ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale | Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Giovanile, Servizio Civile e Sport |
IN ATTUAZIONE DELLE INTESE REP. N. 45/CU SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 E REP. N. 104/CU SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 4 AGOSTO 2021 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DEL “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2021”
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito “Dipartimento”, codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dal Capo Dipartimento, cons. Xxxxx Xx Xxxxxx,
E
La Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, avente sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx X’Xxxx, di seguito “Regione”
di seguito anche indicate collettivamente “le Parti”
PREMESSO CHE
− in attuazione dell’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il “Fondo per le politiche giovanili”, di seguito “Fondo”, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
− il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Decreto Sostegni bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’art. 64, commi
12 e 13, in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ha incrementato il Fondo per le politiche giovanili di cui al punto precedente;
− il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del citato Fondo, al fine di attuare e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani generazioni, anche in collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
− l’Intesa n. 45/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021 (di seguito “Intesa 45/CU”) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali, ha stabilito tra l’altro:
• la quantificazione della quota-parte del Fondo per l’anno 2021 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 9.060.604,00;
• la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all’Allegato 1;
− l’Intesa n. 104/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021 (di seguito “Intesa 104/CU”) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali, ha stabilito tra l’altro:
• la quantificazione della quota-parte dell’incremento del Fondo per l’anno 2021 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 9.100.000,00;
• la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all’Allegato 1;
− le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse sono disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
− in attuazione dell’articolo 2, comma 5, dell’Intesa n. 45/CU e dell’articolo 2, comma 4, dell’Intesa n. 104/CU la Regione, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento, con nota acquisita con prot. DGSCU n. 182292 dell’11 novembre 2021, le proposte progettuali, rispettivamente, denominate “GenerAzioni3 – sotto-progetto GenerAzioni 3/A” (di seguito “Progetto A”) e “GenerAzioni3 – sotto-progetto GenerAzioni 3/B” (di seguito “Progetto B”), entrambe approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 9 novembre 2021;
− la Regione, ai fini della realizzazione degli interventi, relativi alle citate proposte progettuali, si impegna formalmente a cofinanziarne almeno il 20% del valore complessivo di ogni singolo progetto presentato
CONSIDERATO CHE
− la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito “Accordo”, è quella di dare attuazione, attraverso il cofinanziamento del Fondo, agli interventi previsti nelle proposte progettuali presentate dalla Regione, in attuazione dell’Intesa 45/CU e dell’Intesa 104/CU
VISTE
− la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
− la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTI
− il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
− il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.;
− il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Xxxxx Xx Xxxxxx è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
− l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
− il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 9 giugno 2021, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2021 al n. 1736 e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che quantifica in euro 9.060.604,00 la quota per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, azioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome;
− il successivo decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021, al n. 2744, e in particolare, l’art. 3, comma 1, che quantifica in euro 9.100.000,00 la quota dell’incremento per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, azioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome
RITENUTO CHE
si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione; tanto premesso, considerato, visto e ritenuto
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse e gli Allegati n. 1 “Deliberazione di Giunta n. 752 del 9 novembre 2021, Scheda di Progetto A e relazione illustrativa, Scheda di progetto B e relazione illustrativa”, n. 2 “Scheda di monitoraggio 45/CU” e n. 3 “Scheda di monitoraggio 104/CU”, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente Accordo, per un valore complessivo di euro 1.952.265,00 (unmilionenovecentocinquantaduemiladuecentosessantacinque/00), è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per disciplinare la realizzazione dei due seguenti progetti:
a) progetto denominato “GenerAzioni3 – sotto-progetto GenerAzioni 3/A” (“Progetto A”), finanziato con le risorse attribuite dall’Intesa rep. n. 45/CU/2021;
b) progetto denominato “GenerAzioni3 – sotto-progetto GenerAzioni 3/B” (“Progetto B”), finanziato con le risorse attribuite dall’Intesa rep. n. 104/CU/2021.
2. Il Progetto A, di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, ha un valore complessivo di euro 974.015,00 (novecentosettantaquattramilaquindici/00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021 | €. 779.212,00 | |
Risorse regionali | Risorse finanziarie | €. 100.788,00 |
Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane, professionali, tecniche e strumentali) | €. 94.015,00 | |
TOTALE | €. 974.015,00 |
3. Il Progetto B, di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, ha un valore complessivo di euro 978.250,00 (novecentosettantottomiladuecentocinquanta/00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa rep. n. 104/CU del 4 agosto 2021 | €. 782.600,00 | |
Risorse regionali | Risorse finanziarie | €. 100.000,00 |
Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane, professionali, tecniche e strumentali) | €. 95.650,00 | |
TOTALE | €. 978.250,00 |
4. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del Progetto A e del Progetto B (di seguito collettivamente denominati “Progetti”), di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è conferito attraverso risorse finanziarie regionali e la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi esclusivamente a disposizione dalla Regione
5. Il Progetto A deve realizzarsi nell’arco di un periodo di durata massima di 18 mesi, così come previsto dalle “Schede Progetto A” allegate alla Deliberazione di Giunta regionale di cui in premessa, a decorrere dalla data di inizio attività. Dietro formale richiesta della Regione, che
evidenzi rilevanti motivazioni, il Dipartimento può concedere una proroga della durata di attuazione di massimo sei mesi. Tale proroga, una volta assentita dal Dipartimento, deve successivamente essere approvata con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.
6. Il Progetto B deve realizzarsi nell’arco di un periodo di durata massima di 18 mesi, così come previsto dalla “Scheda Progetto B” allegata alla Deliberazione di Giunta regionale di cui in premessa, a decorrere dalla data di inizio attività. Dietro formale richiesta della Regione, che evidenzi rilevanti motivazioni, il Dipartimento può concedere una proroga della durata di attuazione di massimo sei mesi. Tale proroga, una volta assentita dal Dipartimento, deve successivamente essere approvata con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.
7. Secondo quanto stabilito da entrambe le Intese, durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche ai due Progetti; le eventuali richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con Deliberazione di Giunta Regionale.
8. La Regione, al fine di realizzare i Progetti, può avvalersi della collaborazione di altri Enti, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e/o di Associazioni pubbliche e/o private da individuarsi tramite procedura di evidenza pubblica. In caso di forniture di beni e/o servizi, gli operatori privati devono essere individuati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Art. 3 – Efficacia e Durata
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione, da parte del competente Organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del relativo provvedimento di approvazione (di seguito “provvedimento”). Il Dipartimento comunicherà tempestivamente alla Regione la data dell’avvenuta registrazione del provvedimento.
2. Ai sensi delle rispettive Intese, la Regione deve avviare le attività, relative ai Progetti, entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del provvedimento di cui al comma 1. La Regione comunica formalmente la data di avvio attività al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
3. Il presente Accordo, che si perfeziona con la firma digitale delle Parti, ha durata fino alla completa realizzazione dei Progetti, individuati nella “Scheda di Progetto A” e nella “Scheda di Progetto B”, ovvero fino al termine di cui al precedente art. 2, commi 5 e 6, del presente Accordo.
Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio
1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione dei Progetti, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere al Dipartimento: (i) una scheda di monitoraggio intermedia, entro i 30 giorni successivi alla metà della durata delle attività progettuali; (ii) una scheda di monitoraggio finale, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali. Resta inteso che, in caso di un’eventuale proroga di cui all’art. 2, commi 5 e 6 del presente Accordo, è necessario presentare un’ulteriore scheda di monitoraggio, relativa al periodo di proroga concesso. Le schede di monitoraggio devono essere distinte per ciascun progetto, compilando le specifiche “Scheda di monitoraggio A” e “Scheda di monitoraggio B” (Allegati n. 2 e n. 3). I dati riportati nelle suddette schede devono riferirsi esclusivamente al presente Accordo.
2. Le schede di monitoraggio, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto allo scopo di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. A tal fine, la Regione segnala come referente del presente Accordo il seguente nominativo Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Il Dipartimento dispone l’erogazione del cofinanziamento del Progetto A, pari ad euro 779.212,00, e del cofinanziamento del Progetto B, pari ad euro 782.600,00, spettante alla Regione, a seguito dell’avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo e dopo aver ricevuto la comunicazione di inizio attività di cui al precedente articolo 3, comma 2.
2. L’erogazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata mediante l’emissione di specifici ordinativi di pagamento tratti sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi resi esigibili mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. 348/31183 intestato alla Regione.
3. Trascorsa la durata prevista per la realizzazione del Progetto A e del Progetto B (comprensiva dell’eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalla Regione, nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- codice fiscale 80188230587 x XXXX XX00X0000000000000000000000 − indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: “Restituzione di risorse finanziarie non impegnate, destinate con Intesa rep. n. 45/CU/2021 (o Intesa rep. n. 104/CU/2021) alla Regione Lazio, da far confluire nel capitolo 853 – ‘Fondo per le politiche giovanili’, per essere redistribuite nelle annualità successive”.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.
Art. 6 - Modalità di realizzazione
1. La Regione, quale unico soggetto responsabile delle attività progettuali nei confronti del Dipartimento, nell’effettuare i trasferimenti agli operatori verifica, ai sensi della normativa vigente, le loro eventuali inadempienze in applicazione dall’art. 48bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la loro regolarità contributiva in materia previdenziale.
Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati del progetto realizzato.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo
editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
4. La Regione, in ogni Bando, Avviso pubblico e/o altra iniziativa, concernente il progetto, deve evidenziare che lo stesso è realizzato attraverso il cofinanziamento pubblico riconosciuto dal Dipartimento, in attuazione delle riferite Intese.
Art. 8 - Risoluzione delle controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. a), punto sub 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..
Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di 3 allegati. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per il Dipartimento cons. Xxxxx XX XXXXXX | Per la Regione Lazio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx X’Xxxx |
DGSCU - 4.27.8 - Protocollo 0137052 11/03/2022
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
AL DIPARTIMENTO PER LA GIOVENTU’ E IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Via della Ferratella in Laterano 51 00000 - Xxxx
OGGETTO: Registrazione - Decreto n. 844/2021 del 28 dicembre 2021. Approvazione Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Lazio in data 21 dicembre 2021, in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 45 del 05 maggio 2021 e n. 104 del 4 agosto 2021 nell'ambito del Fondo per le politiche giovanili - anno 2021.
Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 10/01/2022 al numero 328 ha avuto esito positivo.
Pertanto, è stato registrato ai sensi dell’articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il visto numero 926 apposto in data 09/03/2022.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxx) firmato digitalmente
Standard: Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'Ente. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario matricola data
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
DECRETO N. 844/2021
OGGETTO: Intese sancite dalla Conferenza Unificata - rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021 e rep. n. 104/CU del 4 agosto 2021. Decreto di approvazione Accordo unico di collaborazione Regione Lazio.
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n. 1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Xxxxx Xx Xxxxxx è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
VISTO l’art. 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
VISTA l’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, Rep. 45/CU in data 5 maggio 2021;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 9 giugno 2021, recante “Riparto
delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”,
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
registrato dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2021, n. 1736 e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che stabilisce in euro 9.060.604,00 la quota per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTO il decreto n. 492 del 22 luglio 2021 (impegno informatico n. 8023/2021 del 5 agosto 2021), con cui sono state impegnate le somme del Fondo per le politiche giovanili 2021 destinate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma e, in particolare, la clausola n. 7 con cui è stata impegnata la quota spettante alla regione Lazio pari ad euro 779.212,00;
VISTA la successiva Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata rep. 104/CU in data 4 agosto 2021, riguardante la ripartizione dell’incremento del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2021, di cui al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021, n. 2744 e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che stabilisce in euro 9.100.000,00 la quota dell’incremento per l’anno 2021 del Fondo per le politiche giovanili, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTO il decreto n. 620 del 15 novembre 2021 (impegno informatico n. 10955/2021 del 18 novembre 2021), con cui sono state impegnate le somme dell’Incremento del Fondo per le politiche giovanili 2021 destinate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma e, in particolare, la clausola n. 7 con cui è stata impegnata la quota spettante alla regione Lazio pari ad euro 782.600,00;
VISTO l’Accordo di collaborazione, perfezionato in data 21 dicembre 2021 tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la regione Lazio;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la circolare UCI prot. n. 1575 del 12 settembre 2013 recante Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
DECRETA
Art. 1
In considerazione di quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è approvato l’Accordo di collaborazione perfezionato digitalmente in data 21 dicembre 2021 tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la regione Lazio.
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Art. 2
Il valore complessivo dell’Accordo è pari ad euro 1.952.265,00 di cui euro 1.561.812,00 a carico del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse del cap. 853 “Fondo per le politiche giovanili” - anno 2021.
Il presente decreto è trasmesso, per i successivi controlli e adempimenti, all’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ad avvenuta registrazione, il presente provvedimento, unitamente al relativo Accordo di collaborazione, sarà pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Governo.
Roma, 28/12/2021
IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Xxxxx Xx Xxxxxx
UPG: RG/ATS/mi