esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge 11-8-1991 n. 266
SCHEMA ALLEGATO C )
esente dall’imposta di xxxxx, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge 11-8-1991 n. 266
C O M U N E di C A R P I
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Prot. Gen.le N._________
Posizione G101
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ALL’ASSOCIAIZONE AFRICA LIBERA ONLUS, DI UN LOCALE AL 2° PIANO DEL FABBRICATO COMUNALE DI XXX XXXXXX, X. 0 XXX XXXXXX.
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L’anno duemilaotto (2008) e questo giorno ___________ (__) del mese di ____________
(___________________2008)
In Carpi-città , nella Xxxx Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, 0.
PREMESSO
1 - che con deliberazione consiliare n. 6 del 2-2- 1995 esec. il 14-2-1995, integrata con deliberazione consiliare n. 60 del 28-4-1999 esec. il 6-5-1999 era approvato il regolamento per la concessione di benefici ad Enti ed Associazioni;
2 - che con delibera di Giunta n° 127 del 02-07-2008, era approvato in esecuzione all’ art. 19.3 del suddetto Regolamento, e per l’anno 2008, l'aggiornamento dell'elenco degli immobili comunali destinati al sostegno di Enti od Associazioni che svolgono attività riconosciute di interesse collettivo e meritevoli di essere supportate e del relativo Piano di assegnazione;
3 - che nel suddetto Piano di Assegnazione, figurano liberi per l’assegnazione i locali dal 29, 31 e 32 (aventi in comune i locali 27 e 28) posti al 2° piano dell’edificio comunale ex scuola elementare di Xxx Xxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxx x. 0;
4 – che con determinazione dirigenziale n° 953 del 29-5-2008, è stata approvata l’istruttoria delle domande di assegnazione locali comunali pervenute da enti e associazioni nel periodo 1-11-2007 / 31-3-2008;
5 – che con delibera di Giunta Comunale n° ___ del ________ , esecutiva il ___________ si è disposta l’assegnazione del locale 32 citato a favore della associazione Africa Libera Onlus, a un canone annnuo figurativo, al marzo 2008, di euro i euro 2.643,04 , con un valore di mercato di euro 37.757,68 e un valore di ricostruzione di euro 51.570,00; con la stessa delibera il suddetto canone figurativo annuo è stato interamente (100%) valutato come beneficio indiretto attribuito, per l'albo beneficiari, ai sensi dell'art. 22 legge 412 del 30-12-1991;
6 - che i suddetti locali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune (posizione inventario 1/11 mod. B);
CIO’ PREMESSO
- Il dr. xxx. XXXXXXXX XXXXXXX nato a Modena il 6 giugno 1959 e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale di Xxx Xxxxxxx, 0 Dirigente-Responsabile del Settore A3 del COMUNE DI CARPI (Codice Fiscale 00184280360), agente non in proprio ma nella sua veste di Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, ai sensi dell’art. 48 comma 3’ dello Statuto Comunale vigente;
C O N C E D E
All’Associazione AFRICA LIBERA ONLUS, con sede in Carpi, Xxx X. Xxxxxxx, 00, (codice fiscale 90025340366) costituita con “Atto costitutivo” registrato a Modena il 1-3-2005 al n.3258, iscritta nel registro Provinciale del volontariato di Modena con atto della Provincia di Modena determinazione n.49 del 14-4-2005, rappresentata sig.: Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Mirandola (Mo) il 25-03-1948 e residente a Carpi, Xxxxxxxx xxx Xxxx, 0, agente nella sua qualità di Legale rappresentante, quale Presidente, come risulta da Verbale della riunione di Consiglio del __________, che
ACCETTA,
l’uso del locale descritto in premessa, alle seguenti condizioni.
1)- OGGETTO
1.1 - Oggetto della concessione è il locale descritto in premessa, che risulta meglio individuato con colorazione gialla nella planimetria in allegato B) al presente atto.
2)- DURATA DELLA CONCESSIONE
2.1 - La concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al successivo patto 3, e avrà durata di 4 anni dalla data medesima salvo revoca che il Comune potrà effettuare in qualunque momento, da comunicare alla parte concessionaria con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.
2.2 - Il concessionario potrà recedere in ogni momento, previa comunicazione scritta e restituendo le chiavi del locale. La riconsegna dovrà avvenire con le modalità di cui al successivo patto 8.
2.3 - Alla scadenza, la concessione si intende rinnovata di anno in anno, se non viene notificata al concessionario, almeno 3 mesi prima della scadenza, una comunicazione di indisponibilità al rinnovo.
3)- CONSEGNA DEI LOCALI
3.1 - Entro 15 giorni dalla data odierna, il Comune di Carpi, tramite un tecnico incaricato, dovrà consegnare all’Associazione concessionaria, il locale di cui al patto 1, libero da persone e cose.
3.2 - La consegna verrà effettuata dal geom. Xxxx Xxxxxxxxx del Settore A3, previa redazione, in contraddittorio con il concessionario, di apposito verbale, nel quale sarà descritto analiticamente lo stato dei locali consegnati e dei relativi impianti.
3.3 - A tale momento verranno consegnate anche le chiavi di accesso ai locali e di ciò verrà fatta menzione nel verbale.
4)- LOCALI IN CONDOMINI COSTITUITI
4.1 - L’accettazione dei locali in concessione implica l’accettazione, da parte dell’Associazione concessionaria, dell’eventuale Regolamento di Condominio vigente per il fabbricato ove sono inseriti i locali, nonché l’obbligo di rimborsare al Comune la quota parte delle spese condominiali -quota inquilino- da esso sostenute.
5)- TARIFFA RIMBORSO SPESE AL COMUNE (solo per utenze intestate o spese sostenute dal Comune di Carpi)
5.1 - Il concessionario pagherà, in via anticipata, la tariffa prevista annualmente con apposita delibera
per il rimborso spese di funzionamento (comprensiva di riscaldamento, acqua, energia elettrica, ed ogni altra inerente l’utilizzo dell’immobile), salvo conguaglio a consuntivo, rispetto ai consumi effettivamente sostenuti.
5.2 - Nei casi di fabbricati utilizzati da più associazioni, è facoltà delle stesse di accordarsi tra loro per l’autogestione degli impianti connessi all’erogazione dei pubblici servizi, volturando a nome di un loro incaricato (da comunicare al Comune) le relative utenze, in alternativa al pagamento della tariffa di rimborso spese.
5.3 - In alternativa al pagamento delle tariffe, nel caso in cui un Ente od Associazione utilizzi un intero fabbricato o una parte di esso con impianti indipendenti, il Comune potrà pretendere che l’utilizzatore volturi a proprio nome le relative utenze.
6)- CANONE DI CONCESSIONE –
6.1 - La concessione è totalmente gratuita. Il concessionario pagherà pertanto in via anticipata, per il primo anno di concessione, un canone pari a € ZERO,00 (€. 0,00/mq).
6.2 - Tale canone corrisponde allo 0% del canone di mercato stimato, al marzo 2008, in annui euro 2.643,04 pari a €. 46,13/mq. di superficie lorda del locale, costituito dalla differenza tra l’intera percentuale (100%) e la percentuale corrispondente all’importanza dello scopo sociale perseguito dal concessionario (100%) (comma 8 art. 32 Legge 23-12-94 n.724), valutato dalla Giunta con delibera n. 176 del 19/11/2007, citata in premessa.
6.3 - Per gli anni successivi, il suddetto canone di mercato verrà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dall’art.9 comma 3 Legge 24-12-93 n.537.
6.4 - Il beneficio annuo indiretto attribuito all'associazione utilizzatrice è uguale all'ammontare della quota di canone non pagata, pari, per il primo anno, a euro 5.588,23.
6)BIS - CAUZIONE (solo nel caso di valore dell'immobile concesso superiore a L. 100.000.000 – euro 51.645,69)
6bis.1 - Le parti danno atto che il valore dell'immobile concesso, come valutato dal tecnico comunale, è di euro 37.757,68
6bis.2 - L’Associazione concessionaria non presenta, pertanto, alcuna cauzione.
6)TER - COPERTURA ASSICURATIVA
6ter.1 - Il Concessionario ha l'obbligo di dotarsi, entro tre mesi dalla firma del presente atto (mediante stipula, con primaria compagnia, di apposita polizza) di adeguata e congrua copertura assicurativa, nella forma a “rischio locativo”, a copertura di tutti i rischi per incendio, scoppio, e atti vandalici, fino ad assicurare il valore di ricostruzione dell'immobile (come indicato al punto 5 della premessa). L'importo della suddetta polizza dovrà essere aggiornato almeno ogni 3 anni, sulla base della valutazione espressa da un tecnico comunale del Servizio Patrimonio Immobiliare;
6ter.2 - Il Concessionario ha altresì l'obbligo di dotarsi, entro lo stesso termine, (mediante stipula, con primaria compagnia, di apposita polizza) di adeguata e congrua copertura assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi (includendo nei terzi anche il Comune, i suoi dipendenti e collaboratori in genere), prevedendo massimali minimi di euro 1.500.000,00 per sinistro, col limite di Euro 750.000,00 per danni a persone e di Euro 750.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà prevedere l’operatività dell’assicurazione contro il rischio di R.C. derivante sia dallo svolgimento dell’attività istituzionale del concessionario, sia dalla conduzione/gestione dell’immobile e delle relative pertinenze.
6ter.3 - Copia delle polizze e dei relativi aggiornamenti dovrà essere depositata presso gli Uffici Comunali.
6ter.4 - Il Concessionario si assumerà direttamente ogni rischio e responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare all’immobile, nonché a cose o persone, fino a quando non avrà adempiuto ai suddetti obblighi.
7)- UTILIZZO DEI LOCALI
7.1 - Il concessionario dovrà servirsi del locale e relative parti comuni esclusivamente per gli scopi propri dell’Associazione; Essi dovranno essere conservati con la diligenza del buon padre di famiglia e potranno essere utilizzati esclusivamente come sede del Concessionario e per lo svolgimento delle attività sociali previste nel suo statuto. Tali attività dovranno svolgersi nel rispetto della legalità, con tutte le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge, nonché nel rispetto del decoro e della civile convivenza.
7.2 - Il locale non potrà essere ceduti a terzi a nessun titolo, nemmeno in via temporanea, senza il preventivo consenso del Comune di Carpi.
7.3 - In particolare, l’accettazione del locale in concessione implica l’accettazione, da parte dell’Associazione concessionaria delle norme comportamentali e degli oneri descritti nell’appendice unita a far parte integrante e sostanziale del presente atto, in allegato A).
8)- STATO DEl LOCALI
8.1 - Il locale si intende dato in concessione nello stato in cui si trova al momento della consegna, come descritto nel verbale di cui al patto 3.
8.2 - Ogni modifica che l’Associazione intenda apportare al locale o agli impianti affidati in uso, dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dall'Ufficio Tecnico comunale competente.
8.3 - Al termine della concessione il locale dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso, con facoltà del Comune di chiederne il ripristino, rispetto alle modifiche apportate.
9)- LOCALI SEDI ELETTORALI
9.1 - Nei fabbricati ove sono ubicate sedi elettorali, e in particolare nei locali dove sono previsti i seggi, non dovranno essere realizzate, da parte dell’associazione concessionaria, strutture fisse e, in occasione delle consultazioni elettorali, essi dovranno essere liberati da persone e cose, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
10)- ESONERO DEL COMUNE DA RESPONSABILITA’ PER DANNI
10.1 - Il concessionario è costituito custode della cosa concessa in uso; egli esonera espressamente il Comune di Carpi da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potranno derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, o arrecati a terzi.
10.2 - A tal fine il concessionario si obbliga, per tutto il periodo di durata della concessione, all’assunzione a proprio carico dei danni eventualmente arrecati al Comune di Carpi, ed altresì si obbliga a tenere indenne il Comune medesimo da ogni e qualsivoglia danno derivante allo stesso dal dover rispondere (in conseguenza di azioni od omissioni attribuibili direttamente o indirettamente al concessionario) per eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d’ora per tale evenienza l’accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune di Carpi, nonché con rinuncia ad ogni azione di regresso nei confronti del medesimo.
11)- CAUSE DI DECADENZA
11.1 - La mancata iscrizione (o l’intervenuta cancellazione) al registro regionale del volontariato di cui all’art. 6 legge 266/91 (per le organizzazioni di volontariato), nonché le inadempienze agli obblighi previsti nell’atto di concessione o nell’allegata appendice, potranno dar luogo, a insindacabile giudizio dalla Giunta comunale, a decadenza dall’assegnazione, con conseguente revoca anticipata della concessione.
12)- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
12.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si farà riferimento alla normativa inerente le concessioni amministrative e in subordine (se e in quanto non contrarie) a quella in materia di comodati e/o di locazioni.
12.2 - La legale rappresentante dell’Associazione concessionaria dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a contrattare con la P.A. previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
12.3 - Le parti dichiarano che gli allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
13)- TRATTAMENTO FISCALE E SPESE DELLA CONCESSIONE
12.1 - Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto e’ soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art.5 comma 4 parte I’ della Tariffa allegata al D.P.R. 26-4-1986, n.131 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e di registro, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge 11-8-1991 n. 266.
Le spese di perfezionamento della concessione sono a carico dell’associazione concessionaria.
Il presente atto, redatto in 3 originali, viene letto e confermato tra le parti. La sottoscrizione dell'atto è apposta in ogni foglio e in calce all'allegato A e relativa appendice.
ALLEGATO A)
NORME COMPORTAMENTALI ED ONERI PER L’UTILIZZO, DA PARTE DI ENTI O ASSOCIAZIONI CONCESSIONARIE, DI LOCALI IN FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
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ART.1) - VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Comune di Carpi ha libero accesso agli immobili concessi in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull’uso dell’immobile e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.
ART. 2) - USO PROPRIO DEI LOCALI AFFIDATI IN CONCESSIONE
I locali affidati in concessione, da considerarsi a tutti gli effetti sede di una delle attività svolte dal concessionario (circo strass) e devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’Ente o Associazione, desumibili dall’Atto costitutivo della stessa. Ogni altro uso è vietato, ivi compresa la concessione a terzi dell’uso dei locali.
Qualora venga accertata, da parte dell’Ufficio di cui all’art.1, la contravvenzione a tale divieto, il concessionario verrà diffidato ad interrompere immediatamente l’utilizzo illegittimo. In caso di recidiva, l’Ente o Associazione decadrà dalla concessione dei locali.
ART.3) - RISPETTO DELL’ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE
Il concessionario dovrà depositare presso l’Ufficio comunale competente, di cui all’art.1, l’orario di apertura della sede.
Qualora vi sia “coabitazione” in uno stesso locale di due o più Enti o Associazioni, i relativi orari dovranno essere tra loro compatibili.
Nel caso in cui gli Enti o Associazioni coinvolte non trovino un accordo, l’orario verrà proposto dall’Ufficio comunale a tale orario i concessionari saranno tenuti ad attenersi.
Ogni modifica all’orario depositato dovrà essere comunicata per iscritto, con la medesima procedura.
ART. 4) - PRESENZA NELL’ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE
Nell’orario di apertura della sede, i locali dovranno essere effettivamente aperti, con la presenza di almeno un rappresentante dell’Ente o dell’Associazione interessata.
Qualora l’Ufficio accerti l’assenza continuata dell’Ente o dell’Associazione negli orari di apertura depositati, si avrà la decadenza della concessione dei locali, salvo giustificato motivo, da valutarsi di volta in volta.
ART. 5) - UTILIZZO DELLE PARTI COMUNI
Le parti comuni (cioè le parti che non siano state oggetto di concessione a favore di taluno degli Enti o Associazioni), di regola, possono essere utilizzare da tutti i concessionari posti nel medesimo fabbricato, con divieto di uso esclusivo da parte di taluno di essi. L’uso degli spazi comuni è tuttavia limitato ai rispettivi orari di apertura, e sarà concordato tra tutti i concessionari.
Ogni ente o Associazione deve vigilare sul buon uso delle parti comuni ed è responsabile, in solido con le altre, dei danni arrecati alle medesime, anche da terzi.
ART. 6) - RAPPORTI TRA GLI ENTI O ASSOCIAZIONI
Ogni concessionario deve tenere, nei confronti degli altri, un comportamento di collaborazione, per consentire a tutti di poter svolgere al meglio la propria attività e per la buona gestione, nel suo insieme, dell’intero fabbricato.
Ogni controversia tra i concessionari, che non possa risolversi in un civile confronto tra gli stessi, dovrà essere sottoposta all’Ufficio Comunale di cui all’art. 1, che potrà esperire ogni azione volta a risolvere la controversia stessa.
Controversie insanabili possono dar luogo alla revoca della concessione, a carico dell’Ente o Associazione che dimostrerà di non poter proseguire la convivenza con le altre.
ART. 7) - MANUTENZIONI, PULIZIA E VIGILANZA
Ogni concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, al trasloco presso i locali assegnati, nonché per i locali affidati in concessione, e per le parti comuni, in accordo (e in proporzione all’uso) con gli altri concessionari, ad eseguire direttamente, o tramite ditte da esso incaricate, le pulizie, la vigilanza, nonché le manutenzioni ordinarie necessarie al buon funzionamento e alla sicurezza dei locali, degli impianti e, in generale dell’intero, fabbricato, secondo le indicazioni, che verranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale competente. Conseguentemente ai suddetti obblighi, il Concessionario dovrà curare, in particolare, gli adempimenti descritti nell'elenco in calce, sottoscritto in segno di accettazione.
Ogni concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente le necessità di manutenzioni straordinarie all’attenzione del Settore Edilizia Pubblica e Patrimonio Immobiliare.
Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, a meno che non dipendano, a insindacabile giudizio dei tecnici comunali, da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza, da parte dei concessionari; in tal caso, le stesse, in tutto o in parte potranno essere poste a carico dell’inadempiente, nella misura stabilita dagli stessi tecnici comunali.
APPENDICE ALL’ALLEGATO A)
NORME PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN CONCESSIONE D’ USO GRATUITO |
ELENCO |
DESCRIZIONE DEI LAVORI |
FABBRICATO |
controllo-manutenzione ordinaria:
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controllo-manutenzione ordinaria:
|
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controllo-manutenzione ordinaria:
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IMPIANTI |
controllo-manutenzione ordinaria, impianti in genere
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gestione e manutenzione ordinaria:
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|
controllo-manutenzione ordinaria:
|
|
controllo-manutenzione ordinaria:
|
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controllo-manutenzione ordinaria:
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AREA CORTILIVA COMUNE |
controllo-manutenzione ordinaria:
e pavimentazioni esterne in genere;
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NOTE |
GENERALI |
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x.XX COMUNE DI CARPI
IL DIRIGENTE-RESPONSABILE DEL SETTORE A3
(dr. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
p. L’Associazione AFRICA LIBERA ONLUS
IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx)
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