CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO DI MESI N. 36
CIG 75164209FF
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 3 - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 3
ART. 4 - CARATTERI DEL SERVIZIO 5
ART. 9 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 8
ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA 9
ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 11
ART. 13 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
13.1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto 12
13.2 Avvio dell’esecuzione del contratto 12
13.3 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 13
13.4 La verifica di conformità 13
ART. 14 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI E NORME DI SICUREZZA 14
ART. 15 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008 14
ART. 16 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI 15
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ART. 18 - DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) 17
ART. 19 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE 18
ART. 20 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE 18
ART. 21- RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA 18
ART. 23 - CONVENZIONI CONSIP/ARCA 19
ART. 24 - FORME COLLETTIVE D’ACQUISTO 19
ART. 25 - SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO 20
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le necessità dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia (di seguito anche “Azienda” o “Stazione Appaltante”), mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs 50/2016 (di seguito anche “Codice degli Appalti” ovvero “Codice”).
L’importo annuo relativo all’affidamento in oggetto ammonta ad € 4.710.000,00, comprensivi di IVA (applicata sulle sole commissioni di Agenzia).
L’Agenzia per il lavoro aggiudicataria alla quale verrà affidato il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato ovvero la fornitura professionale di manodopera in somministrazione a tempo determinato, da impiegarsi presso le strutture della ASST di Pavia così come identificate nel vigente Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), dovrà essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritta all’apposito Albo telematico (sezione I – Agenzie di lavoro di tipo generalista).
L’Agenzia che risulterà aggiudicataria metterà a disposizione lavoratori appartenenti ai profili professionali indicati dalla ASST di Pavia i quali saranno assunti dall’Agenzia previa ricerca, selezione, formazione e gestione dei titolari dei contratti di lavoro in somministrazione, da parte della stessa.
ART. 2 - DURATA
Il contratto avrà durata pari a trentasei mesi (36) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato. Sarà facoltà dell’ASST di Pavia rinnovare il contratto di ulteriori trentasei mesi. A tal fine le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma delle condizioni del contratto originario o di modifica delle parti non più attuali, secondo le modalità e le tempistiche definite dall’art. 4.2. del Disciplinare di gara.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, l’Azienda si riserva di prevedere una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 3 - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
I profili professionali richiesti ed i rispettivi requisiti minimali sono di seguito riportati (Tabella 1):
PROFILI PROFESSIONALI | N. CONTRATTI | ORE SETT. | DECLARATORIA |
COLL. PROF. SANIT. CAT. D INFERMIERE | 6 | 214 | Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell’ambito delle unità operative semplici, all’interno delle quali coordina anche l’attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi. |
COLL. PROF. AREA TECNICA/SANITARIA E RIABILITATIVA | 12 | 370 | Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. |
AMMINISTRATIVO CAT. C | 11 | 337 | Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca. |
OPERATORE TECNICO CAT. BS | 78 | 2409 | Svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. |
AMMINISTRATIVO CAT. B | 20 | 562 | Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello. |
OPERATORE TECNICO CAT. B | 13 | 406 | Svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. |
OPERATORE CAT. A | 4 | 110 | Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa. L’ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all’accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. |
TOTALE | 144 | 4.405 |
Le modalità di accesso a tali categorie e i requisiti culturali e professionali che i lavoratori devono possedere sono quelli specificati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 248 del 24 ottobre 2001.
Il personale acquisito dalla Agenzia aggiudicataria dovrà presentare apposita autocertificazione di conoscenza della lingua italiana. Il personale fornito, se non di madre lingua italiana, dovrà possedere una competenza tale da sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata o assistita, con l’equipe medica e infermieristica o con il gruppo di lavoro a cui è stato assegnato e, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica dell’attività da svolgere.
Le figure professionali come riportate nella sopra riportata Tabella 1, nonché le ore stimate di fabbisogno, sono indicative delle esigenze dell’Azienda nel momento di pubblicazione del bando e, pertanto, nel corso di validità del contratto, l’Azienda potrà confermare, non procedere, diminuire o rimodulare le esigenze in base agli effettivi fabbisogni rilevati (nel rispetto del limite di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL/2018 del Comparto Sanità).
L’Azienda si riserva la possibilità di chiedere l’avvio di contratti di somministrazione lavoro per operatori di Cat. D unicamente allorquando non fosse possibile procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato ed unicamente per il periodo strettamente necessario per l’attuazione di detta assunzione. I lavoratori Cat. D titolari di contratto di somministrazione lavoro afferiranno in via pressoché esclusiva all’area sanitaria e tecnico sanitaria.
L’Azienda si riserva, inoltre, di richiedere ed attivare contratti anche per la somministrazione di profili professionali non espressamente previsti nella documentazione di gara, per i quali, eventualmente sopravvenissero nuovi fabbisogni.
ART. 4 - CARATTERI DEL SERVIZIO
- RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO.
Il personale fornito dall’Agenzia di lavoro non deve essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda committente.
- OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.
L’Agenzia di lavoro dovrà trasmettere entro 24 ore (o altro termine definito in sede di offerta) dalla richiesta da parte dell’Azienda, il nominativo, l’indirizzo, recapito telefonico, curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni per sostituzione in emergenza del personale in organico.
In caso di chiamata programmata, l’Agenzia di lavoro dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di attivazione l’elenco dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni oggetto del servizio.
L’aggiudicatario si impegna a fornire, su richiesta dell’Azienda, copie delle buste paga del personale somministrato, al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà trasmettere per ciascun lavoratore utilizzato, la seguente documentazione:
a) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente;
b) Certificato di qualifica professionale o del titolo di studio, in relazione alla qualifica richiesta, rilasciato dagli enti competenti;
c) Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di non essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda;
d) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, come previsto al paragrafo profili professionali richiesti;
e) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, di aver assolto l’obbligo della formazione generale, come previsto dalla normativa specifica in materia.
La documentazione dovrà pervenire all’ufficio indicato dall’Azienda per l’effettuazione delle opportune verifiche preliminari all’inserimento in servizio dei vari contingenti di personale. In ogni caso il personale non potrà prendere servizio senza il preventivo nulla osta dell’ufficio individuato dall’Azienda.
- TRATTAMENTO RETRIBUTIVO.
Al fine di garantire parità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti di ASST di Pavia, quest’ultima intende, fatte salve cause di forza maggiore, garantire ai lavoratori somministrati la liquidazione, con cadenza preferibilmente ma non obbligatoriamente quadrimestrale, della c.d. “produttività collettiva”. La liquidazione agli aventi diritto della “produttività collettiva” è onere posto a carico di questa ASST e trova fondamento nel fatto che i lavoratori somministrati contribuiscono, al pari dei lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei LEA, al mantenimento degli standard di accreditamento di reparti e servizi e al contenimento delle liste di attesa per attività ambulatoriale. La produttività collettiva è subordinata al raggiungimento, da parte dei lavoratori somministrati degli stessi obiettivi che vengono attribuiti, anno per anno, ai lavoratori dipendenti. L'erogazione sarà subordinata a valutazione individuale. Non spettano, in modo alcuno, ai lavoratori in somministrazione le risorse aggiuntive regionali-RAR-, trattandosi di istituto economico specificamente finanziato da Regione Lombardia unicamente a favore del personale dipendente
ART. 5 - COSTO DEL SERVIZIO
L’Azienda riconoscerà all’Agenzia aggiudicataria, per ciascun profilo professionale somministrato, un importo determinato applicando alle tariffe definite alla successiva lettera A) un “moltiplicatore”, pari a quello che risulterà in sede di aggiudicazione di gara.
Gli oneri di cui alla successiva lettera B) dovranno essere sopportati dall’Agenzia aggiudicataria pertanto, nella costruzione del moltiplicatore che le Agenzie partecipanti alla presente gara comunicheranno mediante la propria offerta, si dovrà tenere conto di tutti gli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria, da non confondersi con le voci che, ai sensi della lettera A), verranno riconosciuti da questa Azienda. Si dovrà altresì tener conto delle commissioni di agenzia.
Il “moltiplicatore” offerto in sede di gara non dovrà essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,780.
In ragione delle prestazioni di lavoro in somministrazione rese che l’Agenzia aggiudicataria renderà a favore dell’Azienda, quest’ultima riconoscerà quale costo del lavoro le seguenti voci:
A) per ogni ora ordinaria e/o straordinaria effettuata dai lavoratori somministrati saranno riconosciute la tariffa oraria e le indennità stabilite dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.
Nei prospetti sotto riportati si indicano le tariffe e le indennità stabilite dal C.C.N.L. - Area personale del Comparto - applicato all’atto di pubblicazione del bando di gara (si veda in proposito xxx.xxxxxxxxxxx.xx), fermo restando che il trattamento economico sarà oggetto di adeguamento in ipotesi di entrata in vigore di nuovo Contratto.
Tariffe orarie al lordo per attività ordinaria/straordinaria
Qualifica Professionale | Tariffa in € per n.1 ora ordinaria | Tariffa in € per n.1 ora straordinaria diurna | Tariffa in € per n.1 ora straordinaria notturna o diurna festiva | Tariffa in € per n.1 ora straordinaria notturna e festiva |
Operatore - cat. A | 9.17 | 11.34 | 12.82 | 14.79 |
Operatore - cat. B | 9.90 | 12.02 | 13.58 | 15.67 |
Amministrativo – cat. B | 9.90 | 12.02 | 13.58 | 15.67 |
Operatore - cat. Bs | 10.26 | 12.71 | 14.37 | 16.58 |
Amministrativo - cat. C | 11.35 | 13.57 | 15.34 | 17.70 |
Collaboratori Professionali Area Tecnica; Area Sanitaria e Riabilitativa; Area Amministrativ - cat. D | 12.33 | 14.79 | 16.71 | 19.28 |
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat. D | 12.56 | 14.79 | 16.71 | 19.28 |
Collaboratori Professionali – TSRM -cat. D | 12.99 | 14.79 | 16.71 | 19.28 |
Le tariffe di cui ai soprariportati prospetti, espresse al lordo, comprendono le ritenute previdenziali ed erariali a carico del lavoratore somministrato, ritenute che il datore di lavoro tratterrà sui cedolini paga e verserà (insieme agli oneri a proprio carico) agli Enti di riferimento e ciò a favore dei lavoratori medesimi.
L’Azienda, nel rispetto delle modalità di cui sopra, si impegna a pagare, se dovute, le indennità di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
€/unità di misura erogazione | Indennità turno e per particolari condizioni di lavoro |
2.74 | Indennità notturna per ogni ora dalle 22 alle 6 |
17.82 | Indennità Festiva per ogni giornata festiva lavorata per ore superiori alla metà dell’orario di turno |
8.91 | Indennità Festiva per ogni giornata festiva lavorata per ore uguali o inferiori alla metà del servizio con un minimo di 2 ore |
1.03 | Indennità turno per personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all’assistenza, cat. A e B, assegnato ai reparti: terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive, servizi di nefrologia e dialisi e nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti |
4.49 | Indennità turno per personale dei ruoli sanitario e tecnico, cat. B, C e D al giorno per servizio articolato in tre turni |
4.13 | Indennità turno per personale infermieristico assegnato ai reparti: terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive, servizi di nefrologia e dialisi, al giorno |
2.07 | Indennità turno per operatori di tutti i ruoli appartenenti alle cat. A, B, C e D al giorno, per servizio attivato per almeno 12 ore |
28.41 | Indennità turno per personale del ruolo sanitario appartenente alle cat. B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, non cumulabile con le indennità € 2.07 e € 4.49 |
5.16 | Indennità per particolari condizioni di lavoro per personale operante nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti, al giorno |
20.66 | Indennità pronta disponibilità per turno di 12 ore regolata dal servizio di pronta disponibilità. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%. |
27.00/mese | Indennità di maneggio denaro(se dovuta previa vigenza di contratto integrativo con le XX.XX. di categoria) |
25.00/chiamata | Indennità di chiamata oggi per oggi se dovuta previa vigenza di contratto integrativo con le XX.XX. di categoria) |
Le indennità suindicate saranno quantificate, a cura degli Uffici Rilevazione Presenze dell’Azienda, e comunicate, dai medesimi, all'Agenzia aggiudicataria.
La comunicazione di dette indennità, ai fini della loro pagamento avverrà secondo le modalità praticate dall’Azienda utilizzatrice per i propri dipendenti e tali da consentire l’inserimento delle dovute spettanze in busta paga due mesi dopo l’effettuazione dei turni di lavoro generanti diritto ad indennità.
B) Oneri distinti dal costo del lavoro, al lordo, di cui alla precedente lettera A) (costo del lavoro totalmente riconosciuto e garantito dall’Azienda), posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria e da calcolarsi in sede di “moltiplicatore”:
o Festività;
o Festività patronale;
o Tredicesima mensilità;
o Ferie/Festività Soppresse dei lavoratori somministrati;
o Malattie ed infortuni dei lavoratori somministrati;
o Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
o Congedi e permessi retribuiti e non, fruiti dai lavoratori somministrati, in applicazione di norme, legislative e contrattuale, che ne prevedono il diritto di godimento;
o Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori, diversi da quelli che la vigente normativa pone a carico dell’Azienda;
o Contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici diversi (INPS/ASPI/Formatemp/Ebitemp, ecc..);
o Ore straordinarie non autorizzate, anche a posteriori, dall’Azienda;
o Trattamento di fine rapporto.
Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.
Il moltiplicatore dovrà essere costruito tenendo presente anche le commissioni di agenzia.
ART.6 - XXXXXX/REVISIONE
E’ riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL vigente, tempo per tempo.
Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all’atto dell’aggiudicazione rimarrà fisso e invariato per tutta la durata del contratto.
Si applicheranno le eventuali condizioni migliorative praticate dalla ditta aggiudicataria in occasione della stipula dei singoli contratti.
ART. 7 - CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia intende garantire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dei contratti collettivi di settore e in particolare l’art. 31 del CCNL 27 febbraio 2014 delle Agenzie di Somministrazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2014 ossia, nel caso di cessazione di appalti pubblici nel quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso, come previsto dall’art. 20 del Disciplinare di gara.
In ogni caso, la durata di ogni singolo contratto di somministrazione lavoro è stabilita da ASST di Pavia, così come precisato dal successivo art. 9.
ART. 8 - PERIODO DI PROVA
L’aggiudicatario sarà soggetto a un periodo di prova di 6 mesi a far data dall’inizio effettivo dell’attività. Qualora durante il periodo di prova l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato Tecnico e/o all’offerta tecnica presentata dalla ditta in fase di gara, la ASST di Pavia comunicherà alla ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. La ASST di Pavia avrà dunque la facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 cc. clausola risolutiva espressa).
Il tal caso la ditta aggiudicataria:
dovrà proseguire nel servizio sino alla comunicazione della ASST di Pavia;
avrà diritto esclusivamente al pagamento dell’attività fino a quel momento ordinata.
ART. 9 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con la massima cura ed in ottemperanza a quanto stabilito dal presente Capitolato nonché da quanto offerto in sede di gara e da quanto statuito da leggi e contratti applicabili alla materia e agli istituti giuridici oggetto del presente atto, nel rispetto delle prescrizioni, di seguito dettagliate.
La ASST di Pavia procederà, sulla base delle esigenze che verranno a manifestarsi durante il periodo di vigenza del contratto, alla richiesta delle singole forniture di lavoro alla ditta aggiudicataria mediante inoltro di specifica istanza scritta, che potrà essere trasmessa unicamente dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC”) o suo delegato. Non saranno pertanto ammissibili, né accettabili, da parte della ditta aggiudicataria, richieste di fornitura di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato ad opera dei vari responsabili di servizio a cui verranno affidati i lavoratori.
Tutte le ore di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.E.C..
Le ore di straordinario dovranno essere retribuite. In assenza di autorizzazione non potranno essere liquidate. Eventuali recuperi di ore dovranno essere autorizzati dall’ASST di Pavia.
La ASST di Pavia dovrà corredare ogni richiesta di contratto di somministrazione lavoro con le informazioni di seguito specificate, da fornirsi per iscritto:
- Descrizione del profilo richiesto, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario per l’inserimento lavorativo previsto ed eventuali profili di rischio;
- Modalità e durata della prestazione lavorativa;
- Sede e orari di lavoro.
La ditta aggiudicataria fornirà il personale richiesto entro i termini stabiliti nel successivo articolo “Obblighi a carico della ditta aggiudicataria”.
Qualora l’Agenzia aggiudicataria non rispetti i termini indicati, ovvero in ogni caso in cui non ci sia pronta disponibilità a fornire il personale richiesto, la ASST di Pavia si potrà rivolgere ad altra Agenzia, fermo restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
I lavoratori in somministrazione saranno impiegati in modo analogo a quanto avviene per i dipendenti di identico profilo professionale della ASST di Pavia.
L’attività del lavoratore somministrato presso l’ASST di Pavia è assoggettata alle disposizioni in materia di incompatibilità applicabili ai pubblici dipendenti del Comparto.
La ASST di Pavia fornirà il servizio-mensa (o ticket restaurant per le sedi ove non è previsto tale servizio) al personale somministrato garantendo le stesse modalità erogative praticate ai lavoratori dipendenti e senza costi aggiuntivi a carico della ditta aggiudicataria, ad eccezione del rimborso della quota pasto a carico del lavoratore somministrato.
La ASST di Pavia sottoporrà i lavoratori al periodo di prova. Il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a11 giorni per missioni fino a 6 mesi, nonché a 13 giorni per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 mesi, e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.
Al termine del periodo di prova il lavoratore potrà essere confermato in servizio secondo le modalità del silenzio- assenso. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, acquisita la relazione di merito ad opera del competente Responsabile, comunicherà all’Agenzia aggiudicataria il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne chiederà la sostituzione con altro operatore.
Qualora il lavoratore mantenga condotta e comportamento contrari ai propri doveri d’ufficio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, acquisita relazione di merito redatta dal competente Responsabile, inoltra la segnalazione disciplinare all’Agenzia aggiudicataria che, in qualità di datore di lavoro, procederà disciplinarmente nei confronti del lavoratore somministrato.
Sono posti in capo all’ASST di Pavia i poteri organizzatori, da esercitarsi nei confronti dei lavoratori somministrati, al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà fatturare a carico della ASST di Pavia unicamente le competenze economiche dovute in ottemperanza alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale di gara e sancite in ogni singolo contratto di somministrazione lavoro, che verrà sottoscritto dall’Agenzia aggiudicataria e dall’ASST di Pavia. In particolare, è fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di fatturare prestazioni di lavoro straordinario in carenza di specifica autorizzazione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 10 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire quanto di seguito dettagliato:
a) Xxxxxxxxx stipula dei contratti di lavoro nei confronti del personale somministrato.
L’aggiudicatario si impegna a manlevare la ASST di Pavia da ogni onere economico o conseguenza lesiva che trovi ragione nella irregolare stipula di detti contratti di lavoro.
b) Fornire i profili professionali specificati nel presente Capitolato di gara entro massimo 48 ore dalla data della richiesta ovvero entro le minori tempistiche offerte, mentre tempi più lunghi di fornitura, non superiori a 5 giorni di calendario, giustificati da adeguata motivazione, coniugati con il congruo periodo di preavviso posto a carico
dell’ASST di Pavia per l’invio della richiesta, saranno ammissibili unicamente per la fornitura dei profili professionali di cui all’art. n.3 lettera d) del presente Capitolato.
c) Xxxxxxxxxx a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova entro 48 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore somministrato rimosso.
d) Xxxxxxxxxx a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 48 ore dalla data di cessazione del rapporto.
e) Provvedere a sostituire il personale assente per infermità temporanea e/o infortunio entro 48 ore dalla data di insorgenza della malattia o dell’infortunio, unicamente previa autorizzazione rilasciata dall’ASST mediante comunicazione del Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane o suo Delegato.
f) Provvedere a sostituire il personale assente per malattia la cui assenza sia maggiore di cinque giorni, unicamente previa autorizzazione dell’ASST di Pavia, rilasciata mediante comunicazione del Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane o suo Delegato.
g) Provvedere a segnalare tempestivamente e per iscritto le forniture e le sostituzioni di personale di cui ai precedenti punti a) b) c) d), dandone formale comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nonché ai Dirigenti di settore, di volta in volta interessati.
h) Predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione lavoro a seguito di ogni singola richiesta di operatori, formalmente avanzata dalla ASST di Pavia nell’ambito dei quali contratti individuare, specificatamente, le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l’orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici.
i) Provvedere ad assolvere agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori somministrati nel rispetto delle condizioni che formano oggetto del presente capitolato speciale, nonché in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiranno nel corso del tempo.
In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro in somministrazione, la ASST di Pavia provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia aggiudicataria da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o coerente trattenuta sulle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria medesima.
j) Garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori somministrati nel rispetto di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione lavoro, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all’INAIL, al fine di rispettare la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali;
k) Versare i dovuti contributi agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.
In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento dei contributi, reiterate nel tempo nonostante il formale richiamo da parte della ASST di Pavia, quest’ultima provvederà, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, a versare i contributi previdenziali in favore dei lavoratori somministrati con coerente trattenuta sulle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria, in proporzione agli emolumenti che questa Azienda dovrà versare direttamente agli Enti previdenziali a causa del mancato versamento di contributi da parte dell’Agenzia aggiudicataria.
l) Diritto di rivalsa verso l’Agenzia aggiudicataria, da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale.
m) Prendere visione, per quanto possibile, dei luoghi aziendali presso cui verranno utilizzati i lavoratori somministrati.
n) Provvedere ad istruire e formare il personale richiesto dall’ASST di Pavia, anche attraverso particolari modalità che potranno essere oggetto di specifica individuazione ed accordo con l’Azienda.
Qualora la formazione del personale somministrato avvenga mediante partecipazione ad iniziative disposte ed autorizzate dall’ASST di Pavia per proprie necessità organizzative, le ore di formazione saranno considerate in orario di servizio e, pertanto, come tali verranno riconosciute e retribuite.
Nel caso in cui l'ASST di Pavia organizzi, previo accordo con l'Agenzia aggiudicataria, iniziative di formazione specifiche dirette al solo personale somministrato, i relativi costi saranno addebitati all'Agenzia aggiudicataria.
Il personale dovrà essere istruito, formato e addestrato a cura dell’Agenzia aggiudicataria in relazione alle tipologie di attività da svolgere, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto.
o) Assegnare un Responsabile ad ogni Filiale di Agenzia ubicata nell’ambito territoriale a cui afferisce l’ASST di Pavia, il cui nominativo ed ogni variazione che possa intervenire in proposito, dovranno essere comunicati tempestivamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’ASST di Pavia.
p) Individuare, compatibilmente con l’assetto organizzativo dell’Agenzia aggiudicataria, un Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione lavoro, (elaborazione stipendi, predisposizione buste-paga, emissione fatture ed adempimenti connessi).
q) Garantire che i dipendenti dell’Agenzia aggiudicataria distaccati presso ogni singola Filiale abbiano buona conoscenza delle disposizioni, di legge e contrattuali, che regolano i rapporti di lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale.
r) Sorvegliare affinché i comportamenti in servizio dei dipendenti dell’Agenzia aggiudicataria assegnati ad ogni singola Filiale e preposti all’effettuazione degli adempimenti connessi all’applicazione del trattamento normo- economico dei lavoratori somministrati abbiano caratteristiche di omogeneità, tali da evitare comportamenti dissimili e contrastanti tra Filiale e Filiale.
s) Attestare e produrre, su richiesta dell’ASST di Pavia, per tutte le tipologie di personale inserito presso l’Azienda utilizzatrice, copia del titolo di studio, della specializzazione, dell’iscrizione all’albo professionale o di quant’altro richiesto per lo svolgimento delle mansioni assegnate, ivi compresi, nel caso di personale proveniente da Paesi extra UE, copia del permesso di soggiorno per lavoro e del riconoscimento ministeriale del titolo di studio posseduto.
t) Produrre, per i lavoratori somministrati che siano posti, in ragione delle mansioni loro assegnate, a contatto diretto e continuativo con minori, copia del certificato di cui all’art. n. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, così come introdotto dall'art. n. 2 del decreto legislativo n. 39/2014.
u) Esibire all’ASST di Pavia, in qualunque momento ne faccia richiesta, il libro unico del lavoro o documentazione analoga, il modello UNIEMENS, le buste paga ed ogni altra documentazione idonea, e/o reportistica riepilogativa. Qualora attraverso tale documentazione sia possibile constare che l’Agenzia aggiudicataria risulti non aver assolto agli obblighi di cui al D.P.R. 313/2002 l’ASST potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio ad altra Agenzia. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’ASST di Pavia dovrà garantire quanto, di seguito, dettagliato:
- Sottoscrivere singoli contratti di somministrazione lavoro predisposti dall’Agenzia aggiudicataria, nell’ambito dei quali dovranno essere specificatamente individuate le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l’orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici e quant’altro previsto dalla vigente normativa.
- Ottemperare ad ogni obbligo di natura normo-economica discendente dal presente capitolato speciale posto a carico dell’Azienda.
- Comunicare all’Agenzia aggiudicataria gli estremi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da applicare ed i relativi trattamenti retributivi previsti dai citati Accordi, ivi compreso l’importo delle singole indennità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indennità per turno notturno, turno festivo, ecc..).
- Assolvere nei confronti dei titolari di un contratto di somministrazione lavoro a tutti gli obblighi di prevenzione, tutela e protezione nel luogo di lavoro, discendenti dal decreto legislativo n. 81/2008, nonché provvedere agli
accertamenti sanitari preliminari all’immissione in servizio dei lavoratori somministrati. In particolare spettano a questa Azienda gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali i lavoratori sono stati assunti, nonché sui rischi specifici connessi all’esercizio di mansioni particolari.
- Informare tempestivamente e per iscritto l’Agenzia aggiudicataria in caso di infortunio del lavoratore, al fine di assolvere agli obblighi di legge.
- Fornire ai lavoratori somministrati la divisa (capi di vestiario e calzature) ed i dispositivi di protezione individuale ( mascherine, guanti, ecc..), laddove previsti.
ART. 12 - PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, la stazione appaltante contesterà per iscritto all’aggiudicatario le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previa adeguata istruttoria. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’ASST di Pavia ritiene di disattenderle.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l’aggiudicatario risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare alla stazione appaltante.
In particolare, saranno applicate le seguenti penali:
- Irregolare o mancata stipula dei contratti di lavoro: € 500,00 CADAUNO
- Mancata sostituzione del personale nei modi e nei termini previsti dagli atti di gara: € € 500,00 PER OGNI GIORNO DI RITARDO
- Mancata formazione del personale: € 1000,00 PER OPERATORE
- Omessa individuazione, entro il termine di stipula del contratto di appalto, del Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione lavoro: € 5.000,00
In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità secondo le modalità previste dalla stazione appaltante, previa contestazione dell’addebito all’aggiudicatario e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.
In particolare l’ASST di Pavia applicherà una penale che andrà da un minimo di € 500,00 al un massimo di € 2.000,00 per ogni disservizio causato dal mancato rispetto delle norme e condizioni stabilite dal presente capitolato speciale. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'ASST di Pavia verso l'aggiudicatario per danni subiti. Resta inteso che, in caso di contestazione, l'aggiudicatario non dovrà creare rallentamenti artificiosi o sospendere l'attività.
ART. 13 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
13.1 Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Ai sensi dell’art, 101 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche “R.U.P.”) può nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche “D.E.C.”) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione.
Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all’aggiudicatario contestualmente all’aggiudicazione definitiva.
13.2 Avvio dell’esecuzione del contratto
L’affidatario del servizio oggetto del presente appalto è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Nei casi previsti dal Capitolato Tecnico o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’aggiudicatario. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall’aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all’affidatario del servizio, ove questi lo richieda. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, l’inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
13.3 La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.
La sospensione potrà essere disposta per:
- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’aggiudicatario o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall’aggiudicatario. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall’aggiudicatario.
13.4 La verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E’ fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:
- nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
- nel caso di forniture e servizi continuativi.
La stazione appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all’esecutore. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l’incaricato della verifica di conformità riterrà necessari. All’esecutore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.
Sono a carico dell’esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l’ottimale svolgimento delle operazioni di verifica. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all’uopo incaricato disporranno che sia provveduto d’ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario.
Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal Responsabile del Procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui riscontrerà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell’aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla
modalità di esecuzione e sul servizio così acquistato. Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’aggiudicatario, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Lo stesso potrà, all’atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Tra le attività di verifica, la stazione appaltante si riserva il diritto di eseguire controlli al fine di verificare la rispondenza tra il servizio reso e quanto previsto sia dalle prescrizioni di legge che dai requisiti previsti dal presente Capitolato. Eseguito il controllo, la Stazione appaltante ne comunicherà all’affidatario l’esito, affinché lo stesso possa produrre proprie argomentazioni, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie e/o non conformità, come sovra specificato.
ART. 14 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI E NORME DI SICUREZZA
La stazione appaltante ha provveduto alla redazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza. Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante del concorrente e allegato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, alla
documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta.
L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento. L’aggiudicatario si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale verrà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’ASST di Pavia e dovrà contenere le informazioni richieste dall’ufficio competente. La Stazione appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto. La Stazione appaltante si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti.
Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della stazione appaltante. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l’intera durata di 36 mesi dell’appalto, in Euro 600,00.
Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell’ aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo dell’aggiudicatario medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. A tal fine, per quanto riguarda i rischi propri dell’attività delle imprese, i Concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un Documento di Valutazione
dei Rischi con l’indicazione degli accorgimenti adottati per la sicurezza dei lavoratori.
ART. 15 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008
Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all’adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all’appalto o introdotte dall’aggiudicatario, all’atto della formalizzazione dell’incarico l’ASST di Pavia comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale dell’affidatario del servizio a fattori di rischio propri della realtà dell’ASST di Pavia ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo l’aggiudicatario deve comunicare per iscritto all’ASST di Pavia quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione. Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dall’aggiudicatario per adottare gli
accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza. Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.
ART. 16 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI
Per l’esecuzione del servizio la stazione appaltante corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tali corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell’emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. L’aggiudicatario provvederà quindi ad emettere mensilmente regolare fattura alla quale dovrà allegare uno specifico prospetto che analiticamente riporti per ciascun lavoratore somministrato le ore lavorate, con indicazione di eventuali indennità o altre voci rientranti nella retribuzione dovuta (straordinario, notturno etc..), al fine di consentire la ricostruzione del calcolo alla base del valore fatturato.
Qualora l’aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.
L’aggiudicatario si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284, comma 1, del codice civile. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicatario di quanto prescritto negli atti di gara e nel contratto; in caso contrario, il termine per il pagamento sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’Aggiudicatario.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro (ex Circolare n. 13/RGS del 21 marzo 2018), procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla Agenzia delle Entrate. Se tale Agenzia comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della stazione appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
E’ obbligatorio da parte dell’Aggiudicatario emettere la fattura solamente in formato elettronico.
Denominazione Ente: | Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia |
Codice iPA: | azosp_pv |
Codice Univoco Ufficio: | VPNI0X |
Codice Univoco Territorio: | EWKRH8 |
Nome dell'Ufficio: | UO_ECONOMICO_FINANZIARIA |
Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 02613080189 |
Partita Iva: | 02613080189 |
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:
- data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del Documento Di Trasporto per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
ART. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136, s’impegna a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all’aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi del succitato comma 3 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione appaltante o l’Amministrazione concedente. La stazione appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
La stazione appaltante procederà alla relativa liquidazione nei termini stabiliti dalle vigenti norme in materia, previa verifica e riscontro dei documenti collegati, detraendo gli eventuali costi direttamente sostenuti dall’ASST di Pavia nonché le eventuali penali.
La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle
fatture relative a forniture di Beni e Servizi contenute nell’art. 5 della suddetta legge.
ART. 18 - DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l’art. 80 comma 4 del Codice. Esplicitamente dispone che “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all’aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.
ART. 19 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE.
L’ASST di Pavia, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n. 5/2012 - che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto - tratterrà le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi. In particolare, il R.U.P., ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la stazione appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’aggiudicatario inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art. 105, comma 11, del Codice).
ART. 20 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. L’Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il personale competente della ASST di Pavia.
L’Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. L’Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato. L’ASST di Pavia si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
ART. 21- RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA
L’Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponderà pienamente dei danni e infortuni causati a terzi, nell’espletamento dello stesso, incluso il personale dipendente dell’ASST di Pavia o collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, nonché a cose di proprietà dell’ASST di Pavia o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia od inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dalla
stazione appaltante nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili all’aggiudicatario, ai suoi dipendenti od a persone della cui attività lo stesso si avvalga.
L’ASST di Pavia è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse. L’affidatario del servizio è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’affidatario che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la stazione appaltante.
A tal fine l’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell’ASST di Pavia, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) nei confronti dell’ASST stessa, dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a euro € 10.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a euro 2.500.000,00 con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.
Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’appaltatore.
La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nella documentazione di gara. Resta ferma l'intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Ai concorrenti è chiesto di produrre tra la documentazione amministrativa una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere la suddetta polizza assicurativa.
ART. 23 - CONVENZIONI CONSIP/ARCA
E’ facoltà della stazione appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui Consip o l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA S.p.A.) dovessero stipulare una convenzione per il medesimo oggetto del contratto scaturente dalla presente procedura di gara e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o di ARCA S.p.A..
Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso l’appaltatore non potrà frapporre eccezioni di sorta.
ART. 24 - FORME COLLETTIVE D’ACQUISTO
Conformemente a quanto stabilito dalle linee di indirizzo di Regione Lombardia 20 dicembre 2017, n. X/7600, le ASST facenti parte del consorzio “Unione ASST: ATS Brianza – Pavia” insieme all’ASST di Pavia, come sotto individuato, potranno chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, fino al raggiungimento del 100%, riservandosi per quanto riguarda l’aspetto economico di concordare con l’Appaltatore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all’appalto.
Le ASST che potranno godere dell’estensione del contratto, oltre alla presente, sono:
- ASST di Monza;
- ASST di Vimercate;
- ASST di Lecco;
- Fondazione IRCCS Policlinico San Xxxxxx.
Fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra l’Appaltatore ed Azienda cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo. L’appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
ART. 25 - SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma Sintel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile numero verde: 800116738 dal lun. al ven. dalle
8.00 alle 19.00, sab. dalle 8.00 alle 14.00.
ART. 26 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara si rimanda alle norme del Codice, in particolare quelle relative agli appalti di servizi, alle norme statali e regionali in materia di appalti o che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto, alle norme del Codice Civile nonché a quanto previsto dalla restante documentazione di gara.