti giuridici ammessi alla presentazione di progetti innovativi ai fini di favorire lo sviluppo del mondo professioni;
- che il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R del 6/5/2009 e ss. mm. (d’ora in avanti Regolamento), disciplina l’attuazione dell’art. 9 della suddetta L.R. 73/2008;
- che la Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000 dell’11 aprile 2011 ha approvato la proposta di Programma Regionale di Sviluppo
P.R.S. 2011-2015, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, che prevede - tra l’altro - il progetto “Giovani SI’ – Progetto per l’autonomia dei giovani”;
- che la Deliberazione della Giunta regionale del 14 novembre 2011 n. 983, approva l’Accordo di Progetto tra la Regione Toscana e il sistema bancario “Progetto regionale Giovani-SI”, finalizzato alla creazione delle migliori condizioni di accesso al credito e alla diffusione capillare degli interventi regionali di cui al progetto GiovaniSI’;
- che la Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 6387/2012 ha affidato a Fidi Toscana S.p.A., ai sensi dell’art. 125, co. 11, secondo capoverso del D. Lgs. 163/2006, la prestazione dei servizi di gestione degli interventi agevolativi ex art. 9 della Legge;
- che per la piena attuazione degli interventi di agevolazione di accesso al credito per i giovani professionisti e i soggetti giuridici ammessi è indispensabile la collaborazione del sistema bancario operante nel territorio, come rappresentato dalle Banche, aderenti al Protocollo;
- che in data 13 maggio 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di progetto “Giovani professionisti” tra la Regione Toscana e il sistema bancario, che è allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale del 18 maggio 2009 n. 402 sotto la lettera“A”;
- che le Banche esprimono la loro disponibilità ad impegnarsi per collaborare con l’amministrazione regionale e con Fidi Toscana, fornendo il proprio supporto alla realizzazione degli interventi agevolativi previsti dalla Legge;
- che le parti convengono sulla necessità di definire tale collaborazione, mediante la firma del presente Accordo di Progetto (d’ora in avanti Accordo), elaborato sulla base dello schema approvato con Delibera di Giunta n. 790 del 12 novembre 2007, che sostituisce l’Accordo di progetto “Giovani professionisti”, sottoscritto in data 13 maggio 2009 e allegato alla citata DGR 402/2009 sotto la lettera “A”;
- che le parti, al fine di conseguire una maggiore operatività e diffusione degli strumenti di intervento previsti nel presente atto, ritengono opportuno proporre l’adesione a tutto il sistema bancario operante in Toscana:
Tutto ciò premesso, resta inteso
Art. 1 – Descrizione del progetto regionale
La Regione Toscana, con la Legge in materia di Professioni, ha disposto la costituzione di un fondo speciale rischi (d’ora in avanti per brevità “fondo”)
per la prestazione di garanzie a favore dei giovani professionisti toscani e a favore dei soggetti giuridici ammessi. Il fondo è costituito da risorse regionali per un importo pari a € 1.000.000,00 ed è disciplinato dal Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23/R del 6/5/2009 e ss. mm.
Fidi Toscana S.p.A., a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, stipulerà un’apposita convenzione con le Banche aderenti.
Art. 2 - Soggetti beneficiari della garanzia
Possono beneficiare della garanzia del fondo, i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da Ordini o Collegi professionali;
b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all’articolo 5 della Legge, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.
Possono altresì beneficiare della suddetta garanzia per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli Ordini e i Collegi professionali o le associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.
Art. 3- Oggetto, natura e misura della garanzia
1. La garanzia è concessa a sostegno dei prestiti:
a) d’onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l’acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della Legge;
b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della Legge;
c) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all’art. 8 della Legge.
La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.
La garanzia è rilasciata per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all’importo di ciascun finanziamento o l’importo di ciascun progetto innovativo; la garanzia ordinaria è elevata all’80 % quando la domanda di ammissione al prestito è presentata da giovani professioniste.
Nei limiti dell’importo, la garanzia rilasciata copre l’ammontare dell’esposizione del soggetto finanziatore nei confronti del professionista, dell’Ordine, Collegio od associazione professionale; l’ammontare è comprensivo di capitale, di interessi contrattuali e di mora.
Sui finanziamenti garantiti dal fondo, i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali e personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo complessivo massimo per professionista o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato di:
- € 4.500,00 ovvero € 13.500,00, in base al tipo di beneficiario, così come definito all’art. 2, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento;
- fino a € 50.000,00 ovvero € 100.000,00, in base al tipo di progetto finanziato, così come definito all’art. 2, comma 6, lettere c) e d)
del Regolamento.
La garanzia può essere richiesta:
a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;
b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.
Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi dei finanziamenti garantiti dal fondo possono essere aumentati, in relazione all’aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento dei fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento.
Art. 4 - Collaborazione fornita dal sistema bancario
Preso atto delle modalità operative e delle finalità a cui rispondono le linee di intervento oggetto del presente Accordo, avendo come obiettivo la creazione delle migliori condizioni di accesso al credito e la diffusione capillare dell’intervento regionale per i soggetti beneficiari, le Banche si impegnano, previa istruttoria positiva, a mettere a disposizione finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo alle condizioni che si determinano sulla base degli spread massimi, riportati nella tabella, ovvero degli spread massimi vigenti al momento dell’erogazione del finanziamento, qualora modificati ai sensi dell’art. 7.
Le parti convengono sull’opportunità di allineare le condizioni del presente Accordo con quelle stabilite nell’Accordo di progetto “Progetto regionale Giovani-SI”.
Come previsto dall’Accordo di progetto “Progetto regionale Giovani-SI”, le
condizioni di tasso, per le operazioni ammesse alla garanzia possono essere definite a tasso variabile oppure a tasso fisso:
- definizione del tasso effettivo e omnicomprensivo rispetto a qualsiasi voce di commissione o spesa, risultante dalla somma dello spread massimo indicato con il parametro “I.R.S. lettera della durata delle operazioni”, per le operazioni a tasso fisso;
- definizione del tasso effettivo ed omnicomprensivo rispetto a qualsiasi voce, commissione o spesa, risultante dalla somma dello spread massimo indicato con il parametro “Euribor 1-3-6 mesi su base 360 e 365”, rilevato nei modi d’uso, per operazioni a tasso variabile;
- gli spread massimi sono stabiliti con riferimento a 5 classi di merito di credito (da “Ottimo” a “Mediocre”) a cui, ogni banca, associa le proprie classi di rating;
- durata massima operazioni pari a 60 mesi;
- non sono richieste spese di istruttoria;
- l’imposta di bollo o sostitutiva e gli altri eventuali oneri fiscali sono a carico del debitore;
- è consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi l’estinzione anticipata totale: in tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il debito residuo.
Al momento della sottoscrizione del presente atto le condizioni massime sono quelle riportate nella sottostante tabella.
Tabella
Spread massimo di tassi
Classi di merito
Operazioni a 5 anni
Ottimo 4,35
Buono 4,60
Discreto 4,95
Sufficiente Mediocre
5,40
6,10
Art. 5 - Limite di intervento del Fondo
Il soggetto gestore delibera l’ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.
Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 6 – Quota di accantonamento
La quota di accantonamento al fondo di cui all’art 3, comma 2, lettera d) del
Regolamento è stabilità nella misura del 25 per cento.
Art. 7 – Validità del’Accordo
Il presente Accordo ha validità fino al 31/12/2015 e comunque fino al termine del Progetto GiovaniSI’ e in ogni caso fino ad esaurimento di disponibilità sul fondo. Conformemente a quanto prevede l’art. 6 dell’Accordo di progetto “Progetto regionale Giovani-SI”, le condizioni massime di tasso, di cui all’art. 4, sono aggiornate automaticamente a seguito dell’aggiornamento trimestrale della Misura Liquidità del Protocollo di Intesa “Emergenza Economia”. Qualora detto Protocollo di riferimento cessi la sua validità, le condizioni massime di tasso di cui all’art. 5, possono essere aggiornate sulla base degli esiti degli incontri trimestrali di verifica dello stato di attuazione del presente Accordo.
Su richiesta motivata delle parti, il presente Accordo potrà essere integrato o modificato. Le modificazioni e/o integrazioni concordate saranno formalizzate con scambio di corrispondenza.
La Regione e le Banche convengono che l’adesione successiva da parte di altre Banche comporterà per queste ultime la sottoscrizione del presente atto.
Come indicato al secondo punto delle Premesse, le seguenti Banche sottoscrivono in questo Atto anche la loro adesione al Protocollo d’Intesa “Generale” del 14 dicembre 2007.