TRIBUNALE DI RIMINI
TRIBUNALE DI RIMINI
procedura di Sovraindebitamento per la composizione della crisi
Proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti
EX ARTT. 8 E 9 L. 27 GENNAIO 2012, N.3
FORMULATA DAL SIG.:
XXXXXXXX XXXXXXX
Cod. Fisc. RDNGZN64C07H724T,
nato a Saludecio (RN), il 07.03.1964,
e residente in Xxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00
ADVISOR LEGALE:
AVV. XXXXXXX XXXXXXX
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00 - Xxxxxx (XX)
Sommario | ||
I. | Il ricorso alla presente procedura | 4 |
II. | I debiti personali del ricorrente | 6 |
a) | I debiti diretti | 6 |
b) | I debiti quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba | 9 |
c) | I creditori intervenuti nell’Esecuzione | 11 |
d) | I costi della presente procedura di Sovraindebitamento | 13 |
III. | I beni personali del ricorrente | 14 |
a) | La partecipazione in Bar Alba | 16 |
IV. | Il Piano di accordo ed il contenuto economico della Proposta | 18 |
a) | La suddivisione in classi dei creditori | 18 |
b) | Il debito per IVA cartellizzata | 25 |
c) | L’attivo del Piano | 26 |
d) | La ripartizione dell’attivo | 31 |
e) | L’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012. L’eventuale intervento di una sentenza interpretativa o manipolativa di accoglimento della Corte Costituzionale. L’eventuale modifica legislativa | 45 |
f) | La sospensione dell’Esecuzione con riferimento al solo Lotto n. 1. Non operatività del privilegio fondiario ex art. 41 D. Lgs. 385/93 | 48 |
g) | La prosecuzione dell’Esecuzione con riferimento ai Lotti nn. 3, 4 e 5. La nomina del Liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 | 49 |
V. | Tempistiche dei pagamenti | 53 |
VI. | Sull’ammissibilità della Proposta | 57 |
VII. | Computo dei crediti ai fini del voto | 59 |
VIII. | Garanzia in ordine alla Finanza Esterna | 62 |
IX. Convenienza della Proposta rispetto all’apertura del fallimento della Bar Alba 62
X. Requisiti soggettivi di ammissibilità della Proposta. Documentazione di legge 66
L’attestazione dell’O.C.C. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx 67
P ROPOSTA DI A CCORDO
DI R ISTRUTTURAZIONE DE I D EBITI
(ex artt. 8 e 9, L. 3/2012)
Premessa
I sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx sono soci illimitatamente responsabili della società Bar Alba s.n.c. di Xxxxxxx Xxxxxxx & C. in Liquidazione, essendo titolari dell’intero capitale sociale.
Essi hanno inteso attivare una procedura di Sovraindebitamento per definire i propri debiti personali, includendo tuttavia anche una definizione dei debiti sociali per i quali, come noto, i soci illimitatamente responsabili hanno una responsabilità sussidiaria.
Contestualmente, la società Bar Alba s.n.c. di Xxxxxxx Xxxxxxx & C. in Liquidazione ha avviato con i propri creditori le trattative per pervenire ad un Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. (“AdR”), depositando in Tribunale istanza di inibitoria ai sensi del sesto comma del citato articolo di legge.
Le procedure personali di Sovraindebitamento e la procedura diretta a pervenire all’omologa di un Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. devono pertanto intendersi necessariamente collegate e condizionate una all’altra.
Invero ciascun creditore sociali sarà chiamato a valutare la proposta economica nel suo complesso, verificando il soddisfo del proprio credito sia all’interno dei piani di Sovraindebitamento presentati dai soci che
nell’ambito dell’Accordo di Ristrutturazione proposto dalla Bar Alba s.n.c
I
Il ricorso alla presente procedura
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx (doc. 1), attualmente lavoratore dipendente nel
settore della ristorazione con uno stipendio sufficiente a garantirgli esclusivamente il proprio sostentamento quotidiano, ha maturato debiti personali, sia diretti che quale socio illimitatamente responsabile al 50% della società ora inattiva e in liquidazione volontaria Bar Alba S.n.c. di Xxxxxxx Xxxxxxx E C. (Cod. Fisc. 02289880409 - R.E.A. n. RN-254983 - doc. 2; di seguito, per brevità, anche solo “Bar Alba”)1, per l’ingente ammontare complessivo di € 1.641.793,85.
Gli unici beni utilmente liquidabili di proprietà del ricorrente sono rappresentati dai cespiti immobiliari attualmente soggetti alla procedura esecutiva n. 166/2016 R.G.E. pendente innanzi all’intestato Tribunale (di seguito, per brevità, anche solo “Esecuzione”) e, in particolare, dall’appartamento di sua esclusiva proprietà, posto in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00 (xx seguito, per brevità, anche solo “Appartamento”), locato al nipote sig. Xxxxxx Xxxxxxx, in forza di regolare contratto opponibile alla procedura.
I cespiti immobiliari di proprietà del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx sono già
1 Si osserva che il residuo 50% del capitale sociale della Bar Alba è intestato al sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, fratello del ricorrente, che ha chiesto parimenti l’accesso alla procedura di Sovraindebitamento, volendo anch’egli definire tutti i propri debiti personali, sia diretti sia derivanti dalla sua qualità di socio illimitatamente responsabile della predetta società. La Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, O.C.C. nominato nella presente procedura, è stata nominata O.C.C. anche per la procedura di Sovraindebitamento del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx.
stati stimati dal CTU nominato nell’Esecuzione di valore sufficiente a soddisfare integralmente la sola creditrice ipotecaria di primo grado (Berenice SPV S.r.l.2, di seguito, per brevità, anche solo “Berenice”), ma non i creditori ipotecari di grado deteriore - tra cui la creditrice procedente (RIMINIBANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E VALMARECCHIA
S.C., di seguito, per brevità, anche solo “Riminibanca”) - e men che meno i creditori chirografari, ragion per cui è certo che dalla loro vendita forzata nulla potrà essere ripartito in favore di creditori intervenuti diversi dai predetti Istituti Bancari (e per quanto riguarda la creditrice ipotecaria di II grado si tratta di una quota irrisoria rispetto all’ammontare del suo credito).
Il ricorrente intende, dunque, accedere ai benefici della Legge n. 3/2012 - con particolare riferimento all’esdebitazione conseguente all’auspicato accordo con il ceto creditorio ed al suo integrale adempimento
-, formulando una Proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti (di seguito, per brevità, anche solo “Proposta”)3, che principalmente prevede:
✓ l’acquisto al di fuori dell’Esecuzione dell’Appartamento da parte del nipote, che ha già formalizzato la relativa proposta di acquisto, al fine di garantirsi una continuità abitativa;
2 Si precisa che l’ipoteca in esame fu iscritta l’01.12.2004 ai nn. 17359/4246 a favore di Credito Xxxxxxxx X.x.x., al quale si è successivamente surrogata Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a., che ha poi ceduto il credito - con le relative garanzie, anche reali - a Xxxxxxxx. Quest’ultima ha conferito mandato a Xxxxx S.p.a. per il recupero del credito in oggetto.
3 Infatti, la natura dei debiti del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, derivanti anche dalla sua qualità di socio illimitatamente responsabile di società commerciale, conduce a ritenere - anche alla luce della nota decisione Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869, est. Ferro (doc. 3)- che egli non possa proporre un Piano del Consumatore bensì solo un piano di composizione della crisi nelle forme della Proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dagli artt. 8 e 9 della Legge n. 3/2012, come tale sottoposto all’approvazione dei creditori con la maggioranza qualificata prescritta dalla xxxxxxxx Xxxxx.
✓ l’apporto di finanza esterna, proveniente da famigliari, che permetterà di sottoporre all’intero ceto creditorio (e non solo, quindi, ai creditori ipotecari di primo e secondo grado) una percentuale di rientro dal debito comunque migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria in corso (che, come detto, li lascerebbe completamente insoddisfatti).
II
I debiti personali del ricorrente
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx ha maturato debiti personali di varia natura, come si è anticipato,
✓ sia per aver contratto obbligazioni dirette (verso Istituti di Credito,
verso diversi Enti, verso professionisti e altri),
✓ sia quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba (all.ti a- b).
a)
I debiti diretti
Creditore | Tipologia debito | Importo debito | Garanzia |
DEBITI DIRETTI VERSO ISTITUTI DI CREDITO | |||
Xxxxxxxx, tramite la procuratrice speciale Guber S.p.a. | Debito per mutuo fondiario n. 21.069/2.805 del 2004 di originari € 150.000,00 | € 101.198,21, di cui: - € 82.841,92 per sorte - € 18.356,29 per interessi contrattuali di mora al tasso dell’8,65% dal 09.06.2016 al 31.12.2018 | Ipoteca volontaria di primo grado n. 17359/4246 dell’01.12.2004 sull’Appartamento (I e II atto di intervento nell’Esecuzione) |
Xxxxxxxx, tramite la procuratrice speciale Guber S.p.a. | Spese di iscrizione dell’ipoteca e competenze per l’intervento nell’Esecuzione (inclusi accessori e considerando solo la fase introduttiva) | 1.667,54 | Credito ipotecario di grado corrispondente a quello del credito per cui è stato formalizzato l’intervento |
Xxxxxxxx | Xxxxxx per mutuo | 6.654,27 | Nessuna, credito chirografario |
Berenice | Debito per firma di garanzia in favore della società fallita HAKUNA MATATA SRL | 36.255,12 | Nessuna, credito chirografario |
Berenice | Debito per firma di garanzia in favore della società TIGRA SRL | 11.927 | Nessuna, credito chirografario |
Banca Popolare Valconca Soc. Coop. | Debito per saldo debitore del c/c n. 1600 intestato alla società fallita HAKUNA MATATA SRL, della quale Xxxxxxxx Xxxxxxx era fideiussore (d.i. n. 184/2015 del Tribunale di Rimini) | € 25.190,06, di cui: - € 18.795,08 per sorte - € 5.603,64 per interessi al tasso del 7,25% dal 05.09.2014 al 15.10.2018 - € 791,34 per spese e competenze della fase monitoria | Nessuna, credito chirografario (Atto di intervento nell’Esecuzione del 18.08.2016) |
DEBITI DIRETTI VERSO ENTI | |||
Agenzia delle Entrate - Riscossione | - Debiti contributivi/ previdenziali verso INPS (€ 8.613,56) | € 91.498,32, inclusi sanzioni, interessi, aggi, diritti di notifica e spese tabellari | Privilegio di 1° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. |
- debiti contributivi/ previdenziali verso INPS (€ 206,78) | Privilegio di 8° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti per tassa automobilistica (€ 1.405,34) | Privilegio di 7° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti erariali per IRPEF (€ 76.332,19) | Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- sanzioni - co sti di not ific a - sp ese tab ella ri (complessivamente € 4.940,45) | nessuna, credito chirografario | ||
Comune di Riccione | - Debiti per ICI anno 2010 - debiti per TARI anni 2014/2015/2016/2017 | € 1.454,88, inclusi sanzioni ed interessi | Privilegio di 20° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. |
Agenzia delle Entrate | Importi non cartellizzati per: - imposta sostitutiva quadro RM - tributi 2015 sui canoni di locazione - Camera di Commercio - Regione Xxxxxx- Romagna | € 3.318,62, al netto di sanzioni ed interessi | Nessuna, credito chirografario |
Sorit | - Debiti per contravvenzioni del Codice della strada verso il Comune di Rimini - debiti per contravvenzioni del Codice della strada verso il Comune di Misano Adriatico | € 987,43, inclusi sanzioni ed interessi | Nessuna, credito chirografario |
- debiti per consorzio di bonifica (€ 53,04) | Privilegio sugli immobili ex art. 2755 c.c. | ||
DEBITI DIRETTI VERSO PROFESSIONISTI | |||
Avv. Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx per assistenza legale | 37.207,56 | Privilegio sui mobili ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. |
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxx e competenze maturate quale custode giudiziario nominato nell’Esecuzione (quota parte di pertinenza dell'Appartamento) | 2.164,56 | Privilegio sugli immobili ex art. 2770 c.c. |
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Spese e competenze maturate quale CTU nominato nell’Esecuzione (quota parte di pertinenza dell'Appartamento) | 2.750,22 | Privilegio sugli immobili ex art. 2770 c.c. |
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx di Riminibanca | - Spese di giustizia per l’espropriazione nell’interesse comune dei creditori | 10.000 | Privilegio sugli immobili ex art. 2770 c.c. |
- spese e competenze per n. 2 interventi nell’Esecuzione | Credito ipotecario di grado corrispondente a quello del credito per cui è stato formalizzato l’intervento | ||
ALTRI DEBITI DIRETTI | |||
Bieffe Consulting S.r.l. | Debito per assistenza contabile e fiscale | 9.150 | Nessuna, credito chirografario |
Condominio “Castellani” | Oneri condominiali arretrati + rata con scadenza all’01.10.2018 dell’anno condominiale in corso dall’01.04.2018 al 31.03.2019 di pertinenza dell’Appartamento | 793,78 | Nessuna, credito chirografario |
Totale debiti diretti: € 342.217,57 |
b)
I debiti quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba
Creditore | Tipologia debito | Importo debito | Garanzia |
DEBITI INDIRETTI VERSO ISTITUTI DI CREDITO | |||
Riminibanca | Debito per mutuo fondiario n. 1815 rep. n. 104546/12339 del 22.01.2007 di originari € 700.000,00 | € 488.850,16, di cui: - € 430.658,21 per sorte - € 58.191,95 per interessi contrattuali al tasso del 4,5% dal 12.12.2015 al 12.12.2018 | Ipoteca volontaria di secondo grado n. 276 del 24.01.2007 sull’Appartamento (I atto di intervento nell’Esecuzione) |
Riminibanca | Debito per mutuo fondiario n. 2101 rep. 31484/5714 del 15.02.2011 di originari € 500.000,00 | € 497.680,01, di cui: - € 467.001,47 per sorte - € 30.678,54 per interessi contrattuali al tasso del 2,31% dal 12.12.2015 al 15.10.2018 | Ipoteca volontaria di terzo grado n. 610 del 25.02.2011 sull’Appartamento (Pignoramento immobiliare) |
Riminibanca | Debito per mutuo chirografario n. 3620 del 2014 di originari € 70.000,00 (d.i. n. 672/16 del Tribunale di Rimini) | € 41.987,69, di cui: - € 35.659,69 per sorte - € 6.328,00 per interessi contrattuali anche di mora al tasso del 6,24% dal 12.12.2015 al 15.10.2018 | Nessuna, credito chirografario (II atto di intervento nell’Esecuzione) |
Riminibanca | Debito per apertura di credito in c/c n. 31051817 chirografario (d.i. n. 672/16 del Tribunale di Rimini) | € 25.590,37, di cui: - € 20.040,05 per sorte - € 5.550,32 per interessi anche di mora al tasso del 9,739% dal 12.12.2015 al 15.10.2018 | Nessuna, credito chirografario (II atto di intervento nell’Esecuzione) |
Banca Popolare Valconca Soc. Coop. | Debito per finanziamento a ML n. 2011/10130 rapporto n. 91520 (d.i. n. 2159/2015 del Tribunale di Rimini) | € 32.038,33, di cui: - € 27.232,87 per sorte - € 2.958,68 per interessi al tasso del 3,5% dall’08.09.2015 al 15.10.2018 (all. s) - € 1.846,78 per spese e competenze della fase monitoria | Nessuna, credito chirografario (Atto di intervento nell’Esecuzione del 16.08.2016) |
DEBITI INDIRETTI VERSO ENTI | |||
Agenzia delle Entrate - Riscossione | - Debiti contributivi/ previdenziali verso INPS (€ 18.254,12) | € 177.492,76 (inclusi sanzioni, interessi, aggi, diritti di notifica e spese tabellari) | Privilegio di 1° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. |
- debiti contributivi/ previdenziali verso INPS (€ 469,40) | Privilegio di 8° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti contributivi/ previdenziali verso INAIL (€ 2.930,32) | Privilegio di 1° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti contributivi/ previdenziali verso INAIL (€ 93,83) | Privilegio di 8° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti per imposta di registro (€ 11,65) | Privilegio di 4° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti per imposta di registro (€ 98,83) | Privilegio di 7° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti erariali per ritenute (€ 45.665,79 —-> € 41.086,03 al netto di sanzioni e interessi) | Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
debiti per IRAP (€ 37.375,38) | Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti per IVA inclusa nella Definizione Agevolata (€ 58.073,58 —-> € 36.017,86 in Definizione Agevolata) | Privilegio di 19° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- debiti per IVA non inclusa nella Definizione Agevolata (€ 6.520,02 —-> € 6.092,66 al netto di sanzioni e interessi) | Privilegio di 19° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | ||
- diritti camerali CCIAA, aggi, diritti di notifica e spese tabellari (€ 7.999,84) | Nessuna, credito chirografario | ||
Comune di Riccione | Debiti per TARI anno 2013 | € 2.033,00, inclusi sanzioni ed interessi | Privilegio di 20° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. |
Agenzia delle Entrate* | Importi non cartellizzati per: - comunicazione di irregolarità su UNICO 2016 - co mu nic azi one di irre gol arit à su IRA P 20 16 (complessivamente € 1.254,21) | € 1.553,50, inclusi sanzioni ed interessi | Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. |
- cartella di pag. n. 13720020019345610 (anno 1997) - cartella di pag. n. 00000000000000000 (anno 1995) (complessivamente € 299,29) | Nessuna, credito chirografario | ||
- IVA | € 13.714,43, inclusi sanzioni ed interessi —- > € 11.702,60 al netto di sanzioni e interessi | Privilegio di 19° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | |
- ritenute | € 1.248,39, inclusi sanzioni ed interessi —- > € 1.066,54 al netto di sanzioni e interessi | Privilegio di 18° grado sui mobili ex art. 2778 c.c. | |
ALTRI DEBITI INDIRETTI | |||
Bieffe Consulting S.r.l. | Debito per assistenza contabile e fiscale | 14.640 | Nessuna, credito chirografario |
Bar Alba | Oneri da funzionamento | 2.747,64 | Nessuna, credito chirografario |
Totale debiti indiretti: € 1.299.576,28 |
* Si segnala che Xxx Xxxx, quale socia unica dell’estinta Bar Ponente S.r.l., vanta un credito verso l’Agenzia delle Entrate di complessivi € 35.104,00, di cui € 11.579,00 per rimborso IRES, € 3.196,00 per rimborso IRAP ed € 20.329,00 per rimborso IVA, che, come già anticipato dall’Ente, sarà posto in compensazione come per legge dall’Agenzia con il maggior debito della Società sopra indicato.
TOTALE PASSIVO: € 1.641.793,85
c)
I creditori intervenuti nell’Esecuzione
Molti dei creditori sopra elencati sono intervenuti nell’Esecuzione promossa da Riminibanca ed avente ad oggetto tutti i beni immobili di proprietà del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx (l’Appartamento e la quota indivisa di 3/24 di diverse unità immobiliari site nel Comune di Saludecio, in comproprietà con il fratello sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, la sorella sig.ra Xxxx Xxxxxxx e la madre sig.ra Xxxx Xxxxxxxxx).
In particolare, si tratta di:
• Riminibanca, che
- ha promosso l’Esecuzione sulla base del mutuo fondiario n. 2101 rep. 31484/5714 del 15.02.2011 di originari € 500.000,00;
- vi è intervenuta con atto del 14.07.2016 sulla base del mutuo fondiario n. 1815 rep. n. 104546/12339 del 22.01.2007 di originari € 700.000,00;
- vi è intervenuta altresì con atto del 19.09.2016 sulla base del mutuo chirografario n. 3620 del 2014 di originari € 70.000,00 (d.i. n. 672/16 del Tribunale di Rimini) e per l’apertura di credito in c/c n. 31051817 chirografario (d.i. n. 672/16 del Tribunale di Rimini);
è così per un totale di € 986.530,17 di crediti ipotecari e di € 67.587,06
• Banca Popolare Valconca Soc. Coop., che
- vi è intervenuta con atto del 16.08.2016 per il finanziamento a ML n. 2011/10130 rapporto n. 91520 (d.i. n. 2159/2015 del Tribunale di Rimini);
- vi è altresì intervenuta con atto del 18.08.2016 per il saldo debitore del c/c n. 1600 intestato alla società fallita HAKUNA MATATA SRL, della quale Xxxxxxxx Xxxxxxx era fideiussore (d.i. n. 184/2015 del Tribunale di Rimini);
e così per un totale di € 57.228,39 di crediti chirografari;
• Agenzia delle Entrate - Riscossione, che vi è intervenuta con atto dell’01.02.2017 per il credito chirografario di € 87.966,09;
• Xxxxxxxx, tramite la procuratrice speciale Guber S.p.a., che vi è intervenuta con atti del 24.04.2017 e 07.03.2018 sulla base del mutuo fondiario n. 21.069 / 2.805 del 19.11.2004 di originari € 150.000,00.
d)
I costi della presente procedura di Sovraindebitamento
Vengono inclusi tra i debiti anche i costi della presente procedura.
4 Si precisa che nell’Esecuzione risulta anche un intervento di Riminibanca per l’importo di
€ 375.198,00 sulla base del mutuo ipotecario n. 2124 - rep. 31485/5715 - del 15.02.2011, di originari € 400.000,00, stipulato in favore dell’obbligata principale BAR PONENTE S.r.l., della quale il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx era garante. Detta ragione di credito è stata, tuttavia, estinta a seguito dell’Accordo di Ristrutturazione raggiunto dalla predetta società con i propri creditori ed omologato dal Tribunale di Rimini in data 11.07.2017, Accordo poi integralmente adempiuto. Si precisa altresì che dalla consultazione dei pubblici registri immobiliari risulta un’ulteriore ipoteca volontaria in favore di Riminibanca contro il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx (quale garante di Bar Alba), iscritta il 24.01.2007 ai nn. 1502/277 per un’apertura di credito in conto corrente di originari € 500.000,00. L’Istituto di Credito, tuttavia, non ha svolto intervento nell’Esecuzione per tale ragione di credito, essendo stata già prima di ora integralmente estinta.
Il sottoscritto advisor ha quantificato il proprio compenso in € 6.500,00, oltre accessori (4% di CPA e 22% di IVA), per un totale di € 8.247,20.
Il Rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, chiamato a redigere valutazione di stima avente ad oggetto la quota sociale di cui è titolare il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx in seno alla Bar Alba, ha quantificato il proprio compenso in € 1.000,00, oltre accessori (4% di Cassa Previdenza e 22% di IVA), per un totale di € 1.268,80.
Il professionista facente la funzione di O.C.C., nominato nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, al fine di consentire al ricorrente di avere un quadro certo degli importi necessari per adempiere l’auspicato Accordo, ha acconsentito a quantificare preventivamente il proprio compenso, contenendolo nell’importo di € 9.000,00, oltre accessori (4% di Cassa Previdenza), per un totale di € 9.360,00, comunque inferiore a quanto previsto dalla normativa. Nel caso in cui la Dott.ssa Xxxxxx dovesse essere nominata anche liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 (cfr. cap. IV, par. g), ha parimenti acconsentito a quantificare preventivamente il proprio ulteriore compenso, contenendolo nell’importo di € 1.500,00, oltre accessori (4% di Cassa Previdenza), per un totale di € 1.560,00, anch’esso inferiore a quanto previsto dalla normativa.
Le spese della procedura, ammontanti complessivamente a € 18.876,00 (€ 20.436,00 nel caso di nomina della Dott.ssa Xxxxxx anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012), beneficeranno della prededuzione.
III
I beni personali del ricorrente (all. c)
a) Come già osservato, gli unici beni di valore di cui è titolare il ricorrente sono rappresentati:
✓ dalla piena proprietà dell’appartamento in Riccione, Xxx Xxxxx
x. 00, identificato al N.C.E.U. del Comune di Riccione al foglio 6, mappale 51, sub 16, cat. A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, sup. cat. 81 mq., rendita 856,41 euro, e
✓ dalla quota indivisa di 3/24 di alcune unità immobiliari site nel Comune di Saludecio, in comproprietà con il fratello sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, la sorella sig.ra Xxxx Xxxxxxx e la madre sig.ra Xxxx Xxxxxxxxx.
Tutti i suddetti immobili sono esattamente descritti e identificati nella perizia di stima redatta in data 11.12.2017 dal CTU Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx nominato nell’ambito dell’Esecuzione (doc. 4), a cui si rinvia.
In particolare, la Geom. Botteghi ha periziato l’Appartamento (Lotto n. 1), indicando per esso un prezzo di realizzo in sede di prima asta pari a € 152.000,00, al netto di alcune spese tecniche di ripristino (per € 3.900,00) e degli oneri di cancellazione dei gravami iscritti e trascritti sul bene, mentre la quota indivisa di 3/24 degli altri beni immobili in comunione ereditaria è stata dalla stessa valorizzata pro quota:
• in € 35.000,00 quanto ai beni rientranti nel Lotto n. 3 della citata perizia (appartamento, laboratorio e autorimessa in Saludecio, Xxx
Xxxxxx x. 00, stimati complessivamente in € 280.000,00);
• in € 7.200,00 quanto ai beni rientranti nel Lotto n. 4 della citata perizia (casa a schiera e manufatto accessorio in Saludecio, Xxx xxxxx Xxxxxxxx
x. 00/00, stimati complessivamente in € 57.700,00);
• in € 2.162,00 quanto al bene di cui al Lotto n. 5 della citata perizia (terreno agricolo in Saludecio, Via delle Cannelle snc, valutato € 7.200,00).
b) Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx negli ultimi tre anni ha dichiarato redditi da partecipazione per € 7.335,00 nel 2015, € 5.195,00 nel 2016 e perdita nel 2017 (all.ti e-g).
Egli ha vissuto prevalentemente con i proventi derivanti dalla locazione dell’Appartamento, versatigli dal nipote conduttore sig. Xxxxxx Xxxxxxx fino al 30.03.2018 nell’ammontare di € 600,00 mensili. Tuttavia, tale immobile, come si è già detto, è attualmente oggetto dell’Esecuzione, sub Lotto n. 1, ed essendo locato in forza di contratto sottoscritto in data 15.12.2014 e registrato in Rimini il 20.01.2015 al n. 000454, serie 3T (doc. 5), dunque opponibile alla procedura, con decorrenza dal mese di aprile 2018 i canoni non sono stati più pagati dal nipote conduttore allo zio locatore - né appresi dalla procedura esecutiva -, ma il relativo importo è previsto quale componente dell’attivo della presente Proposta.
A far data dal 15.04.2018 il ricorrente è titolare di contratto di lavoro subordinato part time, come addetto alla pizzeria, con un compenso netto medio di € 630,00 mensili (doc. 6), non incluso all’attivo del presente Piano in quanto necessario per il proprio sostentamento quotidiano.
c) Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx non ha risparmi né è titolare di alcun c/c.
Non possiede beni mobili registrati.
Egli non è titolare di obbligazioni, titoli od azioni e non detiene partecipazioni in società utilmente liquidabili, infatti:
• era socio a responsabilità limitata delle società Bar Ponente S.r.l. (tramite la Bar Alba) e Tigra S.r.l., oggi estinte;
• è socio illimitatamente responsabile della Bar Alba, attualmente in liquidazione volontaria, di cui detiene una quota del 50% di valore nullo.
a)
La partecipazione in Bar Alba
La società Bar Alba S.n.c. di Xxxxxxx Xxxxxxx E C. (Cod. Fisc. 02289880409 - R.E.A. n. RN-254983) era titolare di un’azienda bar - ristorante condotta in locazione da terzi nei locali posti in Riccione, Via Dante n. 299, di proprietà di terzi.
Detta azienda è sempre stata affittata a terzi, dapprima alla società Tigra S.r.l. (con decorrenza dal 2005 - doc. 7) e, successivamente, alla società Mangiabevi S.r.l. (con decorrenza dal 2014 - doc. 8). La Bar Alba risulta aver gestito in proprio l’azienda solo per qualche mese nel 2013.
Nell’ultimo contratto di affitto d’azienda, stipulato con la società Mangiabevi S.r.l. in data 09.12.2013, era previsto l’obbligo dell’affittuaria di pagare direttamente il canone di locazione dell’immobile in favore della locatrice.
A seguito del mancato pagamento dello stesso da parte della
Mangiabevi S.r.l., non avendo la Bar Alba alcuna risorsa per provvedervi direttamente, in data 03.10.2016 quest’ultima ha subìto lo sfratto per morosità notificatole dalla locatrice (doc. 9), convalidato dal Tribunale di Rimini con provvedimento del 29.11.2016 ed esecutività fissata per l’01.03.2017 (doc. 10).
In data 20.03.2017, a richiesta della locatrice, l’intestato Tribunale ha reso altresì il decreto ingiuntivo n. 546/2017 avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione maturati ed impagati, sulla base dei quali era stata resa la convalida di sfratto (doc. 11).
Al fine di evitare l’esecuzione forzata dello sfratto, in base all’accordo transattivo concluso in data 10.03.2017, la Bar Alba ha rilasciato spontaneamente i locali in data 09.05.2017, rinunciando ad ogni eventuale indennità per le migliorie apportate all’immobile condotto in locazione, a fronte della rinuncia della locatrice ad azionare in via esecutiva il credito per i canoni di locazione maturati ed impagati (doc. 12), e ciò non prima di aver ottenuto il rilascio aziendale dalla società affittuaria Mangiabevi S.r.l..
In data 16.05.2017 la Bar Alba ha, quindi, formalizzato la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande depositando al competente SUAP la relativa licenza d’esercizio (doc. 13).
In data 13.04.2018 la società, già inattiva, è stata messa in liquidazione volontaria (doc. 14).
Essa è priva di beni liquidabili, risalendo i beni strumentali al 2005 ed essendo stati gli stessi ormai interamente sostituiti, come dotazione aziendale, dagli affittuari che si sono succeduti.
Ciò che resta del compendio aziendale, pertanto, perduti i locali condotti in locazione, è praticamente privo di alcun valore, come attestato dalla perizia di stima del Rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx all’uopo incaricato (docc. 15-16).
Si allega, inoltre, il libro cespiti della società, a conferma del valore azzerato della componente aziendale (doc. 17).
IV
Il Piano di accordo
ed il contenuto economico della Proposta
a)
La suddivisione in classi dei creditori
La suddivisione in classi dei creditori, espressamente ammessa dall’art. 7 L. 3/2012, risponde esclusivamente ad esigenze di chiarezza in ordine alla proposta economica che viene formulata agli stessi.
Peraltro va chiarito fin da ora che lo strumento della suddivisione dei creditori in classi è stato utilizzato unicamente come modalità organizzativa del riparto delle risorse economiche a disposizione del Piano, che prevede di soddisfare i creditori con il ricavato della vendita immobiliare e mediante i canoni maturati e maturandi (tenuto conto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare e dell’offerta del terzo di acquisto del bene immobile esecutato) nonché mediante l'apporto di finanza esterna.
I creditori sono stati pertanto suddivisi nelle relative: Xxxxx
Immobiliare e Massa Mobiliare allo scopo di riprodurre il piano di riparto delle somme disponibili quale deriverebbe ove fosse predisposto all’interno della procedura esecutiva immobiliare.
Infine, per mera comodità di esposizione dei contenuti del Piano, si è ritenuto opportuno distinguere le Prededuzioni afferenti la massa immobiliare e sorte nell'ambito della procedura esecutiva (compenso del CTU) dalle Prededuzioni sorte nell'ambito del piano di Sovraindebitamento (spese di procedura, ecc…), senza un’effettiva rilevanza giuridica ma in considerazione dell’apporto di Finanza Esterna a sostegno della proposta economica, che non impone come noto alcun vincolo di graduazione.
Come noto, nel Sovraindebitamento - diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo - c’è ampia libertà decisionale in capo al debitore ricorrente sulla determinazione delle modalità e dei criteri di formazione delle classi, essendo del tutto assenti nella normativa i requisiti di
omogeneità della posizione giuridica e dell’interesse economico 5 ,
invece presenti nel concordato preventivo. Peraltro, va osservato che la formazione delle classi non è rilevante ai fini del voto, essendo necessario e sufficiente il solo raggiungimento del voto favorevole della maggioranza del 60% dei crediti complessivi, non anche il requisito ulteriore del raggiungimento del voto favorevole della maggioranza del maggior numero di
classi6 (e hanno diritto di esprimersi sulla Proposta solo i creditori stralciati,
ivi compresi i creditori ipotecari incapienti e i creditori privilegiati declassati).
5 Sul punto si veda il contributo di Xxxx Xxxxxxx, “Le classi nella procedura di
sovraindebitamento”, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 24 aprile 2018 (doc. 18).
6 Cfr. Xxxx Xxxxxxx, cit.
Nel presente piano si individuano, pertanto, le seguenti classi:
✓ Classe 1 - Prededuzioni Immobiliari, Creditori Privilegiati Immobiliari e Creditori Ipotecari Capienti
Si tratta dei creditori con privilegio sugli immobili ex art. 2770 c.c. (Avv. Xxxxxxxxx e Geom. Botteghi) e art. 2755 c.c. (Sorit per consorzio di bonifica), di quelli che potranno vantare crediti prededucibili sugli immobili che matureranno nell’anno in corso e fino alla vendita dell’Appartamento (come il Comune di Riccione per l’IMU/TASI 2018), di Berenice e di Riminibanca, nei limiti della capienza i) dell’Appartamento - che sarà venduto, al di fuori dell’Esecuzione, al prezzo di € 130.000,00 al sig. Xxxxxx Xxxxxxx - e ii) dei canoni per la locazione del medesimo immobile già maturati e che matureranno da aprile 2018 alla sua vendita.
Classe 2 - Creditori Ipotecari Incapienti, Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e Creditori Chirografari
Considerata l’incapienza dei beni del ricorrente, attestata dall’O.C.C. come previsto dall’art. 7, c. 1, secondo periodo, L. 3/2012, tutti i residui crediti sono declassati e stralciati.
Una precisazione è doverosa circa i tributi di cui all’art. 7 L. 3/2012.
In base a tale norma, “con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. Essa, dunque, prevederebbe, quale condizione di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 8 e 9 L. 3/2012, il divieto di falcidia - e, pertanto, l’obbligo di pagamento
integrale -, in particolare, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate.
Tuttavia, giurisprudenza recentissima di merito (Trib. La Spezia, 10 settembre 2018, su xxx.xxxxxx.xx - doc. 19) ha ritenuto di dover disapplicare la citata norma limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’IVA in ragione del contrasto tra quest’ultimo e il principio di neutralità fiscale imposto dall’Unione Europea e, di conseguenza, ha ammesso una proposta di accordo di composizione della crisi avanzata da un’impresa individuale che prevedeva il pagamento solo parziale del
È evidente che, se si ammette la falcidia del debito IVA, di analogo trattamento dovrà poter beneficiare anche quello per ritenute operate e non versate.
7 In sintesi, di seguito il reasoning seguito dal Tribunale di La Spezia:
1) la materia dell’imposta sul valore aggiunto appartiene alla potestà legislativa concorrente dell’Unione Europea e degli Stati membri;
2) pertanto, in materia di imposta sul valore aggiunto, i principi generali indicati dall’Unione Europea delimitano l’autonomia legislativa dello Stato membro, il quale può introdurre nell’ordinamento
nazionale la specifica disciplina da esso ritenuta più opportuna, purché nei limiti in cui la stessa disciplina non si ponga in contrasto con i principi stabiliti dall’Unione Europea e, anzi, ne garantisca l’attuazione;
3) i principi in materia di imposta sul valore aggiunto stabiliti dall’Unione Europea sono costituti dal principio di effettività della riscossione, che impone allo Stato membro di adottare misure idonee all’efficace prelievo dell’imposta sul valore aggiunto presso i contribuenti, e dal principio di neutralità fiscale, che impone allo Stato membro di non creare diseguaglianze significative tra i contribuenti;
4) Il Giudice dello Stato membro, nella materie oggetto di competenza legislativa concorrente dello Stato e dell’Unione Europea (quindi, anche di imposta sul valore aggiunto), è, pertanto, legittimato a
verificare che la legislazione dello Stato sia conforme ai principi del diritto dell’Unione Europea dai quali derivino situazioni giuridiche direttamente tutelabili ed all’eventuale disapplicazione della normativa nazionale non conforme;
5) in virtù del disposto dell’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012, gli imprenditori soggetti alla procedura di accordo di composizione della crisi non possono concordare all’interno di tale procedura il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato in materia di imposta sul valore aggiunto, invece, a norma degli artt. 160 ss. X.X. 000/0000, gli imprenditori soggetti alla procedura di concordato preventivo beneficiano in sede concordataria della possibilità del pagamento ridotto del debito a titolo di imposta sul valore aggiunto: dunque, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, in materia di imposta sul valore aggiunto, si evidenzia un contrasto col principe di neutralità fiscale indicato dall’Unione Europea;
6) la deroga da parte della normativa di dettaglio dello Stato membro ad uno dei principi generali indicati dall’Unione Europea (nel caso di specie, il principio di neutralità fiscale) può essere giustificata solo dalla necessità dell’osservanza di altro principio generale indicato in materia dall’Unione Europea (nel caso di specie, il principio di effettività della riscossione);
7) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già ritenuto che la possibilità per l’imprenditore in
concordato preventivo di pagare solo in misura parziale il proprio debito IVA sia compatibile con il principio di effettività della riscossione dell’IVA imposto dall’Unione Europea, poiché la disciplina della procedura di concordato preventivo comporta che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (come previsto all’interno della singola procedura), ancorché parziale, sia il migliore concretamente realizzabile sia nell’an sia nel quantum e la stessa disciplina prevede, i) quale limite di ammissibilità del pagamento parziale di un credito privilegiato, che un professionista indipendente attesti che il credito privilegiato non riceverebbe soddisfazione migliore nell’ipotesi di liquidazione (e, cioè, alienazione a terzi tramite procedure competitive) del bene sul quale insiste la causa di prelazione, ii) che il concordato sia sottoposto al voto di tutti i creditori dei quali la proposta di concordato non prevede il pagamento integrale (ivi compreso lo Stato titolare del credito IVA), e che la proposta di concordato deve essere approvata dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, iii) per il creditore che abbia espresso voto negativo rispetto alla proposta (comunque approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto), la possibilità di contestare ulteriormente la medesima proposta di concordato sia innanzi al medesimo Giudice, una volta conclusosi il voto dei creditori (favorevole alla proposta) e prima dell’omologazione della proposta, tramite opposizione al concordato, sia, successivamente all’omologazione, innanzi ad altro Giudice;
8) la disciplina di cui all’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012, limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’IVA, si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall’Unione Europea,e
vincolante per il legislatore nazionale, senza che ciò sia giustificato dal principio di effettività della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che il Giudice nazionale deve disapplicare l’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012 limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell’IVA.
R i t e n e n d o s i c o n d i v i s i b i l e t a l e r e c e n t i s s i m a p o s i z i o n e giurisprudenziale, sia il debito per IVA (non cartellizzata; quanto all’IVA cartellizzata, v. infra par. b)) che quello per ritenute operate e non versate, considerati entrambi stralciabili, in quanto privilegiati mobiliari incapienti, vengono inseriti nella presente Classe 2.
Pertanto, fin da ora si chiede che l’Xxx.xx Giudice adìto, aderendo al richiamato recentissimo precedente giurisprudenziale, si pronunci per l’ammissibilità della presente Proposta seppur prevedente la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate.
Ciò si dica anche in considerazione del fatto che il presente accordo si fonda su finanza esterna di provenienza dei famigliari del debitore, il cui sacrificio economico ai fini della presente Proposta è già rilevantissimo.
Classe 3 (SOLO EVENTUALE) - Tributi non stralciabili ex art. 7 L.
3/2012
Per la sola denegata ipotesi in cui l’Xxx.xx Giudice adìto ritenga, invece, inammissibile la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate, tali crediti saranno inseriti in un’apposita classe, la Classe 3 - Tributi non stralciabili ex art. 7 L. 3/2012, e soddisfatti integralmente (anche se nella misura del 50% per quanto si dirà subito appresso).
Il debito per l’IVA non cartellizzata (o cartellizzata ma non ricompresa nella Definizione Agevolata, rientrante nel debito complessivo del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx verso Agenzia delle Entrate - Riscossione/Agenzia delle Entrate quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba - cfr. tabella cap. II, par. b) - solo nel predetto caso sarà, dunque, pagato per intero con
dilazione nella misura del 50%, pari alla quota idealmente spettante al socio Xxxxxxxx Xxxxxxx (ovvero € 8.897,63, che rappresenta il 50% del debito totale a tale titolo di Bar Alba, pari a € 17.795,26, al netto di sanzioni ed interessi). Ciò in quanto la residua quota del 50% verrà inclusa nel proprio piano dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, l’altro socio della Bar Alba, nell’ambito di analoga e contestuale proposta formulata ai creditori mediante accesso alla procedura di Sovraindebitamento.
Analogamente, il debito per le ritenute operate e non versate (rientrante anch’esso nel debito complessivo del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx verso Agenzia delle Entrate - Riscossione/Agenzia delle Entrate quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba - cfr. tabella cap. II, par. b) - solo nel predetto caso sarà parimenti pagato per intero con dilazione nella misura del 50%, pari alla quota idealmente spettante al socio Xxxxxxxx Xxxxxxx (ovvero € 21.076,29, che rappresenta il 50% del debito totale a tale titolo di Bar Alba, pari a € 42.152,57, al netto di sanzioni ed interessi). Ciò in quanto la residua quota del 50% anche in questo caso viene inclusa nel proprio piano dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, l’altro socio della Bar Alba, nell’ambito di analoga e contestuale proposta formulata ai creditori in base alla stessa L. 3/2012.
Pertanto, al fine di garantire il pagamento integrale dei debiti in oggetto le Proposte di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti dei sig.ri Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx saranno presentate contestualmente al Tribunale di Rimini e si prevede che entrambe siano giudicate ammissibili e omologate.
Per entrambi i predetti debiti è fatto, però, salvo il caso in cui dovesse intervenire nelle more da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa (cfr. cap. IV, par. e). In queste ipotesi, entrambi i predetti debiti sarebbero reinseriti nella Classe 2.
b)
Il debito per IVA cartellizzata
Quanto al debito per l’IVA oggetto di cartelle esattoriali (rientrante anch’esso nel debito complessivo del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx verso Agenzia delle Entrate - Riscossione quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba - cfr. tabella cap. II, par. b) - la Bar Alba ha avuto accesso alla Definizione Agevolata ex lege 172/2017, grazie alla quale era previsto che potesse estinguere tale voce di debito corrispondendo l’importo complessivo di € 36.017,86 in tre rate con scadenza al 31.10.2018, 30.11.2018 e 28.02.2019. La prima rata con scadenza al 31.10.2018 è stata regolarmente pagata (doc. 20). Ciò consente ora alla Bar Alba l’accesso alla c.d. “Rottamazione ter” di cui al D.L. 24.10.2018, n. 119, di recentissima approvazione. Di conseguenza, come previsto dalla nuova normativa (art. 3,
c. 21), il residuo dovuto non dovrà essere più pagato dalla Bar Alba rispettando le ulteriori due rate precedentemente stabilite, ma secondo una nuova rateazione di 5 anni, con decorrenza da luglio 2019, che sarà stabilita automaticamente dall’Ente entro il 30.06.2019. L’importo complessivo è
stato e sarà pagato al di fuori del Piano, nei termini di legge, dalla Bar Alba, mediante i versamenti che i fratelli Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx (soci della stessa al 50% ciascuno) effettueranno nelle casse sociali grazie alla liquidità messa a loro disposizione da famigliari.
c) L’attivo del Piano
Il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx intende proporre a tutti i propri creditori personali, sia diretti che sociali, anche non intervenuti nell’Esecuzione, un Piano di accordo prevedente la messa a disposizione in favore degli stessi delle seguenti somme.
I. Il ricavato della vendita a terzo offerente dell’appartamento di sua proprietà esclusiva di Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, che avverrà al di fuori dell’Esecuzione al prezzo di € 130.000,00 (“Vendita Libera”).
Si allega, quindi, la “proposta irrevocabile di acquisto”, sottoscritta dal sig. Xxxxxx Xxxxxxx (Cod. Fisc. RDNMTT93L22H294L), nato a Rimini il 22.07.1993 (doc. 21), condizionata all’omologa dell’Accordo ex lege 3/2012 e da perfezionare mediante accesso a finanziamento bancario entro il termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa dell’Accordo medesimo (doc. 22). Si allega altresì comunicazione della Banca mutuante (Banca Malatestiana) in riferimento alla delibera di finanziamento dell’operazione (doc. 23).
Tenuto conto che l’adempimento dell’Accordo prevede la vendita del bene attualmente sottoposto ad esecuzione a soggetto già individuato, si
ritiene superflua la nomina ex art. 13 L. 3/2012 di un liquidatore ad hoc che proceda alla sua dismissione, ferme ovviamente le prerogative dell’Xxx.xx Tribunale adìto in ordine a detta opzione. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 3/2012, si chiede che la vendita, anche se a trattativa privata, avvenga pur sempre con ordine giudiziale di “cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3”.
Circa l’ammissibilità ai nostri fini della proposta di acquisto del terzo al prezzo di € 130.000,00, va chiarito che tale previsione rispetta il disposto di cui all’art. 7 L. 3/2012 e succ. mod., richiamato all’art. 12 bis Legge citata, secondo cui “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Si rammenta, infatti, che l’Appartamento è stato periziato dal CTU Geom. Xxxxxxxx nominato nell’ambito dell’Esecuzione, con fissazione del prezzo base d’asta in € 152.000,00 e possibilità di sua aggiudicazione al minimo ex lege di € 114.000,00. Come statuito in fattispecie analoga da Tribunale di Mantova con la decisione 16 gennaio 2018 (trovasi in xxx.xxxxxx.xx - doc. 24), la previsione all’interno del piano di accordo della
vendita a terzi al prezzo minimo di legge di un bene oggetto di esecuzione forzata integra un “sacrificio equilibrato imposto al creditore ipotecario”, ogniqualvolta il piano si avvalga, come nel caso di specie, anche di finanza esterna altrimenti non ricavabile dalla procedura esecutiva. Nella presente fattispecie, peraltro, l’immobile sarebbe alienato al prezzo di € 130.000,00, superiore al minimo di legge richiesto per l’aggiudicazione alla prima asta.
Va in ogni caso osservato che il creditore ipotecario di secondo grado Riminibanca, al quale, previa delegazione di pagamento all’uopo rilasciata dal ricorrente, sarà devoluto il residuo del ricavato della Vendita Libera, detratto quanto necessario per il pagamento delle spese di giustizia munite di privilegio sugli immobili ex art. 2770 c.c. (Geom. Botteghi, Avv. Xxxxxxxxx), dei crediti con privilegio sugli immobili ex art. 2755 c.c. (consorzio di bonifica), di eventuali crediti prededucibili o con privilegio sugli immobili che matureranno nell’anno in corso e fino alla vendita e del creditore ipotecario di primo grado Berenice, ha prima d’ora già espresso assenso di massima alla presente Proposta.
II. I canoni di locazione, dell’importo di € 600,00 mensili, maturati e
che matureranno in relazione al contratto in essere con il sig. Xxxxxx Xxxxxxx avente ad oggetto l’appartamento di Xxxxxxxx, Xxx
Xxxxx x. 00, a far data dalla mensilità di aprile 20188
VENDITA DELL’IMMOBILE (doc. 25) (“Canoni di Locazione”)
E FINO ALLA
8 Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, infatti, ha prodotto al custode giudiziario nominato nell’Esecuzione, Avv. Xxxxxxxxx, le ricevute attestanti il regolare pagamento dei canoni di locazione, a mani del ricorrente esecutato, a copertura del periodo locatizio fino al 30 marzo 2018, con dazioni anticipate trimestrali ed anche semestrali.
III. Il contributo economico proveniente da propri famigliari (“Finanza Esterna”), corrispondente all’importo residuale che risulterà necessario per soddisfare:
✓ integralmente, le spese della presente procedura;
✓ nella misura del 2% i Creditori Ipotecari Incapienti, i Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e i Creditori Chirografari della Classe 2 se omologata la Proposta Principale, ovvero gli stessi nella misura dell’1% se omologata la Proposta Subordinata (v. infra par. d);
✓ integralmente, ma nella sola denegata ipotesi in cui l’Xxx.xx Giudice adìto ritenga inammissibile la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate e nelle more non intervenga da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa (cfr. cap. IV, par. e), i Tributi non stralciabili ex art. 7 L. 3/2012 della solo eventuale Classe 3;
✓ per garantire la consistenza del Fondo Rischi Classe 1 al fine di consentire il pagamento integrale dei creditori inclusi nella Classe 1 e del creditore ipotecario di secondo grado Riminibanca nella misura di € 17.000,00, qualora il ricavato della Vendita Libera non risultasse sufficiente;
fabbisogno ammontante, salvo migliore precisazione dei crediti, ad €
47.853,73, ovvero ad € 62.667,30 nella denegata ipotesi in cui l’Xxx.xx Giudice adìto non ritenga ammissibile la Proposta con la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate e nelle more non intervenga da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa (v. cap. IV, par. e), oltre, in entrambe le ipotesi, ad € 1.560,00 nel caso di nomina della Dott.ssa Xxxxxx anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012. Si precisa che l’ammontare del fabbisogno di cui sopra è solo indicativo, posto che la Finanza Esterna garantirà il pagamento dei creditori delle diverse classi secondo le percentuali previste dalla Proposta Principale o dalla Proposta Subordinata a prescindere dal corrispondente valore nominale, che potrà variare in aumento o in diminuzione a seguito delle precisazioni dei crediti che perverranno.
Si allega la dichiarazione di disponibilità del sig. Xxxxxx Xxxxxxx a corrispondere gli importi necessari per estinguere i predetti debiti, nel loro esatto ammontare come risulterà successivamente anche più precisamente quantificato, condizionatamente all’omologa della presente Proposta di Accordo, impegno garantito da assegno circolare dell’importo di € 75.000,00 intestato a O.C.C. Xxxxxxxx Xxxxxxx (doc. 26).
IV. il ricavato della vendita forzata, nell’ambito della procedura esecutiva in xxxxx x. 000/0000 R.G.E., della quota indivisa dei 3/24 degli immobili in comproprietà di Saludecio, ricompresi nei
Lotti nn. 3, 4 e 5 formati dal CTU in perizia (“Vendita Forzata”).
Si precisa che il ricavato della Vendita Forzata rappresenta evidentemente una somma ulteriore e aggiuntiva che sarà ripartita tra tutti i creditori concorsuali, e non solo tra quelli intervenuti nell’Esecuzione, solo eventuale, in quanto condizionata dall’effettiva aggiudicazione dei Lotti interessati all’esito della procedura in corso. Ciò, tuttavia, non inficia l’impegno contenuto nella Proposta di tacitare con la Finanza Esterna, tutti i Creditori Ipotecari Incapienti, i Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e i Creditori Chirografari della Classe 2 nella misura indicata del 2% in caso di omologa della Proposta Principale e nella misura dell’1% in caso di omologa della Proposta Subordinata.
d)
La ripartizione dell’attivo
Il Piano di Accordo che sarà sottoposto alla votazione dei creditori prevede:
1. il pagamento integrale con Finanza Esterna delle spese della presente procedura di Sovraindebitamento (prededuzioni), ovvero dei compensi, già esattamente quantificati, dello scrivente advisor, dello stimatore Rag. Xxxxxxxxxxx e dell’O.C.C. Dott.ssa Xxxxxx;
2. il pagamento integrale, con il ricavato della Vendita Libera dell’Appartamento (€ 130.000,00), e i Canoni di Locazione dello stesso immobile maturati e maturandi da aprile 2018 alla Vendita Libera, delle Prededuzioni Immobiliari e dei Creditori Privilegiati Immobiliari (Classe 1), ovvero del custode giudiziario Avv. Xxxxxxxxx e
del CTU Geom. Botteghi nominati nell’Esecuzione, delle spese legali forfettariamente quantificate del creditore procedente Riminibanca nella predetta procedura (Avv. Fontana), del debito verso Sorit per consorzio di bonifica e degli eventuali ulteriori crediti prededucibili o privilegiati sugli immobili che matureranno fino alla Vendita Libera, nonché del Creditore Ipotecario Berenice (Classe 1);
5. il pagamento, nella misura minima di € 17.000,00 - e dunque, nei limiti della capienza del ricavato della Vendita Libera e dei Canoni di Locazione al netto del pagamento delle Prededuzioni Immobiliari, dei Creditori Privilegiati Immobiliari e del Creditore Ipotecario Berenice -, del Creditore Ipotecario Riminibanca (Classe 1), che ha già prima di ora ritenuto congruo il prezzo di vendita dell’immobile in rapporto al prezzo base d’asta fissato per lo stesso nell’Esecuzione ed espresso parere favorevole di massima sul pagamento a stralcio del proprio credito;
6. nella Proposta Principale (sia per il caso in cui l’Xxx.xx Giudice adìto
ritenga ammissibile la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate sia per il caso in cui l’Xxx.xx Giudice adìto non ritenga ammissibile tale falcidia ma nelle more della decorrenza del termine di un anno dall’omologa dell’accordo previsto per il pagamento dei tributi ex art. 7 L. 3/2012 nella Proposta Subordinata intervenga da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua
interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa), il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei Creditori Ipotecari Incapienti, dei Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e dei Creditori Chirografari (Classe 2), con la precisazione che i creditori di questa classe percepiranno analoga percentuale del 2% anche nel Piano di Accordo presentato ex L. 3/2012 dal condebitore sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
7. nella Proposta Subordinata (per il caso in cui l’Xxx.xx Giudice adìto non ritenga ammissibile la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate e nelle more della decorrenza del termine di un anno dall’omologa dell’accordo previsto per il pagamento dei tributi ex art. 7 L. 3/2012 non intervenga da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa), il pagamento a stralcio, nella misura dell’1%, dei Creditori Ipotecari Incapienti, dei Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e dei Creditori Chirografari (Classe 2) - con la precisazione che i creditori di questa classe percepiranno analoga percentuale dell’1% anche nel Piano di Accordo presentato ex L. 3/2012 dal condebitore sig. Xxxxxxx Xxxxxxx - e il pagamento tramite Finanza Esterna, per intero - ma nella misura del 50%, pari alla quota idealmente spettantegli quale socio, nel Piano di Xxxxxxxx Xxxxxxx e per il residuo 50% nell’analogo contestuale Piano di Xxxxxxx Xxxxxxx -, con dilazione, dei Tributi non stralciabili ex art. 7 L. 3/2012
dell’appositamente inserita Classe 3; come riepilogato nelle seguenti tabelle:
PROPOSTA PRINCIPALE
(sia per il caso in cui l’Xxx.xx Giudice adìto ritenga ammissibile la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate sia per il caso in cui l’Xxx.xx Giudice adìto non ritenga ammissibile tale falcidia ma nelle more della decorrenza del termine di un anno dall’omologa dell’accordo previsto per il pagamento dei tributi ex art. 7 L. 3/2012 nella Proposta Subordinata intervenga da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa)
CLASSE | CREDITORE | ATTIVO ASSEGNATO | PROVENIENZA |
PREDEDUZIONI (SPESE DELLA PROCEDURA DI Sovraindebitamento) | Avv. Xxxxxxx | 8.247,2 | Finanza Esterna |
Rag. Trippitelli | 1.268,8 | ||
Dott.ssa Brozzi | 9.360,00 € (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012) | ||
Riepilogo Prededuzioni | Totale passivo: € 18.876,00 | Totale pagamenti: € 18.876,00 (100%) | |
Avv. Dellarosa | 2.164,56 | ||
Geom. Botteghi | 2.750,22 | ||
Avv. Fontana | 10.000 | ||
Sorit (consorzio di bonifica) | 53,04 | ||
Xxxxxxxx (- 101.198,21 € per ipoteca di I grado; - 1.667,54 € per spese di iscrizione dell’ipoteca e competenze per l’intervento nell’Esecuzione) | 102.865,75 | ||
Riminibanca (per ipoteca di II grado) | 17.000 |
CLASSE 1 (PREDEDUZIONI IMMOBILIARI, CREDITORI PRIVILEGIATI IMMOBILIARI E CREDITORI IPOTECARI CAPIENTI) | Fondo Rischi Classe 1 (per prededuzioni immobiliari, come IMU/TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti) | almeno 566,43 € (considerando solo i canoni da aprile a dicembre 2018, pari a € 5.400,00, ma confluiranno in questo Fondo Rischi tutti i canoni di locazione fino alla Vendita Libera) N.B.: l’eventuale residuo sarà devoluto a Riminibanca, quale creditore ipotecario di secondo grado incapiente | Vendita Libera (€ 130.000,00) + Canoni di Locazione |
Riepilogo Classe 1 | Totale passivo: € 135.400,00 | Totale pagamenti: € 135.400,00 (100%) | |
Classe 2 Creditori Ipotecari Incapienti | Riminibanca (- 471.850,16 € per parte ipoteca di II grado; - 497.680,01 € per ipoteca di III grado) | € 19.390,60 (2% di complessivi € 969.530,17) | |
Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati | Avv. Xxxxxx (37.207,56 €) | € 744,15 (2% di € 37.207,56) |
Finanza Esterna (€ 28.977,73,
quale 2% di €
1.448.886,70,
salvo migliore precisazione dei crediti interessati)
N.B.: i creditori di questa classe percepiranno analoga percentuale del 2% anche nel Piano di Accordo presentato ex L. 3/2012 dal sig.
Agenzia delle Entrate - Riscossione (- € 8.613,56 per INPS di Xxxxxxx Xxxxxxx; - € 18.254,12 per INPS di Bar Alba; - € 2.930,32 per INAIL di Bar Alba; - € 11,65 per imposta di registro di Bar Alba; - € 1.405,34 per tassa automobilistica di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 98,83 per imposta di registro di Bar Alba; - € 206,78 per INPS di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 469,40 per INPS di Bar Alba; - € 93,83 per INAIL di Bar Alba; - € 76.332,19 per IRPEF di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 45.665,79 per ritenute di Bar Alba; - € 37.375,38 per IRAP di Bar Alba; - € 6.520,02 per IVA non inclusa nella Definizione Agevolata di Bar Alba) | € 3.959,54 (2% di complessivi € 197.977,21) | |
Agenzia delle Entrate (- € 1.254,21 per irregolarità su UNICO 2016 e irregolarità su IRAP 2016 di Bar Alba; - € 1.248,39 per ritenute di Bar Alba - € 13.714,43 per IVA di Bar Alba) | € 324,34 (2% di complessivi € 16.217,03) | |
Comune di Riccione (- € 2.033,00 per TARI 2013 di Bar Alba; - € 1.454,88 per ICI 2010 e TARI 2014/2015/2016/2017 di Xxxxxxxx Xxxxxxx) | € 69,76 (2% di complessivi 3.487,88) | |
Creditori Chirografari | Berenice (- € 6.654,27 per mutuo; - € 36.255,12 per firma di garanzia in favore di Xxxxxx Xxxxxx S.r.l.; - € 11.927,00 per firma di garanzia in favore di Tigra S.r.l.) | € 1.096,73 (2% di complessivi € 54.836,39) |
Banca Popolare Valconca Soc. Coop. (- € 25.190,06 per saldo debitore del c/c n. 1600; - € 32.038,33 per finanziamento a ML n. 2011/10130 rapporto n. 91520 | € 1.144,57 (2% di complessivi € 57.228,39) |
Riminibanca (- € 41.987,69 per mutuo chirografario n. 3620 del 2014; - € 25.590,37 per apertura di credito in c/c n. 31051817 chirografario) | € 1.351,56 (2% di complessivi € 67.578,06) | Xxxxxxx Xxxxxxx | |
Agenzia delle Entrate - Riscossione (- € 4.940,45 per sanzioni, costi di notifica e spese tabellari di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 7.999,84 per diritti camerali CCIAA, aggi, diritti di notifica e spese tabellari di Bar Alba) | € 258,81 (2% di complessivi € 12.940,29) | ||
Agenzia delle Entrate (- € 3.318,62 per imposta sostitutiva quadro RM, tributi 2015 sui canoni di locazione, Camera di Commercio e Regione Xxxxxx-Romagna di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 299,29 per cartella di pag. n. 13720020019345610 e cartella di pag. n. 00000000000000000 di Bar Alba) | € 72,36 (2% di complessivi € 3.617,91) | ||
Sorit (- contravvenzioni Comune di Rimini; - contravvenzioni Comune di Misano Adriatico di Xxxxxxxx Xxxxxxx) | € 18,69 (2% di € 934,39) | ||
Bieffe Consulting S.r.l. (- € 9.150,00 per assistenza contabile e fiscale a Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 14.640,00 € per assistenza contabile e fiscale a Bar Alba) | € 475,80 (2% di complessivi € 23.790,00) | ||
Condominio “Castellani” (793,78 €) | € 15,88 (2% di € 793,78) | ||
Bar Alba (2.747,64 €) | € 54,95 (2% di 2.747,64) N.B.: devoluti come x.xx rischi a favore dei restanti creditori | ||
Riepilogo Classe 2 | Totale passivo: € 1.448.886,70 | Totale pagamenti: € 28.977,73 (2%) |
Totali: (N.B.: Passivo totale: € 1.641.793,85 per totale debiti diretti e indiretti + € 18.876,00 per spese di procedura + 566,43 per Fondo Rischi Classe 1) | PASSIVO: 1.603.162,70 € (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 della Dott.ssa Xxxxxx + prededuzioni immobiliari, come IMU/TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti) | Pagamenti nel Piano: 183.253,73 € (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 della Dott.ssa Brozzi + prededuzioni immobiliari, come IMU/ TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti) | Fabbisogno totale: 201.262,66 € |
PASSIVO: € 58.073,58 (debito IVA cartellizzata di Bar Alba incluso nella Definizione Agevolata) | Pagamenti fuori dal Piano: 18.008,93 € (50% della Definizione Agevolata per IVA cartellizzata di Bar Alba) |
N.B.: Si evidenzia, come anticipato sopra, che il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, così come il fratello sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, verseranno nelle casse della Bar Alba, grazie alla liquidità messa a loro disposizione da famigliari, l’importo di € 18.008,93, per un totale di € 36.017,86, per il pagamento tramite Definizione Agevolata ex lege 172/2017 (con la dilazione attualmente prevista dalla “Rottamazione ter” ex art. 3, c. 21, D.L. 119/2018) del debito della società per l’IVA oggetto di cartelle esattoriali (rientrante anch’esso nel debito complessivo del ricorrente verso Agenzia delle Entrate - Riscossione quale socio illimitatamente responsabile della stessa: cfr. tabella cap. II, par. b). Per tale motivo nella tabella che precede, tra i crediti dei Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati della Classe 2, non è stato inserito il credito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’IVA inclusa nella Definizione Agevolata, di originari € 58.073,58.
PROPOSTA SUBORDINATA
(per il caso in cui l’Xxx.xx Giudice adìto non ritenga ammissibile la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate e nelle more della decorrenza del termine di un anno dall’omologa dell’accordo previsto per il pagamento dei tributi ex art. 7 L. 3/2012 non intervenga da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa)
CLASSE | CREDITORE | ATTIVO ASSEGNATO | PROVENIENZA |
PREDEDUZIONI (SPESE DELLA PROCEDURA DI Sovraindebitamento) | Avv. Xxxxxxx | 8.247,2 | Finanza Esterna |
Rag. Trippitelli | 1.268,8 | ||
Dott.ssa Brozzi | 9.360,00 € (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012) | ||
Riepilogo Prededuzioni | Totale passivo: € 18.876,00 | Totale pagamenti: € 18.876,00 (100%) | |
Classe 1 (Prededuzioni | Avv. Dellarosa | 2.164,56 | Vendita Libera |
Geom. Botteghi | 2.750,22 | ||
Avv. Fontana | 10.000 | ||
Sorit (consorzio di bonifica) | 53,04 | ||
Xxxxxxxx (- 101.198,21 € per ipoteca di I grado; - 1.667,54 € per spese di iscrizione dell’ipoteca e competenze per l’intervento nell’Esecuzione) | 102.865,75 | ||
Riminibanca (per ipoteca di II grado) | 17.000 |
Immobiliari, Creditori Privilegiati Immobiliari e Creditori Ipotecari Capienti) | Fondo Rischi Classe 1 (per prededuzioni immobiliari, come IMU/TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti) | almeno 566,43 € (considerando solo i canoni da aprile a dicembre 2018, pari a € 5.400,00, ma confluiranno in questo Fondo Rischi tutti i canoni di locazione fino alla Vendita Libera) N.B.: l’eventuale residuo sarà devoluto a Riminibanca, quale creditore ipotecario di secondo grado incapiente | (€ 130.000,00) + Canoni di Locazione |
Riepilogo Classe 1 | Totale passivo: € 135.400,00 | Totale pagamenti: € 135.400,00 (100%) | |
Classe 2 Creditori Ipotecari Incapienti | Riminibanca (- 471.850,16 € per parte ipoteca di II grado; - 497.680,01 € per ipoteca di III grado) | € 9.695,30 (1% di complessivi € 969.530,17) | |
Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati | Avv. Xxxxxx (37.207,56 €) | € 372,08 (1% di € 37.207,56) |
Agenzia delle Entrate - | ||
Riscossione | ||
(- € 8.613,56 per INPS di | ||
Xxxxxxx Xxxxxxx; | ||
- € 18.254,12 per INPS di Bar | ||
Alba; | ||
- € 2.930,32 per INAIL di Bar | ||
Alba; | ||
- € 11,65 per imposta di | ||
registro di Bar Alba; - € 1.405,34 per tassa automobilistica di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 98,83 per imposta di | € 1.457,91 (1% di complessivi € 145.791,40) | |
registro di Bar Alba; | ||
- € 206,78 per INPS di Xxxxxxxx | ||
Xxxxxxx; | ||
- € 469,40 per INPS di Bar Alba; | ||
- € 93,83 per INAIL di Bar Alba; | ||
- € 76.332,19 per IRPEF di | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxx; | ||
- € 37.375,38 per IRAP di Bar | ||
Alba) | ||
Agenzia delle Entrate (- € 1.254,21 per irregolarità su UNICO 2016 e irregolarità su IRAP 2016 di Bar Alba) | € 12,54 (1% di € 1.254,21) | |
Comune di Riccione | ||
(- € 2.033,00 per TARI 2013 di | € 34,88 | |
Bar Alba; | (1% di | |
- € 1.454,88 per ICI 2010 e | complessivi | |
TARI 2014/2015/2016/2017 di Xxxxxxxx Xxxxxxx) | 3.487,88) | |
Creditori | Berenice | € 548,36 (1% di complessivi € 54.836,39) |
Chirografari | (- € 6.654,27 per mutuo; | |
- € 36.255,12 per firma di | ||
garanzia in favore di Xxxxxx | ||
Xxxxxx S.r.l.; | ||
- € 11.927,00 per firma di | ||
garanzia in favore di Tigra S.r.l.) | ||
Banca Popolare Valconca | € 572,28 (1% di complessivi € 57.228,39) | |
Soc. Coop. | ||
(- € 25.190,06 per saldo | ||
debitore del c/c n. 1600; | ||
- € 32.038,33 per | ||
finanziamento a ML n. | ||
2011/10130 rapporto n. 00000 | ||
Xxxxxxxxxxx | ||
(- € 41.987,69 per mutuo | € 675,78 | |
chirografario n. 3620 del 2014; | (1% di | |
- € 25.590,37 per apertura di | complessivi € | |
credito in c/c n. 31051817 chirografario) | 67.578,06) |
Finanza Esterna (€ 13.817,38,
quale 1% di €
1.381.738,07,
precisazione dei
xxxxx xxxxxxxx
crediti interessati)
N.B.: i creditori di questa classe percepiranno analoga percentuale dell’1% anche nel Piano di Accordo presentato ex L. 3/2012 dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
Agenzia delle Entrate - Riscossione (- € 4.940,45 per sanzioni, costi di notifica e spese tabellari di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 7.999,84 per diritti camerali CCIAA, aggi, diritti di notifica e spese tabellari di Bar Alba) | € 129,40 (1% di complessivi € 12.940,29) | ||
Agenzia delle Entrate (- € 3.318,62 per imposta sostitutiva quadro RM e tributi 2015 sui canoni di locazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 299,29 per cartella di pag. n. 13720020019345610 e cartella di pag. n. 00000000000000000 di Bar Alba) | € 36,18 (1% di complessivi € 3.617,91) | ||
Sorit (- contravvenzioni Comune di Rimini; - contravvenzioni Comune di Misano Adriatico di Xxxxxxxx Xxxxxxx) | € 9,34 (1% di € 934,39) | ||
Bieffe Consulting S.r.l. (- € 9.150,00 per assistenza contabile e fiscale a Xxxxxxxx Xxxxxxx; - € 14.640,00 € per assistenza contabile e fiscale a Bar Alba) | € 237,90 (1% di complessivi € 23.790,00) | ||
Condominio “Castellani” (793,78 €) | € 7,94 (1% di € 793,78) | ||
Bar Alba (2.747,64 €) | € 27,48 (1% di 2.747,64) N.B.: devoluti come x.xx rischi a favore dei restanti creditori | ||
Riepilogo Classe 2 | Totale passivo: € 1.381.738,07 | Totale pagamenti: € 13.817,38 (1%) | |
Classe 3 (Tributi non stralciabili EX art. 7 L. 3/2012) | Agenzia delle Entrate (IVA non cartellizzata di Bar Alba: € 13.714,43 compresi sanzioni ed interessi —-> € 11.702,60 al netto di sanzioni ed interessi) + Agenzia delle Entrate - Riscossione (IVA cartellizzata ma non inclusa nella Definizione A g e v o l a t a d i B a r A l b a : € 6.520,02 compresi sanzioni ed interessi —-> € 6.092,66 al netto di sanzioni ed interessi) | 8.897,63 € (50% di € 17.795,26 —-> il residuo 50% sarà pagato dal fratello sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nel suo Piano) | Finanza Esterna |
Agenzia delle Entrate - Riscossione (ritenute cartellizzate di Bar Alba: € 45.665,79 compresi sanzioni ed interessi —> € 41.086,03 al netto di sanzioni ed interessi) + Agenzia delle Entrate (ritenute non cartellizzate di Bar Alba: € 1.248,39 compresi sanzioni ed interessi —-> € 1.066,54 al netto di sanzioni ed interessi) | € 21.076,29 (50% di € 42.152,57 —-> il residuo 50% sarà pagato dal fratello sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nel suo Piano) | Finanza Xxxxxxx | |
Xxxxxxxxx Classe 3 | Totale passivo: € 67.148,63 | Totale pagamenti: € 29.973,92 (50% del debito al netto di sanzioni ed interessi) | |
Totali: (N.B.: Passivo totale: € 1.641.793,85 per totale debiti diretti e indiretti + € 18.876,00 per spese di procedura + 566,43 per Fondo Rischi Classe 1) | PASSIVO: 1.603.162,70 € (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 della Dott.ssa Xxxxxx + prededuzioni immobiliari, come IMU/TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti) | Pagamenti nel Piano: 198.067,30 € (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 della Dott.ssa Brozzi + prededuzioni immobiliari, come IMU/ TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti) | Fabbisogno totale: 216.076,23 € |
PASSIVO: € 58.073,58 (debito IVA cartellizzata di Bar Alba incluso nella Definizione Agevolata) | Pagamenti fuori dal Piano: 18.008,93 € (50% della Definizione Agevolata per IVA cartellizzata di Bar Alba) |
N.B.: Si evidenzia, come anticipato sopra, che il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, così come il fratello sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, verseranno altresì nelle casse della Bar Alba, grazie alla liquidità messa a loro disposizione da famigliari, l’importo di € 18.008,93, per un totale di € 36.017,86, per il pagamento tramite Definizione Agevolata ex lege 172/2017 (con la dilazione attualmente prevista dalla “Rottamazione ter” ex art. 3, c. 21, D.L. 119/2018) del debito della società per
l’IVA oggetto di cartelle esattoriali (rientrante anch’esso nel debito complessivo del ricorrente verso Agenzia delle Entrate - Riscossione quale socio illimitatamente responsabile della stessa, cfr. tabella cap. II, par. b). Per tale motivo nella tabella che precede, tra i crediti dei Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati della Classe 2, non è stato inserito il credito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione per l’IVA inclusa nella Definizione Agevolata, di originari € 58.073,58.
8. sia nella Proposta Principale che nella Proposta Subordinata la devoluzione in favore di tutti i creditori concorsuali - e, dunque, non solo a quelli intervenuti nell’Esecuzione -, nel rispetto delle legittime cause di prelazione e delle eventuali prededucibilità maturate, dell’eventuale ricavato della Vendita Forzata delle quote immobiliari indivise di Saludecio intestate al ricorrente e ricomprese nei Lotti nn. 3, 4 e 5 della perizia del CTU Geom. Xxxxxxxx espletata nell’ambito della suddetta procedura, ovvero, in mancanza di aggiudicazione e, dunque, nel caso di estinzione senza esito positivo della procedura, della loro vendita a libero mercato e a trattativa privata o con le altre modalità ritenute più opportune dal Tribunale (v. infra par. g).
Si ricorda, infine, che l’IVA oggetto di cartelle esattoriali (rientrante nel debito complessivo del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx verso Agenzia delle Entrate
- Riscossione quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba, cfr. tabella cap. II, par. b), sarà pagata in Definizione Agevolata ex lege 172/2017 (con la dilazione attualmente prevista dalla “Rottamazione ter” ex art. 3, c. 21, D.L. 119/2018), al di fuori del Piano, dalla Bar Alba mediante i versamenti che i fratelli Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx (soci della stessa al 50% ciascuno) effettueranno nelle casse sociali grazie alla liquidità messa a loro disposizione da famigliari.
e)
L’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012.
L’eventuale intervento di una sentenza interpretativa o manipolativa di accoglimento della Corte Costituzionale.
L’eventuale modifica legislativa
Il Tribunale di Udine, chiamato a decidere l’ammissibilità di un Accordo di Ristrutturazione ex artt. 7 e 8 L. 3/2012 prevedente il pagamento solo parziale dell’IVA, con la recente ordinanza resa il 14.05.2018 (doc. 27) ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità
costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, dell’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012, attesa la disparità di trattamento tra la disciplina del Sovraindebitamento e la disposizione novellata dell’art. 182 ter L. fall. con decorrenza dall’01.01.2017 - prevista per il Concordato Preventivo ex art. 161 L. fall. e per l’Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis L. fall. -, che espressamente prevede e consente la falcidia dell’IVA all’interno di dette procedure concorsuali.
In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale e dovendo accedere a prestiti da parte di famigliari - per il fatto che i crediti inseriti in Classe 2 e nella solo eventuale Classe 3 saranno soddisfatti mediante il ricorso a Finanza Esterna -, il ricorrente propone:
• in via principale (Proposta Principale), il pagamento a stralcio nella misura del 2% (un ulteriore 2% sarà previsto nel Piano del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx) dell’importo dovuto per IVA non cartellizzata e ritenute operate e non
versate, inserito nella Classe 2;
• in subordine (Proposta Subordinata), nella denegata ipotesi in cui l’Xxx.xx Giudice adìto ritenesse inammissibile la Proposta prevedente la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate, il pagamento integrale (nella misura del 50% a carico del Piano del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx e nella misura del restante 50% a carico del Piano del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx), dilazionato, dell’importo dovuto sia per l’IVA non cartellizzata che per le ritenute operate e non versate, inserito in questo caso in un’apposita classe, la solo eventuale Classe 3;
• il definitivo inserimento del debito per IVA non cartellizzata e di quello per ritenute operate e non versate nella Classe 2 e il loro pagamento nella misura proposta del 2% nel caso in cui, entro il termine di scadenza della dilazione prevista per il loro pagamento integrale:
venga abrogato l’art. 7, c. 1, terzo periodo, L. 3/2012 a seguito della declaratoria della sua illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale;
intervenga una sentenza interpretativa della Corte Costituzionale, che, pur non dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 7, c. 1, terzo periodo L. 3 / 2012 , ne dichiari incostituzionale l’interpretazione letterale - in base alla quale risulta inammissibile la proposta che preveda la c.d. falcidia dei tributi dell’Unione Europea, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate - e ne imponga una, in quanto conforme alla Costituzione, che ammetta la falcidia, ovvero dichiari l’art. 7, c. 1, terzo periodo L. 3/2012 costituzionalmente
legittimo purché interpretato nel senso di ammettere la falcidia; intervenga una sentenza manipolativa della Corte Costituzionale, che, pur non dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 7, c. 1, terzo periodo L. 3/2012, ne manipoli il contenuto in modo da determinarne la disapplicazione nella sua interpretazione letterale; intervenga una modifica legislativa dell’art. 7 L. 3/2012 in ottemperanza della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.
Al fine di consentire al ricorrente di beneficiare di tali eventuali pronunce o modifiche legislative e stante la possibilità attuale, espressamente prevista dall’art. 7 L. 3/2012, di prevedere la “dilazione del pagamento”, la Proposta prevede appunto che l’eventuale pagamento integrale dei Tributi non stralciabili di cui alla ipotetica Classe 3 avvenga entro il termine di un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale.
In ordine all’ammissibilità di tale dilazione ed attesa la relazione resa dall’O.C.C. di incapienza dell’Appartamento, per creditori ulteriori e diversi dagli ipotecari capienti, si rileva, in primo luogo, il carattere migliorativo della Proposta, rispetto alla liquidazione coattiva attualmente in corso, posto che per tali creditori, pur pesantemente falcidiati, è prevista comunque una percentuale di soddisfo con una tempistica più ravvicinata. Si rammenta, in ogni caso, che i crediti della solo eventuale Classe 3 saranno soddisfatti con accesso a risorse provenienti dalla famiglia del ricorrente: valga, dunque, il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di Finanza
Xxxxxxx nel concordato preventivo per cui, quando le somme destinate al pagamento dei creditori non provengono dal patrimonio del debitore, bensì da quello di un soggetto terzo, non opera alcun vincolo di graduazione od ordine di preferenza nella modulazione della proposta.
f)
La sospensione dell’Esecuzione con riferimento al solo Lotto n. 1. Non operatività del privilegio fondiario ex art. 41 D. Lgs. 385/93
È appena il caso di precisare che con il deposito della Proposta, unitamente alla documentazione di legge ed alla relazione del professionista nominato, sarà richiesta l’emanazione del decreto ex art. 10 L. 3/2012, il quale “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.
Una volta reso il predetto decreto, si chiederà, quindi, al competente Giudice dell’Esecuzione n. 166/2016 R.G.E. dell’intestato Tribunale la sospensione della procedura esecutiva - attualmente chiamata all’udienza del giorno 8 febbraio 2019 per la determinazione delle modalità di vendita del compendio esecutato - con riferimento al solo Lotto n. 1, rappresentato esclusivamente dall’Appartamento di proprietà esclusiva del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che sarà ceduto all’offerente sig. Xxxxxx Xxxxxxx in adempimento dell’Accordo omologato.
Fermo quanto si dirà al successivo par. g) in ordine alla prosecuzione
dell’Esecuzione con riferimento ai Lotti nn. 3, 4 e 5, va chiarito che non è di ostacolo alla sospensione dell’Esecuzione limitatamente al Lotto n. 1 il privilegio processuale riconosciuto dall’art. 41 del D. Lgs. n. 385/93 a Berenice e Riminibanca, quali titolari di crediti fondiari, considerato che il divieto ex art. 10 L. 3/2012 non contempla deroghe, a differenza dell’art. 51
L. fall. che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge (cfr. Tribunale di Mantova, 16 gennaio 2018, cit.).
g)
La prosecuzione dell’Esecuzione con riferimento ai Lotti nn. 3, 4 e 5.
La nomina del Liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012
La Proposta che viene avanzata dal ricorrente prevede altresì la prosecuzione della procedura esecutiva in xxxxx x. 000/0000 R.G.E. del Tribunale di Rimini con riferimento alle quote immobiliari indivise del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx dei beni immobili esecutati di Saludecio, rientranti nei Lotti nn. 3, 4 e 5 definiti dal CTU Geom. Xxxxxxxx in perizia, e la devoluzione del ricavato della loro vendita forzata in favore di tutti i creditori dell’Accordo, secondo quanto previsto dal presente Piano e nel rispetto delle cause di prelazione e delle eventuali prededucibilità maturate nella procedura esecutiva.
Pertanto, lo si ribadisce, tale eventuale riparto rappresenta per i creditori una somma aggiuntiva eventuale rispetto alle altre previsioni della Proposta.
A tal fine si chiede fin da ora la nomina ex art. 13 L. 3/2012 di un
liquidatore ad hoc, che:
✓ intervenga nell’Esecuzione in rappresentanza di tutti i creditori concorsuali e incassi l’eventuale riparto derivante dalla vendita delle predette quote degli immobili di Saludecio del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ripartendolo in favore dei creditori concorsuali nel rispetto delle legittime cause di prelazione e delle eventuali prededucibilità maturate nella procedura esecutiva;
✓ per il caso di estinzione della procedura a causa del negativo esperimento delle aste, proceda alla dismissione delle predette quote immobiliari a libero mercato e a trattativa privata o con le altre modalità ritenute più opportune dal Tribunale, ripartendo il ricavato sempre in favore dei creditori concorsuali nel rispetto delle legittime cause di prelazione e delle eventuali prededucibilità maturate.
Circa l’ammissibilità della prosecuzione dell’Esecuzione con
riferimento ai Lotti nn. 3, 4 e 5 non sussistono dubbi, osservato che:
✓ diversamente dal bene di cui al Lotto n. 1, la presente Proposta non beneficia di alcuna offerta di acquisto da parte di un terzo delle quote indivise rientranti nei Lotti nn. 3, 4 e 5, cionondimeno la Proposta ben può prevedere la concessione di un termine entro cui poter alienare i beni al prezzo periziato;
✓ la prosecuzione dell’Esecuzione, connotata da evidenti ragioni di economia processuale, mira comunque a liquidare le quote immobiliari indivise del ricorrente nell’interesse dei propri creditori e, dunque, a devolvere agli stessi il ricavato che ne deriverà, usufruendo
dello stato avanzato della procedura, ormai giunta all’udienza di determinazione delle modalità di vendita dei beni, essendo già stata acquisita la relativa perizia di stima;
✓ la L. 3/2012, con riferimento all’Accordo, non disciplina espressamente le interferenze tra detta procedura concorsuale e l’esecuzione forzata individuale, salvo prevedere in automatico gli effetti del decreto ex art. 10, per cui “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali”. Tuttavia, con riferimento alla procedura di Liquidazione, l’art. 14 novies, c. 2, L. 3/2012 stabilisce che, “se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”, disposizione in ordine alla quale dottrina e giurisprudenza hanno chiarito i rapporti tra le due procedure, con particolare riferimento, in primo luogo, alla possibilità che le procedure esecutive avviate prima della Proposta possano proseguire normalmente e, in secondo luogo, all’obbligo del Giudice dell’Esecuzione di mettere a disposizione della procedura concorsuale l’eventuale riparto in favore dei creditori concorsuali, tenuto conto delle prededuzioni maturate nella procedura esecutiva,
nel rispetto delle cause di prelazione9.
9 Anche recentemente Tribunale di Verona, 21 agosto 2018, in xxx.xxxxxx.xx (doc. 28), ha chiarito che “se nel corso di una procedura per espropriazione immobiliare singolare viene aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il compenso del delegato alla vendita (così come quello del custode, dello stimatore, etc.) che non fosse ancora stato liquidato dal giudice dell’esecuzione, deve essere sottoposto alla verifica caratteristica della procedura concorsuale, la natura prededucibile del credito non escludendo la sua soggezione alle regole del concorso formale”. Sulla necessità che il riparto avvenga in seno alla procedura di sovraindebitamento, in dottrina, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in “Sovraindebitamento e divieto di procedure esecutive individuali”, pubblicato su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 20.11.2017 (doc. 29), osserva che “in base all’art. 14- novies, comma 2 sarà il liquidatore stesso ad incassare il ricavato della vendita e a distribuirlo nel rispetto delle cause di prelazione, ivi compresa quella pertinente al credito fondiario (ipotecario). Quello del liquidatore non è un vero intervento nella procedura esecutiva, ma una sostituzione di lui al creditore procedente, in modo tale da poter governare direttamente l’esecuzione forzata. Altrimenti, sospesa quest’ultima (o meglio: dichiarata essa improcedibile), il liquidatore potrà vendere in forma autonoma il bene già esecutato, procedendo quindi al riparto nel rispetto di tutte le cause di prelazione, ivi compresa l’ipoteca del fondiario”. In Tribunale di Modena, 1 giugno 2017 (doc. 30), il Giudice dell’Esecuzione Xxxx. Xxxxxxxxx osserva che, “Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi. È peraltro connaturale al sistema di interrelazioni diacroniche fra procedure che l’attivo da mettere a disposizione della procedura concorsuale sia al netto delle prededuzioni della procedura individuale anteriormente avviata. Ciò nella specie è reso evidente dalla previsione che il liquidatore (come è nella specie avvenuto) può subentrare nella procedura di esecuzione individuale; posto che il subentro significa sottoposizione alle regole proprie di quello specifico procedimento. Ne consegue che il delegato del presente processo esecutivo dovrà dar corso alla fase di distribuzione, in esito alla quale, riconosciuti e pagati i crediti ed i rimborsi ex art. 2770 cc (prededuzioni del procedente, compensi delegati e custode), metterà l’attivo residuo a disposizione della liquidatrice concorsuale, nel modo che la stessa ha richiesto. Pur non essendo compito di questo GE, si ricorda alla liquidatrice che la liquidazione ex art. 14 quinquies ss della legge n° 3/12 non si sottrae alle ordinarie regole della graduazione dei crediti secondo il sistema dei privilegi fissato dal codice civile e da altre disposizioni speciali”.
V
Tempistiche dei pagamenti
Nel caso in cui la Proposta ottenesse la votazione favorevole dei creditori ed intervenisse, quindi, l’omologazione dell’Accordo, i pagamenti sarebbero eseguiti con le seguenti tempistiche:
Proposta Principale
CREDITORE | IMPORTO | % | TEMPO DEL PAGAMENTO | |
Dott.ssa Brozzi | Prededuzione | € 9.360,00 (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 | 1 | Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Rag. Trippitelli | 1.268,80 € | |||
Avv. Xxxxxxx | 8.247,20 € | |||
Geom. Botteghi | Classe 1 | 2.750,22 € | 1 | Alla stipula dell’atto notarile di compravendita dell’appartamento di Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, e comunque entro |
Avv. Dellarosa | 2.164,56 € | |||
Avv. Fontana | 10.000,00 € | |||
Sorit - consorzio di bonifica | 53,04 | |||
Berenice - ipotecario capiente | 102.865,75 | |||
RiminiBanca - ipotecario capiente | 17.000,00 € |
Prededuzioni immobiliari, come IMU/ TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti | almeno 566,43 € a disposizione | sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo | ||
Creditori Ipotecari Incapienti, Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e Creditori Chirografari | Classe 2 | 28.977,73 | 0,02 | Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Proposta Subordinata (A)
+
entro un anno dall’omologa dell’accordo non interviene da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa
CREDITORE | IMPORTO | % | TEMPO DEL PAGAMENTO | |
Dott.ssa Brozzi | Prededuzione | € 9.360,00 (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 | 1 | Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Rag. Trippitelli | 1.268,80 € | |||
Avv. Xxxxxxx | 8.247,20 € | |||
Geom. Botteghi | 2.750,22 € | |||
Avv. Dellarosa | 2.164,56 € | |||
Avv. Fontana | 10.000,00 € |
Sorit - consorzio di bonifica | Classe 1 | 53,04 | 1 | Alla stipula dell’atto notarile di compravendita dell’appartamento di Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, e comunque entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Berenice - ipotecario capiente | 102.865,75 | |||
RiminiBanca - ipotecario capiente | 17.000,00 € | |||
Prededuzioni immobiliari, come IMU/ TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti | almeno 566,43 € a disposizione | |||
Creditori Ipotecari Incapienti, Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e Creditori Chirografari | Classe 2 | 13.817,38 | 0,01 | Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Tributi non stralciabili ex art. 7 L. 3/2012 | Classe 3 | 1.342,97 | 2% (del credito comprensi vo di sanzioni e interessi) | Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
28.630,95 | 50% (del credito al netto di sanzioni e interessi), detratto il 2% già percepito | ENTRO UN ANNO DA OMOLOGAZIONE ACCORDO (residuo 50% da piano Xxxxxxx Xxxxxxx) |
Proposta Subordinata (B)
+
entro un anno dall’omologa dell’accordo interviene da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa
CREDITORE | IMPORTO | % | TEMPO DEL PAGAMENTO | |
Dott.ssa Brozzi | Prededuzione | € 9.360,00 (+ € 1.560,00 nel caso di nomina anche a liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012 | 1 | Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Rag. Trippitelli | 1.268,80 € | |||
Avv. Xxxxxxx | 8.247,20 € | |||
Geom. Botteghi | Classe 1 | 2.750,22 € | 1 | Alla stipula dell’atto notarile di compravendita dell’appartamento di Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx x. 00, e comunque entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
Avv. Dellarosa | 2.164,56 € | |||
Avv. Fontana | 10.000,00 € | |||
Sorit - consorzio di bonifica | 53,04 | |||
Berenice - ipotecario capiente | 102.865,75 | |||
RiminiBanca - ipotecario capiente | 17.000,00 € | |||
Prededuzioni immobiliari, come IMU/ TASI 2018 dall’apertura della procedura alla Vendita Libera, o crediti privilegiati immobiliari sopravvenuti | almeno 566,43 € a disposizione |
Creditori Ipotecari Incapienti, Creditori Privilegiati Mobiliari Degradati e Creditori Chirografari | Classe 2 | 13.817,38 | 0,01 | Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
13.817,38 | 0,01 | ENTRO UN ANNO DA OMOLOGAZIONE ACCORDO | ||
Tributi non stralciabili ex art. 7 L. 3/2012 | Classe 3 | 1.342,97 | 2% (del credito comprensi vo di sanzioni e interessi) | Entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo |
VI
Sull’ammissibilità della Proposta
In ordine all’ammissibilità della Proposta si osserva quanto segue.
a) Il Piano prevede la cessione di tutti i beni di valore integranti il patrimonio del debitore e, in quanto tale, rispetta il principio generale di cui all’art. 2740 c.c..
b) Il Piano non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale del credito ipotecario nei limiti della capienza immobiliare, come accertata dall’O.C.C.; quanto al credito per IVA non cartellizzata e per ritenute operate e non versate, si chiede che l’Xxx.xx Giudice adìto ne dichiari ammissibile la sua falcidia in aderenza alla richiamata sentenza del 10 settembre 2018 del Tribunale di La Spezia, ma, in via subordinata, se ne prevede il soddisfacimento integrale (salvo il caso in cui dovesse intervenire da parte della adìta Corte Costituzionale una
pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa, v. supra cap. IV, par. e).
c) La Proposta coinvolge espressamente non soltanto i creditori personali diretti del ricorrente, ma anche tutti i creditori del medesimo quale socio illimitatamente responsabile della Bar Alba, contemplando, dunque, il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali anteriori, con pieno realizzo della funzione economica dell’istituto.
d) In relazione al giudizio di fattibilità della Proposta, la percentuale minima di realizzo - pari al 2% nella Proposta Principale e all’1% nella Proposta Subordinata -, attesi i contenuti concreti del Piano, appare senz’altro realizzabile e (seppur prossima allo zero) non involge il rischio del mancato pagamento del ceto chirografario, stante la provenienza delle risorse a tal fine necessarie da soggetti terzi, che si sono espressamente obbligati all’erogazione della Finanza Esterna necessaria per l’adempimento dell’Accordo (nel senso dell’ammissibilità, in fattispecie analoga, nell’ambito di una proposta di accordo prevedente il pagamento dei chirografari nella misura del 2,5% assistito da finanza esterna, si veda Tribunale di Bergamo, 31 marzo 2015, est. Xxxxxxxx - doc. 31).
VII
Computo dei crediti ai fini del voto
Ai sensi dell’art. 11, c. 2, L. 3/2012, “Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento
non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta”.
Crediti in Classe 1
La giurisprudenza ha chiarito che “il creditore ipotecario che sia solo parzialmente soddisfatto dalla proposta ha diritto di esprimersi, al fine del raggiungimento della maggioranza per l’approvazione dell’accordo, solo per quella parte del proprio credito non soddisfatto” (da ultimo, Tribunale di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere, 17 gennaio 2017, xxx.xxxxxx.xx - doc. 32).
Considerato che la creditrice ipotecaria Riminibanca sarà parzialmente soddisfatta con il ricavato della vendita dell’appartamento di Xxxxxxxx, Via Monti n. 47, e i relativi Canoni di Locazione, ottenendo la somma di € 17.000,00, va, dunque, riconosciuto a detto Istituto Bancario il
diritto di voto sulla Proposta non già in riferimento a detto credito di cui è previsto il soddisfacimento, bensì in riferimento all’ammontare dei residui crediti ipotecari incapienti e chirografari vantati nei confronti del ricorrente, tutti inclusi nella successiva Classe 2.
Crediti in Classe 2
I crediti inseriti in Classe 2 hanno il diritto di voto in ordine alla Proposta formulata, essendo previsto il loro pagamento a saldo e stralcio, nella misura del 2% nella Proposta Principale e dell’1% nella Proposta Subordinata.
Crediti in Classe 3 (solo eventuale)
I crediti per Tributi non stralciabili ex art. 7 L. 3/2012, ricompresi nella solo eventuale Classe 3 per la sola denegata ipotesi in cui l’Xxx.xx Giudice adìto ritenesse inammissibile la Proposta prevedente la falcidia dell’IVA non cartellizzata e delle ritenute operate e non versate, saranno pagati per intero, entro un anno dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell’Accordo, salvo il declassamento in Classe 2 con conseguente pagamento a stralcio al 2% nel caso in cui dovesse intervenire nelle more da parte della adìta Corte Costituzionale una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 7 L. 3/2012 o altra pronuncia che comporti comunque la disapplicazione della predetta norma nella sua interpretazione letterale o una modifica legislativa della stessa (v. supra cap. IV, par. e).
Quanto alla prevista dilazione, è la stessa disposizione di legge ora citata a prevedere che riguardo detti crediti “il piano può prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento”; anche al successivo art. 8 L. 3/2012, considerato che i crediti nella solo eventuale Classe 3 saranno soddisfatti con il ricorso a Finanza Esterna, è espressamente prevista la “moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
Mutuando la giurisprudenza formatasi in ambito concordatario, va chiarito che “il pagamento integrale ma rateizzato, anche se accompagnato dalla corresponsione degli interessi, comportando un sacrificio della posizione del creditore privilegiato, giustifica la necessità di garantire la sua partecipazione al voto”. Per cui “ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati resta determinata entro la detta misura e non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato” (Cassazione civile, sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045 - doc. 33).
L’Agenzia delle Entrate10 ha, quindi, diritto di votare la Proposta
in riferimento alla dilazione prevista, con ammontare del credito, ai fini del voto, equivalente all’importo degli interessi annuali in xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
00 Xx detto, infatti, in ordine ai debiti cartellizzati da Agenzia Entrate - Riscossione (ex
Equitalia) che recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto il diritto di voto ai singoli enti impositori, statuendo il difetto di legittimazione al voto ex art. 11 L. 3/2012 in capo al predetto ente di riscossione (Tribunale di Bologna, 24 aprile 2018, est. Xxxxxxxxx, inedita).
VIII
Garanzia in ordine alla Finanza Esterna
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, c. 2, L. 3/2012, sottoscrive la presente Proposta anche il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, che ha formulato espresso impegno a mettere a disposizione del presente Piano le somme necessarie per il suo integrale adempimento.
Riguardo a dette somme, si produce l’impegno irrevocabile sottoscritto
dal titolare a mettere i relativi importi a disposizione della presente procedura di Sovraindebitamento, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell’Accordo ex L.3/2012, impegno garantito da assegno circolare dell’importo di € 75.000,00 intestato a O.C.C. Xxxxxxxx Xxxxxxx (cfr. doc. 26).
IX
Convenienza della Proposta
rispetto all’apertura del fallimento della Bar Alba
Come già osservato, la Bar Alba s.n.c. ha in corso di negoziazione con i propri creditori sociali (rientranti peraltro anche nella presente proposta di Sovraindebitamento) trattative per la conclusione di un Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., ragion per cui i creditori sociali valuteranno complessivamente il piano di soddisfo del proprio credito, in relazione ai piani dei soci ed all’AdR della società.
In ogni caso, con riferimento ai creditori personali diretti del sig.
Xxxxxxxx Xxxxxxx, la presente Proposta appare certamente conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria rappresentata dalla Liquidazione del patrimonio ex art. 13 ss. L. 3/2012 ovvero dalla procedura esecutiva in corso sui beni del debitore: la Finanza Esterna proveniente dai famigliari del ricorrente non sarebbe altrimenti a disposizione dei creditori intervenuti nella indicata procedura esecutiva11.
Ma, tenuto conto che la presente Proposta è rivolta anche ai creditori sociali della Bar Alba, per i quali risponde anche il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx quale socio illimitatamente responsabile della società, non è inutile rappresentare la convenienza della stessa anche per tale categoria di creditori rispetto all’alternativa rappresentata dall’esperimento di eventuali azioni esecutive sui beni della Bar Alba e/o dall’apertura del fallimento di quest’ultima.
Si osserva, in primo luogo, che il patrimonio netto della Bar Alba da diversi esercizi risulta essere negativo, come attestato dal perito Rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx nella propria relazione.
In merito all’esperibilità di azioni esecutive sui beni sociali, come già dedotto e valutato dal medesimo Rag. Xxxxxxxxxxx, la Bar Alba risulta proprietaria esclusivamente di residui cespiti aziendali rappresentati da vecchi beni strumentali il cui valore di realizzo può essere ragionevolmente
11 L’art. 12, c. 2, secondo periodo, L. 3/2012 dispone testualmente che, “Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”. Il giudizio di convenienza viene, quindi, espressamente correlato all’alternativa della Liquidazione del patrimonio ex art. 13 ss. L. 3/2012 ovvero, nel caso di specie, all’esecuzione forzata sui beni del debitore già in corso, tenuto conto che gli unici beni del debitore utilmente liquidabili sono proprio quelli oggetto della procedura esecutiva
n. 166/2016 R.G.E. del Tribunale di Rimini.
indicato nell’ordine di qualche migliaio di euro.
Riguardo, invece, all’alternativa del fallimento della Bar Alba, esclusa ogni possibilità di soddisfarsi su eventuali beni tramite l’esercizio delle azioni revocatorie ex artt. 66 e 67 L. fall. (non essendo intervenuti atti dispositivi o pagamenti revocabili ai sensi di legge), va tenuto conto che la società debitrice ha di fatto disgregato integralmente l’azienda di cui era titolare, avente ad oggetto l’attività di bar - ristorante, con la perdita materiale dei locali ove la stessa veniva esercitata dalla società affittuaria Mangiabevi S.r.l., cui ha fatto seguito la cessazione dell’attività d’impresa. Invero, come già osservato (e indicato nella propria perizia di stima dal Rag. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx), a seguito dello sfratto esecutivo intimato dalla locatrice e convalidato dal Tribunale di Rimini nel novembre 2016, la Bar Alba si è vista costretta a rilasciare l’immobile aziendale cessando definitivamente l’attività commerciale (con il deposito, nel maggio 2017, della licenza presso il competente SUAP). Peraltro, nell’ambito della transazione conclusa nel marzo 2017 tra la Bar Alba e la società affittuaria Mangiabevi S.r.l. – che, peraltro, presenta una situazione patrimoniale negativa -, la Bar Alba ha rinunciato verso la medesima Mangiabevi S.r.l. ad ogni domanda risarcitoria (conseguente al mancato pagamento dei canoni locatizi e, quindi, alla perdita dei locali), avendo la Mangiabevi S.r.l. adempiuto ad obbligazioni facenti capo alla Bar Alba per oltre € 80.000,00.
Merita, tuttavia, di essere segnalato ai creditori, al fine di un esercizio consapevole del diritto di voto, che la locatrice risulta aver successivamente concesso in locazione l’immobile alla società Gess 138 S.r.l., con sede in
Xxxxxxxx, costituita da famigliari del ricorrente. Infatti, da informazioni assunte dal sottoscritto advisor direttamente presso la parte locatrice - riferite per quanto di competenza all’O.C.C. ai fini del rilascio dell’attestazione -, è emerso che, dopo l’esecuzione dello sfratto ed il rilascio dell’immobile, la proprietaria si è resa disponibile a negoziare un nuovo rapporto locatizio con la società dei figli del ricorrente, assistito, tuttavia, da idonee garanzie.
Dal professionista che assiste la società Gess S.r.l. negli adempimenti fiscali si è, inoltre, appreso che la Gess 138 S.r.l.:
• formale conduttrice dell’immobile, opera con autonoma organizzazione aziendale;
• esercita l’attività commerciale in forza di una propria licenza avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti ed bevande, non essendo subentrata alla Bar Alba nei titoli amministrativi;
• non ha intrattenuto alcun rapporto negoziale con la Bar Alba;
• non ha acquisito dalla Bar Alba alcun cespite o bene strumentale aziendale.
Come osservato dal perito Rag. Trippitelli nel proprio elaborato, a seguito dei fatti ora descritti il compendio aziendale della Bar Alba - società già di per sé caratterizzata da patrimonio netto negativo - consta di pochi cespiti e beni strumentali, nell’ordine di alcune migliaia di euro, con azzeramento del valore di avviamento in conseguenza della perdita dei locali commerciali, della cessazione dell’attività aziendale e del conseguente deposito della relativa licenza.
Peraltro, in uno scenario quale quello delineato, anche in caso di apertura del fallimento della Bar Alba, non si immagina quale tutela giudiziale possa riconoscersi in capo al Curatore ai fini della pretesa ricostituzione di un’azienda propriamente detta, utilmente liquidabile nell’interesse dei creditori.
A tutto concedere, facendo applicazione della giurisprudenza della Cassazione in merito alle modalità di determinazione del valore di avviamento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro (in tutte le fattispecie inquadrabili o riconducibili allo schema della cessione d’azienda), in base alla quale, qualora si tratti di azienda da tempo affittata a terzi, il valore di avviamento dell’azienda ceduta viene normalmente correlato al suo costo di affitto (cfr. Cass. 2015/22503 - doc. 34), nel caso di specie si potrebbe tutt’al più quantificare il valore dell’avviamento in € 24.000,00, pari al canone annuale pattuito dal 2014 dalla Bar Alba con l’affittuaria Mangiabevi S.r.l..
X
Requisiti soggettivi di ammissibilità della Proposta.
Documentazione di legge
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 2, lett. b), c) e d), L. 3/2012, il sig.
Xxxxxxxx Xxxxxxx :
✓non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
✓non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis;
✓non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, cc. 2-3, L. 3/2012, unitamente alla presente Proposta vengono depositati:
✓l'elenco di tutti i creditori personali diretti del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx e dei creditori sociali della Bar Alba, con l'indicazione delle somme dovute (all.ti a-b);
✓l’elenco di tutti i beni del debitore (all. c);
✓la dichiarazione dell’assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (all. d);
✓la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all.ti e-g);
✓l’attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall’O.C.C. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, anche con riferimento all’incapienza immobiliare ex art. 7 L. 3/2012 (all. h);
✓l’indicazione della composizione del nucleo famigliare ed elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx (all. i);
✓le scritture contabili degli ultimi tre esercizi della Bar Alba (all.ti l-n).
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L’attestazione dell’O.C.C. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Il Professionista nominato nella persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - che ha svolto nella presente procedura le funzioni ed i compiti attribuiti
dalla legge all’Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, c. 9, L. 3/2012 - in data 6.2.2019 ha reso l’Attestazione di fattibilità della formulata Proposta di Accordo, anche in relazione alla incapienza dei beni del ricorrente ex art. 7, c. 1, secondo periodo, L. 3/2012, ai fini del declassamento e stralcio dei crediti ipotecari e privilegiati, in ossequio a Cass. 20 dicembre 2016, n. 26328, per cui "l’incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, detti creditori devono essere soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione”.
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Per agevolare ai creditori la comprensione dei contenuti della presente proposta - con riferimento alle percentuali di soddisfo ed alla tempistica di pagamento - si allega una scheda di sintesi del contenuto economico del Piano (doc. 35).
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In relazione a quanto sopra esposto, il sottoscritto sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, sopra generalizzato, assistito nella formulazione della presente Proposta dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx,
chiede
ai propri creditori di aderire alla Proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti sopra formulata ex art. 8 L. 3/2012 facendo pervenire al Professionista nominato Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 L. 3 /2012.
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Si producono i documenti citati, oltre all’Attestazione dell’O.C.C.:
1. carta d’identità di Xxxxxxxx Xxxxxxx;
2. visura CCIAA ordinaria della Bar Alba; 3. Cass. n. 1869/2016;
4. perizia di stima del CTU Geom. Botteghi depositata nell’Esecuzione;
5. contratto di locazione tra Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx;
6. busta paga di aprile 2018 del sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
7. contratto di affitto d’azienda Bar Alba / Tigra S.r.l.;
8. contratto di affitto d’azienda Bar Alba / Mangiabevi S.r.l.;
9. atto di intimazione di sfratto per morosità notificato dalla locatrice alla Bar Alba;
10. ordinanza di convalida di sfratto;
11. decreto ingiuntivo n. 546/2017 del Tribunale di Rimini;
12. verbale di rilascio dell'azienda e dell'immobile Bar Alba / Mangiabevi S.r.l.;
13. comunicazione di cessazione dell’attività aziendale con deposito della licenza di esercizio;
14. verbale assembleare di messa in liquidazione della Bar Alba;
15. perizia di stima del Rag. Trippitelli;
16. integrazione alla perizia di stima del Rag. Trippitelli;
17. elenco cespiti della Bar Alba;
18. Xxxx Xxxxxxx, “Le classi nella procedura di sovraindebitamento”, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 24 aprile 2018;
19. Trib. La Spezia, 10.09.2018;
20. quietanza di pagamento della prima rata della "Rottamazione bis”;
21. carta d’identità di Xxxxxx Xxxxxxx;
22. proposta irrevocabile di acquisto dell’Appartamento del sig. Xxxxxx Xxxxxxx;
23. comunicazione di Banca Malatestiana in riferimento alla delibera di finanziamento in favore del sig. Xxxxxx Xxxxxxx;
24. Trib. Mantova, 16.01.2018;
25. impegno del sig. Xxxxxx Xxxxxxx a mettere a disposizione del Piano anche i Canoni di Locazione da gennaio 2019 alla Vendita Libera;
26. impegno di garanzia del sig. Xxxxxx Xxxxxxx; 27. Trib. Udine, ord. 14.05.2018;
28. Trib. Verona, 21.08.2018;
29. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in “Sovraindebitamento e divieto di procedure esecutive individuali”, pubblicato su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 20.11.2017;
30. Trib. Modena, 01.06.2017;
31. Trib. Bergamo, 31.03.2015;
32. Trib. X. Xxxxx Xxxxx Vetere, 17.01.2017; 33. Cass. n. 22045/2016;
34. Cass. n. 22503/2015;
35. sintesi del contenuto economico del Piano e tempistiche dei pagamenti.
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Sono stati forniti all’O.C.C. ai fini della redazione della sua attestazione di fattibilità del Piano i seguenti ulteriori documenti:
• atto di pignoramento, atto di precetto del 04.04.2016 e mutuo fondiario rep. n. 31484 - racc. n. 5714 di RiminiBanca;
• nota di trascrizione del pignoramento e istanza di vendita di RiminiBanca;
• documentazione ipocatastale depositata da RiminiBanca nell’Esecuzione;
• primo intervento nell’Esecuzione di RiminiBanca e documenti allegati;
• secondo intervento nell’Esecuzione di RiminiBanca e documento allegato;
• primo intervento nell’Esecuzione di Banca Popolare Valconca e documenti allegati;
• secondo intervento nell’Esecuzione di Banca Popolare Valconca e documenti allegati;
• intervento nell’Esecuzione di Equitalia e documenti allegati;
• primo e secondo intervento nell’Esecuzione di Guber S.p.a. e documenti allegati
• dichiarazione di credito del Comune di Riccione;
• ruoli dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione relativi a Bar Alba;
• precisazione del credito dell’Avv. Xxxxx Xxxx, custode nell’Esecuzione;
• istanza di liquidazione del Geom. Xxxxxxxx, CTU nell’Esecuzione;
• notule della Bieffe Consulting S.r.l. intestate a Xxxxxxxx Xxxxxxx e alla Bar Alba;
• transazione di marzo 2017 tra la Bar Alba e la Mangiabevi;
• cassetto previdenziale INPS di Xxxxxxxx Xxxxxxx e della Bar Alba;
• bilanci della Mangiabevi;
• situazione aggiornata oneri condominiali impagati da Xxxxxxxx Xxxxxxx forniti dall’amministratore di Condominio;
• adesione di RiminiBanca all’ADR della Bar Ponente S.r.l. e copia degli assegni con cui è eseguito il pagamento dovuto e, dunque, adempiuto l’accordo nei suoi confronti;
• proforma dell’Avv. Xxxxxxx intestata a Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• nota proforma dell’Avv. Caroli intestata a Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• nota dell’Avv. Fontana intestata a Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• comunicazione di irregolarità su IRAP della Bar Alba;
• comunicazione di irregolarità su Modello IVA 2017 anno 2016 della Bar Alba;
• comunicazione di irregolarità su Modello IVA 2018 I trimestre 2018 della
Bar Alba;
• comunicazione di irregolarità su Modello IVA 2018 anno 2017 della Bar Alba;
• calcolo interessi su debiti bancari;
• nota del Rag. Trippitelli intestata a Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di accettazione della richiesta della Bar Alba di accesso alla Definizione Agevolata;
• contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato e busta paga aprile 2018 di Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• visura CCIAA ordinaria di Bar Ponente S.r.l.;
• verbale dell’assemblea straordinaria di Bar Ponente S.r.l. di messa in liquidazione della società;
• bilancio finale di liquidazione di Bar Ponente S.r.l.;
• dichiarazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx su attuale valore dei residui cespiti della Bar Alba e rapporti bancari attivi suoi e della Bar Alba;
• proposta di accordo per la determinazione del compenso dell’O.C.C.;
• dichiarazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx su rinnovo contratto di locazione.
Rimini, lì 7.2.2019 Con osservanza.
(Avvocato Xxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il garante: Xxxxxx Xxxxxxx