BOZZA DI ACCORDO PER L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. N° 26/2014 E S.M.I.
FRIULI VENEZIA GIULIA
BOZZA DI ACCORDO PER L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’
A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. N° 26/2014 E S.M.I.
PREMESSA
La legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione- Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive modificazioni, ha ridisegnato l’intero assetto organizzativo degli enti locali del territorio.
Il nuovo assetto organizzativo derivante dalla legislazione regionale - con decorrenze diversificate rispetto ai diversi Enti interessati - comporterà, in particolare:
a. la fusione tra Comuni come indicati nel programma delle fusioni approvato annualmente dalla Giunta Regionale;
b. la costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI);
c. il superamento/soppressione dal 1° gennaio 2016 delle Comunità Xxxxxxx con trasferimento delle funzioni e del personale alle UTI;
d. il superamento/soppressione dal 31 dicembre 2015 delle Associazioni Intercomunali con trasferimento delle funzioni e del personale alle UTI;
e. il superamento/soppressione dal 31 dicembre 2015 delle Unioni dei Comuni (qualora non procedano ad attivare il percorso di fusione) con trasferimento delle funzioni e del personale alle UTI;
f. il superamento/soppressione delle Province dalla data di entrata in vigore della LR con la quale il Consiglio Regionale in data 30 gennaio 2014 ha approvato il progetto di legge nazionale di modifica dello Statuto Fvg; nel frattempo parte delle funzioni e del personale vengono trasferiti alla Regione e/o alle UTI
Al fine di accompagnare il graduale trasferimento del personale alle UTI e/o all’Ente Regione e richiamato il protocollo 10 marzo 2014 -il quale stabilisce la definizione di un percorso condiviso di indirizzi e regole per la mobilità individuale e collettiva, da attuarsi con le procedure e garanzie previste dalla vigente disciplina contrattuale, valorizzando le competenze professionali esistenti-, è necessario disciplinare a livello regionale le modalità di assegnazione del personale oggetto di trasferimento.
In tale contesto il presente documento si propone di coordinare i processi di ricollocazione e di mobilità del personale al fine di garantire interventi omogenei e orientati a ricercare soluzioni che tengano conto il più possibile delle esigenze del singolo dipendente, assicurando altresì la funzionalità organizzativa di ciascuna amministrazione anche alla luce dei diversi contesti organizzativi e territoriali determinati dal riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Articolo 1
fusione e/o accorpamento fra Comuni e/o soppressione di Enti e/o assegnazione di funzioni alle UTI con conseguente trasferimento parziale o totale del personale
Gli enti coinvolti dai processi indicati in premessa provvedono ad elaborare un documento di ricognizione delle funzioni da attribuire ai sensi degli artt. 26 e 27 della LR. n. 26/2014 e s.m.i individuando per ciascuna funzione da trasferire il personale attualmente in forza e oggetto di trasferimento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Entro tale termine, il documento di cui sopra viene trasmesso alle XX.XX rappresentative per la necessaria verifica.
Per tale personale, sarà riconfermata, ove possibile, l’attuale sede di servizio. Qualora, in conseguenza del processo di riordino, non sia più possibile riconfermare al personale l’attuale sede di lavoro e si renda necessario lo spostamento in una sede diversa, le amministrazioni dovranno esperire ogni utile tentativo di ricollocazione del personale interessato, attraverso l’attivazione delle procedure di mobilità volontaria individuate al successivo articolo 2.
Qualora al processo di riordino consegua lo spostamento in altra sede di servizio posta in un diverso Comune rispetto all’attuale, la distanza tra luogo di residenza e luogo di nuova assegnazione lavorativa non può essere superiore ai 10 chilometri.
Articolo 2 mobilità volontaria
1. Qualora per la funzione attribuita alle UTI in conseguenza del processo di riordino necessiti ulteriore personale, la copertura dei posti avviene prioritariamente tramite l’istituto della mobilità volontaria nel rispetto delle seguenti regole.
2. Preliminarmente, la mobilità volontaria sarà destinata al solo personale in servizio presso i Comuni facenti parte della UTI. Tale personale sarà invitato con lettera dell’UTI (indicante per ogni posto da ricoprire la funzione, il profilo professionale e la categoria), per il tramite del Comune di appartenenza, a manifestare la propria disponibilità al trasferimento.
3. Qualora le domande siano superiori al fabbisogno individuato, l’ente predisporrà una graduatoria sulla base dei criteri indicati all’art. 4.
4. Qualora, esperite le procedure di mobilità volontaria sopra descritte o non siano pervenute domande o risultino ancora dei posti vacanti, l’ente potrà aprire un bando di mobilità volontaria esteso a tutti gli Enti del Comparto unico applicando, per la scelta dei candidati, i medesimi criteri di cui sopra.
Articolo 3
parziale trasferimento di funzioni delle Province all’UTI o all’Ente regione
1. Per quanto attiene il trasferimento da parte delle Province delle funzioni o strutture di supporto necessarie a garantire presso ciascuna UTI e/o l’Ente Regione il corretto svolgimento delle funzioni trasferite, anche in ordine ai servizi trasversali (es: amministrazione del personale dipendente, approvvigionamenti; uffici tecnici, ragioneria, ecc..), le Province individuano il personale da assegnare alle attività oggetto di trasferimento. L’elenco del personale con le funzioni svolte, viene inviato tempestivamente alle XX.XX. rappresentative per la necessaria verifica.
2. Qualora, per le funzioni trasferite, il fabbisogno di personale delle UTI e/o dell’Ente Regione fosse superiore a quello individuato, i posti vengono coperti con la procedura di mobilità volontaria.
3. La procedura di mobilità è riservata al personale delle Province.
4. Le UTI e/o l’Ente Regione pubblicheranno sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui dovranno essere indicati i posti che si intendono ricoprire con specificazione dei requisiti da possedere.
5. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri indicati all’art. 4. L’esito della valutazione dei criteri sarà inviato alle XX.XX. rappresentative.
6. Avuto l’assenso formale del dipendente, il trasferimento del personale avviene entro un mese dalla comunicazione dell’Ente ricevente senza necessità di assenso da parte dell'amministrazione di appartenenza.
7. Qualora, esperite le procedure di mobilità volontaria sopra descritte non siano pervenute domande o risultino ancora dei posti vacanti, l’ente potrà aprire un bando di mobilità volontaria esteso a tutti gli enti del Comparto unico applicando, per la scelta dei candidati, i medesimi criteri di cui sopra.
Articolo 4
criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità e trasferimento
1. Per la formazione delle graduatorie di mobilità e trasferimento di cui agli artt. 2 e 3 vengono individuati i seguenti criteri in ordine di priorità:
- dipendenti titolari dei benefici di cui all’articolo 21 della legge n. 104/1992;
- dipendenti titolari dei benefici di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;
- dipendenti con figli fino a tre anni di età;
- residenza anagrafica nel caso in cui la nuova sede di servizio comporti un avvicinamento alla residenza rispetto alla precedente sede di assegnazione.
2. A parità o in assenza delle condizioni di cui sopra, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi sotto stabiliti:
a) situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;
b) età anagrafica.
SITUAZIONE DI FAMIGLIA | PUNTEGGIO |
5 persone e più a carico ai fini fiscali | 5 |
4 persone a carico ai fini fiscali | 4 |
3 persone a carico ai fini fiscali | 3 |
2 persone a carico ai fini fiscali | 2 |
1 persone a carico ai fini fiscali | 1 |
Nessuna persona a carico ai fini fiscali | 0 |
Se il dipendente è l’unico titolare di reddito all’interno del nucleo familiare, il punteggio viene aumentato di 1 punto, salvo nel caso in cui nessuna persona sia a carico ai fini fiscali | |
ETA’ ANAGRAFICA | PUNTEGGIO |
Fino a 30 anni | 0 |
Da 31 a 45 anni | 1 |
Da 46 a 60 | 2 |
Oltre i 60 anni | 3 |
5. A parità di punteggio e di ordine di priorità, la precedenza è data al dipendente con maggiore età anagrafica.
Articolo 5
trattamento del personale trasferito in applicazione della L.R. n° 26/2014
1. Il passaggio del personale avviene senza soluzione di continuità e non è considerato novazione del rapporto di lavoro.
2. Al personale è mantenuto il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, mediante assegno ad personam non riassorbibile.
3. Al personale viene riconosciuta l’anzianità di servizio (giuridica ed economica) e le ferie/permessi maturati e non del tutto fruiti al momento del trasferimento.
4. Rimane impregiudicato il diritto del personale trasferito agli emolumenti maturati e non riscossi dalla precedente amministrazione. Nel caso quest’ultima fosse soppressa per effetto della legge di riordino n. 26/2014 senza aver provveduto a corrispondere il dovuto al personale interessato, la nuova amministrazione è tenuta a farsi carico della relativa spesa.
5. Al personale oggetto di trasferimento con spostamento in sede e/o località diversa dall’attuale compete, in aggiunta al corrente trattamento accessorio, una indennità il cui importo viene definito con apposito accordo.
6. Qualora il personale trasferito si trovi ad una distanza maggiore rispetto alla precedente (riferita al luogo di residenza al momento del trasferimento) viene riconosciuta una speciale indennità a compensazione delle maggiori spese sostenute, con le modalità previste a livello di contrattazione regionale.
Articolo 6
trasferimento risorse aggiuntive regionali
1. La Regione - nell’assegnazione annuale agli Enti Locali interessati al processo di riordino di cui alla LR n. 26/2014 di apposite risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate - provvede ad inserire apposite risorse aggiuntive destinate al personale.
2. Per gli anni 2016 e 2017 la posta iniziale viene definita in un decimo delle risorse di cui all’art. 42 della LR. N. 26/2014 e s.m.i.
3. In ogni caso a favore del personale possono essere utilizzate anche le risorse ordinariamente trasferite.
4. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti a livello regionale definiscono le modalità di utilizzo delle predette risorse mediante apposito accordo.
Articolo 7 agibilità sindacale
1. Le parti convengono che il percorso di riordino istituzionale di cui alla L.R. n. 26/2014 e s.m.i. non possa prescindere da un corretto sistema di relazioni sindacali.
2. Il giungere ad un’ottimale applicazione del percorso di riordino istituzionale in tutte le sue fasi, necessita di una maggiore attività per le XX.XX e le RSU e una innovata modalità di relazioni sindacali, per cui si rende opportuno riformulare al più presto e con l’impegno delle parti, l’attuale accordo quadro sulle agibilità sindacali
del Fvg, per renderlo più aderente al nuovo panorama istituzionale disegnato dalla LR n. 26/2014.
Articolo 8
trasferimento RSU e/o Dirigente sindacale
1. Il trasferimento delle RSU e dei Dirigenti sindacali può avvenire, fatto salva la richiesta di mobilità volontaria, esclusivamente nel caso di trasferimento delle funzioni nelle quali il componente RSU e/o Dirigente sindacale risulta impiegato, previa verifica con l’Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Articolo 9 norma finale
1. Resta inteso che gli enti del Comparto unico non potranno procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale e di mobilità volontaria individuati nel presente accordo.
2. Per quanto riguarda la mobilità interna ai singoli Enti facenti parte il Comparto Unico FVG, si conferma quanto già in vigore nei singoli accordi decentrati.
ottobre 2015